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Document 52009AE0869

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) COM(2008) 780 def. — 2008/0223 (COD)

GU C 277 del 17.11.2009, p. 75–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/75


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)

COM(2008) 780 def. (1) — 2008/0223 (COD)

(2009/C 277/15)

Relatore: Algirdas ŠIUPŠINSKAS

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 27 gennaio 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia

COM(2008) 780 def. - 2008/0223 (COD).

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 15 aprile 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore Algirdas ŠIUPŠINSKAS.

Alla sua 453a sessione plenaria, dei giorni 13 e 14 maggio 2009 (seduta del 14 maggio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 147 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.

1.   Raccomandazioni

1.1.   IL CESE approva la proposta di miglioramento della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (EPBD - Energy Performance of Buildings Directive) elaborata dalla Commissione europea, pur con alcune riserve: la direttiva deve prevedere condizioni di ristrutturazione tali da rendere gli edifici più efficienti non solo in termini di minori consumi energetici, ma anche di costi energetici inferiori.

1.2.   Gli Stati membri devono vigilare affinché, con la ristrutturazione degli edifici, il loro maggiore rendimento non solo generi minori consumi energetici, ma anche costi energetici inferiori, come prevedono gli obiettivi politici dell'UE.

1.3.   Le disposizioni nazionali, prese in applicazione della direttiva, devono prendere in considerazione le caratteristiche architettoniche e di costruzione degli edifici proprie del paese: riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, illuminazione, sistemi meccanici (ascensori ecc.), consumi energetici per la produzione di acqua calda e fredda e sistemi di scarico.

1.4.   Il CESE condivide la raccomandazione che, prima di procedere alla costruzione di un edificio, si esplori la fattibilità tecnica di attingere:

alle energie rinnovabili per la produzione di calore e di energia,

alla produzione comune di calore ed energia elettrica (cogenerazione) e, eventualmente, alla trigenerazione,

al teleriscaldamento e al teleraffrescamento,

alle pompe di calore,

alla geotermia orizzontale e verticale.

1.5.   Il CESE sottolinea la necessità di intensificare, da parte degli Stati membri, gli sforzi per una migliore e pîù estesa organizzazione della formazione e qualificazione professionale rivolta a un'edilizia sostenibile e all'utilizzo delle energie rinnovabili, da parte degli addetti del comparto dell'edilizia.

1.6.   Secondo il CESE, è estremamente importante l'enfasi posta dalla proposta di direttiva nel settore pubblico, come elemento trainante in un processo di miglioramento di tutte le costruzioni.

1.7.   Gli Stati membri e gli enti locali sono invitati a utilizzare di più e meglio i fondi messi a disposizione dalla BEI per diffondere le possibilità del finanziamento tramite terzi (2) (FTT), gestito dalle ESCO (società di servizi energetici).

1.8.   L'ispezione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dovrebbe avvenire con una frequenza regolare, stabilita dagli Stati membri, anche in rapporto al costo dell'ispezione. Le raccomandazioni formulate nei rapporti d'ispezione dovrebbero menzionare non solo possibili miglioramenti, ma anche i requisiti di sicurezza di funzionamento dei sistemi.

1.9.   Nella direttiva rifusa gli Stati membri sono invitati a prevedere sanzioni e ammende. Il CESE ritiene che esse dovrebbero essere differenziate a seconda del fatto che i destinatari siano pubblici o privati, che il loro importo dovrebbe essere definito in base alla sussidiarietà, e che se il mancato rispetto delle disposizioni comunitaria costituisce un'infrazione, anche tale infrazione dovrebbe essere comunitaria ed essere definita nella direttiva.

1.10.   Il CESE ritiene che gli Stati membri debbano fornire un sostegno tecnico, in relazione alla ristrutturazione degli edifici.

1.11.   Le associazioni di proprietari di condomini singoli situati in quartieri, tipici di tutti i nuovi Stati membri, costituiti da abitazioni standardizzate, avrebbero difficoltà a redigere gli attestati per tutte le abitazioni standardizzate. Attestati che si basino sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo delle altre abitazioni standardizzate (3), farebbero risparmiare fondi destinati alla ristrutturazione, e ridurrebbero le pratiche burocratiche.

