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Document 52002PC0222

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari

/* COM/2002/0222 def. */

GU C 203E del 27.8.2002, p. 155–178 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0222

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari /* COM/2002/0222 def. */

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0155 - 0178


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. ANTEFATTI

La presente proposta si inserisce nell'ambito dei lavori attualmente svolti in seno alla Comunità europea per la costituzione di un autentico spazio giudiziario basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie [1].

[1] Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, punto 33.

La base giuridica è costituita dagli articoli 61, lettera c) e 67, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea. In base agli articoli 61, lettera c) e 65 del trattato, la Comunità adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno. Queste misure includono il miglioramento e la semplificazione del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Lo strumento di base in questo settore è il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, dal cui campo d'applicazione sono tuttavia esclusi alcuni settori ben definiti, fra cui lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni [2].

[2] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1, articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Nel campo del diritto di famiglia, il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio stabilisce norme relative alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, nonché delle decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune [3], emesse nell'ambito dei medesimi procedimenti. Il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio è stato il primo strumento comunitario ad essere adottato nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e muove un primo passo importante verso il reciproco riconoscimento delle decisioni nel campo del diritto di famiglia. Il regolamento è entrato in vigore il 1° marzo 2001.

[3] Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19.

Sulla scia del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, la Francia ha presentato, il 3 luglio 2000, un'iniziativa volta ad abolire l'exequatur per quella parte delle decisioni sulla responsabilità genitoriale relativa al diritto di visita ("Iniziativa francese sul diritto di visita") [4]. L'abolizione dell'exequatur era controbilanciata da una garanzia del ritorno automatico del minore al termine del periodo di visita ed il campo di applicazione dell'iniziativa era definito con riferimento al regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

[4] Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori, GU C 234 del 15.8.2000, pag. 7.

Il Consiglio "Giustizia e Affari interni" ha adottato il 30 novembre 2000 un programma per l'attuazione di futuri lavori in tema di reciproco riconoscimento delle decisioni in quattro settori di intervento, allo scopo ultimo di abolire l'exequatur per tutte le decisioni [5]. Il settore 2 del programma si basa sul regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio e prevede, nella prima fase, di estendere il campo d'applicazione del regolamento al di là delle cause matrimoniali e di abolire l'exequatur per il diritti di visita ai figli minori. Nella stessa occasione il Consiglio ha concluso che i lavori sull'iniziativa francese sul diritto di visita dovevano procedere di pari passo con l'estensione del campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1347/2000, in modo da garantire la parità di trattamento di tutti i minori.

[5] Programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1. Il programma riguarda i quattro settori seguenti: i) Bruxelles I; ii) Bruxelles II e situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio; iii) regime patrimoniale fra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di una coppia non sposata; iv) testamenti e successioni. Nella terza (e ultima) fase del programma l'exequatur sarà stato abolito in tutti e quattro i settori.

Il 6 settembre 2001 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei genitori ("proposta della Commissione sulla potestà dei genitori") [6]. La proposta estende l'applicazione delle norme sul riconoscimento e l'esecuzione del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio a tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, sulla base di norme comuni concernenti la competenza e la cooperazione rafforzata tra autorità. Il criterio di base per la determinazione della competenza giurisdizionale è la residenza abituale del minore. La proposta tratta specificamente il problema della sottrazione di minori introducendo disposizioni sulla competenza e sul ritorno del minore.

[6] Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei genitori, GU C 332, del 27.11.2001, pag. 269. La proposta fa seguito al documento di lavoro presentato il 27 marzo 2000 e ad un'audizione tenutasi il 27 giugno 2001.

Parallelamente, e allo scopo di far fronte a situazioni di carattere internazionale, il 20 novembre 2001 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare la convenzione dell'Aia del 1996 [7].

[7] Proposta di Decisone del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare nell'interesse della Comunità europea la convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori (convenzione dell'Aia del 1996), COM (2001) 680 def. del 20.11.2001.

Le discussioni in sede di Consiglio che ne sono seguite hanno messo in evidenza la necessità di accorpare in un unico strumento legislativo la proposta della Commissione sulla potestà dei genitori e l'iniziativa francese sul diritto di visita. Inoltre, la riunione informale dei ministri della Giustizia e degli Affari interni del 14 e 15 febbraio 2002 ha aperto la strada ad una possibile soluzione alla problematica del ritorno del bambino nei casi di sottrazione di minori. La soluzione prevede che spetti allo Stato membro in cui il minore risiede abitualmente decidere in via definitiva, mentre lo Stato membro nel cui territorio il minore è trattenuto illegalmente si dovrebbe limitare ad adottare provvedimenti provvisori intesi a tutela del minore.

Alla luce di tali discussioni, il Parlamento europeo ha preferito attendere la presente proposta prima di esprimere un parere. Atteso che la presente proposta riprende nella loro intierezza le disposizioni della proposta della Commissione in materia di potestà dei genitori, questa diventa priva di oggetto e sarà formalmente ritirata dalla Commissione secondo le procedure consuete.

La Commissione viene quindi a presentare una nuova proposta che riunisce il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, la proposta della Commissione in materia di potestà dei genitori e l'iniziativa francese sul diritto di visita. La proposta è composta da due elementi. In primo luogo, riprende tali e quali le disposizioni sul divorzio contenute nel regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio. In secondo luogo, integra in un sistema completo di norme attinenti alla responsabilità genitoriale le disposizioni dello stesso tenore previste dal regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio e quelle contenute nella proposta della Commissione e nell'iniziativa francese sul diritto di visita. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio è abrogato, giacché le disposizioni ivi previste sono state integrate nella presente proposta.

La Commissione ha optato per un unico strumento legislativo in materia di divorzio e responsabilità genitoriale, al fine di facilitare il lavoro dei giudici e degli operatori del diritto quando si trovano a trattare questioni attinenti alla responsabilità genitoriale, spesso sollevate nel corso delle cause matrimoniali. L'alternativa consisterebbe nell'abrogare soltanto le disposizioni relative alla responsabilità genitoriale del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio per riunirle con quelle della proposta della Commissione nello stesso settore e dell'iniziativa francese sul diritto di visita. Ne risulterebbero due distinti strumenti giuridici recanti disposizioni su materie correlate, uno sul divorzio e l'altro sulla responsabilità genitoriale, laddove il primo sarebbe uno strumento già esistente (il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio), di cui non rimarrebbe in vigore però che la metà delle disposizioni originarie. Una tale alternativa non è stata ritenuta soddisfacente né rispetto all'obiettivo di facilitare l'applicazione della legge ai giudici e agli operatori del diritto, né ai fini di promuovere la semplificazione e la coerenza della normativa comunitaria.

2. Obiettivo

La proposta ha per obiettivo il riconoscimento e l'esecuzione, all'interno della Comunità, delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, sulla base di norme comuni relative alla competenza.

Per quanto attiene alle cause matrimoniali, le disposizioni pertinenti sono riprese dal regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Con riferimento alla responsabilità genitoriale, viene proposto un nuovo insieme di norme, elaborato sulla base delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità genitoriale nel contesto delle cause di divorzio previste dal regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, e che integra anche le due precedenti proposte.

Il Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 ha individuato nel diritto di visita un settore prioritario della cooperazione giudiziaria [8], in tal modo rispondendo ad una reale esigenza sociale. Dato che le persone si spostano con sempre maggior frequenza da uno Stato membro all'altro e le famiglie si sciolgono e si ricompongono, è necessario un contesto giuridico sicuro che consenta ai bambini di mantenere relazioni personali con chi esercita, nei loro confronti, la responsabilità genitoriale pur vivendo in un altro Stato membro.

[8] Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, punto 34.

L'intervento comunitario in questo settore è finalizzato alla protezione dell'interesse superiore del minore. Ciò significa, in particolare, dare concreta espressione al suo diritto fondamentale di intrattenere relazioni personali con entrambi i genitori, come disposto nell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

A tale riguardo la Commissione propone:

di estendere il principio del riconoscimento reciproco a tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale (il che rispecchia la proposta della Commissione sulla potestà dei genitori);

di abolire l'exequatur per il diritto di visita (come proposto nell'iniziativa francese sul diritto di visita) [9], e

[9] Al contempo la Commissione propone di abolire l'exequatur per talune decisioni nel settore del diritto commerciale attraverso la creazione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

di trovare una soluzione per il ritorno del bambino nei casi di sottrazione di minori, in base alla quale il giudice dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto può adottare un provvedimento provvisorio cautelare contro il ritorno del minore al quale a sua volta dovrà succedere una decisione sull'affidamento resa dai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale. Inoltre, qualora la decisione statuisse il rientro del minore, questi dovrebbe essere riconsegnato senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione di quella decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

La presente proposta si rifà pertanto al regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio per completare la prima fase del programma di reciproco riconoscimento nel settore 2, il cui obiettivo ultimo rimane l'abolizione dell'exequatur per tutte le decisioni.

La proposta non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di una semplificazione del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, e soddisfa pertanto i requisiti di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3. ARTICOLI

Il nucleo centrale della proposta è costituito dal capo II e dal capo IV, che contengono rispettivamente norme in materia di competenza, di riconoscimento e di esecuzione, nonché dal capo III che avanza una soluzione per il ritorno del bambino nei casi di sottrazione di minori.

Capo I - Campo d'applicazione, definizioni e principi fondamentali

Articolo 1 - Campo d'applicazione

La proposta estende il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio a tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, disgiungendoli dai procedimenti aventi per oggetto le cause matrimoniali.

Sono tuttavia escluse le questioni relative alle obbligazioni alimentari, che sono già trattate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio secondo un sistema più avanzato di riconoscimento e esecuzione.

Risulta inoltre che in alcuni Stati membri esista una netta separazione tra i provvedimenti di tipo penale e i provvedimenti cautelari di natura civile che ne conseguono, ad esempio il collocamento del minore in istituto. Tale aspetto è quindi escluso dal campo di applicazione della proposta affinché sia chiaro che allo Stato membro che adotta i procedimenti penali non viene precluso l'esercizio della competenza ad adottare anche i necessari provvedimenti di natura civile.

