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Document 52011DC0308
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Fighting Corruption in the EU
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO La lotta contro la corruzione nell'UE
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO La lotta contro la corruzione nell'UE
/* COM/2011/0308 definitivo */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO La lotta contro la corruzione nell'UE /* COM/2011/0308 definitivo */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO La lotta contro la
corruzione nell'UE INDICE Introduzione.................................................................................................................................. 3 1........... Più
rigoroso monitoraggio dell'azione anti-corruzione....................................................... 5 1.1........ Attuali
sistemi di monitoraggio e valutazione..................................................................... 5 1.2........ La
relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione.................................................................. 6 2........... Migliore
attuazione degli strumenti esistenti nel campo della lotta contro la corruzione....... 9 2.1........ Decisione
quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore
privato 9 2.2........ Altri
strumenti internazionali di lotta contro la corruzione................................................. 10 2.3........ Cooperazione
fra l'UE e gli strumenti internazionali esistenti nel campo della lotta alla
corruzione 10 3........... Maggiore
attenzione alla lotta alla corruzione nelle politiche interne dell'UE..................... 11 3.1........ Cooperazione
fra gli organi di contrasto, gli organi giudiziari e la polizia nell'UE............... 11 3.1.1..... Cooperazione
di polizia e giudiziaria.............................................................................. 11 3.1.2..... Indagini
finanziarie e recupero dei beni........................................................................... 12 3.1.3..... Protezione
degli informatori........................................................................................... 13 3.1.4..... Formazione
del personale dei servizi di contrasto........................................................... 13 3.2........ Appalti
pubblici............................................................................................................ 13 3.3........ Politica
di coesione destinata a sostenere il potenziamento delle capacità
amministrative.. 13 3.4........ Principi
contabili e revisioni contabili per le società dell'UE............................................. 14 3.5........ Prevenzione
e lotta contro la corruzione politica............................................................. 14 3.6........ Miglioramento
delle statistiche....................................................................................... 15 3.7........ Integrità
nell'ambiente sportivo...................................................................................... 15 3.8........ Tutela
dei fondi pubblici dell'UE contro la corruzione..................................................... 15 4........... Maggiore
attenzione alla lotta contro la corruzione nelle politiche esterne dell'UE............ 16 4.1........ Paesi
candidati, potenziali candidati e paesi vicini........................................................... 16 4.2........ Politiche
di cooperazione e sviluppo.............................................................................. 17 4.3........ Politica
commerciale..................................................................................................... 18 5........... Conclusione.................................................................................................................. 18 La lotta contro la
corruzione nell'UE
1.
Introduzione
Quattro cittadini europei su cinque
considerano la corruzione[1]
un grave problema del loro Stato membro[2].
Nonostante negli ultimi decenni l'Unione europea abbia significativamente
contribuito all'apertura e alla trasparenza dell'Europa, vi è ancora,
naturalmente, molto da fare. È inaccettabile che ogni anno un importo
stimato di 120 miliardi di euro, pari all'1% del PIL dell'UE[3], vada perso a causa della
corruzione. Non è certo un problema nuovo per l'UE e non sarà possibile
sradicare completamente la corruzione dalle nostre società, ma è eloquente il
fatto che il punteggio medio dell'UE-27 secondo l'Indice sulla percezione della
corruzione di Transparency International sia aumentato solo di poco negli
ultimi dieci anni[4].
Benchè la natura e l'entità della corruzione
varino, il fenomeno nuoce a tutti gli Stati membri dell'UE e all'UE nel suo
insieme. Provoca danni finanziari diminuendo i livelli di investimento,
impedendo il buon funzionamento del mercato interno e riducendo le finanze
pubbliche; causa danni sociali poiché i gruppi della criminalità organizzata vi
ricorrono per commettere altri gravi reati, come il traffico di droga e la
tratta degli esseri umani. Inoltre, se non affrontato, il fenomeno della
corruzione può minare la fiducia nelle istituzioni democratiche e indebolire la
credibilità dei dirigenti politici. Negli ultimi dieci anni sono stati compiuti sforzi, a livello
internazionale, dell'UE e nazionale, per ridurre la corruzione[5]. A livello UE, il quadro
giuridico per la lotta contro la corruzione è stato sviluppato con l'adozione di
una normativa contro la corruzione nel settore privato[6] e con l'adesione dell'UE alla
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC)[7]. Il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea riconosce che la corruzione è una sfera della criminalità
grave che presenta una dimensione transnazionale, e gli Stati membri, da soli,
non hanno gli strumenti per affrontarla[8].
Le misure contro la corruzione sono state, in una certa misura, integrate in
una serie di politiche dell'UE[9]. Tuttavia, l'attuazione del quadro giuridico anti-corruzione rimane
ineguale da uno Stato membro all'altro, e complessivamente insoddisfacente.
La legislazione anti-corruzione dell'UE non è stata recepita in tutti gli Stati
membri[10].
Alcuni paesi non hanno ratificato i principali strumenti anti-corruzione
internazionali. Cosa ancora più importante, anche quando sono state predisposte
istituzioni anti-corruzione e un'apposita legislazione, la sua applicazione
è, nella pratica, spesso insufficiente[11]. Questa situazione rispecchia la mancanza di
un fermo impegno politico dei dirigenti e dei responsabili politici a combattere
la corruzione in tutte le sue forme – la
corruttela politica, le prassi corruttive ad opera della criminalità
organizzata o in collusione con la stessa, la corruzione nel settore privato o
la cosiddetta "piccola corruzione". Vi è quindi l'evidente necessità
di stimolare la volontà politica a combattere la corruzione, e di aumentare la
coerenza fra le politiche e le azioni anti-corruzione intraprese dagli Stati
membri. Per tali ragioni la Commissione predisporrà un
nuovo meccanismo, la relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione,
per monitorare e valutare gli sforzi degli Stati membri in tale settore e generare
di conseguenza un maggiore impegno politico. Con l'appoggio di un gruppo di
esperti e una rete di corrispondenti di ricerca, e col necessario stanziamento
europeo, la relazione sarà gestita dalla Commissione e pubblicata ogni due anni
a partire dal 2013. Rifletterà correttamente i risultati, i punti deboli e gli
impegni di tutti gli Stati membri; individuerà le tendenze esistenti e le
debolezze da affrontare, e stimolerà l'apprendimento fra pari e lo scambio di
migliori prassi. Parallelamente all'introduzione di tale meccanismo, l'UE
dovrebbe partecipare al Gruppo degli Stati del Consiglio d'Europa contro la
corruzione (GRECO)[12]. L'UE dovrebbe inoltre concentrarsi
maggiormente sulla corruzione in tutte le sue politiche rilevanti, sia
interne che esterne. La Commissione proporrà quindi, in particolare, una
modernizzazione delle norme UE sulla confisca dei proventi di reato nel 2011 e
una strategia per migliorare le indagini finanziarie penali negli Stati membri
nel 2012; sempre nel 2011 adotterà un piano d'azione sulle modalità per
migliorare le statistiche sulla criminalità. La Commissione lavorerà inoltre
con agenzie quali Europol, Eurojust e CEPOL così come con l'OLAF, per
rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria e migliorare la formazione
dei funzionari delle autorità di contrasto. Continuerà a elaborare norme
aggiornate in materia di appalti, principi contabili e revisioni contabili per
le società dell'UE, e nel 2011 adotterà inoltre una strategia per combattere le
frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Parallelamente, si
concentrerà maggiormente sulla lotta contro la corruzione nell'ambito del
processo d'allargamento dell'Unione e – insieme all'Alto Rappresentante –
nell'ambito della politica europea di vicinato, e ricorrerà più spesso al
principio di condizionalità nelle politiche di cooperazione e sviluppo. Occorre
infine promuovere ulteriormente le iniziative del settore privato e il dialogo
pubblico-privato a livello UE sulle forme di prevenzione della corruzione. Questa comunicazione - che sarà
completata da una strategia anti-frode della Commissione - presenta gli
obiettivi della relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione e il suo
funzionamento pratico, e spiega in che modo l'Unione europea dovrebbe accordare
maggiore attenzione alla corruzione nelle sue politiche interne ed esterne. Mentre
la comunicazione verte sull'attuazione delle politiche anti-corruzione da parte
degli Stati membri, la strategia anti-frode riguarderà principalmente
provvedimenti di tutela degli interessi finanziari dell'UE, sotto la
responsabilità della Commissione.
