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Document 52008IP0437

Sulle delibere della commissione per le petizioni nel 2007 Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulle delibere della commissione per le petizioni nel 2007 (2008/2028(INI))

GU C 8E del 14.1.2010, p. 41–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 8/41


Martedì 23 settembre 2008
Sulle delibere della commissione per le petizioni nel 2007

P6_TA(2008)0437

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulle delibere della commissione per le petizioni nel 2007 (2008/2028(INI))

2010/C 8 E/08

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni in materia di delibere della commissione per le petizioni, in particolare la risoluzione del 21 giugno 2007 sui risultati della missione di accertamento nelle regioni dell'Andalusia, di Valencia e di Madrid condotta per conto della commissione per le petizioni (1),

visti gli articoli 21 e 194 del trattato CE,

visti gli articoli 45 e 192, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0336/2008),

A.

riconoscendo l'importanza singolare della procedura delle petizioni, che consente agli individui di richiamare l'attenzione del Parlamento europeo su questioni specifiche che li riguardano da vicino e che coprono i settori di attività dell'Unione europea,

B.

considerando che la commissione per le petizioni dovrebbe sempre cercare di migliorare la propria efficienza per servire al meglio i cittadini europei e soddisfare le loro aspettative;

C.

consapevole del fatto che, nonostante il considerevole progresso nello sviluppo delle strutture e delle politiche dell'Unione finora registrato, i cittadini rilevano spesso numerose carenze nell'applicazione delle politiche e dei programmi dell'Unione che li riguardano da vicino,

D.

considerando che, secondo il trattato CE, i cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo ma che essi hanno parimenti la facoltà di trasmettere le proprie denunce ad altre istituzioni od organi dell'Unione europea, in particolare la Commissione,

E.

considerando che a livello nazionale gli sforzi tesi a promuovere e a fornire informazioni in merito al diritto dei cittadini di presentare una petizione al Parlamento rimangono indispensabili per destare l'interesse del pubblico e, in particolare, per evitare una confusione tra i diversi sistemi di denuncia,

F.

considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità di applicare i regolamenti e le direttive comunitarie, responsabilità che possono delegare alle autorità politiche regionali o locali a seconda dei loro accordi istituzionali,

G.

considerando che il Parlamento è legittimato ad esercitare un controllo e una supervisione democratici sulle politiche dell'Unione, alla luce del fondamentale principio della sussidiarietà, al fine di garantire che il diritto comunitario sia attuato e interpretato correttamente e che esso persegua gli obiettivi per cui è stato elaborato, discusso e adottato dalle competenti istituzioni dell'Unione europea,

H.

considerando che i cittadini dell'Unione e le persone che in essa risiedono possono essere parte attiva in tale attività esercitando il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, nella consapevolezza che la commissione competente si farà carico ed esaminerà le loro preoccupazioni fornendo una risposta adeguata,

I.

considerando che i trattati in vigore prevedono già il rispetto dei principi chiave della società europea quali la dignità umana, la libertà, la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani, l'uguaglianza e i diritti delle minoranze e considerando che i nuovi trattati sull'Unione europea e il suo funzionamento, se ratificati da tutti e 27 gli Stati membri, potenzieranno ulteriormente tale aspetto incorporando la Carta dei diritti fondamentali, garantendo l'accesso dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e introducendo una base giuridica per le iniziative legislative dei cittadini nonché un sistema adeguato di diritto amministrativo per le istituzioni dell'Unione europea,

J.

considerando che l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea definisce le procedure di intervento dell'Unione nell'eventualità di violazioni gravi e persistenti, da parte di uno Stato membro, dei principi fondanti dell'Unione, come disposto dall'articolo 6 del trattato,

K.

ribadendo, a tale riguardo, che i cittadini dell'Unione europea inviano spesso petizioni al Parlamento europeo per ottenere giustizia qualora ritengano vi sia stata una violazione dei diritti riconosciuti dai trattati e qualora giudichino i rimedi giudiziari inadatti, inutili, eccessivamente protratti nel tempo e, come spesso accade, costosi,