1.12.   Inoltre, coloro che occupano condomini standardizzati singoli potrebbero trovare nel loro comune soluzioni per il finanziamento della ristrutturazione, per i contratti di costruzione, per la supervisione tecnica, per gli attestati di certificazione energetica e altre soluzioni, in applicazione del principio dello sportello unico.

1.13.   Secondo il CESE, la nuova direttiva consentirà di ridurre, in un breve periodo, le emissioni di CO2, oltre ad avere altri benefici di carattere sociale, come:

la riduzione della domanda di forniture energetiche,

il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie più sfavorite,

l'utilizzo di fasce di disoccupati di lunga durata.

1.14.   Il CESE raccomanda che le nuove disposizioni che riguardano l'etichettatura degli infissi e dei materiali da costruzione si raccordino pienamente con la direttiva sul risparmio energetico negli edifici.

1.15.   Il CESE ritiene che quando edifici pubblici destinati alla locazione vengono demoliti a causa dell'impossibilità di eseguire una ristrutturazione energetica, le autorità dovrebbero consultare le parti in causa e occorrerebbe trovare un alloggio alternativo agli inquilini. In generale, tutte le misure di attuazione della direttiva dovrebbero comprendere la consultazione delle organizzazioni rappresentative della società civile e, negli Stati in cui sia presente, del CES nazionale (4).

2.   Introduzione

2.1.   Il CESE ha già elaborato un certo numero di pareri importanti sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sul risparmio energetico collegato alla politica comune dell'UE e alla qualità energetica degli edifici e dei loro sistemi tecnici. Negli edifici costruiti di recente secondo i requisiti degli atti normativi dell'UE si ottengono risultati tangibili, avvertiti in primo luogo dai consumatori e di cui si avvantaggia tutto il paese. Vanno menzionati tra gli altri i pareri TEN/227, 263, 283, 274, 286, 309, 269, 299, 311, 332, 341 (5).

2.2.   Tuttavia, nei dodici nuovi Stati membri, dopo la loro adesione all'UE, le normative hanno cominciato ad essere applicate, in pratica, molto più tardi e così in termini di risparmio energetico nell'edilizia, questi Stati sono in ritardo rispetto ai vecchi Stati membri, e il patrimonio immobiliare residenziale e amministrativo è ben lontano dal conformarsi ai requisiti minimi della direttiva.

2.3.   Il parere CESE sulla direttiva summenzionata è del 17 ottobre 2001 (6) e quindi il presente parere si occupa della rifusione della direttiva 2002/91/CE, proposta con il documento COM(2008) 780 def. e intende sottolineare le specificità dei nuovi Stati membri dell'UE in relazione a questa direttiva.

2.4.   È lecito esprimere compiacimento per il fatto che tra gli obiettivi della politica dell'UE venga menzionata la possibilità di accrescere il comfort dei cittadini e ridurre i loro costi energetici.

2.5.   Nella direttiva in vigore vengono già descritti:

il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici nuovi e ristrutturati,

i requisiti fissati di rendimento energetico,

l'obbligatorietà dell'attestato di certificazione del rendimento energetico,

l'ispezione delle caldaie per il riscaldamento,

l'ispezione dei sistemi di condizionamento dell'aria.

2.6.   Tuttavia nella direttiva rifusa, sentito il parere degli organi competenti, si presentano metodi con cui, agendo in modo mirato, si possono ottenere miglioramenti e si precisano i miglioramenti realizzabili.

3.   Osservazioni generali

3.1.   Il settore dell'edilizia (residenziale e commerciale) dell'UE rappresenta circa il 40 % del consumo totale di energia e delle emissioni di CO2. Corrispondentemente l'edilizia rappresenta il 9 % circa del PIL dell'UE (circa 1 300 miliardi di euro) e il 7-8 % dei posti di lavoro (circa 15-18 milioni su un totale di 225,3 milioni di occupati secondo Eurostat) (cfr. documento di lavoro della Commissione SEC(2008) 2865). Il 40 % delle costruzioni appartiene al settore pubblico. Il 74 % di tutte le costruzioni ha una superficie inferiore ai 1 000 mq.

