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Document 52011DC0596
COMMISSION OPINION on the requests for the amendment of the Statute of the Court of Justice of the European Union, presented by the Court
PARERE DELLA COMMISSIONE sulle domande di modifica dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, presentate dalla Corte
PARERE DELLA COMMISSIONE sulle domande di modifica dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, presentate dalla Corte
/* COM/2011/0596 definitivo */
PARERE DELLA COMMISSIONE sulle domande di modifica dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, presentate dalla Corte /* COM/2011/0596 definitivo */
PARERE DELLA COMMISSIONE del 30.9.2011 sulle domande di modifica dello statuto della
Corte di giustizia dell’Unione europea, presentate dalla Corte Visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 257, primo comma, e l’articolo
281, secondo comma, 1.
Mediante due domande del 28 marzo 2011, la Corte di
giustizia dell’Unione europea ha proposto varie modifiche al suo statuto nonché
l’adozione di un regolamento relativo ai giudici ad interim del Tribunale della
funzione pubblica. In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona,
per la prima volta tali disposizioni dovranno essere adottate dal Parlamento
europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria. 2.
Le modifiche proposte interessano in misura diversa
i tre organi giurisdizionali che attualmente compongono la Corte di giustizia
dell’Unione europea, vale a dire la Corte di giustizia, il Tribunale e il
Tribunale della funzione pubblica. 3.
Quanto alla Corte di giustizia propriamente detta,
le modifiche sono intese a istituire la funzione di vicepresidente della Corte
e a stabilire i compiti che a questi incombono (nuovo articolo 9 bis
e articolo 39, secondo comma), a modificare la composizione della grande
sezione (articolo 16, secondo comma), ad aumentare il quorum per le
deliberazioni della grande sezione e dell’assemblea plenaria (articolo 17,
terzo e quarto comma), nonché a sopprimere la lettura in udienza della
relazione presentata dal giudice relatore (articolo 20, quarto comma). 4.
Quanto al Tribunale, per far fronte all’aumento
della mole di lavoro e all’allungamento dei tempi di trattazione delle cause
che ne deriva, si propone di aumentare a 39 il numero dei giudici
(articolo 48). 5.
Per quanto concerne il Tribunale della funzione
pubblica, la Corte chiede di essere affiancata da tre giudici ad interim ai
quali si possa ricorrere in caso di prolungato impedimento di un giudice
(modifica dell’articolo 62 quater e all’allegato I dello statuto
e adozione di un regolamento specifico per il Tribunale della funzione
pubblica). 6.
Infine, si propone un’ultima modifica che
interesserebbe in pari misura i tre organi giurisdizionali, ossia la
soppressione della disposizione relativa ai termini in ragione della distanza
(soppressione dell’articolo 45, primo comma), il che comporterebbe in
concreto la scomparsa del termine forfettario di dieci giorni che attualmente si
aggiunge ai termini di procedura. 7.
La Corte propone un’entrata in vigore immediata per
diverse di queste modifiche, in particolare per l’aumento del numero di giudici
presso il Tribunale. In via di eccezione, tre modifiche riguardanti la Corte di
giustizia, ossia l’istituzione del ruolo del vicepresidente, la variazione
della composizione della grande sezione e l’adeguamento del quorum per le
deliberazioni, verrebbero applicate soltanto a partire dal primo rinnovo
parziale della Corte. 8.
La Commissione accoglie con favore l’iniziativa
della Corte con cui sottopone al legislatore modifiche al proprio statuto. In
effetti, tanto la natura quanto il volume del contenzioso dinanzi agli organi
giurisdizionali dell’Unione hanno conosciuto una profonda evoluzione nel corso
degli ultimi anni, in ragione soprattutto dello sviluppo del diritto
dell’Unione in ambiti nuovi nonché dell’aumento del numero degli Stati membri che
ne fanno parte. L’ampliamento dell’Unione ha altresì influenzato notevolmente
la struttura interna di detti organi, in particolare attraverso l'incremento
del numero dei relativi membri nonché del numero delle lingue suscettibili di
essere impiegate nel contenzioso. Infine, a breve o medio termine sono
prevedibili anche ulteriori sviluppi, principalmente in seguito all’entrata in
vigore del trattato di Lisbona. Tutte queste evoluzioni richiedono un
adeguamento dell’organizzazione, delle risorse e delle modalità di
funzionamento degli organi giurisdizionali perché possano affrontarle in
maniera efficace. 9.
Nelle relazioni che accompagnano le domande, la
Corte di giustizia svolge un’analisi approfondita della situazione attuale,
delle esigenze di riforma che s’impongono e delle soluzioni atte a soddisfarle.
La Commissione condivide ampiamente tale analisi. 10.
Le proposte della Corte invitano tuttavia a una
riflessione approfondita poiché sono suscettibili di condizionare nel tempo
l’assetto giurisdizionale dell’Unione. Una modifica allo statuto di un organo
giurisdizionale non ha mai scarsa rilevanza, poiché tale statuto è il
presupposto su cui si fonda la legittimità delle sue decisioni. Lo statuto deve
tutelare l’indipendenza, l’imparzialità e l’autorità dell’organo consentendo al
contempo un accesso effettivo alla giustizia garantendo un’attività efficace e
diligente. 11.