L.

considerando che la commissione per le petizioni, in qualità di commissione responsabile, ha il dovere non soltanto di rispondere alle petizioni individuali, ma anche di cercare di fornire soluzioni efficaci alle preoccupazioni sollevate dai firmatari entro un periodo di tempo adeguato e considerando che questo è l'obiettivo principale della sua attività,

M.

considerando che le preoccupazioni manifestate dai firmatari trovano generalmente soluzione con la cooperazione leale tra, da un lato, la commissione per le petizioni e, dall'altro lato, la Commissione, gli Stati membri e i loro enti locali e regionali, che forniscono di concerto rimedi non giudiziari,

N.

considerando, tuttavia, che gli Stati membri e gli enti locali o regionali non hanno sempre la chiara volontà di trovare soluzioni concrete ai problemi sollevati dai firmatari,

O.

considerando altresì che, anche se le segnalazioni dei firmatari non sempre sono fondate, i firmatari di petizioni hanno comunque il diritto di ricevere una spiegazione e una risposta da parte della commissione competente,

P.

considerando che un rafforzamento del coordinamento interistituzionale dovrebbe rendere più efficace il reinoltro automatico delle petizioni non ricevibili alle competenti autorità nazionali,

Q.

considerando che le petizioni possono essere dichiarate irricevibili se esulano dai settori di attività dell'Unione europea e che la procedura delle petizioni non deve essere considerata dai cittadini un metodo per appellarsi contro le decisioni prese dalle competenti autorità nazionali giuridiche o politiche su cui essi eventualmente discordano,

R.

considerando che è fondamentale che il Parlamento si doti dei mezzi necessari in termini di autorità, norme, procedure e risorse efficaci per rispondere in modo opportuno e in tempo utile alle petizioni ricevute,

S.

considerando che la procedura delle petizioni può contribuire efficacemente al miglioramento della regolamentazione, in particolare esaminando quei settori citati dai firmatari in cui la legislazione europea in vigore è debole o inefficace relativamente agli obiettivi dello specifico atto legislativo e considerando che, con la cooperazione e sotto l'autorità della competente commissione legislativa, è possibile rimediare a simili situazioni operando una revisione degli specifici atti legislativi,

T.

considerando che la procedura delle petizioni contribuisce anche in modo significativo all'identificazione di istanze di non corretto rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione comunitaria, costringendo in molti casi la Commissione ad avviare procedure d'infrazione, conformemente all'articolo 226 del trattato CE,

U.

considerando che la procedura d'infrazione è finalizzata a garantire che lo Stato membro rispetti la legislazione comunitaria in vigore e che essa viene inoltre decisa a discrezione della Commissione, senza alcun coinvolgimento diretto del Parlamento in tale processo; considerando, tuttavia, che circa un terzo delle infrazioni costituisce l'oggetto delle petizioni presentate dai firmatari al Parlamento europeo,

V.

considerando che una procedura d'infrazione, anche se positiva, può non presupporre necessariamente un rimedio in relazione a quanto specificatamente richiesto dai singoli firmatari; considerando che tale aspetto mina la fiducia dei cittadini nella capacità delle istituzioni comunitarie di rispondere alle loro aspettative,

W.

considerando che nel 2007, anno in cui i membri della commissione sono saliti da 25 a 40, il Parlamento ha registrato 1 506 petizioni (vale a dire un aumento pari al 50 % rispetto al 2006), di cui 1 089 sono state dichiarate ricevibili,

X.

considerando che nel 2007 complessivamente 159 firmatari hanno preso parte alle riunioni della commissione, senza considerare le molte altre persone che hanno seguito i lavori,

Y.

considerando che nel 2007 sono state organizzate sei missioni di accertamento in Germania, Spagna, Irlanda, Polonia, Francia e Cipro e che in seguito a tali visite sono state elaborate relazioni e raccomandazioni successivamente inviate a tutte le parti interessate e in particolare ai firmatari,

