EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007DC0358

Relazione della Commissione - Relazione sulla politica di concorrenza 2006 {SEC(2007)860}

/* COM/2007/0358 def. */

52007DC0358




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 25.6.2007

COM(2007) 358 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Relazione sulla politica di concorrenza 2006{SEC(2007)860}

1. Nel 2006 la politica di concorrenza ha continuato a tutelare la concorrenza e creare le condizioni che consentono ai mercati di funzionare in modo competitivo a vantaggio delle imprese e dei consumatori europei. Ciò ha comportato, da un lato, l’adozione di misure volte a rimediare alle carenze del mercato dovute a comportamenti anticoncorrenziali da parte degli operatori e di determinate strutture di mercato e, dall’altro, la creazione di un contesto globale di politica economica per i vari settori economici che favorisse una concorrenza efficace.

2. La prima parte della presente relazione offre una panoramica di come sono stati ulteriormente sviluppati ed applicati in generale gli strumenti della politica di concorrenza, in particolare le norme in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato. La seconda parte illustra com’è stato utilizzato l’abbinamento di questi ed altri strumenti in determinati settori prioritari al fine di perseguire gli obiettivi della politica di concorrenza. La terza parte offre una panoramica della cooperazione all’interno della Rete europea della concorrenza (REC o ECN) e con le giurisdizioni nazionali. Nella quarta parte vengono analizzate le attività internazionali. Infine, nella quinta ed ultima parte, viene data una breve descrizione della cooperazione interistituzionale. Ulteriori informazioni sono reperibili in un dettagliato Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione[1] e sul sito web della Direzione Generale Concorrenza[2].

1. Strumenti

1.1. Antitrust – Articoli 81 e 82 del trattato CE

1.1.1. Definizione delle norme e della politica

3. Oltre alle opportune sanzioni volte a punire e dissuadere dalla formazione di cartelli, affinché l’azione contro questi ultimi sia efficace i partecipanti devono essere incentivati ad autodenunciare i casi di cartelli. La Commissione ha fatto un importante passo in avanti nel suo impegno per scoprire e porre fine ai cartelli adottando una modifica alla comunicazione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese[3]. In diversi ambiti sono stati fatti dei miglioramenti per offrire maggiori indicazioni ai richiedenti ed aumentare la trasparenza della procedura. Queste modifiche riflettono più di quattro anni d’esperienza nell’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole[4] del 2002 e sono del tutto in linea con il programma modello di trattamento favorevole della Rete europea della concorrenza, anch’esso adottato nel 2006. Fra i miglioramenti rientrano il chiarimento delle soglie per l’immunità e la riduzione delle ammende e le condizioni che i richiedenti devono soddisfare, nonché modifiche alla procedura, come ad esempio l’introduzione di un sistema discrezionale di ordine di arrivo delle domande.

4. Le ammende sono d’importanza centrale per dissuadere le imprese dal violare le norme sulla concorrenza. Al fine di aumentare l’effetto deterrente di queste sanzioni, la Commissione ha adottato nuovi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese che hanno violato l’articolo 81 o l’articolo 82 del trattato CE[5]. Secondo questi nuovi orientamenti, per ogni impresa che partecipa all’infrazione, l’importo di base dell’ammenda si fonderà su una percentuale delle vendite annuali del prodotto al quale si riferisce l’infrazione nella zona geografica interessata, e può salire fino al 30% delle vendite di detto prodotto. Affinché l’ammenda sia proporzionale alla durata dell’infrazione, l’importo corrispondente sarà poi moltiplicato per il numero di anni durante i quali l’impresa ha partecipato a detta infrazione. Inoltre, nel caso di recidivi, la Commissione può aumentare l’ammenda di una percentuale fino al 100% – a seconda del numero delle infrazioni precedenti, ciascuna delle quali giustifica un aumento dell’ammenda – e terrà conto non soltanto delle proprie decisioni prese in passato, ma anche di quelle prese dalle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza in applicazione dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato CE.

5. Agevolando l’applicazione delle regole di concorrenza nei rapporti tra privati si contribuirà a garantire che chi è danneggiato dalle violazioni della normativa CE in materia possa esercitare il proprio diritto al risarcimento, aumentando così l’effetto deterrente globale a completamento dell’applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche. Il Libro verde in materia di a zioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie contenute negli articoli 81 e 82 del trattato del trattato CE[6] è stato accolto con grande interesse nella comunità antitrust ed è stato ampiamente discusso in Europa e altrove. Durante una consultazione pubblica, la Commissione ha ricevuto quasi 150 risposte da governi, autorità competenti in materia di concorrenza, industria, organizzazioni di consumatori, avvocati e accademici. La gran parte dei consultati ha approvato il principio che le vittime delle violazioni della normativa in materia di concorrenza abbiano diritto a un risarcimento, e che le norme procedurali nazionali debbano favorire l’esercizio efficace di questo diritto. Anche il Comitato economico e sociale europeo ha giudicato positivamente l’iniziativa della Commissione nel suo parere sul Libro verde[7]. Come follow-up al Libro verde, la Commissione ha inserito nel suo programma legislativo e di lavoro per il 2007 la stesura di un Libro bianco sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust[8].

6. La promozione della concorrenza mediante la sensibilizzazione è proseguita sia all’interno che all’esterno della Commissione, al fine di garantire che la normativa, sia a livello dell’UE sia a livello di Stati membri, che persegue obiettivi di politica legittimi, non danneggi indebitamente la concorrenza. In particolare, la promozione della concorrenza ha svolto un ruolo importante nel processo legislativo relativo al regolamento REACH[9]. Analogamente, la Commissione ha continuato a incoraggiare gli Stati membri a sorvegliare le restrizioni alla concorrenza nel settore chiave dei servizi professionali, come contributo importante verso l’adempimento degli obiettivi di Lisbona.

1.1.2. Applicazione delle norme

7. La Commissione ha continuato a dare massima priorità al lavoro volto a scoprire e impedire la formazione di cartelli. Ha concentrato le sue azioni su importanti cartelli “hard-core” principalmente di ambito mondiale o europeo, che vedevano coinvolti diversi soggetti economici. La Commissione ha emesso sette decisioni definitive[10] nelle quali ha inflitto ammende a 41 imprese[11] per un totale di 1 846 milioni di EUR (rispetto alle 33 imprese e un totale di 683 milioni di ammende del 2005). Le decisioni adottate indicano l’importanza economica dei settori coinvolti e la durata dei cartelli, di conseguenza l’ammenda media per impresa è aumentata sensibilmente.

8. Alla fine del 2006 la Commissione ha ricevuto un totale di 104 richieste d’immunità e 99 richieste di riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. Quattro delle decisioni sui cartelli adottate nel 2006 si basavano sulla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 ed una sulla comunicazione sul trattamento favorevole del 1996. In questi casi la Commissione ha anche concesso riduzioni sostanziali delle ammende a un totale di 10 imprese in cambio delle prove fornite alla Commissione.

9. Sono stati anche presi ulteriori provvedimenti per sanzionare gli abusi di posizione dominante. La Commissione si è concentrata sulle reti, che sono di importanza chiave per la competitività europea e per lo sviluppo di un'economia della conoscenza in Europa. La Commissione ha avviato procedimento contro Telefónica, per un presunto caso di “compressione dei margini” nei mercati spagnoli dell’accesso ad Internet a banda larga[12], e contro Distrigaz[13] per una presunta pratica volta a impedire che nuovi fornitori entrassero nel mercato belga del gas. La Commissione ha adottato anche una decisione finale nella quale ha riscontrato che Tomra, un produttore di distributori automatici con sistema di recupero dei vuoti, ha violato l’articolo 82 del trattato CE gestendo un sistema di accordi di esclusiva, impegni personalizzati su determinati quantitativi e sistemi personalizzati di sconto retroattivo, che limitavano o almeno ritardavano l’ingresso nel mercato di altri fabbricanti di distributori automatici con sistema di recupero dei vuoti[14].

10. Una valutazione economica documentata e un’attenzione mirata alle condotte che possono danneggiare la concorrenza, e di conseguenza i consumatori, migliorano l’efficacia della politica di concorrenza. Si è continuato a riflettere in questo settore a seguito della consultazione pubblica riguardante il documento di discussione sull’applicazione dell’articolo 82 del trattato CE agli abusi di esclusione. Gli argomenti più importanti sollevati dalle osservazioni presentate sono stati discussi in un’audizione pubblica svoltasi a Bruxelles, che ha riunito circa 350 partecipanti provenienti da Europa, Stati Uniti, Giappone e Corea.

11. L’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 consente alla Commissione di imporre alle imprese impegni vincolanti, quando tali impegni rispondono alle riserve espresse dalla Commissione nei procedimenti antitrust. Gli impegni hanno continuato ad essere un mezzo efficace per risolvere problemi di concorrenza. Nel 2006 la Commissione ha adottato quattro decisioni relative agli impegni[15].

