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Document 52011PC0315
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European Standardisation and amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 98/34/EC, 2004/22/EC, 2007/23/EC, 2009/105/EC and 2009/23/EC of the European Parliament and of the Council
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
/* COM/2011/0315 def. - COD 2011/0150 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio /* COM/2011/0315 def. */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta · Motivazione e obiettivi della proposta La normalizzazione europea è il risultato di
una cooperazione volontaria tra l'industria, le autorità pubbliche e le altre
parti interessate che agiscono di concerto in un sistema basato sull'apertura,
sulla trasparenza e sul consenso. Per l'industria europea le norme riassumono
le prassi ottimali in un determinato settore, perché comprendono la perizia
collettiva degli operatori che partecipano alla loro elaborazione. In futuro la normalizzazione europea svolgerà
un ruolo cruciale in una gamma di settori più ampia rispetto ad oggi, che vanno
dal sostegno alla competitività europea, alla tutela del consumatore, al
miglioramento dell'accessibilità per i disabili e gli anziani all'affrontare il
cambiamento climatico. Per soddisfare rapidamente le esigenze in via di
evoluzione in tutti i settori sarà necessario disporre di un sistema di
normalizzazione europeo aggiornato dal punto di vista tecnico, efficace,
completo e inclusivo. Tale sistema si baserà sui punti di forza del sistema
attuale, ma dovrà essere anche flessibile e atto ad affrontare le sfide future
non appena si presentano. Nella strategia EUROPA 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva [COM(2010)2020] la Commissione ha
sottolineato la necessità di migliorare il metodo di elaborazione delle norme e
l'uso delle norme in Europa per elevare gli standard europei ed internazionali
per la competitività a lungo termine dell'industria europea e per raggiungere importanti
obiettivi politici in settori quali l'e-government, i servizi sanitari online o
l'accessibilità elettronica. Il 21 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha
adottato una relazione sul futuro della normalizzazione europea [A7-0276/2010],
secondo la quale nella revisione della normalizzazione europea è opportuno
mantenerne i numerosi elementi positivi, colmare le sue lacune e raggiungere un
corretto equilibrio tra dimensione europea, nazionale ed internazionale. Nella
relazione si riconosce inoltre che l'interoperabilità è fondamentale per
l'innovazione e la competitività, soprattutto nel settore delle TIC. Nella sua comunicazione del 13 aprile 2011
"Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e
rafforzare la fiducia", la Commissione elenca, tra le dodici azioni
prioritarie che le istituzioni dell'UE devono adottare entro la fine del 2012,
anche l'estensione del sistema europeo di normalizzazione ai servizi. · Contesto generale Le norme e la normalizzazione sono strumenti
politici molto efficaci per l'UE. Sebbene le norme e la normalizzazione
forniscano vantaggi molto più ampi per l'economia europea, esse sono impiegate
come strumenti politici al fine di garantire, tra l'altro, il funzionamento del
mercato unico dei prodotti, l'interoperabilità delle reti e dei sistemi, in
particolare nel settore delle TIC, un livello elevato di tutela del consumatore
e dell'ambiente, più innovazione ed inclusione sociale. Nella società digitale le norme sono
indispensabili per garantire l'interoperabilità delle reti e dei sistemi,
soprattutto nel settore delle TIC. Nella società digitale le soluzioni TIC sono
applicate in qualsiasi settore economico, come anche nella nostra vita
quotidiana. Le soluzioni, le applicazioni e i servizi TIC devono essere in grado
di comunicare tra loro; essi devono essere interoperabili. L'interoperabilità è
basata sulle norme. Le norme europee svolgono un ruolo molto
importante nel funzionamento del mercato interno per i prodotti industriali. Le
norme europee sostituiscono quelle nazionali, spesso contrastanti tra loro e
che, per tale motivo, possono creare ostacoli tecnici ad un mercato nazionale. Ai fini del presente regolamento esistono due
tipi di norme: le norme europee elaborate su richiesta della Commissione, sulla
base di un cosiddetto "mandato" nel quale gli organismi europei di
normalizzazione (OEN) sono invitati ad intervenire, e le altre norme europee
elaborate su iniziativa di altri attori (imprese, organismi nazionali di
normalizzazione, soggetti interessati, ecc.). La presente proposta affronta tre problemi
principali. 1. In un mondo e in una società che cambiano
rapidamente, soprattutto in settori caratterizzati da prodotti dalla vita molto
breve e da cicli di sviluppo brevi, le norme devono tenere il passo con il
rapido sviluppo tecnologico. Taluni soggetti interessati affermano che l'intero
processo di elaborazione delle norme europee richieste dalla Commissione è
troppo lento. La principale conseguenza negativa di un processo di elaborazione
delle norme lento è che le norme nazionali contrastanti continuano ad essere in
vigore e a poter creare ostacoli tecnici nella catena di approvvigionamento o
ostacoli agli scambi, se la norma nazionale viene impiegata come strumento
protezionistico. Un'altra conseguenza consiste nel fatto che, in assenza di
norme armonizzate, le imprese non possono avvalersi della norma pertinente per
conferire una presunzione di conformità e devono dimostrare di rispettare i
requisiti fondamentali nel rispetto della procedura di valutazione della
conformità stabilita dalla legislazione UE applicabile. In entrambi i casi le
imprese non riescono a risparmiare i costi sostenuti a causa della
frammentazione del mercato interno o delle procedure di valutazione della
conformità. Le norme nazionali contrastanti o l'assenza di norme armonizzate
fanno aumentare i costi delle operazioni e i costi unitari, data la necessità
di produrre lotti diversi. L'industria reagisce a tale situazione fissando
canali di normalizzazione informali per il rapido sviluppo di specifiche
tecniche, volte a garantire l'interoperabilità, che assumono portata
internazionale. 2. Le PMI devono affrontare una serie di
problemi inerenti alle norme e alla normalizzazione. Uno dei problemi maggiori,
secondo molte parti in causa, è dovuto al fatto che le PMI in generale sono
sottorappresentate nelle attività di normalizzazione, soprattutto a livello
europeo. Inoltre le norme si riferiscono spesso alla sicurezza e al benessere
dei cittadini, all'efficienza delle reti, all'ambiente e ad altri settori di
importanza pubblica. Sebbene le norme svolgano una funzione importante nella
società, l'opinione delle pertinenti componenti interessate della società non è
ancora sufficientemente integrata nel processo di normalizzazione nell'UE. Per affrontare
il problema dell'insufficiente rappresentazione delle PMI e delle componenti
interessate della società nelle attività di normalizzazione si versano
contributi finanziari alle organizzazioni che rappresentano le PMI e le
componenti interessate della società. I criteri di ammissibilità a tali
sovvenzioni, le rispettive condizioni di impiego ed il tipo di contributo
finanziario disponibile variano ampiamente. Talune organizzazioni ricevono
sovvenzioni per azioni, mentre altre ricevono anche sovvenzioni di
funzionamento. La conseguenza più negativa del problema relativo
all'insufficiente partecipazione delle PMI e delle componenti interessate della
società è che esse non esercitano alcuna influenza sul processo. 3. Nel settore delle TIC molte norme che
garantiscono l'interoperabilità non sono elaborate dagli OEN, ma da altre
organizzazioni che elaborano norme (di seguito "forum e consorzi
mondiali"). Un esempio concreto è costituito dalle norme riguardanti
Internet ed il World Wide Web. Prevalentemente a causa della mancanza di
competenze altamente specializzate, le organizzazioni solitamente responsabili
dell'elaborazione delle norme non trattano il settore delle TIC e di
conseguenza la maggior parte dell'attività di normalizzazione in questo settore
a livello mondiale viene svolta all'esterno del sistema formale di
normalizzazione europeo o internazionale. Attualmente il riferimento a
"norme di forum e consorzi" nell'ambito degli appalti pubblici,
soggetti alla direttiva 2004/18/CE, è possibile solo in circostanze
eccezionali. Poiché le suddette norme, in quanto tali, non rientrano in nessuna
delle categorie di norme alle quali le autorità pubbliche possono fare
riferimento nei loro inviti a presentare offerte, le autorità pubbliche più
caute si asterranno dal fare riferimento a tali norme. Di conseguenza le TIC
oggetto dei loro appalti potranno non essere interoperabili con le TIC
acquistate da altre autorità. Tale difficoltà spesso impedisce alle autorità
pubbliche di definire le loro strategie e architetture in materia di TIC,
compresa l'interoperabilità transfrontaliera tra organizzazioni. · Disposizioni vigenti nel settore della proposta La presente proposta sostituisce una parte
della direttiva 98/34/CE e abroga le decisioni nn.1673/2006/CE e 87/95/CEE. · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La presente iniziativa è parte delle
iniziative faro di Europa 2020 sull'Unione dell'innovazione [COM(2010)546],
sulla politica industriale [COM(2010)614], un'agenda digitale europea
[COM(2010)245] e un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse
[COM(2011)21]. Essa reca inoltre attuazione dell'atto per il mercato unico
[COM(2011)206] nonché della strategia europea sulla disabilità 2010-2020
[COM(2010)636]. L'iniziativa è parte di un'iniziativa strategica del programma
di lavoro della Commissione 2011. 2. Consultazione delle parti interessate e
valutazione dell'impatto · Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione, principali
settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Nel 2009 e nel 2010 sono state effettuate due
consultazioni pubbliche generali, mentre una consultazione più specifica delle
autorità nazionali, delle organismi europei di normalizzazione, degli organismi
nazionali di normalizzazione, delle organizzazioni, dei forum e dei consorzi
dei soggetti interessati è stata organizzata nel 2010. Nel 2009 è stato
adottato il Libro bianco "Ammodernamento della normalizzazione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'UE – Prospettive". Inoltre il presente regolamento si basa
sull'attività di un gruppo di esperti indipendenti, il Gruppo di esperti per la
revisione del sistema europeo di normalizzazione (Expert Panel for the Review
of the European Standardisation System – EXPRESS), composto da 30 esperti degli
organismi europei, nazionali ed internazionali di normalizzazione,
dell'industria, delle PMI, delle ONG, dei sindacati, delle università, dei
forum e consorzi e delle autorità pubbliche degli Stati membri dell'UE. Il
gruppo EXPRESS ha presentato la relazione "Standardisation for a
competitive and innovative Europe: a vision for 2020" (La normalizzazione
per un'Europa competitiva e innovativa: strategia per il 2020) alla Commissione
europea nel febbraio 2010. Sintesi delle risposte e modo in cui
sono state prese in considerazione Le risposte alle consultazioni, il Libro
bianco "Ammodernamento della normalizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nell'UE – Prospettive", la
suddetta relazione del gruppo EXPRESS e la relazione del Parlamento europeo
costituiscono la base delle opzioni strategiche che sono state infine
selezionate. Dal 23/03/2010 al 21/05/2010 si è tenuta una
consultazione pubblica su Internet. La Commissione ha ricevuto 483 risposte. I
risultati sono consultabili all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/public-consultation/index_en.htm. · Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. · Valutazione dell'impatto La valutazione dell'impatto e la sua sintesi
offrono una panoramica delle varie opzioni. Solo una combinazione tra le opzioni
strategiche 1.A (scadenze per la fornitura di norme europee) e 1.C (procedure
trasparenti e semplificate per le norme armonizzate e le altre norme europee
richieste dalla Commissione), e le opzioni 2.C (potenziare la posizione delle
organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della
società all'interno degli OEN fornendo la possibilità di accedere a sovvenzioni
di funzionamento) e 3.B (riferimento alle "norme di forum e consorzi"
negli appalti pubblici) soddisfano i criteri di efficacia, efficienza e
coerenza. Di conseguenza queste quattro opzioni costituiscono la base della
presente proposta. La Commissione ha effettuato una valutazione
dell'impatto elencata nel programma di lavoro; la relativa relazione si può
consultare all'indirizzo seguente:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/index_en.htm. 3. Elementi giuridici della proposta · Sintesi delle misure proposte 1. La cooperazione tra organismi nazionali di
