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Document 52006AE1355

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti COM(2006) 154 def. — 2006/0056 (CNS)

    GU C 324 del 30.12.2006, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 324/15


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

    COM(2006) 154 def. — 2006/0056 (CNS)

    (2006/C 324/07)

    Il Consiglio, in data 2 maggio 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 settembre 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore TORNBERG.

    Tenuto conto del rinnovo del mandato del Comitato, l'Assemblea plenaria ha deciso di pronunciarsi sul parere nel corso della sessione plenaria di ottobre e ha nominato ESPUNY MOYANO relatore generale, conformemente all'articolo 20 del Regolamento interno.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 ottobre 2006, nel corso della 430a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 94 voti favorevoli, nessun voto contrario e 2 astensioni.

    1.   Introduzione

    1.1

    Il Consiglio ha chiesto al CESE di elaborare un parere sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa all'impiego in acquacoltura di specie esotiche (1) e di specie localmente assenti (2).

    1.2

    L'obiettivo della proposta della Commissione è di proteggere l'ambiente acquatico e la sua biodiversità dai rischi connessi alla presenza di specie esotiche. La Commissione giudica insufficiente l'attuale quadro normativo, che include la direttiva Habitat (3).

    1.3

    La Commissione propone di adottare un regolamento basato sulle pratiche e sui codici di condotta già esistenti, senza che questo pregiudichi l'attuazione di future strategie.

    1.4

    Il regolamento proposto non si occupa di questioni relative, ad esempio, alla pesca sportiva, alle specie ornamentali e ad altri animali esotici. Il suo obiettivo è di prevedere, prevenire e gestire i futuri problemi causati da specie esotiche al di fuori del loro habitat naturale.

    1.5

    Il Comitato ritiene che nell'Unione europea predomini la tendenza ad una eccessiva regolamentazione e che il regolamento proposto dovrebbe appunto evitare di seguire questa tendenza.

    1.6

    Il CESE raccomanda di stilare un elenco delle specie utilizzate (ad esempio le specie esotiche «naturalizzate») al fine di snellire le procedure ed evitare le lungaggini burocratiche al riguardo.

    1.7

    Il Comitato raccomanda di dare una definizione più precisa dell'espressione «specie localmente assenti». Giudica altresì opportuno definire i concetti di «zona» e di «ecoregione» nell'ambito del regolamento proposto.

    1.8

    Essendo l'UE un mercato unico, il CESE considera necessario operare una distinzione tra le specie esotiche e localmente assenti all'interno dell'UE e al di fuori dell'UE.

    1.9

    Il Comitato sottolinea che l'adozione del regolamento all'esame potrebbe comportare una serie di problemi per i piccoli produttori. In particolare fa presenti i lunghi questionari previsti nell'allegato I della proposta.

    2.   Osservazioni generali

    2.1

    In linea di principio, il CESE accoglie molto favorevolmente la proposta in esame, destinata a regolamentare al livello dell'UE l'introduzione di specie esotiche nel territorio della Comunità per l'utilizzo nell'acquacoltura, al fine di proteggere la varietà della fauna e della flora acquatiche locali (4) e di promuovere al tempo stesso lo sviluppo dell'acquacoltura.

    2.2

    Il Comitato riconosce l'estrema importanza e necessità di un regolamento sull'impiego di specie esotiche nell'acquacoltura, onde conservare l'ambiente acquatico e la sua biodiversità.

    2.3

    Qualora il regolamento all'esame venga adottato, il Comitato chiede alla Commissione di lanciare quanto prima un'adeguata campagna d'informazione sul regolamento stesso, per evitare che possa essere strumentalizzato dai mass media, desiderosi di seminare il panico tra i consumatori e di incrementare le vendite dei loro giornali.

    2.4

    Il CESE ritiene essenziale che il regolamento favorisca lo sviluppo dell'acquacoltura in Europa (5). Si tratta infatti di un settore in espansione, capace di creare numerose opportunità per il futuro, a condizione che la proposta all'esame, nella sua attuale formulazione, non sia di ostacolo.

