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Document 52004AE1648

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio COM(2004) 177 def. — 2004/0065 (COD)

GU C 157 del 28.6.2005, p. 115–119 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/115


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

COM(2004) 177 def. — 2004/0065 (COD)

(2005/C 157/21)

Il Consiglio, in data 21 aprile 2004, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 settembre 2004, sulla base del progetto predisposto dal relatore Frank von FÜRSTENWERTH.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 15 dicembre 2004, nel corso della 413a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 86 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astensione.

1.   Introduzione

1.1

La proposta della Commissione per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, va considerata nel contesto delle altre misure previste dall'UE nel quadro del piano di azione per i servizi finanziari. A questo riguardo sono di particolare importanza la comunicazione della Commissione «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea — Un piano per progredire» (COM(2003) 284 def.), l'applicazione dei principi contabili internazionali a partire dal 2005 e le direttive sugli abusi di mercato e sul prospetto informativo.

1.2

La Commissione europea persegue fin dal 1996 l'obiettivo di migliorare e armonizzare la qualità della revisione legale dei conti nell'Unione europea. Un risultato intermedio è stato raggiunto nel maggio 2003 con la presentazione di un piano d'azione in dieci punti (comunicazione della Commissione «Rafforzare la revisione legale dei conti nell'UE», COM(2003) 286 def.). Un punto del piano d'azione riguarda l'aggiornamento dell'ottava direttiva societaria (84/253/CEE). La proposta di direttiva attualmente all'esame sostituirà l'ottava direttiva.

1.3

Le misure proposte sono intese a ripristinare la fiducia nella revisione contabile e nei mercati finanziari. Tuttavia, la proposta di direttiva non è una reazione diretta ai recenti scandali in materia di bilanci, bensì la conseguenza della politica perseguita dal 1996 nel settore della revisione legale dei conti. Nelle varie considerazioni si è però tenuto conto anche dei recenti scandali.

2.   Proposte della Commissione

2.1

La proposta di direttiva prevede norme relative all'abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, alla formazione continua e al mutuo riconoscimento transfrontaliero.

2.2

Tutti i revisori legali e le imprese di revisione contabile saranno tenuti al rispetto di norme di deontologia professionale. Tali principi riguardano la responsabilità globale del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile nei confronti del pubblico, la loro integrità e la loro obiettività, nonché la loro competenza professionale e diligenza.

2.3

Gli Stati membri devono assicurare che i revisori legali e le imprese di revisione contabile che sono stati abilitati siano iscritti in un albo.

2.4

I revisori legali e le imprese di revisione contabile devono essere indipendenti dall'impresa sottoposta alla revisione contabile e non devono essere in alcun modo coinvolti nelle decisioni prese dalla sua direzione. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile devono evitare di effettuare la revisione legale dei conti di un ente con il quale hanno relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere che potrebbero compromettere la loro indipendenza.

2.5

Per tutte le revisioni legali dei conti effettuate nell'UE sarà obbligatorio applicare i principi internazionali di revisione contabile non appena saranno stati recepiti nel diritto comunitario.

2.6

Gli Stati membri dovranno organizzare un sistema efficace di controllo pubblico al quale siano soggetti tutti i revisori legali e tutte le imprese di revisione contabile. Tale controllo deve soddisfare determinati principi (p. es. per quanto riguarda la composizione e le competenze del sistema di controllo e la trasparenza dei controlli).

2.7

Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sono designati dall'assemblea generale degli azionisti dell'ente sottoposto alla revisione contabile. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che tale designazione sia subordinata all'approvazione preventiva di un'autorità di vigilanza competente o che sia effettuata da un tribunale o da un altro organismo indicato dal diritto nazionale.

2.8

I revisori legali e le imprese di revisione contabile possono essere revocati solo per motivi validi, fermo restando che eventuali divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono un valido motivo di revoca.

2.9

In base alla proposta della Commissione, gli Stati membri dovranno assicurare che siano in vigore regole adeguate in grado di garantire un'effettiva comunicazione tra il revisore legale o l'impresa di revisione contabile e l'ente sottoposto alla revisione contabile. La comunicazione dovrà essere adeguatamente registrata dall'ente sottoposto alla revisione contabile.

