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Document 52006AE1356

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 COM(2006) 13 def.

    GU C 324 del 30.12.2006, p. 18–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 324/18


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010

    COM(2006) 13 def.

    (2006/C 324/08)

    La Commissione, in data 5 aprile 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 settembre 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore NIELSEN.

    Tenuto conto del rinnovo del mandato del Comitato, l'Assemblea plenaria ha deciso di pronunciarsi sul parere nel corso della sessione plenaria di ottobre e ha nominato NIELSEN relatore generale, conformemente all'articolo 20 del Regolamento interno.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 ottobre 2006, nel corso della 430a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 92 voti favorevoli e 1 astensione.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    In molti Stati membri dell'Unione europea e in taluni paesi terzi si constata un crescente interesse per la protezione e il benessere degli animali. È quindi opportuno sostenere le forze di mercato e apportare i necessari aggiornamenti agli standard minimi dell'UE. Ciò non comporta necessariamente requisiti più rigorosi, ma piuttosto una regolamentazione migliore e più appropriata, che tenga conto degli studi compiuti in campo scientifico e socioeconomico. È inoltre importante introdurre un marchio di qualità comune per i prodotti che rispondono ai requisiti specifici relativi al benessere animale. Infine, sensibili miglioramenti sono necessari anche nell'uso degli animali ai fini della ricerca e della sperimentazione, come anche nei test previsti dalla legge per accertare la sicurezza dei prodotti.

    1.2

    Dato che, nell'insieme, il piano d'azione della Commissione tiene conto di queste esigenze, e può offrire la base per definire un ordine di priorità in materia, il Comitato approva a priori la strategia proposta, riservandosi però di valutare poi con maggiore precisione le proposte specifiche della Commissione sotto il profilo dell'equilibrio fra il benessere degli animali, da un lato, e gli aspetti socioeconomici dall'altro. È tuttavia essenziale evitare che le importazioni dai paesi terzi che applicano requisiti meno rigorosi soppiantino la produzione dell'UE, comportando il trasferimento di questo settore verso quei paesi terzi che applicano norme meno restrittive e la cessazione delle attività da parte dei produttori dell'UE. A questo proposito, il CESE non è convinto che il piano d'azione della Commissione possa essere sufficiente a garantire soluzioni durevoli.

    1.3

    Il CESE deplora profondamente che non sia possibile esaminare la questione in sede di negoziati OMC. A più lungo termine, tuttavia, il benessere degli animali dovrà essere necessariamente riconosciuto come un fattore non commerciale negli scambi di prodotti agricoli. In caso contrario l'UE potrà essere costretta a prendere iniziative unilaterali per far comprendere la necessità di adeguare le legislazioni in materia. A più breve termine è indispensabile che la Commissione e la società civile facciano pressione sui settori della distribuzione al dettaglio e dell'industria alimentare per assicurare il rispetto di requisiti equivalenti in materia di importazioni da paesi terzi, attraverso sistemi di certificazione e garanzie analoghe.

    1.4

    È necessario coordinare e potenziare gli interventi nel settore della ricerca, allo scopo di assicurare che le risorse siano utilizzate nel modo più efficace per la collettività. È inoltre opportuno che le disposizioni vengano rivedute a intervalli regolari, in funzione dell'evolvere delle tecnologie e delle conoscenze.

    1.5

    Il CESE approva fra l'altro la proposta di creare un Centro europeo o un Laboratorio europeo per la protezione ed il benessere degli animali. Ritiene tuttavia necessario introdurre una visione più ampia e prevedere un centro «globale», che aiuti a far sì che i problemi relativi al benessere degli animali vengano discussi a livello internazionale — appoggiando quindi l'operato dell'Organizzazione internazionale delle epizoozie (OIE) (1) e del Consiglio d'Europa, e gli accordi bilaterali a livello UE.