    2.5

    Il CESE sottolinea che al di fuori dell'UE il settore progredisce e si sviluppa in maniera alquanto rapida, ma rileva anche che è ormai giunto a saturazione e ha bisogno di sviluppare nuove specie. Il Comitato fa inoltre osservare che l'acquacoltura possiede le potenzialità per diventare, nell'ambito della PCP (politica comune della pesca), un comparto di primaria importanza per l'intero settore peschiero.

    2.6

    Il CESE considera opportuno agevolare il commercio intracomunitario, riducendo gli adempimenti burocratici e la documentazione ed evitando un eccesso normativo.

    2.7

    Per il Comitato è necessario evitare che il regolamento risulti talmente complesso da ostacolare il futuro sviluppo del settore. Il CESE nutre inoltre timori circa la coerenza tra gli aspetti ecologici, economici e sociali della proposta. Ritiene infine che all'interno dell'UE la traslocazione delle specie sia soggetta ad un numero di controlli sufficiente.

    2.8

    Per l'ambiente acquatico delle nostre regioni i veri problemi nascono dall'introduzione di specie esotiche o alloctone, di conseguenza, per semplificare e snellire il più possibile la proposta, il Comitato suggerisce di concentrare gli sforzi su questo problema e di occuparsi delle specie localmente assenti in un dossier distinto. In effetti, l'impiego di specie localmente assenti non sembra avere estrema importanza in acquacoltura. Un altro problema a questo proposito è che la Commissione ha omesso di definire le zone in cui le singole specie sono assenti.

    2.9

    Ai fini di un'ulteriore semplificazione, si potrebbe distinguere fra le specie presenti all'interno dell'UE e le specie esotiche e localmente assenti provenienti da zone al di fuori dell'UE. Per il CESE questo aspetto deve essere preso in esame visto che l'UE tende a diventare un mercato comune sempre più integrato.

    2.10

    Il Comitato rileva che, a causa della volatilità del settore, a volte i produttori potrebbero non essere in grado di programmare le loro decisioni con l'anticipo ritenuto necessario dalla Commissione per ricevere le autorizzazioni relative a un'introduzione o a un movimento.

    2.11

    Un produttore che, ad esempio, allevi un certo stock di una specie proveniente da Israele e lo veda morire avrà bisogno di agire in fretta: per evitare di perdere tempo prezioso dovrà ad esempio importare un altro stock dagli Stati Uniti. Ebbene, l'attuale proposta impedisce al produttore di proseguire la sua attività fino all'ottenimento di una nuova autorizzazione. Le traslocazioni e i movimenti, specie a scopo commerciale, non dovrebbero invece rientrare nel campo di applicazione del regolamento proposto perché stando agli ambienti scientifici i «rischi» legati all'allevamento in acquacoltura di specie esotiche o localmente assenti risultano nel complesso limitati.

    2.12

    Il CESE fa presente che l'approccio adottato dalla Commissione suscita spesso insoddisfazione negli operatori del settore. Per tale motivo è anche importante adoperarsi affinché il testo del regolamento risulti il più semplice possibile e presenti un taglio pratico, riducendo al tempo stesso al minimo i costi per le parti interessate.

    2.13

    Il Comitato nota che, pur non rientrando nell'ambito di applicazione della proposta, le specie ornamentali e il salmone possono costituire una delle principali cause del problema globale.

    2.14

    Il CESE sottolinea l'importanza di garantire che il regolamento persegua obiettivi chiari e abbia un ambito di applicazione e limiti ben definiti. Constatando l'assenza di norme esaustive e particolareggiate per questo settore, il Comitato suggerisce alla Commissione di proporre una regolamentazione di portata globale, o per lo meno di predisporre un piano d'azione che additi il futuro orientamento del settore.

    2.15

    Pur sapendo che il regolamento in esame risale ad un periodo precedente l'iniziativa di semplificazione (2005), il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe ora tener conto di questa iniziativa semplificandolo.

