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Document 52002PC0259R(01)

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE del Consiglio relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società e delle imprese di assicurazione

    /* COM/2002/0259 def./2 */

    GU C 227E del 24.9.2002, p. 336–341 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0259R(01)

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE del Consiglio relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società e delle imprese di assicurazione /* COM/2002/0259 def./2 */

    Gazzetta ufficiale n. 227 E del 24/09/2002 pag. 0336 - 0341


    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE del Consiglio relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società e delle imprese di assicurazione

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Introduzione

    Nelle sue conclusioni il Consiglio di Lisbona del 23 - 24 marzo 2000 ha sottolineato la necessità di accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari; tale Consiglio ha inoltre fissato il termine del 2005 per l'attuazione del Piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione e ha esortato ad adottare provvedimenti per rafforzare la comparabilità dei bilanci redatti dalle società dell'UE i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato.

    In data 13 giugno 2000 la Commissione ha adottato la comunicazione "La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire" [1], nella quale propone che tutte le società comunitarie quotate siano tenute a preparare il loro bilancio consolidato conformemente ad un'unica serie di principi contabili, gli International Accounting Standards (IAS), al più tardi a partire dal 2005. L'adozione di regole volte a garantire, sui mercati finanziari comunitari, un'informazione finanziaria uniforme e di elevata qualità rafforzerà l'efficienza globale del mercato, riducendo il costo del capitale per le imprese.

    [1] Doc. COM (2000)359 del 13.06.2000.

    In data 17 luglio 2000 il Consiglio ECOFIN ha approvato la predetta comunicazione e ha sottolineato nelle sue conclusioni che la comparabilità dei bilanci delle imprese quotate, degli istituti finanziari e delle imprese di assicurazione dell'UE è un aspetto essenziale dell'integrazione dei mercati finanziari. L'ECOFIN ha inoltre invitato la Commissione a presentare una proposta per l'introduzione di queste nuove regole e l'istituzione di un meccanismo adeguato per l'omologazione degli IAS.

    Il 13 febbraio 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ("regolamento IAS") [2]. La proposta istituisce un meccanismo per il riconoscimento degli IAS nell'UE, prevedendo che questi vengano esaminati sulla base di determinati criteri e, se ritenuti adeguati, vengano adottati dall'UE.

    [2] Doc. COM (2001)80 del 13.02.2001.

    L'innovazione più significativa introdotta dalla proposta di regolamento è l'obbligo per tutte le società quotate dell'UE di preparare i loro bilanci consolidati conformemente agli IAS adottati dall'UE a partire dal 2005. Essa dà inoltre agli Stati membri la facoltà di consentire o prescrivere alle società quotate di applicare gli IAS adottati nella redazione dei conti annuali e di consentire o prescrivere anche alle società non quotate di applicare gli IAS adottati.

    Da una recente indagine [3] nella quale sono state consultate 700 società quotate dell'UE è emerso che il 79% dei responsabili finanziari sono favorevoli alla proposta della Commissione di rendere obbligatoria l'applicazione degli IAS da parte delle società quotate dell'UE entro il 2005. A prescindere dalle ragioni di carattere contabile, i motivi più impellenti per passare agli IAS si ricollegano a considerazioni di ordine strategico e finanziario. Queste comprendono la negoziabilità, le operazioni di fusione ed acquisizione transfrontaliere, il dialogo con gli azionisti e la raccolta di finanziamenti.

    [3] PriceWaterhouseCoopers - International Accounting Standards in Europe - 2005 or now- (Gli IAS in Europa - Nel 2005 o ora-).

    Le norme attualmente applicabili nell'UE in materia di contabilità sono contenute principalmente nei seguenti atti legislativi comunitari (indicati designato collettivamente con il termine "direttive contabili"):

    * la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, che stabilisce le norme per la preparazione dei conti annuali delle società [4];

    [4] GU L 222 del 14.8.1978, pag.11, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CEE (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

    * la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati, che stabilisce le norme per la preparazione dei conti consolidati [5];

    [5] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CEE (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

    * la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, che tratta le questioni specifiche che si pongono nei bilanci di tali enti [6] e

    [6] GU L 372 del 31.12.1986, pag.1, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CEE (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

    * la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, che tratta le questioni specifiche che si pongono nella preparazione dei bilanci di queste ultime [7].

    [7] GU L 374 del 31.12.1991, pag.7.

    Le direttive contabili avranno una funzione importante nel meccanismo per l'adozione degli IAS previsto dalla proposta di regolamento IAS. Inoltre, esse continueranno a costituire la base della normativa contabile per le entità che non dovranno preparare i loro conti annuali o consolidati conformemente agli IAS a norma del regolamento IAS. Infine, esse trattano questioni importanti che non rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento IAS (per esempio l'obbligo di sottoporre il bilancio a revisione e di pubblicare una relazione sulla gestione) e continueranno a disciplinare questi aspetti.

    Le direttive contabili sono rimaste in gran parte immutate da quando sono state adottate, e la più vecchia risale ormai a 23 anni fa. Nel frattempo le teorie contabili e la prassi accettata si sono notevolmente sviluppate e continuano ad evolvere. La Commissione ha fatto preparare o ha ricevuto numerosi studi dai quali risulta che, sotto molti aspetti, le direttive contabili sono tuttora in linea con la teoria e la prassi contabili attuali. Tuttavia, in alcuni campi, pur limitati, le loro disposizioni sono incompatibili con gli IAS che l'UE intende adottare secondo quanto previsto dal regolamento IAS. Questa situazione è inaccettabile per una duplice ragione.

    In primo luogo, se le direttive contabili devono avere una funzione importante nel meccanismo per l'adozione degli IAS previsto dalla proposta di regolamento IAS, occorre che riflettano gli ultimi sviluppi in materia di contabilità. A tal fine occorre che le direttive siano strutturate in modo da essere compatibili con i futuri sviluppi degli IAS - non dovrebbe essere necessario prendere in considerazione una modifica delle direttive ogni volta che viene proposto un nuovo principio IAS.

    In secondo luogo, le società che applicano gli IAS e quelle che non li applicano dovranno poter operare in condizioni di parità. Occorre che le direttive contabili siano aggiornate anche per consentire una transizione agevole quando una società decida di chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato.

    Gli obiettivi della presente proposta sono quindi tre:

    1) eliminare tutti i conflitti che esistono tra le direttive contabili e gli IAS;

    2) far sì che i trattamenti contabili opzionali attualmente consentiti dagli IAS possano essere utilizzati dalle società dell'UE che continueranno a dover osservare regole contabili fondate sulle direttive contabili (cioè le società che non prepareranno i loro conti annuali o consolidati conformemente agli IAS adottati a norma del regolamento IAS) e

    3) aggiornare la struttura fondamentale delle direttive contabili in modo che esse offrano un quadro di informazione finanziaria che sia al tempo stesso in linea con la prassi moderna e sufficientemente flessibile per adeguarsi agli sviluppi futuri degli IAS.