normalizzazione diventerà più trasparente. 2. L'uso di norme elaborate da altre
organizzazioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione sarà possibile nell'ambito degli appalti pubblici, a condizione
che tali norme rispettino una serie di criteri basati sui principi dell'OMC per
i processi di normalizzazione internazionale, in settori in cui non esistono
norme europee, nei quali le norme europee non sono state accolte dal mercato o
nei quali tali norme sono diventate obsolete. 3. La programmazione sarà migliorata: la
Commissione stabilirà un programma di lavoro annuale, nel quale saranno
indicate le priorità per la normalizzazione europea e i mandati richiesti. 4. Le PMI e le componenti interessate della
società dovrebbero essere rappresentate meglio nella normalizzazione europea ed
il sostegno finanziario alle organizzazioni che le rappresentano sarà garantito. 5. L'onere amministrativo per la Commissione e
gli OEN sarà ridotto, ad esempio fornendo la possibilità di semplificare
notevolmente gli importi forfettari, chiaramente scollegata da qualsiasi
verifica dei costi effettivi di attuazione. La presente proposta costituisce un
ulteriore spostamento verso un sistema basato sui risultati, sulla definizione
di indicatori e obiettivi concordati (output e risultati). La velocità e
l'efficienza del processo di elaborazione delle norme potrebbero essere uno di
tali obiettivi. 6. Sebbene le norme europee siano già
ampiamente impiegate nell'ambito dei trasporti e della logistica, dei servizi
postali e delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, le norme
volontarie europee hanno svolto un ruolo meno incisivo nel sostenere il
completamento del mercato unico dei servizi. Per tale motivo la presente
proposta si applica anche alle norme sui servizi, al fine di consentire alla
Commissione di emettere mandati per l'elaborazione di norme europee sui servizi
e di finanziare una parte dei costi dell'elaborazione. · Base giuridica Articolo 114 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea · Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in
quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva
dell'Unione europea. Gli obiettivi della proposta non possono
essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i seguenti motivi. La normalizzazione europea sostiene la
legislazione europea che istituisce il mercato unico e contribuisce ad
aumentare la competitività dell'industria europea. L'armonizzazione delle norme
sui prodotti a livello europeo supera gli ostacoli tecnici agli scambi che
potrebbero essere creati da norme nazionali contrastanti. Per tale motivo i
problemi relativi alla normalizzazione a livello europeo devono essere risolti
a livello europeo. Gli obiettivi della proposta possono essere
realizzati più efficacemente a livello dell'Unione europea per i motivi di
seguito esposti. L'obiettivo di garantire il funzionamento del
mercato interno riducendo gli ostacoli agli scambi intracomunitari derivanti dalle
diversità tra le norme nazionali sui prodotti non è stato raggiunto in modo
sufficiente dagli Stati membri. In base al principio di sussidiarietà e in
considerazione delle dimensioni e degli effetti del problema si è quindi
ritenuto opportuno raggiungere gli obiettivi agendo a livello comunitario. Le norme europee svolgono un ruolo molto
importante nel funzionamento del mercato interno per i prodotti industriali. Le
norme europee sostituiscono quelle nazionali, spesso contrastanti e che, per
tale motivo, possono creare ostacoli tecnici all'ingresso ad un mercato
nazionale. Le norme armonizzate garantiscono che i prodotti soddisfino le
prescrizioni fondamentali stabilite dalla legislazione dell'UE. Il rispetto
delle norme europee "armonizzate" garantisce il livello richiesto di
sicurezza dei prodotti. Tuttavia, l'impiego di norme armonizzate è ancora
volontario ed un fabbricante può avvalersi di qualsiasi altra soluzione tecnica
che dimostri che il prodotto soddisfa le prescrizioni fondamentali. Nel corso della valutazione dell'impatto sono
state scartate molte opzioni non legislative per motivi connessi alla
sussidiarietà elencati dettagliatamente nella valutazione dell'impatto. La proposta rispetta pertanto il principio di
sussidiarietà. · Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità per il seguente motivo. La proposta si riferisce solo al funzionamento
della normalizzazione a livello europeo e alla cooperazione tra organismi di
normalizzazione nazionali al fine di evitare norme nazionali contrastanti. La presente proposta non crea ulteriori oneri
amministrativi per gli operatori economici, per i governi nazionali, per le
autorità regionali e locali e per i cittadini. · Scelta dello strumento Strumenti proposti: regolamento. Altri strumenti non sarebbero idonei per i
motivi di seguito elencati. Le opzioni proposte e gli elementi da
semplificare non richiedono modifiche della legislazione degli Stati membri.
Tale strumento riguarda solo gli organismi europei di normalizzazione, la
cooperazione tra organismi nazionali di normalizzazione, il coinvolgimento di
organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della
società nella normalizzazione europea, nonché la Commissione. Per tale motivo
una direttiva non sarebbe lo strumento adatto in questo caso. Lo strumento giuridico deve essere di
applicazione generale, soprattutto per la parte relativa all'uso delle norme di
forum e consorzi negli appalti pubblici, che deve essere direttamente
applicabile in tutti gli Stati membri. Inoltre lo strumento legislativo deve
contenere una serie di obblighi direttamente applicabili agli organismi europei
di normalizzazione, agli organismi nazionali di normalizzazione, alle
organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della
società nella normalizzazione europea, nonché alla Commissione. Per tale motivo
lo strumento giuridico più adatto è il regolamento. Soluzioni alternative non
sarebbero sufficienti per raggiungere gli obiettivi proposti. 4. Incidenza sul bilancio L'incidenza sul bilancio è illustrata nella
scheda finanziaria. 5. Informazioni supplementari · Semplificazione La proposta prevede una semplificazione della
legislazione. La normalizzazione sarà estesa ai servizi. La
gestione finanziaria sarà semplificata. Per ulteriori dettagli vedere di
seguito. La proposta è inserita nel programma staffetta
della Commissione per l'aggiornamento e la semplificazione dell'acquis dell'UE
e nel suo programma di lavoro e legislativo, con il riferimento 2010/ENTR/0021. · Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta comporterà
l'abrogazione della normativa vigente. · Riesame/revisione/termine di efficacia La proposta contiene una clausola di riesame. · Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda un settore
contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio
economico europeo. · Illustrazione dettagliata della proposta La presente proposta intende operare una
revisione e una fusione degli atti seguenti. 1. Decisione del Consiglio 87/95/CEE relativa
alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle
telecomunicazioni: ne verranno abrogate quasi tutte le prescrizioni (obsolete)
e sarà introdotto un nuovo sistema atto a consentire l'uso, nel settore degli appalti
pubblici, delle norme TIC elaborate da organizzazioni diverse dagli organismi
europei di normalizzazione. 2. Direttiva 98/34/CE che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione
(tutti gli articoli riguardanti la notifica di progetti di regolamenti tecnici
non rientrano nel campo d'applicazione della proposta e restano immutati)
attraverso le misure seguenti: la cooperazione europea sulla normalizzazione
viene estesa ai servizi, la cooperazione tra organismi nazionali di
normalizzazione diventa più trasparente, le PMI e le componenti interessate
della società saranno rappresentate meglio nella normalizzazione europea ed il
sostegno finanziario alle organizzazioni che rappresentano le PMI e le
componenti interessate della società sarà garantito. 3. Decisione n. 1673/2006/CE relativa al
finanziamento della normalizzazione europea. I principi fondamentali di tale
decisione restano immutati, ma saranno introdotti i seguenti nuovi elementi in
linea con la nuova proposta di regolamento finanziario: l'onere amministrativo
per i servizi operativi e gli organismi europei di normalizzazione sarà
ridotto, ad esempio fornendo la possibilità di semplificare notevolmente gli
importi forfettari, chiaramente scollegata da qualsiasi verifica dei costi
effettivi di attuazione. La presente proposta costituisce un ulteriore
spostamento verso un sistema basato sui risultati e sulla definizione di
indicatori e obiettivi concordati (output e risultati). La velocità e
l'efficienza del processo di fissazione delle norme sono uno di tali obiettivi. 2011/0150 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla normalizzazione europea, che modifica
le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE,
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e
2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
L'obiettivo principale della normalizzazione
consiste nel definire specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali
prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono
conformarsi. La normalizzazione può riguardare svariati elementi come la
standardizzazione delle diverse categorie o delle diverse dimensioni di un
particolare prodotto o delle specifiche tecniche in mercati di prodotti o di
servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o
sistemi è essenziale. (2)
La normalizzazione europea contribuisce anche a
promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera
circolazione dei beni e dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i mezzi di
comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. Le norme hanno notevoli
effetti economici positivi in quanto, ad esempio, promuovono la compenetrazione
economica sul mercato interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi e migliori
mercati o prodotti e di migliori condizioni di offerta. Le norme possono
rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di produzione e di vendita, a
beneficio dell'intera economia. Possono mantenere e migliorare la qualità,
fornire informazioni e assicurare l'interoperabilità e la compatibilità,
aumentando così il valore per i consumatori. (3)
Le norme europee devono continuare ad essere
adottate dagli organismi europei di normalizzazione, ossia il Comitato europeo
di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). (4)
Le norme europee svolgono un ruolo estremamente
importante nel mercato interno, prevalentemente grazie alla presunzione di
conformità dei prodotti da immettere sul mercato alle prescrizioni fondamentali
stabilite dalla legislazione dell'Unione sull'armonizzazione. (5)
La normalizzazione europea è disciplinata da un
quadro normativo specifico che consiste in tre atti legislativi diversi, ovvero
la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società
dell'informazione[2],
la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 2006, relativa al finanziamento della normalizzazione europea[3] e la
decisione del Consiglio 87/95/CEE, del 22 dicembre 1986, relativa alla
normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle
telecomunicazioni[4].
Il quadro normativo attuale non è però più al passo con gli sviluppi occorsi
negli ultimi decenni nell'ambito della normalizzazione europea. Per tale motivo
deve essere semplificato e adeguato, al fine di coprire nuovi aspetti della
normalizzazione e di tenere conto degli ultimi sviluppi e delle sfide future
della normalizzazione europea. Questo riguarda in particolare l'elaborazione di
più norme sui servizi e l'evoluzione dei prodotti della normalizzazione diversi
dalle norme formali. (6)
Per garantire l'efficacia delle norme e della
normalizzazione quali strumenti strategici per l'Unione è necessario poter
contare su un sistema di normalizzazione efficace ed efficiente, che fornisca
una piattaforma flessibile e trasparente per il raggiungimento del consenso tra
tutti i partecipanti e che sia finanziariamente sostenibile. (7)
La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[5] reca
disposizioni di carattere generale volte ad agevolare l'esercizio della libertà
di stabilimento per i fornitori di servizi e la libera circolazione dei servizi,
mantenendo elevato il loro livello qualitativo. Essa obbliga gli Stati membri,
in collaborazione con la Commissione, a promuovere l'elaborazione di norme
volontarie europee al fine di agevolare la compatibilità tra servizi forniti da
operatori di Stati membri diversi, la fornitura di informazioni al ricevente e
la qualità nella fornitura dei servizi. La direttiva 98/34/CE si applica però solo
alle norme relative ai prodotti, mentre le norme sui servizi non rientrano
esplicitamente nel suo campo d'applicazione. Tuttavia, la linea di demarcazione
tra servizi e beni sta perdendo importanza nella realtà del mercato interno.