    1.6

    La Commissione inoltre, in collaborazione con l'OIE e con il Consiglio d'Europa, deve promuovere una conferenza internazionale per creare una rete più sostenibile con ricercatori dei paesi terzi e una più stretta cooperazione internazionale nel settore.

    1.7

    Per quanto riguarda l'impiego di animali per la sperimentazione e i test tossicologici, il CESE giudica indispensabile ampliare la strategia, introducendo il criterio della necessità, cioè l'obbligo di dimostrare la necessità di un determinato prodotto per la collettività.

    2.   Sintesi del programma d'azione

    2.1

    Essenzialmente, il programma d'azione è destinato a migliorare il benessere degli animali nell'Unione europea e a livello internazionale, oltre che a far fronte alle future esigenze e ad assicurare un migliore coordinamento delle risorse esistenti. Il programma esamina e valuta cinque principali aree d'intervento per il periodo 2006-2010, anche nella prospettiva post 2010:

    adeguamento degli standard minimi attuali nell'ambito della protezione e del benessere degli animali, tenendo presenti le nuove prove scientifiche e le ultime valutazioni socioeconomiche,

    promozione della ricerca futura,

    introduzione di indicatori standardizzati,

    azioni per sensibilizzare e informare sulle norme attualmente in vigore,

    sostegno e avvio d'iniziative internazionali volte a sensibilizzare e creare maggiore consenso sulle tematiche relative al benessere degli animali.

    2.2

    Il programma comporta inoltre 28 iniziative che la Commissione intende attuare entro il 2010. Di queste, 21 sono in pratica un elenco di attività già avviate, o annunciate, o previste da specifiche disposizioni UE.

    2.3

    Al tempo stesso la Commissione ha presentato diversi documenti di lavoro, ciascuno dei quali espone criteri strategici per definire gli interventi e illustra i criteri seguiti per le azioni proposte nel programma d'azione. La Commissione giudica inoltre essenziale che nel quadro del programma d'azione si dia seguito alla dichiarazione sulla sperimentazione con animali adottata nel 2005 (2).

    2.4

    La Commissione ritiene che l'espletamento delle sue funzioni in materia di protezione animale potrà essere agevolato da un coordinamento più efficace fra i diversi servizi interessati in materia. Esso contribuirà ad assicurare che in tutte le politiche della Commissione vengano attuati interventi più coerenti e coordinati, e che le iniziative importanti per il benessere degli animali siano valutate alla luce del protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al Trattato CE.

    3.   Osservazioni di carattere generale

    3.1

    Il CESE, in quanto rappresentante della società civile organizzata e grazie alla varietà delle categorie sociali che lo compongono, condivide naturalmente la responsabilità della definizione delle norme sulla difesa del benessere degli animali come componente del cosiddetto «modello sociale europeo» (3). È importante proseguire sulla via sinora seguita e assicurare il benessere degli animali nell'Unione europea ad un livello congruo e accettabile, evitando che ciò comporti inutili distorsioni di concorrenza e che l'obiettivo del benessere degli animali sia compromesso da importazioni da paesi terzi in cui vigono legislazioni meno rigorose. Il programma strategico globale comporta una maggiore trasparenza, offrendo nel contempo la possibilità di un'azione costruttiva a tutte le parti interessate, non da ultimo ai produttori agricoli, che vanno coinvolti nella definizione della futura strategia, nell'interesse dei loro progetti a lungo termine, della loro motivazione e degli aspetti gestionali.

    3.2

    Nell'insieme il settore agricolo dell'UE è quindi ben disposto verso una normativa ragionevole ed equilibrata sul benessere degli animali, ma al tempo stesso fa presente il rischio di distorsioni di concorrenza, sia per la facoltà degli Stati membri d'introdurre requisiti supplementari a livello nazionale, sia per le importazioni da paesi terzi che applicano regole meno severe o non offrono alcuna garanzia al riguardo. Il rischio di distorsioni di concorrenza per effetto di regole aggiuntive a livello nazionale è inoltre rafforzato dal principio della condizionalità (cross-compliance) nel quadro della politica agricola comune. Ciò comporta incertezze sul piano giuridico al livello degli Stati membri e la necessità di chiarimenti sulla situazione giuridica.