2.
Più rigoroso monitoraggio dell'azione anti-corruzione
2.1.
Attuali sistemi di monitoraggio e valutazione
Non esiste oggi alcun sistema che permetta, in
maniera coerente e trasversale, di verificare l'esistenza e di valutare
l'efficacia di politiche anti-corruzione a livello dell'UE e degli Stati membri[13]. A livello internazionale, i
principali meccanismi di monitoraggio e valutazione sono il Gruppo degli Stati
del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO), il Gruppo di lavoro
dell'OCSE sulla corruzione e il meccanismo di revisione della Convenzione delle
Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC). Tali meccanismi incitano gli Stati
contraenti ad applicare e far rispettare le norme anti-corruzione; ciascuno di
essi ha tuttavia alcune caratteristiche che ne limitano la capacità di
affrontare in modo efficace i problemi legati alla corruzione a livello dell'UE. Lo strumento più completo esistente e
pertinente per l'UE è il GRECO, poiché vi partecipano tutti gli Stati
membri. Attraverso il GRECO, il Consiglio d'Europa contribuisce a garantire
norme minime in uno spazio giuridico pan-europeo. Tuttavia, data la limitata
visibilità del processo intergovernativo di valutazione del GRECO e della
relativa gestione delle conseguenze , questo meccanismo non ha finora fatto
nascere negli Stati membri la volontà politica necessaria per affrontare la corruzione
in modo efficace. Il GRECO, inoltre, controlla il rispetto di una serie di normative
anti-corruzione stabilite dal Consiglio d'Europa[14], e di conseguenza si concentra
meno su specifici settori della legislazione dell'Unione, come gli appalti pubblici.
Il sistema del GRECO, infine, non consentendo analisi comparative, non permette
di individuare le tendenze della corruzione in atto nell'Unione europea e non
promuove attivamente lo scambio di migliori prassi e l'apprendimento fra pari. La Convenzione dell’OCSE sulla lotta
alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali (Convenzione contro la corruzione)[15] verte sulla specifica
questione enunciata dal suo stesso titolo, e non può essere estesa ad altri
settori rilevanti per la lotta contro la corruzione nell'UE. La settima
relazione annuale stilata da Transparency International sui progressi
effettuati[16]
indicava che l'applicazione di tale Convenzione è stata diseguale: solo quattro
Stati membri dell'UE la applicano attivamente, mentre 12 la applicano in
maniera limitata o non la applicano affatto. Nonostante un sistema di
valutazione approfondito, nella forma del Gruppo di lavoro dell'OCSE sulla
corruzione, l'impegno politico ad applicare effettivamente la Convenzione dell'OCSE
contro la corruzione continua ad essere insufficiente. La Convenzione delle Nazioni Unite contro
la corruzione (UNCAC) è entrata in vigore nel dicembre 2005, e
l'Unione europea vi ha aderito nel settembre 2008[17]. La Conferenza degli Stati Parti
contraenti dell'UNCAC ha adottato il mandato per il meccanismo di revisione dell’attuazione
di tale Convenzione nel novembre 2009. L'Unione sostiene la partecipazione
della società civile a tale meccanismo così come la trasparenza delle
conclusioni delle sue valutazioni. Tuttavia, alcune caratteristiche possono
limitare la capacità del meccanismo di revisione dell'UNCAC di affrontare i
problemi legati alla corruzione a livello dell'UE: si tratta di uno strumento
intergovernativo; il sistema di revisione incrociato può tagliar fuori settori
particolarmente importanti per l'Unione; fra le Parti contraenti vi sono Stati
che possono avere norme anti-corruzione meno rigorose dell'UE; i cicli di revisione
saranno di durata relativamente lunga, e le raccomandazioni agli Stati contraenti
che non sono applicate rischiano di essere oggetto di un follow-up solo
limitato.
2.2.
La relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione
Dati i limiti degli attuali sistemi
internazionali di monitoraggio e valutazione di cui sopra, è necessario
creare un meccanismo di monitoraggio e valutazione proprio dell'UE - ossia la
relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione - per promuovere la volontà
politica degli Stati membri e il rafforzamento degli strumenti giuridici e
istituzionali esistenti. Tale meccanismo andrebbe combinato con la
partecipazione dell'UE al GRECO[18]. La relazione dell'UE sulla lotta alla
corruzione sarà pubblicata dalla Commissione ogni due anni, a partire dal
2013. L'introduzione della relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione è la
risposta della Commissione alla richiesta degli Stati membri, formulata nel
programma di Stoccolma[19],
di “sviluppare, in base ai sistemi esistenti e a criteri
comuni, indicatori per misurare gli sforzi nella lotta alla corruzione
nell'Unione”, così come alla richiesta del Parlamento
europeo di monitorare regolarmente gli sforzi anti-corruzione negli Stati
membri[20].
La creazione di tale meccanismo parte dal
principio secondo cui, benché non vi sia una soluzione uniforme per combattere
la corruzione, tale fenomeno resta pur sempre una preoccupazione per tutti gli
Stati membri dell'UE. Attraverso una valutazione periodica e la pubblicazione
di relazioni fattuali e obiettive, questo sistema darà un nuovo slancio agli
Stati membri per affrontare efficacemente il problema della corruzione,
in particolare tramite l'attuazione e l'applicazione di norme anti-corruzione
convenute a livello internazionale. Il meccanismo, applicabile in modo uguale
in tutti gli Stati membri, fornirà una più chiara visione d'insieme dell'esistenza
e dell'efficacia dell'impegno anti-corruzione nell'UE, aiuterà a individuare le
specifiche cause di questo fenomeno, e getterà così le basi per una solida
preparazione delle future azioni dell'UE. Servirà inoltre come "campanello
d'allarme" per limitare i potenziali rischi di vedere i problemi
profondamente radicati sfociare in una crisi. Nel preparare la relazione dell'UE sulla lotta
alla corruzione la Commissione coopererà con i meccanismi di monitoraggio e
valutazione esistenti, in modo da evitare oneri amministrativi supplementari
per gli Stati membri e una duplicazione di sforzi. Si ispirerà alle norme
minime di lotta contro la corruzione stabilite da strumenti internazionali
esistenti, come la Convenzione penale sulla corruzione[21], la Convenzione civile sulla
corruzione[22]
e i Venti principi guida per la lotta contro la corruzione[23] del Consiglio d'Europa, l'UNCAC[24] e la Convenzione contro la
corruzione dell'OCSE[25]. Dato che quasi tutte le forme di corruzione
possono avere implicazioni transfrontaliere, la relazione non rimarrà limitata a
un elenco esaustivo di settori prioritari. Ogni relazione anti-corruzione
verterà su una serie di questioni trasversali di particolare rilevanza a
livello UE, così come su specifiche questioni proprie a ciascuno Stato
membro. Tali questioni saranno valutate confrontandole con una serie di indicatori,
di cui alcuni basati sulle norme già esistenti nei rispettivi settori, e altri appositamente
sviluppati durante la preparazione della relazione. Saranno definiti nuovi
indicatori laddove non figurino ancora norme pertinenti nel quadro di uno
strumento già in vigore, o laddove siano richieste norme più rigorose a livello
UE. Nel selezionare determinati indicatori o nello svilupparne di nuovi, la
Commissione consulterà le competenti autorità anti-corruzione degli Stati
membri. Gli indicatori possono includere: la percezione della corruzione, il
comportamento delle persone intervistate in relazione alle attività di corruzione,
e le statistiche penali, anche sui sequestri e le confische dei proventi di
reati connessi alla corruzione. La relazione dell'UE sulla lotta alla
corruzione includerà anche una valutazione quantitativa di tali indicatori e
un'analisi qualitativa delle tendenze e dei risultati in materia di corruzione.