Nella prassi non è sempre possibile distinguere chiaramente le norme sui
prodotti dalle norme sui servizi. Molte norme sui prodotti hanno una componente
"servizi", mentre le norme sui servizi spesso riguardano in parte
anche i prodotti. Di conseguenza è necessario adeguare il quadro giuridico a
tali nuove circostanze ampliandone il campo d'applicazione alle norme sui
servizi. (8)
L'elaborazione di norme volontarie sui servizi
dovrebbe basarsi su esigenze del mercato, nell'ambito delle quali prevalgono le
necessità degli operatori economici e delle parti in causa, interessate
direttamente o indirettamente dalla norma, dovrebbe tenere conto dell'interesse
pubblico e basarsi sul consenso. Le norme dovrebbero riguardare innanzitutto
servizi collegati a prodotti e processi. (9)
Gli organismi di normalizzazione europei sono
soggetti alla legislazione sulla concorrenza nella misura in cui possono essere
considerati un'impresa o un'associazione di imprese ai sensi degli articoli 101
e 102 del trattato. (10)
All'interno dell'Unione le norme nazionali sono
adottate da organismi nazionali di normalizzazione ed è quindi possibile che
esse contrastino tra loro creando ostacoli tecnici sul mercato interno. Per tale
motivo, sia per il mercato interno che per l'efficacia della normalizzazione
nell'Unione, è necessario mantenere l'attuale scambio regolare di informazioni
tra gli organismi nazionali di normalizzazione, gli organismi europei di
normalizzazione e la Commissione in merito ad attività attuali e future di
normalizzazione. Lo scambio di informazioni deve essere allineato all'allegato
3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi approvato con la decisione
80/271/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli
accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979[6]. (11)
Lo scambio regolare di informazioni tra gli
organismi nazionali di normalizzazione, gli organismi europei di
normalizzazione e la Commissione non dovrebbe impedire agli organismi di
normalizzazione di rispettare altri obblighi ed impegni, in particolare in
riferimento all'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. (12)
Le norme possono contribuire, unitamente alla
politica europea, ad affrontare le principali sfide di carattere sociale quali
il cambiamento climatico, l'uso sostenibile delle risorse, l'invecchiamento e
l'innovazione in generale. Orientando l'elaborazione delle norme europee o
internazionali per i prodotti e le tecnologie di tali mercati in espansione,
l'Europa può creare un vantaggio concorrenziale per le sue imprese e agevolare
gli scambi. (13)
Le norme sono strumenti importanti per le imprese e
specialmente per le piccole e medie imprese (PMI) che, però, non sono adeguatamente
coinvolte nel sistema di normalizzazione; esiste quindi il rischio che le norme
non tengano conto delle esigenze e delle preoccupazioni delle PMI. Di
conseguenza è indispensabile migliorare la loro rappresentazione e
partecipazione al processo di normalizzazione, soprattutto nei comitati
tecnici. (14)
Le norme europee sono fondamentali per la
competitività delle PMI, che però sono solitamente sottorappresentate nelle
attività di normalizzazione, soprattutto a livello europeo. Il presente
regolamento deve quindi garantire un'adeguata rappresentazione delle PMI nel
processo di normalizzazione europea attraverso un'entità dalle qualifiche
appropriate. (15)
Le norme possono avere un ampio impatto sulla
società, in particolare sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini,
sull'efficienza delle reti, sull'ambiente, sull'accessibilità e su altri
settori di importanza pubblica. È necessario quindi garantire che il ruolo e
l'input delle componenti interessate della società nell'elaborazione delle
norme siano potenziati attraverso il sostegno delle organizzazioni che
rappresentano gli interessi dei consumatori, l'ambiente e le stesse componenti
interessate della società. (16)
Nella misura del possibile, le norme devono tenere
conto degli impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e de
servizi. Il Centro comune di ricerca della Commissione ha elaborato strumenti
atti a valutare tali impatti durante l'intero ciclo di vita; essi sono
importanti e disponibili al pubblico. (17)
La cooperazione tra la Commissione ed il sistema
europeo di normalizzazione sarà sostenibile se le future richieste di
elaborazione di norme saranno oggetto di un'attenta programmazione. La
programmazione potrebbe essere migliorata soprattutto con il contributo delle
parti interessate. Poiché la direttiva 98/34/CE contempla già la possibilità di
chiedere agli organismi europei di normalizzazione di elaborare norme europee,
è opportuno provvedere ad una programmazione migliore e più trasparente in un
programma di lavoro annuale, che contenga una panoramica di tutte le richieste
di norme che la Commissione intende presentare agli organismi europei di
normalizzazione. (18)
Numerose direttive che armonizzano le condizioni di
commercializzazione dei prodotti specificano che la Commissione può chiedere
agli organismi europei di normalizzazione di adottare norme europee armonizzate
sulla base delle quali viene presunta la conformità alle pertinenti
prescrizioni essenziali. Molto spesso però tali atti legislativi contengono una
varietà di prescrizioni relative alla possibilità di sollevare obiezioni su
tali norme qualora esse non coprano o non coprano totalmente tutti i requisiti
applicabili. Prescrizioni divergenti, che provocano incertezza per gli
operatori economici e per gli organismi europei di normalizzazione, sono
contenute in particolare nella direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri relative ai dispositivi di protezione individuale[7], nella
direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa
all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al
controllo degli esplosivi per uso civile[8], nella direttiva 94/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva[9], nella
direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994,
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto[10], nella
direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli
ascensori[11],
nella direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 maggio
1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
attrezzature a pressione[12],
nella direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, relativa agli strumenti di misura[13], nella direttiva 2007/23/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul
mercato di articoli pirotecnici[14],
nella direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione[15] e nella
direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico[16]. Nel
presente regolamento deve quindi essere compresa la procedura uniforme di cui
alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei
prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE[17] e devono essere eliminate le pertinenti
disposizioni di tali direttive. (19)
In occasione dell'acquisto di hardware, software e
servizi TI, le amministrazioni pubbliche dovrebbero usare al meglio tutta la
gamma di norme pertinenti, ad esempio selezionando quelle che possono essere
attuate da tutti i fornitori interessati per favorire la concorrenza e ridurre
il rischio di lock-in. La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto
e servizi postali[18]
e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi[19] sottolineano che le specifiche tecniche
degli appalti pubblici devono essere elaborate facendo riferimento a norme
nazionali che attuano norme europee, omologazioni tecniche europee, specifiche
tecniche comuni, norme internazionali, altri sistemi di riferimento tecnici
istituiti dagli organismi europei di normalizzazione oppure, se non esistono, a
norme nazionali, omologazioni tecniche nazionali o specifiche tecniche
nazionali relative alla progettazione, al calcolo e all'esecuzione delle opere
nonché all'uso dei prodotti, o equivalenti. Nel settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione spesso le norme sono elaborate da altre
organizzazioni di elaborazione delle norme e non rientrano in nessuna delle
categorie di norme e omologazioni di cui alle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE. Di conseguenza è necessario fornire la possibilità di fare
riferimento, nelle specifiche tecniche degli appalti pubblici, a norme nel
settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di
reagire alla rapida evoluzione nel settore di tali tecnologie, di agevolare la
fornitura di servizi transfrontalieri e di promuovere la concorrenza, l'interoperabilità
e l'innovazione. (20)
Talune norme nel settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione non sono elaborate secondo i criteri
stabiliti dall'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. Per
tali motivi il presente regolamento deve stabilire una procedura di selezione
delle norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione da utilizzare negli appalti pubblici, effettuando un'ampia
consultazione di una vasta gamma di parti in causa, compresi gli organismi
europei di normalizzazione, le imprese e le autorità pubbliche. Il presente
regolamento deve inoltre stabilire prescrizioni sotto forma di un elenco di
caratteristiche relative a dette norme e ai loro relativi processi di
normalizzazione. Tali caratteristiche devono garantire che gli obiettivi di
interesse pubblico e le esigenze della società siano rispettati e devono essere
basate sui criteri elaborati dall'Organizzazione mondiale del commercio per le
organizzazioni internazionali di normalizzazione. (21)
Per promuovere l'innovazione e la concorrenza fra
soluzioni normalizzate, il riconoscimento di una determinata specifica tecnica
non deve impedire che un'altra specifica tecnica concorrente sia riconosciuta
secondo le disposizioni del presente regolamento. Il riconoscimento deve essere
subordinato al rispetto delle prescrizioni e al fatto che la specifica tecnica
in questione abbia raggiunto un livello minimo di accettazione da parte del
mercato. L'accettazione da parte del mercato non deve essere interpretata come
ampia attuazione sul mercato. (22)
Le norme selezionate nel settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione potrebbero contribuire all'attuazione
della decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche
amministrazioni europee (ISA)[20]
che istituisce, per il periodo 2010-2015, un programma sulle soluzioni di
interoperabilità per le amministrazioni pubbliche europee e le istituzioni e
gli organi dell'Unione e che fornisce soluzioni comuni e condivise per
agevolare l'interoperabilità. (23)
Nel settore delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione si possono creare situazioni in cui è opportuno promuovere
l'impiego o esigere il rispetto di determinate norme a livello dell'Unione, al
fine di garantire l'interoperabilità nel mercato unico e migliorare la libertà
di scelta per gli utenti. In altre circostanze può succedere che determinate
norme europee non soddisfino più le esigenze dei consumatori oppure ostacolino
lo sviluppo tecnologico. Per tali motivi la direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica[21] consente
alla Commissione, qualora necessario, di chiedere agli organismi di
normalizzazione europei di elaborare norme, fissare un elenco di norme e/o
specifiche pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di
promuoverne l'impiego oppure di rendere la loro applicazione obbligatoria, di
eliminare dal suddetto elenco norme e/o specifiche. (24)
Il presente regolamento non deve impedire agli
organismi europei di normalizzazione di continuare ad elaborare norme nel
settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di
intensificare la loro cooperazione con altri organismi di elaborazione delle
norme, specialmente nel campo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, al fine di garantire coerenza ed evitare la frammentazione o la duplicazione
durante l'attuazione di norme e specifiche. (25)
La decisione n. 1673/2006/CE istituisce le regole
riguardanti il contributo dell'Unione al finanziamento della normalizzazione
europea al fine di garantire che le norme europee ed altri prodotti della normalizzazione
europea siano elaborati e riveduti a sostegno degli obiettivi, della
legislazione e delle politiche dell'Unione. Ai fini della semplificazione
amministrativa e di bilancio, è opportuno incorporare le disposizioni di tale
decisione nel presente regolamento, in linea con la nuova proposta di
regolamento finanziario. (26)
Tenuto conto dell'ampiezza dell'area d'intervento
della normalizzazione europea a sostegno delle politiche e della legislazione
dell'Unione e dei vari tipi di attività di normalizzazione, è necessario
prevedere diverse modalità di finanziamento. Si tratta principalmente di
sovvenzioni senza invito a presentare proposte per gli organismi europei e
nazionali di normalizzazione, secondo il disposto dell'articolo 110,
paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del
Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[22] e
dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom)
n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di
esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee[23].
