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Document 52008AP0436
Protection of personal data * European Parliament legislative resolution of 23 September 2008 on the draft Council Framework Decision on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))
Protezione dei dati personali * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))
Protezione dei dati personali * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))
GU C 8E del 14.1.2010, p. 138–149
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 8/138 |
Martedì 23 settembre 2008
Protezione dei dati personali *
P6_TA(2008)0436
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))
2010/C 8 E/36
(Procedura di consultazione — nuova consultazione)
Il Parlamento europeo,
visto il progetto del Consiglio (16069/2007),
vista la proposta della Commissione (COM(2005)0475),
vista la sua posizione del 27 settembre 2006 (1),
vista la sua posizione del 7 giugno 2007 (2),
visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0010/2008),
visti gli articoli 93, 51 e l'articolo 55, paragrafo 3 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0322/2008);
1. |
approva il progetto del Consiglio quale emendato; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo; |
5. |
invita il Consiglio e la Commissione, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a considerare prioritaria qualsiasi successiva proposta volta a modificare il presente testo conformemente all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica e conformemente alla relativa dichiarazione n. 50, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee; |
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri. |
TESTO DEL CONSIGLIO |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 5 |
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Emendamento 3 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 5 bis |
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Emendamento 4 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 6 ter |
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soppresso |
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Emendamento 5 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 7 |
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Emendamento 6 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 8 ter |
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Emendamento 7 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 11 bis |
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Emendamento 8 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Considerando 13 bis |
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Emendamento 9 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova) |
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Emendamento 10 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 1 — paragrafo 4 |
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4. La presente decisione quadro lascia impregiudicati gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale o specifiche attività di informazione nel settore della sicurezza nazionale. |
soppresso |
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Emendamento 11 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 2 — lettera l |
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Emendamento 12 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 7 |
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Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è ammesso soltanto se strettamente necessario e se la legislazione nazionale prevede adeguate garanzie . |
1. Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è vietato . |
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2. In via eccezionale, il trattamento di tali dati può essere effettuato se:
Tali categorie specifiche di dati non possono essere trattate in modo automatizzato a meno che la legislazione nazionale non fornisca garanzie adeguate. La stessa condizione si applica anche ai dati personali relativi a condanne penali. |
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Emendamento 13 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 11 — paragrafo 1 |
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1. Tutte le trasmissioni di dati personali sono registrate o documentate ai fini della verifica della legittimità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. |
1. Tutte le trasmissioni e gli accessi ai dati personali e il loro successivo trattamento sono registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. |
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Emendamento 14 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 12 — paragrafo 1 — alinea |
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1. Conformemente ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possono essere successivamente trattati solo per le seguenti finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi o resi disponibili: |
1. Conformemente ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possono essere successivamente trattati solo se necessario per le seguenti finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi o resi disponibili: |
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Emendamento 15 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera d |
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Emendamento 16 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 — paragrafo 1 — alinea |
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1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere trasferiti a paesi terzi o a organismi o organizzazioni internazionali istituiti mediante accordi internazionali o dichiarati organismo internazionale solo se |
1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro caso per caso possano essere trasferiti a paesi terzi o a organismi o organizzazioni internazionali istituiti mediante accordi internazionali o dichiarati organismo internazionale solo se: |
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Emendamento 17 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera d |
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Emendamento 18 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 — paragrafo 2 |
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2. Il trasferimento senza il consenso preliminare di cui al paragrafo 1, lettera c) è autorizzato solo se il trasferimento dei dati è essenziale per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi essenziali di uno Stato membro e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile. L'autorità competente a dare il consenso è informata immediatamente. |
2. Il trasferimento senza il consenso preliminare di cui al paragrafo 1, lettera c) è autorizzato solo se il trasferimento dei dati è essenziale per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi essenziali di uno Stato membro e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile. In questo caso i dati personali possono essere trattati da chi li riceve solo se ciò è assolutamente necessario per il fine specifico per il quale i dati sono stati forniti. L'autorità competente a dare il consenso è informata immediatamente. Detti trasferimenti di dati sono notificati all'autorità di controllo competente. |
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Emendamento 19 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 — paragrafo 3 |
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3. In deroga al paragrafo 1, lettera d), i dati personali possono essere trasferiti se: |
3. In deroga al paragrafo 1, lettera d), i dati personali possono essere trasferiti in via eccezionale se: |
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Emendamento 20 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 — paragrafo 4 |
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4. L'adeguatezza del livello di protezione di cui al paragrafo 1, lettera d) è valutata tenendo conto di tutte le circostanze relative ad un'operazione o ad un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. In particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, lo Stato d'origine e lo Stato o l'organizzazione internazionale di destinazione finale dei dati, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate. |
4. L'adeguatezza del livello di protezione di cui al paragrafo 1, lettera d) è valutata da un'autorità indipendente tenendo conto di tutte le circostanze relative ad un'operazione o ad un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. In particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, lo Stato d'origine e lo Stato o l'organizzazione internazionale di destinazione finale dei dati, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate. |