La Commissione di seguito porta all’attenzione del
legislatore le ragioni nel dettaglio che la spingono ad appoggiare le proposte
della Corte, suggerendo al contempo talune variazioni e integrazioni in merito
ad alcuni punti. 12.
La Commissione è consapevole delle conseguenze per
il bilancio delle proposte della Corte. Desidera tuttavia evidenziare il fatto
che, da un lato, assicurare una tutela giuridica efficace, anche grazie a
sentenze rese entro termini ragionevoli, costituisce un imperativo primario e,
dall’altro, che le conseguenze economiche negative di una giustizia inefficace,
sebbene non così evidenti quanto un aumento di bilancio, impongono con ogni
probabilità oneri maggiori di quest’ultimo. Modifiche riguardanti la
Corte di giustizia 13.
Quanto alla Corte di giustizia propriamente detta, l’istituzione
della funzione di vicepresidente appare giustificata. Come indica la Corte,
la mole di lavoro del suo presidente si è notevolmente accresciuta nel tempo e
sarebbe utile che, nell’esercizio delle sue funzioni, potesse essere sostituito
o assistito da un vicepresidente. 14.
Il presidente della Corte svolge infatti numerose
funzioni, il cui esercizio è essenziale per il buon funzionamento dell’organo.
A tale riguardo, la Commissione desidera soffermarsi sull’importanza di un
espletamento diligente dei procedimenti sommari e delle impugnazioni di
pronunce emesse in sede di procedimento sommario di cui il presidente della
Corte si assume la principale responsabilità. Che si tratti del primo grado o di
impugnazioni, è fondamentale che le domande di sospensione o di altri
provvedimenti provvisori siano trattate senza indugio . In caso contrario,
rischia di risultarne compromesso il comportamento sia degli operatori
economici sia degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione. È successo
che su talune impugnazioni proposte contro ordinanze pronunciate in sede di
procedimento sommario dal Tribunale si sia deciso solo dopo lunghi periodi di
tempo, talvolta superiori a un anno. Termini di quest’ordine di grandezza sono
difficili da conciliare con il principio di una tutela giuridica provvisoria
efficace. L’introduzione della funzione di vicepresidente dovrebbe contribuire
a migliorare la situazione sotto questo punto di vista. 15.
Le condizioni alle quali il presidente della Corte
potrebbe essere sostituito dal vicepresidente richiedono alcune osservazioni.
Secondo la proposta della Corte, la sostituzione del presidente avverrebbe “in
caso di impedimento o di vacanza della presidenza, oppure su sua richiesta”.
Questo enunciato dell’articolo 9 bis implica il fatto che, oltre ai casi
di impedimento, il presidente disporrebbe di un potere discrezionale per
sollecitare la propria sostituzione caso per caso e ciò per qualsiasi tipo di mansione,
che sia giudiziaria, protocollare o amministrativa. Tuttavia, per il caso
specifico del procedimento sommario, il nuovo articolo 39, secondo comma,
così come proposto dalla Corte, prevede la sostituzione solo “in caso di
impedimento del presidente” e non su sua richiesta. Questa disposizione
specifica dell’articolo 39 deve probabilmente essere interpretata come una
deroga alla regola generale dell’articolo 9 bis che consente la
sostituzione del presidente su sua richiesta. 16.
La Commissione ritiene giustificato che la scelta
del giudice incaricato di garantire la tutela giurisdizionale provvisoria resti
una scelta oggettiva, ossia che ricada sul presidente salvo in caso di
impedimento. Non sarebbe opportuno che il presidente possa decidere
discrezionalmente e caso per caso di farsi sostituire nei procedimenti sommari.
La Commissione è tuttavia dell’avviso che questo ragionamento valga per
l’esercizio dell’insieme delle attività giurisdizionali del presidente (cioè
per quanto concerne, oltre la competenza a deliberare nei procedimenti sommari
e nelle impugnazioni di pronunce emesse con procedimento sommario, anche la
presidenza delle udienze e delle deliberazioni dell’assemblea plenaria e della
grande sezione). Ai fini di garanzia ulteriore contro la parzialità del
giudice, appare preferibile che l’assegnazione delle vertenze al presidente o
al vicepresidente segua criteri astratti e generali previamente determinati
(principio della “garanzia del giudice naturale”) e non sia decisa caso per
caso. La Commissione suggerisce pertanto che la sostituzione del presidente si
effettui “su sua richiesta” solo con riferimento alle sue funzioni protocollari
e amministrative (compresa la presidenza della riunione generale della Corte).
A tal fine, propone di redigere il secondo comma dell’articolo 9 bis
come segue: Il vicepresidente assiste il presidente
della Corte. Lo sostituisce in caso di impedimento o di vacanza della
presidenza. Lo sostituisce altresì su sua richiesta, salvo nel caso della
presidenza dell’assemblea plenaria e della grande sezione e per le funzioni di
cui all’articolo 39. 17.
Infine, quanto alle modalità di designazione del
vicepresidente, la Commissione è parimenti favorevole al principio di
un’elezione per tre anni, come proposta dalla Corte, con un mandato
rinnovabile. Il mandato di vicepresidente sarebbe così allineato a quello del
presidente della Corte. 18.
La seconda proposta della Corte concerne la
composizione della grande sezione, che sarebbe portata da tredici a
quindici giudici e alla quale i presidenti delle sezioni di cinque giudici non
parteciperebbero più sistematicamente. 19.