    3.3

    Circa le importazioni dai paesi terzi, l'esistenza di regole comuni a livello UE e di un mercato unico con 30 paesi e 500 milioni di abitanti (4) avrà ripercussioni su tutti i paesi terzi e sulle loro esportazioni verso l'UE. Ad esempio, poco tempo fa la International Finance Corporation della Banca mondiale ha fatto presente il crescente interesse che il benessere degli animali suscita a livello mondiale e la necessità di tener conto di questa tendenza sia nella produzione primaria che nelle attività industriali di trasformazione (5).

    3.4

    Per il breve periodo occorre anche far comprendere alle catene di distribuzione al dettaglio e all'industria di trasformazione dell'UE che, nel loro stesso interesse e per il bene della loro stessa immagine, quando importano prodotti agricoli e prodotti animali trasformati da paesi terzi, esse devono garantire che nel paese di produzione sia stato rispettato un codice di condotta adeguato, comportante fra l'altro requisiti in materia di benessere animale analoghi a quelli imposti ai produttori dell'UE. Ciò può ad esempio assumere la forma di una collaborazione obbligatoria con i fornitori (6). La Commissione deve in ogni caso prendere l'iniziativa in materia, e per parte sua la società civile deve richiamare l'attenzione del pubblico con l'aiuto dei media. Occorre inoltre chiarire ai settori della distribuzione al dettaglio e dell'industria alimentare dell'UE che in avvenire si presterà maggiore attenzione alle condizioni di produzione dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati di origine animale importati da paesi terzi. Al tempo stesso però è essenziale anche il fatto che, a più lungo termine, il benessere degli animali venga riconosciuto come un elemento non commerciale negli scambi di prodotti agricoli (cfr. qui di seguito).

    3.5

    Quanto al rischio di distorsioni della concorrenza interna nell'UE, un'armonizzazione accompagnata dal divieto di disposizioni più rigorose a livello nazionale sarebbe illogica e inaccettabile per l'opinione pubblica di vari Stati membri. Se però i futuri requisiti minimi si baseranno maggiormente su criteri più concreti, frutto della ricerca e di studi scientifici a livello europeo, essi saranno probabilmente compresi e accettati meglio, e quindi sarà meno sentita la necessità di ricorrere a normative più rigorose a livello nazionale. Per disporre di una regolamentazione adeguata è dunque indispensabile che i nuovi interventi poggino su dati scientifici corredati di adeguate valutazioni di ordine socioeconomico. Al tempo stesso occorre assicurare che i risultati della ricerca vengano valutati e applicati a ragion veduta, nel quadro della definizione degli indicatori proposti. Gli Stati membri devono inoltre poter disporre di una certa flessibilità per poter tener conto, ad esempio, delle condizioni ambientali e climatiche.

    3.6

    A giudizio della Commissione, l'adeguamento, la gestione e la diffusione delle norme riguardanti il benessere degli animali, nonché l'esecuzione degli studi socioeconomici in materia e delle valutazioni d'impatto potrebbero essere agevolati creando un Centro europeo o un Laboratorio europeo per la protezione ed il benessere degli animali. Per parte sua il CESE invita a contemplare una soluzione di più ampio respiro, nel senso di un «centro globale» che aiuti a far sì che i problemi legati al benessere degli animali vengano discussi a livello internazionale, e dunque a sostenere sia i lavori dell'OIE e del Consiglio d'Europa sia le iniziative intese a concludere eventuali accordi bilaterali.