La relazione sulla lotta alla corruzione
includerà: ·
una sezione tematica, che
mette in luce aspetti specifici della lotta alla corruzione nell'UE, sulla base
di ricerche, e che comprende studi di casi tematici, esempi di migliori prassi
e raccomandazioni; ·
analisi per paese, con
raccomandazioni specifiche rivolte ai singoli Stati membri, basate sui
risultati dei meccanismi di monitoraggio esistenti e sull'esame di elementi di
prova disponibili e provenienti da fonti pertinenti. Questa sezione può essere
accompagnata da raccomandazioni sulle azioni necessarie a livello UE; ·
le tendenze a livello dell'UE, che includono i risultati di un'indagine Eurobarometro sulla
corruzione svolta ogni due anni, che misura la percezione che i cittadini UE
hanno di questo fenomeno in vari settori, così come altre pertinenti fonti
d'informazione sulle esperienze relative alla corruzione a livello europeo. Nello stilare la relazione la Commissione si
baserà su varie fonti di informazione, fra cui i meccanismi di monitoraggio
esistenti (GRECO, OCSE, UNCAC), esperti indipendenti, conclusioni di ricerche, i
servizi della Commissione e l'Ufficio europeo per la lotta anti-frode (OLAF),
gli Stati membri, agenzie dell'UE come Europol e Eurojust, la Rete europea
contro la corruzione, le indagini Eurobarometro e la società civile[26]. La relazione dell'UE sulla lotta alla
corruzione sarà gestita dalla Commissione assistita da: ·
un gruppo di esperti che forniscono
consulenza sui seguenti aspetti: (1) fissazione di indicatori, (2) valutazione
del lavoro degli Stati membri, (3) individuazione di migliori prassi, (4) individuazione
delle tendenze nell'UE, (5) formulazione di raccomandazioni e (6) proposta, se
del caso, di nuove misure UE. Il gruppo sarà creato dalla Commissione in base a
bandi di gara aperti. Gli esperti selezionati possono provenire da un'ampia
gamma di orizzonti (autorità di contrasto, prevenzione della corruzione,
società civile, ricerca, ecc.), devono possedere un'indiscussa esperienza nel
settore della lotta alla corruzione e una riconosciuta fama di integrità e
devono impegnarsi a intervenire nella loro veste professionale personale; ·
una rete di corrispondenti di ricerca locali,
creata dalla Commissione e composta da rappresentanti della società civile e
del mondo accademico, che raccoglierà informazioni rilevanti in ogni Stato
membro per alimentare e completare il lavoro del gruppo di esperti. Direttamente legato alla relazione dell'UE
sulla lotta alla corruzione, potrebbe essere preso in considerazione lo sviluppo
di un programma di scambio di esperienze per aiutare gli Stati membri,
le ONG locali e altre parti interessate a individuare le carenze nelle
politiche anti-corruzione e le migliori prassi, a fare opera di
sensibilizzazione o ad organizzare formazioni. La Commissione sosterrà tutte le spese legate
alla relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione, comprese quelle del gruppo
di esperti indipendenti, della rete di corrispondenti dei ricerca e, se
avviato, del programma di scambio di esperienze. La partecipazione dell'EU al GRECO, benché
non pienamente rispondente alle esigenze dell'UE di relazioni periodiche sulla
lotta alla corruzione nell'Unione, creerebbe delle sinergie fra i due
meccanismi[27].
Il GRECO potrebbe, in particolare, fornire dei contributi al meccanismo di
monitoraggio dell'UE nella forma di analisi comparative delle sue relazioni di
valutazione e conformità riguardanti gli Stati membri dell'UE, e indicazioni
sulle principali raccomandazioni in attesa di attuazione che richiedono un follow-up
supplementare. Alla luce di quanto sopra esposto la
Commissione sta predisponendo un meccanismo di relazione dell'UE sulla lotta
alla corruzione per valutare periodicamente l'impegno degli Stati membri in
questo settore, e chiederà al Consiglio l'autorizzazione di negoziare col
Consiglio d'Europa la partecipazione dell'UE al GRECO. In base alle conclusioni
della relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione, la Commissione pondererà a
medio e lungo termine la necessità di nuove iniziative dell'UE, fra cui il
ravvicinamento delle norme di diritto penale in materia di corruzione.
3.
Migliore attuazione degli strumenti esistenti nel campo della lotta
contro la corruzione
A livello dell'UE, europeo e internazionale
esistono già vari strumenti giuridici nel settore della lotta contro la corruzione,
come la Convenzione UE relativa alla lotta contro la corruzione nella quale
sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea, entrata in vigore il 28 settembre 2005[28]. Ad eccezione di tale
Convenzione, tuttavia, gli altri strumenti esistenti non sono ancora stati
ratificati e recepiti nell'ordinamento di tutti gli Stati membri dell'Unione.
Per affrontare efficacemente il fenomeno della corruzione gli Stati membri
dovrebbero, come minimo, compiere i passi necessari per portare a termine
questo iter di ratifica e recepimento.
3.1.
Decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta
contro la corruzione nel settore privato
La decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla
lotta contro la corruzione nel settore privato[29],
adottata nel luglio 2003, mira a qualificare come illecito penale la corruzione
sia attiva che passiva, stabilendo norme più dettagliate sulla responsabilità
delle persone giuridiche e sanzioni dissuasive. La prima relazione d'attuazione[30], pubblicata nel 2007, indicava
lo scarso impegno degli Stati membri in tale applicazione, riscontrando carenze
nella qualificazione come reato di tutti gli elementi della corruzione attiva e
passiva e nelle disposizioni relative alla responsabilità delle persone
giuridiche. Dalla seconda relazione d'attuazione, che accompagna la presente
comunicazione, emerge che diversi Stati membri non hanno ancora recepito le
disposizioni più particolareggiate sulla qualificazione come reato di tutti gli
elementi della corruzione attiva e passiva[31].
Inoltre, la responsabilità delle persone giuridiche continua ad essere
disciplinata in modo disuguale nei vari Stati membri. La Commissione invita fermamente gli Stati
membri a recepire integralmente, senza indugio, tutte le disposizioni della
decisione quadro 2003/568/GAI, e a garantirne
l'effettiva attuazione. A seconda dei progressi, la Commissione prenderà in
considerazione l'opportunità di proporre una direttiva che vada a sostituire la
decisione quadro. In tale contesto, la Commissione accoglie
favorevolmente l'adozione, da parte di certi Stati membri, di norme più
rigorose per impedire la corruzione nel settore privato e aggravanti la
responsabilità delle persone giuridiche per il reato di corruzione. La
Commissione intende sostenere il dialogo pubblico-privato e lo scambio di
migliori prassi in questo settore. Le imprese private sono esortate a elaborare
e attuare norme comuni precise, nei loro rispettivi campi di attività, in
materia di contabilità, audit interno, codici di condotta e protezione degli
informatori.