Agli occhi della Commissione, l’esistenza, in seno
alla Corte di giustizia, di una grande sezione che assicuri la trattazione
delle cause complesse o che sollevano questioni di principio importanti è
essenziale per uno sviluppo armonioso della giurisprudenza della Corte. Non
solo garantisce che si prenda in considerazione il parere di un numero
importante di giudici della Corte, ma contribuisce anche alla continuità nel
tempo della giurisprudenza. Del resto, la presenza permanente dei presidenti
delle sezioni di cinque giudici sia nella grande sezione sia nelle sezioni che
presiedono contribuisce al mantenimento di una linea giurisprudenziale coerente
tra questi diversi collegi giudicanti. 20.
In una Corte composta da ventisette membri, una
grande sezione di quindici giudici potrà rispondere più agevolmente agli
obiettivi appena descritti. Altrettanto dicasi per la presenza sistematica del
vicepresidente. Queste modifiche devono essere pertanto appoggiate. 21.
Per contro, la soppressione della partecipazione
sistematica dei presidenti delle sezioni di cinque giudici è una riforma di cui
è più difficile apprezzare il valore aggiunto globale. Senza dubbio, tale
evoluzione allevierebbe in parte l’ingente mole di lavoro che grava su questi
ultimi. Permetterebbe inoltre agli altri giudici di partecipare con maggiore
frequenza ai lavori della grande sezione, il che contribuirebbe a tenere in
maggiore considerazione la diversità degli Stati membri e la varietà dei
sistemi giuridici nazionali. In compenso, questa riforma introdurrebbe una
variazione più importante che in passato nella composizione della grande
sezione (solo due membri permanenti su quindici, a fronte degli attuali cinque
su tredici), con i rischi che questo comporta per la coerenza e la stabilità
della giurisprudenza della grande sezione. Peraltro, i presidenti delle sezioni
di cinque giudici non sarebbero più pienamente informati delle deliberazioni
della grande sezione, in tutti i casi in cui non vi partecipano più. 22.
A questo riguardo, la Commissione reputa che sia
possibile apportare una lieve modifica alla proposta della Corte per preservare
una maggiore stabilità nella composizione della grande sezione, conseguendo ugualmente
gli obiettivi prefissati dalla riforma. 23.
Essa consisterebbe nel mantenere la composizione
suggerita dalla Corte prevedendo, come regola aggiuntiva, che alla grande
sezione devono sempre prendere parte tre presidenti delle sezioni di cinque
giudici. 24.
Il regolamento di procedura contemplerebbe le
condizioni che disciplinano la partecipazione dei giudici per ogni causa,
probabilmente con un sistema di due elenchi a rotazione (anziché un unico elenco
come ora), uno per i presidenti delle sezioni di cinque giudici e uno per gli
altri giudici. Il secondo comma dell’articolo 16 prevedrebbe quanto segue: La grande sezione comprende quindici
giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande
sezione anche il vicepresidente nonché tre presidenti delle sezioni di cinque
giudici e altri giudici. Le modalità di designazione dei tre presidenti delle
sezioni di cinque giudici e degli altri giudici sono stabilite dal regolamento
di procedura. 25.
La Commissione è favorevole all’aumento del
quorum per le deliberazioni della grande sezione (undici giudici) e
dell’assemblea plenaria (diciassette giudici), come proposto dalla Corte. 26.
Infine, la modifica dell’articolo 20 per
sopprimere la lettura, in udienza, della relazione presentata dal giudice
relatore non fa che abolire una norma già obsoleta. Non si potrebbero sollevare
obiezioni in merito. 27.
In conclusione, la Commissione appoggia l’insieme
delle proposte formulate in relazione alla Corte di giustizia, suggerendo però: · di chiarire in quali casi il presidente della Corte può farsi
sostituire dal vicepresidente; · di mantenere maggiore stabilità nella composizione della grande sezione
allargata. Modifiche relative al
Tribunale 28.
La Corte è consapevole della necessità di procedere
con risolutezza al rapido riassorbimento del numero di cause attualmente
pendenti dinanzi al Tribunale e di ridurre i tempi della loro trattazione. Come
indica nella sua relazione, la Corte ha dovuto scegliere tra le due possibilità
di riforma previste dai trattati, ossia tra l’aumento del numero dei giudici e
l’istituzione di uno o più tribunali specializzati. Essa propone di portare a
trentanove il numero di giudici del Tribunale. 29.
Fatte salve le considerazioni formulate di seguito,
la Commissione condivide la scelta della Corte. Da un lato, il numero ingente
di cause attualmente pendenti dinanzi al Tribunale esige una soluzione urgente.
E solo un aumento immediato del numero dei giudici, avvalendosi di strutture
amministrative già esistenti, può consentire di tenere sotto controllo il
flusso delle nuove cause, procedendo al contempo in maniera efficace al
riassorbimento del volume di cause pendenti. L’istituzione di uno o più organi
giurisdizionali specializzati produrrebbe effetti solamente dopo un lasso di
tempo considerevole[1].