2.10

La proposta di direttiva prevede disposizioni specifiche in materia di revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico. Gli enti di interesse pubblico sono gli enti che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti, in particolare le società i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, così come le banche, gli altri istituti finanziari e le imprese di assicurazioni. Tali enti devono ad esempio dotarsi di un comitato per la revisione contabile composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione o dai membri dell'organo di vigilanza dell'ente ed almeno un membro indipendente competente in materia di contabilità e/o di revisione contabile. Inoltre sono previste norme più severe in materia, tra l'altro, di indipendenza, controllo della qualità, controllo pubblico e designazione dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile.

2.11

Su base di reciprocità, gli Stati membri dovranno poter abilitare revisori di paesi terzi alla funzione di revisori legali a condizione che le persone in questione dimostrino di essere state abilitate in qualità di revisori contabili, di possedere conoscenze teoriche, competenze pratiche e doti di integrità equivalenti a quelle previste dalla direttiva all'esame, nonché le conoscenze giuridiche necessarie per l'esercizio della revisione legale dei conti in tale Stato membro. Inoltre vengono proposte ulteriori basi per la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni.

2.12

Verrà costituito un comitato (comitato di regolamentazione per la revisione contabile) composto di rappresentanti degli Stati membri per assistere la Commissione nell'elaborazione delle misure di esecuzione.

2.13

La modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE introduce l'obbligo di rendere pubblici gli onorari versati al revisore legale o all'impresa di revisione contabile nel corso dell'esercizio finanziario per la revisione legale dei conti annuali, per altri servizi di verifica (assurance services), per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile.

2.14

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, anteriormente al 1o gennaio 2006, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva in esame.

3.   Osservazioni generali

3.1

Il Comitato economico e sociale europeo accoglie con favore la proposta di direttiva intesa a garantire che gli investitori e le altre parti interessate possano essere sicuri dell'esattezza della revisione dei conti delle imprese.

3.2

Con la nuova direttiva viene creato un quadro legislativo europeo comune per la revisione legale dei conti e il Comitato se ne compiace.

3.3

Il Comitato prende atto del fatto che la Commissione, in seguito alle vicende della Parmalat, intende prendere ulteriori iniziative. Tra le varie iniziative, si prevede di accelerare i tempi per quanto riguarda la presentazione delle proposte annunciate nel piano d'azione del maggio 2003 sull'ammodernamento del diritto delle società e il rafforzamento del governo societario (corporate governance). Tali proposte riguardano (1) la definizione del ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi, (2) la chiarificazione delle responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione in materia di informazioni finanziarie e non finanziarie, (3) l'obbligo di fornire maggiori informazioni sulle operazioni all'interno del gruppo e con le parti affiliate, (4) l'obbligo di fornire informazioni complete sulle società off-shore nei bilanci e un controllo molto più rigoroso del contenuto di tali informazioni da parte dei revisori contabili del gruppo.

3.4

Il Comitato si riallaccia alla posizione espressa dalla Commissione nella comunicazione «Rafforzare la revisione legale dei conti nella UE», secondo la quale la responsabilità del revisore rappresenta un punto di riferimento importante per la qualità della revisione (1). Resta però dell'avviso (2) che tale responsabilità debba essere proporzionata all'eventuale danno occasionato alla società sottoposta a revisione e ai suoi azionisti e si compiace pertanto dell'intenzione della Commissione di esaminare l'ulteriore impatto economico delle norme sulla responsabilità dei revisori legali. Esorta inoltre la Commissione a portare avanti rapidamente gli studi avviati in materia.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

L'obiettivo delle disposizioni proposte in materia di abilitazione e formazione continua dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile è tra l'altro quello di garantire la competenza tecnica necessaria per esercitare tale professione. Pertanto, il Comitato accoglie con favore le norme proposte.

4.2

Esprime un giudizio sostanzialmente favorevole anche sui principi di deontologia professionale proposti. Nel documento all'esame si propone inoltre di conferire alla Commissione la facoltà di adottare misure di esecuzione in materia di deontologia professionale. Tali norme deontologiche devono essere di eccellente qualità e, a parere del Comitato, devono orientarsi a testi riconosciuti a livello internazionale (codice deontologico della Federazione internazionale dei revisori) o europeo (raccomandazione della Commissione europea, del 16 maggio 2002, relativa all'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE) (3).