3.2.
Altri strumenti internazionali di lotta contro la
corruzione
Diversi Stati membri dell'UE hanno ratificato
l'insieme o la maggior parte degli esistenti strumenti internazionali di lotta
contro la corruzione. Tuttavia, tre Stati membri[32] non hanno ratificato la Convenzione
penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa[33], 12 non ne hanno ratificato il
protocollo aggiuntivo[34],
e sette non hanno ratificato[35]
la Convenzione civile sulla corruzione[36].
Tre Stati membri dell'UE non hanno ancora ratificato l'UNCAC[37], e cinque[38] non hanno ratificato la Convenzione
dell'OCSE contro la corruzione. La Commissione esorta gli Stati membri che
non hanno ratificato tali strumenti a farlo al più presto, tenendo conto, se del caso, della competenza esterna esclusiva
dell'Unione, e ad attuarli integralmente. La Commissione invita inoltre gli
Stati membri a comunicarle senza indugio le misure da essi adottate per
ratificare gli strumenti in questione e le motivazioni in caso di non ratifica.
Nel contesto in oggetto, la ratifica e l'effettiva attuazione della
Convenzione dell'OCSE contro la corruzione da parte di tutti gli Stati membri è
di particolare importanza. La Commissione analizzerà le eventuali
difficoltà incontrate nell'iter di ratifica dagli Stati membri dell'UE che non
sono membri dell'OCSE, così come le carenze nell'attuazione e nell'applicazione.
3.3.
Cooperazione fra l'UE e gli strumenti
internazionali esistenti nel campo della lotta alla corruzione
Il Programma di Stoccolma invita a un maggior
coordinamento fra gli Stati membri nel quadro dei lavori dell'UNCAC, del GRECO e
dell'OCSE. A tal fine la Commissione interverrà, in particolare, nei settori
qui sotto esposti. Per quanto riguarda l'UNCAC, tale
Convenzione prevede l'obbligo giuridico di procedere ad auto-valutazioni. Nel
caso dell'Unione europea tale processo è complesso, poiché richiede la
cooperazione fra tutte le istituzioni dell'UE, così come con gli Stati membri,
nelle materie rientranti nella competenza concorrente. La Commissione ha
comunque avviato il processo[39]
e sta analizzando l'impatto dei cambiamenti apportati dal trattato di Lisbona
sugli obblighi dell'UE nell'ambito dell'UNCAC. Una volta completata tale
analisi, saranno determinate le modalità di partecipazione al meccanismo di revisione,
e anche alla nomina degli esperti. La Commissione intensificherà la cooperazione
con l'OCSE, eventualmente concludendo un memorandum d'intesa. Le
conclusioni del Gruppo di lavoro dell'OCSE sulla corruzione andranno ad alimentare
la relazione dell'UE sulla lotta alla corruzione. La Commissione ha analizzato le possibili
modalità di partecipazione dell'UE al GRECO e, nei limiti delle
competenze dell'Unione, avvierà le necessarie procedure a tal fine[40]. È necessario che gli Stati
membri sostengano la candidatura dell'Unione europea al GRECO nel Comitato dei
ministri del Consiglio d'Europa. La Commissione sostiene inoltre la lotta
contro la corruzione portata avanti nell'ambito del G-20 e contribuirà
all'attuazione del piano d'azione anti-corruzione del G-20 approvato al vertice
di Seul del novembre 2010[41].
4.
Maggiore attenzione alla lotta alla corruzione nelle politiche
interne dell'UE
Oltre a comprendere una più rigorosa sorveglianza
e attuazione degli strumenti giuridici esistenti, occorre che tutte le
politiche rilevanti dell'UE, sia interne che esterne, integrino l'aspetto della
lotta alla corruzione come parte di un approccio globale. È necessario
concentrarsi maggiormente sulla corruzione, in particolare, nei settori esposti
di seguito.
4.1.
Cooperazione fra gli organi di contrasto, gli
organi giudiziari e la polizia nell'UE
Occorre che gli Stati membri adottino tutte le
misure necessarie per garantire che i casi di corruzione siano efficacemente
individuati e penalmente perseguiti, e che si ottengano risultati costanti
nell'imposizione di sanzioni dissuasive e nel recupero dei proventi di attività
illecite. In tale contesto sono di particolare importanza la cooperazione
di polizia e giudiziaria fra gli Stati membri dell'UE, le indagini finanziarie,
la formazione del personale dei servizi di contrasto e la protezione degli
informatori.
4.1.1.
Cooperazione di polizia e giudiziaria
Nell'ambito della sua strategia 2010-2014, Europol
si è impegnata a dare maggiore sostegno alle operazioni di contrasto, e a
fungere da piattaforma centrale europea per le informazioni sulla criminalità e
da centro europeo specializzato in materia di attività di contrasto. La
Commissione esorta Europol a intensificare il suo impegno nella lotta alla
corruzione in quanto fattore che facilita le attività della criminalità
organizzata. Ciò dovrebbe includere l'elaborazione regolare di valutazioni
delle minacce. Dal 2004, il numero di casi di corruzione di
cui si è occupato Eurojust sono leggermente aumentati. Sebbene nel 2010 si
sia trattato solo del 2% del suo carico di lavoro totale, il numero crescente
di Stati membri implicati indica tuttavia un bisogno sempre maggiore di
cooperazione giudiziaria nei casi di corruzione aventi una dimensione transnazionale.
La Commissione esorta Eurojust a intensificare il lavoro svolto per
facilitare gli scambi di informazioni fra le autorità degli Stati membri
sui casi di corruzione aventi implicazioni transfrontaliere. Infine, dal 2008, la rete europea di punti
di contatto contro la corruzione (EACN)[42] riunisce le autorità degli
Stati membri responsabili della lotta contro la corruzione così come la
Commissione, l’OLAF, Europol ed Eurojust. L’EACN è gestita dalla rete dei
Partner europei contro la corruzione (EPAC), diretta dall'Austria. La
Commissione lavorerà con l’EACN per ottenere risultati più concreti,
accordare maggiore attenzione alle questioni operative rilevanti per gli
inquirenti in casi di corruzione, e per definire più chiaramente i ruoli dell'EPAC
e dell’EACN. La Commissione sta soppesando l'eventualità di presentare una
proposta di modifica della decisione del Consiglio che istituisce l'EACN.
4.1.2.
