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Document 52009AE1209

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione) — COM(2008) 815 def. — 2008/0244 (COD)

    GU C 317 del 23.12.2009, p. 110–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 317/110


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione)

    COM(2008) 815 def. — 2008/0244 (COD)

    (2009/C 317/21)

    Relatrice: LE NOUAIL-MARLIÈRE

    Il Consiglio, in data 1o aprile 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (rifusione)

    COM(2008) 815 def. - 2008/0244 (COD).

    La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 25 giugno 2009, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice LE NOUAIL MARLIÈRE.

    Alla sua 455a sessione plenaria, dei giorni 15 e 16 luglio 2009 (seduta del 16 luglio 2009), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 154 voti favorevoli, 2 voti contrari e 4 astensioni.

    1.   Conclusioni

    1.1.   Preoccupato dell'appoggio implicito che un quadro eccessivamente restrittivo o scarsamente accogliente nei confronti dei richiedenti asilo rischia di dare ai regimi più autoritari e meno democratici, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) approva la rifusione e i miglioramenti apportati alla direttiva sulle norme relative all'accoglienza. Ribadisce tuttavia una serie di raccomandazioni formulate nei suoi precedenti pareri e, in particolare, nella risposta al Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo  (1) e al futuro piano strategico sull'asilo (2).

    Per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo, la proposta di rifusione della direttiva dovrebbe promuovere delle norme «comuni», non «minime», e prevedere delle clausole di salvaguardia delle norme applicate dagli Stati membri più rispettosi dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale, status di rifugiato o protezione sussidiaria, in particolare:

    la garanzia dell'accesso al territorio,

    la libertà di scelta del luogo in cui presentare la domanda di asilo e di protezione,

    l'esame, in primo luogo, della qualifica prevista dalla convenzione e, in secondo luogo, della protezione sussidiaria se e soltanto se le condizioni richieste per la prima qualifica prevista dalla convenzione non vengono soddisfatte,

    il non respingimento se la vita del richiedente è in pericolo nel suo paese di origine o nell'ultimo paese di transito,

    il ricorso, con effetto sospensivo, contro i provvedimenti di espulsione fintantoché la decisione non venga pronunciata dal tribunale competente, al fine di rendere pienamente effettivo tale diritto di ricorso conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. infra, punto 4.8.1),

    la protezione particolare di cui necessitano i minori o i presunti tali,

    il rispetto dei diritti autonomi delle persone, e in particolare delle donne, di presentare domanda di protezione.

    1.2.   Il Comitato auspica che, qualora si tratti di minori, si precisi in maniera sistematica che «il prevalente interesse del minore» va considerato con riferimento all'articolo 3-1 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (articolo 22, paragrafo 1).

    1.3.   Il ricorso al trattenimento dovrebbe avvenire solo in ultima istanza, una volta che si siano esaurite le alternative, e mai prima che un tribunale competente abbia pronunciato una decisione in materia, nel rispetto del diritto alla difesa, conformemente alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

    1.4.   Le ONG competenti e attive nell'ambito dei diritti dell'uomo dovrebbero sempre avere accesso ai richiedenti protezione, e questi ultimi devono sempre poter beneficiare di un'assistenza legale e umanitaria, prestata dagli Stati membri o dalle stesse ONG.

    1.5.   Il Comitato incoraggia gli Stati membri ad accelerare i negoziati in vista dell'adozione, in codecisione con il Parlamento europeo, della rifusione in esame, che consentirà all'Unione europea di rafforzare la propria capacità di fare fronte con dignità alle domande di protezione dei richiedenti asilo che le vengono rivolte.