Inoltre, le stesse disposizioni dovrebbero applicarsi agli organismi che, pur
non essendo riconosciuti come organismi europei di normalizzazione nell'ambito
del presente regolamento, hanno ricevuto mandato in un atto di base e sono
incaricati di svolgere lavori preliminari a sostegno della normalizzazione
europea, in cooperazione con gli organismi europei di normalizzazione. (27)
Nella misura in cui gli organismi europei di
normalizzazione forniscono un costante sostegno alle attività dell'Unione, è
opportuno che dispongano di segreterie centrali efficaci e efficienti. La
Commissione deve dunque poter concedere sovvenzioni a tali organismi che
perseguono uno scopo d'interesse generale europeo, senza applicare, nel caso
delle sovvenzioni per il funzionamento, il principio della riduzione annuale di
cui all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. (28)
La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la
competitività e l'innovazione (2007-2013)[24], la decisione n. 1926/2006/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un
programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori
(2007-2013)[25]
ed il regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)[26]
forniscono già la possibilità di sostenere finanziariamente le organizzazioni
europee che rappresentano gli interessi delle PMI, dei consumatori e
dell'ambiente nell'ambito della normalizzazione, mentre sovvenzioni specifiche
sono versate alle organizzazioni europee che rappresentano gli interessi
sociali nella normalizzazione. L'attività di finanziamento a norma della
decisione n. 1639/2006/CE, della decisione n. 1926/2006/CE e del regolamento
(CE) n. 614/2007 terminerà il 31 dicembre 2013. Per lo sviluppo della
normalizzazione europea è essenziale continuare a promuovere e ad incoraggiare
la partecipazione attiva delle organizzazioni europee che rappresentano gli
interessi delle PMI, dei consumatori, dell'ambiente e della società. Tali
organizzazioni perseguono obiettivi di interesse generale europeo e
costituiscono, in virtù del mandato specifico ricevuto dalle organizzazioni
nazionali senza scopo di lucro, una rete europea che rappresenta gli organismi
senza scopo di lucro attivi negli Stati membri e promuove principi e politiche
coerenti con gli obiettivi dei trattati. A causa del contesto in cui agiscono e
dei loro obiettivi statutari, le organizzazioni europee che rappresentano le
PMI, i consumatori, la società e l'ambiente nella normalizzazione europea
svolgono un ruolo permanente ed essenziale per le attività e per le politiche
dell'Unione. La Commissione deve dunque poter continuare a concedere
sovvenzioni a tali organismi senza applicare, nel caso delle sovvenzioni per il
funzionamento, il principio della riduzione annuale di cui all'articolo 113,
paragrafo 2 ,del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. (29)
Il finanziamento delle attività di normalizzazione
deve poter coprire anche attività preparatorie o accessorie all'istituzione di
norme o di altri prodotti di normalizzazione. Si tratta in particolare di
attività di ricerca, elaborazione dei documenti preparatori alla legislazione, dello
svolgimento di prove interlaboratorio, della convalida o della valutazione di
norme. Inoltre, la promozione della normalizzazione a livello europeo ed
internazionale deve essere proseguita attraverso programmi di cooperazione e di
assistenza tecnica ai paesi terzi. Per migliorare l'accesso ai mercati e
rafforzare la competitività delle imprese dell'Unione europea è opportuno
quindi prevedere la possibilità di concedere sovvenzioni ad altri enti tramite
inviti a presentare proposte o, se del caso, bandi di gara. (30)
Il finanziamento dell'Unione deve essere volto a
stabilire norme e altri prodotti di normalizzazione, ad agevolarne l'uso da
parte delle imprese grazie alla traduzione nelle varie lingue ufficiali
dell'Unione, a rafforzare la coesione del sistema europeo di normalizzazione e
a garantire un accesso equo e trasparente alle norme europee per tutti gli
operatori del mercato nell'intera Unione. Ciò è particolarmente importante nei
casi in cui l'applicazione delle norme consente di rispettare la legislazione
dell'Unione. (31)
Per garantire l'attuazione efficace del presente
regolamento è opportuno poter disporre delle competenze necessarie, in
particolare in materia di revisione e gestione finanziaria, nonché dei mezzi di
sostegno amministrativo atti ad agevolarne l'esecuzione, e valutare a scadenza
regolare la pertinenza delle attività oggetto del finanziamento dell'Unione per
accertarne utilità e impatto. (32)
È altresì opportuno adottare i provvedimenti
adeguati per evitare le frodi e le irregolarità e per recuperare i fondi
versati indebitamente, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità[27],
del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996,
relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione
ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro
le frodi ed altre irregolarità[28]
e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini effettuate dall'Ufficio
per la lotta antifrode (OLAF)[29]. (33)
Affinché la Commissione possa aggiornare gli
elenchi degli organismi di normalizzazione europei e nazionali, adeguare i
criteri di riconoscimento delle norme nel settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione agli sviluppi tecnici e adeguare i
criteri per le organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti
interessate della società ad ulteriori sviluppi relativi alla loro natura di
organizzazioni senza scopo di lucro e alla loro rappresentatività, ad essa deve
essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del
trattato. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate
nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. (34)
Nel contesto della preparazione e della stesura
degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente
una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (35)
Al fine di garantire condizioni uniformi per
l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere
conferite competenze di esecuzione. Occorre che tali poteri siano esercitati
conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[30].
(36)
La procedura consultiva deve essere seguita per
attuare decisioni riguardanti le obiezioni a norme armonizzate che la
Commissione ritiene giustificate e per le quali i riferimenti alla norma
armonizzata in questione non sono ancora stati pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, dato che la norma in questione non ha ancora
portato alla presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali della
legislazione dell'Unione applicabile in tema di armonizzazione. (37)
La procedura d'esame deve essere seguita per
attuare decisioni riguardanti le obiezioni a norme armonizzate che la
Commissione ritiene giustificate e per le quali i riferimenti alla norma
armonizzata in questione sono già stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, dato che la norma in questione potrebbe avere conseguenze
sulla presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali applicabili. (38)
Poiché la normalizzazione a livello europeo non può
essere realizzata in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, vista la
sua entità ed il suo effetto, può essere realizzata meglio a livello
dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il
presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale
obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. (39)
Occorre pertanto modificare di conseguenza le
direttive 98/34/CE, 89/686/CEE, 93/15/CEE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE. (40)
Le decisioni n. 1673/2006/CE e
n. 87/95/CEE devono pertanto essere abrogate, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I
Disposizioni generali Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento stabilisce norme
riguardanti la cooperazione tra gli organismi europei di normalizzazione, gli
organismi nazionali di normalizzazione e la Commissione, l'elaborazione di
norme europee e prodotti della normalizzazione europea per i prodotti e per i
servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione, il
riconoscimento delle specifiche tecniche nel settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (di seguito "TIC") e il
finanziamento della normalizzazione europea. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: (1)
"norma": una specifica tecnica per
applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e
che appartenga ad una delle seguenti categorie: (a)
"norma internazionale": una norma
adottata da un organismo di normalizzazione internazionale; (b)
"norma europea": una norma adottata da
uno degli organismi di normalizzazione europei; (c)
"norma armonizzata": una norma europea
adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini
dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione; (d)
"norma nazionale": una norma adottata da
un organismo di normalizzazione nazionale; (e)
"norma TIC": una norma nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione; (2)
"prodotto della normalizzazione europea":
qualsiasi altra specifica tecnica, diversa dalle norme europee, adottata da un
organismo di normalizzazione europeo per applicazione ripetuta o continua, alla
quale non è obbligatorio conformarsi; (3)
"progetto di norma": il documento
contenente il testo delle specifiche tecniche relative ad una determinata
materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di
normalizzazione pertinente, quale risulta dai lavori preparatori e qual è
distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento; (4)
"specifica tecnica": una specifica
contenuta in un documento che stabilisce uno degli elementi seguenti: (a)
le caratteristiche richieste di un prodotto,
compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l'interoperabilità, la
sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per
quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le
prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura,
nonché le procedure di valutazione della conformità; (b)
i metodi e i processi di produzione relativi ai
prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del trattato, ai
prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali,
così come i metodi e i processi di produzione relativi agli altri prodotti,
quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; (c)
le caratteristiche richieste di un servizio,
compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l'interoperabilità, la sicurezza,
comprese le prescrizioni applicabili al fornitore per quanto riguarda le
informazioni da fornire al ricevente, secondo quanto stabilito dall'articolo
22, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2006/123/CE; (d)
i metodi e i criteri di valutazione della prestazione
dei prodotti da costruzione, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE[31] del
Consiglio, in relazione alle loro caratteristiche essenziali; (5)
"prodotto": i prodotti di fabbricazione
industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca; (6)
"servizio": qualsiasi attività economica
non salariata, di cui all'articolo 57 del trattato, fornita normalmente dietro
retribuzione; (7)
"organismo europeo di normalizzazione":
un organismo menzionato nell'allegato I; (8)
"organismo internazionale di normalizzazione":
l'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO), la Commissione
elettrotecnica internazionale (IEC) e l'Unione internazionale delle
telecomunicazioni (ITU). Capo II
Trasparenza e coinvolgimento dei soggetti interessati Articolo 3
Trasparenza dei programmi di lavoro degli organismi di normalizzazione 1.
Ogni organismo di normalizzazione europeo e
nazionale deve stabilire il proprio programma di lavoro almeno una volta
l'anno. Il programma di lavoro deve contenere informazioni sulle norme e sui
prodotti della normalizzazione europea che l'organismo intende elaborare o
modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo
precedente, a meno che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di
norme internazionali o europee. 2.
Il programma di lavoro deve indicare, per ogni
norma e prodotto della normalizzazione europea: a) l'oggetto; b) la fase raggiunta nell'elaborazione delle
norme e dei prodotti della normalizzazione europea; c) i riferimenti ad eventuali norme
internazionali sulle quali ci si è basati. 3.
Ogni organismo di normalizzazione europeo e
nazionale deve pubblicare il suo programma di lavoro sul proprio sito web o su
qualsiasi altro sito web disponibile al pubblico e un avviso relativo
all'esistenza di detto programma di lavoro in una pubblicazione nazionale o, se
del caso, europea sulle attività di normalizzazione. 4.
Al più tardi al momento della pubblicazione del
programma di lavoro, ogni organismo di normalizzazione europeo e nazionale deve
notificare l'esistenza del programma agli altri organismi di normalizzazione
europei e nazionali e alla Commissione. 5.
Gli organismi di normalizzazione nazionali non
possono esprimere obiezioni all'inclusione di un oggetto di normalizzazione nel
programma di lavoro di un organismo di normalizzazione europeo. Articolo 4
Trasparenza delle norme 1.
Ogni organismo di normalizzazione europeo e
nazionale invia qualsiasi progetto di norma nazionale, di norma europea e di
prodotto della normalizzazione europea agli altri organismi di normalizzazione
europei e nazionali e alla Commissione, in seguito ad una loro richiesta. 2.
Ogni organismo di normalizzazione europeo e
nazionale risponde tempestivamente ad eventuali osservazioni ricevute da altri
organismi di normalizzazione europei e nazionali e dalla Commissione in merito
ai progetti e ne tiene debitamente conto. 3.
Gli organismi di normalizzazione nazionali
provvedono a: a) pubblicare i progetti di norme in modo
che le parti stabilite negli altri Stati membri abbiano la possibilità di
presentare osservazioni; b) consentire agli altri organismi di
normalizzazione nazionali di partecipare passivamente o attivamente alle
attività programmate inviando un osservatore. Articolo 5
Partecipazione dei soggetti interessati alla normalizzazione europea 1.