3.2.   Nella nostra società acquistano sempre più importanza:

le preoccupazioni ambientali,

gli aspetti sanitari dal punto di vista degli utenti (es. qualità dell'aria degli interni; accessibilità per gli anziani …),

le questioni riguardanti la comodità della casa,

l'efficienza delle installazioni elettriche e per il riscaldamento. Tutto il settore è disciplinato da una pletora di regolamenti, spesso in contraddizione tra di loro (7).

3.3.   La società civile dovrebbe valutare l'impatto economico della direttiva, l'adeguatezza e le future conseguenze delle proposte dal punto di vista dei diversi soggetti interessati e della società in un'ottica di lungo termine.

3.4.   La certificazione energetica degli edifici è uno strumento per inserire una costruzione in una determinata classe energetica, ma è anche uno stimolo alla ricerca di nuove soluzioni progettuali.

Il settore delle costruzioni costituisce un importante giacimento di nuova occupazione, grazie agli interventi necessari per prevenire il cambiamento climatico.

3.5.1.   La direttiva 2002/91/CE e la recente proposta di rifusione possono consentire di creare una media di 60 000 nuovi posti di lavoro all'anno nei 15 vecchi Stati membri e 90 000 nuovi posti di lavoro all'anno nei 12 nuovi Stati membri.

3.5.2.   Nel caso di interventi finalizzati a un'alta qualità energetica (abitazioni con un consumo non superiore a 50 kWh/mq/anno) si potrebbe raggiungere la cifra di 1 000 000 di nuovi posti di lavoro (8) all'anno nell'intera UE (cioè il 10 % dell'occupazione del settore).

3.5.3.   Attualmente non vi è nel settore dell'edilizia un numero sufficiente di lavoratori con le qualificazioni richieste nelle tecnologie necessarie per raggiungere alti livelli di efficienza energetica. L'obiettivo che propone la direttiva è quello di formare personale che sia in grado di lavorare per un «edificio sostenibile».

3.6.   Proprio lo sguardo al futuro è importante nel nostro caso, in quanto il CESE nel punto 3.4 del parere INT/415 (9) ha formulato un concetto applicabile a qualsiasi atto normativo. In base a tale concetto, un atto giuridico deve essere: comprensibile, accessibile, accettabile, cogente. tenendo presente gli aspetti tecnici della direttiva, a ciò bisogna aggiungere i requisiti dell'opportunità, dell'eseguibilità e della realizzabilità.

3.7.   Nel punto 2.1.3 del parere TEN/299 (10) si presentano cifre che mostrano che, negli edifici d'abitazione in cui sono installati impianti normali, i soli consumi per il riscaldamento giungono a 180 kWh/mq/anno. In base ai dati a disposizione del relatore e dell'esperto, nelle abitazioni standard dei paesi baltici dello steso periodo i consumi di energia medi per il riscaldamento sono pari a circa 150 kWh/mq/anno. L'esperienza dimostra che grazie alla ristrutturazione e all'isolamento termico degli edifici, i consumi, a parità di condizioni climatiche, possono essere ridotti della metà.

3.8.   Nel punto 3.1 del parere TEN/299 si fa riferimento agli atti giuridici che caratterizzano la situazione esistente nell'UE (10).

3.9.   Le DG ENV e ENTR stanno elaborando importanti atti giuridici tesi all'etichettatura degli elementi che, pur non producendo energia, contribuiscono a ridurre il consumo energetico, come infissi, pareti, elementi di incasso per elettrodomestici.

3.10.   I nuovi regolamenti o la rifusione dei precedenti potranno dare un notevole contributo alla riduzione del consumo energetico negli edifici.

4.   Osservazioni specifiche

4.1.   Le modifiche sostanziali, previste nella rifusione, prevedono:

l'aumento del campo di applicazione della direttiva. La certificazione verrà estesa a tutti gli edifici. Val la pena ricordare che gli edifici al di sotto dei 1 000 mq rappresentano il 72 % degli edifici costruiti nell'UE,

l'espansione e l'impulso alla certificazione nel settore pubblico,

il rafforzamento del ruolo dei certificatori di efficienza energetica, previsti dalla direttiva,

nuove misure concrete che dovranno essere adottate dagli Stati membri, per facilitare il finanziamento degli investimenti tesi al miglioramento dell'efficienza energetica,

una maggiore attenzione ai problemi del raffrescamento dell'aria,

un continuo aggiornamento degli standard CEN di efficienza energetica.