    Le modifiche proposte sono intese ad eliminare qualsiasi incompatibilità tra le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE e gli IAS in vigore al 1° maggio 2002.

    La Commissione presenterà a tempo debito proposte coerenti con quelle contenute nel presente documento per quanto riguarda la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

    2. Calendario e data di applicazione

    Come si è detto sopra, il Consiglio di Lisbona ha fissato il termine del 2005 per l'attuazione del Piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione. Il regolamento IAS e la modernizzazione delle direttive contabili sono entrambi elementi essenziali del piano. Per rispettare il termine, occorre che entrambi gli atti entrino in vigore prima del 2005. Di conseguenza, è estremamente importante che la legislazione proposta venga attuata al più presto.

    3. Descrizione del contenuto degli articoli

    3.1. Articolo 1

    In vista degli obiettivi sopra definiti, l'articolo 1 apporta le necessarie modifiche alla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

    Punto 1 - È prassi comune includere nei conti annuali alcuni documenti supplementari, ad esempio un prospetto dei flussi di cassa. La presente modifica autorizza espressamente gli Stati membri a consentire o prescrivere l'inclusione di tali documenti nei conti annuali. Una modifica simile viene apportata per quanto concerne i conti consolidati, nel paragrafo 7 dell'articolo 2.

    Punto 2 - Il principio contabile della preminenza della sostanza sulla forma - in virtù del quale si tiene presente, oltre alla forma giuridica, anche l'effetto economico di un'operazione o di un contratto - è già incorporato nelle direttive contabili (ad esempio, nei criteri per l'individuazione delle controllate). Ciò è in linea con l'esigenza che i conti annuali (e quelli consolidati) diano un "quadro fedele" della situazione della società (articolo 2, paragrafo 3).

    Il problema non è tanto dato dalla contabilizzazione di questi importi, quanto dal loro inserimento negli schemi prescritti dalla direttiva per la presentazione del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale. A norma degli IAS, talune operazioni e taluni contratti vanno riportati nel conto profitti e perdite e nello stato patrimoniale in voci che rispecchiano la sostanza dell'operazione o del contratto piuttosto che la loro forma giuridica. La modifica proposta autorizza espressamente gli Stati membri a consentire o prescrivere che, nel determinare la voce dello schema di presentazione del bilancio nella quale va contabilizzato un certo importo, si tenga conto della sostanza oltre che della forma.

    Punti 3 e 6 - Gli schemi di presentazione dello stato patrimoniale contenuti negli articoli 9 e 10 della quarta direttiva non consentono sempre di redigere uno stato patrimoniale conforme alle disposizioni degli IAS. Si ritiene che, se si rispettano le disposizioni relative alla presentazione dello stato patrimoniale contenute negli IAS, il contenuto informativo sarà equivalente e, di conseguenza, è opportuno autorizzare gli Stati membri a permettere la redazione dello stato patrimoniale secondo lo schema degli IAS, in alternativa agli schemi di cui agli articoli 9 e 10.

    Punti 4, 5, 7, 9 e 11 - Lo IAS 37 "Accantonamenti, sopravvenienze attive e sopravvenienze passive" stabilisce requisiti specifici per quanto riguarda gli importi da contabilizzare come accantonamenti a fronte di passività. L'articolo 31 della quarta direttiva stabilisce alcune regole di valutazione fondamentali che riguardano anche le passività da contabilizzare nei conti annuali e l'articolo 20 fissa, sulla base di tali principi, norme specifiche concernenti gli accantonamenti.

    Le disposizioni degli IAS sono più particolareggiate di quelle della quarta direttiva. In particolare, gli IAS consentono di iscrivere in bilancio solo accantonamenti intesi a far fronte ad obbligazioni effettivamente esistenti alla data di chiusura del bilancio. La quarta direttiva consente invece di costituire accantonamenti anche a fronte di passività "probabili". La proposta elimina questa incompatibilità per le società che applicano gli IAS senza modificare necessariamente lo status quo per quanto riguarda i conti annuali e le società non quotate. Questo risultato è conseguito attraverso una modifica dell'articolo 31 che prevede che si possano, di regola, iscrivere accantonamenti solo nei casi indicati dagli IAS, ma lascia agli Stati membri la possibilità di continuare ad autorizzare o a prescrivere la costituzione di altri accantonamenti previsti dal testo attuale della direttiva. Inoltre, sono state proposte alcune modifiche di minor conto alla terminologia e ai rinvii per facilitare l'applicazione dello IAS 37.

    Punto 8 - Si tratta di modifiche alla presentazione del conto profitto e perdite, nel quale sono registrati gli oneri e i proventi della società e che mira a rendere conto del risultato economico della stessa. Gli altri proventi ed oneri, per esempio quelli che si registrano per talune attività e che vengono considerati non realizzati, vengono attualmente iscritti direttamente nelle riserve, ammesso che vengano contabilizzati.

    Gli schemi di conto profitti e perdite contenuti negli articoli da 22 a 26 della quarta direttiva sono compatibili con le attuali disposizioni degli IAS. Tuttavia, la presentazione del risultato economico è attualmente in corso di riesame da parte degli organismi di normazione contabile nel mondo, e quindi anche da parte dello International Accounting Standards Board. Si deve ritenere altamente probabile che in futuro gli oneri ed i proventi attualmente iscritti nel conto profitti e perdite saranno presentati insieme ad altre spese ed entrate in un documento contabile che darà un quadro esauriente dell'insieme dei risultati dell'esercizio. Di conseguenza le disposizioni proposte comportano una certa flessibilità, affinché le disposizioni della direttiva siano compatibili con gli sviluppi previsti per il futuro.

    Punto 10 - Lo IAS 38 "Immobilizzazioni immateriali" consente la rivalutazione, in determinate circostanze, delle immobilizzazioni immateriali. La quarta direttiva consente esplicitamente la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali ma non si esprime sulla rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali. La proposta modifica l'articolo 33, paragrafo 1, lettera c) in modo da consentire agli Stati membri di autorizzare la rivalutazione di tutte le immobilizzazioni, comprese quelle immateriali.

    Punti 12 e 22 - Nel maggio 2001 è stata adottata una direttiva (2001/65/CEE [8]) che modifica la quarta direttiva in modo da consentire la contabilizzazione degli strumenti finanziari al valore equo e l'iscrizione nel conto profitti e perdite delle variazioni di valore che ne risultano. Questa modifica era necessaria per permettere l'applicazione dello IAS 39 "Strumenti finanziari: contabilizzazione e determinazione del valore".