D’altro canto, le oscillazioni che caratterizzano il contenzioso di cui è
investito il Tribunale richiedono una soluzione flessibile. In effetti, gli
sviluppi del diritto derivato generano regolarmente nuove categorie di
controversie di cui è difficile stabilire a priori l’importanza e la stabilità
nel tempo. Così, mentre la normativa REACH è stata regolarmente citata negli ultimi
anni come fonte potenziale di un contenzioso considerevole, di recente il
maggior tasso di incremento è stato registrato per i ricorsi presentati avverso
decisioni di sanzione assunte nei confronti di persone o organismi, basate su
meccanismi previsti nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune. Parimenti,
è difficile prevedere gli effetti che potrebbe avere a medio termine la recente
istituzione di numerose agenzie, soprattutto nel settore finanziario. In
considerazione di questa volatilità, la creazione di organi giurisdizionali
specializzati non sarebbe in grado di rispondere a questi andamenti, quanto
meno ora. Una risposta più flessibile va ricercata nell’istituzione, in seno allo
stesso Tribunale, di sezioni specializzate, argomento trattato in seguito nel
presente parere. Infine, la creazione di organi giurisdizionali specializzati
non offrirebbe una soluzione duratura nemmeno al problema del sovraccarico
generale del Tribunale, problema non soltanto percepibile in qualche ambito
specifico, ma che riguarda ancora e soprattutto le cause complesse quali quelle
in materia di concorrenza o di controllo degli aiuti di Stato. 30.
La fissazione del numero di giudici aggiuntivi
considerato adeguato comporta necessariamente un elemento di incertezza. La
proposta annessione di dodici giudici, che consentirebbe la costituzione di
quattro sezioni supplementari, dovrebbe ciononostante essere sufficiente ad
accrescere in maniera sostanziale la capacità di trattazione delle cause del
Tribunale. 31.
La modifica proposta dell’articolo 48 dello
statuto necessita inoltre un adeguamento correlato dell’articolo 47.
Infatti, attualmente, l’articolo 47 rende applicabili al Tribunale e ai
suoi membri varie disposizioni dello statuto relative alla Corte, in
particolare l’articolo 9, paragrafo 1, che recita: “Il rinnovo parziale
dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e
tredici giudici.” Laddove il numero di giudici del Tribunale non sia più uguale
a quello della Corte, questa disposizione non può più essere direttamente applicabile
al Tribunale . La Commissione suggerisce quindi di modificare la proposta della
Corte come segue: –
aggiungere un punto 6 bis così redatto: Il testo del primo comma
dell’articolo 47 è sostituito dal seguente: “Gli articoli 9 bis[2],
14 e 15, l’articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e
l’articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.” –
redigere come segue il punto 7: Il testo dell’articolo 48 è
sostituito dal seguente: “Il Tribunale è composto di
trentanove giudici. Il rinnovo parziale dei giudici,
che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente venti e diciannove giudici.” 32.
Oltre a questo adeguamento tecnico, l’annessione di
altri dodici giudici solleva questioni importanti, ossia da un lato
l’organizzazione di un Tribunale allargato a trentanove giudici e, dall’altro,
il sistema di designazione dei giudici. Le due problematiche, in parte connesse
tra loro, sono di seguito affrontate. 33.
Per quanto concerne l’organizzazione interna del
Tribunale, la Commissione ritiene necessaria l’adozione di modifiche
complementari dello statuto intese ad amplificare l’impatto dell’aumento del
numero dei giudici sull’efficacia del funzionamento del Tribunale. Inoltre,
tali modifiche dovranno comportare opportuni adeguamenti del regolamento di
procedura del Tribunale. 34.
Il funzionamento del Tribunale si basa al momento
sull’uguaglianza rigorosa tra le diverse sezioni, ciascuna delle quali tratta qualunque
categoria di cause secondo turnazioni automatiche. Solo in via eccezionale il
presidente del Tribunale può derogare a tale turnazione. Questo metodo di
funzionamento obbliga tutti i giudici ad avere padronanza di branche tanto diverse
del diritto quali la legislazione sulla concorrenza, quella sulla proprietà
intellettuale, il contenzioso agricolo, ecc. Quanto alla sezione delle impugnazioni,
la sua composizione è determinata secondo un sistema di rotazione. 35.
La Commissione reputa che queste caratteristiche
non possano essere mantenute in un organo giurisdizionale costituito da trentanove
giudici. La moltiplicazione delle sezioni comporterebbe un’ulteriore
frammentazione delle diverse categorie di cause. Sulla base di oltre 600 cause
avviate all’anno, ogni giudice relatore vedrebbe attribuirsi circa quindici
cause nelle materie più disparate. 36.
Appare quindi necessaria una certa specializzazione
per materia di varie sezioni del Tribunale per consentire una trattazione più
efficace e più rapida delle cause, pur preservando la flessibilità necessaria
per l’adeguamento ai contenziosi emergenti. 37.
Se compete al Tribunale stabilire i dettagli di
tale specializzazione nel proprio regolamento di procedura, il principio
sottostante dovrebbe essere iscritto nello statuto stesso, per garantirne la
perpetuità. In concreto si potrebbe prevedere che il Tribunale istituisca un
numero congruo di sezioni specializzate e in ogni caso almeno due. A tal fine,
l’articolo 50 dello statuto potrebbe contemplare un ulteriore comma
inserito tra il primo e il secondo, così formulato: “Per la trattazione di materie per le
quali esiste un contenzioso ingente in termini quantitativi, il Tribunale
contempla un numero congruo di sezioni specializzate alle quali sono assegnate
le cause relative alle materie in questione. Il numero delle sezioni
specializzate non può essere inferiore a due.” 38.
