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Document 52011AE0068

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana» — COM(2010) 490 definitivo

GU C 84 del 17.3.2011, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 84/45


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana»

COM(2010) 490 definitivo

2011/C 84/09

Relatore unico: Pedro NARRO

Il Parlamento europeo, in data 23 settembre 2010, e il Consiglio, in data 7 ottobre 2010, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

COM(2010) 490 definitivo.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 15 dicembre 2010.

Alla sua 468a sessione plenaria, dei giorni 19 e 20 gennaio 2011 (seduta del 20 gennaio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 159 voti favorevoli, 3 voti contrari e 6 astensioni.

1.   Conclusioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sostiene l'iniziativa della Commissione europea tesa a modificare per la seconda volta la direttiva 2001/112/CE, allo scopo di adeguarla alla norma generale del Codex Alimentarius relativa ai succhi e ai nettari di frutta. Tuttavia questo processo di adeguamento non dovrebbe essere limitato in modo discrezionale ad alcuni elementi molto specifici della direttiva, ma dovrebbe essere applicato in modo generale a tutti i punti della suddetta normativa dell'UE.

1.2

Il divieto di aggiungere zuccheri ai succhi di frutta rappresenta una misura adeguata per promuovere la prevenzione dell'obesità. Tuttavia il CESE non è d'accordo con l'obbligo supplementare di etichettare i nettari con la dicitura «zuccherato», in quanto tale misura potrebbe indurre in errore il consumatore, implicherebbe una flagrante discriminazione rispetto ad altri prodotti e non è prevista dal Codex Alimentarius.

1.3

Il CESE si rammarica che la proposta di direttiva non contempli, nella sezione sugli ingredienti autorizzati, l'aggiunta di succo di mandarino al succo d'arancia fino a un massimo del 10 %. La norma del Codex Alimentarius alla quale la direttiva intende adeguarsi autorizza questa tecnica, utilizzata abitualmente a livello internazionale, e pertanto essa andrebbe inclusa nel testo della direttiva.

1.4

L'allegato II dovrebbe indicare espressamente, al punto 2, la possibilità che la frutta destinata alla fabbricazione di succhi e di puree di frutta possa essere stata sottoposta a trattamenti dopo la raccolta.

1.5

Il CESE si compiace per l'inclusione del pomodoro nell'elenco dei frutti destinati alla produzione di succhi di frutta.

1.6

Il CESE si compiace altresì per il mantenimento della doppia classificazione/denominazione che opera una distinzione tra i succhi di frutta (ottenuti direttamente dalla spremitura o pigiatura della frutta) e i succhi a base di succo concentrato (ottenuti dalla ricostituzione mediante acqua di succhi concentrati). Questa differenziazione garantisce una corretta informazione al consumatore. È importante che venga mantenuta questa doppia denominazione e che, in ogni caso, non vengano introdotte sfumature che possano permettere un'interpretazione elastica delle due definizioni.

1.7

Il CESE apprezza che la proposta della Commissione europea contempli la possibilità della ricostituzione degli aromi nei succhi a base di succo concentrato.

2.   Contesto e sintesi della proposta della Commissione

2.1

La Commissione europea propone una seconda modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Tale direttiva, che si intende modificare, stabilisce le disposizioni tecniche in materia di composizione, denominazione, specifiche di fabbricazione ed etichettatura di questi prodotti.

2.2

La prima modifica della direttiva 2001/112/CE è stata apportata con la direttiva 2009/106/CE. Questa modifica tecnica è stata realizzata allo scopo di adeguare la normativa dell'UE alla norma generale del Codex Alimentarius relativa ai succhi e ai nettari di frutta (norma Codex 247-2005, che stabilisce fattori di qualità e requisiti in materia di etichettatura per i succhi di frutta e prodotti analoghi) e al Codice di buone pratiche dell'Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN). Essenzialmente, i cambiamenti introdotti hanno interessato la fissazione di valori Brix minimi per 18 succhi di frutta ricostituiti e puree di frutta ricostituite, nonché la denominazione di vendita per i succhi di frutta a base di succo concentrato. La data limite per il suo recepimento era il 1o gennaio 2011.