    [8] GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.

    Altri IAS prescrivono o consentono la contabilizzazione di talune categorie di attività al valore equo: si tratta in particolare dello IAS 40 "Immobili acquisiti per investimento" e dello IAS 41 "Agricoltura". Questi principi contabili contengono disposizioni particolareggiate sulla determinazione del valore equo e, in entrambi i casi, le variazioni positive e negative del valore risultanti dalla valutazione al valore equo devono essere riportate nel conto profitti e perdite. Le modifiche proposte, che aggiungono dei nuovi articoli 42 sexies e 42 septies, sono necessarie per consentire l'applicazione di questi principi contabili. Ci si attende che gli Stati membri che permettano e le società che decidano di applicare la valutazione al valore equo lo facciano solo nell'ambito di un quadro contabile riconosciuto e generalmente accettato, quale quello offerto dagli IAS adottati.

    La proposta di modifica contiene una disposizione di carattere generale che autorizza gli Stati membri a consentire un simile trattamento contabile per qualsiasi categoria di attività da determinare. Questo è essenziale se il testo modificato deve essere in grado di lasciare spazio agli sviluppi futuri.

    Per evitare confusioni, la terminologia dell'articolo 60 della direttiva è stata modificata, sostituendo "valore del mercato" con "valore equo".

    Punti 13, 21 e 23 - Apportano le necessarie modifiche ai rinvii.

    Punto 14 - La quarta direttiva prescrive attualmente la presentazione di una relazione sulla gestione che deve contenere "almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società". Questa disposizione è stata interpretata in modo variabile ed ha dato luogo alla presentazione di informazioni di natura assai diversa, che vanno da dati che effettivamente facilitano la lettura del bilancio a informazioni molto generiche. Se non si propone di modificare il requisito generale di un "resoconto fedele", è auspicabile promuovere una maggiore uniformità della qualità di questi resoconti e dare maggiori precisazioni sul contenuto informativo che essi dovrebbero avere per essere considerati "fedeli".

    Nel proporre le modifiche, sono state tenute presenti le migliori pratiche attuali, in particolare il recente documento "Management's analysis of the business" (Analisi dell'andamento degli affari da parte della dirigenza) prodotto dallo European Accounting Study Group e le informazioni prescritte dagli IAS. Si è evitato di includere disposizioni particolareggiate affinché i requisiti non diano luogo alla presentazione di informazioni generiche buone per ogni evenienza. Questo tipo di impostazione consente inoltre di lasciare un margine per ulteriori sviluppi delle migliori pratiche.

    In linea con la raccomandazione della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società (2001/453/CEE) [9], si specifica che le informazioni date non devono limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società. In questo modo ci si può attendere un'analisi degli aspetti ambientali e sociali e di altri elementi pertinenti per la comprensione dell'andamento e della posizione della società.

    [9] GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33.

    Punto 15 - A seguito delle modifiche proposte all'articolo 51 della quarta direttiva (cfr. sotto, punti 17 e 18), viene soppressa l'ultima frase dell'articolo 48 riguardante la pubblicità da dare a taluni elementi delle relazioni dei revisori legali.

    Punto 16 - Si tratta di una modifica della disposizione della quarta direttiva relativa alla pubblicazione della relazione del revisore legale, o di un riferimento alla medesima, in caso di pubblicazione dei conti annuali in forma abbreviata. Sono stati apportati alcuni cambiamenti di minore importanza per rispecchiare la prassi attuale, prescrivendo che siano precisati i punti sui quali il revisore abbia attirato l'attenzione pur senza esprimere un giudizio con rilievi.

    Punti 17 e 18 - In tutti gli Stati membri esistono dei principi di revisione ed è prescritta la preparazione e la presentazione di una "relazione di revisione". Purtroppo l'interpretazione di questi principi non ha assicurato l'auspicabile grado di armonizzazione e le relazioni dei revisori legali hanno caratteristiche assai diverse da uno Stato membro all'altro. Queste differenze, talvolta assai significative, riducono la comparabilità e rendono meno agevole la comprensione da parte degli utenti di questo elemento fondamentale dell'informativa finanziaria. Le modifiche proposte per quanto riguarda la relazione del revisore legale dei conti rispecchiano le migliori pratiche attuali per quanto concerne la forma e la sostanza della relazione stessa e promuoveranno una maggiore armonizzazione.

    Punto 19 - Si tratta di un adeguamento della direttiva all'introduzione dell'euro.

    Punto 20 - La quarta direttiva prevede un limitato numero di esenzioni, generalmente per quanto riguarda l'obbligo di includere determinate informazioni nei conti annuali, in funzione dell'importanza economica della società. Coerentemente con le proposte della Commissione riguardanti l'impiego degli IAS da parte delle società quotate dell'UE, si ritiene opportuno precludere alle società quotate la possibilità di avvalersi di tali esenzioni, a prescindere dalle loro dimensioni economiche. Si tratta di una logica conseguenza dell'importanza economica preminente che deriva dal fatto che le azioni della società sono negoziate in un mercato pubblico. Di conseguenza si propone di precludere alle società in questione la possibilità di avvalersi delle esenzioni previste.

    3.2. Articolo 2

    In vista degli obiettivi sopra definiti, l'articolo 2 apporta le necessarie modifiche alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati.

    Punto 1- Nell'articolo 1 della settima direttiva si precisa quali imprese siano da considerare "imprese figlie" di una "impresa madre". Il testo attuale riconosce che un'impresa può essere controllata da un'altra anche in virtù del fatto che questa vi esercita un'influenza dominante (e ne ha quindi il controllo effettivo) pur senza detenere la maggioranza dei diritti di voto (condizione necessaria per detenere il controllo dal punto di vista giuridico). Tuttavia, secondo le disposizioni in vigore è necessario che vi sia una partecipazione (secondo la definizione di cui all'articolo 17 della quarta direttiva, ossia il possesso di una certa quota del capitale) dell'impresa madre nell'impresa figlia. A norma degli IAS un'impresa è una controllata se è controllata da un'impresa madre, a prescindere dal fatto che questa detenga una partecipazione nel suo capitale.

    Questa distinzione è diventata più importante negli ultimi anni a seguito dello sviluppo di strutture giuridiche (note come "Special Purpose Entities") che permettono di costituire società aventi le caratteristiche di una controllata senza possedere i requisiti per essere considerate un'impresa figlia sulla base del testo attuale dell'articolo 1. Di conseguenza, si è ritenuto che non sia più opportuno prescrivere l'esistenza di una partecipazione e si propone perciò di sopprimere questo criterio. La direttiva diventa così compatibile con le disposizioni degli IAS.