4.2.   Le percentuali dei consumi energetici degli edifici presentate nel considerando 6 della direttiva in vigore risultano essere sensibilmente più alte nei paesi freddi ed è per questo che il considerando 8 della nuova direttiva propone a ragione di tener conto delle condizioni climatiche e locali, soprattutto al momento di concedere risorse per gli investimenti.

4.3.   Il CESE approva le disposizioni dell'articolo 10 secondo cui la certificazione può basarsi su una certificazione comune dell'intero edificio per i condomini dotati di un impianto di riscaldamento comune ovvero sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio; tuttavia i paesi UE potrebbero applicare in modo anche più esteso ai condomini standardizzati una procedura di certificazione più semplice.

4.4.   Gli attestati di certificazione del rendimento energetico degli edifici secondo l'articolo 10, obbligatori o volontari, se affidabili rendono l'edificio più attraente per un futuro acquirente o affittuario. Per garantire l'affidabilità della certificazione, la proposta B1 di condurre verifiche a campione degli attestati è secondo il CESE accettabile e la sua applicazione va raccomandata, anche se ciò non deve tradursi in una procedura sanzionatoria in base all'articolo 22. È auspicabile che l'attestato per un appartamento di nuova costruzione diventi un documento che garantisca la sua qualità energetica nel tempo. L'esperto indipendente (articolo 16) dovrebbe rilasciare l'attestato per l'impianto di riscaldamento installato insieme con l'installatore.

4.5.   Il CESE è d'accordo con le disposizioni della direttiva relative alla certificazione degli impianti di riscaldamento di potenza nominale superiore ai 20 kW (articolo 13) e alla soglia di una potenza nominale di 12 kW per gli impianti di condizionamento dell'aria (articolo 14). Gli Stati membri nelle proprie regioni potrebbero stabilire regole diverse relativamente alle soglie per gli impianti di riscaldamento e alla periodicità dell'ispezione in funzione del combustibile utilizzato, di fonte fossile o rinnovabile. Nel contempo, il controllo a campione della qualità dei rapporti d'ispezione dovrebbe essere condotto a norma dell'articolo 17, anche se non è chiaro se le raccomandazioni di un esperto relative al miglioramento dell'impianto avranno carattere vincolante o rimarranno lettera morta ovvero se le conseguenze finanziarie di cui si parla all'articolo 19 si tradurranno in sanzioni. Negli Stati membri dovrebbe essere legalmente prevista la facoltà d'accesso degli ispettori alle proprietà private allo scopo di ispezionare i sistemi di riscaldamento.

4.6.   L'efficienza energetica di una caldaia immessa nel mercato dal fabbricante è certificata in un laboratorio specializzato secondo criteri standard e il grado di efficienza è iscritto sull'etichetta della caldaia. Così si evita una pubblicità ingannevole e si garantisce la qualità. Le raccomandazioni che vanno nel senso di un'ispezione regolare o volontaria successiva di una caldaia funzionante in condizioni concrete incentiverebbero il proprietario a cercare di avere una caldaia dal funzionamento efficiente e calibrato sulle massime possibilità tecniche della caldaia stessa.

4.7.   Un esame comparato di tutte le disposizioni della direttiva rifusa rende possibile affermare che esse sono degne d'attenzione, ragionevoli e le modalità di aumento dell'efficienza energetica degli edifici proposte non sono in contraddizione l'una con l'altra e possono essere attuate contemporaneamente.