Indagini finanziarie e recupero dei beni
In quattro relazioni d'attuazione, la Commissione[43] ha indicato i ritardi
registrati da molti Stati membri nell'adottare misure relative alla confisca
dei proventi di reato. Nel 2011 la Commissione proporrà una revisione del
quadro giuridico dell'UE sulla confisca e il recupero dei beni per consentire
alle autorità giudiziarie degli Stati membri di procedere effettivamente alla
confisca dei beni d'origine illecita o collegati ad attività criminali e di
recuperarne pienamente i valori corrispondenti, anche nei casi di corruzione. La terza direttiva anti-riciclaggio[44] include la corruzione fra i reati-base connessi al riciclaggio di
denaro. Dalle valutazioni svolte dal Gruppo di lavoro dell'OCSE sulla
corruzione emerge che sono ben pochi i casi di corruzione transnazionale scoperti
dai sistemi nazionali anti-riciclaggio. La Commissione sottolinea la necessità
di una maggiore cooperazione fra le Unità di informazione finanziaria (UIF)[45], i servizi incaricati della lotta alla corruzione e gli organi di
contrasto degli Stati membri. Occorre che gli Stati membri garantiscano che le
indagini finanziarie nei casi di corruzione siano svolte con efficacia e
coerenza, e che si tenga sempre conto di ogni potenziale legame con la
criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro. Nel
2010 la Commissione adotterà una strategia per rafforzare la qualità delle indagini
finanziarie negli Stati membri e lo sviluppo delle informazioni finanziarie
da scambiarsi fra autorità degli Stati membri, fra Stati membri e organismi
europei, e a livello internazionale.
4.1.3.
Protezione degli informatori
L'effettiva protezione degli informatori dalle
ritorsioni è un elemento fondamentale delle politiche anti-corruzione. Il
quadro giuridico dell'UE in materia è diseguale, e crea difficoltà nel
trattamento dei casi con dimensioni transnazionale. La Commissione
effettuerà una valutazione della protezione delle persone che segnalano reati
finanziari, occupandosi anche della protezione degli informatori, e delle relative questioni di protezione dei dati, come base per
un'ulteriore azione a livello UE.
4.1.4.
Formazione del personale dei servizi di contrasto
La Commissione sosterrà l'elaborazione di programmi
di formazione mirati sulla corruzione destinati ai servizi di contrasto
attraverso l'Accademia europea di polizia (CEPOL). Tali programmi devono
comprendere specifici aspetti del trattamento dei casi di corruzione con
implicazioni transfrontaliere, ad esempio la raccolta e lo scambio di prove, e
la correlazione con le indagini finanziarie e con le inchieste sulle attività
della criminalità organizzata.
4.2.
Appalti pubblici
Le spese pubbliche destinate a lavori, beni e
servizi rappresentano circa il 19% del PIL dell'UE (2009). Quasi un quinto di
questa spesa rientra nel campo d'applicazione delle direttive UE sugli appalti
pubblici (cioè approssimativamente 420 miliardi di euro, pari al 3,6% del PIL
dell'UE). L'attuale quadro dell'UE relativo agli appalti
pubblici[46]
non include disposizioni specifiche in materia di prevenzione e sanzioni dei
conflitti di interesse, e comprende solo poche norme specifiche per sanzionare
favoritismi e corruzione. Nel gennaio 2011 la Commissione ha avviato
una consultazione[47]
sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici,
per esaminare la necessità, a livello dell'UE, di una definizione comune del
conflitto di interesse e di eventuali garanzie contro tali situazioni, inclusi
la pubblicazione degli appalti conclusi per aumentare la trasparenza,
l'ampliamento dei motivi di esclusione e le misure di
"autodisciplina". Nel preparare una legislazione UE modernizzata
in materia di appalti pubblici, la Commissione prenderà attentamente in
considerazione tali questioni. In tale contesto, essa soppeserà anche
l'eventuale proposta di una normativa sulle concessioni, per creare
migliori condizioni per un'equa e concorrenziale aggiudicazione di tali
contratti riducendo così i rischi di corruzione.
4.3.
Politica di coesione destinata a sostenere il
potenziamento delle capacità amministrative
La politica di coesione dell'UE sostiene il
rafforzamento delle capacità istituzionali degli Stati membri per renderne più
efficaci le amministrazioni e i servizi pubblici. Le capacità amministrative e
la buona governance figurano fra le principali priorità degli
orientamenti strategici comunitari sulla coesione 2007-2013. Nel quadro di tali
orientamenti è stato stanziato un totale di 3,5 miliardi di euro, di cui 2
miliardi provenienti dal Fondo sociale europeo, per rafforzare le capacità
istituzionali a livello nazionale, regionale e locale. Il regolamento relativo
al Fondo sociale europeo per il periodo 2007-2013 ha introdotto una specifica
priorità per il rafforzamento delle capacità istituzionali nelle regioni e
negli Stati membri meno sviluppati. Tale sostegno alle capacità istituzionali
avrà effetti positivi sulla prevenzione della corruzione, rendendo le
amministrazioni e i servizi pubblici più efficienti e trasparenti. Alcuni Stati
membri hanno incluso nei loro programmi operativi misure di lotta contro la
corruzione. La Commissione intende continuare a sostenere il rafforzamento
delle capacità istituzionali e di farne beneficiare tutti gli Stati membri e
tutte le regioni[48]
.
4.4.
Principi contabili e revisioni contabili per le
società dell'UE
L'uso degli International Financial
Reporting Standards per i conti consolidati delle società quotate sui
mercati finanziari dell'Unione europea[49]
è diventato obbligatorio nel 2005. Le procedure di revisione contabile sono
state armonizzate[50],
con l'introduzione dell'obbligo di controllo esterno della qualità, di
disposizioni riguardanti il controllo pubblico, i doveri e l'indipendenza dei
revisori legali dei conti e l'applicazione di principi internazionali. Queste
misure hanno accresciuto la credibilità, la qualità e la trasparenza
dell'informativa finanziaria, riducendo i rischi di corruzione. Nel 2010 la Commissione ha
svolto delle consultazioni pubbliche sugli insegnamenti da trarre dalla crisi
finanziaria ai fini della politica in materia di revisione contabile[51]. I risultati della
consultazione aiuteranno la Commissione a decidere in merito a future misure
per garantire verifiche consolidate e sistemi di controllo nelle società
dell'UE onde ridurre i rischi di prassi corrotte. Tali misure potrebbero
riguardare, ad esempio, la precisazione del ruolo dei revisori contabili, il
governo societario e l'indipendenza delle imprese di revisione contabile, la
vigilanza dei revisori, la creazione di un mercato unico per i servizi di
revisione contabile e la semplificazione delle norme applicabili alle PMI.
4.5.
Prevenzione e lotta contro la corruzione politica
Come hanno ripetutamente mostrato gli scandali
politici, esistono talvolta relazioni complesse che legano i personaggi
politici, le imprese private, i media, le associazioni di categoria e le
fondazioni[52].
Questi legami sono mossi dai vantaggi reciproci che si ottengono
nell'influenzare le più importanti decisioni politiche ed economiche, minando
le istituzioni e le procedure democratiche e rendendo più difficoltosa
l'individuazione delle prassi corrotte. Grazie allo slancio dato dal
procedimento di monitoraggio del GRECO, in diversi Stati membri si delineano
alcuni progressi nell'assetto giuridico e istituzionale del finanziamento dei
partiti politici. Purtroppo, l’applicazione delle norme sulla trasparenza e la
vigilanza è ancora insufficiente in taluni Stati membri. La Commissione
esorta gli Stati membri, i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo a
garantire maggiore trasparenza e a consentire un effettivo controllo del
finanziamento dei partiti politici e di altri gruppi di interesse. La
Commissione è inoltre impegnata ad onorare il proprio obbligo di difendere gli
interessi generali dell'Unione, conformemente agli obblighi sanciti dai
trattati, dal proprio codice di condotta e da altre norme rilevanti. I media svolgono un ruolo determinante
nell'accrescere la trasparenza e la responsabilizzazione delle figure politiche
e sono spesso un potente strumento di lotta contro la corruzione politica. La
Commissione esorta gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie per
un'effettiva attuazione del quadro giuridico esistente a garanzia dell'indipendenza
e della libertà dei media, compreso il loro finanziamento. Attraverso i suoi
programmi vigenti, la Commissione sosterrà la formazione dei media per
rafforzare la loro conoscenza di settori specifici rilevanti ai fini
dell'individuazione della corruzione (ad es. il riciclaggio di denaro, il
finanziamento dei partiti politici, il settore bancario, i mercati borsistici).
