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Document 52007AE1247

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione) COM(2007) 264 def. — 2007/0097 (COD)

    GU C 10 del 15.1.2008, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 10/44


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)

    COM(2007) 264 def. — 2007/0097 (COD)

    (2008/C 10/11)

    Il Consiglio, in data 16 luglio 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 175, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 5 settembre 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore ALLEN.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 settembre 2007, nel corso della 438a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 150 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il Comitato accoglie con favore il nuovo regolamento proposto, la cui adozione comporta l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 684/92 e del regolamento (CE) n. 12/98.

    1.2.

    La sicurezza dei passeggeri deve avere la priorità assoluta, anche nel quadro dei servizi di trasporto effettuati con autobus. Tutte le altre questioni vanno considerate di importanza minore.

    1.3.

    Il nuovo regolamento dovrebbe contribuire a migliorare la sicurezza stradale grazie a controlli più rigorosi dei servizi di trasporto internazionale con autobus effettuati da imprese che operano in diversi Stati membri.

    1.4.

    Il Comitato apprezza la proposta della Commissione in quanto rientra nell'ambito del programma Legiferare meglio ed è coerente con l'impegno di semplificare e aggiornare la normativa europea.

    1.5.

    Il Comitato raccomanda quanto segue:

    1.5.1.

    Andrebbe chiarita ulteriormente l'espressione «infrazioni gravi o infrazioni lievi e ripetute delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada»: che cos'è un'infrazione lieve? Quante infrazioni lievi sono necessarie per avere una sanzione amministrativa?

    1.5.2.

    È altresì necessario predisporre un elenco degli elementi costituivi delle infrazioni gravi.

    1.5.3.

    Il principio di sussidiarietà non dev'essere utilizzato come strumento per discriminare i vettori non residenti; la proposta di regolamento dovrebbe prevedere maggiori misure di salvaguardia al riguardo.

    1.5.4.

    Occorre mettere a punto in via prioritaria una banca dati su scala comunitaria in modo tale da poter verificare i dettagli concernenti le licenze e le informazioni correlate e facilitare lo scambio di informazioni.

    1.5.5.

    A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, andrebbe previsto un sistema di ricorso di cui i vettori possano avvalersi qualora uno Stato membro imponga sanzioni amministrative nel corso di un trasporto di cabotaggio, fatte salve le azioni penali.

    2.   Introduzione

    2.1.

    La direttiva 96/26/CE relativa all'accesso alla professione di trasportatore su strada e i regolamenti (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98 sull'accesso al mercato per i servizi effettuati con autobus hanno gettato le prime fondamenta del mercato interno dei servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri.

    2.2.

    La direttiva ha prescritto i requisiti minimi di qualità che è necessario soddisfare per accedere alla professione, mentre i due regolamenti hanno liberalizzato i servizi occasionali di trasporto internazionale di passeggeri, hanno applicato una procedura speciale di autorizzazione per i servizi regolari di trasporto internazionale di passeggeri e hanno autorizzato i servizi di cabotaggio nell'ambito di tali servizi internazionali.

    2.3.

    È ora necessario rendere questa normativa coerente con il nuovo contesto giuridico istituito dal regolamento riguardante i trasporti pubblici di passeggeri su strada e per ferrovia che sta per essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Inoltre, la normativa deve essere chiarita e in alcuni casi semplificata, in quanto l'esperienza ha dimostrato che alcune disposizioni determinano oneri amministrativi superflui.

    2.4.

    I vettori che effettuano il trasporto internazionale di viaggiatori a mezzo autobus devono essere in possesso di una licenza internazionale per il trasporto di passeggeri su strada rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, tranne eventuali eccezioni.

    2.5.

    Il regolamento (CEE) n. 684/92 liberalizza l'accesso al mercato del trasporto internazionale di viaggiatori effettuato con autobus, mentre il regolamento (CE) n. 12/98 stabilisce le condizioni di ammissione dei trasportatori non residenti ai servizi in uno Stato membro.

    3.   Sintesi del regolamento proposto

    3.1.

    La proposta all'esame intende rivedere e consolidare il regolamento (CEE) n. 684/92 e il regolamento (CE) n. 12/98 relativo all'accesso al mercato dei servizi effettuati con autobus. Chiarisce le disposizioni vigenti e le modifica in alcuni punti per migliorare la coerenza globale e ridurre gli oneri amministrativi.

    3.2.

    Ai fini del regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    3.2.1.

    Per «servizi regolari» si intendono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. Tali servizi sono soggetti ad autorizzazione (nota anche come licenza per un determinato tragitto) da parte dello Stato membro di origine, vale a dire nello Stato membro in cui il vettore è stabilito e il o i veicoli sono immatricolati. L'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari nel territorio di tutti gli Stati membri su cui si svolge l'itinerario del servizio.

    3.2.2.