4.8.   Valori orientativi di consumo di energia a livello UE, in base all'articolo 5 della direttiva e all'opzione D1 del documento di lavoro della Commissione, sono necessari, in quanto in questo momento gli stessi consumi misurati in kWh/mq/anno nei diversi paesi sono difficilmente confrontabili a causa delle particolarità del clima. Stabiliti i valori orientativi regionali, si dovrebbero distinguere i consumi di energia per il riscaldamento e per il raffrescamento. I livelli dei valori orientativi sarebbero fissati in modo più adeguato non in base alla temperatura media esterna dell'aria, ma in funzione del numero caratteristico per ogni Stato membro degli heating-degree-days e dei cooling-degree-days (indici che definiscono il numero dei giorni in cui i gradi di temperatura si discostano da una temperatura data e che determinano l'aumento del consumo di energia per il riscaldamento o il raffrescamento), che rispecchiano l'influenza del clima sul consumo di energia meglio di quanto non faccia la temperatura media dell'aria.

4.9.   Senza dubbio, i parametri (non i loro valori numerici) alla base del calcolo del rendimento energetico devono essere uniformi in tutti i paesi dell'UE, come pure vi dev'essere un unico metodo di calcolo. Tuttavia, difficilmente tali calcoli daranno un'indicazione reale del livello di rendimento energetico di un paese: ovvero se si tratti del rendimento ottimale o invece di un rendimento inferiore al livello ottimale, dal momento che molti altri parametri (non climatici) tipici di un'economia di libero mercato concorrono a determinare tale livello.

4.10.   I risultati di una ristrutturazione a norma dell'articolo 4 (e dell'opzione D3 del documento di lavoro della Commissione) degli edifici vecchi, dei fabbricati temporanei e degli edifici che hanno gli indicatori energetici peggiori sono quelli più visibili e meglio percepibili. D'altro canto, però, gli edifici con il rendimento più basso sono la maggior parte delle volte vetusti e fatiscenti. Non vale la pena incentivare la ristrutturazione di tali edifici con l'aiuto dello Stato, se il periodo di ammortamento degli investimenti manifestamente è superiore alla durata prevista di utilizzazione dell'edificio. Un tale approccio alle ristrutturazioni avrebbe conseguenze negative. la scelta di ristrutturazione degli edifici con il più basso rendimento energetico dovrebbe essere oggetto di un esame particolarmente attento.

4.11.   Poiché non esistono praticamente case con un indicatore di emissioni pari a zero (articolo 9), non si dovrebbe andare troppo oltre dato che, secondo il CESE, è più facilmente applicabile un'opzione più morbida, che permetta agli Stati membri di scegliere di volta in volta le soluzioni ottimali e di perseguire l'indicatore di emissioni zero solo come ideale futuro.

4.12.   Val la pena ricordare che, oggi, la casa cosiddetta «passiva» ha un fabbisogno energetico inferiore a 15 kWh/mq/anno; e la casa di classe A ha un fabbisogno energetico inferiore a 30 kWh/mq/anno.

5.   Conclusioni

5.1.   Il CESE vede nelle conclusioni della valutazione d'impatto della direttiva di rifusione una buona prospettiva di risparmio energetico e ritiene che l'ampliamento della direttiva avrà un effetto positivo per la realizzazione del potenziale di risparmio energetico negli edifici.

5.2.   Il CESE ritiene che con 8 miliardi di euro di investimenti annui sarà difficile conseguire l'obiettivo di miglioramento stabilito nella direttiva rifusa e l'effetto finanziario voluto, in quanto già solo dall'esempio dei nuovi Stati membri è possibile stabilire che il volume dei lavori di ristrutturazione è notevolmente più consistente. Il costo e la portata della ristrutturazione sono determinati da certi fattori che non dipendono dalle disposizioni della direttiva.

5.3.   Le seguenti cifre illustrano la portata e il fabbisogno per quanto riguarda la Lituania: vi sono in Lituania circa 40 000 edifici di abitazione vecchi, che consumano energia in modo non efficiente dal punto di vista economico; in circa 600 edifici sono stati svolti lavori di miglioramento che hanno ridotto i consumi energetici (il più delle volte sono state sostituite le finestre) e in tutto sono stati ristrutturati completamente 60 edifici circa. I dati di fonti diverse sono differenti tra loro, ma tutti mostrano che vi è un ritardo notevole rispetto ai programmi. Così, con questi ritmi, i lavori di ristrutturazione durerebbero oltre 100 anni. Addirittura le ristrutturazioni a titolo della direttiva vigente non sono ancora in corso.