Z.

considerando che in nove riunioni di commissione sono state discusse oltre 500 petizioni, con la preziosa assistenza dei rappresentanti della Commissione, e che tutti i firmatari sono stati informati del risultato,

AA.

considerando che, come emerge dalla procedura delle petizioni, le aree di maggiore preoccupazione per i cittadini dell'Unione europea sono le seguenti: l'ambiente e la sua tutela, inclusa la debolezza della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA), la direttiva quadro in materia di acque, la direttiva sull'acqua potabile, le direttive sui rifiuti, la direttiva habitats, la direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva contro il riciclaggio di denaro e altre ancora e incluse preoccupazioni di ordine generale in materia di inquinamento e cambiamento climatico, diritti di proprietà individuale e privata, servizi finanziari, libertà di movimento e diritti dei lavoratori, inclusi il diritto alla pensione e altre disposizioni in materia di sicurezza sociale, libera circolazione delle merci e imposizione fiscale, riconoscimento delle qualifiche professionali, libertà di stabilimento e denunce di discriminazione per motivi di nazionalità, genere o appartenenza a una minoranza,

AB.

considerando che, nel 2007, l'oggetto delle petizioni e l'evoluzione del loro esame hanno riguardato importanti temi di attualità quali il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità, la carenza idrica, la regolamentazione dei servizi finanziari e la fornitura di energia nell'Unione europea,

AC.

considerando i costanti e costruttivi rapporti instauratisi tra il Mediatore europeo, che ha la responsabilità di esaminare le denunce presentate dai cittadini per i casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni comunitarie, e la commissione per le petizioni, che presenta relazioni periodiche al Parlamento sulla relazione annuale del Mediatore europeo o su relazioni speciali — che rimangono l'ultima risorsa del Mediatore in caso di mancato rispetto delle sue raccomandazioni —, una delle quali è stata elaborata nel 2007,

AD.

considerando che, su decisione della Conferenza dei presidenti del 15 novembre 2007, è stata rifiutata una richiesta presentata nel giugno 2005 dalla commissione responsabile relativa alla concessione di un'autorizzazione a elaborare una relazione su una relazione speciale del Mediatore al Parlamento sui casi di cattiva amministrazione nell'ambito dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode,

AE.

considerando gli sviluppi futuri che incrementeranno il coinvolgimento dei cittadini dell'Unione europea nelle attività e nei lavori svolti dall'Unione europea, in particolare l'introduzione dell'«iniziativa dei cittadini» prevista dal trattato di Lisbona (se ratificato da tutti i 27 gli Stati membri) che consentirà a non meno di un milione di cittadini di diversi Stati membri di richiedere una proposta di nuovo atto legislativo e che prevede l'introduzione di procedure specifiche con il coinvolgimento della Commissione, a cui andranno indirizzate inizialmente tali iniziative, del Parlamento europeo e del Consiglio,

AF.

considerando che se l'attività della commissione per le petizioni si rivela efficace ed efficiente indicherà tangibilmente ai cittadini che le loro legittime preoccupazioni sono prese in esame stabilendo un autentico legame tra i cittadini e l'Unione europea; considerando invece che se vi sono ritardi inaccettabili e manca la volontà da parte degli Stati membri di dare attuazione alle necessarie raccomandazioni in conformità con la legislazione nazionale, la distanza tra l'Unione europea e i suoi cittadini non fa altro che aumentare e in molti casi conferma l'opinione di questi ultimi che esista un deficit democratico,

AG.

considerando che nel corso del 2007 i membri della commissione per le petizioni hanno beneficiato del notevole potenziamento della banca dati e dello strumento di gestione ePetition, sviluppato dal segretariato in collaborazione con il servizio responsabile della tecnologia dell'informazione, che fornisce a tutti i membri della commissione e ai gruppi politici l'accesso diretto a tutte le petizioni e alla documentazione correlata, consentendo loro di rispondere efficacemente ai firmatari,