4.3

Il Comitato reputa che l'indipendenza dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile sia molto importante; appoggia pertanto nella sostanza la proposta della Commissione di garantirla mediante la definizione di principi in materia. Questi principi devono valere per tutte le società soggette a revisione dei conti e particolarmente per gli enti di interesse pubblico in quanto questi ultimi sono tenuti in misura ancora maggiore a garantire la trasparenza nei confronti dei loro azionisti e dei potenziali investitori.

4.4

Il Comitato si compiace dell'interesse che la Commissione riserva ai principi internazionali di revisione contabile (International Standards on Auditing, ISA) e ricorda che la loro applicazione è una conseguenza conforme all'obbligo che avranno le imprese orientate al mercato dei capitali di redigere i bilanci annuali, dal 2005, in base ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards, IAS) e ai principi internazionali di informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards, IFRS) (4). La definizione dei principi internazionali di revisione contabile dovrebbe avvenire in base a determinati principi e la loro qualità dovrebbe soddisfare requisiti elevati. Per questo motivo il Comitato appoggia, in linea di principio, il procedimento proposto dalla Commissione per il riconoscimento di tali standard. Tuttavia, la definizione di principi di revisione contabile riconosciuti a livello internazionale presuppone che si tenga conto degli interessi di tutte le parti coinvolte e del pubblico nel quadro di un procedimento di standardizzazione trasparente (due process). La Commissione deve pertanto presentare le proprie proposte con fermezza e in una fase iniziale del processo di standardizzazione.

4.5

Il Comitato è sostanzialmente favorevole alla proposta della Commissione in base alla quale gli Stati membri dovranno organizzare un controllo pubblico di tutti i revisori legali e di tutte le imprese di revisione contabile e tale controllo dovrà soddisfare determinati principi.

4.6

Quanto alla revoca dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, la Commissione propone che le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscano un valido motivo di revoca. In linea di principio, però, è possibile che un'impresa applichi un trattamento contabile riconosciuto ampiamente, ma non dal revisore. Ci si chiede come si debba procedere in casi simili se non è prevista la possibilità di revocare il revisore legale o l'impresa di revisione contabile.

4.7

Il Comitato, in linea di principio, accoglie favorevolmente anche quanto previsto in materia di comunicazione tra l'ente sottoposto a revisione contabile e il revisore legale o l'impresa di revisione.

4.8

Il Comitato è favorevole alla proposta della Commissione di introdurre disposizioni specifiche in materia di revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico. I requisiti particolari devono però essere proporzionati agli ulteriori oneri che l'applicazione di tali disposizioni comporta. Gli ulteriori oneri, infatti, alla fine vengono sostenuti dai clienti e dagli azionisti dell'impresa in questione.

4.9

La Commissione propone di introdurre l'obbligo di rendere pubblici gli onorari versati al revisore legale o all'impresa di revisione contabile nel corso dell'esercizio finanziario per la revisione legale dei conti annuali, per altri servizi di verifica (assurance services), per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile. Il Comitato, in linea di principio, è favorevole a una maggiore trasparenza. Ciò nondimeno, rileva che obblighi simili non aumenteranno necessariamente la qualità della revisione contabile. Una maggiore trasparenza potrebbe ad esempio accrescere la pressione per un adeguamento dei costi dei servizi di revisione contabile.

5.10

La Commissione propone che spetti ai singoli Stati membri assicurare che vigano regole in grado di garantire che gli onorari richiesti per la revisione legale dei conti siano di un livello tale da consentire una revisione dei conti di buona qualità, non siano influenzati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile, né subordinati ad alcuna condizione. Il Comitato prende atto del fatto che tali disposizioni sono intese ad evitare che i servizi di revisione contabile vengano offerti sotto costo; si chiede tuttavia come esse possano venir applicate. È infatti dell'idea che non si debba arrivare, come conseguenza di tali regole, alla fissazione delle tariffe della revisione da parte degli Stati membri.