12. Il 2006 è stato il primo anno in cui la Commissione ha dovuto usare i suoi poteri per fissare una penalità di mora, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2 del regolamento n. 1/2003, al fine di obbligare un’impresa a rispettare una decisione che le ordinava di porre fine ad una violazione dell’articolo 81 o 82 del trattato CE. La Commissione ha inflitto a Microsoft un’ammenda definitiva di 280,5 milioni di EUR per il mancato adempimento di determinati obblighi imposti dalla decisione del 2004, che aveva riscontrato una violazione dell’articolo 82 del trattato CE.

13. Il regolamento n. 773/2004 stabilisce che la scadenza fissata per rispondere alle comunicazioni degli addebiti debba tener conto del tempo necessario per la preparazione della risposta e dell'urgenza del caso, e che il periodo minimo debba essere di almeno quattro settimane dal momento dell'accesso al fascicolo[16]. Al fine di meglio riflettere tale quadro normativo e garantire un’applicazione più rapida delle norme, la Commissione modificherà la sua attuale prassi di definizione delle scadenze per rispondere alle comunicazioni degli addebiti[17]. Un periodo più lungo potrà essere concesso in casi particolarmente complessi, ove il fascicolo sia voluminoso oppure nel caso in cui i periodi di vacanza influenzino la possibilità di risposta dell'impresa interessata. E fatta salva la possibilità per le imprese di chiedere una proroga al consigliere-auditore.

1.2. Controllo delle concentrazioni

1.2.1. Definizione delle norme e della politica

14. Al fine di fornire un orientamento migliore sulle questioni di competenza giurisdizionale relative al controllo delle concentrazioni, la Commissione ha pubblicato un nuovo progetto di comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento sulle concentrazioni[18] per consultazione pubblica. Questa comunicazione sostituirà le quattro comunicazioni esistenti in materia, tutte adottate dalla Commissione nel 1998 ai sensi del precedente regolamento sulle concentrazioni n. 4064/89[19]. Si tratta i) della comunicazione sulla nozione di concentrazione[20], ii) della comunicazione relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di un’entità economica autonoma[21], iii) della comunicazione sulla nozione di imprese interessate[22] e iv) della comunicazione sul calcolo del fatturato[23]. La nuova comunicazione contemplerà quindi, in un unico documento, tutte le questioni di competenza giurisdizionale pertinenti al fine di stabilire la competenza della Commissione a norma del regolamento sulle concentrazioni (eccetto per i rinvii). Se ne prevede l’adozione nel 2007.

1.2.2. Applicazione delle norme

15. Il numero di concentrazioni notificate alla Commissione nel 2006 ha raggiunto il livello record di 356, superando il precedente record raggiunto durante l’ultima ondata di concentrazioni del 2000. In totale, nel corso dell’anno la Commissione ha adottato 353 decisioni definitive, di cui 207 sono state prese seguendo la procedura semplificata. Nella fase I sono state autorizzate 323 operazioni senza condizioni e 13 subordinatamente ad alcune condizioni. Si è registrato un leggero aumento del numero di procedimenti nella fase II: sono stati avviati 13 casi durante l’anno rispetto ai 10 del 2005. Sono state adottate 10 decisioni a norma dell’articolo 8, e in due casi le parti notificanti hanno rinunciato alla concentrazione durante la fase II. Non ci sono state decisioni di divieto.

16. La Commissione ha acquisito maggiore esperienza nell’applicazione del nuovo criterio sostanziale per la valutazione delle concentrazioni introdotto nel regolamento sulle concentrazioni nel 2004. Due casi degni di nota di effetti “non coordinati” sono stati il caso Linde/BOC [24], relativo – inter alia - al mercato mondiale all’ingrosso dell’elio, e il caso T-Mobile Austria/tele.ring [25], relativo al mercato austriaco al dettaglio per la fornitura di servizi di telefonia mobile a clienti finali. In entrambi i casi, la Commissione ha riscontrato che la concentrazione avrebbe ostacolato significativamente la concorrenza, anche se il nuovo soggetto non sarebbe diventato leader del mercato in questione. Entrambi i casi sono stati autorizzati dietro proposta delle parti di sufficienti misure correttive.

17. Nelle decisioni sui casi Korsnas/AD “Cartoncino” [26], Inco/Falconbridge [27] e Metso/Aker Kvaerner [28] sono state esaminate con attenzione le circostanziate asserzioni sulle probabili efficienze derivanti dalle operazioni notificate. La Commissione ha valutato il’entità dell possibile impatto di dette efficienze sulla valutazione globale degli effetti concorrenziali delle operazioni in questione, in linea con l’approccio esposto negli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali[29].

1.3. Controllo degli aiuti di Stato

1.3.1. Definizione delle norme e della politica

18. Sono stati fatti notevoli progressi nella modernizzazione dell’attuale quadro di norme sugli aiuti di Stato, in linea con il piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato avviato dalla Commissione nel 2005. I quattro principi guida di questa modernizzazione sono: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati; maggiore enfasi sull’analisi economica; procedure più efficaci, compresa una migliore applicazione delle norme, una maggiore prevedibilità e trasparenza, ed una responsabilità condivisa fra la Commissione e gli Stati membri. Il processo di consultazione ha mostrato un chiaro sostegno a questi principi, che sono stati al centro degli sviluppi della politica in materia nel 2006.

19. La Commissione ha semplificato l’approvazione degli aiuti regionali adottando un regolamento di esenzione per categoria per gli aiuti per investimenti a finalità regionale[30]. Gli Stati membri non devono più notificare alla Commissione i regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale se detti regimi sono conformi ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale[31] e alla carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 2007-2013. Nel 2006, per 18 Stati membri sono state approvate le carte degli aiuti a finalità regionale che identificano le regioni svantaggiate ammissibili agli aiuti e le intensità massime di aiuto consentite in dette regioni.

20. La Commissione ha anche adottato una nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI)[32]. L’obiettivo è quello di aiutare gli Stati membri a canalizzare una quota maggiore della dotazione complessiva per gli aiuti di Stato verso il potenziamento della RSI e aiutarli a concentrare gli aiuti di Stato alla RSI sui progetti migliori sulla scorta di un'analisi economica. In questo modo si dovrebbero ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e degli scambi e ottimizzare l’efficienza della spesa pubblica. Emerge chiaramente dalle nuove norme che l’approccio economico più perfezionato sviluppato nel piano d’azione sugli aiuti di Stato è ormai una realtà e sta diventando una pietra angolare della politica della Commissione in materia.

21. Inoltre, sono stati adottati nuovi orientamenti sul capitale di rischio[33] che consentono agli Stati membri di migliorare l’accesso delle PMI ai capitali. Gli orientamenti contemplano misure sul capitale di rischio per gli investimenti nelle PMI nelle fasi iniziali (seed, start-up) e di espansione. Considerata l’importanza delle PMI in termini di stimolo per la crescita economica e di creazione di occupazione durevole, gli orientamenti costituiscono una parte importante della strategia della Commissione in materia di competitività[34].

22. Infine, la Commissione ha adottato un nuovo regolamento de minimis[35] che esenta le sovvenzioni di modesta entità dall’obbligo di autorizzazione preventiva da parte della Commissione. In virtù di questo regolamento, gli aiuti fino a 200 000 EUR, concessi nell’arco di tre esercizi fiscali, non saranno considerati aiuti di Stato.

23. Nel 2007 la Commissione intende continuare ad attuare il piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato adottando nuovi orientamenti sulla tutela dell’ambiente, nuove norme per gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, una nuova comunicazione sui tassi di riferimento della Commissione ed una comunicazione sul recupero di aiuti illegali e incompatibili.

1.3.2. Applicazione delle norme

24. Si è registrato un sensibile aumento del carico di lavoro per il controllo degli aiuti di Stato, con 921 nuovi casi registrati nel 2006 (un aumento del 36% rispetto all’anno precedente). La Commissione ha preso 710 decisioni finali[36], con un aumento del 12% rispetto al 2005. Nella gran parte dei casi, la Commissione ha approvato le misure, concludendo che la misura esaminata era compatibile (91% di tutte le decisioni) con le norme sugli aiuti di Stato o non costituiva aiuto di Stato (4% di tutte le decisioni). Nei casi in cui la Commissione aveva dei dubbi circa la conformità alle norme di certe misure di aiuto, ha svolto un’indagine formale. Al termine del procedimento d’indagine, la Commissione ha preso una decisione positiva, condizionata o di non-aiuto (3% di tutte le decisioni) o ha riscontrato che l’aiuto non era conforme alle norme sugli aiuti di Stato (2% di tutte le decisioni).

25. I principali casi di aiuti a finalità regionale riguardavano grandi progetti d’investimento soggetti alla disciplina multisettoriale del 2002 degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento[37]. La Commissione ha approvato gli aiuti in 9 casi polacchi d’investimento per la produzione di moduli TV a schermo piatto da parte della LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. [38]. Inoltre, la Commissione ha approvato gli aiuti per due progetti d’investimento tedeschi nel settore dell’energia solare (fotovoltaica), specificamente nel caso First Solar GmbH [39] e nel caso HighSi GmbH [40], ed un investimento in un nuovo stabilimento di produzione di pneumatici di una ditta coreana in Ungheria[41].