Gli organismi di normalizzazione europei
garantiscono un'adeguata rappresentazione delle piccole e medie imprese (PMI),
delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e delle componenti
interessate della società, in particolare attraverso le organizzazioni di cui
all'allegato III, a livello di elaborazione delle politiche e almeno nelle fasi
seguenti dell'elaborazione di norme europee o di prodotti della normalizzazione
europea: (a)
proposta e accettazione dei nuovi lavori; (b)
discussione tecnica delle proposte; (c)
presentazione di osservazioni sui progetti; (d)
revisione delle norme europee o dei prodotti della
normalizzazione europea esistenti; (e)
diffusione e sensibilizzazione sulle norme europee
o sui prodotti della normalizzazione europea adottati. 2.
Gli organismi europei di normalizzazione garantiscono
un'adeguata rappresentazione, a livello tecnico, di imprese, centri di ricerca
e università e di altri soggetti giuridici nell'ambito delle attività di
normalizzazione riguardanti un settore emergente con implicazioni significative
a livello strategico e per l'innovazione tecnica, qualora i soggetti giuridici
in questione abbiano partecipato a progetti connessi a tale settore e
finanziati dall'Unione nell'ambito di un programma quadro pluriennale per
attività nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Capo III
Norme europee e prodotti della normalizzazione europea a sostegno della
legislazione e delle politiche dell'Unione Articolo 6
Programma di lavoro della Commissione sulla normalizzazione europea 1.
La Commissione adotta un programma di lavoro
annuale sulla normalizzazione europea, che indica le norme europee e i prodotti
della normalizzazione europea che intende chiedere agli organismi di
normalizzazione europei a norma dell'articolo 7. 2.
Il programma di lavoro sulla normalizzazione
europea di cui al paragrafo 1 espone gli obiettivi e le politiche specifici per
le norme europee e per gli altri prodotti della normalizzazione europea che la
Commissione intende chiedere agli organismi di normalizzazione europei. Nei
casi urgenti la Commissione può avanzare una richiesta senza annunciarla in
anticipo. Articolo 7
Richieste di normalizzazione agli organismi di normalizzazione europei 1.
La Commissione può chiedere ad uno o più organismi
di normalizzazione europei di elaborare un progetto di norma europea o di
prodotto della normalizzazione europea entro una determinata scadenza. La
richiesta deve provenire dal mercato, tenere conto dell'interesse pubblico ed
essere fondata sul consenso. 2.
Entro un mese dalla richiesta di cui al paragrafo
1, l'organismo di normalizzazione europeo pertinente comunica se l'accetta. 3.
Entro tre mesi dall'accettazione della richiesta di
cui al paragrafo 2, la Commissione informa l'organismo di normalizzazione
europeo pertinente in merito alla concessione di una sovvenzione per
l'elaborazione del progetto di norma europea o di prodotto della
normalizzazione europea. 4.
Gli organismi di normalizzazione europei informano
la Commissione in merito alle attività svolte inerenti all'elaborazione dei
documenti di cui al paragrafo 1. Articolo 8
Obiezioni alle norme armonizzate 1. Qualora
uno Stato membro ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente
le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite dalla legislazione
dell'Unione, ne informa la Commissione. 2. Se la
Commissione ritiene che le obiezioni di cui al paragrafo 1 sono giustificate,
essa decide: (a)
di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i
riferimenti alla norma armonizzata in questione sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea; (b)
di mantenere con limitazioni o di ritirare i
riferimenti alla norma armonizzata in questione dalla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea; 3. La Commissione informa
l'organismo di normalizzazione europeo interessato della decisione di cui al
paragrafo 2 e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in
questione. 4. La decisione di cui al
paragrafo 2, lettera a), del presente articolo è adottata secondo la procedura
consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 5. La decisione di cui al
paragrafo 2, lettera b), del presente articolo è adottata secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 3. Capo IV
Norme nel settore delle TIC Articolo 9
Riconoscimento di specifiche tecniche nel settore delle TIC La Commissione può riconoscere le specifiche
tecniche che non sono norme nazionali, europee o internazionali, ma che
rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II, come norme TIC, in seguito
ad una proposta di un'autorità pubblica di cui alla direttiva 2004/18/CE o su
propria iniziativa. Articolo 10
Impiego delle norme TIC negli appalti pubblici Le norme TIC di cui all'articolo 9
costituiscono specifiche tecniche comuni a norma delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE nonché del regolamento (CE) n. 2342/2002. Capo V
Finanziamento della normalizzazione europea Articolo 11
Finanziamento degli organismi di normalizzazione da parte dell'Unione 1. Il finanziamento da parte
dell'Unione può essere concesso agli organismi di normalizzazione europei per
le seguenti attività di normalizzazione: (a)
elaborazione e revisione di norme europee o
prodotti della normalizzazione europea necessari e adeguati a sostenere le
politiche e la legislazione dell'Unione; (b)
verifica della qualità e della conformità alla
legislazione e alle politiche dell'Unione pertinenti delle norme europee o dei
prodotti della normalizzazione europea; (c)
svolgimento di attività preliminari o accessorie in
relazione alla normalizzazione europea, compresi studi, attività di
cooperazione, seminari, valutazioni, analisi comparative, attività di ricerca,
lavori di laboratorio, prove interlaboratorio, attività di valutazione della
conformità e misure volte a garantire che i tempi di elaborazione e revisione
delle norme europee o dei prodotti della normalizzazione europea siano ridotti; (d)
attività delle segreterie centrali degli organismi
europei di normalizzazione, come la concezione delle politiche, il
coordinamento delle attività di normalizzazione, la realizzazione di attività
tecniche e la fornitura di informazioni alle parti interessate; (e)
traduzione, se richiesta, di norme europee o
prodotti della normalizzazione europea impiegati a sostegno delle politiche e
della legislazione dell'Unione, verso lingue ufficiali dell'Unione diverse
dalle lingue di lavoro degli organismi di normalizzazione europei oppure, in
casi debitamente giustificati, verso lingue diverse dalle lingue ufficiali
dell'Unione, (f)
redazione di materiale informativo destinato a
spiegare, interpretare e semplificare le norme europee o i prodotti della
normalizzazione europea, compresa l'elaborazione di guide degli utenti,
informazioni sulle prassi ottimali e azioni di sensibilizzazione; (g)
attività finalizzate alla realizzazione di
programmi di assistenza tecnica e cooperazione con paesi terzi, promozione e
valorizzazione del sistema europeo di normalizzazione e delle norme europee e
dei prodotti della normalizzazione europea presso le parti interessate
nell'Unione e a livello internazionale. 2. Il finanziamento da parte
dell'Unione può anche essere concesso a: (a)
organismi di normalizzazione nazionali per le
attività di normalizzazione di cui al paragrafo 1, che essi svolgono
congiuntamente con gli organismi di normalizzazione europei; (b)
altri organismi incaricati di svolgere le attività
di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e g), in collaborazione con gli organismi
europei di normalizzazione. Articolo 12
Finanziamento di altre organizzazioni europee da parte dell'Unione Il finanziamento da parte dell'Unione può
essere concesso alle organizzazioni di cui all'allegato III per le seguenti
attività: (a)
il funzionamento di tali organizzazioni e delle
loro attività inerenti alla normalizzazione europea e internazionale, compresa
la realizzazione delle attività tecniche e la fornitura di informazioni ai
membri e alle altre parti interessate; (b)
consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, in
relazione alla valutazione della necessità e all'elaborazione di norme europee
e di prodotti della normalizzazione europea; (c)
partecipazione alle attività tecniche relative
all'elaborazione e alla revisione di norme europee o prodotti della
normalizzazione europea necessari e adeguati a sostenere le politiche e la
legislazione dell'Unione; (d)
verifica della qualità e della conformità alla
legislazione e alle politiche dell'Unione pertinenti delle norme europee o dei
prodotti della normalizzazione europea; (e)
promozione delle norme europee e dei prodotti della
normalizzazione europea e informazioni sulle norme e sul loro impiego alle
parti interessate e alle PMI. Articolo 13
Modalità di finanziamento 1.
Il finanziamento dell'Unione è concesso sotto forma
di: (a)
sovvenzioni senza invito a presentare proposte,
oppure contratti successivi a procedure di appalti pubblici, a: i) organismi di normalizzazione europei e
nazionali, per svolgere le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1; ii) organismi identificati da un atto di
base, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, per
svolgere, in collaborazione con gli organismi di normalizzazione europei, le
attività d cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del presente
regolamento; (b)
sovvenzioni in seguito ad un invito a presentare
proposte, oppure contratti successivi a procedure di appalti pubblici, ad altri
organismi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) per effettuare, in
collaborazione con gli organismi di normalizzazione europei: i) la produzione e la revisione delle
norme europee e dei prodotti della normalizzazione europea di cui all'articolo
11, paragrafo 1, lettera a); ii) le attività preliminari o accessorie di
cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c); iii) le attività di cui all'articolo 11,
paragrafo 1, lettera g). (c)
sovvenzioni in seguito ad un invito a presentare
proposte alle organizzazioni di cui all'allegato III per svolgere le attività
di cui all'articolo 12. 2.
Le attività degli organismi di cui al paragrafo 1
possono essere finanziate mediante: (a)
sovvenzioni per azioni; (b)
sovvenzioni di funzionamento per gli organismi di
normalizzazione europei e per le organizzazioni di cui all'allegato III, nel
rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In caso
di rinnovo, le sovvenzioni di funzionamento non decrescono automaticamente. 3.
La Commissione stabilisce le modalità di
finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché gli importi e, se del caso, le
percentuali massime di finanziamento per tipo di attività. 4.
Eccetto in casi debitamente giustificati, le
sovvenzioni concesse per le attività di normalizzazione di cui all'articolo 11,
paragrafo 1, lettere a) e b), assumeranno la forma di importi forfettari da
versare se saranno soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
le norme europee o i prodotti della normalizzazione
europea richiesti dalla Commissione a norma dell'articolo 7 sono adottati o
riveduti entro un periodo che non supera quello specificato nella richiesta di
cui all'articolo 7; (b)
le PMI, le organizzazioni ambientaliste e dei
consumatori nonché le componenti interessate della società sono adeguatamente
rappresentate nelle attività di normalizzazione europea, secondo quanto
indicato all'articolo 5, paragrafo 1. 5.
Gli obiettivi comuni di cooperazione e le
condizioni amministrative e finanziarie relative alle sovvenzioni destinate
agli organismi europei di normalizzazione e alle organizzazioni di cui
all'allegato III sono definiti negli accordi-quadro di partenariato sottoscritti
dalla Commissione e dagli organismi o organizzazioni, conformemente al
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e al regolamento (CE, Euratom)
n.2342/2002. La Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio della
stipula di tali accordi. Articolo 14
Gestione Gli stanziamenti stabiliti dall'autorità di
bilancio per il finanziamento delle attività di normalizzazione possono coprire
anche le spese amministrative riguardanti le attività di preparazione,
sorveglianza, controllo, revisione e valutazione direttamente necessarie
all'attuazione degli articoli 11, 12 e 13, inclusi studi, riunioni, attività
d'informazione e pubblicazione, spese connesse alle reti informatiche per lo
scambio d'informazioni nonché qualsiasi altra spesa per l'assistenza amministrativa
e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per le attività di
normalizzazione. Articolo 15
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.
In sede di attuazione delle attività finanziate in
virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli
interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di
prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita,
attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente
corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante
l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo
quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento
(Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE) n. 1073/1999. 2.
Relativamente alle attività dell'Unione finanziate
a norma del presente regolamento, per irregolarità ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si intende qualsiasi
violazione di una disposizione di diritto dell'Unione o qualsiasi inadempimento
contrattuale derivante da un'azione o omissione di un operatore economico che
abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio, attraverso una spesa
indebita, al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti. 3.