    1.6.   Il Comitato approva la creazione di un «Ufficio europeo di sostegno» per gli Stati membri in materia di asilo e protezione internazionale, a condizione che esso consenta di ripartire più speditamente i rispettivi obblighi di accoglienza e protezione tra gli Stati membri e l'UE, di assicurare la trasparenza in materia di accoglienza dei richiedenti asilo e protezione internazionale, di sfruttare al meglio l'esperienza delle associazioni ed organizzazioni attive nel settore del sostegno e dell'assistenza ai richiedenti asilo o protezione internazionale, nonché di migliorare le procedure di valutazione dei singoli casi.

    2.   Introduzione e sintesi del documento della Commissione

    2.1.   Il regime comune europeo in materia di asilo (CEAS) si è sviluppato in due fasi distinte. La prima è iniziata con il Consiglio europeo di Tampere (1999), all'indomani dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam che ha conferito alle politiche di immigrazione e asilo una dimensione comunitaria, e si è conclusa nel 2005.

    2.2.   Durante questa prima fase sono stati compiuti dei progressi per quanto concerne l'elaborazione di alcune direttive in materia di asilo, si è raggiunto un certo miglioramento nella cooperazione tra Stati membri e si sono realizzati passi avanti riguardo alla dimensione esterna dell'asilo.

    2.3.   La seconda fase di costruzione del regime comune europeo di asilo è iniziata con l'attuazione del programma dell'Aia (approvato nel novembre 2004), in base al quale entro il 2010 dovranno essere conseguiti i principali obiettivi previsti da detto regime, attraverso l'adozione di strumenti e misure volti a garantire una più ampia armonizzazione e un miglioramento delle norme di protezione in vista dell'introduzione del CEAS.

    2.4.   Come presupposto per nuove iniziative, nel 2007 la Commissione ha pubblicato un Libro verde  (3) allo scopo di avviare un dibattito tra le diverse istituzioni, gli Stati membri e la società civile (4); sulla base di questo documento la Commissione ha in seguito adottato un piano strategico sull'asilo. Tale piano stabiliva una tabella di marcia per gli anni a venire ed elencava le misure che la Commissione intendeva adottare per completare la seconda fase del CEAS.

    2.5.   È in questo contesto che va inquadrata la direttiva (adottata dal Consiglio il 27 gennaio 2003 e in merito alla quale il CESE aveva elaborato un parere (5)) di cui la Commissione propone la rifusione in esame.

    2.6.   Il principale obiettivo della proposta in esame è stabilire norme più elevate di trattamento in materia di condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, per garantire a questi ultimi un livello di vita dignitoso in conformità con quanto stabilito nel diritto internazionale. Essa prevede altresì un'ulteriore armonizzazione delle disposizioni nazionali sulle condizioni di accoglienza per limitare il fenomeno dei movimenti secondari dei richiedenti asilo fra Stati membri, nella misura in cui tali movimenti sono provocati dalla coesistenza di politiche nazionali di accoglienza divergenti tra loro.

    2.7.   La proposta estende il campo di applicazione della direttiva alla protezione sussidiaria e ne stabilisce l'applicabilità a tutti i tipi di procedura d'asilo e a tutte le strutture e le aree geografiche che ospitano richiedenti asilo.

    La proposta mira inoltre ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro. Essa prevede infatti che i richiedenti asilo possano accedere all'occupazione dopo al massimo sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di protezione internazionale e precisa che le condizioni nazionali di accesso al mercato del lavoro non devono limitare indebitamente l'ingresso dei richiedenti asilo in quel mercato.

    2.8.   Per fare in modo che l'accesso alle condizioni materiali di accoglienza assicuri «una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo», la proposta obbliga gli Stati membri a tenere conto del livello di assistenza sociale garantito ai propri cittadini quando assegnano un aiuto finanziario ai richiedenti asilo.

    2.9.   La proposta garantisce che il ricorso al trattenimento sarà autorizzato soltanto in casi eccezionali indicati nella direttiva.

    2.10.   La proposta garantisce inoltre che ai richiedenti asilo trattenuti sia riservato un trattamento umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e della normativa nazionale ed internazionale.