Quanto al presidente del Tribunale, il modo in cui
è concepito il sistema attuale fa sì che questi si occupi in prevalenza del
trattamento delle domande di provvedimenti provvisori e non disponga di tempo
sufficiente da dedicare alla gestione complessiva del contenzioso. È peraltro
in larga misura sprovvisto delle competenze per assicurare una tale gestione. 39.
La Commissione raccomanda quindi di affiancare al
presidente del Tribunale un vicepresidente, come proposto per la Corte. A tal
fine potrebbe essere sufficiente rendere applicabile al Tribunale il nuovo
articolo 9 bis. All’articolo 47, primo comma, andrebbe quindi
aggiunto un riferimento a quest’ultima disposizione. In parallelo, il
regolamento di procedura del Tribunale dovrebbe essere modificato per
rafforzare i poteri del presidente per quanto riguarda la gestione delle cause
e, in particolare, la loro assegnazione ai giudici. 40.
Per aumentare l’efficacia di detta modifica, il
vicepresidente potrebbe condividere con il presidente il compito di gestire le
domande di provvedimenti provvisori. In tal caso, l’articolo 47, primo
comma, farebbe riferimento esclusivamente al primo comma
dell’articolo 9 bis e sarebbe introdotto un nuovo
articolo 48 bis, redatto in questi termini: "Il vicepresidente assiste il
presidente del Tribunale. Lo sostituisce in caso di impedimento o di vacanza
della presidenza. Lo sostituisce altresì per le funzioni di cui
all’articolo 39 alle condizioni previste dal regolamento di procedura." 41.
Sul piano pratico, infine, la Commissione ritiene
che, una volta raggiunto un accordo di principio sull’aumento del numero dei
giudici, il Tribunale dovrebbe essere dotato delle risorse di bilancio atte a
consentirgli di procedere all’assunzione di un numero significativo di
referendari aggiuntivi, senza attendere l’adozione e l’entrata in vigore delle
modifiche allo statuto. I nuovi referendari, assegnati ai giudici esistenti,
potrebbero consentire a questi ultimi di avviare la trattazione delle cause
pendenti in attesa dell’entrata in funzione dei nuovi giudici, presso i quali
detti referendari potrebbero essere trasferiti in una fase successiva. 42.
La seconda problematica che discende dall’aumento
del numero di giudici del Tribunale è quella del sistema di designazione dei
giudici. Le norme relative alla nomina dei giudici del Tribunale sono
stabilite direttamente dai trattati. Come accade per la Corte di giustizia, i
giudici sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei
anni (articolo 19, paragrafo 2, TUE, e articolo 254, secondo
comma, TFUE). L’articolo 254 prevede altresì il principio di un rinnovo
parziale ogni tre anni. Il solo elemento che può essere stabilito dallo statuto
è il numero dei giudici (articolo 254, primo comma, TFUE), purché il
Tribunale sia composto almeno da un giudice per Stato membro (articolo 19,
paragrafo 2, TUE). 43.
Poiché il legislatore non ha le competenze per
integrare tali norme, spetta agli Stati membri concordare in maniera informale
un sistema di designazione. Dal momento che il numero di giudici da designare
non corrisponde al numero degli Stati membri né a un suo multiplo, risulta
nella pratica indispensabile un sistema siffatto per consentire nomine rapide e
non conflittuali. 44.
La Commissione invita dunque gli Stati membri, al
momento dell’adozione delle modifiche allo statuto da parte del legislatore, ad
adottare una dichiarazione comune in cui si descrive il sistema di designazione
concordato. Tale dichiarazione potrebbe essere oggetto di pubblicazione per
informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 45.
Nel decidere il sistema di designazione, la
Commissione ritiene che gli Stati membri debbano vigilare affinché siano tenuti
in considerazione vari obiettivi fondamentali. Innanzitutto, occorre assicurare
la designazione delle persone più adeguate e qualificate per l’esercizio delle
funzioni. Tale obiettivo è già assicurato in parte dai pareri forniti dal
comitato istituito dall’articolo 255 TFUE. In seguito, occorre garantire
una certa stabilità nella composizione del Tribunale, mantenendo per quanto
fattibile le possibilità di rinnovo dei giudici. Data la tecnicità delle
materie trattate dal Tribunale e l’accresciuto bisogno di specializzazione al
suo interno, è importante poter rinnovare il mandato ai giudici che abbiano
svolto un lavoro efficace. Se la transizione da ventisette a trentanove giudici
dovesse mettere in dubbio tale possibilità, occorrerebbe interrogarsi
seriamente sull’opportunità di tale riforma. Allo stesso tempo, la Commissione
è consapevole che gli Stati membri auspicano un sistema che garantisca al
meglio una buona rappresentatività di tutti i sistemi giuridici nazionali nella
composizione del Tribunale. 46.
La transizione da ventisette a trentanove giudici,
con un rinnovo parziale di venti e diciannove giudici ogni tre anni, renderà
senza dubbio più difficile il perseguimento simultaneo di questi obiettivi. 47.
La Commissione ritiene tuttavia che si possano
trovare soluzioni equilibrate e, a tal fine, sottopone alla riflessione degli
Stati membri i due sistemi alternativi seguenti. 48.