AH.

considerando tuttavia che il Parlamento non è riuscito a fornire le risorse richieste nella risoluzione dell'anno scorso sulle attività della commissione per le petizioni, che sono necessarie a migliorare i dispositivi Internet per la procedura delle petizioni, né ad applicare l'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento, che dispone l'istituzione di un «registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi al primo firmatario apponendo la propria firma elettronica sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale»,

AI.

considerando che è importante informare in modo adeguato i cittadini dell'Unione europea circa le attività svolte dalla commissione per le petizioni in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo programmate per il mese di giugno 2009;

1.

accoglie con favore la stretta collaborazione tra la commissione per le petizioni e i servizi della Commissione e il Mediatore nonché il clima di cooperazione instauratosi tra le istituzioni, che cercano di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini dell'Unione europea; è però certo che occorre fare in modo che la stessa commissione per le petizioni potenzi le proprie strutture investigative indipendenti, in particolare rafforzando il segretariato e la consulenza legale; si impegna a razionalizzare ulteriormente le procedure interne della commissione per le petizioni per semplificare maggiormente l'iter delle petizioni, in particolare per quanto concerne i tempi di pronuncia, la ricevibilità, le indagini e il seguito dato, l'organizzazione delle riunioni della commissione, la cooperazione con altre commissioni parlamentari eventualmente interessate a determinate petizioni o competenti in merito a talune petizioni, e le iniziative proprie, come le missioni di accertamento;

2.

sottolinea che la portata normativa della Carta dei diritti fondamentali sarà riconosciuta se il trattato di Lisbona sarà pienamente ratificato e ciò ne consacrerà dal punto di vista formale l'autonomo valore vincolante e ricorda la necessità di prevedere misure concrete al fine di definire l'impatto di quest'ultima sui diritti dei cittadini e, conseguentemente, sull'attività e sulle competenze della commissione per le petizioni;

3.

ribadisce la richiesta avanzata al Segretario generale di procedere con urgenza ad un riesame del «portale dei cittadini» sul sito web del Parlamento europeo, con lo scopo di accrescere la visibilità del portale in relazione al diritto di petizione e di garantire ai cittadini i mezzi necessari per apporre elettronicamente la propria firma alle petizioni, come disposto dall'articolo 192, paragrafo 2, del regolamento interno; insiste affinché il portale dei cittadini garantisca l'interoperabilità del software utilizzato per la navigazione sul web in modo da fornire ai cittadini pari diritti di accesso a tale riguardo;

4.

ritiene che l'attuale procedura di registrazione delle petizioni ne ritardi eccessivamente l'esame ed è preoccupato per il fatto che ciò potrebbe essere interpretato come una certa mancanza di sensibilità nei confronti dei firmatari; esorta pertanto il Segretario generale ad adottare le misure necessarie a trasferire la registrazione delle petizioni dalla direzione generale della Presidenza al segretariato della commissione competente;

5.

chiede l'avvio di negoziati fra il Parlamento e la Commissione allo scopo di coordinare meglio il loro lavoro in merito alle denunce in modo da facilitare, semplificare e razionalizzare le procedure dei reclami rendendole più trasparenti e celeri; invita il Segretario generale a riferire alla commissione per le petizioni entro sei mesi;

6.

sostiene la formalizzazione di una procedura in base alla quale le petizioni nel settore del mercato interno sono trasferite alla rete SOLVIT per accorciare significativamente l'iter delle petizioni che toccano problematiche attinenti al mercato interno (ad es. tasse automobilistiche, riconoscimento delle qualifiche professionali, permessi di soggiorno, controlli alle frontiere e accesso all'istruzione), pur garantendo il diritto del Parlamento a esaminarle qualora SOLVIT non dovesse trovare una soluzione soddisfacente;

7.