26. Nel settore degli aiuti di Stato per la RSI, è stato approvato un programma di grande portata relativo all’Agence de l’innovation industrielle francese[42], per il quale lo Stato ha assegnato una dotazione di 2 miliardi di EUR. In linea con il nuovo quadro normativo, è stato analizzato accuratamente l’impatto dell’aiuto sulla concorrenza in alcuni casi del settore aeronautico – riguardanti gli aiuti a Rolls-Royce [43] e ad Eurocopter [44] – e nel primo grande progetto notificato dall’Agenzia francese, denominato BioHub [45].

27. Per quanto riguarda le misure a favore del capitale di rischio, la Commissione ha approvato Investbx [46], un veicolo d’investimento che crea nella regione delle Midlands occidentali del Regno Unito un mezzo per le PMI per raccogliere capitali azionari. In un caso italiano[47] sono stati approvati anche i costi di esplorazione, vale a dire i costi legati alla selezione da parte dei fondi di capitale di rischio di imprese innovative in cui investire (ad esempio costi di selezione, consulenze relative al piano aziendale, ecc.).

28. Nel rispetto del principio secondo cui “chi inquina paga”, che cioè chi inquina non deve essere esonerato dall’obbligo di pagare per i propri rifiuti, la Commissione ha autorizzato aiuti per la tutela dell’ambiente in diversi casi. Molte delle misure approvate mirano a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzando vari strumenti di sostegno, in particolare aiuti all'investimento e aiuti al funzionamento sotto forma di sgravi fiscali o tariffe di alimentazione[48]. Per quel che riguarda la gestione dei rifiuti, la Commissione ha continuato nella sua prassi, valutando le misure di gestione del riciclaggio nella Repubblica Ceca[49] e nel Regno Unito[50] sulla base dell'Articolo 87(3)(c).

29. Gli aiuti alla formazione possono contribuire all’interesse comune europeo aumentando il numero di lavoratori qualificati e migliorando la competitività dell’industria comunitaria. Nel 2006 gli Stati membri hanno comunicato 57 misure ai sensi del regolamento di esenzione per categoria per gli aiuti alla formazione[51]. Inoltre, la Commissione ha ricevuto una serie di notifiche riguardanti, in particolare, gli aiuti alla formazione nell’industria automobilistica[52]. La Commissione ha verificato che gli aiuti sostenessero effettivamente attività di formazione che non sarebbero state intraprese senza gli aiuti stessi.

30. Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà possono essere considerati legittimi soltanto se sono soddisfatte rigorose condizioni. Nel 2006 la Commissione ha applicato le norme modificate stabilite negli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004 in diverse decisioni. Sulla scorta di questi orientamenti, la Commissione ha preso tre decisioni di aiuti al salvataggio[53], due decisioni di non sollevare obiezioni relative ad aiuti alla ristrutturazione[54], una decisione finale positiva[55] e nessuna decisione negativa. Inoltre, sono state adottate diverse decisioni basate ancora sugli orientamenti del 1999[56].

31. Nel campo degli aiuti fiscali, la Commissione ha riscontrato che un regime fiscale agevolato in Spagna a favore degli investimenti diretti esteri costituiva un aiuto di Stato volto a migliorare le condizioni di transazione dei beneficiari nell’esportazione di merci e servizi dalla Spagna ai mercati esteri[57]. Ne ha concluso che gli aiuti erano incompatibili con il mercato comune perché esentavano da imposte interne sull’esportazione in violazione dell’articolo 92 del trattato CE.

32. Infine, si è lavorato alacremente per attuare le decisioni di recupero degli aiuti in modo più efficace e immediato. Il numero di decisioni di recupero in sospeso continua a diminuire. Alla fine del 2006 le decisioni di recupero in sospeso erano 60, rispetto alle 75 della fine del 2005. Nel 2006 sono stati chiusi 21 casi di recupero in sospeso e sono state prese sei nuove decisioni. Degli 8,7 miliardi di EUR di aiuti da recuperare in virtù delle decisioni adottate dal 2000, circa 7,2 miliardi di EUR (vale a dire l’83% dell’importo totale) erano stati recuperati efficacemente entro la fine del 2006. La Commissione ha adito le vie legali contro gli Stati membri ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, o dell’articolo 228, paragrafo 2 del trattato CE per non aver applicato efficacemente le decisioni di recupero in cinque casi relativi a tre Stati membri[58].

2. SVILUPPI NEI VARI SETTORI

2.1. ENERGIA

33. Malgrado due ondate di liberalizzazione a livello europeo, gli aumenti significativi dei prezzi all’ingrosso di gas ed elettricità, le costanti denunce di barriere all’ingresso e la scelta limitata per i consumatori hanno indotto la Commissione ad avviare un’indagine sul funzionamento dei mercati europei del gas e dell’elettricità a giugno 2005. La relazione finale sull’indagine settoriale, adottata dalla Commissione il 10 gennaio 2007[59] forniva un ampio approfondimento sul funzionamento dei mercati di gas ed elettricità a tutti i livelli della catena d’approvvigionamento. I principali problemi di concorrenza individuati sono: mercati all’ingrosso estremamente concentrati, insufficiente disaggregazione fra le attività di gestione della rete e quelle di fornitura, insufficiente o inesistente capacità di trasporto transfrontaliero, mancanza di informazioni affidabili e tempestive sulla disponibilità delle reti, limitata concorrenza al dettaglio e dimensioni ridotte delle zone di bilanciamento. I risultati dell’indagine settoriale hanno guidato la politica di applicazione delle norme di concorrenza della Commissione nei casi individuali e hanno dato un contributo molto importante alla formulazione delle politiche sull’ulteriore liberalizzazione dei mercati europei del gas e dell’elettricità.

34. La Commissione ha lanciato una serie di indagini antitrust di propria iniziativa, che si aggiungono a quelle avviate a seguito di diverse denunce. Le questioni sottoposte ad indagine comprendono l’accaparramento di capacità di rete e di immagazzinaggio, le prenotazioni di capacità a lungo termine, il sottoinvestimento strategico nelle reti per proteggere gli interessi delle forniture a valle, il blocco degli interconnettori per favorire il consumo nazionale, la ripartizione del mercato e i contratti a lungo termine fra grossisti/dettaglianti e clienti a valle. Sono state condotte importanti indagini anche a livello degli Stati membri, per esempio dalle autorità competenti in materia di concorrenza di Danimarca, Germania e Italia[60].

35. Anche i contratti a lungo termine con i clienti sono stati identificati come un problema per la concorrenza nei mercati energetici al di fuori dei settori del gas e dell’elettricità. La Commissione ha adottato una decisione relativa agli impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 relativa alla rete di distributori di benzina di Repsol , un fornitore spagnolo di carburanti[61]. Gli impegni offerti da Repsol libereranno centinaia di distributori di benzina da contratti di fornitura esclusiva a lungo termine, dando così una scelta più ampia e la possibilità di una riduzione dei prezzi a vantaggio del consumatore.

36. Per quanto riguarda le concentrazioni del settore energetico, la Commissione ha adottato un gran numero di decisioni. I casi più complessi dal punto di vista della concorrenza sono stati il caso DONG/Elsam/Energi E2 [62] e il caso Gaz de France/Suez [63]. Entrambe le concentrazioni, cosi' come inizialmente notificate, avrebbero costituito un considerevole ostacolo ad una concorrenza efficace e sono state autorizzate esclusivamente in virtù delle profonde misure correttive strutturali offerte dalle parti. Nel caso E.ON/Endesa la Commissione ha preso due decisioni a norma dell’articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni, imponendo alla Spagna di ritirare determinate condizioni imposte illegittimamente sulla operazione, che in sé era già stata autorizzata dalla Commissione.

37. Nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato, si è continuato a lavorare per trovare una soluzione ai problemi causati dai contratti a lungo termine fra operatori di reti pubbliche e generatori in Ungheria[64] e Polonia[65], che precludono parti significative dei mercati all’ingrosso. La Commissione ha anche analizzato diversi schemi tariffari in Italia[66], dove certe imprese industriali godono di tariffe elettriche preferenziali al di sotto del prezzo di mercato. Gli aspetti relativi agli aiuti di Stato della riorganizzazione degli oneri nucleari del settore pubblico sono stati esaminati in un caso relativo al Regno Unito[67]. Le decisioni sugli aiuti di Stato nel settore dell’energia rinnovabile si sono concentrate sulla verifica della necessità di tali aiuti e sull'accertamento che il finanziamento pubblico copra esclusivamente i costi aggiuntivi di generazione e fornitura rispetto alle fonti di energia convenzionali. Infine, nel quadro del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (EU ETS), la Commissione ha analizzato i piani nazionali di assegnazione per il secondo periodo di scambio (2008-2012) sulla base dei criteri dell'Allegato III della Direttiva ETS[68], ivi compreso il criterio 5, secondo il quale le assegnazioni non devono discriminare fra società o settori in modo tale da favorire indebitamente certe imprese o attività, conformemente a quanto previsto dal Trattato, segnatamente agli articoli 87 e 88. La Commissione ha preso decisioni a norma della Direttiva ETS per il secondo periodo di scambio sulle assegnazioni di 10 Stati membri.