    3.   Osservazioni specifiche

    3.1

    La proposta all'esame va ben oltre l'adozione di misure considerate necessarie e giustificate; non tiene conto infatti della situazione relativa alle specie impiegate in acquacoltura, alcune delle quali vengono allevate in Europa da secoli (ad esempio la carpa, la trota arcobaleno, il salmerino e altre) senza comportare alcun danno agli ecosistemi. La valutazione dei rischi legati al movimento di tali specie in tutte le fasi dello sviluppo e la lunghezza delle procedure di autorizzazione non tengono minimamente conto della realtà e sono difficilmente attuabili nella pratica. Nel territorio della Comunità le imprese del settore dell'acquacoltura sono solite cooperare a livello transfrontaliero, nel rispetto delle norme veterinarie, effettuando movimenti di breve durata di carpe, trote e di altre specie ittiche correntemente utilizzate.

    3.2

    Il Comitato chiede che alcune specie ittiche impiegate in acquacoltura (6) vengano escluse dall'ambito di applicazione della proposta di regolamento adottando un elenco positivo o una serie di deroghe stabilite dai singoli Stati membri. L'esclusione dal campo di applicazione dovrebbe riguardare anche le specie localmente assenti. Non si comprende infatti per quale motivo l'acquacoltura controllata debba essere collegata alla diffusione o alla traslocazione di pesci o altre specie autoctone ma localmente assenti.

    3.3

    La questione delle specie localmente assenti è già oggetto di specifiche disposizioni nazionali. Il regolamento proposto dovrebbe concentrarsi sulla protezione della biodiversità acquatica dell'UE dai rischi derivanti dall'introduzione di specie esotiche. Peraltro, l'assenza, in questo contesto, di una definizione di «zone» comunemente accettata renderebbe molto difficile applicare il regolamento proposto alle specie localmente assenti. Escludendo le disposizioni relative a tali specie dalla proposta di regolamento del Consiglio quest'ultima risulterebbe maggiormente comprensibile e la sua applicazione diventerebbe più facile e meno costosa.

    3.4

    Il Comitato raccomanda di abbreviare il termine per la notifica della decisione relativa alla richiesta di movimento (articolo 10, paragrafo 1), che può arrivare sino ad un anno. Esso ritarderebbe infatti in modo inaccettabile le decisioni dei produttori e causerebbe problemi economici insostenibili.

    3.5

    Per il CESE è inoltre importante valutare la possibilità d'inserire nell'articolo 10 della proposta di regolamento una disposizione che tenga conto dei casi in cui la richiesta di autorizzazione rimanga senza risposta. Per la legge spagnola, ad esempio, la mancata risposta entro il termine proposto di un anno equivale ad un consenso. Il CESE ritiene che, se giuridicamente possibile, l'articolo 10 dovrebbe seguire il modello spagnolo.

    3.6

    Le richieste di autorizzazione per più movimenti, da effettuare entro un massimo di 5 anni (articolo 6) non risultano praticabili, in quanto molto spesso è necessario prendere rapidamente decisioni impreviste su acquisti, vendite e scambi di pesci in diverse fasi di sviluppo. Il regolamento proposto verrebbe a trovarsi in diretta contraddizione con gli obiettivi prefissati, vale a dire la promozione dell'acquacoltura e la diversificazione delle specie in essa impiegate.

    3.7

    Le decisioni relative alle richieste di introduzione e movimento degli organismi acquatici destinati all'acquacoltura sono importanti: devono quindi poggiare su motivazioni scientifiche ed essere comunicate con la massima sollecitudine.

    3.8

    Per le autorità coinvolte, per il previsto comitato consultivo e per le imprese che operano nell'acquacoltura, norme di così ampia portata implicano uno sforzo immenso sul piano delle risorse umane e finanziarie, impossibile da realizzare con il personale attualmente a disposizione. Questo va contro la tendenza generale a ridurre la burocrazia a livello sia nazionale che comunitario.

    3.9

    Il CESE giudica necessario ridurre l'eccessiva quantità di norme al minimo indispensabile, e soprattutto limitare il numero degli elementi elencati all'allegato I della proposta di regolamento.