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Emendamento 21 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 bis — titolo |
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Trasmissione a privati negli Stati membri |
Trasmissione a privati e accesso ai dati ricevuti da privati negli Stati membri |
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Emendamento 22 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 bis — paragrafo 1 — alinea |
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1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere trasmessi a privati solo se: |
1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro caso per caso possano essere trasmessi a privati solo se: |
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Emendamento 23 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 bis — paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Gli Stati membri dispongono che le rispettive autorità competenti possano avere accesso e trattare i dati personali controllati da privati solo caso per caso, in circostanze specifiche, per finalità specifiche e sotto il controllo giudiziario degli Stati membri. |
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Emendamento 24 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 14 bis — paragrafo 2 ter (nuovo) |
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2 ter. La legislazione nazionale degli Stati membri dispone che, ove i privati ricevano e trattino dati nell'ambito di un mandato di servizio pubblico, essi siano soggetti a criteri almeno equivalenti ovvero superiori a quelli imposti alle autorità competenti. |
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Emendamento 25 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera a |
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Emendamento 26 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera h |
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Emendamento 27 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova) |
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Emendamento 28 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 24 |
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Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro e in particolare stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro. |
Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro e in particolare stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive , comprese sanzioni amministrative e/o penali conformemente alla legislazione nazionale da infliggere in caso di violazione delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro. |
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Emendamento 29 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 25 — paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Ogni Stato membro garantisce che le autorità di controllo siano consultate al momento di redigere misure o regolamenti amministrativi relativi alla protezione dei diritti e delle libertà degli individui per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, dell'individuazione e del perseguimento di reati o per l'applicazione di sanzioni penali . |
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Emendamento 30 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 25 bis (nuovo) |
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Articolo 25 bis Gruppo di lavoro sulla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati, nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati 1. È istituito un gruppo di lavoro sulla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati, nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati (di seguito denominato «il gruppo di lavoro»). Esso gode dello stato di consulente ed agisce in maniera indipendente. 2. Il gruppo di lavoro è composto da un rappresentante della o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro, da un rappresentante del garante europeo della protezione dei dati, nonché da un rappresentante della Commissione. Ogni membro del gruppo di lavoro è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune. I presidenti delle autorità di controllo comune istituite ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea hanno il diritto di partecipare o di essere rappresentati alle riunioni del gruppo di lavoro. La o le autorità di controllo designate dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera hanno il diritto di essere rappresentate alle riunioni del gruppo di lavoro nella misura in cui si tratti di temi relativi all'acquis di Schengen. 3. Il gruppo di lavoro prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo. 4. Il gruppo di lavoro elegge il proprio presidente. Il mandato del presidente è di due anni ed è rinnovabile. 5. Al segretariato del gruppo di lavoro provvede la Commissione. 6. Il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno. 7. Il gruppo di lavoro esamina i punti messi all'ordine del giorno dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un rappresentante delle autorità di controllo, della Commissione, del Garante europeo per la protezione dei dati o dei presidenti delle autorità di controllo comuni. |
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Emendamento 31 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 25 ter (nuovo) |
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Articolo 25 ter Compiti 1. Il gruppo di lavoro:
2. Il gruppo di lavoro, qualora constati che tra le legislazioni e le prassi degli Stati membri esistono differenze che possono pregiudicare l'equivalenza della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali nell'Unione europea, ne informa il Consiglio e la Commissione. 3. Il gruppo di lavoro può, di propria iniziativa o su iniziativa della Commissione o del Consiglio, formulare raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali nell'Unione europea ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati . 4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo di lavoro sono trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 5. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, relaziona al gruppo di lavoro sulle iniziative prese in relazione ai suoi pareri e raccomandazioni. Detta relazione è pubblicata e trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri informano il gruppo di lavoro di eventuali iniziative prese conformemente al paragrafo 1. 6. Il gruppo di lavoro redige una relazione annuale sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati nell'Unione europea e nei paesi terzi. La relazione è oggetto di pubblicazione ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. |
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Emendamento 32 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 27 bis — paragrafo 1 |
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1. Tre anni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive disposizioni nazionali adottate per conformarsi pienamente alla presente decisione quadro, con particolare riguardo alle disposizioni che devono essere rispettate già al momento della raccolta dei dati. La Commissione valuta segnatamente le implicazioni della disposizione sul campo d' applicazione di cui all' articolo 1, paragrafo 2. |
1. Tre anni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive disposizioni nazionali adottate per conformarsi pienamente alla presente decisione quadro, con particolare riguardo alle disposizioni che devono essere rispettate già al momento della raccolta dei dati. La Commissione valuta segnatamente l' applicazione dell' articolo 1, paragrafo 2. |
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Emendamento 33 |
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Progetto di decisione quadro del Consiglio Articolo 27 bis — paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. A tal fine la Commissione tiene conto delle osservazioni trasmesse dai parlamenti e dai governi degli Stati membri, dal Parlamento europeo, dal gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, dal garante europeo per la protezione dei dati e dal gruppo di lavoro istituito dall'articolo 25 bis della presente decisione quadro. |
(1) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 263.
(2) GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 154.