ribadisce la necessità di un maggiore coinvolgimento del Consiglio e delle rappresentanze permanenti degli Stati membri nelle attività della commissione per le petizioni e li esorta a potenziare la loro presenza e la loro partecipazione agli interessi dei cittadini;

8.

ritiene che, nel contesto del rafforzamento del segretariato della commissione per le petizioni e nel contesto dello sviluppo del sistema di ePetition, l'introduzione di uno strumento informatico di tracciatura on-line rivolto ai firmatari di petizioni contribuirebbe a una maggiore trasparenza ed efficienza del processo, attraverso funzioni che comprendono, fra l'altro, periodici aggiornamenti dello stato di avanzamento e richieste di informazioni supplementari; osserva che tale misura fornirebbe una risposta più adeguata alle aspettative dei cittadini dell'Unione europea favorendo al tempo stesso un migliore adempimento dei compiti istituzionali del Parlamento europeo e della sua commissione per le petizioni;

9.

invita la Commissione a prendere nella dovuta considerazione le raccomandazioni della commissione per le petizioni quando decide in merito all'avvio di procedure di infrazione contro gli Stati membri e rinnova la richiesta che la Commissione europea notifichi direttamente e ufficialmente alla commissione per le petizioni l'avvio di una procedura d'infrazione legata a una petizione oggetto di esame da parte di quest'ultima;

10.

ribadisce al riguardo il carattere rappresentativo della commissione per le petizioni nonché il suo impegno e ruolo istituzionale svolto nei confronti dei cittadini e dei residenti dell'Unione europea;

11.

è preoccupato per i tempi eccessivi impiegati per concludere casi di infrazione da parte dei servizi della Commissione e della Corte di giustizia, laddove quest'ultima sia coinvolta e — riconoscendo che ciò è spesso il risultato di un lento e spesso deliberato ostruzionismo da parte delle amministrazioni dello Stato membro coinvolte — chiede che siano introdotti termini più rigorosi; manifesta dubbi circa l'efficacia delle cosiddette «procedure d'infrazione orizzontali» che richiedono tempi più lunghi; chiede la revisione della procedura d'infrazione al fine di garantire un maggior rispetto dell'applicazione degli atti legislativi comunitari;

12.

esorta le istituzioni interessate a utilizzare meglio tale procedura come mezzo inteso a garantire il pieno rispetto della legislazione comunitaria e deplora profondamente che troppo spesso la lentezza delle procedure utilizzate e la frequente confusione circa la posta in gioco portino di fatto a violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri, che agiscono quindi impunemente contro gli interessi delle comunità locali direttamente colpite che hanno presentato una petizione al Parlamento;

13.

ritiene problematico che l'attuale sistema di monitoraggio della legislazione comunitaria consenta agli Stati membri di ritardarne l'osservanza fino alla reale imminenza di una sanzione pecuniaria evitando inoltre la responsabilità per le violazioni intenzionali commesse in passato e che i cittadini spesso non sembrino avere accesso adeguato alla giustizia e alle misure correttive su scala nazionale anche qualora la Corte di giustizia abbia statuito il mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, dei diritti dei cittadini a norma del diritto comunitario;

14.

raccomanda di conferire priorità a che la commissione per le petizioni sia efficace ed efficiente in tutti gli aspetti della sua attività complessiva, poiché questo costituisce un impegno concreto e tangibile nei confronti dei cittadini, che indica che l'Unione europea ha la volontà e la capacità di rispondere alle loro legittime preoccupazioni;

15.

manifesta preoccupazione e sgomento per le segnalazioni dei firmatari secondo cui, anche in caso di sostegno da parte della commissione per le petizioni sul merito della loro petizione, essi riscontrano troppo spesso notevoli difficoltà per ottenere compensazioni da parte delle autorità e dei tribunali nazionali coinvolti; ritiene che occorre investigare maggiormente tali debolezze sistemiche, segnatamente nella misura in cui esse si applicano al settore dei servizi finanziari, come nel caso delle conclusioni della commissione d'inchiesta sulla crisi Equitable Life, basate sulle petizioni pervenute al Parlamento e in merito alle quali è stata elaborata una relazione nel 2007;