    2.11.   La proposta prescrive che siano prese misure nazionali per individuare immediatamente le esigenze particolari dei richiedenti asilo.

    Inoltre, essa prevede numerose garanzie per assicurare che le condizioni di accoglienza siano specificamente intese a soddisfare le esigenze particolari dei richiedenti asilo.

    2.12.   Per quanto riguarda l'attuazione e il miglioramento dei sistemi nazionali, la proposta contiene varie norme intese ad assicurare un monitoraggio costante e a rafforzare il ruolo della Commissione in quanto custode del diritto dell'Unione.

    3.   Osservazioni di carattere generale

    3.1.   Il Comitato approva i miglioramenti che le proposte della Commissione intendono apportare alle condizioni di accoglienza delle persone alla ricerca di protezione internazionale. Esso condivide inoltre la volontà di armonizzare le disposizioni nazionali e di estendere il campo di applicazione della direttiva alla protezione sussidiaria. Tuttavia ribadisce la necessità di esaminare sempre caso per caso la situazione personale di ogni richiedente, anche nella fase della determinazione della competenza dello Stato membro in vista dell'esame completo della richiesta, e di considerare la protezione sussidiaria solo se le condizioni richieste per la prima qualifica prevista dalla convenzione (status di rifugiato) non vengono soddisfatte.

    3.2.   Il CESE sostiene l'obiettivo di garantire un livello di vita dignitoso a coloro che chiedono protezione e di agevolarne l'integrazione nel paese di accoglienza (6), nonché la realizzazione concreta di tale obiettivo mediante l'accesso al mercato del lavoro dopo al massimo sei mesi e senza che le condizioni nazionali di accesso al mercato del lavoro possano imporre delle restrizioni indebite (art. 15, par. 2). In questo modo si garantirebbe il rispetto assoluto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo o protezione internazionale che discendono dal diritto positivo stabilito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 23, paragrafo 1) (7), dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (articoli 2, 9, 10, 11 e 12), dalla Convenzione n. 118 dell'OIL concernente l'uguaglianza del trattamento dei nazionali e dei non nazionali in materia di sicurezza sociale, dalla Carta sociale europea, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (8). Approva inoltre il livello di assistenza sociale previsto, la differenziazione delle condizioni di alloggio in funzione dei bisogni specifici delle persone, nonché la definizione più ampia dei vincoli familiari del richiedente e l'indicazione che occorre tenerne debitamente conto nell'esame della richiesta.

    3.3.   Per quanto riguarda i principi generali e i riferimenti internazionali su cui si basano il riconoscimento e la difesa dei diritti fondamentali delle persone in situazioni di emergenza e il trattenimento di coloro che richiedono protezione internazionale, in virtù della Convenzione di Ginevra e nella fattispecie dell'articolo 26 sulla libertà di circolazione e dell'articolo 31 sui rifugiati che soggiornano irregolarmente nel paese ospitante (9), come ricordato dalla Commissione stessa al punto 16 della Relazione, nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Di conseguenza, il trattenimento deve essere previsto solo in caso di necessità assoluta e debitamente giustificata: esso non va considerato una pratica accettabile in circostanze che non siano da ricondurre ad un disegno fraudolento o dilatorio del richiedente.

    3.4.   Per quanto riguarda i minori, il Comitato approva le misure raccomandate dalla direttiva per rispondere alle loro esigenze specifiche. Osserva tuttavia che il riferimento alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989 risulterebbe più preciso se, oltre all'articolo 37 (10), si facesse sistematicamente riferimento all'articolo 3-1 (11) senza limitarsi al concetto di «interesse superiore del fanciullo» il quale, ed è ben noto, può dare adito a interpretazioni divergenti.

    3.5.   Infine, il Comitato riserva una particolare attenzione all'introduzione sistematica di mezzi di ricorso di cui i richiedenti o i rifugiati possono avvalersi contro le decisioni giudiziarie o amministrative che li riguardano. Osserva tuttavia che, per essere pienamente efficace, tale ricorso deve sempre avere effetto sospensivo.