2.2. Servizi finanziari

38. Una serie di indicatori, quali la frammentazione del mercato, la rigidità dei prezzi e la mancanza di mobilità dei clienti, indica che la concorrenza nel mercato bancario al dettaglio dell’UE non funziona efficacemente. Di conseguenza, nel giugno 2005[69] la Commissione ha deciso di avviare un’indagine sul settore bancario al dettaglio, in particolare in relazione alla concorrenza transfrontaliera. Due relazioni intermedie, una sui pagamenti effettuati con carte e un’altra sui conti correnti e servizi connessi, sono state pubblicate per consultazione e presentate ad un’audizione pubblica nel 2006. La relazione finale sul settore bancario al dettaglio è stata pubblicata il 31 gennaio 2007. Fra i potenziali problemi della concorrenza identificati figuravano le barriere all’ingresso, la frammentazione del mercato lungo linee nazionali e l’elevato grado di concentrazione fra emittenti e acquirenti di carte di pagamento.

39. La Commissione ha anche proseguito la sua ampia indagine settoriale nel campo dell’assicurazione delle imprese, anch’essa avviata nel giugno 2005. La relazione intermedia sull’assicurazione delle imprese è stata pubblicata il 24 gennaio 2007, e la relazione finale è prevista per settembre 2007.

40. La Commissione ha valutato e autorizzato un gran numero di concentrazioni nel settore dei servizi finanziari. Nel caso che riguarda l’acquisizione di Gerling Versicherungsgruppe da parte di Talanx Aktiengesellschaft [70], l’approfondita indagine di mercato della Commissione ha rivelato che l’acquisizione proposta poteva ridurre sensibilmente la concorrenza nel settore delle assicurazioni di responsabilità civile delle società farmaceutiche in Germania. Per sciogliere queste riserve, Talanx si è impegnata a cedere le attività relative alla responsabilità farmaceutica della sua controllata HDI per quanto riguarda l’assicurazione delle imprese tedesche al di là dell’assicurazione obbligatoria di responsabilità sui prodotti.

41. La Commissione ha anche dovuto garantire, mediante il controllo degli aiuti di Stato, condizioni di parità nei servizi finanziari, soprattutto per i nuovi operatori e per le banche straniere. Nel caso Crédit Mutuel [71], la Commissione ha continuato a indagare sulla possibile esistenza di una sovraccompensazione per la distribuzione del ‘livret bleu’ e, inoltre, ha avviato procedimenti d’infrazione contro i diritti speciali concessi a La Poste, alle Caisses d’Épargne e al Crédit Mutuel per la distribuzione del ‘livret A’ e del ‘livret bleu’. La Commissione ha preso una decisione finale negativa in cui chiede l'abrogazione del sistema di aiuti fiscali in vigore del Lussemburgo a favore delle “holding 1929” e delle “holding miliardarie”[72]. Il sistema è stato considerato un sussidio occulto alle holding che forniscono determinati servizi finanziari a soggetti commerciali connessi o non connessi all’interno di un gruppo multinazionale.

2.3. Comunicazioni elettroniche

42. La gran parte di fornitori di servizi di comunicazione elettronica opera entro i limiti del quadro normativo dell’UE per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica[73]. L’obiettivo di questo quadro normativo è quello di agevolare l’accesso all’infrastruttura esistente, promuovere l’investimento in infrastrutture alternative e offrire ai consumatori scelta e prezzi più contenuti. Attualmente, raccomanda una regolamentazione ex ante da parte degli organi nazionali di regolamentazione per 18 mercati di prodotti e servizi, sia all’ingrosso che al dettaglio. A giugno la Commissione ha pubblicato un progetto rivisto dell’elenco dei mercati suscettibili di regolamentazione ex ante [74], che raccomanda una sensibile riduzione del numero di mercati su detto elenco. In linea di massima, la Commissione ritiene ove la regolamentazione dei mercati all’ingrosso sia efficiente, le condizioni nei mercati al dettaglio dovrebbero consentire una concorrenza efficace.

43. Ai sensi della procedura di cui all’articolo 7 [75], la Commissione ha continuato a garantire che la regolamentazione in tutta l’UE sia coerente e basata sui principi del diritto di concorrenza, sia limitata ai mercati in cui vi è un persistente fallimento del mercato e venga ridotta esclusivamente nei casi in cui una concorrenza efficace non dipenderà più da un intervento normativo ex ante. La Commissione ha valutato 244 notifiche delle autorità nazionali di regolamentazione ed ha adottato 156 decisioni. La Commissione non ha richiesto ad alcuna autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura. In un caso è stata l'autorità nazionale a ritirare di propria iniziativa il progetto di misura.

44. I mercati di accesso alla banda larga costituiscono un interessante esempio dell’applicazione simultanea della regolamentazione settoriale ex ante e del diritto di concorrenza ex post. La Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti all’operatore storico spagnolo avendo riscontrato, in via preliminare, che Telefónica aveva abusato della sua posizione dominante sui mercati di accesso alla banda larga in Spagna mediante una pratica di compressione del margine, violando così l’articolo 82 del trattato CE. Utilizzando la procedura di cui all’articolo 7, la Commissione ha dato istruzioni agli organi nazionali di regolamentazione di includere nel mercato rilevante per l’accesso all’ingrosso alla banda larga anche il nuovo prodotto di accesso VDSL nel caso in cui i prodotti di accesso siano fra loro sostituibili indipendentemente dall’infrastruttura attraverso la quale sono forniti. Infine, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione ha approvato diversi progetti che comportano contributi da parte dello Stato per l’infrastruttura e i servizi a banda larga, principalmente per le zone rurali o remote con una copertura di banda larga limitata o inesistente[76]. Per contro, la Commissione ha deciso di vietare il contributo pubblico per la prevista costruzione di una rete di accesso in fibra ottica nella città olandese di Appingedam[77], poiché il progetto interessava una zona già servita da reti a banda larga a prezzi simili a quelli di altre regioni.

45. Nel settore della telefonia mobile, la Commissione finora non ha espresso obiezioni, ai sensi della procedura di cui all’articolo 7, al parere di alcune autorità nazionali di regolamentazione secondo le quali potrebbe essere necessario un intervento di regolamentazione sul mercato all’ingrosso per l’accesso mobile e la generazione di chiamate per evitare un danno ai consumatori[78]. Gli strumenti per il controllo delle concentrazioni sono stati usati anche per garantire che le concentrazioni fra operatori mobili non ostacolassero significativamente una concorrenza efficace[79].

2.4. Tecnologia dell ’informazione

46. La Commissione ha continuato a garantire che non fosse distorta la concorrenza nel settore della tecnologia dell’informazione, caratterizzato dalla convergenza digitale, dall’importanza sempre crescente dell’interoperabilità e dal ruolo fondamentale delle organismi di standardizzazione.

47. Sono stati presi ulteriori provvedimenti per garantire che Microsoft adempia agli obblighi previsti dalla decisione del 2004[80] (che ha riscontrato una violazione dell’articolo 82 del trattato CE), nella fattispecie che i) fornisca informazioni complete e accurate sull’interoperabilità e ii) pubblichi dette informazioni in termini ragionevoli. Poiché Microsoft non ha fornito, come richiesto, informazioni complete e accurate sull’interoperabilità, la Commissione ha adottato una decisione che impone all’impresa il pagamento di un’ammenda di 280,5 milioni di EUR per inadempimento dei suoi obblighi.

48. Nel settore del controllo delle concentrazioni , la Commissione ha valutato se le concentrazioni di produttori di attrezzature di rete costituiscano o meno un ostacolo importante per una concorrenza efficace. In questo contesto, la Commissione ha autorizzato la concentrazione proposta fra Nokia e la società di attrezzature di rete di Siemens AG , concludendo che questa transazione non avrebbe significativamente ostacolato una concorrenza efficace nel settore delle attrezzature per reti mobili[81]. Analogamente, la Commissione ha autorizzato la concentrazione proposta fra Alcatel e Lucent Technologies, concludendo che la struttura del mercato per la fornitura di attrezzature per reti a fibra ottica e di soluzioni di accesso alla banda larga sarebbe rimasta concorrenziale anche dopo l’operazione proposta[82].

49. Nel campo del controllo degli aiuti di Stato , la Commissione ha esaminato l’incentivo fiscale proposto dalla Francia per la creazione di videogiochi. Essa ha deciso di avviare un’indagine formale per verificare se detto incentivo fiscale persegua un autentico obiettivo culturale se visto nel contesto più ampio dell’intensa concorrenza di creatori di videogiochi di Stati Uniti, Canada e Giappone, nonché del balzo tecnologico ed economico rappresentato dalle console di nuova generazione.

2.5. Mezzi di comunicazione

50. Gli sviluppi del mercato nel settore dei mezzi di comunicazione comprendono un aumento del numero globale di canali di distribuzione, una maggiore scelta e domanda di contenuto da parte dei consumatori, e il passaggio dalla trasmissione analogica a quella digitale, che sta già offrendo ai clienti una migliore qualità d’immagine ed una maggiore varietà di programmi. Il principale obiettivo della politica di concorrenza nel settore dei mezzi di comunicazione è quello di garantire condizioni di parità, sia fra diversi operatori commerciali sia fra operatori commerciali e operatori finanziati dall’amministrazione pubblica.