    Punti 2, 4b), 5, 6, 9 e 10 - La settima direttiva prescrive che un'impresa deve essere esclusa dai conti consolidati dell'impresa madre se esercita attività così diverse da quelle dell'impresa madre che la sua inclusione nei conti consolidati sarebbe contraria all'obiettivo di fornire un quadro fedele della situazione del complesso delle imprese oggetto del consolidamento.

    È oggi generalmente ammesso che questa situazione non si verifica in alcun caso. Per quanto possano essere diverse le attività dell'impresa controllata, il trattamento contabile appropriato consiste sempre nell'inclusione della controllata stessa, con opportune informazioni supplementari sulla sua incidenza sui conti consolidati. Di conseguenza questa disposizione è considerata superflua e ne viene proposta la soppressione. La direttiva diventa così compatibile con le disposizioni degli IAS.

    Sono state apportate anche le modifiche necessarie per eliminare i riferimenti alla disposizione soppressa.

    Punti 3a), 4c) e 13 - La settima direttiva prevede un limitato numero di esenzioni dagli obblighi in essa imposti, in funzione dell'importanza economica della società. Coerentemente con le proposte della Commissione riguardanti l'impiego degli IAS da parte delle società quotate dell'UE, si ritiene ora opportuno precludere alle società quotate la possibilità di avvalersi di tali esenzioni a prescindere dalle loro dimensioni economiche. Si tratta di una logica conseguenza dell'importanza economica preminente che deriva dal fatto che le azioni della società sono negoziate in un mercato pubblico. Di conseguenza si propone di precludere alle società in questione la possibilità di avvalersi delle esenzioni previste.

    Punti 3b) e 4a) - Vengono soppressi termini ormai caduchi.

    Punto 7 - È prassi comune includere nei conti consolidati alcuni documenti supplementari, ad esempio un prospetto dei flussi di cassa. La presente modifica autorizza espressamente gli Stati membri a consentire o prescrivere l'inclusione di tali documenti nei conti consolidati. Si veda l'analoga modifica apportata per quanto concerne i conti annuali nel punto 1 dell'articolo 1.

    Punto 8 - La modifica è la conseguenza di modifiche apportate sopra alla quarta direttiva.

    Punto 11 - Si tratta di aggiunte che precisano quale debba essere il contenuto della relazione consolidata sulla gestione e che corrispondono a quelle contenute nel punto 14 dell'articolo 1. Quando è richiesta la presentazione tanto di una relazione sulla gestione quanto di una relazione consolidata sulla gestione, può essere opportuno presentarne il contenuto in un unico documento, concentrandosi soprattutto sulle questioni che sono rilevanti per le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro complesso.

    Punto 12 - Si tratta di modifiche riguardanti la relazione del revisore legale sui conti consolidati. Queste disposizioni corrispondono a quelle contenute nei punti 17 e 18 dell'articolo 1.

    3.3. Articolo 3

    In vista degli obiettivi sopra definiti, l'articolo 3 apporta le necessarie modifiche alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, al fine di renderla compatibile con gli IAS.

    La maggior parte delle modifiche proposte discendono da quelle proposte sopra per la quarta direttiva.

    Sono proposte ulteriori modifiche per adeguarsi alle modifiche già introdotte nella quarta e nella settima direttiva e nella direttiva 86/637/CEE dalla direttiva 2001/65/CE nel maggio 2001. Queste modifiche riguardano l'impiego della valutazione al valore equo per determinate voci, conformemente allo IAS 39 "Strumenti finanziari: contabilizzazione e determinazione del valore".

    Per ora non si propongono modifiche agli schemi prescritti per la presentazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite delle imprese di assicurazione. Eventuali modifiche verranno studiate e, se necessario, introdotte solo quando sarà stato pubblicato un "International Financial Reporting Standard" dedicato specificamente ai conti delle assicurazioni.

    Punto 1 - La prima frase dell'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 91/674/CEE è stata aggiornata in modo da rinviare agli articoli nuovi e modificati della quarta direttiva, come specificato qui di seguito:

    * È inserito un nuovo rinvio all'articolo 51 bis coerentemente con l'inserimento di questo articolo nella quarta direttiva (vedi articolo 1, punto 18).

    * È inserito un nuovo rinvio agli articoli da 42 bis a 42 septies della quarta direttiva relativi alla valutazione al valore equo.

    * Il riferimento all'articolo 43 della quarta direttiva è modificato per includervi anche il punto 14 riguardante talune attività valutate al valore equo.

    * È aggiunto un riferimento all'articolo 61 bis della quarta direttiva sulla revisione delle disposizioni relative al valore equo dopo tre anni di applicazione (o cinque anni dall'adozione della direttiva).

    * Nel rinvio all'articolo 46, si specifica che si tratta dei paragrafi 1 e 2.

    * È aggiunto per completezza un riferimento all'articolo 50 bis.

    * È soppresso il riferimento all'articolo 54 che non esiste più.

    È stata inoltre aggiunta una nuova seconda frase relativa alle attività e passività finanziarie. Essa contiene una disposizione di "doppia deroga" che precisa che gli articoli 46, 47, 48, 51 e 53 della direttiva 91/674/CEE non si applicano ai valori delle attività e delle passività valutati conformemente alla sezione 7 bis della quarta direttiva. Questa frase stabilisce la gerarchia delle disposizioni della direttiva 91/674/CEE e della quarta direttiva in materia di strumenti finanziari ed è coerente con la modifica apportata alla direttiva 86/635/CEE dalla direttiva 2001/65/CEE nel maggio 2001.

    Inoltre, l'articolo 1, paragrafo 2 è stato modificato per apportare le necessarie modifiche ai rinvii.

    Punto 2 - Sono apportate le necessarie modifiche alla terminologia.

    Punto 3 - Per agevolare la piena applicazione dello IAS 39, l'articolo 46, paragrafo 5 viene modificato in modo da consentire agli Stati membri di autorizzare le società ad utilizzare metodi di valutazione diversi per i diversi elementi di una voce degli investimenti contrassegnata da un numero arabo o iscritta all'attivo nell'ambito della voce C (1) dello stato patrimoniale. La modifica all'articolo 46, paragrafo 6 prescrive che, in caso di applicazione di metodi di valutazione diversi, l'allegato al bilancio includa una descrizione dei metodi utilizzati e l'indicazione degli importi determinati secondo tali metodi.

    3.4. Articoli da 4 a 6 - Disposizioni finali

    Le disposizioni di questi articoli trattano dell'attuazione della direttiva proposta.

    4. Altre questioni

    Come osservato sopra nella sezione 1, le modifiche proposte elimineranno tutti i conflitti tra le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE e gli IAS esistenti al 1° maggio 2002.

    Questa conclusione è suffragata dall'esame delle proposte compiuto dal gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG).