    4.   Osservazioni specifiche

    4.1.   Informazione (capo II - articolo 5)

    4.1.1.   Il Comitato raccomanda di aggiungere il seguente testo: «Gli Stati membri informano i membri della famiglia del richiedente asilo in merito alla possibilità di presentare una domanda separata».

    4.2.   Trattenimento e condizioni di trattenimento (capo II - articoli da 8 a 11)

    Secondo il Comitato, la norma generale per il trattamento dei richiedenti asilo deve ispirarsi all'articolo 7 del progetto di direttiva in cui si afferma il principio della libertà di circolazione delle persone e la necessità di privilegiare le soluzioni alternative al trattenimento.

    4.2.1.1.   Ciò significa che si può ricorrere al trattenimento (articolo 8) solo in circostanze eccezionali, vale a dire:

    se la domanda di asilo viene presentata quando al richiedente sia già stato notificato un provvedimento di espulsione,

    nel contesto di un procedimento volto a stabilire se il richiedente abbia il diritto di entrare nel territorio, nel caso di trattenimento o di assegnazione a una zona di attesa.

    4.2.1.2.   A giudizio del Comitato, fatti salvi i due casi di cui sopra, nessun richiedente può essere trattenuto e in nessun caso un'eventuale decisione relativa al trattenimento di un richiedente può essere giustificata dalla necessità di «determinarne, accertarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», e tanto meno di «determinare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, che potrebbero altrimenti andare perduti».

    4.2.1.3.   Il CESE propone di modificare come segue il testo dell'articolo 9, paragrafo 5, della rifusione: «Il provvedimento di trattenimento è riesaminato d'ufficio da un'autorità giudiziaria ad intervalli ragionevoli e su richiesta del richiedente asilo qualora si verifichino circostanze o si rendano disponibili nuove informazioni che mettono in discussione la legittimità del provvedimento».

    4.2.2.   Il CESE ritiene che le condizioni di trattenimento debbano garantire un trattamento umano con rispetto della dignità inerente alla persona. Per quanto riguarda le condizioni di trattenimento (articolo 10) in centri appositi diversi dagli istituti penitenziari, appare legittimo che il raggruppamento del richiedente asilo con cittadini che non hanno presentato domanda di asilo non possa avvenire senza il consenso scritto dell'interessato (articolo 10, paragrafo 1).

    Inoltre, alla luce delle diverse forme di trattenimento applicate dai vari paesi dell'UE, va ricordato che l'ACNUR ed altre organizzazioni hanno la possibilità di comunicare con i richiedenti e rendere loro visita in tutti i centri di trattenimento (articolo 10, paragrafo 2); la stessa terminologia va utilizzata nell'articolo 10, paragrafo 3.

    4.2.3.1.   Inoltre, anche per quanto riguarda la proposta di rifusione del regolamento di Dublino 2 Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide  (12), il Comitato raccomanda che al richiedente protezione internazionale vengano notificate le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, nella propria lingua o in una lingua che riconosce di comprendere, anche tramite un interprete giurato o una traduzione asseverata.

    4.2.4.   Per motivi di omogeneità del testo, l'espressione «richiedenti asilo» deve essere sostituita da «richiedenti protezione internazionale» (articolo 11, paragrafo 4).

    4.2.5.   Il CESE accoglie con favore il divieto di trattenere i minori non accompagnati (articolo 11, paragrafo 1, della rifusione) nonché la conferma del principio per cui le persone con particolari esigenze non dovrebbero essere trattenute (articolo 11, paragrafo 5, della rifusione).

    4.3.   Scolarizzazione dei minori, lavoro e formazione professionale (capo II - articoli da 14 a 16)

    Il progetto di direttiva intende facilitare e accelerare l'integrazione dei richiedenti nei rispettivi paesi di accoglienza. La scolarizzazione dei minori, l'accesso all'occupazione e la formazione professionale sono fattori che contribuiranno alla realizzazione di questo obiettivo.