51. Nel settore della trasmissione digitale , a seguito di una denuncia dell’associazione consumatori italiana Altroconsumo, la Commissione ha avviato un procedimento d’infrazione per verificare se la normativa italiana che disciplina il passaggio al digitale impone restrizioni alle emittenti e concede vantaggi concorrenziali agli operatori analogici esistenti, contrariamente alle disposizioni della direttiva sulla concorrenza[83] e ad altre relative disposizioni del quadro normativo sulle telecomunicazioni. La Commissione ha avviato indagini formali sugli aiuti di Stato relativamente ai provvedimenti che agevolano il passaggio al digitale in due Länder tedeschi: Baviera[84] e Renania settentrionale-Vestfalia[85], per verificare se gli aiuti si limitano al minimo necessario e non distorcono eccessivamente la concorrenza. Nelle decisioni relative alla Francia[86] e all’Italia[87], la Commissione ha dato più particolari sulle condizioni di concessione di contributi ai consumatori per l’acquisto di decoder digitali, come ad esempio il rispetto del principio di neutralità tecnologica.

52. In linea con la “comunicazione sulla radiodiffusione”[88], la Commissione ha continuato ad approvare il finanziamento di Stato alle emittenti del servizio pubblico nei casi in cui gli aiuti non superavano i costi del servizio pubblico[89]. In casi recenti, la Commissione ha anche chiesto agli Stati membri di introdurre meccanismi per evitare la sovraccompensazione [90] ed ha chiesto il recupero degli aiuti qualora un’emittente del servizio pubblico abbia ricevuto più fondi pubblici del necessario. La Commissione ha comunque accettato il fatto che possa essere giustificabile per le emittenti del servizio pubblico mantenere un surplus come cuscinetto di sicurezza contro possibili fluttuazioni dei costi o delle entrate[91].

53. La Commissione ha continuato a dare massima priorità al fatto di garantire la disponibilità di contenuti di alta popolarità a condizioni aperte e trasparenti, che consentano al massimo numero di operatori di fare offerte per i diritti. Nella decisione relativa agli impegni nel caso del campionato inglese (English Premier League) (FAPL)[92], la Commissione ha confermato i principi di base stabiliti nelle decisioni sui casi UEFA Champions League e Bundesliga per quanto riguarda la vendita congiunta di diritti mediatici sportivi[93]. Nel settore delle concentrazioni, l’acquisizione da parte di CVC, impresa di private equity, di SLEC , proprietaria del Gruppo Formula 1 e di tutti i diritti televisivi sul campionato di Formula 1[94], è stata autorizzata a condizione di una dismissione volta a garantire che non si ostacolasse la concorrenza nella vendita dei diritti televisivi in Italia e in Spagna per i due eventi automobilistici più popolari dell’UE.

54. La Commissione ha valutato le misure di aiuto di Stato per film ed altre opere audiovisive sulla base della “comunicazione sul cinema”[95], che stabilisce i criteri per l’approvazione di detti aiuti in base all’esenzione culturale dal divieto generale di aiuti di Stato. Le tre decisioni più significative del 2006 hanno riguardato i regimi francesi di sostegno alle opere cinematografiche[96], il regime d’incentivi fiscali per le opere cinematografiche nel Regno Unito[97] e il nuovo Fondo tedesco per il cinema[98]. Tutte queste misure sono state approvate dalla Commissione sulla base di un impegno, preso dalle autorità nazionali, a correggerle per tener conto di eventuali modifiche delle norme sugli aiuti di Stato durante il loro periodo di vigenza.

55. Nel contesto della gestione dei diritti, la Commissione ha adottato la decisione relativa agli impegni sul caso “Accordo di proroga di Cannes”[99], garantendo che i produttori di dischi possano continuare a ricevere sconti dalle società di gestione collettiva dei diritti sulle tariffe per licenze di copyright pagate, e che non sia ostacolato l’ingresso potenziale delle società di gestione collettiva dei diritti nei mercati della pubblicazione di musica o di produzione di dischi. La Commissione ha anche emesso una comunicazione degli addebiti nei confronti della CISAC (“Confederazione internazionale delle società di autori e compositori”) e le singole società di gestione collettiva dei diritti negli Stati membri del SEE che fanno parte della CISAC[100] stessa. La Commissione ha espresso delle riserve su certe disposizioni del contratto-tipo CISAC e degli accordi bilaterali fra la CISAC e i suoi membri, che estendono i tradizionali monopoli nazionali off-line delle società di gestione collettiva dei diritti d’autore al settore on-line.

2.6. Trasporti

56. In relazione alle iniziative legislative della Commissione nel campo della politica sui trasporti, al fine di creare mercati dei trasporti competitivi e integrati a livello dell’UE, l’obiettivo della politica di concorrenza è quello di garantire che il funzionamento efficiente di questi mercati non sia ostacolato da pratiche anticoncorrenziali o distorsioni della concorrenza. In particolare, possono esserci problemi di concorrenza sotto forma di protezione dei mercati nazionali dei trasporti nel caso dei trasporti su strada, bassi livelli di interoperabilità e scarso coordinamento di infrastrutture nel caso dei trasporti su rotaia, e mancanza di un accesso trasparente a servizi portuali competitivi nel caso dei trasporti marittimi.

57. Per quanto riguarda i trasporti su strada, la Commissione ha mantenuto la sua politica di approvazione sia degli aiuti di Stato volti a favorire l’adozione di tecnologie più pulite, in particolare sui veicoli vecchi[101], sia degli aiuti di Stato per gli obblighi di servizio pubblico[102].

58. La Commissione ha adottato diverse decisioni sugli aiuti di Stato al fine di promuovere il trasporto su rotaia . Ha autorizzato una misura di aiuti ceca che consisteva nel garantire un prestito alle ferrovie ceche per agevolare l’acquisto di nuove carrozze passeggeri[103] e ha permesso che i Paesi Bassi concedessero aiuti di Stato per sviluppare il sistema europeo di controllo dei treni[104]. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato all’infrastruttura ferroviaria, la Commissione ha deciso in un caso che il finanziamento e la supervisione della costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie non costituiva un’attività economica, bensì rientrava nelle competenze dell’amministrazione pubblica[105].

59. Nel settore del trasporto marittimo , l’esenzione per categoria delle conferenze marittime di cui al regolamento 4056/86 del Consiglio è stata abrogata dal regolamento 1419/2006[106] del Consiglio. Cio' è stato fatto in quanto non erano più soddisfatte le quattro condizioni cumulative per l'autorizzazione della fissazione dei prezzi e della regolamentazione della capacità ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE. Lo stesso regolamento ha anche esteso il campo di applicazione del regolamento 1/2003 al cabotaggio e ai servizi di trasporto con navi da carico non regolari. In linea con una richiesta del Parlamento europeo e considerato che il regolamento 1/2003 non era integralmente applicabile al settore delle navi passeggeri, la Commissione si è impegnata a pubblicare orientamenti sull’applicazione del diritto di concorrenza ai servizi marittimi, in modo tale da agevolare la transizione verso un sistema totalmente competitivo. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nei trasporti marittimi, la Commissione favorisce la rigorosa convergenza dei programmi di aiuti per raggiungere le migliori condizioni di parità possibili all’interno dell’Europa, comprese le attività di alaggio e dragaggio. Ha insistito sull’eliminazione di qualsiasi clausola di nazionalità prevista nei sistemi che esonerano gli armatori dal pagamento dei contributi di previdenza sociale dei marittimi.

60. Nel settore dei trasporti aerei , la Commissione ha adottato il regolamento 1459/2006 che, a partire dal 1º gennaio 2007, elimina l’esenzione dal divieto disposto nell’articolo 81, paragrafo 1 CE delle conferenze tariffarie IATA per il trasporto passeggeri, per tratte all’interno dell’UE. Il nuovo regolamento sopprime anche l’esenzione per le bande orarie e le conferenze sulla programmazione degli orari per le tratte all’interno dell’UE. In due delle decisioni[107] adottate ai sensi del regolamento 847/2004[108] del Consiglio, la Commissione ha concluso che gli accordi bilaterali in materia di servizi aerei stipulati fra Stati membri e paesi terzi potevano violare gli articoli 10 e 81 del trattato CE in combinato disposto, richiedendo o incoraggiando le compagnie aeree designate a concordare o coordinare le tariffe e/o la capacità gestita. Nel settore dell’antitrust, la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti ai membri della SkyTeam airline alliance, esprimendo le proprie riserve su una serie di tratte rispetto alle quali la collaborazione SkyTeam poteva avere un effetto negativo sulla concorrenza. La Commissione ha anche proseguito il suo lavoro di controllo degli aiuti di Stato ai vettori in difficoltà[109], ha adottato una serie di decisioni su aiuti all'avviamento[110] e su aiuti agli aeroporti[111], e si è occupata di casi di aiuti sia a compagnie aeree sia ad aeroporti[112]. Infine, la Commissione ha deciso di deferire la Grecia alla Corte di giustizia delle Comunità europee per non aver recuperato gli aiuti di Stato illegali, calcolati nell’ordine di almeno 160 milioni di EUR, concessi a Olympic Airways fra il 1998 e il 2002.