Il primo modello è concepito per rispettare la
rigorosa parità tra gli Stati membri grazie a una rotazione ugualitaria, pur
mantenendo al meglio le possibilità di rinnovo. I due principi di base
sarebbero che il Tribunale deve comprendere almeno uno e al massimo due giudici
aventi nazionalità di ciascuno Stato membro e che, qualora due giudici abbiano
la medesima nazionalità, i loro mandati devono avere uno sfasamento temporale
di tre anni (infatti, la concomitanza dei mandati nel tempo rischierebbe di
pregiudicare l’indipendenza dei giudici stessi, poiché si ritroverebbero in
situazione di concorrenza per un mandato successivo). Nel rispetto di questi
due principi, la designazione dei giudici avverrebbe nel modo seguente. · Si stabilisce un elenco di rotazione che riporta i ventisette Stati
membri. Tale elenco potrebbe essere fissato mediante sorteggio oppure potrebbe
seguire l’ordine previsto all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo
n. 36 allegato ai trattati. · Ad ogni rinnovo parziale, sono dapprima individuati gli Stati membri di
cui non figura un cittadino nei venti o diciannove giudici che sono a metà
mandato e vengono designati in via prioritaria altrettanti giudici della
nazionalità di tali Stati. Può trattarsi di giudici il cui mandato è in
scadenza (a condizione che ve ne siano delle nazionalità individuate) o di
nuovi giudici. · Successivamente, per determinare la nazionalità dei giudici ancora da
designare, si segue l’elenco di rotazione prestabilito, nel rispetto di un
numero massimo di due giudici per Stato membro. Anche in questo caso, può
trattarsi di giudici il cui mandato è in scadenza (a condizione che ve ne siano
delle nazionalità individuate) o di nuovi giudici. · In occasione del rinnovo parziale successivo, si procederà allo stesso
modo, avanzando però nell’elenco di rotazione (ripartendo cioè dallo Stato
membro che segue immediatamente quello della cui nazionalità è l’ultimo giudice
designato la volta precedente). · Tutti i candidati così individuati sono esaminati dal comitato di cui
all’articolo 255 TFUE. Indipendentemente dal contenuto di tale parere, non
si applica alcuna deroga al sistema di designazione. In altri termini, se una
candidatura individuale è rimessa in discussione, è facoltà dello Stato membro
interessato presentare un altro candidato. 49.
Il secondo modello suggerito dalla Commissione è
concepito per riflettere un equilibrio tra l’obiettivo di assicurare al meglio la
rappresentatività di tutti i sistemi giuridici nazionali e la necessità di
soddisfare le esigenze di un Tribunale più strutturato in sezioni specializzate
per materia. A tale scopo, la metà dei nuovi giudici (cioè sei) sarebbero
designati secondo una procedura che risponde a tale esigenza di
specializzazione. 50.
Come nel primo modello, il principio di base
sarebbe che il Tribunale deve comprendere almeno uno e al massimo due giudici
aventi nazionalità di ciascuno Stato membro. La designazione dei giudici
avverrebbe nel modo seguente. ·
Ad ogni rinnovo parziale, tre giudici sono
selezionati tenendo conto delle qualifiche giuridiche richieste per partecipare
a una delle sezioni specializzate da istituire a cura del Tribunale. A tal
fine, ciascuno Stato membro può presentare un candidato. La selezione tra
questi candidati è operata dagli Stati membri sulla base di un parere
preliminare del comitato di cui all’articolo 255 TFUE. Gli Stati membri
chiedono al comitato di prendere in considerazione, nel suo parere, le
qualifiche nel settore della sezione specializzata in questione e di indicare
un ordine di merito per i candidati di cui è confermata l’idoneità. Per evitare
interruzioni o ritardi nella designazione, gli Stati membri dovrebbero
concordare in precedenza la posizione da adottare in seguito al parere del
comitato. ·
Gli altri sedici o diciassette giudici sarebbero
designati secondo il sistema di rotazione previsto nel primo modello, con una
piccola differenza: uno Stato membro di cui, per il rinnovo parziale in
questione, è stato nominato un cittadino a seguito di una selezione che tiene
conto di una specializzazione, non potrà esercitare, nella stessa occasione di
rinnovo, il diritto di designare un giudice che gli spetterebbe in virtù
dell’elenco di rotazione. 51.
Si dovrebbero altresì precisare le modalità per la
prima designazione dei dodici giudici aggiuntivi. Considerata l’urgenza della situazione
attuale, non è auspicabile attendere i prossimi rinnovi parziali della
composizione del Tribunale nel 2013 e nel 2016 per affiancargli in successione
due gruppi di sei giudici. Occorre invece che i dodici nuovi giudici siano
designati quanto prima dopo l’entrata in vigore della modifica allo statuto. Al
contempo, i mandati di questi nuovi giudici devono essere allineati a quelli
dei giudici esistenti, per soddisfare il disposto dell’articolo 254 TFUE che
prevede un rinnovo parziale ogni tre anni. A tal fine, la Commissione
suggerisce di allineare la durata delle funzioni dei nuovi giudici alla
periodicità del rinnovo parziale del Tribunale prolungando la durata delle loro
funzioni per tutto il tempo necessario. Il rispetto concomitante di tutte
queste esigenze fa sì necessariamente che i primi nuovi giudici debbano
esercitare le loro funzioni per una durata che non corrisponderà al mandato di
sei anni previsto dai trattati. 52.