Gli accordi e i contratti derivanti dal presente
regolamento prevedono il monitoraggio e il controllo finanziario da parte della
Commissione o dei rappresentanti da essa autorizzati nonché gli audit da parte
della Corte dei conti, che all'occorrenza possono essere condotti sul posto. Capo VI
Atti delegati, comitato e rendicontazione Articolo 16
Atti delegati La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati ai sensi dell'articolo 17 per quanto riguarda le modifiche degli
allegati, al fine di: (a)
aggiornare l'elenco degli organismi di
normalizzazione europei di cui all'allegato I; (b)
adeguare i criteri per il riconoscimento delle
norme nel settore delle TIC agli sviluppi tecnici; (c)
adeguare i criteri per le organizzazioni che
rappresentano le PMI e le componenti interessate della società di cui
all'allegato III ad ulteriori sviluppi relativi alla loro natura di
organizzazioni senza scopo di lucro e alla loro rappresentatività. Articolo 17
Esercizio della delega 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente
articolo. 2.
La delega di cui all'articolo 16 è conferita alla
Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 2013. 3.
La delega di poteri di cui all'articolo 16 può
essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella
decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16
entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o
del Consiglio entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni,
oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno
obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 18
Procedura del comitato 1.
La Commissione è assistita da un comitato. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.
Se il parere del comitato deve essere ottenuto
tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati
qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo
decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. Articolo 19
Relazioni 1.
Gli organismi di normalizzazione europei inviano
una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento alla
Commissione. La relazione contiene informazioni dettagliate sugli elementi
seguenti: (a)
applicazione degli articoli 4, 5, 6, 11 e 13; (b)
rappresentazione delle PMI, delle organizzazioni
ambientaliste e dei consumatori e delle componenti interessate della società
negli organismi di normalizzazione nazionali. 2.
Le organizzazioni di cui all'allegato III che hanno
ricevuto finanziamenti a norma del presente regolamento inviano una relazione
annuale sulle loro attività alla Commissione. La relazione contiene in
particolare informazioni dettagliate sui membri di tali organizzazioni e sulle
attività di cui all'articolo 12. 3.
Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni
cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una
valutazione della pertinenza delle attività di normalizzazione finanziate
dall'Unione alla luce delle esigenze delle politiche e della legislazione
dell'Unione. Capo VII
Disposizioni finali Articolo 20
Emendamenti 1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni: (a)
articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
89/686/CEE; (b)
articolo 5 della direttiva 93/15/CEE (c)
articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/9/CE; (d)
articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/25/CE; (e)
articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 95/16/CE; (f)
articolo 6 della direttiva 97/23/CE; (g)
articolo 14 della direttiva 2004/22/CE; (h)
articolo 8, paragrafo 4, della direttiva
2007/23/CE; (i)
articolo 6 della direttiva 2009/105/CE; (j)
articolo 7 della direttiva 2009/23/CE. 2.
La direttiva 98/34/CE è così modificata: (a)
i paragrafi da 6 a 10 dell'articolo 1 e gli
articoli 2, 3 e 4 sono soppressi; (b)
all'articolo 6, paragrafo 1, le parole "con i
rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e
II" sono soppresse; (c)
all'articolo 6, paragrafo 3, il primo trattino è
soppresso; (d)
all'articolo 6, paragrafo 4, le lettere a), b) ed
e) sono soppresse; (e)
all'articolo 11, la seconda frase è sostituita
dalla seguente: "La Commissione pubblica statistiche annuali sulle
notifiche ricevute nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea." (f)
Gli allegati I e II sono soppressi. Articolo 21
Organismi nazionali di normalizzazione Gli Stati membri informano la Commissione in
merito ai loro organismi di normalizzazione. La Commissione pubblica un elenco degli
organismi nazionali di normalizzazione e gli eventuali aggiornamenti di tale
elenco sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 22
Disposizioni transitorie Negli atti dell'Unione che conferiscono una
presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali attraverso
l'applicazione di norme armonizzate adottate a norma della direttiva 98/34/CE,
i riferimenti alla direttiva 98/34/CE si intendono fatti al presente
regolamento, ad eccezione dei riferimenti al comitato istituito dall'articolo 5
della direttiva 98/34/CE. Se in un atto è contemplata una procedura di
obiezione a norme armonizzate, l'articolo 8 del presente regolamento non si
applica a tale atto. Articolo 23
Abrogazione La decisione n. 1673/2006/CE e la
decisione n. 87/95/CEE sono abrogate. I riferimenti alle decisioni abrogate si
intendono fatti al presente regolamento. Articolo 24
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio
2013. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente
ALLEGATO I ORGANISMI
EUROPEI DI NORMALIZZAZIONE 1. CEN - Comitato europeo di
normalizzazione 2. CENELEC - Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica 3. ETSI - Istituto europeo delle norme
per le telecomunicazioni ALLEGATO II PRESCRIZIONI
RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DI SPECIFICHE TECNICHE NEL SETTORE DELLE TIC 1. Le specifiche tecniche sono
state accolte dal mercato e la loro applicazione non ostacola
l'interoperabilità con l'applicazione delle norme europee o internazionali esistenti.
L'accettazione da parte del mercato può essere dimostrata avvalendosi di esempi
operativi di attuazioni conformi da parte di vari venditori. 2. Le specifiche tecniche sono
state elaborate da un'organizzazione senza scopo di lucro e si tratta di una
società del settore, un'associazione industriale o commerciale o qualsiasi
altra associazione che, nel suo ambito di specializzazione, elabora norme nel
settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che non è un
organismo di normalizzazione europeo, nazionale o internazionale, attraverso
processi che soddisfano i criteri seguenti: a) apertura: le specifiche tecniche sono state elaborate sulla
base di un processo decisionale aperto, accessibile a tutti gli operatori
interessati sul mercato o sui mercati sui quali ha effetto la norma. b) consenso: il processo di normalizzazione è stato
collaborativo e basato sul consenso e non ha favorito nessuna particolare parte
in causa. Per consenso si intende un accordo generale, caratterizzato
dall'assenza di un'opposizione forte su questioni sostanziali da parte di una
componente importante degli interessi in questione e da un processo che prevede
di tenere conto dei pareri di tutti gli interessati e di riconciliare eventuali
argomentazioni contrastanti. Il consenso non implica l'unanimità; c) trasparenza: i) tutte le informazioni relative alle
discussioni tecniche e al processo decisionale sono state archiviate e
identificate; ii) le informazioni relative a (nuove) attività
di normalizzazione sono state ampiamente diffuse attraverso mezzi adeguati e
accessibili; iii) la partecipazione di tutte le categorie
di parti interessate è stata perseguita come obiettivo atto a garantire
l'equilibrio; iv) le osservazioni delle parti interessate
sono state esaminate e sono state fornite risposte. 3. Le specifiche tecniche devono
soddisfare le seguenti condizioni: a) manutenzione: il sostegno e la
manutenzione permanenti delle specifiche pubblicate sono garantiti a lungo
termine; b) disponibilità: le specifiche sono
disponibili al grande pubblico a fini di attuazione e impiego a condizioni
ragionevoli (anche ad un costo ragionevole o gratuitamente); c) i diritti di proprietà intellettuale
essenziali per l'attuazione delle specifiche sono concessi tramite licenza ai
richiedenti, su base (equa) ragionevole e non discriminatoria, inclusa, a
discrezione del titolare del diritto di proprietà intellettuale, la concessione
in licenza gratuita; d) pertinenza: i) le specifiche sono efficaci e
pertinenti; ii) le specifiche devono soddisfare
esigenze del mercato e prescrizioni regolamentari; e) neutralità e stabilità: i) ogniqualvolta possibile, le specifiche
si orientano ai risultati piuttosto che basarsi sulla progettazione o sulle
caratteristiche descrittive; ii) le specifiche non provocano distorsioni
sul mercato, né limitano le possibilità, per chi le applica, di sviluppare la
concorrenza e l'innovazione basate su di esse; iii) le specifiche si basano su sviluppi
scientifici e tecnologici avanzati; f) qualità: i) la qualità e il livello di dettaglio
sono sufficienti a consentire l'elaborazione di una serie di applicazioni di
prodotti e servizi interoperabili in concorrenza tra loro; ii) le interfaccia normalizzate non sono
nascoste o controllate da nessun'altro se non dalle organizzazioni che hanno
adottate le specifiche tecniche. ALLEGATO III ORGANIZZAZIONI
EUROPEE DI PARTI INTERESSATE (a)
Si definisce organizzazione europea di parti
interessate un'organizzazione europea che rappresenta le PMI nelle attività di
normalizzazione europea e che: i) è non governativa e senza scopo di
lucro, ii) i suoi obiettivi e le sue attività
principali consistono nel rappresentare gli interessi delle PMI nel processo di
normalizzazione a livello europeo; iii) ha ricevuto un mandato dalle
organizzazioni che rappresentano le PMI in almeno due terzi degli Stati membri
per rappresentare gli interessi delle PMI nel processo di normalizzazione a
livello europeo. (b)
Si definisce organizzazione europea di parti interessate
un'organizzazione europea che rappresenta i consumatori nelle attività di
normalizzazione europea e che: i) è non governativa, senza scopo di
lucro, esente da conflitti d'interesse di origine industriale, commerciale e
professionale o da altri conflitti d'interesse, ii) i suoi obiettivi e le sue attività
principali consistono nel rappresentare gli interessi dei consumatori nel
processo di normalizzazione a livello europeo; iii) ha ricevuto un mandato dalle
organizzazioni nazionali senza scopo di lucro che rappresentano i consumatori
in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi dei
consumatori nel processo di normalizzazione a livello europeo. (c)
Si definisce organizzazione europea di parti
interessate un'organizzazione europea che rappresenta gli interessi ambientali
nelle attività di normalizzazione europea e che: i) è non governativa, senza scopo di
lucro, esente da conflitti d'interesse di origine industriale, commerciale e
professionale o da altri conflitti d'interesse, ii) i suoi obiettivi e le sue attività
principali consistono nel rappresentare gli interessi ambientali nel processo
di normalizzazione a livello europeo; iii) ha ricevuto un mandato dalle
organizzazioni nazionali per l'ambiente senza scopo di lucro in almeno due
terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi ambientali nel
processo di normalizzazione a livello europeo. (d)
Si definisce organizzazione europea di parti
interessate un'organizzazione europea che rappresenta gli interessi sociali
nelle attività di normalizzazione europea e che: i) è non governativa, senza scopo di
lucro, esente da conflitti d'interesse di origine industriale, commerciale e
professionale o da altri conflitti d'interesse, ii) i suoi obiettivi e le sue attività
principali consistono nel rappresentare gli interessi sociali nel processo di
normalizzazione a livello europeo; iii) ha ricevuto un mandato dalle
organizzazioni nazionali senza scopo di lucro in ambito sociale in almeno due
terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi sociali nel processo
di normalizzazione a livello europeo. SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa 1.2. Settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
dell'azione e dell'incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.
Denominazione della proposta
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive
89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.
1.2.
Settori interessati nella struttura ABM/ABB[32]
Titolo 2 – Imprese – Capitolo 02 03: Mercato
interno dei beni e politiche settoriali
1.3.
Natura della proposta
La proposta riguarda la proroga di un'azione
esistente È opportuno osservare che gli importi stabiliti
nella presente scheda finanziaria legislativa non pregiudicano la futura
proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale per il
periodo successivo al 2013. Gli stanziamenti di
bilancio destinati a tale azione saranno proposti dalla Commissione nell'ambito
della procedura annuale di bilancio. Di conseguenza la presente scheda
finanziaria è limitata ad un anno (2013).