Il termine "procedimento civile" è riferito non solo ai procedimenti giudiziari ma anche quelli amministrativi, qualora siano previsti dalla legislazione nazionale.

L'articolo corrisponde all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 2 - Definizioni

Giudice e decisione

Le definizioni dei termini "giudice" e "decisione" sono tratte rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2 e dall'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Stato membro

La proposta non si applica alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio. In conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, i due Stati membri hanno già notificato anche l'intenzione di partecipare all'adozione ed applicazione dell'iniziativa francese sul diritto di visita e della proposta della Commissione sulla potestà dei genitori.

Stato membro d'origine e Stato membro dell'esecuzione

I termini "Stato membro d'origine" e "Stato membro dell'esecuzione" sono utilizzati per rendere più agevole la lettura del testo.

Responsabilità genitoriale

Viene qui formulata una definizione generale dell'espressione "responsabilità genitoriale". La definizione è ampia poiché la Commissione ritiene importante non operare alcuna discriminazione tra i minori escludendo talune misure e lasciando così certi bambini e certe situazioni fuori dal campo di applicazione del regolamento.

Pertanto, il termine si riferisce tanto alla persona quanto ai beni del minore, ed un titolare della responsabilità genitoriale può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica. I relativi diritti e doveri possono derivare direttamente dalla legge, da una decisione, o da un accordo in vigore. Inoltre si precisa che il termine ricomprende il diritto di affidamento e il diritto di visita.

Titolare della responsabilità genitoriale

L'espressione "titolare della responsabilità genitoriale" è utilizzata per facilitare la lettura del testo.

Diritto di affidamento

Contrariamente all'uso comune, viene qui data un'ampia definizione del termine "diritto di affidamento" in modo da ricomprendere qualsiasi diritto di intervenire nella decisione relativa al luogo di residenza del minore. Infatti, la definizione ricalca da vicino l'articolo 5 della convenzione dell'Aia del 1980 [10], benché utilizzi l'espressione "intervenire nella decisione" anziché "decidere", tenendo in tal modo maggiormente conto della giurisprudenza derivante dall'applicazione di tale convenzione.

[10] XXVIII. Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (conclusa il 25 ottobre 1980). La convenzione è in vigore in tutti gli Stati membri.

Lo stesso concetto è quindi utilizzato nella definizione di sottrazione di minori, che si basa sulla violazione di un diritto di affidamento.

Diritto di visita

La definizione rispecchia quella contenuta all'articolo 5 della convenzione dell'Aia del 1980.

Sottrazione di minori

La definizione rispecchia quella contenuta all'articolo 3 della convenzione dell'Aia del 1980. Essa implica che, per determinare se vi è stata sottrazione di minore, si deve tener conto direttamente della legge o della decisione emessa nello Stato membro di abituale residenza del minore.

Articolo 3 - Diritto del bambino a intrattenere relazioni personali con entrambi i genitori

Il presente articolo e quello che segue introducono nella proposta due fondamentali diritti del minore sanciti dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che a sua volta si è ispirata alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Il diritto del bambino ad intrattenere relazioni personali con entrambi i genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse, è il principio ispiratore di tutte le decisioni in materia di diritto di affidamento e diritto di visita.

Articolo 4 - Diritto del bambino ad essere ascoltato

Il diritto del bambino ad essere ascoltato diventa un criterio procedurale fondamentale, il cui rispetto deve essere assicurato prima che l'exequatur per il diritto di visita o per il ritorno del minore possa essere abolito.

Per l'audizione del minore possono applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio [11].

[11] Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

Capo II - Competenza

Sezione 1 - Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

Le disposizioni della presente sezione riproducono quelle relative al divorzio, la separazione personale e l'annullamento del matrimonio contenute nel capo II, sezione 1 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 5 - Competenza generale

L'articolo corrisponde all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 6 - Domanda riconvenzionale

L'articolo corrisponde all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 7 - Conversione della separazione personale in divorzio

L'articolo corrisponde all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 8 - Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli da 5 a 7

L'articolo corrisponde all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 9 - Competenza giurisdizionale residua

L'articolo corrisponde all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Sezione 2 - Responsabilità genitoriale

La proposta istituisce un sistema completo di criteri di competenza per le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, inteso ad evitare conflitti di competenza ed ispirato in larga misura alle corrispondenti norme della convenzione dell'Aia del 1996 [12].

[12] XXXIV Convenzione sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori (conclusa il 19 ottobre 1996).

Il criterio di base della residenza abituale del minore (articolo 10) viene attenuato qualora si verifichi un cambiamento di residenza (lecito o illecito) o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale (articoli 11, 12 e 21), ed è inoltre previsto un meccanismo di flessibilità (articolo 15). L'obiettivo consiste nell'assicurare che, in tutti i casi, l'attribuzione della competenza corrisponda all'interesse superiore del minore.

Dette norme si applicano indipendentemente dal fatto che la residenza abituale del bambino si trovi nel territorio o al di fuori della Comunità. Tuttavia, qualora la Comunità decidesse la ratifica della convenzione dell'Aia del 1996 da parte degli Stati membri, le norme in materia di competenza stabilite dalla convenzione prevarrebbero sulle norme comunitarie nei casi in cui il minore interessato non è residente nella Comunità ma in un paese terzo che è parte contraente della convenzione.

Articolo 10 - Competenza generale

Come nella convenzione dell'Aia del 1996, la competenza è determinata in primo luogo dalla residenza abituale del minore. Ciò significa che se essa cambia, la competenza è trasferita ai giudici dello Stato membro della nuova residenza abituale.

Conformemente alla prassi abituale della Conferenza dell'Aia, nell'ambito della quale è stato sviluppato il concetto di "residenza abituale", il termine non è definito, ma rimane invece una questione di fatto che il giudice deve valutare caso per caso.

Articolo 11 - Ultrattività della competenza dello Stato membro della precedente residenza del minore

L'articolo si applica in taluni casi di trasferimento - cioè di legittimo cambio di residenza - del minore allo scopo di permettere che per qualche tempo continui a esercitare la competenza lo Stato membro nel quale il minore risiedeva in precedenza. Affinché il giudice dello Stato membro nel quale il minore risiedeva precedentemente, che ha già emesso una decisione sulla responsabilità genitoriale, possa mantenere la competenza giurisdizionale, devono ricorrere le seguenti condizioni: il minore si è trasferito solo di recente nella nuova residenza e uno dei titolari della responsabilità genitoriale continua a risiedere nello Stato membro della precedente residenza del bambino. In tal modo è il giudice che conosce meglio la situazione del minore che modifica la decisione anteriore per tener conto dell'avvenuto trasferimento del minore, il che consente una certa continuità pur lasciando inalterata la definizione di "residenza abituale".

Il paragrafo 3 dispone che la comparizione in giudizio di uno dei titolari della responsabilità genitoriale per motivi diversi dalla contestazione della competenza non costituisce di per sé accettazione della competenza di quella corte. Nei casi attinenti al diritto di famiglia è essenziale che il giudice goda di una certa discrezionalità per valutare se tale ipotesi si verifica nel singolo caso.

Articolo 12 - Proroga della competenza giurisdizionale

Questo articolo disciplina due situazioni.

In primo luogo, i coniugi possono accettare che il giudice che ha emesso la decisione di divorzio sia competente a decidere anche in materia di responsabilità genitoriale sui figli di entrambi i coniugi. I paragrafi 1 e 3 corrispondono all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

In secondo luogo, in forza del paragrafo 2 tutti i titolari della responsabilità genitoriale possono decidere di comune accordo di adire i giudici di uno Stato membro con cui il minore abbia un legame sostanziale. Detto legame può ad esempio dipendere dalla residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale o dalla cittadinanza del minore. La soluzione proposta è intesa a promuovere l'accordo, se non altro sul giudice competente a trattare la causa, lasciando nel contempo una certa flessibilità ai titolari della responsabilità genitoriale, e ai giudici aditi incombe l'obbligo di stabilire se l'assunzione della competenza risponda all'interesse superiore del minore.

Il paragrafo 4 è uguale al paragrafo 3 dell'articolo 11.

Articolo 13 - Competenza fondata sulla presenza del minore

Il paragrafo 1 stabilisce che, qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore, è automaticamente competente lo Stato membro in cui egli si trova.

Il paragrafo 2 fonda la competenza giurisdizionale dello Stato membro sulla presenza del minore anche nel caso di minori rifugiati.

L'articolo assume un ruolo accessorio rispetto ai criteri di competenza fissati nei precedenti articoli.

Articolo 14 - Competenza giurisdizionale residua

L'applicazione residuale delle disposizioni nazionali in materia di conflitti di competenza è prevista qualora nessuna giurisdizione di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 10 a 13 e 21. Ad una decisione basata sulla competenza giurisdizionale residua sono pertanto applicabili le disposizioni della presente proposta ai fini del suo riconoscimento ed esecuzione in tutti gli altri Stati membri.

Articolo 15 - Trasferimento delle competenze a una giurisdizione più adatta a trattare il caso

Le norme sulle competenza contenute in questa sezione sono state strutturate in modo da costituire un sistema completo e razionale, che corrisponda all'interesse superiore del minore. Tuttavia vi possono essere alcune situazioni (anche se eccezionali) in cui i giudici di un altro Stato membro sarebbero più adatti a trattare il caso. È stata pertanto inclusa una disposizione che consente il trasferimento di una causa, nel duplice intento di riconoscere e promuovere ulteriormente la fiducia reciproca che si sta sviluppando fra gli Stati membri nel settore della cooperazione giudiziaria. Un meccanismo analogo per il trasferimento delle cause è previsto dalla convenzione dell'Aia del 1996.

Il sistema che viene qui proposto è tuttavia meno estensivo. Giova sottolineare che questo articolo dovrebbe essere applicato solo in circostanze eccezionali. Il legame con un dato Stato membro, condizione necessaria perché il procedimento possa esservi trasferito, risulta dal fatto che il minore in precedenza risiedeva abitualmente in quello Stato o che è cittadino di tale Stato membro, ovvero dal fatto che tale paese è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale, o ancora che in tale paese sono situati i beni patrimoniali del minore. Il trasferimento del procedimento deve inoltre essere richiesto da un titolare della responsabilità genitoriale, e non può pertanto intervenire su iniziativa dei giudici. Una misura di salvaguardia supplementare consiste nella valutazione effettuata dai giudici che propongono il trasferimento del procedimento e da quelli che accettano tale trasferimento, valutazione volta ad accertare che ciò corrisponda all'interesse superiore del minore.

Le autorità centrali contribuiscono a facilitare la comunicazione tra i giudici ai fini del presente articolo. Un meccanismo che consenta di effettuare trasferimenti diretti da giudice a giudice potrebbe essere ipotizzato in una fase successiva; allo stato attuale, tuttavia, il secondo giudice deve essere adito attraverso le consuete procedure.

Sezione 3 - Disposizioni comuni

Articolo 16 - Adizione del giudice

L'articolo corrisponde all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 17 - Verifica della competenza

L'articolo corrisponde all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 18 - Esame della procedibilità

L'articolo corrisponde all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 19 - Litispendenza e connessione

Questo articolo prevede un meccanismo analogo a quello istituito dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, in base al quale il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

Per quanto riguarda le domande di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il meccanismo si applica quando la domanda è proposta tra le medesime parti. Tale disposizione corrisponde all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Per quanto riguarda le domande sulla responsabilità genitoriale, il meccanismo si applica se queste comportano questioni relative alla responsabilità dei genitori sullo stesso minore. L'applicazione di tale disposizione non sarà probabilmente frequente, giacché il regime di competenza giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale non prevede altri criteri di competenza.

Articolo 20 - Provvedimenti provvisori e cautelari

L'articolo ricalca l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio. In casi d'urgenza, i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore o sono situati i suoi beni devono poter adottare i necessari provvedimenti per tutelare la persona del minore o i suoi beni.

Inoltre, il paragrafo 2 dispone che tali misure cessano di essere applicabili in virtù di una decisione emessa dai giudici dello Stato membro competenti a conoscere nel merito.

Un diverso sistema di protezione provvisoria del minore è previsto nel capo III nei casi di sottrazione di minori.

Cap III - Sottrazione di minori

Il fatto che la competenza segua automaticamente il cambiamento di residenza abituale del minore comporta il rischio che si ricorra a mezzi illeciti per instaurare legami giurisdizionali artificiali, nell'intento di ottenere l'affidamento dei figli.

A livello internazionale, la convenzione dell'Aia del 1980 mira al ripristino dello status quo imponendo allo Stato nel quale il minore è trattenuto di ordinarne il ritorno immediato. La convenzione crea un efficace rimedio ad hoc, senza introdurre norme comuni sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione. Queste sono proposte nella convenzione dell'Aia del 1996, che comunque riconosce il primato della convenzione dell'Aia del 1980. Per concludere, entrambe le convenzioni prevedono, in determinate circostanze, il trasferimento della competenza giurisdizionale allo Stato membro nel quale il bambino è trattenuto, una volta che sia stata emessa dal giudice di tale Stato una decisione contro il ritorno del minore.

La soluzione avanzata nel presente capo presuppone l'esistenza di un livello di fiducia intrinseca in uno spazio giudiziario comune e dovrebbe avere un effetto deterrente nei confronti della sottrazione di minori, in quanto non sarà più possibile ottenere il trasferimento della competenza giurisdizionale dopo aver commesso tale illecito. Pertanto lo Stato membro nel quale il minore è trattenuto può soltanto adottare un provvedimento provvisorio contro il ritorno del minore, cui a sua volta potrà succedere una decisione sull'affidamento emessa nello Stato membro nel quale il minore risiede abitualmente. Contrariamente alla convenzione dell'Aia, è soltanto in virtù di questo criterio che la competenza giurisdizionale può essere trasferita.

La soluzione consiste in una fattiva collaborazione tra le autorità centrali, che devono istruire i procedimenti e tenersi reciprocamente al corrente di tutte le fasi del procedimento. Per l'audizione del minore trovano applicazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.

Giacché viene prevista una soluzione specificamente comunitaria per i casi di sottrazione di minori, non è stato incluso l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio. Per contro, la convenzione dell'Aia del 1980 è ora inserita nell'elenco dell'articolo 63, tra le convenzioni sulle quali il presente regolamento prevale nelle relazioni tra Stati membri.

Articolo 21 - Competenza

Il paragrafo 1 dispone che, in linea generale, il cambiamento di residenza abituale del bambino conseguente alla sottrazione del minore non dovrebbe comportare un trasferimento della competenza ai giudici dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito ed è trattenuto.

In deroga al paragrafo 1, il paragrafo 2 riconosce che in taluni casi può risultare legittimo che la situazione creatasi di fatto a seguito dell'illecita sottrazione del minore produca, come conseguenza giuridica, il trasferimento della competenza. A tal fine, occorre trovare un equilibrio tra l'opportunità di permettere al giudice che è ora più vicino al minore di dichiararsi competente e la necessità di evitare che l'autore della sottrazione goda di vantaggi che derivano dal suo illecito.

Nell'articolo 7 della convenzione dell'Aia del 1996 tale equilibrio è conseguito quando sussistono due condizioni: che sia passato un periodo sufficiente e che non sia tuttora pendente un'istanza di ritorno del minore presentata entro il periodo di un anno. Tale ipotesi si realizza quando non è stata inoltrata alcuna istanza di ritorno del minore oppure quando lo Stato membro nel quale il minore è trattenuto ha deciso che sussiste un valido motivo per negare il ritorno del minore, in applicazione di una delle eccezioni al ritorno previste dalla convenzione dell'Aia del 1980.

Mentre la convenzione autorizza il trasferimento della competenza giurisdizionale in forza di una decisione emessa nello Stato membro nel quale il minore è trattenuto, la proposta ammette un tale trasferimento di competenza soltanto qualora il giudice dello Stato membro della residenza abituale del bambino abbia emesso immediatamente prima del trasferimento del minore o del suo mancato rientro una decisione sull'affidamento senza disporre il ritorno del bambino, ovvero abbia omesso di emanare una decisione entro un anno dall'adizione del giudice.

Articolo 22 - Ritorno del minore

L'articolo impone all'autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore è trattenuto l'obbligo di agire entro tempi brevi. Il minore deve fare ritorno entro un mese dal suo reperimento, salvo ove sia stata introdotta, e tuttora pendente, una istanza di provvedimento cautelare. Ne consegue che il solo mezzo per impedire il ritorno del minore consiste nell'inoltrare al giudice un'istanza di provvedimento cautelare entro un mese dal reperimento del minore. Tale domanda può essere presentata da uno dei titolari della responsabilità genitoriale o da un'autorità.

Questa disposizione non dovrebbe impedire al titolare di un diritto di affidamento di ottenere il ritorno del minore con altri mezzi, ad esempio chiedendo l'esecuzione di una decisione di affidamento esistente.

Articolo 23 - Provvedimento cautelare contro il ritorno del minore

Un provvedimento cautelare contro il ritorno del minore può essere emesso soltanto in presenza di un rischio grave o a seguito dell'opposizione del bambino. Tali condizioni rispecchiano le eccezioni al ritorno del minore previste all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980. Per quanto riguarda la lettera a) dell'articolo 13 della convenzione, che contempla il caso del richiedente che non esercita effettivamente il diritto di affidamento o aveva consentito, anche successivamente, al mancato ritorno, in tal caso il trasferimento o il mancato rientro del bambino non configurano sottrazione di minore ai sensi dell'articolo 2.

La differenza con la convenzione dell'Aia del 1980 consiste tuttavia nel fatto che tale provvedimento è provvisorio. Fatto più importante, il paragrafo 3 dispone che al provvedimento succeda una decisione sull'affidamento resa dai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato ritorno.

Articolo 24 - Decisione sull'affidamento

Questo articolo sancisce il principio fondamentale secondo il quale la decisione sull'affidamento in cui si stabilisce dove deve vivere il minore dovrebbe essere resa dai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno.

Inoltre, l'articolo fa obbligo all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno, di adire il giudice a tal fine, pur lasciando aperta la possibilità a ciascun titolare della responsabilità genitoriale di fare altrettanto. Naturalmente, qualora tutti i titolari della responsabilità genitoriale acconsentano alla nuova situazione di fatto, non si tratterebbe più di sottrazione di minore e l'autorità centrale non sarebbe tenuta ad adire il giudice affinché si pronunci in via definitiva.

Il bambino deve essere ascoltato in questa procedura; al tal fine sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.

Fatto più importante, il paragrafo 5 dispone che se la decisione sull'affidamento chiede il ritorno del minore, essa può essere riconosciuta ed eseguita senza che sia necessario alcun procedimento particolare nello Stato membro nel quale il minore è trattenuto. Giova sottolineare che l'exequatur per la decisione sull'affidamento è abolito soltanto ai fini del ritorno del minore. Al riguardo trovano applicazione le disposizioni del capo IV, sezione 3.

Articolo 25 - Spese e altri oneri

L'articolo stabilisce che le autorità centrali prestano assistenza gratuita ai titolari della responsabilità genitoriale, mentre il giudice può ordinare all'autore della sottrazione di minore di rimborsare i costi sostenuti per reperire e restituire il bambino.

Capo IV - Riconoscimento ed esecuzione

Sezione 1 - Riconoscimento

Le disposizioni di questo titolo ricalcano la sezione 1 del capo III del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Non è stato necessario includere l'articolo 16 della regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo agli accordi con paesi terzi, giacché gli accordi preesistenti sono già tutelati in forza dell'articolo 307 del trattato. Per quanto riguarda i futuri accordi, che in conformità della sentenza AETS possono essere conclusi dalla Comunità soltanto nella misura in cui interessano il regolamento o modificano il suo campo di applicazione, essi prevarrebbero sul regolamento anche in mancanza di una specifica disposizione in tal senso.

Articolo 26 - Riconoscimento delle decisioni

L'articolo corrisponde all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Il paragrafo 1 stabilisce anche che le transazioni concluse davanti al giudice e gli atti autentici sono riconosciuti alle stesse condizioni previste per le decisioni. Inoltre, le disposizioni in materia di riconoscimento e di esecuzione trattano anche gli aspetti relativi ai costi. Il paragrafo corrisponde all'articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Ai fini dell'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento, il paragrafo 3 richiama la medesima procedura applicabile alla dichiarazione di esecutività di una decisione in materia di responsabilità genitoriale, prevista nella sezione 2. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, la competenza territoriale è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza. Tuttavia, nel caso del diritto di visita o del ritorno del minore certificato in conformità del capo IV, sezione 3, non sarà più possibile presentare istanza di non riconoscimento.

Articolo 27 - Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

L'articolo corrisponde all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 28 - Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale

L'articolo corrisponde all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 29 - Divieto di riesame della competenza giurisdizionale del giudice d'origine

L'articolo corrisponde all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 30 - Divergenze fra le leggi

L'articolo corrisponde all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 31 - Divieto di riesame del merito

L'articolo corrisponde all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 32 - Sospensione del procedimento

L'articolo corrisponde all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Sezione 2 - Istanza per la dichiarazione di esecutività

Le disposizioni di questa sezione ricalcano le sezioni 2 e 3 del capo III del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 33 - Decisioni esecutive

L'articolo corrisponde all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 34 - Giudici territorialmente competenti

L'articolo corrisponde all'articolo 22, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 35 - Procedimento

L'articolo corrisponde all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 36 - Decisione del giudice

L'articolo corrisponde all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 37 - Notificazione della decisione

L'articolo corrisponde all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 38 - Opposizione alla decisione

L'articolo corrisponde all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 39 - Giudice dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione

L'articolo corrisponde all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 40 - Sospensione del procedimento

L'articolo corrisponde all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 41 - Esecuzione parziale

L'articolo corrisponde all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 42 - Documenti

L'articolo corrisponde all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 43 - Mancata produzione di documenti

L'articolo corrisponde all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 44 - Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale

L'articolo corrisponde all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Sezione 3 - Esecuzione in materia di diritto di visita e ritorno del minore

Questa sezione abolisce l'exequatur nello Stato membro dell'esecuzione per le decisioni che sono state certificate nello Stato membro di origine. Conseguentemente, ai fini dell'esecuzione la decisione è equiparata a una decisione pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

I requisiti procedurali ai quali la decisione deve conformarsi ai fini della certificazione concernono l'audizione del minore e le decisioni rese in contumacia, e corrispondono pertanto ai criteri di non riconoscimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Per quanto riguarda le decisioni rese in contumacia, viene operata la distinzione tra diritto di visita e ritorno del minore. Da un lato, l'abolizione dell'exequatur per il diritto di visita non si applica alle decisioni contumaciali (in alternativa si sarebbe dovuto stabilire una serie di norme minime applicabili alla notificazione dei documenti). Dall'altro, ciò non costituisce un problema nei casi di sottrazione di minori, in considerazione della loro natura e dell'elaborato meccanismo di cooperazione previsto nel capo III.

Con riferimento all'articolo 15, paragrafo 2, lettere e) ed f) del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, dovrebbe sempre essere possibile, nella fase esecutiva, invocare l'esistenza di una decisione successiva e incompatibile a norma del diritto dello Stato membro dell'esecuzione. Attualmente, una tale ipotesi si verifica quando la decisione posteriore è pronunciata dopo che la decisione precedente ha ottenuto l'exequatur, ma prima che sia stata proposta una qualche azione per l'esecuzione.

Rispetto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), il criterio dell'ordine pubblico non sarà probabilmente invocato frequentemente ai fini del non riconoscimento delle decisioni a norma del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio. Se gli Stati membri nutrono specifici timori circa le situazioni nelle quali tale criterio potrebbe ancora essere pertinente, possono avanzare proposte specifiche al riguardo.

Quanto al diritto ad essere ascoltati di altri titolari della responsabilità genitoriale (articolo 15, paragrafo 2, lettera d)), in linea di principio si tiene conto delle loro opinioni nei casi sia di diritto di visita sia di ritorno del minore. Qualora ciò non sia avvenuto, la decisione originaria può essere impugnata e può essere modificata di conseguenza.

Articolo 45 - Campo d'applicazione

Questa sezione estende il campo di applicazione dell'iniziativa francese sul diritto di visita, in quanto si applica anche al ritorno del minore. Si tratta di un elemento fondamentale della soluzione ai casi di sottrazione di minori prevista al capo III.

Con riferimento al diritto di visita, il campo di applicazione è stato limitato ai genitori, in quanto le leggi nazionali differiscono sensibilmente in tema di diritto di visita dei titolari della responsabilità genitoriale che non siano i genitori stessi.

Una decisione che non ottenga la certificazione ai sensi di questa sezione, può comunque essere riconosciuta ed eseguita in applicazione delle disposizioni delle sezioni 1 e 2. Ciò potrebbe riguardare, ad esempio, una decisione resa in contumacia in materia di diritto di visita.

Articolo 46 - Diritto di visita

Il paragrafo 1 stabilisce il principio di base secondo il quale le decisioni che sono state certificate nello Stato membro d'origine in accordo con le disposizioni della presente sezione sono riconosciute e rese esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessario alcun procedimento nello Stato membro dell'esecuzione.

Il paragrafo 2 stabilisce i requisiti procedurali: la decisione non deve essere stata resa in contumacia ed il minore deve aver avuto la possibilità di essere ascoltato, se la sua età ed il suo grado di maturità lo consentono. Ai fini del rilascio del certificato deve essere utilizzato il modello standard di cui all'allegato VI.

Articolo 47 - Ritorno del minore

Il paragrafo 1 stabilisce il principio in base al quale le decisioni che sono state certificate nello Stato membro d'origine in accordo con le disposizioni della presente sezione sono riconosciute e rese esecutive negli altri Stati membri, senza che sia necessario alcun procedimento nello Stato membro dell'esecuzione.

Il paragrafo 2 stabilisce il requisito procedurale: il minore deve aver avuto la possibilità di essere ascoltato, se la sua età ed il suo grado di maturità lo consentono. Ai fini del rilascio del certificato deve essere utilizzato il modello standard di cui all'allegato VII.

Articolo 48 - Mezzi d'impugnazione

L'articolo dispone che non si può presentare una distinta azione d'impugnazione contro il rilascio del certificato.

Articolo 49 - Documenti

Ai fini dell'esecuzione, la decisione deve essere corredata del certificato e, laddove necessario nei casi di diritto di visita, di una traduzione del certificato.

È possibile limitare la traduzione al solo punto 10 del certificato sul diritto di visita, che descrive le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita. Non risulta necessaria alcuna traduzione per il certificato sul ritorno del minore.

Sezione 4 - Altre disposizioni

Articolo 50 - Procedimento di esecuzione

Il presente regolamento non incide sul procedimento di esecuzione, il quale si svolge conformemente alla legislazione dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 51 - Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita

Va operata una distinzione fra le decisioni che attribuiscono il diritto di visita e le decisioni che ne organizzano l'esercizio. Per quanto riguarda queste ultime, i giudici dello Stato membro dell'esecuzione devono poter definire le necessarie modalità pratiche, nella misura in cui queste non sono previste dalla decisione originaria e ne siano rispettati gli elementi essenziali.

Articolo 52 - Patrocinio a spese dello Stato [13]

[13] La Commissione ha presentato il 18 gennaio 2002 una proposta di direttiva del Consiglio intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative all'assistenza giudiziaria e ad altri aspetti finanziari dei procedimenti civili, COM (2002) 13 def. del 18.1.2002.

L'articolo corrisponde all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 53 - Cauzione o deposito

L'articolo corrisponde all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 54 - Legalizzazione o altra formalità analoga

L'articolo corrisponde all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Capo IV - Cooperazione fra autorità centrali

Un elemento essenziale della proposta consiste in un sistema di cooperazione tra le autorità centrali, in materia sia di divorzi sia di responsabilità genitoriale.

Le autorità centrali possono svolgere una funzione generale di informazione e di coordinamento e possono inoltre cooperare in casi specifici.

Articolo 55 - Designazione

Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale. Si può trattare di autorità esistenti cui è affidato il compito di applicare le convenzioni internazionali in questo settore.

Articolo 56 - Funzioni generali

Innanzitutto, in quanto membri della rete giudiziaria europea [14], le autorità centrali elaboreranno un sistema di informazione ed esamineranno questioni di interesse comune e i loro metodi di cooperazione. In tale contesto, possono anche elaborare le pratiche migliori in materia di mediazione familiare o facilitare la creazione di reti di organizzazioni operanti in questo settore.

[14] Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, GU L1 74 del 27.6.2001, pag.25.

Articolo 57 - Cooperazione nell'ambito di cause specifiche

Aspetto più importante, le autorità centrali svolgono un ruolo attivo al fine di garantire l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale in determinati casi specifici, nei limiti del loro ambito d'azione definito dal diritto nazionale. A tal fine, esse scambiano informazioni, forniscono consulenza, promuovono la mediazione e facilitano le comunicazioni dirette tra giudici. Svolgono un ruolo particolarmente rilevante nei casi di sottrazione di minori, nei quali sono tenute a reperire e restituire il bambino, e eventualmente istruire un apposito procedimento a tal fine.

Articolo 58 - Metodo di lavoro

La capacità di lavorare in altre lingue e la prestazione gratuita di servizi sono considerazioni molto importanti per rendere più agevole l'accesso alle autorità centrali.

Articolo 59 - Riunioni

È inoltre previsto l'utilizzo delle strutture della rete per organizzare riunioni fra le autorità centrali.

Capo VI - Relazioni con gli altri atti normativi

Articolo 60 - Relazione con altri strumenti

L'articolo corrisponde all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 61 - Relazione con talune convenzioni multilaterali

L'articolo corrisponde all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Nell'elenco figura ora anche la convenzione dell'Aia del 1980.

Inoltre, il primato della proposta rispetto alla convenzione dell'Aia del 1996 non è più limitato ai minori che hanno la residenza abituale in uno Stato membro. Qualora la Comunità decidesse la ratifica della convenzione da parte degli Stati membri, la limitazione applicabile al diritto comunitario discenderebbe dall'articolo 52 della convenzione e riguarderebbe i minori che non risiedono in uno Stato membro, bensì in un paese terzo contraente della convenzione.

Articolo 62 - Trattati con la Santa Sede

L'articolo corrisponde all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Come per l'articolo 16, non risulta necessario riprendere gli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio. La capacità degli Stati membri di concludere accordi è sancita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, mentre la portata degli effetti che tali accordi producono è stabilita dal diritto internazionale, nonché dalle disposizioni dell'articolo 61.

Capo VII - Disposizioni transitorie

Articolo 63

I paragrafi 1 e 2 adottano gli stessi criteri di validità previsti dall'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio ai fini dell'applicazione del presente regolamento alle decisioni pronunciate dopo la sua entrata in applicazione e relative a procedimenti avviati prima di tale data.

I paragrafi 3 e 4 consentono il riconoscimento e l'esecuzione, in forza delle disposizioni della presente proposta, delle decisioni che sarebbero potute essere riconosciute ed eseguite in forza del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Capo VIII - Disposizioni finali

Articolo 64 - Stati membri con sistemi normativi plurimi

L'articolo corrisponde all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 65 - Delle autorità centrali e delle lingue

Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione aggiornerà i dati relativi alle autorità centrali e alle lingue ammesse e li metterà a disposizione del pubblico.

Articolo 66 - Modificazione degli allegati I, II e III

La Commissione adeguerà gli allegati I, II e III sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri. L'articolo corrisponde all'articolo 44, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 67 - Modificazione degli allegati da IV a VII

La modificazione dei modelli standard avverrà secondo la procedura consultiva. L'articolo corrisponde all'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 68 - Comitato

L'articolo corrisponde all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Articolo 69 - Abrogazione del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio

Il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio è abrogato; le disposizioni relative alle decisioni in materia di divorzio e di annullamento del matrimonio sono state incluse integralmente nella presente proposta.

Tuttavia, le decisioni che sarebbero state riconosciute ed eseguite in applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio saranno ora riconosciute ed eseguite in forza delle disposizioni del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 63, paragrafi 3 e 4.

Articolo 70 - Modificazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio

L'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio è modificato per assicurare che un giudice possa esercitare la competenza in materia di obbligazioni alimentari in tutti i casi in cui un'azione in tal senso sia accessoria al procedimento concernente la responsabilità genitoriale.

Articolo 71 - Entrata in vigore

L'articolo dispone che il regolamento sia applicato un anno dopo la sua entrata in vigore. L'articolo 65 si applica tuttavia dalla data di entrata in vigore, poiché gli Stati membri dovranno comunicare le informazioni ivi indicate entro tre mesi.

Allegati

Allegato I

L'allegato corrisponde all'allegato I del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Allegato II

L'allegato corrisponde all'allegato II del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Allegato III

L'allegato corrisponde all'allegato III del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Allegato IV

L'allegato corrisponde all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

Allegato V

L'allegato corrisponde all'allegato V del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio.

L'unica differenza consiste nella sostituzione del termine "genitori" con l'espressione "titolari della responsabilità genitoriale". Di conseguenza è stato introdotto il punto 3.3 "Altri" per poter indicare altri titolari della responsabilità genitoriale che non siano la madre e il padre del bambino.

Allegato VI

Si tratta di un modello standard per il rilascio del certificato concernente le decisioni in materia di diritto di visita ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1.

Il punto 10 concerne le modalità per l'esercizio del diritto di visita. Eventualmente, questa è l'unica parte del certificato che dovrà essere tradotta.

Allegato VII

Si tratta di un modello standard per il rilascio del certificato concernente le decisioni in materia di ritorno del minore ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1.

Allegato VIII

L'allegato contiene una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, che viene abrogato.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [15],

[15] GU C , , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [16],

[16] GU C , , pag. .

visto il parere del Comitato economico e sociale [17],

[17] GU C , , pag. .

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea si prefigge l'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario e ha individuato nel diritto di visita un settore prioritario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi [18] stabilisce norme relative alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di procedimenti matrimoniali.

[18] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19.

(4) Il 3 luglio 2000 la Francia ha presentato un'iniziativa in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori [19].

[19] GU L 234 del 15.8.2000, pag. 7.

(5) Nell'intento di agevolare l'applicazione delle norme sulla responsabilità genitoriale che ricorre spesso nei procedimenti matrimoniali, è più opportuno disporre di uno strumento unico in materia matrimoniale e in materia di responsabilità dei genitori.

(6) È opportuno che rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento i procedimenti civili, inclusi i procedimenti equiparati ai procedimenti giudiziari ed esclusi i procedimenti di natura meramente religiosa. Il termine "giudice" dovrebbe pertanto ricomprendere tutte le autorità, giudiziarie e non giudiziarie, competenti per le materie disciplinate dal presente regolamento.

(7) Occorre che gli atti autentici e le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro siano equiparati alle "decisioni".

(8) Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non pregiudichi questioni quali la colpa dei coniugi, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, l'obbligo alimentare o altri provvedimenti accessori ed eventuali.

(9) Al fine di garantire condizioni di parità per tutti i minori, è necessario che rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento tutte le decisioni relative alla responsabilità genitoriale, a esclusione degli obblighi alimentari che sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [20], e dei provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi dai minori.

[20] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(10) È opportuno che i criteri di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolti nel presente regolamento si informino all'interesse superiore del bambino. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(11) È opportuno che la notificazione e comunicazione dei documenti introduttivi del giudizio proposto a norma del presente regolamento siano disciplinate dal regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [21].

[21] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

(12) Si ritiene che il presente regolamento non debba ostare a che i giudici di uno Stato membro adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati.

(13) Nei casi di sottrazione di minori, è opportuno che il giudice dello Stato membro in cui il bambino è trasferito e trattenuto abbia la possibilità di adottare un provvedimento provvisorio cautelare contro il ritorno del minore, e che a tale provvedimento succeda una decisione sull'affidamento resa dai giudici della precedente residenza abituale del minore. Qualora la decisione statuisse il rientro del minore, questi dovrebbe essere riconsegnato senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione di quella decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

(14) Per l'audizione del minore possono applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale [22].

[22] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

(15) Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro si fondano sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento andrebbero ridotti al minimo indispensabile. Questi riguardano il rispetto dell'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione, la tutela dei diritti della difesa e delle parti, in particolare i diritti dei figli, e ciò al fine di prevenire il riconoscimento di decisioni incompatibili.

(16) Non si reputa necessario richiedere alcun procedimento speciale nello Stato membro dell'esecuzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di visita o di ritorno, che siano state certificate nello Stato membro d'origine in accordo con le disposizioni del presente regolamento.

(17) È opportuno che le autorità centrali collaborino fra loro, sia in generale che per casi specifici, anche al fine di promuovere la risoluzione amichevole delle controversie familiari. A questo scopo è necessario che le autorità centrali si avvalgano della possibilità di partecipare alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale [23].

[23] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

(18) È opportuno che la Commissione disponga della facoltà di modificare gli allegati I, II e III relativi ai giudici e ai mezzi di impugnazione, in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri interessati.

(19) In accordo con l'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [24], le modificazioni degli allegati da IV a VII dovrebbero essere adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 di quella decisione.

[24] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(20) In considerazione di quanto sopra, occorre abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 1347/2000.

(21) Occorre modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 affinché il giudice competente per le domande relative alla responsabilità genitoriale in virtù del presente regolamento, possa statuire in materia di obbligazioni alimentari.

(22) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato che intendono partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(23) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca.

(24) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

(25) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I CAMPO D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti civili:

a) relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio

e

b) relativi all'attribuzione, all'esercizoio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica ai procedimenti civili:

a) in materia di obbligazioni alimentari

e

b) relativi ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi dai figli.

3. Sono equiparati ai procedimenti giudiziari gli altri procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) il termine "giudice" comprende tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1;

2) per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;

3) per "decisione" si intende una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;

4) per "Stato membro d'origine" si intende lo Stato membro in cui è stata resa la decisione da eseguire;

5) per "Stato membro dell'esecuzione" si intende lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione;

6) per "responsabilità genitoriale" si intendono i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine ricomprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

7) per "titolare della responsabilità genitoriale" si intende qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

8) il "diritto di affidamento" comprende i diritti e doveri concernenti la cura della persona del minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

9) il "diritto di visita" comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;

10) il termine "sottrazione di minori" indica il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi.

Articolo 3 Diritto del bambino a intrattenere relazioni personali con entrambi i genitori

Ogni bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 4 Diritto del bambino ad essere ascoltato

Ogni bambino ha il diritto di essere ascoltato sulle questioni che lo riguardano relativamente alla responsabilità genitoriale, in funzione della sua età e della sua maturità.

CAPO II COMPETENZA

Sezione 1 Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

Articolo 5 Competenza generale

1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio i giudici dello Stato membro

a) nel cui territorio si trova

- la residenza abituale dei coniugi, o

- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

- la residenza abituale del convenuto, o

- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile";

b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di entrambi i coniugi.

2. Ai fini del presente regolamento la nozione di "domicile" cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.

Articolo 6 Domanda riconvenzionale

Il giudice davanti al quale pende un procedimento in base all'articolo 5 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 7 Conversione della separazione personale in divorzio

Fatto salvo l'articolo 5, il giudice dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato.

Articolo 8 Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli da 5 e 7

Il coniuge che:

a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o

b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri

può essere convenuto in giudizio davanti ai giudici di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli da 5 a 7.

Articolo 9 Competenza giurisdizionale residua

1. Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 5 a 7, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

2. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, non ha il proprio "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri.

Sezione 2 Responsabilità genitoriale

Articolo 10 Competenza generale

1. I giudici di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

2. La norma di cui al paragrafo 1 è soggetta alle disposizioni degli articoli 11, 12 e 21.

Articolo 11 Ultrattività della competenza dello Stato membro della precedente residenza del minore

1. Qualora si verifichi un cambiamento di residenza del minore, il giudice dello Stato membro della precedente residenza conserva la competenza giurisdizionale se:

a) ha già reso una decisione a norma dell'articolo 10;

b) il minore ha risieduto nello Stato di nuova residenza per meno di sei mesi alla data in cui è adito,

e

c) uno dei titolari della responsabilità genitoriale continui a risiedere nello Stato membro della precedente residenza del bambino.

2. Il paragrafo 1 non si applica se lo Stato di nuova residenza del minore è diventato la sua residenza abituale e il titolare della responsabilità genitoriale di cui al paragrafo 1, lettera c), ha accettato la competenza dei giudici di quello Stato membro.

3. Ai fini del presente articolo, la comparizione davanti a un giudice del titolare della responsabilità genitoriale non costituisce di per sé accettazione della competenza di quel giudice.

Articolo 12 Proroga della competenza giurisdizionale

1. I giudici dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori su un figlio avuto in comune:

a) se il figlio risiede abitualmente in uno Stato membro;

b) se almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio,

e

c) se la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata dai coniugi ed è conforme all'interesse superiore del figlio.

2. I giudici di uno Stato membro sono competenti se

a) tutti i titolari della responsabilità genitoriale hanno accettato la competenza alla data in cui i giudici sono aditi;

b) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato,

e

c) tale competenza è conforme all'interesse superiore del figlio.

3. La competenza di cui al paragrafo 1 cessa non appena:

a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato,

o

b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato,

o

c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

4. Ai fini del presente articolo, la comparizione davanti a un giudice del titolare della responsabilità genitoriale non costituisce di per sé accettazione della competenza di quel giudice.

Articolo 13 Competenza fondata sulla presenza del minore

1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore e nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 11 o 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi.

Articolo 14 Competenza giurisdizionale residua

Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 10 a 13 o dell'articolo 21, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

Articolo 15 Trasferimento delle competenze a una giurisdizione più adatta a trattare il caso

1. Su domanda di un titolare della responsabilità genitoriale, i giudici di uno Stato membro competenti a conoscere del merito possono, in circostanze eccezionali, ove ciò corrisponda all'interesse superiore del bambino, trasferire il procedimento ai giudici di un altro Stato membro:

a) in cui il bambino aveva in precedenza la residenza abituale, o

b) di cui il bambino è cittadino, o

c) in cui risiede abitualmente un titolare della responsabilità genitoriale, o

d) in cui sono situati i beni del bambino.

A tal fine, i giudici dello Stato membro competenti a conoscere del merito sospendono il procedimento e fissano un termine entro il quale devono essere aditi i giudici dell'altro Stato membro.

I giudici dell'altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda all'interesse superiore del bambino, entro un mese dal momento in cui sono aditi. In questo caso, il giudice preventivamente adito dichiara la propria incompetenza. In caso contrario, la competenza è esercitata dal giudice preventivamente adito.

2. I giudici collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell'articolo 55.

Sezione 3 Disposizioni comuni

Articolo 16 Adizione del giudice

Il giudice si considera adito:

a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto,

o

b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso il giudice, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.

Articolo 17 Verifica della competenza

Il giudice di uno Stato membro, investito di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 18 Esame della procedibilità

1. Se la persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, il giudice competente è tenuto a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.

2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.

3. Ove non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione.

Articolo 19 Litispendenza e connessione

1. Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

2. Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso figlio, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

3. Quando la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti al giudice successivamente adito può promuovere l'azione dinanzi al giudice preventivamente adito.

Articolo 20 Provvedimenti provvisori e cautelari

1. Fatto salvo il capo III, in casi d'urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che i giudici di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito il giudice di un altro Stato membro.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando si siano pronunciati i giudici dello Stato membro competenti a conoscere del merito.

CAPO III SOTTRAZIONE DI MINORI

Articolo 21 Competenza

1. Nei casi di sottrazione di minori, conserva la competenza giurisdizionale il giudice dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il minore ha acquisito una residenza abituale in un altro Stato membro e

a) se ciascun titolare del diritto di affidamento ha accettato tale trasferimento o mancato rientro,

o

b) se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

(i) il minore ha risieduto in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava;

(ii) nel periodo di cui al punto (i) non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, ovvero è stata emessa una decisione che non dispone il ritorno ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, ovvero non è stata resa nessuna decisione sull'affidamento nell'anno successivo all'adizione del giudice in base all'articolo 24, paragrafo 2,

e

(iii) il bambino si è integrato nel nuovo ambiente.

Articolo 22 Ritorno del minore

1. Salvi gli altri strumenti giuridici disponibili, il titolare della responsabilità genitoriale può, sia direttamente sia attraverso un'altra autorità centrale, presentare domanda di rientro del minore all'autorità centrale dello Stato membro in cui questi è trattenuto.

2. Nel ricevere la domanda di rientro a norma del paragrafo 1, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto:

a) prende le misure necessarie per reperire il bambino,

e

b) garantisce che il ritorno del minore entro un mese dal suo reperimento, salvo ove sia pendente un procedimento instaurato a norma del paragrafo 3.

L'autorità centrale dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto trasmette ogni informazione utile all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro e all'occorrenza formula raccomandazioni per agevolarne il rientro, ovvero fornisce ogni informazione utile e rimane in contatto durante il procedimento instaurato a norma del paragrafo 3.

3. Il ritorno del minore può essere rifiutato solo introducendo domanda di provvedimento cautelare nei termini indicati al paragrafo 2, davanti al giudice dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto.

Articolo 23 Provvedimento cautelare contro il ritorno del minore

1. Il giudice dello Stato membro in cui il minore è trattenuto si pronuncia senza indugi sulla domanda di provvedimento cautelare a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.

Il minore viene ascoltato durante la procedura, se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

2. Il giudice può adottare un provvedimento cautelare contro il ritorno del minore a norma del paragrafo 1 solo se:

a) sussiste un serio rischio per il minore di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile,

o

b) il minore si oppone al ritorno e ha raggiunto un'età e un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

3. Il provvedimento adottato a norma del paragrafo 1 è provvisorio. Il giudice che ha emesso il provvedimento può, in qualsiasi momento, decidere che questo cessa di essere applicabile.

Al provvedimento assunto a norma del paragrafo 1 deve fare seguito una decisione sull'affidamento resa conformemente all'articolo 24, paragrafo 3.

Articolo 24 Decisione sull'affidamento

1. L'autorità centrale dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto informa l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro, di tutti i provvedimenti cautelari adottati a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, entro due settimane dalla loro adozione, e trasmette ogni informazione utile, compreso se del caso il verbale dell'udienza del minore.

2. L'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro adisce i giudici di quello Stato membro, entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, allo scopo di ottenere una decisione sull'affidamento.

I titolari della responsabilità genitoriale possono parimenti proporre un'azione in giudizio agli stessi fini.

3. Il giudice adito a norma del paragrafo 2 rende, senza indugi, una decisione sull'affidamento.

Durante il procedimento, il giudice rimane in contatto diretto o indiretto attraverso le autorità centrali con il giudice che ha preso il provvedimento cautelare contro il ritorno del minore secondo l'articolo 23, paragrafo 1, al fine di controllare la situazione del bambino.

Il minore viene ascoltato durante la procedura se ciò non appaia inadeguato in ragione della sua età o della sua maturità. A tal fine il giudice tiene conto delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 e applica, se del caso, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 relative alla cooperazione.

4. L'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del suo mancato rientro comunica all'autorità centrale dello Stato membro in cui il bambino è trattenuto la decisione resa a norma del paragrafo 3, trasmette ogni informazione utile e formula eventuali raccomandazioni.

5. La decisione a norma del paragrafo 3 che dispone il ritorno del minore e sia stata certificata in accordo con le disposizioni del capo IV, sezione 3, è riconosciuta ed eseguita senza che sia necessario alcun procedimento, limitatamente ai fini del ritorno del minore.

Ai fini del presente paragrafo le decisioni ai sensi del paragrafo 3 sono esecutive nonostante eventuali impugnazioni.

Articolo 25 Spese e altri oneri

1. L'assistenza delle autorità centrali è gratuita.

2. Il giudice può ordinare alla persona che ha sottratto il minore di provvedere a tutti i costi sostenuti per reperire e restituire il bambino, comprese le spese legali.

CAPO IV RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Sezione 1 Riconoscimento

Articolo 26 Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.

Gli atti autentici formati e aventi efficacia esecutiva in uno degli Stati membri e le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un procedimento e aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state concluse sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni.

2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

3. Fatta salva la sezione 3 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2 del presente capo, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

La competenza territoriale degli organi giurisdizionali elencati nell'allegato I è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.

4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, questi può decidere al riguardo.

Articolo 27 Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto, o

d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Articolo 28 Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale

Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il figlio abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;

c) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;

e) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto,

o

f) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il figlio risieda, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Articolo 29 Divieto di riesame della competenza giurisdizionale del giudice d'origine

Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui agli articoli 27, lettera a), e 28, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 5 a 9, da 10 a 14 e 21.

Articolo 30 Divergenze fra le leggi

Il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.

Articolo 31 Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 32 Sospensione del procedimento

1. Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.

2. Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso può sospendere il procedimento.

Sezione 2 Istanza per la dichiarazione di esecutività

Articolo 33 Decisioni esecutive

1. Le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su un figlio, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.

2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.

Articolo 34 Giudici territorialmente competenti

1. L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del figlio cui l'istanza si riferisce.

Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro dell'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 35 Procedimento

1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro dell'esecuzione non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 42 e 44.

Articolo 36 Decisione del giudice

1. Il giudice adito decide senza indugio. In questa fase del procedimento, la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta non può presentare osservazioni.

2. L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 27, 28 e 29.

3. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 37 Notificazione della decisione

La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 38 Opposizione alla decisione

1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2. L'opposizione è proposta davanti al giudice di cui all'allegato II.

3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4. Se l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di esecutività, la parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 18.

5. L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 39 Giudice dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all'allegato III.

Articolo 40 Sospensione del procedimento

1. Il giudice dinanzi al quale è proposta l'opposizione a norma dell'articolo 38 o dell'articolo 39 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento di esecuzione se la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 41 Esecuzione parziale

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice autorizza l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.

2. L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.

Articolo 42 Documenti

1. La parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività deve produrre quanto segue:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte,

e

b) un certificato di cui all'articolo 44.

2. Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:

a) l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace,

o

b) un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

Articolo 43 Mancata produzione di documenti

1. Qualora i documenti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2 non vengano prodotti, il giudice può fissare un temine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.

2. Qualora il giudice lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Articolo 44 Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale

Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro in cui è pronunciata la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato IV (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato V (decisioni in materia di responsabilità genitoriale).

Sezione 3 Esecuzione in materia di diritto di visita e ritorno del minore

Articolo 45 Campo d'applicazione

4. 1. La presente sezione si applica:

a) al diritto di visita riconosciuto a un genitore del minore

e

b) al ritorno del minore ordinato con una decisione sull'affidamento resa in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 3.

5. 2. Le disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della responsabilità genitoriale chieda il riconoscimento e l'esecuzione in forza delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

Articolo 46 Diritto di visita

1. Il diritto di visita di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto e reso esecutivo in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario alcun procedimento, se la decisione è conforme ai requisiti procedurali ed è stata certificata nello Stato membro d'origine in accordo con il paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il giudice d'origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo nei seguenti casi:

a) la decisione non è stata resa in contumacia

e

b) il figlio ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

Il certificato è rilasciato dal giudice d'origine su istanza di un titolare del diritto di visita e sulla base del modello standard di cui all'allegato VI (certificato sul diritto di visita).

Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.

Articolo 47 Ritorno del minore

1. Il ritorno del minore di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto e reso esecutivo in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario alcun procedimento, se la decisione è conforme ai requisiti procedurali del paragrafo 2 del presente articolo ed è stata certificata nello Stato membro d'origine.

2. Il giudice d'origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se il figlio ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

Il giudice d'origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui all'allegato VII (certificato sul ritorno del minore).

Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.

Articolo 48 Mezzi d'impugnazione

Il rilascio di un certificato a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, o dell'articolo 47, paragrafo 1, non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

Articolo 49 Documenti

1. La parte che chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre quanto segue:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte,

e

b) il certificato di cui all'articolo 46, paragrafo 1, o all'articolo 47, paragrafo 1.

2. Ai fini del presente articolo, il certificato di cui all'articolo 46, paragrafo 1, è corredato, se necessario, della traduzione del suo punto 10 relativo alle modalità per l'esercizio del diritto di visita.

La traduzione deve essere nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'esecuzione o in un'altra lingua che quello Stato membro abbia dichiarato di accettare. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Non è richiesta la traduzione del certificato di cui all'articolo 47, paragrafo 1.

Sezione 4 Altre disposizioni

Articolo 50 Procedimento di esecuzione

Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 51 Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita

1. I giudici dello Stato membro dell'esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte ad organizzare l'esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano previste nella decisione dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di quella decisione.

2. Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di essere applicabili in virtù di una decisione posteriore emessa dai giudici dello Stato membro competenti a conoscere del merito.

Articolo 52 Patrocinio a spese dello Stato

L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui agli articoli da 26, 33 e 51, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 53 Cauzione o deposito

Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro per i seguenti motivi:

a) per il difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto, o

b) per la sua qualità di straniero oppure, qualora l'esecuzione sia richiesta nel Regno Unito o in Irlanda, per difetto di "domicile" in uno di tali Stati membri.

Articolo 54 Legalizzazione o altra formalità analoga

Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 42, 43 e nell'articolo 49, né per l'eventuale procura alle liti.

CAPO V COOPERAZIONE FRA AUTORITÀ CENTRALI

Articolo 55 Designazione

Ogni Stato membro designa un'autorità centrale che lo assiste nell'applicazione del regolamento.

Oltre all'autorità centrale designata conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro in cui vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento, può designare un'autorità per ogni unità territoriale e specificarne la competenza territoriale. In questi casi le comunicazioni possono essere inviate direttamente all'autorità territorialmente competente, oppure all'autorità centrale che le inoltra all'autorità territorialmente competente e informa il mittente al riguardo.

Articolo 56 Funzioni generali

Le autorità centrali instaurano un sistema di informazione sull'ordinamento e sulle procedure nazionali e adottano misure generali per migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione, anche mediante la creazione di meccanismi transfrontalieri di mediazione.

A tal fine è fatto obbligo di ricorrere alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE.

Articolo 57 Cooperazione nell'ambito di cause specifiche

Le autorità centrali cooperano nell'ambito di cause specifiche, in particolare per garantire l'esercizio effettivo della responsabilità dei genitori sul figlio. A tal fine provvedono, sia direttamente, sia tramite le autorità pubbliche o altri organismi, e compatibilmente con il loro ordinamento,

a) a scambiare informazioni:

(i) sulla situazione del minore;

(ii) sugli eventuali procedimenti in corso, o

(iii) sulle decisioni adottate relativamente al minore;

b) a formulare, all'occorrenza, raccomandazioni finalizzate in particolare al coordinamento fra il provvedimento cautelare adottato dallo Stato membro in cui si trova il minore e la decisione resa nello Stato membro competente a conoscere del merito;

c) a prendere tutti i provvedimenti necessari per reperire e riconsegnare il minore, anche instaurando un procedimento a tal fine in applicazione degli articoli da 22 a 24;

d) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore;

e) a sostenere la comunicazione fra i giudici, in relazione soprattutto al trasferimento di un procedimento a norma dell'articolo 15 o alle decisioni nelle cause di sottrazione di minori a norma degli articoli da 22 a 24,

e

f) a promuovere accordi fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e organizzando a tal fine una cooperazione transfrontaliera.

Articolo 58 Metodo di lavoro

1. I titolari della responsabilità genitoriale possono rivolgere una domanda di assistenza all'autorità centrale dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, ovvero all'autorità centrale dello Stato membro in cui si trova o risiede abitualmente il minore. Se la domanda di assistenza fa riferimento a una decisione emessa in forza del presente regolamento, il titolare della responsabilità genitoriale deve accludervi i certificati di cui agli articoli 44, 46, paragrafo 1, o 47, paragrafo 1.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, che accetta per le comunicazioni con le autorità centrali.

3. L'assistenza delle autorità centrali a norma dell'articolo 57 è gratuita.

4. Ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.

Articolo 59 Riunioni

La Commissione convoca le riunioni delle autorità centrali avvalendosi a tal fine della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.

CAPO VI RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI

Articolo 60 Relazione con altri strumenti

1. Nel rispetto dell'articolo 63 e del paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.

2. a) La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.

b) È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.

c) I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui alla lettera a) su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.

d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nei capi II e III del presente regolamento, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo IV del regolamento stesso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) copia degli accordi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e delle relative leggi uniformi di applicazione;

b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.

Articolo 61 Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;

b) convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;

c) convenzione dell'Aia, del 1° giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;

d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento;

e) convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori,

e

f) convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori.

Articolo 62 Trattati con la Santa Sede

1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.

2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo IV, sezione 1, del presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:

a) Concordato lateranense, dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;

b) Accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.

4. L'Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;

b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 63

1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti autentici formati e alle transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un procedimento posteriormente alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione secondo l'articolo 71.

2. Le decisioni pronunciate dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte prima di tale termine ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV del presente regolamento se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nei capi II o III del regolamento stesso, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.

3. Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento, relative ad azioni proposte dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV del presente regolamento, purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali.

4. Le decisioni pronunciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento ma dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, relative ad azioni proposte prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV del presente regolamento, purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali, e se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nei capi II o III del presente regolamento, ovvero nel regolamento (CE) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 64 Stati membri con sistemi normativi plurimi

Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:

a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale;

b) ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno Unito, al "domicile" va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato;

c) ogni riferimento all'autorità dello Stato membro va inteso come riferimento all'autorità di un'unità territoriale interessata di tale Stato;

d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.

Articolo 65 Delle autorità centrali e delle lingue

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:

a) denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell'articolo 55;

b) le lingue accettate per le comunicazioni con le autorità centrali di cui all'articolo 58, paragrafo 2,

e

c) le lingue accettate per la compilazione del certificato sul diritto di visita a norma dell'articolo 49, paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento di queste informazioni.

La Commissione provvede affinché tali informazioni siano accessibili a tutti.

Articolo 66 Modificazione degli allegati I, II e III

Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi che modificano gli elenchi dei giudici e dei mezzi d'impugnazione di cui agli allegati da I a III.

La Commissione adegua di conseguenza gli allegati in questione.

Articolo 67 Modificazione degli allegati da IV a VII

Le modifiche dei certificati standard di cui agli allegati da IV a VII sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Articolo 68 Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 69 Abrogazione del regolamento (CE) n. 1347/2000

1. Il regolamento (CE) n. 1347/2000 è abrogato alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione secondo l'articolo 71.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1347/2000 si intendono fatti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato VIII.

Articolo 70 Modificazione del regolamento (CE) n. 44/2001

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 è sostituito come segue:

"2. in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima a norma del regolamento (CE) n. ..... del Consiglio [relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale]*

* GU L ..."

Articolo 71 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003.

Il presente regolamento si applica dal 1° luglio 2004, ad eccezione dell'articolo 65 che si applica dal 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Le istanze di cui agli articoli 26 e 33 devono essere presentate ai seguenti giudici o autorità competenti:

-- in Belgio, al "tribunal de première instance" o "rechtbank van eerste aanleg" o "erstinstanzlichen Gericht"

-- in Germania:

-- nel distretto dello "Kammergerichts" (Berlino) il "Familiengericht Pankow/Weißensee"

-- nei distretti dei rimanenti "Oberlandesgerichte" al "Familiengericht" situato nella sede del rispettivo "Oberlandesgericht"

-- in Grecia, al "ÌïíïìåëÝò Ðñùôïäéêåßï",

-- in Spagna, al "Juzgado de Primera Instancia",

-- in Francia, al presidente del "tribunal de grande instance"

-- in Irlanda, alla "High Court",

-- in Italia, alla "Corte d'appello"

-- nel Luxemburgo, al presidente del "tribunal d'arrondissement"

-- nei Paesi Bassi, al presidente dell'"arrondissementsrechtbank"

-- in Austria, al "Bezirksgericht",

-- in Portogallo, al "Tribunal de Comarca" o al "Tribunal de família"

-- in Finlandia, al "käräjäoikeus//tingsrätt"

-- in Svezia, allo "Svea hovrätt",

-- nel Regno Unito:

a) in Inghilterra e Galles, alla "High Court of Justice",

b) in Scozia, alla "Court of Session",

c) in Irlanda del Nord, alla "High Court of Justice",

d) in Gibilterra, alla "Supreme Court"

ALLEGATO II

L'opposizione di cui all'articolo 38 deve essere proposta dinanzi ai seguenti giudici:

-- in Belgio

a) la persona che ha chiesto la dichiarazione di esecutività può proporre opposizione dinanzi alla "cour d'appel" o "hof van beroep";

b) la persona contro cui è chiesta l'esecuzione può proporre opposizione dinanzi al "tribunal de première instance"/"rechtbank van eerste aanleg"/"erstinstanzliches Gericht".

-- nella Repubblica federale di Germania, dinanzi all'"Oberlandesgericht",

-- in Grecia, "Åöåôåßï",

-- in Spagna, "Audiencia Provincial",

-- in Francia, dinanzi alla "Cour d'appel",

-- in Irlanda, dinanzi alla "High Court",

-- in Italia, alla "Corte d'appello"

-- nel Lussemburgo, dinanzi alla "Cour d'appel",

-- nei Paesi Bassi,

a) se l'opposizione è proposta dall'attore o dal convenuto comparso dinanzi al giudice, dinanzi al "gerechtshof".

b) se l'opposizione è proposta dal convenuto che è stato dichiarato contumace, dinanzi all'"arrondisementsrechtbank".

-- in Austria, dinanzi al "Bezirksgericht",

-- in Portogallo, dinanzi al "Tribunal de Relação",

-- in Finlandia, dinanzi al "hovioikeus//hovrätt",

-- in Svezia, dinanzi allo "Svea hovrätt",

-- nel Regno Unito:

a) in Inghilterra e Galles, dinanzi alla "High Court of Justice",

b) in Scozia, dinanzi alla "Court of Session",

c) in Irlanda del Nord, dinanzi alla "High Court of Justice",

d) in Gibilterra la "Court of Appeal".

ALLEGATO III

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 39 può costituire unicamente oggetto di:

-- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi,

-- "Rechtsbeschwerde", in Germania,

-- ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto in Irlanda,

-- "Revisionsrekurs", in Austria,

-- "recurso restrito à matéria de direito" in Portogallo,

-- ricorso al "Korkein oikeus//Högsta domstolen", in Finlandia,

-- ricorso al "Högsta domstolen", in Svezia,

-- ulteriore ricorso unico per motivi di diritto nel Regno Unito.

ALLEGATO IV

Certificato di cui all'articolo 44 sulle le decisioni in materia matrimoniale

1. Paese di origine

2. Giudice o autorità che rilascia il certificato

2.1. Denominazione:

2.2. Recapito

2.3. Tel./Fax/Posta elettronica

3. Matrimonio

3.1. Moglie

3.1.1. Nome e cognome

3.1.2. Stato e luogo di nascita

3.1.3. Data di nascita

3.2. Marito

3.2.1. Nome e cognome

3.2.2. Stato e luogo di nascita

3.2.3. Data di nascita

3.3. Stato, (eventualmente) luogo e data del matrimonio

3.3.1. Stato del matrimonio

3.3.2. Luogo del matrimonio (eventualmente)

3.3.3. Data del matrimonio

4. Autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione

4.1. Denominazione

4.2. Sede

5. Decisione

5.1. Data

5.2. Numero di riferimento

5.3. Tipo di decisione

5.3.1. Divorzio

5.3.2. Annullamento del matrimonio

5.3.3. Separazione personale

5.4. Si tratta di decisione resa in contumacia-

5.4.1. No

5.4.2. Sì [25]

[25] Devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

6. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

7. Contro la decisione può ancora essere proposta opposizione secondo la legge dello Stato membro di origine-

7.1. No

7.2. Sì

8. Data da cui decorrono gli effetti giuridici nello Stato membro in cui la decisione è stata pronunciata

8.1. Divorzio

8.2. Separazione personale

Fatto a ------------------, data ------------------ Firma e/o timbro

ALLEGATO V

Certificato di cui all'articolo 44 sulle decisioni relative alla responsabilità genitoriale

1. Paese di origine

2. Giudice o autorità che rilascia il certificato

2.1. Denominazione:

2.2. Recapito

2.3. Tel./Fax/Posta elettronica

3. Titolari della responsabilità genitoriale

3.1. Madre

3.1.1. Nome e cognome

3.2.2. Data e luogo di nascita

3.2. Padre

3.2.1. Nome e cognome

3.2.2. Data e luogo di nascita

3.3. Altri

3.2.1. Nome e cognome

3.2.2. Data e luogo di nascita

4. Autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione

4.1. Denominazione

4.2. Luogo

5. Decisione

5.1. Data

5.2. Numero di riferimento

5.3. Si tratta di decisione resa in contumacia-

5.3.1. No

5.3.2. Sì [26]

[26] Devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

6. Figli oggetto della decisione [27]

[27] Se i figli sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.

6.1. Nome, cognome e data di nascita

6.2. Nome, cognome e data di nascita

6.3. Nome, cognome e data di nascita

6.4. Nome, cognome e data di nascita

7. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

8. Attestato di esecutività e notificazione

8.1. La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine-

8.1.1. Sì

8.1.2. No

8.2. La decisione è stata notificata alla parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere-

8.2.1. Sì

8.2.1.1. Nome e cognome della parte

8.2.1.2. Data della notificazione o della comunicazione

8.2.2. No

Fatto a ------------------, data ------------------ Firma e/o timbro

ALLEGATO VI

Certificato di cui all'articolo 46, paragrafo 3, sulle decisioni in materia di diritto di visita

1. Paese di origine

2. Giudice o autorità che rilascia il certificato

2.1. Denominazione:

2.2. Recapito

2.3. Tel./Fax/Posta elettronica

3. Genitori

3.1. Madre

3.1.1. Nome e cognome

3.2.2. Data e luogo di nascita

3.2. Padre

3.2.1. Nome e cognome

3.2.2. Data e luogo di nascita

4. Autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione

4.1. Denominazione

4.2. Luogo

5. Decisione

5.1. Data

5.2. Numero di riferimento

6. Figli oggetto della decisione [28]

[28] Se i figli sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.

6.1. Nome, cognome e data di nascita

6.2. Nome, cognome e data di nascita

6.3. Nome, cognome e data di nascita

6.4. Nome, cognome e data di nascita

7. La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine-

8. Si tratta di decisione resa in contumacia-

9. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità-

10. Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita

10.1. Data

10.2. Luogo

10.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale quando preleva/riaccompagna i figli

10.3.1. Obbligo di sostenere le spese di viaggio

10.3.2. Altro

10.4. Limitazioni connesse all'esercizio del diritto di visita

11. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

Fatto a ------------------, data ------------------ Firma e/o timbro

ALLEGATO VII

Certificato di cui all'articolo 47, paragrafo 3 sul ritorno del minore

1. Paese di origine

2. Giudice o autorità che rilascia il certificato

2.1. Denominazione:

2.2. Recapito

2.3. Tel./Fax/Posta elettronica

3. Titolari della responsabilità genitoriale

3.1. Madre

3.1.1. Nome e cognome

3.2.2. Data e luogo di nascita

3.2. Padre

3.2.1. Nome e cognome

3.2.2. Data e luogo di nascita

3.3. Altri

3.3.1. Nome e cognome

3.3.2. Data e luogo di nascita

4. Autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione

4.1. Denominazione

4.2. Luogo

5. Decisione

5.1. Data

5.2. Numero di riferimento

6. Figli oggetto della decisione [29]

[29] Se i figli sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.

6.1. Nome, cognome e data di nascita

6.2. Nome, cognome e data di nascita

6.3. Nome, cognome e data di nascita

6.4. Nome, cognome e data di nascita

7. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità-

8. La decisione stabilisce il ritorno del minore-

9. Persona che ha l'affidamento del minore

10. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

Fatto a ------------------, data ------------------ Firma e/o timbro

ALLEGATO VIII

Tabella di corrispondenza con il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio

Articoli abrogati // Articoli corrispondenti del nuovo testo

>SPAZIO PER TABELLA>

Allegato I // Allegato I

Allegato II // Allegato II

Allegato III // Allegato III

Allegato IV // Allegato IV

Allegato V // Allegato V

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