    In sede di elaborazione delle proposte, varie questioni di contabilità sono state analizzate con attenzione prima di concludere che non esistono incoerenze o conflitti. In questi casi, non è necessario presentare proposte di modifica e ci si è quindi astenuti dal prepararne.

    Al solo fine di evitare qualsiasi dubbio in materia, si precisa che sono state affrontate anche le tre questioni seguenti, giungendo alla conclusione che non sorgono conflitti per quanto riguarda:

    * La rilevazione dei profitti e delle perdite attuariali secondo il cosiddetto "approccio del corridoio" descritto nello IAS 19 "Costi di previdenza".

    * La correzione degli errori o mediante una rettifica ad un esercizio precedente o in una voce dell'esercizio corrente conformemente allo IAS 8 "Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di criteri contabili".

    * L'applicazione del trattamento contabile delle acquisizioni inverse secondo quanto indicato nello IAS 22 "Aggregazioni di imprese" - è il caso che si presenta quando, in una aggregazione di imprese, i proprietari dell'impresa che viene acquisita ricevono in pagamento un numero di azioni aventi diritto di voto sufficiente per conferire loro il controllo della nuova entità aggregata. Nell'applicare il trattamento contabile delle acquisizioni inverse, si considera che l'impresa che ha emesso le azioni sia acquistata dall'altra; ciò significa che dal punto di vista contabile (diversamente da quello legale) la seconda impresa viene considerata come l'acquirente e perciò si applica il criterio dell'acquisto alle attività e alle passività dell'impresa che ha emesso le azioni.

    Le questioni di cui sopra e le conclusioni espresse sono state discusse e concordate con l'EFRAG.

    2002/0112 (COD)

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE del Consiglio relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società e delle imprese di assicurazione

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione [10],

    [10] GU C [...] del [...], pag. [...].

    visto il parere del Comitato economico e sociale [11],

    [11] GU C [...] del [...], pag. [...].

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, [12]

    [12] GU C [...] del [...], pag. [...].

    considerando quanto segue:

    (1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha sottolineato l'esigenza di accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, ha stabilito la scadenza del 2005 per la messa in atto del Piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione e ha invitato a prendere misure per migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria pubblicata dalle società della Comunità i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato (in appresso "società quotate") .

    (2) Il 13 giugno 2000, la Commissione ha pubblicato la comunicazione "La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire" [13] nella quale propone che tutte le società quotate dell'UE preparino i loro conti consolidati conformemente ad un'unica serie di principi contabili, gli International Accounting Standards (IAS), al più tardi nel 2005.

    [13] Doc. COM (2000)359 del 13.06.2000.

    (3) Il regolamento (CE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali [14] (in appresso "regolamento IAS") obbliga tutte le società quotate a redigere, a partire dal 2005, i loro conti consolidati conformemente agli IAS adottati ai fini dell'applicazione nella Comunità. Esso dà inoltre agli Stati membri la facoltà di permettere o prescrivere alle società quotate di applicare gli IAS adottati nella redazione dei conti annuali e di permettere o prescrivere anche alle società non quotate di applicare gli IAS adottati.

    [14] GU L ..., pag. ...

    (4) Il regolamento IAS dispone che, affinché uno IAS sia adottato ai fini della sua applicazione nella Comunità, occorre che risponda al principio ispiratore della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società [15] e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati [16], ossia che la sua applicazione deve dare luogo ad un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società; la rispondenza di uno IAS a detto principio va verificata alla luce delle suddette direttive, ma non implica una rigorosa conformità a ciascuna delle loro disposizioni.

    [15] GU L 222 del 14.8.1978, pag.11, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CEE (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.

    [16] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CEE (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28.

    (5) Poiché i conti annuali e consolidati delle società che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE che non saranno redatti a norma degli IAS dovranno sempre essere conformi alle suddette direttive, che continueranno a rappresentare la fonte principale della normativa contabile comunitaria, è importante assicurare che le società dell'UE che applicano gli IAS e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità.

    (6) Ai fini dell'applicazione sia degli IAS, sia delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE è auspicabile che queste ultime rispecchino gli sviluppi della normativa contabile internazionale. A questo proposito, la comunicazione della Commissione "Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale" [17] invitava l'Unione europea ad adoperarsi per mantenere la coerenza tra le direttive contabili europee e gli sviluppi della normazione contabile internazionale, in particolare in sede di International Accounting Standards Committee (IASC).

    [17] COM 1995(508) del 14.11.1995

    (7) La relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informativa finanziaria. Per promuovere una maggiore uniformità e per fornire ulteriori indicazioni sulle informazioni necessarie per assicurare un quadro fedele, è necessario rendere più rigorose, in linea con le migliori pratiche attuali, le disposizioni che esigono che tali documenti contengano un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società. Essi non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società, ma prendere in considerazione anche gli aspetti ambientali e sociali e altri fattori utili per la conoscenza dello sviluppo e della situazione di una società. Questo requisito è in linea con la raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società [18].

    [18] GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33.

    (8) Le differenze di preparazione e di presentazione della relazione del revisore legale riducono la comparabilità e riducono la comprensione da parte degli utenti di questo elemento essenziale dell'informativa finanziaria. Una maggiore uniformità richiede la modifica, in linea con le migliori pratiche internazionali, delle disposizioni specifiche riguardanti la forma e il contenuto della relazione di revisione.

    (9) Occorre quindi modificare le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Di conseguenza, va modificata anche la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione [19]. Le modifiche disposte sono intese ad eliminare qualsiasi incompatibilità tra le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE e gli IAS in vigore al 1° maggio 2002,

    [19] GU L 374 del 31.12.1991, pag.7.

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

    "Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti annuali di altri documenti in aggiunta a quelli indicati nel primo comma."

    2) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

    "6. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società o ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva 83/349/CEE del Consiglio*.

    *GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1."

    3) All'articolo 8 è aggiunto il comma seguente:

    "Gli Stati membri possono autorizzare le società ad utilizzare la presentazione dello stato patrimoniale indicata all'articolo 10 bis in alternativa agli schemi altrimenti prescritti o permessi."

    4) All'articolo 9, alla voce B del "Passivo", la dicitura "Accantonamenti per rischi ed oneri" è sostituita dalla dicitura "Accantonamenti".

    5) All'articolo 10, alla voce J, la dicitura "Accantonamenti per rischi ed oneri" è sostituita dalla dicitura "Accantonamenti".

    6) È inserito il seguente articolo 10 bis:

    "Articolo 10 bis

    Gli Stati membri possono permettere o prescrivere all'insieme delle società, o a determinati tipi di società, di presentare le voci dello stato patrimoniale, anziché secondo gli schemi di cui agli articoli 9 e 10, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente, purché il contenuto informativo di una simile presentazione sia almeno equivalente a quello degli schemi prescritti dai suddetti articoli."