In tali condizioni, la Commissione ritiene che, per
ragioni di certezza del diritto, alla proposta della Corte si debba aggiungere
una disposizione transitoria. Da un lato essa dovrebbe prevedere l’entrata in
funzione immediata dei nuovi giudici, prima che il loro primo mandato di sei
anni abbia formalmente inizio. Dall’altro, essa dovrebbe determinare la durata
rispettiva delle funzioni dei nuovi giudici. Tale norma potrebbe figurare come
nuovo paragrafo 3 dell’articolo 3: 3. I dodici giudici nominati in seguito
all’entrata in vigore del presente regolamento entrano in funzione
immediatamente dopo la prestazione del giuramento. Tra questi sono sorteggiati
sei giudici il cui mandato termina sei anni dopo il primo rinnovo parziale del
Tribunale successivo all’entrata in vigore del presente regolamento. Il mandato
degli altri sei giudici termina sei anni dopo il secondo rinnovo parziale del
Tribunale successivo all’entrata in vigore del presente regolamento. 53.
Quanto alla nazionalità dei primi dodici giudici
aggiuntivi, la Commissione suggerisce che sia determinata mediante sorteggio o
seguendo l’ordine stabilito all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo
n. 36 allegato ai trattati. Modifiche relative al
Tribunale della funzione pubblica 54.
La Corte propone di prevedere nello statuto la
possibilità di assegnare giudici ad interim ai tribunali specializzati onde
supplire all’assenza dei giudici che presentano un impedimento a carattere
duraturo. In concreto, questa possibilità si applica esclusivamente in
relazione al Tribunale della funzione pubblica e si propone un regolamento
specifico per questo organo giurisdizionale. In base a tale testo, il Consiglio
nominerebbe tre giudici ad interim tra gli ex membri della Corte. Uno di loro
sarebbe chiamato in funzione in caso di impedimento effettivo o prevedibile di
un giudice del Tribunale per una durata minima di tre mesi. 55.
La Commissione è consapevole del fatto che, in un
organo giurisdizionale che comprende un numero limitato di giudici, l’assenza
prolungata di uno o più dei suoi membri può causare difficoltà pratiche
considerevoli. La soluzione proposta per porvi rimedio sembra adeguata. 56.
Il regolamento di procedura del Tribunale della
funzione pubblica dovrà essere modificato in seguito all’adozione di questo
regolamento, soprattutto per adeguare le norme in materia di composizione delle
sezioni e di assegnazione delle cause. I giudici ad interim eserciteranno di
fatto le loro prerogative solo nell’ambito delle controversie della cui
decisione sono investiti, ragione per cui non parteciperanno al sistema di
rotazione previsto dal regolamento di procedura. 57.
Tale progetto di regolamento sollecita alcune
osservazioni in merito ai relativi articoli 2 e 5. 58.
Quanto all’articolo 2, occorre precisare
l’ordine in base al quale i tre giudici ad interim sarebbero chiamati in
funzione al verificarsi di tutte le condizioni di impedimento di uno dei
giudici titolari. La Commissione raccomanda di definire tale questione nella
decisione del Consiglio che stila l’elenco dei giudici ad interim. Ciò si
tradurrebbe nell’aggiunta alla fine dell’articolo 2, paragrafo 1, primo
comma, di una frase così formulata: Tale elenco determina l’ordine di chiamata
in funzione dei giudici ad interim, ai sensi del paragrafo 2, secondo
comma. 59.
Inoltre, all’articolo 2, paragrafo 2,
secondo comma, dopo le parole “il presidente del Tribunale designa un giudice
ad interim” va inserita l’espressione “secondo l’ordine”. 60.
Quanto all’articolo 5, utilizzando la stessa terminologia
(la “cessazione delle funzioni” dei giudici ad interim), questa disposizione
tratta in realtà due situazioni ben distinte: il primo e il terzo comma
concernono la cancellazione definitiva dall’elenco, mentre il secondo comma
disciplina la fine dell’esercizio effettivo delle funzioni di un giudice ad
interim, che resta nominato e presente sull’elenco, ma che cessa la propria
attività per effetto del ritorno del giudice soggetto a impedimento. La
Commissione suggerisce di distinguere meglio queste due circostanze trattandole
in due articoli distinti. 61.
Inoltre, in caso di ritorno del giudice soggetto a
impedimento, si prevede che il Tribunale (l’insieme dei giudici permanenti del
Tribunale o coloro che costituiscono il collegio giudicante interessato?) possa
decidere in maniera discrezionale di prorogare o meno le funzioni di un giudice
ad interim sino alla conclusione (totale o parziale?) delle cause alla cui
trattazione egli abbia partecipato. Questo approccio è discutibile perché
potrebbe indebolire l’indipendenza dei giudici ad interim, dal momento che la
proroga delle loro funzioni dipenderebbe dal parere dei giudici permanenti con
i quali collaborano. Per questo motivo, la Commissione considera che sarebbe
più opportuno stabilire un criterio oggettivo per determinare le cause per le
quali sono prorogate le funzioni del giudice ad interim anche dopo la fine
dell’impedimento del giudice sostituito. A titolo di esempio, suggerisce di
prevedere che le funzioni del giudice ad interim siano prorogate, per tutte le
cause deferitegli, fino alla conclusione di queste ultime. Ciò garantirebbe una
maggiore stabilità nella composizione dei collegi giudicanti. La Commissione
raccomanda pertanto di riformulare l’articolo 5 del regolamento come
segue: Articolo 5 Un giudice ad interim è cancellato
dall’elenco previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, in
seguito al suo decesso, alle sue dimissioni o alla decisione di sollevarlo
dalle funzioni alle condizioni stabilite dall’articolo 6, primo e secondo
comma, dello statuto. Il giudice ad interim il cui nominativo
sia cancellato dall’elenco previsto dall’articolo 2, paragrafo 1,
primo comma, è sostituito, secondo la procedura prevista da detta disposizione,
sino alla regolare scadenza di detto elenco. Articolo 5 bis Le funzioni di un giudice ad interim
cessano con la fine dell’impedimento del giudice che egli sostituisce.