5.4.   Ragioni finanziarie. Un esempio caratteristico: In base ai dati di Vilniaus energija, la società che fornisce energia termica alla capitale della Lituania Vilnius, per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda di un appartamento di 60 mq si consumano circa 200 kWh/mq/anno, di cui circa 140 (11) kWh/mq/anno per il riscaldamento. Isolando termicamente l'abitazione e risparmiando il 50 % di energia termica destinato al riscaldamento, a un costo di 0,072 € per il kWh gli abitanti risparmierebbero all'anno 5,07 €/mq vale a dire 304,2 €. Secondo i dati del comune di Vilnius, la ristrutturazione completa di un condominio comporta in media una spesa di 165 €/mq (12). Se i fondi presi a prestito per la ristrutturazione sono rimborsati in 20 anni, allora gli abitanti di questo immobile dovrebbero pagare ogni mese non meno di 41,3 € a testa. Un sondaggio indica che solo il 5 % degli abitanti è disposto a destinare mensilmente a tal fine una somma del genere.

Il bilancio statale non è in grado di cofinanziare la ristrutturazione termica degli edifici. Dal 2004, quando è stato approvato il programma di modernizzazione dei condomini di abitazione, al mese di novembre 2008 a tale scopo sono stati destinati € 37,3 miliardi, vale a dire 1/200 del bilancio annuale (13). In seguito all'approvazione della direttiva rifusa da parte del PE, conformemente alle proposte della parlamentare Silvia-Adriana ŢICĂU (RO), un'assegnazione vantaggiosa dei fondi strutturali darebbe nuovo slancio al processo di ristrutturazione.

5.5.   Ragioni psicologiche e giuridiche. Il consumo di energia viene ridotto fondamentalmente solo dall'isolamento dell'edificio, ma il periodo di ammortamento di un intervento del genere è di alcuni decenni. Dal punto di vista della durata di vita di una persona si tratta di un periodo di tempo troppo lungo per fare previsioni. I giovani non sanno dove vivranno fra 20 anni, coloro che si avvicinano ai 60 dubitano se saranno ancora vivi dopo 20 anni e ambedue queste fasce di popolazione non sono interessate alla ristrutturazione (in tutto circa il 20 % degli abitanti) (14). Ad essi occorre ancora aggiungere le persone prive di mezzi per le quali le spese per il riscaldamento in parte sono sovvenzionate. Ecco che l'argomento secondo cui la ristrutturazione accresce il valore dell'edificio risulta indebolito. Una volta che un vecchio edificio viene demolito, il proprietario rimane senza una dimora e spesso senza diritti di proprietà sul terreno in cui si trovava l'immobile, se non li aveva acquisiti in precedenza. L'articolo 19 della direttiva rifusa migliorerà la situazione, dato che esso prevede misure d'informazione dei proprietari o locatari degli edifici anche relative ai programmi comunitari.

5.6.   Tra i consumatori è diffusa un'opinione non favorevole alla ristrutturazione termica degli edifici, secondo la quale con la ristrutturazione i proprietari si accollano un debito a lungo termine, che possono non essere in grado di rimborsare nel caso di un peggioramento della situazione economica, mentre le entrate dei fornitori di energia provenienti dall'edificio ristrutturato non decrescono o addirittura aumentano dopo la regolamentazione delle tariffe, su cui influiscono le attività illegali di lobby e la corruzione. Un certo fondamento per il formarsi di una opinione del genere è dato dal fatto che le imprese che forniscono il teleriscaldamento che predomina nei nuovi paesi membri, nella loro ricerca di profitti aggiuntivi, in presenza di una riduzione del consumo di energia termica, aumentano il suo prezzo per tutti, anche per gli immobili ristrutturati; non è stato chiarito come risolvere il problema. Una volta introdotte le disposizioni ampliate della direttiva rifusa sulla certificazione obbligatoria degli impianti in uso, con il miglioramento della fatturazione e con l'applicazione delle sanzioni in caso di infrazione a norma dell'articolo 22, sarà possibile con misure tecniche e amministrative dissipare le apprensioni dei consumatori.