    7) All'articolo 20:

    a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "Gli accantonamenti hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza."

    b) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    "Gli accantonamenti non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo."

    8) All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:

    "In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere o prescrivere all'insieme delle società, o a determinati tipi di società, di presentare, anziché uno stato patrimoniale articolato secondo gli schemi di cui agli articoli 23 a 26, una relazione sui loro risultati, purché il contenuto informativo di tale relazione sia almeno equivalente a quello degli schemi prescritti dai suddetti articoli."

    9) L'articolo 31 è modificato come segue:

    a) Il testo del paragrafo 1, lettera c) punto bb) è sostituito dal testo seguente:

    "Occorre tener conto di tutti i rischi e di tutte le perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore, anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione".

    b) È inserito un paragrafo 1 bis redatto come segue:

    "1 bis. Oltre che degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), punto bb), gli Stati membri possono consentire o prescrivere che si tenga conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore, anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione."

    10) All'articolo 33, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

    "che le immobilizzazioni siano rivalutate".

    11) All'articolo 42 il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

    "L'importo degli accantonamenti non può superare le somme necessarie."

    12) Sono inseriti i seguenti articoli 42 sexies e septies:

    "Articolo 42 sexies

    In deroga all'articolo 32, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo.

    Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva 83/349/CEE del Consiglio.

    Articolo 42 septies

    In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che, quando un elemento dell'attivo è valutato conformemente all'articolo 42 sexies, nel conto profitti e perdite venga registrata una variazione del valore."

    13) All'articolo 43, paragrafo 1, punto 6, il rinvio agli "articoli 9 e 10" è sostituito da un rinvio agli "articoli 9, 10 e 10 bis";

    14) L'articolo 46 è modificato come segue:

    a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "La relazione sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società.

    Tale resoconto deve includere un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento degli affari e della situazione della società. Le informazioni date non devono limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società.

    Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione, ove opportuno, contiene rinvii agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito a tali importi."

    b) Il testo del paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

    "l'evoluzione prevedibile della società, indicando eventuali incertezze e rischi significativi che possano influenzare detta evoluzione;"

    15) All'articolo 48, è soppressa la terza frase.

    16) All'articolo 49, il testo della terza frase è sostituito dal testo seguente:

    "La relazione della persona o delle persone preposte alla revisione dei conti annuali (in appresso "il revisore legale") può non accompagnare questa pubblicazione, ma va comunque precisato se la relazione esprimeva o meno dei rilievi o se il revisore si era trovato nell'impossibilità di esprimere un giudizio. Deve inoltre essere reso noto se la relazione del revisore legale metteva in evidenza dei problemi, sottolineandoli, pur senza ritenerli tali da giustificare dei rilievi."

    17) All'articolo 51 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "I conti annuali sono sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base della direttiva 84/253/CEE*.

    Il revisore legale deve anche verificare che la relazione sulla gestione concordi con i conti annuali del medesimo esercizio.

    * GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20."

    18) È inserito un articolo 51 bis redatto come segue:

    "Articolo 51 bis

    1. La relazione del revisore legale comprende:

    a) un'introduzione che precisa almeno quali siano i conti annuali sottoposti a revisione legale;

    b) una descrizione della portata del lavoro di revisione legale svolto, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

    c) un giudizio di revisione che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti annuali diano o meno un quadro fedele, secondo i principi di presentazione del bilancio applicati e, se del caso, se siano o meno conformi agli obblighi di legge; il giudizio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di un giudizio.

    d) l'indicazione degli eventuali problemi che il revisore legale ritiene di dover mettere in evidenza, sottolineandoli, pur senza ritenerli tali da giustificare dei rilievi;

    e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio.

    2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale."

    19) All'articolo 53 è soppresso il paragrafo 1.

    20) È inserito il seguente articolo 53 bis:

    "Articolo 53 bis

    Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 11, 27, 46, 47 e 51 alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio*.

    * GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27"

    21) All'articolo 56, paragrafo 1, il rinvio agli "articoli 9 e 10" è sostituito da un rinvio agli "articoli 9, 10 e 10 bis";

    22) All'articolo 60, primo comma, l'espressione "sulla base del valore del mercato" è sostituita dall'espressione "sulla base del valore equo".

    23) All'articolo 61, il rinvio agli articoli "da 42 bis a 42 quinquies" è sostituito da un rinvio agli articoli "da 42 bis a 42 septies".

    Articolo 2

    La direttiva 83/349/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    "Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono imporre ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere conti consolidati e una relazione consolidata sulla gestione se:

    a) questa impresa (impresa madre) esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa (impresa figlia) ovvero

    b) questa impresa (impresa madre) e un'altra impresa (impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre."

    2) All'articolo 3, paragrafo 1, il rinvio agli "articoli 13, 14 e 15" è sostituito da un rinvio agli "articoli 13 e 15".

    3) L'articolo 6 è modificato come segue:

    a) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    "Il presente articolo non si applica se una delle imprese da consolidare è una società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio*.

    * GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27".

    b) Il paragrafo 5 è soppresso.

    4) L'articolo 7 è modificato come segue:

    a) Al paragrafo 1, lettera b) è soppresso il secondo comma.

    b) Al paragrafo 2, lettera a), il rinvio agli "articoli 13, 14 e 15" è sostituito da un rinvio agli "articoli 13 e 15".

    c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    "Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio."

    5) All'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) il rinvio agli "articoli 13, 14 e 15" è sostituito da un rinvio agli "articoli 13 e 15".

    6) L'articolo 14 è soppresso.

    7) All'articolo 16, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

    "Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti consolidati di altri documenti in aggiunta a quelli indicati al primo comma."

    8) All'articolo 17, paragrafo 1, il rinvio agli "articoli da 3 a 10" è sostituito da un rinvio agli "articoli da 3 a 10 bis";

    9) All'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), le parole "degli articoli 13 e 14 e, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3," sono sostituite dalle parole "all'articolo 13 e".

    10) All'articolo 34, paragrafo 5, sono soppresse le parole "e quelle escluse in virtù dell'articolo 14".

    11) L'articolo 36 è modificato come segue:

    a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

    Tale resoconto deve includere un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento degli affari e della situazione delle società. Le informazioni date non devono limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività delle società.

    Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione consolidata sulla gestione, ove opportuno, contiene rinvii agli importi registrati nei conti consolidati e ulteriori precisazioni in merito a tali importi."

    b) Il testo del paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

    "b) l'evoluzione prevedibile delle società nel loro insieme, indicando eventuali incertezze e rischi significativi che possano influenzare detta evoluzione;"

    c) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

    "3. Se oltre alla relazione sulla gestione è prescritta una relazione consolidata sulla gestione, le due relazioni possono essere presentate in un unico documento. Nella redazione della relazione unica, potrà essere opportuno concentrarsi soprattutto sulle questioni che sono rilevanti per le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro complesso."