5.11

Il Comitato è favorevole anche alla procedura proposta dalla Commissione per l'adozione delle modalità di attuazione, nonché alla costituzione di un comitato di regolamentazione per la revisione contabile, purché le modalità di applicazione non siano in contrasto con le dichiarazioni internazionali ed europee menzionate al punto 4.2.

5.   Aspetti internazionali

5.1

Il Comitato giudica positivamente il fatto che la Commissione proponga anche norme per la cooperazione internazionale, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione con gli Stati Uniti. In tale contesto richiama l'attenzione sul fatto che occorre rispettare le vigenti norme nazionali obbligatorie in materia di segreto professionale e di protezione dei dati.

5.2

La proposta di direttiva prevede che i revisori di paesi terzi siano abilitati su una base di reciprocità, a condizione che dimostrino di possedere determinati requisiti. Il presupposto per una cooperazione con i paesi terzi è che il sistema di controllo del paese terzo sia equivalente a quello europeo. La valutazione di tale equivalenza verrà effettuata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e la decisione in merito verrà adottata dalla Commissione in base alla procedura per l'adozione delle misure di esecuzione. In tale contesto il Comitato parte dal presupposto che l'esercizio della professione da parte di revisori di paesi terzi sia soggetto alle medesime condizioni di abilitazione applicabili ai revisori legali provenienti dagli Stati membri dell'UE.

5.3

Non è possibile stabilire con certezza se il modello per la cooperazione internazionale tenga sufficientemente conto di tutti gli aspetti. A parere del Comitato è necessario che la Commissione precisi ulteriormente fino a che punto il modello proposto è ben accetto soprattutto alle autorità competenti degli Stati Uniti.

6.   Conclusioni

6.1

Il Comitato esprime parere favorevole in merito alla proposta della Commissione per una direttiva sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Reputa che la proposta affronti quasi tutti gli aspetti importanti della revisione contabile. La piena attuazione della direttiva contribuirà in modo sostanziale al rafforzamento e a una maggiore uniformazione della revisione contabile, come è appunto nelle intenzioni della Commissione.

6.2

Il Comitato si è soffermato su determinati aspetti della proposta di direttiva per fornire alla Commissione indicazioni e suggerimenti concreti, anche in vista di riflessioni ed analisi più approfondite. Nel sottolineare l'importanza della proposta di direttiva in esame, il Comitato auspica un iter legislativo rapido.

Bruxelles, 15 dicembre 2004.

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  GU C 236 del 2.10.2003, pag. 9, punto 3.10.

(2)  Cfr. il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Rafforzare la revisione legale dei conti nella UE» (COM(2003) 286 def.), GU C 80 del 30.3.2004, pag. 18, punto 4.7.

(3)  GU L 191 del 19.7.2002.

(4)  A parere del Comitato, disporre di interpretazioni uniformi dei principi contabili internazionali (ISA) e dei principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) è un presupposto fondamentale per un'elevata qualità della revisione.


ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale europeo

Il seguente testo, corrispondente alle ultime due frasi del punto 4.3 del parere della sezione specializzata, è stato soppresso e sostituito con il testo di un emendamento approvato in sessione plenaria, ma per il suo mantenimento si sono espressi più di un quarto dei votanti.

Punto 4.3

(…) Reputa tuttavia che l'introduzione di una sostituzione dell'impresa di revisione contabile nel caso della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico non sia idonea a migliorare la qualità della revisione in quanto la trasmissione di conoscenze specifiche su un determinato cliente a un nuovo revisore comporta una perdita di conoscenze tecniche, rendendo quindi inevitabile l'abbassamento della qualità della revisione rispetto a quella che risulterebbe da un'esperienza pluriennale con un determinato cliente. Inoltre, vi è il rischio che una disposizione simile porti a una concentrazione del mercato a favore delle grandi imprese di revisione contabile, a detrimento dei revisori che operano nel quadro di piccoli-medi uffici di revisione.

Esito della votazione sulla soppressione di una parte del testo del punto 4.3 del parere della sezione specializzata:

voti favorevoli:: 50

voti contrari:: 21

astensioni:: 4.


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