La Commissione sostiene anche in altri modi le azioni di arginamento della
corruzione politica, ad esempio finanziando iniziative della società civile[53].
4.6.
Miglioramento delle statistiche
L'Unione europea non dispone attualmente di un
sistema statistico uniforme che misuri la natura e l'entità della corruzione o
l'efficacia delle misure contro tale fenomeno. Per dar seguito al Piano
d’azione "Elaborazione di una coerente strategia globale per la
misurazione della criminalità e della giustizia penale"[54], un nuovo Piano d'azione (2011-2015)
è in fase di elaborazione. Come primo passo verso l'istituzione di un sistema
statistico uniforme dell'UE sulla corruzione, la Commissione creerà un
sottogruppo di esperti in statistica.
4.7.
Integrità nell'ambiente sportivo
La corruzione nel settore sportivo è un
problema di dimensioni transnazionali sempre più visibile, principalmente
dovuto all'opacità dei trasferimenti e alle partite truccate. La Commissione
analizzerà possibili soluzioni per affrontare più efficacemente il problema
delle partite truccate[55],
procedendo in primo luogo a uno studio sul modo in cui le legislazioni
nazionali affrontano la corruzione nel'ambiente sportivo. Ciò può fornire le
basi per altre azioni in quest'ambito, come l'eventuale fissazione di norme
minime relative alla definizione di reato in questo settore.
4.8.
Tutela dei fondi pubblici dell'UE contro la
corruzione
Più di dieci anni
fa, accuse di corruzione portarono alle dimissioni dell'intera Commissione e
alla creazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Uno
dei compiti principali dell'OLAF è condurre inchieste amministrative ai fini
della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale
che pregiudichi gli interessi finanziari dell'UE[56]. Nel 2011 saranno
promosse varie iniziative per intensificare la lotta contro la frode e la
corruzione a scapito dei fondi pubblici dell'UE. La comunicazione sulla tutela
degli interessi finanziari dell'UE attraverso il diritto penale e le indagini
amministrative[57]
espone le modalità con cui la Commissione intende salvaguardare il denaro dei
contribuenti a livello dell’Unione dalle attività illecite, incluse le minacce
legate alla corruzione all'interno e all'esterno delle istituzioni europee. La
comunicazione indica le possibilità per migliorare il quadro penale e i mezzi
procedurali a disposizione degli inquirenti e delle procure, così come
possibili sviluppi istituzionali come la creazione di una Procura europea. La Commissione intende anche adottare una nuova strategia anti-frode
che rafforzi le politiche finanziarie dell'Unione per tutelarne meglio gli
interessi finanziari. Tale strategia individuerà priorità e specifici settori
d'attività per migliorare l'attuale quadro anti-frode della Commissione,
ponendo l'accento sulla prevenzione. A completamento di
tali iniziative, la proposta della Commissione di modifica del quadro
giuridico dell'OLAF[58]
intende accrescere l'efficienza e la rapidità delle indagini di tale Ufficio, a
rafforzare le garanzie procedurali, così come a rafforzare la cooperazione dell'OLAF
con gli Stati membri e a migliorarne la governance.
5.
Maggiore attenzione alla lotta contro la corruzione nelle politiche
esterne dell'UE
5.1.
Paesi candidati, potenziali candidati e paesi
vicini
Il processo di ampliamento dell'Unione europea
è stato un importante vettore di notevoli riforme anti-corruzione nei paesi
candidati e potenziali candidati. Le ultime adesioni hanno avuto effetti
considerevoli sul peso effettivo delle politiche anti-corruzione nell'Unione.
Hanno inoltre mostrato che, al momento dell'adesione, era ancora molto
difficile dimostrare risultati nell'attuazione e nell'irreversibilità delle
riforme anti-corruzione. Inoltre, dopo l'adesione, è stato necessario
continuare a monitorare l'impegno nella lotta contro questo fenomeno. I quadri negoziali del 2005 per la Croazia e
la Turchia hanno introdotto un apposito capitolo[59] su una serie di questioni
relative allo Stato di diritto, fra cui la riforma giudiziaria e la lotta
contro la corruzione. Il rinnovato consenso sull'allargamento[60] ha ulteriormente accentuato
l'importanza accordata alla questione dello Stato di diritto. Consapevole che, senza una forte volontà
politica, il fatto di investire fondi UE nel rafforzamento delle istituzioni
non può, da solo, garantire la riuscita delle politiche anti-corruzione, la
Commissione ha intensificato nel 2011 il dialogo sullo Stato di diritto
con i paesi candidati e potenziali candidati. Tale dialogo rafforzato si basa
sull'esperienza acquisita durante il processo di liberalizzazione dei visti. Le
tabelle di marcia che fissavano i criteri a cui i paesi dovevano conformarsi
per ottenere la liberalizzazione dei visti si sono rivelate un efficace
strumento per motivare la riforma e inserirla fra le priorità. Lo scopo del
dialogo sullo Stato di diritto è rafforzare questi criteri di riferimento a
stadi più precoci del processo di pre-adesione. I pareri espressi dalla Commissione
sulle domande di adesione all'Unione europea dell'Albania e del Montenegro
contengono già raccomandazioni che dovrebbero essere soddisfatte prima
dell'avvio dei negoziati. Il dialogo sarà accompagnato da missioni annuali
effettuate con la partecipazione di esperti degli Stati membri dell'UE,
che saranno così associati più strettamente a questo processo. Sulla base di questi strumenti, la
Commissione continuerà ad accordare alta priorità al monitoraggio delle
politiche anti-corruzione e procederà ad esami approfonditi fin dalle prime
fasi dei preparativi all'adesione, allo scopo di assicurare garanzie sulla
sostenibilità delle riforme. La Commissione incoraggerà altresì uno stretto
coordinamento fra i donatori internazionali per evitare sovrapposizioni e
incanalare meglio le risorse investite. Nell'ambito della Politica europea di
vicinato, l'Alto Rappresentante e la Commissione promuoveranno il
rafforzamento delle capacità di lotta alla corruzione nei paesi vicini come un
aspetto centrale del sostegno apportato[61].
Questo è particolarmente importante visti i recenti eventi in Nord Africa, dove
le insurrezioni contro i regimi sono state dettate, fra l'altro, dalla volontà
di sradicare la cultura della corruzione in questi paesi.
5.2.
Politiche di cooperazione e sviluppo
Il sostegno per il rafforzamento della buona
governance e della democratizzazione concesso dall'Unione europea come
parte della sua politica di cooperazione e sviluppo riguarda anche le politiche
anti-corruzione[62].
La Commissione segue in questo contesto un approccio basato sul partenariato,
che implica un dialogo con i governi dei paesi partner e la società civile, gli
Stati membri dell'UE e altri donatori. Pur riconoscendo che un sostegno esterno
privo di volontà politica a livello interno ha poche possibilità di produrre
risultati, la Commissione ritiene che gli approcci di incentivazione possano
dare i loro frutti[63]. La Commissione intende intensificare il dialogo
con i paesi partner sulla lotta anti-frode e anti-corruzione così come il
proprio sostegno al rafforzamento delle capacità, per portare all'adozione di
strategie nazionali di lotta contro la corruzione in tutte le sue forme.