    12) Il testo dell'articolo 37 è sostituito dal testo seguente:

    "1. I conti consolidati sono sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dallo Stato membro al cui diritto è soggetta l'impresa madre ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base della direttiva 84/253/CEE del Consiglio*.

    Il revisore legale deve anche verificare che la relazione consolidata sulla gestione concordi con i conti consolidati del medesimo esercizio.

    2. La relazione del revisore legale comprende:

    a) un'introduzione che precisa almeno quali siano i conti consolidati sottoposti a revisione legale;

    b) una descrizione della portata del lavoro di revisione legale svolto, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

    c) un giudizio di revisione che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti consolidati diano o meno un quadro fedele, secondo i principi di presentazione del bilancio applicati e, se del caso, se siano o meno conformi agli obblighi di legge; il giudizio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di un giudizio;

    d) l'indicazione degli eventuali problemi che il revisore legale ritiene di dover mettere in evidenza, sottolineandoli, pur senza ritenerli tali da giustificare dei rilievi;

    e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione consolidata sulla gestione con i conti consolidati del medesimo esercizio.

    3. La relazione è firmata e datata dal revisore legale.

    4. Qualora i conti annuali dell'impresa madre siano allegati ai conti consolidati, la relazione del revisore legale prescritta dal presente articolo può essere combinata con qualsiasi relazione del revisore legale sui conti annuali dell'impresa madre prescritta dall'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE.

    * GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20."

    13) All'articolo 38 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

    "7. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE."

    Articolo 3

    La direttiva 91/674/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

    "1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35 e da 37 a 41, l'articolo 42, gli articoli 42 bis, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies e 42 septies, l'articolo 43, paragrafo 1, punti da 1 a 7 e da 9 a 14, l'articolo 45, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli 48, 49, 50 e 50 bis, l'articolo 51, paragrafo 1 e l'articolo 51 bis, gli articoli da 56 a 59, gli articoli 61 e 61 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano alle imprese di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti. Gli articoli 46, 47, 48, 51 e 53 della presente direttiva non si applicano ai valori delle attività e delle passività valutati conformemente alla sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE.

    2. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli 9, 10 e 10 bis (stato patrimoniale) o agli articoli da 22 a 26 (conto profitti e perdite) della direttiva 78/660/CEE si deve intendere come rinvio rispettivamente agli articoli 6 (stato patrimoniale) o 34 (conto profitti e perdite) della presente direttiva."

    2) All'articolo 6, alla voce E del "Passivo", la dicitura "Riserve per altri rischi e oneri" è sostituita dalla dicitura "Altre riserve".

    3) L'articolo 46 è modificato come segue:

    a) Al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

    "Gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al primo comma."

    b) Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

    "I metodi applicati a ciascun elemento degli investimenti sono specificati nell'allegato, insieme agli importi determinati secondo tali metodi."

    Articolo 4

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 5

    La presente direttiva entra il vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    La Presidente Il Presidente

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    Settore(i) politico(i): Mercato interno

    Attività: Informativa finanziaria

    Denominazione dell'azione: Proposta di direttiva che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE.

    1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

    Nessuna

    2. DATI GLOBALI IN CIFRE

    2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): milioni di euro in SI

    Nessuna spesa.

    2.2 Periodo d'applicazione:

    N.A.

    2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

    N.A.

    2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

    N.A.

    2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate

    N.A.

    3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

    N.A.

    4. BASE GIURIDICA

    Articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato CE.

    5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

    5.1 Necessità di un intervento comunitario

    Le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE ("direttive contabili") sono rimaste in gran parte immutate da quando sono state adottate, e la più vecchia risale ormai a 23 anni fa. Nel frattempo le teorie contabili e la prassi accettata si sono notevolmente sviluppate e continuano ad evolvere.

    La Commissione ha fatto preparare o ha ricevuto numerosi studi dai quali risulta che, sotto molti aspetti, le direttive contabili sono tuttora in linea con la teoria e la prassi contabili attuali. Tuttavia, in alcuni campi, pur limitati, le loro disposizioni sono incompatibili con gli International Accounting Standards (IAS) che l'UE intende adottare secondo quanto previsto dal regolamento IAS [20]. Questa situazione è inaccettabile per una duplice ragione.

    [20] COM (2001)80

    In primo luogo, se le direttive contabili devono avere una funzione importante nel meccanismo per l'adozione degli IAS previsto dalla proposta di regolamento IAS, occorre che riflettano gli ultimi sviluppi in materia di contabilità.

    In secondo luogo, le società che applicano gli IAS e quelle che non li applicano dovranno poter operare in condizioni di parità.

    Gli obiettivi della presente proposta sono quindi tre:

    1) eliminare tutti i conflitti tra le direttive contabili e gli IAS;

    2) far sì che i trattamenti contabili opzionali attualmente consentiti dagli IAS possano essere utilizzati dalle società dell'UE che continueranno a dover osservare regole contabili fondate sulle direttive contabili (cioè le società che non prepareranno i loro conti annuali o consolidati conformemente agli IAS adottati a norma del regolamento IAS) e

    3) aggiornare la struttura fondamentale delle direttive contabili in modo che esse offrano un quadro di informazione finanziaria che sia al tempo stesso in linea con la prassi moderna e sufficientemente flessibile per adeguarsi agli sviluppi futuri.

    La proposta è stata concepita in modo tale da consentire agli Stati membri di conseguire tali obiettivi modificando le loro disposizioni nazionali riguardanti la contabilità delle imprese soggette alle direttive contabili in una maniera e con tempi stabiliti in funzione delle esigenze nazionali. Ciò è reso possibile conferendo agli Stati membri la semplice facoltà di introdurre i requisiti aggiuntivi, senza nel contempo sopprimere alcuna delle opzioni attualmente disponibili.

    Di conseguenza, la proposta non comporterà alcuna modifica delle norme in materia di contabilità che i singoli Stati membri non considerino opportuna. Si ritiene che questa sia una condizione essenziale, vista l'interazione della normativa contabile con quella fiscale e in altri campi, specie per quanto riguarda i conti annuali.

    5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

    N.A.

    5.3 Modalità d'attuazione

    Gli Stati membri metteranno in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informeranno immediatamente la Commissione

    6. INCIDENZA FINANZIARIA

    Nessuna.

    7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

    Le risorse umane e finanziarie necessarie saranno fornite dalla DG competente a carico della dotazione ad essa attribuita in bilancio.