2.3

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2010) 490 definitivo), che costituisce l'oggetto del presente parere, rappresenta una seconda modifica di carattere marcatamente tecnico che, come nel caso del primo adeguamento, si basa sull'inclusione di una serie di disposizioni del Codex Alimentarius in linea con quanto stabilito nel Codice di buone pratiche dell'AIJN. Le principali novità introdotte dalla proposta di direttiva in esame sono:

eliminazione degli zuccheri dall'elenco degli ingredienti autorizzati per i succhi di frutta. I nettari e i prodotti specifici di cui all'allegato III possono essere dolcificati con l'aggiunta di zuccheri o di miele. La denominazione di vendita deve contenere la dicitura «zuccherato» o «con aggiunta di zuccheri», seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti,

semplificazione delle disposizioni relative alla ricostituzione di gusto e aroma,

inclusione del pomodoro nell'elenco dei frutti destinati alla produzione di succhi di frutta.

2.4

La proposta di direttiva seguirà la procedura legislativa ordinaria prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una volta adottata la direttiva, gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepirla nei rispettivi ordinamenti nazionali.

3.   Osservazioni

3.1

La proposta di direttiva oggetto del presente parere trova la sua ragione d'essere principale nella necessità di adeguare la normativa dell'UE alla legislazione internazionale, concretamente, alla norma del Codex Alimentarius relativa ai succhi e alle puree di frutta. Perciò, la Commissione non dovrebbe discostarsi, nelle modifiche proposte, da alcune disposizioni del Codex Alimentarius accettate a livello internazionale. D'altro canto, sarebbe opportuno introdurre nuove disposizioni in linea con quelle del Codex Alimentarius.

3.2

Una delle modifiche più importanti che la proposta di direttiva apporta consiste nel divieto di aggiungere zuccheri ai succhi di frutta e nell'obbligo, nel caso dei nettari, di segnalare questa aggiunta nella denominazione di vendita. Nel quadro della strategia europea per la prevenzione dell'obesità, il divieto sostenuto dalla Commissione è chiaramente fondato. Tuttavia, in rapporto ai nettari, la proposta si discosta dalle disposizioni del Codex Alimentarius, non ha precedenti in altri prodotti (bevande rinfrescanti), non è coerente con la normativa orizzontale in materia di etichettatura e non appare necessaria, visto che la definizione stessa di nettare già indica l'aggiunta di zuccheri.

3.3

La proposta della Commissione non contempla la possibilità di aggiungere succo di mandarino al succo d'arancia senza che sia obbligatorio etichettare il prodotto come miscuglio di succhi. Tuttavia il Codex Alimentarius (norma Codex 45-1981) permette questa pratica fino a un massimo del 10 % e, di fatto, essa viene frequentemente seguita a livello internazionale dai principali paesi produttori (come il Brasile o gli Stati Uniti). Nel contesto della globalizzazione dei mercati, i requisiti della direttiva 2001/112/CE pongono i prodotti europei di agrumi e le loro cooperative in una situazione di svantaggio competitivo rispetto a paesi terzi. Il CESE ritiene necessario adeguare la denominazione europea «succo d'arancia» alla norma internazionale del Codex Alimentarius e, di conseguenza, raccomanda di includere, come ingrediente autorizzato del succo d'arancia, il succo di mandarino fino a un massimo del 10 %. L'aggiunta di succo di mandarino al succo d'arancia è giustificata dalla vicinanza botanica tra le due specie di agrumi in questione, oltre che dalle loro caratteristiche organolettiche simili. Difatti, l'aggiunta non è qualitativamente rilevabile con un'analisi.

3.4

La definizione di frutta di cui al punto 1 dell'allegato II («Definizioni delle materie prime») deve includere chiaramente il trattamento post-raccolta per la frutta destinata alla trasformazione.

3.5

Il CESE apprezza l'inclusione del pomodoro nell'elenco dei frutti destinati alla produzione di succhi di frutta e valuta positivamente sia il mantenimento della doppia denominazione di vendita per i succhi di frutta e i succhi a base di succo concentrato - in quanto ciò garantisce la corretta informazione al consumatore -, sia l'introduzione della possibilità di ricostituzione degli aromi nei succhi a base di succo concentrato.

Bruxelles, 20 gennaio 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


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