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivi strategici pluriennali della Commissione
oggetto della proposta
1a. Competitività per la crescita e l'occupazione
1.4.2.
Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico n. 1 Rivedere continuamente l'acquis esistente sul
mercato interno e proporre, se opportuno, nuove iniziative legislative o non
legislative.
1.4.3.
Risultati ed effetti previsti
La proposta stabilisce il contesto generale per la
normalizzazione europea. Essa comprende una serie di elementi privi d'impatto
sul bilancio (ad esempio la cooperazione tra gli organismi di normalizzazione
europei, gli organismi di normalizzazione nazionali e la Commissione) nonché la
base giuridica per il finanziamento parziale delle attività di normalizzazione
svolte dagli organismi europei di normalizzazione CEN, CENELEC ed ETSI (di
seguito "OEN") e la base giuridica per il sostegno finanziario alle
organizzazioni europee che rappresentano le PMI, i consumatori, gli interessi
ambientali e sociali. Il finanziamento parziale del sistema di
normalizzazione europeo attraverso gli OEN è fondamentale per il mercato
interno e deve continuare. Tuttavia, il sistema deve diventare più efficiente.
Da un lato, si adottano misure volte a rendere più veloce l'elaborazione delle
norme europee in seguito ad una richiesta della Commissione. Per incoraggiare
gli OEN ad impegnarsi maggiormente per raggiungere un consenso su questioni
oggetto di contrasti e per rivedere taluni processi interni ci si servirà di
strumenti finanziari. Dall'altro lato la presente proposta implica il passaggio
a modalità molto più semplici, veloci e più stabili per aumentare l'efficienza
del sostegno finanziario concesso dall'UE. Una serie di procedure molto più
semplici e meno burocratiche alleggerirà l'onere amministrativo che grava sui
servizi operativi e sui beneficiari. Tale onere amministrativo impedisce ai
servizi di impiegare le risorse per il raggiungimento degli obiettivi
strategici e la realizzazione tempestiva, e allo stesso tempo comporta
eccessivi vincoli burocratici per gli OEN. La presente proposta prevede una
riforma del finanziamento degli OEN e contempla la possibilità di passare
gradualmente a un regime fondato sui risultati, basato sulla definizione di
indicatori e obiettivi concordati (output e risultati), nonché di procedere
allo sfoltimento degli importi forfettari, evidentemente scollegato da eventuali
verifiche dei costi effettivi di attuazione. Anche il sostegno finanziario alle organizzazioni
europee che rappresentano le PMI, i consumatori, gli interessi ambientali e
sociali deve continuare. Finora le suddette organizzazioni erano finanziate
attraverso vari programmi, la maggior parte dei quali arriva a scadenza il 31
dicembre 2013. Di conseguenza, è opportuno snellire tali sistemi di sostegno e
raggrupparli sulla stessa base giuridica. I criteri di ammissibilità a tali
sovvenzioni, le condizioni d'impiego ed il tipo di contributi finanziari sono
allineati e adeguati alle esigenze specifiche del gruppo corrispondente di
parti interessate in modo che, ad esempio, le sovvenzioni di funzionamento
possano essere concesse ad una organizzazione europea per settore economico o
componente interessata della società. La decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa al finanziamento della
normalizzazione europea, stabilisce che il principio della diminuzione graduale
delle sovvenzioni di funzionamento diverse da quelle forfettarie a norma
dell'articolo 113 del regolamento finanziario non si applica agli OEN. Tale
eccezione deve essere mantenuta in futuro. Inoltre, il ragionamento alla base delle
sovvenzioni di funzionamento prevede che esse forniscano un sostegno temporaneo
ad una organizzazione affinché essa raggiunga l'autonomia finanziaria a lungo
termine. Tuttavia la riduzione graduale delle sovvenzioni sarebbe contraria
alla politica dell'UE secondo la quale la posizione delle PMI e delle
componenti interessate della società deve essere potenziata al fine di
garantire che il sistema europeo di normalizzazione sia inclusivo. Nella
probabile ipotesi che in futuro siano elaborate più norme europee, il carico di
lavoro delle organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti
interessate della società nel sistema di normalizzazione europeo è destinato ad
aumentare. Tali organizzazioni svolgono un ruolo costante ed essenziale per le
attività e le politiche dell'UE a causa del contesto in cui agiscono e dei loro
obiettivi statutari. Per lo sviluppo della normalizzazione europea è essenziale
continuare a promuovere ed incoraggiare la partecipazione attiva delle
organizzazioni europee che rappresentano gli interessi delle PMI, dei
consumatori, gli interessi ambientali e sociali. Tali organizzazioni perseguono
obiettivi di interesse generale europeo e costituiscono, in virtù del mandato
specifico ricevuto dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro oppure attraverso
la loro rappresentazione esclusiva degli interessi delle PMI e delle componenti
interessate della società, una rete europea che rappresenta gli organismi senza
scopo di lucro attivi negli Stati membri e promuove principi e politiche
coerenti con gli obiettivi dei trattati. A causa del contesto in cui agiscono e
dei loro obiettivi statutari, le organizzazioni europee che rappresentano le
PMI, i consumatori e gli interessi sociali e ambientali nella normalizzazione
europea svolgono un ruolo permanente ed essenziale per le attività e per le
politiche dell'Unione. Inoltre l'elaborazione di una norma dura da uno a tre
anni e necessita dunque di un impegno a lungo termine nei confronti del
processo tecnico. La partecipazione attuale e attiva ad un comitato tecnico o
ad un gruppo di lavoro richiede un impegno significativo in termini di tempo
per un lungo periodo. Per tale motivo è necessario ampliare l'eccezione al
principio della degressività alle organizzazioni europee selezionate che
rappresentano le PMI, i consumatori, gli interessi ambientali e sociali.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
(1)
Numero di norme europee adottate dagli OEN in
seguito ad una richiesta della Commissione. (2)
Tempo che intercorre tra l'accettazione, da parte
degli OEN, della richiesta di elaborare un progetto di norma europea e
l'adozione formale della norma. (3)
Tasso effettivo di partecipazione delle
organizzazioni europee che rappresentano le PMI, i consumatori, gli interessi
ambientali e sociali al processo di normalizzazione europeo. (4)
Effettive modifiche delle strutture e della
gestione della normalizzazione e loro impatto sul numero di norme adottate,
sulla velocità di elaborazione e fissazione nonché sulla partecipazione delle
organizzazioni europee che rappresentano le PMI, i consumatori, gli interessi
ambientali e sociali al processo di normalizzazione europea.
1.5.
Motivazione della proposta
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
La proposta è volta a soddisfare le seguenti
condizioni. (1)
La normalizzazione europea è uno strumento
importante ed efficace per sostenere la politica e la legislazione europea. Il
suo impatto è e sarà significativo a sostegno del mercato unico di beni e
servizi e nell'impedire la creazione di ostacoli agli scambi all'interno
dell'UE. Per tale motivo l'adozione di norme europee da parte degli OEN deve
continuare e deve essere cofinanziata dall'UE. Inoltre la base giuridica non
deve coprire solo norme riguardanti i prodotti, ma anche norme sui servizi. (2)
La normalizzazione all'interno dell'UE fornisce un
importante contributo all'economia europea. L'impiego di norme è uno strumento
strategico potente per le imprese e le rende più competitive. Pertanto è
importante che le norme tengano il passo con i cicli di sviluppo dei prodotti,
sempre più veloci, e che il processo di elaborazione delle norme europee
diventi più rapido. (3)
Le norme interesseranno sempre più gruppi
all'interno della società europea, comprese le imprese di ogni tipo e molti
singoli cittadini. Una norma è il risultato del consenso raggiunto da chi ha
partecipato alla sua elaborazione. Affinché una norma sia accolta sia dalle
imprese che dai consumatori, il numero di partecipanti all'elaborazione deve
essere sufficientemente ampio. La proposta deve garantire che il sistema di
normalizzazione europeo diventi quindi il più possibile inclusivo e che tutti i
partner nell'ambito di tale sistema credano nei valori fondamentali
dell'apertura, della trasparenza e della validità scientifica, grazie ad un
processo di continuo miglioramento delle strutture e della gestione della
normalizzazione. (4)
Affinché l'Europa possa trarre tutti i vantaggi
offerti dalle TIC, si deve poter disporre di norme atte a garantire
l'interoperabilità tra servizi e applicazioni nel settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Le norme più pertinenti nel settore
delle TIC elaborate da forum e consorzi specializzati devono svolgere un ruolo
di maggiore importanza in settori in cui gli OEN non sono attivi, in cui le
norme degli OEN non sono accolte dal mercato o in cui tali norme sono diventate
obsolete. Di conseguenza tali norme devono essere riconosciute formalmente
affinché possano essere impiegate dalle autorità pubbliche nelle procedure
d'appalto.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
Le norme europee svolgono un ruolo molto
importante nel funzionamento del mercato interno per i prodotti industriali. Le
norme europee sostituiscono quelle nazionali, spesso contrastanti tra loro e
che, per tale motivo, possono creare ostacoli tecnici all'accesso al mercato
nazionale. Le norme europee si possono dividere in due categorie: a) norme europee elaborate su richiesta della
Commissione, sulla base di un cosiddetto "mandato", nel quale si
chiede agli OEN di elaborare specifiche tecniche di natura normativa che soddisfino
le esigenze specificate nel mandato. Queste norme possono essere suddivise in
due sottocategorie: - norme europee armonizzate, che garantiscono che
i prodotti soddisfino le prescrizioni fondamentali stabilite dalla legislazione
dell'UE. Il rispetto delle norme europee "armonizzate" garantisce il
livello richiesto di sicurezza dei prodotti. Tuttavia, l'impiego di norme
armonizzate è ancora volontario ed un fabbricante può avvalersi di qualsiasi
altra soluzione tecnica che dimostri che il prodotto soddisfa le prescrizioni
fondamentali. La percentuale di norme europee armonizzate è aumentata negli
ultimi due decenni dal 3,55% al 20% nel 2009. - altre norme europee a sostegno delle politiche
europee. b) Le altre norme europee sono adottate al di fuori
della legislazione UE, su iniziativa delle imprese, degli organismi nazionali
di normalizzazione o di altre parti in causa, oppure su richiesta della
Commissione. Le norme europee, soprattutto quelle armonizzate,
sono fondamentali per il funzionamento del mercato interno dei beni.
L'elaborazione delle norme è tuttavia un'attività che richiede molto lavoro e
molto tempo da parte degli esperti nazionali. Per tale motivo la decisione n.
1673/2006/CE stabilisce la base giuridica per il sostegno finanziario alle
segreterie centrali degli organismi di normalizzazione europei, al fine di
migliorare la qualità delle norme armonizzate e promuovere la normalizzazione
europea a livello internazionale. La Commissione europea e l'EFTA concludono
accordi quadro di partenariato (AQP) con ogni OEN, nell'ambito dei quali si
possono presentare alla Commissione proposte di finanziamento. Gli AQP fissano
le regole amministrative e finanziarie per il finanziamento delle attività di
normalizzazione e stabiliscono il contesto generale e le condizioni alle quali
può essere concesso il sostegno finanziario. La presente proposta sostituisce
la decisione n. 1673/2006/CE.
1.5.3.
Principali insegnamenti tratti da esperienze simili
La presente proposta tiene conto delle valutazioni
effettuate nel contesto della decisione n. 1673/2006/CE, alle quali fa
riferimento la valutazione dell'impatto.
1.5.4.