2.7. Servizi postali

61. Il settore postale sta attraversando una fase di grandi trasformazioni: nuove esigenze dei clienti, cambiamenti organizzativi, graduale apertura del mercato, tecnologie di automazione/nuove tecnologie e introduzione dell’elettronica. In questa situazione di mercato i principali pilastri della politica della Commissione sono stati da una parte una riduzione graduale dei servizi per i quali sono concessi diritti di monopolio a fornitori del servizio universale, e dall’altra la difesa della concorrenza nei settori liberalizzati del mercato postale, al fine di evitare la rimonopolizzazione de facto da parte dei fornitori del servizio universale.

62. Per quanto riguarda l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore postale, alla luce della giurisprudenza Chronopost [113] e Altmark [114] , la Commissione ha approfondito la sua analisi dei conti dei fornitori del servizio universale in modo tale da garantire l’assenza di sovraccompensazione e di sovvenzioni incrociate. In particolare, la Commissione ha esaminato i metodi applicati dagli operatori postali per attribuire i costi fra i servizi universali ed altri servizi, e per calcolare l’onere finanziario delle missioni pubbliche.

63. La Commissione ha dichiarato che la compensazione per servizi di interesse economico generale è compatibile con le norme sugli aiuti di Stato, in linea con la disciplina comunitaria del 2005[115], esclusivamente se l’importo della compensazione non supera i costi dell’obbligo di servizio pubblico (a condizione che siano soddisfatti anche altri obblighi previsti dalla disciplina del 2005)[116].

64. Oltre a valutare la compatibilità della compensazione concessa agli operatori postali per la fornitura di servizi di interesse economico generale, la Commissione ha verificato che gli operatori postali non stessero usufruendo di altri vantaggi. Per esempio, nel caso “Francia; Raccomandazione che propone l’adozione di misure opportune riguardo alla garanzia illimitata dello Stato a favore di La Poste[117]”, la Commissione ha raccomandato alla Francia di eliminare, entro la fine del 2008, la garanzia di Stato illimitata di cui godono le Poste francesi in qualità di ente pubblico.

65. Infine, oltre a controllare la presenza di sussidi incrociati a favore di controllate di operatori postali attive in comparti concorrenziali al di fuori dei servizi generali di interesse economico generale, la Commissione ha continuato a garantire che tali controllate non usufruissero di aiuti di Stato. Per esempio, nel caso “DHL - aeroporto di Lipsia-Halle”[118], la Commissione ha deciso di avviare un procedimento per determinare se il Land Sassonia e l’aeroporto di Lipsia, di proprietà pubblica, abbiano agito da investitori privati nel momento in cui hanno fornito a DHL infrastrutture e garanzie in caso di divieto dei voli notturni.

3. La rete europea della concorrenza e le giurisdizioni nazionali – Panoramica della cooperazione

66. Il 2006 è il secondo anno completo di attuazione del sistema di applicazione delle norme disposto dal regolamento 1/2003. Durante l’anno si è assistito ad un ulteriore rafforzamento, da una parte, della cooperazione fra i membri della REC, cioè fra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’UE e la Commissione, e, dall’altra, fra le giurisdizioni nazionali e la Commissione.

3.1. Panoramica generale

67. La cooperazione fra i membri della REC in casi singoli verte su due obblighi principali di informazione della Commissione da parte delle autorità nazionali competenti: quando vengono avviati nuovi casi e prima che venga presa la decisione finale. La Commissione è stata informata di circa 150 nuove indagini su casi avviati dalle autorità nazionali competenti. Un numero esiguo di denunce è stato rinviato dalla Commissione alle autorità nazionali preposte alla concorrenza disposte a seguire le questioni sollevate, mentre in un numero limitato di casi le NCA hanno richiamato espressamente l’attenzione della Commissione su sospetti problemi di concorrenza che sembravano avere effetti in diversi Stati membri.

68. La Commissione –sulla base dei meccanismi di cooperazione formale- o i suoi servizi – in via informale - hanno esaminato o fornito orientamenti su circa 125 casi sottoposti dalle autorità nazionali di concorrenza. A tutt’oggi, la Commissione non è ricorsa alla possibilità di sollevare un’autorità nazionale dalla sua competenza al fine di garantire un’applicazione coerente delle norme sulla concorrenza avviando un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento 1/2003.

69. Il punto di forza e il potenziale della cooperazione nell'ambito della REC vanno oltre gli obblighi legali stabiliti nel regolamento 1/2003. La REC offre anche una piattaforma utile per le autorità dell’UE competenti in materia di concorrenza, per coordinare gli interventi volti a garantire l’applicazione delle norme, assicurare la coerenza a priori e discutere questioni di politica generale. Nel corso del 2006, questo lavoro si è svolto in quattro diversi fori. Prima di tutto, il direttore generale della DG Concorrenza e i responsabili di tutte le autorità responsabili della concorrenza si sono incontrati in una riunione annuale nel contesto della REC, nella quale è stato approvato il programma modello di trattamento favorevole della REC. In secondo luogo, le autorità responsabili della concorrenza e la Commissione si sono incontrate regolarmente in “riunioni plenarie” nelle quali si è discusso di questioni relative alla politica antitrust. In terzo luogo, sei gruppi di lavoro si sono occupati di questioni specifiche quali le indagini settoriali o l’abuso di posizione dominante. Infine, 15 sottogruppi settoriali della REC sono stati destinati a particolari settori[119].

3.2. Applicazione delle norme di concorrenza comunitarie da parte degli organi giurisdizionali nazionali dell ’UE

70. L’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento 1/2003 consente ai giudici nazionali di chiedere alla Commissione informazioni in suo possesso o un parere su questioni relative all’applicazione delle norme di concorrenza dell’UE. Nel 2006, la Commissione ha espresso un parere per un tribunale dei Paesi Bassi e un altro per un giudice belga. Alla fine dell’anno era ancora in sospeso una richiesta da parte di un giudice svedese.

71. L’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento 1/2003 dispone che gli Stati membri inoltrino alla Commissione una copia delle sentenze scritta emessa dalle giurisdizioni nazionali sull’applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato CE. La Commissione ha ricevuto copie di circa 30 sentenze pronunciate nel 2006, pubblicate sul sito web della DG Concorrenza nella misura in cui l’autorità inviante non le aveva classificate come riservate.

72. L’articolo 15, paragrafo 3 del regolamento 1/2003 dispone che, ove lo richieda la coerente applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato CE, la Commissione, di sua iniziativa, può presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni nazionali degli Stati membri, e può anche fare osservazioni orali con l’autorizzazione della giurisdizione competente. Nel 2006, per la prima volta dall’entrata in vigore del regolamento 1/2003, la Commissione è ricorsa a questa possibilità “amicus curiae”, presentando delle osservazioni alla Corte d’Appello di Parigi in merito all’interpretazione del regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico[120].

73. La formazione e l’aggiornamento continui di giudici nazionali sul diritto di concorrenza dell’UE è molto importante per garantire un’applicazione efficace e coerente di queste norme. Dal 2002 la Commissione ha cofinanziato diversi progetti di formazione ogni anno e lo ha fatto anche nel 2006, cofinanziando 15 progetti per la formazione di giudici nazionali provenienti da tutti e 25 gli Stati membri dell’UE.

4. Attività internazionali

74. Nel periodo precedente all’adesione di Romania e Bulgaria nel gennaio 2007, la Commissione ha controllato da vicino la preparazione per l’adesione e ha prestato la sua assistenza per l’applicazione delle norme di concorrenza. Ha controllato le misure di aiuto di Stato che Bulgaria e Romania hanno notificato conformemente al meccanismo per gli aiuti esistenti stabilito dal trattato di adesione. La Commissione ha continuato a prestare il suo aiuto a Croazia e Turchia, nonché ai paesi dei Balcani occidentali, per allineare ulteriormente le loro norme di concorrenza al diritto dell’UE.

75. La Commissione ha portato avanti un’intensa cooperazione bilaterale con numerose autorità competenti in materia di concorrenza, e in particolare con le autorità dei più importanti partner commerciali della Comunità. Sulla base di specifici accordi di cooperazione in materia di concorrenza, la cooperazione con Stati Uniti, Canada e Giappone si è articolata su contatti su casi specifici, azioni coordinate per assicurare il rispetto della normativa e discussioni sulle misure correttive. La DG Concorrenza ha offerto la sua assistenza per la stesura di norme sulla concorrenza in Cina e Russia.

76. Nel contesto della cooperazione multilaterale, la DG Concorrenza ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nella rete internazionale della concorrenza, nella quale è membro del comitato direttivo, copresidente del gruppo di lavoro sui cartelli, e membro attivo dei gruppi di lavoro sulle concentrazioni, sull’attuazione della politica di concorrenza e sulla condotta unilaterale. Inoltre la DG Concorrenza ha continuato a partecipare attivamente e ha contribuito al lavoro del comitato per la concorrenza dell’OCSE.