Tuttavia, le funzioni del giudice ad interim sono prorogate, per le cause
deferitegli, fino alla conclusione di queste ultime. Modifiche relative a tutti gli organi
giurisdizionali 62.
La Corte propone infine di sopprimere il termine
forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, dal momento che non
sarebbe più del tutto giustificato date le nuove tecnologie. 63.
È pur vero che il termine forfettario in ragione
della distanza di dieci giorni non adempie più, al giorno d’oggi, la funzione
per la quale era stato introdotto, ossia compensare il tempo necessario alla
trasmissione della corrispondenza agli organi giurisdizionali. Ciò non toglie
che il termine aggiuntivo si rivela talvolta prezioso per consentire alle parti
e agli interessati di depositare in tempo le memorie e le osservazioni. 64.
La Commissione ritiene che tale modifica non
rappresenti una priorità e, per quanto la concerne, potrebbe reputarsi
soddisfatta del mantenimento del sistema attuale. Al contrario, potrebbe anche
adeguarsi qualora fosse adottata la soppressione del termine in ragione della
distanza. 65.
Qualora venga soppresso il termine aggiuntivo di
dieci giorni, la Commissione raccomanderebbe tuttavia il prolungamento di
taluni termini specifici contemplati nello statuto[3]: ·
il termine di due mesi per presentare osservazioni
scritte sulle domande di pronuncia pregiudiziale (articolo 23, secondo
comma, dello statuto) dovrebbe essere portato a dieci settimane, in
considerazione della complessa elaborazione che spesso queste osservazioni
richiedono, soprattutto per gli Stati membri e le istituzioni; ·
il termine di due mesi per proporre l’impugnazione di
talune decisioni del Tribunale (articolo 56, primo comma) o del Tribunale
della funzione pubblica (articolo 9, primo comma, dell’allegato I)
dovrebbe parimenti essere portato a dieci settimane, giacché entro questo
termine le parti interessate devono in sequenza adottare la decisione di fondo di
proporre impugnazione (il che potrebbe richiedere un certo tempo per motivi di
procedura interna) e redigere detta impugnazione; ·
dovrebbe essere portato a tre settimane il termine
di due settimane per proporre impugnazione contro le decisioni del Tribunale o
del Tribunale della funzione pubblica che respingono un’istanza d’intervento
(articolo 57, primo comma, e articolo 10, primo comma, dell’allegato I). 66.
Dovrebbero essere altresì prolungati altri termini
stabiliti nei regolamenti di procedura degli organi giurisdizionali: ·
il termine di sette giorni per proporre domanda di
presentazione di una replica o di una memoria integrativa successiva a una
replica in un’impugnazione incidentale (articolo 117, §§ 1 e 2, ultima
frase, regolamento di procedura della Corte, e articolo 143, §§ 1 e 2,
ultima frase, regolamento di procedura del Tribunale); ·
il termine di un mese per presentare osservazioni
su un riesame (articolo 123 sexies, secondo comma, regolamento
di procedura della Corte); ·
il termine di due mesi per presentare osservazioni
su una domanda di pronuncia pregiudiziale AELS (articolo 123 octies,
terzo comma, regolamento di procedura della Corte). 67.
Infine, sarebbe auspicabile che, a fronte della
soppressione del termine in ragione della distanza, i termini di procedura
fossero sospesi per le prime due settimane del mese di agosto nonché tra il 20
dicembre e il 3 gennaio. Infatti, durante questi periodi di vacanze
giudiziarie, risulterebbe particolarmente arduo rispettare termini brevi di
dieci giorni. Conclusioni La Commissione
esprime un parere favorevole alla modifica dello statuto proposta dalla Corte,
fatti salvi gli emendamenti indicati ai punti 16, 23 e 24, 31, 37, 40, 52, 58,
59, 61 e 65 del presente parere e a condizione dell’adozione contestuale da
parte degli Stati membri di un sistema di designazione dei giudici del
Tribunale. Il presente parere è trasmesso al Parlamento
europeo e al Consiglio. [1] A titolo di esempio, sono passati oltre due anni tra la
proposta di istituire il Tribunale della funzione pubblica (COM(2003)705 del 19
ottobre 2003) e la sua entrata in funzione effettiva (decisione del presidente
della Corte di giustizia con cui si dichiara che il Tribunale della funzione
pubblica dell’Unione europea è regolarmente costituito, GU L 325 del
12 dicembre 2005). [2] Per l’integrazione del riferimento
all’articolo 9 bis, si veda il successivo punto 39 del
presente parere. [3] Non possono essere modificati i termini fissati
direttamente dai trattati, come il termine di due mesi per la proposta di un
ricorso di annullamento (articolo 263 TFUE) o il termine di un mese
previsto dall’articolo 269 TFUE.