    3.7

    Riguardo agli animali utilizzati per sperimentazioni, il CESE conviene sulla necessità di promuovere una cooperazione fra la Commissione e l'industria intesa ad incoraggiare alternative a questo tipo di sperimentazione nel settore industriale, e ciò anche nel quadro del nuovo centro proposto e della presentazione di una strategia relativa all'applicazione del cosiddetto «principio dei 3 R» citato in precedenza (cfr. nota a piè pagina n. 2), che può guidare l'uso degli animali da sperimentazione (7). L'iniziativa della Commissione può incentivare la ricerca di metodi alternativi (8). Il CESE giudica tuttavia necessario estendere la strategia, includendovi anche un criterio di necessità, in modo che la sperimentazione su animali sia consentita unicamente se è comprovata, per la collettività, l'effettiva necessità del prodotto per il quale viene utilizzata la sostanza chimica o di altro tipo da testare.

    Distorsioni della concorrenza nelle importazioni da paesi terzi

    3.8

    La concorrenza agguerrita e l'apertura del mercato UE comportano il rischio che prodotti di paesi terzi che offrono garanzie minori o nulle sotto il profilo del benessere degli animali soppiantino progressivamente la produzione e le vendite comunitarie, compresi gli sbocchi nei mercati dei paesi terzi. I margini di guadagno estremamente ridotti nel settore agricolo e i costi aggiuntivi originati dalle misure per la difesa degli animali possono essere quindi decisivi per la capacità degli agricoltori di mantenere la produzione. Nella maggior parte dei casi orientare la propria produzione verso la categoria di consumatori, relativamente meno numerosa, disposta a pagare prezzi più elevati, presenterebbe per gli agricoltori eccessive incertezze (9).

    3.9

    Le importazioni dai paesi terzi con legislazioni meno severe in materia di benessere animale comportano quindi problemi assai complessi, e il CESE non è convinto che il programma d'azione ora proposto dalla Commissione basti ad assicurare soluzioni durature. Il CESE prende atto che non è possibile discutere questo problema nell'attuale tornata di negoziati OMC: ciononostante l'UE deve continuare ad insistere affinché il benessere animale venga riconosciuto come un elemento non commerciale negli scambi di prodotti agricoli.

    3.10

    Se in questo modo non sarà possibile né trovare soluzioni soddisfacenti né ottenere sufficiente comprensione nel contesto dell'OMC, l'UE dovrà, anche in assenza di un accordo previo a livello internazionale, esigere che alle importazioni dai paesi terzi vengano applicate regole analoghe a quelle vigenti sul proprio territorio. Per ottenere l'attenzione e la comprensione necessarie circa la necessità di modificare la situazione giuridica può quindi risultare necessario agire con particolare determinazione.

    4.   Osservazioni particolari

    4.1

    Il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore in esame richiede che le istituzioni e gli Stati membri dell'UE si conformino alle scadenze da essi stessi stabilite per la presentazione, l'adozione e l'attuazione delle disposizioni concrete, cosa che invece è avvenuta solo raramente, con la conseguenza che non sono stati rispettati i termini di varie iniziative menzionate dal piano d'azione riguardo a precedenti decisioni.

    4.2

    Il programma d'azione non contempla i problemi legati al trasporto di animali per lunghi periodi, che è una delle conseguenze del mercato interno dell'UE e della soppressione delle «frontiere veterinarie». Nel 2004 il Consiglio ha approvato una modifica delle disposizioni sulla protezione degli animali durante il loro trasporto che entrerà in vigore a partire dal 2007 (10) e la Commissione ha fatto sapere che intende presentare una proposta dopo il 2010. In questo come anche in altri ambiti è importante che le disposizioni si basino su studi scientifici e che l'applicazione delle disposizioni fondamentali riguardanti la durata dei tragitti e i requisiti relativi allo spazio di cui gli animali devono disporre durante il trasporto sia soggetta a controlli più efficaci.