5.7.   A causa dell'ampiezza della ristrutturazione si risparmierà sull'energia termica degli edifici, ma può non esservi la diminuzione attesa delle emissioni di CO2. Nella fornitura di energia termica da impianti di cogenerazione il calore viene fornito dal calore di scarto della produzione di energia. Con la diminuzione del consumo di calore una parte del calore di scarto può essere impiegata per il riscaldamento delle nuove case consentendo il contenimento delle emissioni di biossido di carbonio.

5.8.   Senza garanzie statali, aiuti e prospettive, i consumatori tendono a essere pessimisti. Oltre a ciò, né la direttiva in vigore, né la nuova garantiscono nel processo di ristrutturazione il principio dello sportello unico che auspicano tutte le persone e i consumatori interessati, Per i consumatori è fonte di perplessità il requisito della presentazione di un attestato in caso di vendita o locazione di un appartamento in un condominio (articolo 11, paragrafi 3 e 4), quando è possibile verificare il consumo di energia dalle fatture per l'energia pagate e c'è l'accordo di tutte e due le parti. Si tratta di spese supplementari.

5.9.   Esiste una grande quantità di materiali per l'edilizia creati dall'uomo (15)  (16) tra cui si possono scegliere quelli più adeguati. Tuttavia, l'immissione sul mercato di un flusso gigantesco di investimenti destinati alla ristrutturazione per rilanciare il settore della costruzione, a causa della corsa ad assorbire questi fondi, può influire negativamente sulla qualità dei materiali scelti. Tuttavia le disposizioni sugli esperti indipendenti e sul sistema indipendente di controllo (articoli 16 e 17), nella misura in cui estendono le loro competenze, dovrebbero eliminare il rischio che vengano usati materiali scadenti.

Bruxelles, 14 maggio 2009

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  Nella versione inglese il documento in esame è il COM(2008) 780 def./2.

(2)  Cfr. direttiva 93/76/CE, GU L 237 del 22.9.1993, pag. 28-30.

(3)  Estendendo l’interpretazione del punto 5 b dell’art. 10 (nuovo).

(4)  Ciò corrisponderebbe alle disposizioni sulla dignità e il diritto all'alloggio della carta dei diritti fondamentali (articolo 1 e articolo 34, paragrafo 3).

(5)  Pubblicazione TEN: What Energy Policy for Europe? Key points of recent EESC opinions (Quale politica energetica per l'Europa? Punti chiave del recente parere del CESE - non disponibile in italiano) ed altre fonti CESE.

(6)  Rendimento energetico nell'edilizia (GU C 36 dell’2.8.2002, pag. 20).

(7)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Mercati guida: un'iniziativa per l'Europa (COM(2007) 860 def.).

(8)  Studio della DG Ambiente (Agenzia per lo sviluppo sociale).

(9)  L'approccio proattivo al diritto, GU C 175 del 28.7.2009, pag. 26.

(10)  Efficienza energetica degli edifici - contributo degli utilizzatori finali (GU C 162 del 25.6.2008, pag. 62).

(11)  K. Nėnius, Programma del comune di Vilnius Ristrutturiamo la casa - Rinnoviamo la città (in lituano), http://www.krea.lt/uploads/Busto_progr_bendrijos_EAIP.ppt#22.

(12)  E. Levandraitytė, La politica del pugno duro è inevitabile, Rivista dell'edilizia e dell'architettura 2008/12, pagg. 26-29 (in lituano).

(13)  V. Martinaitis, La situazione energetica dei condomini lituani e le sfide per l'economia lituana - materiali del seminario «La stagione più costosa dal punto di vista del riscaldamento», 22.10.2008 (in lituano).

(14)  Dipartimento di statistica, Residenti e abitazioni del comune di Vilnius (in lituano): http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Vilniaus_saviv.pdf.

(15)  Prodotti da costruzione - condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, GU C 218 dell 11.09.2009, pag. 15.

(16)  Ciò corrisponderebbe alle disposizioni sulla dignità e l'assistenza abitativa della carta dei diritti fondamentali (articolo 1 e articolo 34, paragrafo 3).


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