16.

accoglie con favore il fatto che, nel 2007, la Commissione e la Corte di giustizia hanno agito rapidamente, facendo ricorso anche alle procedure di ingiunzione, per scongiurare l'imminente distruzione, conseguentemente alla costruzione del corridoio stradale della Via Baltica, di un'area nella Valle Rospuda protetta dalla direttiva habitats, in merito alla quale la commissione per le petizioni ha condotto una propria indagine indipendente e una missione di accertamento formulando raccomandazioni specifiche; deplora il fatto che non si siano più registrati esempi di questo tipo;

17.

esorta la Commissione, in fase di esame delle petizioni e dei reclami relativi alla politica ambientale — che costituisce una delle principali preoccupazioni per i firmatari dell'Unione europea — ad una maggiore prontezza operativa nel prevenire violazioni della legislazione comunitaria; sottolinea che il «principio precauzionale» non ha sufficiente valore giuridico effettivo e viene spesso ignorato dalle autorità competenti degli Stati membri, che hanno tuttavia l'obbligo di applicare il trattato CE;

18.

deplora la mancanza di sostegno, da parte della Commissione europea, nei confronti della commissione per le petizioni nel momento in cui, in seguito soprattutto a missioni di accertamento, emerge la chiara evidenza del mancato rispetto dei diritti dei cittadini previsti dal trattato o la non applicazione della legislazione e chiede la messa a punto di nuove procedure che consentano al Parlamento di deferire direttamente tali casi alla Corte di giustizia;

19.

riconosce appieno che la procedura delle petizioni, come riconosciuto dal trattato, mira però principalmente a ottenere rimedi e soluzioni non giudiziari per i problemi sollevati dai cittadini europei nel corso del processo politico e, in tale contesto, si compiace che in molti casi si siano ottenuti risultati soddisfacenti;

20.

riconosce altresì che in molti casi non è possibile trovare soluzioni soddisfacenti per i firmatari di petizioni a causa delle debolezze della stessa legislazione comunitaria applicabile;

21.

esorta le commissioni legislative competenti a prestare la massima attenzione, in fase di preparazione e di negoziazione di atti legislativi nuovi o riveduti, ai problemi sollevati nel corso della procedura delle petizioni;

22.

invita la Commissione ad interessarsi maggiormente all'utilizzo dei Fondi di coesione in settori dell'Unione europea in cui i grandi progetti infrastrutturali esercitano un forte impatto sull'ambiente ed esorta gli Stati membri a garantire che i fondi europei dell'Unione siano diretti verso lo sviluppo sostenibile nell'interesse delle comunità locali, che presentano in numero sempre crescente petizioni al Parlamento al fine di protestare contro il frequente mancato rispetto di tali priorità da parte degli enti locali e regionali; accoglie con favore il lavoro intrapreso al riguardo dalla commissione per il controllo di bilancio e dalla Corte dei conti;

23.

sottolinea che un numero crescente di petizioni ricevute, in particolare dai cittadini dei nuovi Stati membri, riguarda la restituzione di beni immobili, anche se tale questione rimane essenzialmente di competenza nazionale; esorta gli Stati membri interessati a garantire che le loro leggi in materia di diritti di proprietà derivanti da un cambiamento di regime siano completamente conformi agli obblighi previsti dal trattato e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come altresì disposto dall'articolo 6 del trattato UE modificato dal trattato di Lisbona; sottolinea che le petizioni ricevute al riguardo non concernono il regime di proprietà, ma il diritto alla proprietà acquisita legittimamente; a tale riguardo, invita la Commissione ad essere particolarmente vigile non solo nei suoi rapporti con gli attuali Stati membri, ma anche nei negoziati con i paesi candidati;

24.