    4.3

    L'esperienza maturata indica che la qualità del management è determinante per il benessere degli animali. Le future disposizioni in materia di protezione e benessere degli animali dovranno essere soprattutto incentrate, fra l'altro, sui requisiti relativi alla formazione e alla consulenza, affiancati dalla costante registrazione delle misure relative al benessere degli animali nel quadro dei sistemi di produzione, fermo restando che questi ultimi dovranno essere assoggettati a regolamentazioni meno particolareggiate e che le normative dovranno risultare più agevoli.

    4.4

    L'evoluzione strutturale nel comparto della produzione animale, con la creazione di unità di produzione sempre più grandi e specializzate, combinata all'applicazione di nuove tecnologie, consente di monitorare più da vicino, e meglio che in passato, il benessere degli animali, grazie alla registrazione di tutta una serie d'indicatori. Inoltre, è possibile creare nuovi stabilimenti di produzione grazie a conoscenze sempre più precise ottenute da indicatori obiettivi e misurabili capaci d'influire sul benessere animale. Su questo fronte, progressi potranno scaturire dalle misure di riferimento (benchmark) scientifiche che saranno definite dal centro proposto. I nuovi requisiti al riguardo dovranno essere però introdotti tenendo conto dei lunghi periodi di ammortamento degli investimenti nel settore agricolo.

    4.5

    Il CESE appoggia la creazione di una piattaforma d'informazione specifica per il benessere degli animali, destinata a promuovere il dialogo e lo scambio di esperienze nel settore fra consumatori, fabbricanti, dettaglianti, industria, ecc. (11) In questo campo s'incontrano tuttavia notevoli limitazioni, e nella pratica i consumatori non hanno la possibilità di valutare le differenze fra i diversi sistemi di produzione e i rispettivi vantaggi e svantaggi. Le organizzazioni dei consumatori auspicano quindi che l'UE e gli Stati membri assumano la loro parte di responsabilità stabilendo degli standard minimi.

    4.6

    Il CESE approva anche la creazione di un sistema comune di marketing atto a favorire l'applicazione di standard di benessere più rigorosi degli standard minimi. È essenziale che tale sistema si basi su criteri oggettivi comuni e su conoscenze documentate. L'UE può mettere un tale sistema di marketing a disposizione dei settori della produzione e del commercio, però in fin dei conti l'essenziale è che, per quanto possibile, i prodotti ottenuti con standard più rigorosi siano richiesti dal mercato. Per aver successo il sistema di etichettatura deve in ogni caso essere supportato da controlli e da una campagna d'informazione scrupolosa che ne garantisca la credibilità.

    4.7

    L'introduzione di un sistema di etichettatura su cui indicare il paese di origine delle merci importate da paesi terzi è oggetto di un esame di carattere più generale in documenti specifici. Tale sistema riveste particolare importanza per i prodotti animali e per le merci prodotte grazie alla trasformazione industriale di questi ultimi. L'etichettatura deve evidenziare che in taluni casi il prodotto non è stato ottenuto conformemente alle norme europee sul benessere degli animali.

    4.8

    Stando al programma d'azione la produzione biologica è caratterizzata dall'obiettivo di standard elevati, e per la Commissione il carattere ecologico deve servire da riferimento per garantire il massimo livello di benessere per gli animali (12). L'esperienza insegna che la produzione biologica permette di migliorare tale benessere sotto diversi punti di vista, ma che al tempo stesso la situazione non è ottimale e occorre approfondire le conoscenze.

    4.9

    Ad ogni modo, è importante sfruttare al meglio i mezzi a disposizione dell'UE. L'obiettivo di ottimizzazione non vale esclusivamente nell'ambito della ricerca e degli studi scientifici, dove le risorse nazionali vanno coordinate il più possibile, in modo da produrre la massima utilità reciproca. Le risorse potrebbero essere infatti sfruttate meglio anche grazie al coordinamento che sarebbe reso possibile dall'istituzione di un comitato consultivo comune composto di esperti. Inoltre, la Commissione, in collaborazione con l'OIE e il Consiglio d'Europa, dovrebbe organizzare una conferenza internazionale per creare una rete più durevole fra i ricercatori all'interno e al di fuori dell'UE e per rafforzare la collaborazione informale a livello internazionale in questo ambito.