Durante il periodo di programmazione e nel corso di tutto il processo
d'attuazione, sarà accordata particolare attenzione a tali strategie e alla
loro effettiva attuazione. In linea con tale obiettivo, la Commissione
promuoverà un maggior ricorso al principio di condizionalità nel settore
dello sviluppo, insistendo sul rispetto delle norme internazionali minime di
lotta alla corruzione quali stabilite nell'UNCAC e in altre Convenzioni
internazionali e regionali di cui questi paesi sono Parte. Nello stesso
spirito, la Commissione richiederà un più rigoroso ricorso alle disposizioni
anti-corruzione già esistenti nelle basi giuridiche per la cooperazione con i
paesi partner, procedendo a specifiche consultazioni in risposta a casi di
corruzione gravi, e applicando sanzioni in caso di non adozione di misure
adeguate. La Commissione ha infine stabilito, e
continuerà a sostenere, quadri globali volti a instaurare sistemi trasparenti
per l'estrazione e la commercializzazione delle risorse naturali e delle
materie prime, come la comunicazione sull'applicazione
delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale [64] e l' "Iniziativa trasparenza delle industrie estrattive".
5.3.
Politica commerciale
La politica commerciale dell'UE contribuisce a
spingere i paesi terzi a rispettare, fra l'altro, i diritti umani e il buon
governo attraverso relazioni commerciali bilaterali e strumenti quali il
sistema delle preferenze generalizzate. La Commissione ha
recentemente proposto un rimodellamento di tale sistema delle
preferenze generalizzate,[65]
che rafforzi gli incentivi al rispetto delle norme di buon governo attraverso
l'adesione alle principali Convenzioni internazionali, come l'UNCAC, e la loro
attuazione. La Commissione continuerà a raccomandare
l'inclusione, negli accordi di libero scambio, di specifiche disposizioni sulla
trasparenza degli appalti pubblici internazionali e, nell'ambito
dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'estensione, ad altri Parti
contraenti dell'OMC, dell'Accordo sugli appalti pubblici, che contiene
disposizioni volte ad accrescere la trasparenza degli appalti internazionali
per limitare i rischi di corruzione.
6.
Conclusione
La corruzione
continua ad essere un motivo di preoccupazione sia nell'Unione europea che a
livello mondiale. Nonostante la sua natura e la sua entità varino, essa esiste
in tutti gli Stati membri, causa gravi danni economici e sociali e mina la
democrazia. Esistono
strumenti internazionali e una legislazione dell'UE in materia di lotta contro
la corruzione, ma la loro attuazione resta insufficiente. La Commissione
esorta gli Stati membri dell'Unione a garantire che tutti gli strumenti
giuridici rilevanti siano pienamente recepiti negli ordinamenti nazionali e,
cosa fondamentale, che sia dato loro effettivo seguito ed effettiva applicazione,
attraverso l'accertamento e il perseguimento dei reati di corruzione, insieme
all'adozione di disposizioni di diritto penale e la sistematica applicazione di
sanzioni dissuasive e del recupero dei beni. Per raggiungere
questo obiettivo è necessario un più fermo impegno politico da parte di tutti i
responsabili del processo decisionale dell'Unione europea. Dai meccanismi
esistenti di monitoraggio e di valutazione non è finora scaturito l'impulso
necessario. È necessaria quindi un'azione a livello dell'UE per rafforzare
la volontà politica di tutti gli Stati membri di affrontare energicamente il
problema della corruzione. A tal fine la
Commissione introdurrà la Relazione dell’UE sulla lotta alla corruzione
per valutare periodicamente, a decorrere dal 2013, l'impegno degli Stati membri
in questo settore. Parallelamente, occorre che l'UE negozi la sua partecipazione
al Gruppo degli Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO). L'Unione
europea deve inoltre continuare, come parte di un approccio globale, a combattere
la corruzione servendosi di tutte le sue politiche rilevanti - sia interne che
esterne. La corruzione dovrebbe essere maggiormente presa in considerazione
nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia, delle norme europee
modernizzate sulla confisca dei proventi dei reato, nella revisione della
legislazione dell’UE sugli appalti pubblici, in migliori statistiche europee
sulla criminalità, in una rafforzata politica anti-frode per tutelare gli
interessi finanziari dell'UE, nel processo di allargamento dell'Unione europea,
e in un maggiore ricorso al principio di condizionalità nelle politiche dell'UE
di cooperazione e sviluppo. Al tempo stesso occorre sviluppare ancora, col
sostegno della Commissione, il dialogo pubblico-privato a livello UE sul
modo in cui prevenire la corruzione nelle imprese private. Realisticamente, queste iniziative non
sradicheranno la corruzione all'interno o all'esterno dell'UE. Nel complesso,
tuttavia, contribuiranno a ridurre il problema, a vantaggio di tutti. [1] La presente comunicazione utilizza l'ampia definizione
di corruzione adottata dal Programma globale contro la corruzione attuato dalle
Nazioni Unite: "abuso di potere ai fini di un profitto privato",
che riguarda quindi la corruzione nel settore sia pubblico che privato. [2] Così pensa il 78%, stando al sondaggio Eurobarometro
sulla corruzione del 2009 (un'indagine svolta ogni due anni). Secondo una
ricerca effettuata da Transparency International, il 5% dei cittadini dell'UE
paga ogni anno una tangente (cfr. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb).
Uno studio indica che la corruzione può far aumentare del 20-25% i costi
complessivi dei contratti di appalti pubblici (cfr. http://www.nispa.org/files/conferences/2008/papers/200804200047500.Medina_exclusion.pdf). [3] Non è facile calcolare i costi economici complessivi
della corruzione. La cifra citata è basata su stime di istituzioni e sedi
specializzate - come la Camera di Commercio Internazionale,
Transparency International, l'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite, il
Forum economico mondiale e la pubblicazione Clean Business is Good Business,
2009 – che indicano che la corruzione è pari al 5% del PIL a livello mondiale. [4] Da 6,23 nel 2000 a 6,30 nel 2010, su un massimo di 10.
Nell'Indice del 2010, benché nove Stati membri figurassero fra i 20 paesi meno
corrotti del mondo, otto Stati membri erano classificati sotto il 5. Gli indicatori
mondiali di governance della Banca Mondiale hanno confermato i principali
risultati e le principali tendenze dell'Indice per l'UE, ossia l'esistenza di
una chiara differenza fra i singoli Stati membri dell'UE, con nove di essi
classificati come i migliori nella lotta contro la corruzione e dieci come i
peggiori. Cfr. anche http://info.worldbank.org/governance/wgi/worldmap.asp [5] Tali sforzi sono stati richiesti dalla Commissione nel 2003
(COM(2003) 317 definitivo). [6] Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio relativa
alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003,
pag. 54). [7] Decisione 2008/801/CE del
Consiglio (GU L 287 del 29.10. 2008, pag. 1). [8] L'articolo 83, paragrafo 1 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea elenca la corruzione fra i reati per la cui
definizione e per le cui sanzioni possono essere stabilite norme minime tramite
direttive, poiché tale fenomeno ha spesso implicazioni che attraversano, e che
vanno oltre, le frontiere interne dell'UE. La corruzione transfrontaliera, ma
anche altre forme di corruzione, come quella nel settore giudiziario, possono
incidere sulla concorrenza e sui flussi degli investimenti. [9] Si vedano le sezioni 4 e 5. [10] La Commissione non ha il potere di avviare un procedimento
contro gli Stati membri che non hanno recepito misure adottate nell'ambito del
terzo pilastro del trattato, prima dell'entrata in vigore del TFUE. Tali
procedimenti saranno possibili a decorrere dal 1° dicembre 2014, ai sensi
dell'articolo 10 del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie del
trattato di Lisbona. [11] Si veda la sezione 3. [12] Si veda la sezione 2.2 e la relazione della Commissione al
Consiglio sulle modalità di partecipazione dell'Unione europea al GRECO,
COM(2011) 307. [13] Dal 2006 esiste uno specifico sistema di monitoraggio – il
meccanismo di cooperazione e verifica, MCV - applicabile a
due Stati membri, la Romania e la Bulgaria (decisioni della Commissione
2006/928/CE e 2006/929/CE del 13 dicembre 2006, GU L 354 del 14.12.2006, pagg.