    4.3.1.1.   A tale scopo, il CESE reputa importante rinviare il meno possibile l'integrazione dei minori nel sistema educativo, considera il termine di «tre mesi» inutilmente lungo e reputa che vi sarebbe tutto da guadagnare se fosse ridotto a due mesi (articolo 14, paragrafo 2).

    Il Comitato approva l'iniziativa della Commissione di permettere ai richiedenti asilo di accedere al mercato del lavoro dopo al massimo sei mesi. Ritiene tuttavia necessario ridurre il margine di interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, precisando che «Gli Stati membri garantiscono l'effettivo accesso dei richiedenti al mercato del lavoro», il che presuppone l'accesso delle persone in cerca di lavoro ai servizi sociali di assistenza.

    4.3.2.1.   Il Comitato riconosce che i dispositivi di accoglienza possono andare a vantaggio sia dello Stato ospitante che del richiedente asilo, laddove forniscano a quest'ultimo l'opportunità di raggiungere un certo livello di autonomia.

    4.3.3.   Facendo presente il proprio parere (13) sulla prima direttiva in materia di accoglienza, il Comitato insiste sul fatto che: «La formazione va offerta con la massima ampiezza ai cittadini dei paesi terzi affidati alle cure di uno Stato membro. Questa considerazione è dettata da due ragioni. Anzitutto, qualsiasi formazione impartita a tali persone si ripercuoterà positivamente sullo sviluppo del loro paese d'origine nel caso in cui vi facciano ritorno. (…) In secondo luogo, nel caso in cui tali persone rimangano in uno Stato membro, il loro successivo accesso al mercato del lavoro sarà agevolato dalla formazione ricevuta». A tale scopo ritiene necessario limitare il margine di interpretazione dell'articolo 16 da parte degli Stati membri adottando una formulazione più diretta e completa, vale a dire: «Gli Stati membri autorizzano e organizzano l'accesso dei richiedenti asilo alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro».

    4.4.   Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria (articolo 17)

    4.4.1.   Il Comitato raccomanda di precisare che le norme continuano ad applicarsi durante le procedure di ricorso.

    4.4.2.   Il CESE approva l'articolo 17, paragrafo 5, della rifusione che dovrebbe innalzare gli standard dell'accoglienza materiale in quegli Stati membri che offrono attualmente un livello insufficiente.

    4.5.   Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza (capo III - articolo 20)

    4.5.1.   Il Comitato esprime preoccupazione per l'adozione di questa misura qualora il richiedente asilo «abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro». In effetti, la pratica dimostra che una prima domanda può essere seguita da una domanda di riesame giustificata dalla presentazione di informazioni complementari sulla situazione del richiedente o dalla presentazione di documenti supplementari. La disposizione in questione, quindi, penalizzerebbe notevolmente il richiedente, che si vedrebbe escluso dal sistema materiale di accoglienza. Di conseguenza il CESE ne chiede la soppressione (articolo 20, paragrafo 1, lettera c)).

    Il provvedimento appare inoltre in contraddizione con lo spirito del progetto di rifusione della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale  (14) e delle relative disposizioni.

    4.5.2.   Il Comitato accoglie con favore le proposte intese a ridurre la possibilità di revocare le condizioni di accoglienza (articolo 20, paragrafo 2, della rifusione) e a rafforzare la disposizione volta a garantire condizioni materiali minime di accoglienza a tutti i richiedenti asilo (articolo 20, paragrafo 4, della rifusione).

    4.6.   Disposizioni a favore di persone portatrici di esigenze particolari (capo IV - articoli da 21 a 24)

    Il Comitato auspica che, qualora si tratti di minori, si precisi in maniera sistematica che «il prevalente interesse del minore» va considerato con riferimento all'articolo 3-1 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (articolo 22, paragrafo 1).