    4.10

    Le misure prese dall'UE a livello veterinario e di lotta contro le malattie comportano diversi aspetti inerenti il benessere degli animali, anche se non sempre il nesso è evidente. L'opinione pubblica ha inoltre ben ragione di essere preoccupata quando molti animali sani vengono abbattuti e eliminati al comparire di malattie contagiose maligne. È quindi importante concentrare gli sforzi su misure preventive e studiare possibili metodi alternativi per lottare contro queste malattie animali, in stretta collaborazione con gli esperti scientifici e con i veterinari.

    Bruxelles, 26 ottobre 2006

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Dimitris DIMITRIADIS


    (1)  L'Organizzazione internazionale delle epizoozie (UIE) (in origine «Ufficio internazionale delle epizoozie»).

    (2)  La dichiarazione sulla sperimentazione, adottata a Bruxelles il 7.11.2005, riguardante l'attuazione di un programma d'azione per realizzare il cosiddetto principio dei 3 R (in inglese): reduction (riduzione dell'impiego degli animali nella sperimentazione), refinement (affinamento, ossia ulteriore perfezionamento dei modelli di sperimentazione sugli animali affinché questi soffrano meno) e replacement (sostituzione: sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale).

    (3)  Per questo il CESE si rammarica di essere stato consultato solo tre mesi dopo la presentazione del programma d'azione.

    (4)  Compresi la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein (Spazio economico europeo), che, in quanto membri dello Spazio economico europeo, rientrano nel mercato unico, più la Romania e la Bulgaria.

    (5)  Creating Business Opportunity through Improved Animal Welfare (Creare opportunità economiche grazie al miglioramento del benessere degli animali) della International Finance Corporation (IFC), World Bank Group, aprile 2006. Alla IFC appartengono 178 paesi e l'invito rivolto in questo documento vale soprattutto per gli investimenti nei paesi in via di sviluppo destinati alle esportazioni verso i paesi industrializzati.

    Tradizionalmente vari paesi dispongono inoltre di codici di comportamento relativi al benessere degli animali anziché di una vera legislazione in materia: è ad esempio il caso di Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Argentina e Brasile.

    (6)  Questa collaborazione obbligatoria può ad esempio consistere nell'impegno comune fra, da un lato, i produttori (di un paese terzo) e, dall'altro, gli importatori dell'UE in materia sia di ricerca e sviluppo sia di certificazione attestante l'osservanza di standard di produzione e trasformazione, analogamente a quanto sempre più avviene nell'UE.

    (7)  Circa il 90 % degli animali usati per sperimentazioni lo sono nel quadro di attività di ricerca e sviluppo, mentre il restante 10 % è impiegato per i test tossicologici e di sicurezza previsti dalla legge per i nuovi farmaci e le nuove sostanze chimiche. La crescente attenzione che si concentra sulla sperimentazione con animali è rispecchiata dalla direttiva dell'UE sui prodotti cosmetici, la quale impone all'industria di trovare soluzioni alternative a tali sperimentazioni.

    (8)  Al riguardo si possono citare soprattutto il Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e la European Consensus Platform for Alternatives to Animal Experimentation (ECOPA).

    (9)  Anche se il più delle volte l'opinione pubblica si mostra favorevole a prezzi al consumo più elevati per coprire i costi delle disposizioni per il benessere animale, nella pratica i consumatori reagiscono diversamente.

    (10)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22.12.2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.

    (11)  Tale piattaforma d'informazione potrebbe ad esempio disporre di una pagina web in cui siano illustrati gli standard ed indicatori e il relativo significato, concepiti appositamente in relazione a un marchio.

    (12)  La Commissione ha proposto una definizione dei prodotti biologici nel doc. COM(2005) 671 def. contenente la Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e la Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.


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