5. Cooperazione interistituzionale

77. La Commissione ha portato avanti la sua cooperazione con le altre istituzioni e organi comunitari.

78. Ogni anno il Parlamento europeo pubblica di sua iniziativa una relazione sulla relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza[121]. La Commissione ha anche partecipato ai dibattiti svoltisi nel Parlamento europeo sulle iniziative della politica di concorrenza della Commissione, quali ad esempio la riforma degli aiuti di Stato e il Libro verde in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie. Il commissario responsabile della concorrenza ha regolarmente scambi di punti di vista con le commissioni parlamentari responsabili, per discutere di questioni di politica di concorrenza. La commissione responsabile degli affari economici e monetari riceve regolarmente elenchi dei casi pendenti su cui le informazioni sono di pubblico dominio, nonché informazioni sulle principali iniziative politiche nel campo della concorrenza. Infine, la Commissione coopera strettamente anche con i membri del Parlamento europeo, rispondendo alle interrogazioni parlamentari (sia scritte che orali)[122] e alle petizioni, nonché con il Mediatore europeo.

79. La Commissione opera in stretta collaborazione anche con il Consiglio, informandolo di importanti iniziative politiche nel campo della concorrenza, quali ad esempio la riforma degli aiuti di Stato e le indagini settoriali nell’ambito dell’energia e dei servizi finanziari, e partecipa ai gruppi di lavoro del Consiglio.

80. La Commissione informa altresì il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni delle più importanti iniziative politiche e partecipa ai dibattiti che si svolgono in seno ai due comitati, ad esempio in relazione all’adozione della relazione annuale del Comitato economico e sociale europeo sulla relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza.

[1] SEC(2007) 0860.

[2] http://ec.europa.eu/comm/competition/index_it.html

[3] Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell’8.12.2006).

[4] Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002).

[5] Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210 dell’1.9.2006).

[6] Il Libro verde adottato dalla Commissione a dicembre 2005 è disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

[7] Il parere del CESE è disponibile all’indirizzohttp://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\int\int306\ces1349-2006_ac.doc&language=IT

[8] Il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 è disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_it.htm

[9] Proposta di regolamento della Commissione concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche, COM(2003) 644 definitivo.

[10] Decisione della Commissione sul caso COMP/C.38.620 Perossido d’idrogeno e perborato del 3.5.2006; decisione della Commissione sul caso COMP/F/38.645 Metacrilati del 31.5.2006; decisione della Commissione sul caso COMP/38.456 Bitume – Paesi Bassi del 13.9.2006; decisione della Commissione sul caso COMP/38.121 Raccordi del 20.9.2006; decisione della Commissione sul caso COMP/F/38.907 Travi d’acciaio (riadozione) del 8.11.2006; decisione della Commissione sul caso COMP/F/ 38.638 Gomma sintetica (BR/ESBR) del 29.11.2006; decisione della Commissione sul caso COMP/39.234 Extra di lega (riadozione), del 20.12.2006.

[11] Questa cifra non comprende le imprese alle quali è stata concessa l’immunità dalle ammende per la cooperazione ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole.

[12] Caso COMP/38.784 Telefónica .

[13] Caso COMP/37.966 Distrigaz , cfr. comunicato stampa della Commissione MEMO/06/197 del 16.5.2006.

[14] Caso COMP/38.113 Prokent/Tomra .

[15] Decisione della Commissione sul caso COMP/38.381 De Beers , 22.2.2006; Decisione della Commissione sul caso COMP/38.173 FA Premier League , 22.3.2006; Decisione della Commissione sul caso COMP/38.348 Repsol CPP , 12.4.2006; Decisione della Commissione sul caso COMP/38.681 Accordo di proroga di Cannes del 4.10.2006.

[16] Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18 ).

[17] Cfr. XXIII Relazione sulla politica di concorrenza 1993.

[18] Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (“regolamento comunitario sulle concentrazioni”) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 18 ).

[19] Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1 ). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).

[20] GU C 66 del 2.3.1998, pag. 5.

[21] GU C 66 del 2.3.1998, pag. 1.

[22] GU C 66 del 2.3.1998, pag. 14.

[23] GU C 66 del 2.3.1998, pag. 25.

[24] Decisione della Commissione sul caso COMP/M.4141 Linde/BOC del 6.6.2006.

[25] Decisione della Commissione sul caso COMP/M.3916 T-Mobile Austria/tele.ring del 26.4.2006.

[26] Decisione della Commissione sul caso COMP/M.4057 Korsnäs/Assidomän “Cartoncino” del 12.5.2006.

[27] Decisione della Commissione sul caso COMP/M.4000 Inco/Falconbridge del 4.7.2006.

[28] Decisione della Commissione sul caso COMP/M. 4187 Metso/Aker Kvaerner del 12.12.2006.

[29] Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, punti 76-88 (GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5).

[30] Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell’1.11.2006, pag. 29 ).

[31] A dicembre 2005 la Commissione ha adottato nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

[32] GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

[33] GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

[34] Cfr. la comunicazione “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione – Il rilancio della strategia di Lisbona”, COM(2005) 24 definitivo del 2.2.2005.

[35] Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 28.12.2006 ).

[36] Escluse le decisioni di avviare la procedura di indagine formale, corrigenda, ingiunzioni, proposte di misure opportune.

[37] GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

[38] Caso N 245/2006 LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. (non ancora pubblicato), caso N 246/2006 Ohsung [Dong Seo] Display Poland Sp. z o.o. (non ancora pubblicato), caso N 247/2006 Lucky SMT Sp. z o.o. (non ancora pubblicato), caso N 248/2006 Dong Yang Electronics Sp. z o.o. (non ancora pubblicato), caso N 249/2006 Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. (non ancora pubblicato), caso N 250/2006 LG Chem Poland Sp. z o.o. (non ancora pubblicato), caso N 251/2006 LG Innotek Poland Sp. z o.o. (non ancora pubblicato), caso N 256/2006 LG Electronics Wroclaw Sp. z o.o.- Elettrodomestici (non ancora pubblicato), caso N 257/2006 LG Electronics Wroclaw Sp. z o.o. - Televisori (non ancora pubblicato).

[39] Caso N 17/2006 First Solar GmbH (GU C 259 del 27.10.2006, pag. 13).

[40] Caso N 409/2006 HighSi GmbH (non ancora pubblicato).

[41] Caso N 34/2006 Hankook Tire Hungary Ltd (GU C 232 del 27.9.2006, pag. 2).

[42] Caso N 121/2006 Soutien de l’Agence de l’innovation industrielle en faveur des programmes mobilisateurs pour l’innovation industrielle [Sostegno dell’Agenzia dell’Innovazione Industriale a favore dei programmi mobilizzatori di innovazione industriale] (non ancora pubblicato).

[43] Caso N 193/2006 Considerevoli aiuti per la R&S a Rolls-Royce e altri – Motore non nocivo per l’ambiente (EFE) (non ancora pubblicato).

[44] Caso N 186/2006 Sostegno ad Eurocopter per lo sviluppo di un elicottero da trasporto di medio tonnellaggio EC175 (non ancora pubblicato).

[45] Caso N 708/2006 Sostegno dell’ Agence de l’innovation industrielle a favore del programma di R&S BioHub (non ancora pubblicato).

[46] C 36/2005 Investbx (non ancora pubblicato).

[47] N 9/2006 Fondi comuni di investimento finalizzati a favorire l’afflusso di capitale di rischio verso PMI innovative del Mezzogiorno (GU C 218 del 9.9.2006, pag. 9).

[48] Cfr, ad esempio: NN 162/A/2003 e N 317/A/2006, Austria, sostegno alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili ai sensi della Legge sull'Elettricità Verde (tariffe di alimentazione) (GU C 221 del 14.9.2006, p. 9), NN 162/B/2003 e N 317/B/2006, Austria, sostegno alla cogenerazione ai sensi della Legge sull'Elettricità Verde (tariffa di sostegno) (GU C 221 del 14.9.2006, p. 9).

[49] GU C 202 del 25.8.2006, pag. 9.

[50] GU C 209 del 31.8.2006, pag. 8.

[51] Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, e dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione .

[52] Nel 2006 sono stati decisi due casi: il caso C 40/05 Ford Genk (Belgio) e il caso N 653/05 Webasto (Portogallo) . Per altri tre casi la Commissione non aveva preso una decisione definitiva entro la fine del 2006.

[53] Decisione della Commissione sul caso N 14/06 Ottana Energia , 12.12.2006 (non ancora pubblicata), decisione della Commissione sul caso N 16/06 CIT , 7.7.2006 (GU C 244 del 11.10.2006, pag. 14); decisione della Commissione sul caso N 28/06 Techmatrans , 20.2.2006 (GU C 87 del 11.4.2006, pag. 2).

[54] Decisione della Commissione sul caso N 464/05 AB Kauno , 22.2.2006 (GU C 270 del 7.11.2006, pag. 2), decisione della Commissione sul caso N 632/05 Energetyka Wislosan , 19.7.2006 (GU C 232 del 27.9.2006, pag. 2).

[55] Decisione della Commissione sul caso C 44/2005 Huta Stalowa Wola , 20.12.2006 (non ancora pubblicata).

[56] Decisione della Commissione sul caso C 3/2005 FSO , 20.12.2006 (non ancora pubblicata), decisione della Commissione sul caso C 25/2005 Frucona Košice , 7.6.2006 (non ancora pubblicata), decisione della Commissione sul caso C 42/2005 Konas , 26.9.2006 (non ancora pubblicata), decisione della Commissione sul caso C 1/2005 Euromoteurs , 26.4.2006 (GU L 307 del 7.11.2006, pag. 213).