    3.10

    L'introduzione e il movimento di specie ittiche esotiche possono comportare grossi rischi, la cui valutazione richiede conoscenze scientifiche approfondite. A differenza di quanto indica l'allegato I, i richiedenti non potranno acquisirle semplicemente grazie alle loro esperienze di lavoro, bensì dovranno fare appello alla consulenza di esperti.

    3.11

    Il Comitato ritiene pertanto opportuno venire in aiuto ai produttori, mettendo a loro disposizione un elenco degli scienziati europei dotati delle necessarie conoscenze. Al tempo stesso i produttori dovrebbero ricevere le informazioni oppure la formazione necessarie sulle procedure da seguire per richiedere l'autorizzazione.

    3.12

    Al posto delle previste valutazioni individuali, si propone d'introdurre un'unica valutazione del rischio «su campione» per ciascuna ecoregione o Stato membro, valutazione che sarà effettuata da un istituto scientifico qualificato. Se il campione esaminato presenterà un livello di rischio considerato «basso», nelle future richieste di movimento routinario all'interno dell'ecoregione considerata gli operatori potranno limitarsi a indicare informazioni riguardanti la località, il personale e le date. Applicando questa proposta si contribuirà ad una migliore valutazione dei rischi e al tempo stesso si ridurranno gli adempimenti burocratici per le imprese dell'acquacoltura e gli organi amministrativi. I costi della valutazione su campione condotta da un istituto scientifico dovrebbero essere a carico del Fondo europeo per la pesca (FEP).

    3.13

    Il Comitato ribadisce la necessità che il regolamento del Consiglio definisca il concetto di ecoregione, ai fini di un'armonizzazione tra gli Stati membri.

    3.14

    Il CESE ritiene che sarebbe utile prevedere un intervallo di almeno un anno tra la data di pubblicazione del regolamento e la sua entrata in vigore, onde adeguare le normative nazionali e informare il settore e i cittadini interessati dei cambiamenti che saranno introdotti.

    3.15

    Il Comitato richiama l'attenzione sui suoi precedenti pareri in merito alla PCP (7), all'acquacoltura (8) e alla biodiversità (9), e ribadisce ora integralmente le posizioni ivi espresse.

    3.16

    Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sugli OGM e sugli organismi poliploidi segnalando che non se ne deve sottovalutare la potenziale pericolosità per l'ambiente acquatico. Sottolinea pertanto la necessità di una regolamentazione più rigorosa per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati, il salmone in acquacoltura, come pure l'introduzione e la traslocazione di specie ornamentali.

    3.17

    Il Comitato invita la Commissione a prendere atto sia del presente parere sia dei pareri citati ai punti che precedono, onde creare un miglior ambiente di lavoro nel settore dell'acquacoltura per quanto concerne l'impiego di specie esotiche e localmente assenti.

    Bruxelles, 26 ottobre 2006

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Dimitris DIMITRIADIS


    (1)  Definite all'articolo 3 della proposta di regolamento del Consiglio — COM(2006) 154 def.

    (2)  Definite all'articolo 3 della proposta di regolamento del Consiglio — COM(2006) 154 def.

    (3)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.5.1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

    (4)  Il gruppo di studio ha esaminato il caso della rana toro americana, che si è introdotta nella regione dell'Aquitania (Francia meridionale) e in altre zone europee producendo effetti negativi. La rana toro non è una specie usata in acquacoltura, ma si suppone che provenisse dal settore delle specie ornamentali, non contemplato dal regolamento all'esame.

    (5)  Cfr. il parere del CESE Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (CESE 595/2003) — GU C 208 del 3.9.2003.

    (6)  Ad esempio la carpa (Cyprinus carpio) e la trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) in Polonia, per citarne solo alcune.

    (7)  Semplificazione della PCP, CESE 961/2006, relatore: SARRÓ IPARRAGUIRRE (adottato il 5.7.2006).

    (8)  Cfr. nota 5.

    (9)  Campagna dell'UE per la conservazione della biodiversitàla posizione e il contributo della società civile, CESE 752/2006 del 18.5.2006 (relatore: RIBBE).


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