ribadisce l'impegno a sostenere il riconoscimento del diritto dei cittadini dell'Unione europea alla proprietà privata ottenuta legalmente e condanna qualsiasi tentativo volto a privare le famiglie dei loro beni immobili senza la pertinente procedura, una giusta compensazione o il rispetto della loro integrità personale; sottolinea il numero crescente di petizioni ricevute al riguardo, in particolare per quanto concerne la Spagna nel 2007, e mette altresì in luce la relazione e le raccomandazioni elaborate dalla missione di accertamento condotta dalla commissione per le petizioni al fine di indagare il problema per la terza volta; sottolinea che, per quanto concerne le direttive sugli appalti pubblici, sono ancora aperte procedure d'infrazione;

25.

ribadisce altresì le critiche avanzate dalla commissione per le petizioni in seguito alla missione di accertamento condotta nel 2007 a Loiret, in Francia, e chiede in particolare alle autorità francesi di intervenire con risolutezza al fine di garantire l'osservanza delle direttive europee, che rischiano di essere violate in caso di autorizzazione a portare avanti alcuni progetti relativi alla costruzione di ponti sul fiume Loira, considerando che la Valle della Loira non è soltanto protetta ai sensi della direttiva habitats e della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ma è anche patrimonio mondiale dell'UNESCO nonché uno degli ultimi sistemi fluviali selvatici;

26.

manifesta costante preoccupazione per la mancata attuazione, in Irlanda, delle disposizioni della direttiva sull'acqua potabile, per l'assenza di qualsiasi valutazione preventiva ad una decisione del 2007 di rimuovere un monumento nazionale a Lismullin, sul progettato percorso dell'autostrada M3, nei pressi di Tara, nella contea di Meath (che ha portato alla decisione della Commissione di rinviare l'Irlanda alla Corte di giustizia sulla base del fatto che l'approccio complessivo del paese rispetto alla rimozione di monumenti nazionali in circostanze simili a quelle di Lismullin non rispetta pienamente i requisiti della direttiva 85/337/CEE (2), per i problemi riscontrati dalle comunità locali di Limerick, nonché per altre questioni sollevate nella relazione elaborata dalla missione di accertamento in Irlanda condotta nel 2007 dalla commissione per le petizioni; sottolinea che alcune di tali questioni formano oggetto di procedure d'infrazione in itinere;

27.

cita la relazione della missione di accertamento effettuata in Polonia, contenente raccomandazioni circa la salvaguardia della valle Rospuda e dell'ultima foresta vergine in Europa; esorta la Commissione a continuare a collaborare con le autorità polacche su percorsi alternativi per la rete stradale e ferroviaria Via Baltica come raccomandato nella relazione della commissione per le petizioni; incoraggia altresì la Commissione a garantire i finanziamenti necessari per alleggerire la pressione sul sistema stradale di Augustow al fine di proteggere la popolazione locale e di salvaguardare l'ambiente dell'area;

28.

ricorda la missione di accertamento effettuata a Cipro nel novembre 2007 dal presidente e dai membri della commissione per le petizioni; esorta le parti interessate a continuare ad impegnarsi al fine di raggiungere una soluzione negoziale per le principali questioni fonte di preoccupazione per i firmatari, segnatamente la zona chiusa di Famagosta, che dovrebbe essere restituita ai legittimi proprietari e accoglie con favore il fatto che le due parti a Cipro stiano conducendo negoziati in un contesto di sforzi rinnovati allo scopo di risolvere il problema cipriota; sottolinea l'importanza inoltre dell'immediata attuazione della risoluzione 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che stabilisce l'impegno di restituire la città di Famagosta ai suoi legittimi abitanti;

29.

sottolinea il numero crescente di petizioni e di lettere ricevute dalla commissione per le petizioni relativamente alla questione molto delicata dell'affidamento minorile, in merito alla quale è estremamente difficile intervenire, come ad esempio in caso di petizioni relative al sistema dello Jugendamt tedesco, a causa del coinvolgimento dei tribunali in molte cause e in quanto — ad eccezione dei casi di genitori provenienti da diversi paesi dell'Unione europea — è difficile invocare la competenza dell'Unione europea in quanto tale;