    Per «servizi regolari specializzati» si intendono i servizi che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, ad esclusione di altri viaggiatori. Tra essi figurano:

    a)

    il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori; e

    b)

    il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

    Per questi servizi non è necessaria un'autorizzazione (licenza per un determinato tragitto) a condizione che essi siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione ed il vettore.

    3.2.3.

    Per «servizi occasionali» si intendono i servizi che non rientrano né nella definizione di servizi regolari né in quella di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è quella di trasportare gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore. Questi servizi non sono soggetti ad autorizzazione (licenza per un determinato tragitto).

    3.2.4.

    I «trasporti per conto proprio» sono i trasporti effettuati da un'impresa per i propri dipendenti o da un organismo senza fine di lucro per il trasporto dei suoi membri nell'ambito delle sue attività sociali, a condizione che:

    a)

    l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale impresa o organismo;

    b)

    i veicoli utilizzati siano di proprietà dell'impresa o dell'organismo in questione, o siano stati oggetto di un contratto o di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale impresa o organismo.

    Tali servizi non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazioni rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato.

    3.2.5.

    Il cabotaggio sono i servizi di trasporto nazionale su strada effettuati in via temporanea da un vettore non residente.

    3.2.6.

    I trasporti di cabotaggio sono ammessi per i seguenti servizi:

    a)

    i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati da un contratto tra l'organizzazione e il vettore;

    b)

    i servizi occasionali;

    c)

    i servizi regolari eseguiti da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale a norma del regolamento all'esame, ad esclusione dei servizi urbani e suburbani. I trasporti di cabotaggio non possono essere eseguiti indipendentemente dal summenzionato servizio internazionale.

    Gli Stati membri applicano le leggi e i regolamenti nazionali ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai propri cittadini.

    4.   Osservazioni generali

    4.1.

    L'articolo 8 semplifica la procedura per ottenere l'autorizzazione (licenza per un determinato tragitto). Per quanto riguarda l'accesso al mercato vi è un solo motivo di rifiuto, vale a dire quando il servizio per cui è presentata una domanda rischia di incidere seriamente sulla redditività di un servizio comparabile operato nell'ambito di un obbligo di servizio pubblico sulle tratte dirette interessate. Si tratta di un motivo ragionevole.

    4.2.

    I paesi di transito in cui nessun viaggiatore è preso a bordo o sbarcato non saranno consultati ma saranno informati dopo l'autorizzazione del servizio. Questo migliorerà l'efficienza del sistema.

    4.3.

    Il principio della sussidiarietà è di applicazione in quanto la proposta non rientra fra le competenze esclusive della Comunità. Tuttavia, le misure di salvaguardia sono fondamentali per garantire che i vettori non residenti non siano discriminati.

    4.4.

    Inoltre, sono necessari dei chiarimenti sull'articolo 18, paragrafo 2, relativo ai documenti di trasporto.

    4.5.

    L'operatore deve fornire un documento individuale o collettivo di trasporto. Se, in caso di richiesta degli agenti preposti al controllo, uno o più passeggeri non sono in possesso di un titolo di trasporto valido (ma l'operatore ha precedentemente emesso tali documenti), l'operatore non può esserne ritenuto responsabile. Dopo che i documenti di trasporto sono stati emessi, i passeggeri sono responsabili di presentarli agli agenti preposti al controllo.

    5.   Osservazioni specifiche

    5.1.

    In linea generale, la proposta soddisfa gli obiettivi fissati dalla Commissione.

    5.2.

    Vanno però chiarite ulteriormente le questioni relative alle infrazioni sia gravi che lievi e alle sanzioni amministrative eventualmente applicabili. Occorre definire la natura e il tipo di infrazioni che rientrano nelle varie categorie e fare in modo che in tutta la Comunità vi sia coerenza al riguardo.

    5.3.

    In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi ma ripetute, lo Stato membro ospitante può chiedere allo Stato membro che ha emesso la licenza internazionale di trasporto di imporre sanzioni amministrative al titolare della licenza (quali la revoca temporanea o permanente di alcune o della totalità delle copie certificate della licenza, o della licenza stessa), fatte salve eventuali azioni penali nello Stato membro ospitante.

    5.4.

    Se da un lato si fa riferimento a un sistema di ricorso applicabile qualora vengano comminate delle sanzioni o venga rifiutata l'autorizzazione, dall'altro è però necessario che tale ricorso sia considerato equo e non discriminatorio da tutte le parti coinvolte.

    5.5.

    Occorre mettere a punto una banca dati su scala comunitaria per consentire uno scambio rapido ed efficace, tra gli Stati membri, delle informazioni relative ai servizi di trasporto effettuati con autobus. Inoltre, quando un veicolo viene ispezionato da un agente preposto al controllo, dovrebbe essere possibile digitare il numero della licenza di trasporto internazionale (licenza comunitaria) e ottenere immediatamente tutte le pertinenti informazioni per verificare la validità della licenza.

    Bruxelles, 26 settembre 2007.

    Il presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Dimitris DIMITRIADIS


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