    8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri in attuazione della presente direttiva conterranno un riferimento alla direttiva medesima o saranno corredate di un simile riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri informeranno immediatamente la Commissione della loro adozione.

    9. MISURE ANTIFRODE

    Data la natura dell'azione, non sono necessarie misure antifrode specifiche.

    SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

    I. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Coniglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE del Consiglio ("direttive contabili").

    II. NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO:

    COM(2002)259

    III. LA PROPOSTA

    1. Si propone di modificare le direttive contabili per adeguarle alla teoria e alla prassi internazionali attuali. Gli obiettivi e le proposte sono illustrati più dettagliatamente al punto 5 della scheda finanziaria legislativa che precede.

    IV. L'IMPATTO SULLE IMPRESE

    2. Determinare l'incidenza della proposta

    Il campo d'applicazione delle attuali direttive contabili è definito con precisione nelle direttive stesse. La proposta non modifica il campo d'applicazione delle direttive. Di conseguenza essa interesserà le imprese che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive esistenti, ossia tutte quelle che preparano i loro conti annuali e/o consolidati conformemente alle direttive contabili.

    3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta

    La proposta è stata concepita in modo da consentire agli Stati membri di modificare la legislazione contabile nazionale adottata in attuazione delle direttive contabili per le imprese in questione in maniera e ad un ritmo consoni alle esigenze nazionali. Questa flessibilità è stata ottenuta conferendo agli Stati membri la semplice facoltà di introdurre i requisiti aggiuntivi, senza nel contempo sopprimere alcuna delle opzioni attualmente disponibili. Di conseguenza, la proposta non comporterà alcuna modifica delle norme in materia di contabilità che i singoli Stati membri non considerino opportuna. Si ritiene che questa sia una condizione essenziale, vista l'interazione della normativa contabile con quella fiscale e in altri campi, specie per quanto riguarda i conti annuali.

    In aggiunta ai conti consolidati (e/o annuali), le direttive contabili obbligavano le imprese al di sopra di determinate dimensioni a pubblicare una relazione consolidata (e/o annuale) sulla gestione contenente un fedele resoconto dell'andamento degli affari. Nella proposta, questo obbligo è stato mantenuto e rafforzato in linea con la migliore pratica attuale. Ne risulterà una relazione più esauriente che comprenderà informazioni utili per una cerchia più vasta di interessati, vale a dire che non sarà circoscritta agli aspetti puramente finanziari dell'attività dell'impresa.

    Ci si attende che la presente direttiva venga adottata dal Consiglio e dal Parlamento entro il 2002. Poiché le disposizioni contenute nella proposta sono collegate alla proposta di utilizzare gli IAS per la preparazione dei conti consolidati di talune società quotate dal 2005 in poi, gli Stati membri, le imprese e la professione contabile dovrebbero disporre di un tempo ragionevolmente lungo per prepararsi alla messa in atto degli IAS a partire dal 2005. Nell'ambito di tale preparazione potrebbe essere necessario ricalcolare degli importi pubblicati prima del 2005 conformemente ai nuovi principi contabili, qualora tali importi incidano o sui saldi di apertura dei conti preparati conformemente ai nuovi principi o su confronti compiuti tra esercizi nei quali vengono applicati principi nuovi ed esercizi nei quali erano applicati in precedenza altri principi.

    Come si è osservato sopra, la proposta rende obbligatorie pochissime modifiche, essendo congegnata in modo da consentire agli Stati membri (conferendo loro delle opzioni) di modificare la legislazione contabile nazionale adottata in attuazione delle direttive contabili per le imprese interessate in maniera e ad un ritmo consoni alle esigenze nazionali. L'ammontare dei costi aggiuntivi che le imprese dovranno sopportare dipenderà soprattutto dall'entità delle modifiche che gli Stati membri introdurranno nel far uso delle opzioni conferite loro dalla nuova direttiva. Si tratterà soprattutto di costi per la formazione del personale che sarà chiamato a mettere in atto gli eventuali cambiamenti di principi contabili.

    4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta

    La proposta di aggiornamento delle direttive contabili introdurrà un quadro di informativa finanziaria che migliorerà la comparabilità e la trasparenza dell'informazione finanziaria, aumentando quindi l'efficienza dei mercati e riducendo il costo del capitale per le imprese.

    5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.)

    Come già detto, la proposta è stata concepita in modo da consentire agli Stati membri di modificare la legislazione contabile nazionale adottata in attuazione delle direttive contabili per le imprese in questione in maniera e ad un ritmo consoni alle esigenze nazionali. Di conseguenza, la proposta non comporterà alcuna modifica delle norme in materia di contabilità che i singoli Stati membri non considerino opportuna.

    Esistono già delle deroghe a favore delle imprese di dimensioni inferiori a certe soglie previste agli articoli 11 e 27 della quarta direttiva (78/660/CEE). Queste rendono meno onerosa l'informativa per le imprese interessate e rimangono appropriate. Non si propone di modificare le deroghe esistenti o le soglie al di sotto delle quali sono applicabili: si propone però di precisare che non se ne possono avvalere le società quotate. Si tratta di un chiarimento necessario, coerente con la proposta di imporre a tali imprese l'uso degli IAS, che non dovrebbe comportare alcun effetto pratico, in quanto le società quotate saranno comunque quasi certamente tutte di dimensioni troppo grandi per rientrare al di sotto delle soglie in questione.

    V. CONSULTAZIONE

    6. La proposta è già stata discussa in sede di comitato di contatto ed ha riscosso ampia approvazione.

    Inoltre, il gruppo tecnico di esperti dell'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ha esaminato la proposta e confermato che essa raggiunge il suo scopo principale, l'eliminazione di tutti i conflitti tra le direttive contabili e gli IAS in vigore al 1° maggio 2002.

    L'EFRAG comprende un gruppo tecnico di esperti e un consiglio di vigilanza. Il gruppo tecnico di esperti rappresenta le principali categorie del settore privato direttamente interessate dall'informativa finanziaria, ossia le professioni contabili europee, le borse, gli analisti finanziari e le imprese che presentano bilanci (compresi gli enti creditizi e le assicurazioni). Il consiglio di vigilanza dell'EFRAG sovrintende ai lavori del gruppo tecnico di esperti e assicura che i singoli membri operino nell'interesse europeo.

    La partecipazione ai lavori dell'EFRAG di esperti di organizzazioni europee è la migliore garanzia del fatto che si terrà debito conto dell'interesse europeo. Le organizzazioni europee partecipanti sono: FEE (professione contabile), UNICE (imprenditori), ECSA (banche), CEA (assicurazioni), FESE (borse), EFFAS (analisti finanziari), EFAA (revisori di PMI) e UEAPME (PMI).

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