56 e 58). L'MCV è stato creato come una soluzione ad hoc per le carenze
riscontrate a ridosso dell'adesione all'UE: in tale contesto, la Commissione
effettua una serie di verifiche di parametri di riferimento prestabiliti in
materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione, così come, nel
caso della Bulgaria, in materia di lotta contro la criminalità organizzata. [14] Convenzione penale sulla corruzione (STE 173, adottata il
27 gennaio 1999) e protocollo aggiuntivo (STE 191, adottato il 15 maggio 2003);
Convenzione civile sulla corruzione (STE 174, adottata il 4 novembre 1999), e i
Venti principi guida per la lotta contro la corruzione (risoluzione del
Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (97) 24). [15] http://www.oecd.org/document/12/0,3343,en_2649_34859_35692940_1_1_1_1,00.html
. [16] http://www.transparency.org/global_priorities/international_conventions
[17] Decisione 2008/801/CE del
Consiglio (GU L 287 del 29.10.2008, pag. 1). [18] Cfr. la relazione della Commissione al Consiglio sulle
modalità di partecipazione dell'Unione europea al GRECO, COM(2011) 307. [19] Documento del Consiglio n. 17024/09, adottato dal
Consiglio europeo del 10/11 dicembre 2009 (GU C 115, pag. 1). Si veda anche la
risoluzione del Consiglio n. 6902/05, adottata il 14.4.2005, che invitava la
Commissione a soppesare anche l'elaborazione di un meccanismo di valutazione e
monitoraggio reciproci. [20] Dichiarazione scritta n. 2/2010 sugli
sforzi dell'Unione nella lotta alla corruzione, adottata dal Parlamento
europeo il 18 maggio 2010. [21] STE 173 del 27.1.1999. [22] STE 174 del 4.11.1999. [23] Risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio
d'Europa (97) 24. [24] Risoluzione n. 58/4, del 31 ottobre 2003, dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite. [25] Adottata dalla Conferenza negoziale il 21 novembre 1997. [26] Saranno prese in considerazione le valutazioni rilevanti
della società civile. Può trattarsi, ad esempio, dello studio di Transparency
International attualmente in corso sui sistemi nazionali d'integrità nell'UE. [27] Cfr. la relazione della Commissione al Consiglio sulle
modalità di partecipazione dell'Unione europea al GRECO, COM(2011) 307. [28] GU C 195 del 25.6.1997, pagg. 2-11. [29] GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54. [30] COM(2007) 328 definitivo. [31] COM(2011) 309 definitivo. La relazione indica che solo 9
Stati membri (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Irlanda, Cipro,
Portogallo, Finlandia e Regno Unito) hanno recepito correttamente tutti gli
elementi costitutivi dell'illecito penale quali definiti all'articolo 2 della
decisione quadro. [32] Austria, Germania, Italia. [33] STE 173, 27.1.1999. [34] Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Germania,
Ungheria, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Spagna. [35] Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo,
Portogallo e il Regno Unito [36] STE 174, 4.11.1999. [37] Repubblica Ceca, Germania, Irlanda. [38] Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, che non sono
membri dell'OCSE. La Bulgaria è il solo Stato membro dell'UE, ma non membro
dell'OCSE, ad avere adottato tale Convenzione. [39] L'OLAF ha cominciato un'analisi sistematica dei casi di
corruzione per individuare le minacce e i punti deboli cui è esposto il
bilancio dell'UE. [40] Cfr. la relazione della Commissione al Consiglio sulle
modalità di partecipazione dell'Unione europea al GRECO, COM(2011) 307. [41] Allegato III della Dichiarazione dei Capi di Stato del
vertice G-20 di Seul, 11-12 novembre 2010. [42] Decisione 2008/852/GAI del Consiglio (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 38). [43] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio basata sull'articolo 8 della decisione 2007/845/GAI del Consiglio,
del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati
membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e
dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (COM(2011) 176
definitivo); relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
ai sensi dell’articolo 22 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio,
del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca (COM(2010) 428); relazione della
Commissione a norma dell'articolo 6 della decisione quadro 2005/212/GAI del
Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e
proventi di reato (COM(2007) 805 definitivo); relazione della Commissione a
norma dell'articolo 14 della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti
di blocco dei beni o di sequestro probatorio (COM(2008) 885 definitivo). [44] Direttiva 2005/60/CE (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). [45] L'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2005/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo stabilisce
che: "L'UIF è un'unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere
(e nella misura consentita di richiedere), di analizzare e di comunicare alle
autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio, un
possibile finanziamento del terrorismo o che sono richieste dalle disposizioni
legislative o regolamentari nazionali. Ad essa vengono fornite le risorse
adeguate per espletare i propri compiti ". [46] Direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114) e direttiva 2004/17/CE che coordina
le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti
che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004,
pag. 1). [47] Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’UE
in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo
degli appalti, COM(2011) 15 definitivo. [48] Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione
economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione,
COM(2010) 642 definitivo. [49] Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002 (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1). [50] Direttiva 2006/43/CE relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica
le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del
9.6.2006, pag. 87). [51] Libro verde: "La politica in materia di revisione
contabile: gli insegnamenti della crisi", COM(2010) 561 definitivo. [52] Negli ultimi anni sono state ripetutamente formulate
accuse di presunti legami fra politici e influenti proprietari di imprese o di
media, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle campagne
elettorali. [53] Questo sostegno è previsto dal programma specifico
"Prevenzione e lotta contro la criminalità". [54] COM(2006) 437
definitivo. [55] COM(2011) 12 definitivo. [56] L'OLAF riferisce annualmente in merito alle sue attività,
si veda http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf_en.html. [57] Comunicazione "La tutela degli interessi finanziari
dell’Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative.
Una politica integrata per salvaguardare il denaro dei contribuenti", COM(2011)
293 definitivo. [58] COM(2011) 135 definitivo. [59] Capitolo 23. [60] Rinnovato consenso sull'allargamento approvato il 14-15
dicembre 2006. [61] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
- Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento, COM(2011) 303. [62] Comunicazione su governance e sviluppo, COM(2003) 615
definitivo, e comunicazione "La governance nell'ambito del 'Consenso europeo
sulla politica di sviluppo Verso un approccio armonizzato in seno all’Unione
europea", COM (2006) 421 definitivo. [63] Ad es. l'iniziativa "Governance" per i paesi
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nella forma di una "quota di
incentivazione" di 2,7 miliardi di euro per
incoraggiare la volontà politica di riforma. [64] Comunicazione sull'applicazione delle normative, la
governance e il commercio nel settore forestale – Proposta di un piano d'azione
dell'Unione europea, COM(2003) 251 definitivo. [65] COM(2011) 241 definitivo.