Compatibilità ed eventuale sinergia con altri
strumenti pertinenti
La presente proposta è completamente compatibile
con gli altri strumenti pertinenti, ovvero tutti gli atti legislativi di cui
all'allegato 4 della valutazione dell'impatto allegata.
1.6.
Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria
Proposta di durata illimitata.
1.7.
Modalità di gestione previste[33]
Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni da presentare
Gli obiettivi comuni di cooperazione e le
condizioni amministrative e finanziarie relative alle sovvenzioni destinate
agli organismi europei di normalizzazione e alle altre organizzazioni indicate
nella proposta saranno definiti negli accordi-quadro di partenariato che
saranno sottoscritti dalla Commissione, dagli organismi e dalle organizzazioni,
conformemente al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n.
2342/2002. In tali accordi nonché negli accordi di sovvenzione saranno indicate
le regole relative al monitoraggio e alle relazioni da presentare. Inoltre la proposta obbliga gli organismi europei
di normalizzazione e le altre organizzazioni da essa citate a presentare
relazioni annuali alla Commissione riguardanti l'attuazione dei loro obblighi.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
Gli organismi di normalizzazione europei
dispongono di una solida base finanziaria. L'invito a presentare proposte per
le altre organizzazioni di cui alla proposta conterrà criteri di selezione
finanziari al fine di evitare eventuali rischi di questo tipo. Di conseguenza
non si individua alcun rischio finanziario.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Le modalità di controllo previste sono indicate
nel regolamento finanziario e nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Esse
saranno specificate in modo più dettagliato negli accordi quadro di
partenariato e negli accordi di sovvenzione che saranno sottoscritti dalla
Commissione, dagli organismi europei di normalizzazione e dalle altre
organizzazioni di cui alla proposta. Nella proposta si specifica inoltre
esplicitamente che gli accordi e i contratti derivanti dal presente regolamento
devono prevedere il monitoraggio e il controllo finanziario da parte della
Commissione o dei rappresentanti da essa autorizzati nonché gli audit da parte
della Corte dei conti, che all'occorrenza possono essere condotti sul posto.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
La presente proposta comprende una disposizione
secondo la quale la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari
dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi,
la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli
effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in
cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni
effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento
(CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal
regolamento (CE) n. 1073/1999.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA
3.1.
Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee
di bilancio di spesa interessate
· Linee di bilancio di spesa esistenti Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione SD/SND ([34]) || di paesi EFTA[35] || di paesi candidati[36] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1a. Competitività per la crescita e l'occupazione || Articolo 02 03 04 — Normalizzazione e ravvicinamento della legislazione || SD || SÌ || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: l'articolo 02 03
04 deve essere suddiviso in due articoli distinti: –
l'articolo 02 03 04 01 deve sostituire il
precedente articolo 02 03 04 e contenere gli stanziamenti ad esso assegnati, a
copertura del sostegno finanziario alle attività di normalizzazione di CEN,
CENELEC ed ETSI; –
l'articolo 02 03 04 02 sarà costituito dai seguenti
stanziamenti, precedentemente impegnati e pagati a titolo degli articoli 02 02
01, 17 02 02 00 e 07 03 07 per attività connesse alla normalizzazione: 2,1
milioni di euro dalla linea di bilancio 02 02 01, 1,4 milioni di euro dalla
linea di bilancio 17 02 02 00 e 0,2 milioni di euro dalla linea di bilancio 07
03 07 saranno trasferiti alla nuova linea di bilancio 02 03 04 02. –
Nell'ambito della programmazione finanziaria gli
articoli 02 02 01, 17 02 02 00 e 07 03 07 saranno ridotti degli importi di cui
sopra corrispondenti ad attività di normalizzazione. Questi ultimi articoli
saranno ridotti degli importi corrispondenti alle attività di normalizzazione. –
Gli stanziamenti destinati a sovvenzioni per altre
organizzazioni che rappresentano le componenti interessate della società
nell'ambito della normalizzazione sono inclusi in altri articoli del bilancio
(ad es. 04 03 03 02). Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1a. Competitività per la crescita e l'occupazione || Articolo 02 03 04 01 — Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, CENELEC ed ETSI || SD || SÌ || NO || NO || NO 1a. Competitività per la crescita e l'occupazione || Articolo 02 03 04 02 — Sostegno ad organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione || SD || SÌ || NO || NO || NO
3.2.
Incidenza prevista sulle spese[37]
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio di EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || 1a. Competitività per la crescita e l'occupazione || || || Anno N[38] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anni N+4 a 6 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Articolo 02 03 04 01 — Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, CENELEC ed ETSI || Impegni || (1) || 23,5 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Pagamenti || (2) || 9 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Articolo 02 03 04 02 — Sostegno ad organizzazioni che rappresentano le PMI e le componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione || Impegni || 1a. || 3,7 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Pagamenti || 2a. || 3,7 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[39] || || || || -- || -- || -- || -- || -- Articolo 02 01 04 02 - || || (3) || 0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- A scopo puramente informativo, le linee seguenti saranno ridotte (tali importi non si ripercuotono sui totali): || || || || || || || || || || Articolo 02 02 01 (rubrica 1a) || Impegni || || -2,1 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Pagamenti || || -2,1 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Articolo 17 02 02 00 (rubrica 3 b) || Impegni || || -1,4 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Pagamenti || || -1,4 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Articolo 07 03 07 (rubrica 2) || Impegni || || -0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Pagamenti || || -0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1.a del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =1+1a +3 || 27,4 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Pagamenti || =2+2a +3 || 12,9 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio di EUR (al terzo decimale) || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anni N+4 a 6 || TOTALE DG: ENTR, SANCO, MARKT, MOVE, ENV e INFSO || Risorse umane || 3,5 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Altre spese amministrative || 0,3 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- TOTALE || Stanziamenti || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = totale pagamenti) || 3,8 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || Mio di EUR (al terzo decimale) || || || 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017-2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 3,8 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Pagamenti || 3,8 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
La proposta comporta l'utilizzo di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio di EUR (al terzo
decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anni N+4 a 6 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[40] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Totale totale OBIETTIVO SPECIFICO n 1 Rivedere continuamente l'acquis esistente sul mercato interno e proporre, se opportuno, nuove iniziative legislative o non legislative. || || || || || || || || || || || || || || || || Segreterie centrali degli OEN || (A) || 3,35 || 3 || 10 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Traduzione di norme || (B) || 0,55 || 2 || 1,1 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Lavoro di normalizzazione (incluse TIC) || (C) || 0,4 || 25 || 11 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Promozione di norme europee || (D) || 0,1 || 1 || 0,1 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Audit, valutazioni e progetti specifici || (E) || 0,8 || 1 || 0,8 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Studi e assistenza tecnica || (D) (E) || 1,2 || 0 || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Promozione e sviluppo degli Eurocodici || (D) (E) || 0,5 || 1 || 0,5 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Sostegno ad organizzazioni che rappresentano le PMI || Da (A) a (E) || 2,0 || 1 || 2,0 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Sostegno ad organizzazioni che rappresentano le componenti interessate della società || Da (A) a (E) || 0,75 || 2 || 1,5 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Totale parziale obiettivo specifico n. 1 || || || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- COSTO TOTALE || 36 || 27 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
La proposta comporta l'utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio di EUR (al terzo
decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anni N+4 a 6 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 3,5 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Altre spese amministrative || 0,3 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 3,8 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Esclusa la RUBRICA 5[41] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Altre spese di natura amministrativa || 0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,2 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || -- TOTALE || 4 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
La proposta comporta l'utilizzo di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anni N+4 a 6 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e agenti temporanei) || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 2,9 || -- || -- || -- || -- || -- || -- XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || -- XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || -- 10 01 05 01 (ricerca diretta) || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || -- Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[42] || XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 0,6 || -- || -- || -- || -- || -- || -- XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || -- XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || -- 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || -- Altre linee di bilancio (specificare) || 0 || -- || -- || -- || -- || -- || -- TOTALE || 7 || -- || -- || -- || -- || -- || -- XX è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal
personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato
all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare
concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione,
tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere Funzionari e agenti temporanei || Attuazione del regolamento (ovvero gestione delle attività di normalizzazione e del loro finanziamento, incluse le TIC, e gestione delle sovvenzioni ad organizzazioni che rappresentano le PMI e le parti in causa a livello societario) Personale esterno || Gli esperti nazionali distaccati contribuiranno al follow-up delle attività di normalizzazione, incluse le TIC. Gli agenti contrattuali svolgeranno prevalentemente mansioni esecutive
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
attuale
La proposta è compatibile con la programmazione
finanziaria pluriennale in vigore. Taluni stanziamenti possono essere spostati
da altri titoli al titolo 2 (Imprese), come illustrato nella sezione 3.1.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta prevede il cofinanziamento indicato di
seguito: Stanziamenti in Mio di EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anni N+4 a 6 || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || EFTA || EFTA || EFTA || EFTA || EFTA || EFTA || EFTA || EFTA TOTALE stanziamenti cofinanziati || 0,7 || -- || -- || -- || -- || -- || -- || --
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
La proposta non ha
alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU L 24 del 21.7.1998, pag. 37. [3] GU L 315 del 15.11.2006, pag. 9. [4] GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. [5] GU L 376 del 27.12.2006. [6] GU L 71
del 17.3.1980, pag. 1. [7] GU L 399
del 30.12.1989, pag. 18. [8] GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20. [9] GU L 100 del
19.4.1994, pag. 1. [10] GU L 164
del 30.6.1994, pag. 15. [11] GU L 213
del 7.9.1995, pag. 1. [12] GU L 181
del 9.7.1997, pag. 1. [13] GU L 135
del 30.4.2004, pag. 1. [14] GU L 154
del 14.6.2007, pag. 1. [15] GU L 264
dell'8.10.2009, pag. 12. [16] GU L 122
del 16.5.2009, pag. 6. [17] GU L 218
del 13.8.2008, pag. 82. [18] GU L 134
del 30.4.2004, pag. 1. [19] GU L 134
del 30.4.2004, pag. 114. [20] GU L 260
del 3.10.2009, pag. 20. [21] GU L 108
del 24.4.2002, pag. 33. [22] GU L 248
del 16.9.2002, pag. 1. [23] GU L 357
del 31.12.2002, pag. 1. [24] GU L 310
del 9.11.2006, pag. 15. [25] GU L 404
del 30.12.2006, pag. 39. [26] GU L 149
del 9.6.2007, pag. 1. [27] GU L 312
del 23.12.1995, pag. 1. [28] GU L 292
del 15.11.1996, pag. 2. [29] GU L 136
del 31.5.1999, pag. 1. [30] GU L 55
del 28.2.2011, pag. 13. [31] GU L 88
del 4.4.2011, pag. 5. [32] ABM: Activity
Based Management – ABB: Activity Based Budgeting [33] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [34] SD =
Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati. [35] EFTA: Associazione
europea di libero scambio. [36] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [37] Gli
importi indicati nelle tabelle della sezione 3.2 vanno adattati all'inflazione
ed eventualmente adeguati di conseguenza. [38] L'anno N è
l'anno probabile di inizio dell'attuazione della proposta, ovvero il 2013. [39] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o
azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [40] I
risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che saranno forniti (ad es.: numero
di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite …) (A)=
sostegno amministrativo, (B)= servizi di traduzione, (C)= lavoro di
normalizzazione effettivo, (D)= promozione e pubblicità, incluse conferenze e
(E)= altri servizi intellettuali [41] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [42] AC= agente
contrattuale; INT = Intérimaires; JED = giovane esperto in delegazione (Jeune
Expert en Délégation); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato.