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Document 52002PC0232

    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

    /* COM/2002/0232 def. - CNS 2002/0105 */

    GU C 203E del 27.8.2002, p. 256–257 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0232

    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra /* COM/2002/0232 def. - CNS 2002/0105 */

    Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0256 - 0257


    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    La direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra non comprende nel proprio campo di applicazione né le sementi di varietà ibride diverse dal girasole né le sementi di associazioni varietali.

    La presente proposta intende:

    - nel caso delle varietà ibride, fornire una base legale per includervi le relative sementi attraverso la procedura del comitato permanente, e

    - nel caso delle associazioni varietali, includere le relative sementi nell'ambito della suddetta direttiva del Consiglio,

    tenuto conto della maggiore importanza assunta da tali sementi nella Comunità.

    2002/0105 (CNS)

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1]

    visto il parere del Parlamento europeo [2],

    [2]

    visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

    [3]

    considerando quanto segue:

    (1) Le sementi di associazioni varietali di specie di piante oleaginose e da fibra dovrebbero essere incluse nel campo di applicazione della direttiva 69/208/CEE del Consiglio [4]. Dovrebbero essere anche definite le condizioni cui devono soddisfare le associazioni varietali, compreso il colore dell'etichetta ufficiale prevista per gli imballaggi di sementi certificate di associazioni varietali.

    [4] GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27)

    (2) A causa della maggiore importanza che hanno assunto nella Comunità, anche le sementi di varietà ibride di specie di piante oleaginose e da fibra dovrebbero essere incluse nel campo d'applicazione della direttiva 69/208/CEE, in aggiunta a quelle di girasole.

    (3) Per motivi di urgenza, la presente direttiva deve entrare in applicazione entro il 30 giugno 2002. Data la maggiore importanza assunta da queste sementi nella Comunità, la Commissione ha adottato nel 1995 la decisione 95/232/CE [5] allo scopo di determinare le condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone. Tale decisione scade il 30 giugno 2002.

    [5] GU L 154 del 5.7.1995, p. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 99/84/CE (GU L 27 del 2.2.1999, pag. 31).

    (4) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 69/208/CEE.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 69/208/CEE è così modificata:

    1. All'articolo 2, dopo il punto 1ter è aggiunto il punto seguente:

    "1quater Le modifiche da apportare al punto 1, lettere B e B bis, per includere gli ibridi di piante oleaginose e da fibra diverse dal girasole nel campo d'applicazione della presente direttiva, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 20."

    2. All'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), dopo la seconda frase è aggiunto il testo seguente:

    "Per le sementi certificate di un'associazione varietale, l'etichetta deve essere di colore blu con una striscia diagonale verde."

    3. All'articolo 14, paragrafo 1, i termini "direttiva 70/457/CEE" sono sostituiti dal testo seguente:

    "direttiva 70/457/CEE*

    * GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1., modificata da ultimo dalla direttiva 98/95/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1.)"

    4. È inserito l'articolo 14 ter seguente:

    "Articolo 14 ter

    1. Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione di sementi di specie di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.

    2. Ai fini della presente decisione, si intende per:

    - "associazione varietale": un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente ufficialmente ammesso a norma della direttiva 70/457/CEE con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, egualmente ammessi, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione di questi componenti; tale combinazione deve essere stata notificata all'autorità di certificazione;

    - "ibrido impollinatore-dipendente": il componente maschiosterile dell'«associazione varietale» (componente femminile);

    - "impollinatore": il componente che emette polline nell'«associazione varietale» (componente maschile).

    3. Le sementi dei componenti femminile e maschile devono essere trattate con conce di colore differente."

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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