30.

ricorda che, nel 2007, molti firmatari britannici i cui beni erano stati confiscati dalle autorità doganali britanniche non hanno ancora ricevuto giustizia pur avendo la Commissione concluso le procedure d'infrazione contro il Regno Unito per mancato rispetto degli obblighi del trattato, in materia di libertà di circolazione delle merci; esorta le autorità britanniche a trovare una soluzione equa che includa il pagamento di indennizzi volontari nei confronti dei firmatari che hanno subito forti danni finanziari prima che le autorità rivedessero tale pratica e che, come richiesto dalla Commissione, iniziassero a operare in conformità con le rilevanti direttive;

31.

ricorda altresì che, in Grecia, le autorità doganali continuano a confiscare, esclusivamente come misura straordinaria, le auto dei cittadini greci temporaneamente all'estero e che rientrano in Grecia con auto con targhe straniere, molti dei quali sono stati accusati di contrabbando e la cui causa, come precedentemente comunicato dalla commissione per le petizioni al Parlamento, non si è ancora conclusa; esorta le autorità greche a concedere indennizzi ai firmatari delle petizioni vittime di tale pratica; prende atto della decisione della Corte di giustizia del 7 giugno 2007 nella causa C-156/04 che ritiene soddisfacenti le spiegazioni fornite dalle autorità greche in tale caso; accoglie con favore l'attuazione della nuova legislazione adottata da queste ultime al fine di porre rimedio alle carenze evidenziate nella summenzionata decisione;

32.

deplora che tra le petizioni più vecchie ancora all'esame, il caso dei «lettori», ossia degli insegnanti di lingua straniera in Italia, continui a rimanere irrisolto nonostante due decisioni della Corte di giustizia e il sostegno della Commissione e della commissione per le petizioni a favore della causa e delle loro rivendicazioni; esorta le autorità italiane e le singole università coinvolte comprese, fra l'altro, le università di Genova, Padova e Napoli, a intervenire al fine di trovare una giusta soluzione a tali rivendicazioni legittime;

33.

ribadisce che le petizioni valutate dalla commissione per le petizioni nel 2007 hanno incluso — anche se inizialmente programmata per il 2006 — la cosiddetta petizione «One Seat», sostenuta da 1,25 milioni di cittadini europei che hanno chiesto all'Unione europea di fare di Bruxelles l'unica sede del Parlamento europeo; sottolinea che nell'ottobre 2007 il Presidente ha deferito la petizione alla commissione, che ha pertanto chiesto al Parlamento di formulare un parere al riguardo, alla luce del fatto che la sede dell'istituzione è regolata dalle disposizioni del trattato e che gli Stati membri hanno la responsabilità di prendere una decisione in merito;

34.

si impegna, nella prossima legislatura, a modificare il nome della commissione per le petizioni, come tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, al fine di garantire che esso comunichi il carattere della commissione in modo comprensibile, il che sembra per il momento non avvenire in alcune lingue, sottolineando l'elemento della democrazia partecipativa del diritto di petizione; ritiene che la dicitura «commissione per le petizioni dei cittadini» sia di più facile comprensione;

35.

è preoccupato per il numero di petizioni ricevute in merito ai problemi di registrazione elettorale riscontrati da cittadini dell'Unione europea espatriati o con uno status minoritario all'interno di uno Stato membro; esorta tutti gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle strutture messe a disposizione di tutti i cittadini europei e dei residenti dell'Unione europea aventi diritto finalizzate a garantire la loro piena partecipazione alle prossime elezioni dell'Unione europea;

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della sua commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni, o ad altre commissioni competenti in materia nonché ai loro mediatori o organi analoghi competenti.


(1)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 340.

(2)  Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).


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