[57] Caso E22/2004 Incentivi per investimenti connessi alle esportazioni.

[58] CR 57/03 Tremonti Bis, CR 36/01 Beaulieu Ter Lembeek, CR 8/04 Incentivi fiscali diretti a favore di nuove società quotate in borsa, CR 13/B/03 France Telecom – Regime di tassa professionale e CR 57/02 articolo 44 septies C.G.I.

[59] COM(2006) 851 definitivo.

[60] L’autorità danese per la concorrenza è intervenuta contro gli eccessivi prezzi e la manipolazione del mercato nella Danimarca occidentale; l’autorità tedesca per la concorrenza è intervenuta contro gli accordi di fornitura di gas a lungo termine fra grossisti e Stadtwerke, e l’autorità italiana garante della concorrenza è intervenuta contro la mancata espansione della capacità per proteggere la posizione dominante sul mercato della fornitura a valle.

[61] Decisione della Commissione sul caso COMP/38.348 Repsol CPP del 12.4.2006.

[62] Decisione della Commissione sul caso COMP/M.3868 DONG/Elsam/Energi E2 del 14.3.2006.

[63] Decisione della Commissione sul caso COMP/M.4180 Gaz de France/Suez del 14.11.2006.

[64] GU C 324 del 21.12.2005, pag. 12.

[65] GU C 52 del 2.3.2006, pag. 8.

[66] GU C 145 del 21.6.2006, pag. 8 e GU C 214 del 6.9.2006, pag. 5.

[67] GU L 268 del 27.9.2006, pag. 37.

[68] Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

[69] Decisione della Commissione del 13.6.2005 (GU C 144 del 14.6.2005, pag. 13).

[70] Decisione della Commissione sul caso COMP/M.4055 Talanx/Gerling del 5.4.2006.

[71] GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 12.

[72] GU L 366 del 21.12.2006, pag. 47.

[73] Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33 ).

[74] Documento di lavoro della Commissione, consultazione pubblica su un progetto di raccomandazione della Commissione relativo ai mercati rilevanti di prodotti e servizi all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di regolamentazione ex ante, ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, disponibile all’indirizzo:http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/public_consult/review/recommendation_final.pdf

[75] Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva quadro, i legislatori nazionali devono notificare alla Commissione i risultati della loro analisi dei 18 mercati basata sul diritto della concorrenza.

[76] Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione sul caso N. 398/2005 Sgravio fiscale a favore dello sviluppo della banda larga in Ungheria del 16.5.2006, la decisione della Commissione sul caso N. 118/2006 Sviluppo di reti di comunicazione a banda larga nelle zone rurali della Lettonia del 7.6.2006, la decisione della Commissione sul caso N. 264/05 Banda larga nelle aree rurali della Toscana del 13.9.2006, la decisione della Commissione sul caso N. 222/2005 Aiuto per il superamento del digital divide in Sardegna del 22.11.2006.

[77] Decisione della Commissione sul caso C 35/2006 Sviluppo della banda larga ad Appingedam del 19.7.2006.

[78] Cfr. le notifiche di Cipro, Irlanda, Malta, Spagna e Slovenia. L’autorità di regolamentazione irlandese, comunque, ha ritirato la sua designazione del significativo potere di mercato nel corso di procedure processuali nazionali.

[79] Decisione della Commissione sul caso COMP/M.3916 T-Mobile Austria/tele.ring del 26.4.2006. Cfr. anche punto 0.

[80] Cfr. anche punto 0.

[81] Decisione della Commissione sul caso COMP/M.4297 Nokia/Siemens del 13.11.2006.

[82] Decisione della Commissione sul caso COMP/M.4214 Alcatel/Lucent del 24.7.2006.

[83] Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21 ).

[84] Caso C33/2006 Introduzione della televisione terrestre digitale (DVB-T) in Baviera , disponibile all’indirizzo:http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/C-33-2006-WLWL-en-19.07.2006.pdf

[85] Caso C34/2006 Introduzione della televisione terrestre digitale (DVB-T) nella Renania settentrionale-Vestfalia , disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/C-34-2006-WLWL-en-19.07.2006.pdf

[86] Caso N111/2006 Aiuti alla TNT nelle regioni senza simulcast , disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/n111-06.pdf; caso N546/2006 Fondi di aiuto a privati, condizionati alle risorse, nella prospettiva della fine della radiodiffusione analogica , disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/n546-06.pdf

[87] Caso N270/2006 Contributi ai decoder digitali con API aperta , disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/N-270-2006-en-WLWL-24.01.2007.pdf

[88] Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (GU C 320 del 15.11.2001, pag. 5).

[89] Cfr. la decisione della Commissione che approva il piano di ristrutturazione finanziaria per l’emittente di Stato portoghese a luglio 2006 (Aiuto di Stato N. 31/2006 - Portogallo).

[90] Cfr. Decisione della Commissione che chiude l’indagine sugli aiuti esistenti relativa al sistema di finanziamento generale per l’emittente del servizio pubblico portoghese RTP (Aiuti di stato E 14/2005 – Portogallo).

[91] Cfr. Decisione della Commissione sul finanziamento ad hoc delle emittenti del servizio pubblico olandesi, adottata nel 2006 (Aiuti di stato C 2/2005 - Paesi Bassi).

[92] Caso COMP/38.173 Vendita congiunta dei diritti mediatici al campionato inglese (FA Premier League) disponibile all’indirizzohttp://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_173

[93] Caso COMP/37.398 Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League (GU L 291 del 8.11.2003, pag. 25) e caso COMP/37.214, Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga) (GU L 134 del 27.5.2005, pag. 46 ).

[94] Caso COMP/M.4066, CVC/SLEC , disponibile all’indirizzohttp://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/index/ m81.html#m_4066

[95] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (COM(2001) 534 definitivo del 26.9.2001, GU C 43 del 16.2.2002).

[96] Caso NN 84/05: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/NN-84-2004-WLWL-fr-22.03.2006.pdf

[97] Caso N 461/05: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/n461-05.pdf

[98] Caso N 695/06: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2006_690.html#695

[99] Caso COMP/38681 Accordo di Cannes – Impegni, disponibile all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38681/commitments.pdf. Cfr. anche il comunicato stampa IP/06/1311, 4.10.2006.

[100] Comunicato stampa MEMO/06/63 del 7.2.2006.

[101] N 400/2006 Italia, adottato il 6.12.2006, e N 573/2005 Danimarca, da adottare.

[102] Cfr. decisione della Commissione sul caso N. 604/2005 del 16.5.2006 (GU C 209 del 31.8.2006) e decisione della Commissione sul caso N. 556/2005 del 19.7.2006 (GU C 207 del 30.8.2006).

[103] Decisione della Commissione sul caso N 565/2005 del 22.2.2006, C(2006) 457 definitivo.

[104] Decisione della Commissione sul caso N 622/2005 del 7.6.6, C(2006) 2077 definitivo.

[105] Caso N 478/2004 del 7.6.2006 (GU C 209 del 31.8.2006).

[106] GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1.

[107] Decisioni della Commissione C(2006) 2009 del 31.5.2006 e C(2006) 2010 del 20.6.2006.

[108] Regolamento (CE) N. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alla negoziazione e all’applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 7).

[109] Cyprus Airways (GU C 113 del 13.5.2006, pag. 2).

[110] In particolare in relazione a Malta (N640/06 – adottato il 22 novembre).

[111] In particolare un caso di investimenti di capitale per sei piccoli aeroporti in Irlanda (N353/06 – adottato il 26 settembre).

[112] Caso N 227/2006 Aiuto a DHL e all’aeroporto di Lipsia , adottato il 22 novembre.

[113] Cause riunite C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, Chronopost SA, Racc. 2003 pag. I-6993.

[114] Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH , Racc. 2003, pag. I-7747.

[115] Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4).

[116] Cfr., per esempio, il caso N. 165/2005, Sostegno pubblico per la rete rurale accordato a Post Office Limited (POL) per il periodo 2006-2008 (GU C 141 del 16.6.2006, pag. 2) e il caso N. 642/05, Compensazione statale a Posten AB per la prestazione di servizi di pagamento di base e di cassa .

[117] Caso E 15/2005, Recommandation proposant l’adoption de mesures utiles concernant la garantie illimitée de l’Etat en faveur de La Poste (non ancora pubblicato).

[118] Caso N 227/2006, Aiuto a DHL e all’aeroporto di Lipsia (GU C 48 del 2.3.2007, pag. 7).

[119] Banche, titoli, assicurazione, alimentazione, prodotti farmaceutici, servizi professionali, assistenza sanitaria, ambiente, energia, ferrovie, trasporto marittimo, autoveicoli, telecomunicazioni, mezzi di comunicazione e sport.

[120] Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203 del 1.8.2002, pag. 30).

[121] Nel 2006 si trattava della relazione del relatore Lipietz sulla relazione annuale della Commissione sulla politica di concorrenza 2004.

[122] Nel 2006 circa 551 interrogazioni scritte e 66 interrogazioni orali rivolte alla Commissione riguardavano (aspetti del)la politica di concorrenza.

Top