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Document 52008AP0418

Categorie di funzionari e agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (COM(2008)0305 — C6-0214/2008 — 2008/0102(CNS))

GU C 8E del 14.1.2010, p. 123–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 8/123


Martedì 23 settembre 2008
Categorie di funzionari e agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità *

P6_TA(2008)0418

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (COM(2008)0305 — C6-0214/2008 — 2008/0102(CNS))

2010/C 8 E/25

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0305),

visto l'articolo 291 del trattato CE,

visto l'articolo 16 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0214/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0339/2008);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


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