    4.7.   Vittime di tortura e di violenza (articolo 24)

    4.7.1.   Il Comitato raccomanda che le vittime di tortura o di violenza e le persone affette da problemi di salute fisica e mentale siano seguite in un centro ospedaliero adeguato.

    4.7.2.   In caso di necessità deve essere loro consentito l'accesso a centri specializzati. Il personale sanitario generico e specialistico deve avere accesso ai centri di accoglienza o di trattenimento, e i richiedenti protezione internazionale devono poter beneficiare di una diagnosi e di cure specifiche da parte di personale sanitario competente e riconosciuto come tale nel sistema sanitario generale in vigore nello Stato membro.

    4.7.3.   Benché la Commissione non abbia proposto emendamenti all'articolo 13, ai sensi del quale gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti ad esame medico per ragioni di sanità pubblica, il Comitato vorrebbe ricordare che sottoporre le persone ad un test AIDS/HIV obbligatorio viola tutta una serie di diritti umani, in particolare il diritto al rispetto della vita privata (15). La somministrazione del test non dovrebbe quindi costituire un presupposto per consentire l'ingresso nel territorio o l'avvio delle procedure di asilo di persone richiedenti protezione internazionale. Più in generale, l'esame medico dovrebbe essere accompagnato da un'adeguata informazione in una lingua compresa dal richiedente (cfr. punto 4.2.3.1). Si dovrebbero inoltre offrire delle garanzie in termini di consenso dell'interessato, sostegno socio-psicologico e rispetto della riservatezza dei dati raccolti, ma anche assicurare un seguito e un trattamento adeguati sul piano sanitario.

    4.8.   Mezzi di ricorso (capo V - articolo 25)

    4.8.1.   Il Comitato appoggia la nuova disposizione per cui gli Stati devono assicurare l'accesso all'assistenza legale ai richiedenti asilo (articolo 25, paragrafo 2). Ritiene tuttavia necessario precisare che il ricorso ha effetto sospensivo (articolo 25, paragrafo 1), altrimenti si rischia di privarlo del suo carattere operativo (16).

    Bruxelles, 16 luglio 2009.

    Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Mario SEPI


    (1)  Cfr. il parere del CESE del 12 marzo 2008 in merito al Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo, relatrice: Le Nouail Marlière (GU C 204 del 9.8.2008).

    (2)  Cfr. il parere del CESE del 25 febbraio 2009 in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano strategico sull'asilo: un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea, relatore: Pariza Castaños, correlatrice: Bontea (GU C 218 dell’11.9.2009).

    (3)  COM(2007) 301 def. del 6 giugno 2007.

    (4)  A questo proposito il CESE ha espresso la propria posizione nel parere in merito al Libro verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo, del 12 marzo 2008, relatrice: LE NOUAIL MARLIÈRE (GU C 204 del 9.8.2008).

    (5)  Cfr. il parere del CESE in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, del 28 novembre 2001, relatore: Mengozzi, correlatore: Pariza Castaños (GU C 48 del 21.2.2002).

    (6)  Idem.

    (7)  «Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione».

    (8)  Adottata nel 1951.

    (9)  Convenzione di Ginevra, articolo 31: «Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall'articolo 1, entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari.»

    (10)  L'articolo 37 fa riferimento in modo particolare al trattenimento.

    (11)  Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, articolo 3-1: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

    (12)  Cfr. pagina 115 della presente Gazzetta ufficiale.

    (13)  Cfr. nota 3 e direttiva 2003/9/CE.

    (14)  Cfr. nota 12.

    (15)  Come stabilito, tra l'altro, all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

    (16)  Sentenza Gebremedhin/Francia; Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), del 26 aprile 2007: Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, 1950, articolo 3 e articolo 13, natura irreversibile del danno che può essere causato in caso di realizzazione del rischio di tortura o maltrattamento, ricorso con pieno effetto sospensivo, punti 66 e 67. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=816069&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649


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