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Document 52002PC0185

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

/* COM/2002/0185 def. - CNS 2002/0114 */

GU C 203E del 27.8.2002, p. 284–303 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0185

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca /* COM/2002/0185 def. - CNS 2002/0114 */

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0284 - 0303


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Introduzione

L'allegata proposta costituisce un nuovo regolamento quadro per la politica comune della pesca, che sostituirà i regolamenti n. 3760/92 e 101/76 del Consiglio.

La "Comunicazione sulla riforma della politica comune della pesca ("Calendario")", che accompagna la presente proposta, illustra il contesto e i principali obiettivi del processo di riforma della PCP.

Capitolo I Campo d'applicazione e obiettivi

La politica comune della pesca (PCP) deve riguardare tutte le attività di sfruttamento del pesce, dei crostacei e molluschi (indicati nella proposta come risorse acquatiche vive). Le misure previste nell'ambito di questa politica debbono comprendere la conservazione e la gestione delle risorse, le condizioni di accesso alle acque e alle risorse, la politica strutturale e la gestione della flotta, le misure di controllo e di esecuzione, l'acquacoltura, i mercati e le relazioni internazionali.

La presente proposta non approfondisce tuttavia gli aspetti della politica strutturale (ad eccezione delle misure relative alla flotta), dell'acquacoltura, dei mercati e delle relazioni internazionali. Questi verranno trattati successivamente, mediante ulteriori iniziative della Commissione, nell'ambito della riforma (acquacoltura e relazioni internazionali), oppure sono già disciplinati da una legislazione comunitaria che, a parere della Commissione, non richiede attualmente alcuna modifica (l'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca e le misure strutturali non inerenti alla flotta). Tema centrale della proposta è la conservazione degli stock ittici e il contenimento dell'impatto ambientale della pesca, nonché le misure collegate volte ad adeguare la capacità di pesca e a garantire il controllo e l'esecuzione delle disposizioni della PCP; la proposta riguarda inoltre le procedure decisionali e di consultazione.

L'obiettivo della PCP è di garantire condizioni di sfruttamento delle risorse acquatiche vive che siano sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico e sociale.

La Comunità ha bisogno di un nuovo contesto giuridico su cui basare misure coerenti di gestione della pesca ispirate al principio di precauzione. Questo contesto deve precisare le competenze a livello comunitario, nazionale e locale, istituire procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili, agevolare un'ampia partecipazione di tutte le parti interessate e garantire la coerenza dei provvedimenti rispetto alle altre politiche comunitarie.

Capitolo II Conservazione e sfruttamento sostenibile

Il principale strumento di gestione ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche marine è il tasso di mortalità per pesca, ovvero la percentuale di una popolazione ittica che viene prelevata annualmente dalle attività di sfruttamento. Vi sono poi altri fattori importanti che è possibile prevedere in una certa misura ma che è impossibile gestire. La conservazione delle popolazioni interessate dalla pesca e lo sviluppo sostenibile di queste stesse popolazioni possono essere pertanto ottenuti mediante il contenimento del tasso di mortalità per pesca.

Il secondo obiettivo della gestione è quello di ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, ed in particolare sulle specie non bersaglio e sugli habitat sensibili.

Vi sono vari modi per conseguire questi obiettivi, dal contenimento delle catture (limitando la produttività delle attività di pesca) al contenimento dello sforzo di pesca (limitando l'impiego dei fattori produttivi) fino ad una serie di misure intese a proteggere i giovani pesci o le specie non bersaglio (generalmente definite misure tecniche). A sostegno di questi elementi di base è auspicabile stabilire obiettivi scientificamente fondati per i tassi di mortalità per pesca e la dimensione delle popolazioni, fissare il numero e i tipi di pescherecci autorizzati a pescare e, ogniqualvolta possibile, prevedere incentivi a favore delle pratiche di pesca che evitano la cattura di pesci giovani o di specie non bersaglio. La Commissione propone che la strategia comunitaria faccia ricorso a tutti questi elementi.

Essa propone inoltre che la Comunità abbandoni l'attuale prassi di decidere la gestione degli stock ittici su base annua. Questa procedura non ha consentito di ridurre i tassi di mortalità per pesca nella misura auspicata ed ha permesso il deteriorarsi di numerosi stock ittici.

La Commissione propone di gestire in modo strategico gli stock ittici su base pluriennale e in modo tale da ricostituire, ogniqualvolta necessario, tali stock fino a livelli sostenibili, mantenendoli poi a tali livelli. Questa impostazione dovrebbe essere obbligatoria per gli stock che scendono al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. I piani di gestione pluriennali debbono indicare obiettivi che tengano conto dei pareri scientifici e servano da parametri di valutazione dello stato degli stock. Debbono inoltre prevedere determinate strategie di sfruttamento volte a prestabilire il metodo per la fissazione dei limiti di cattura e di sforzo di pesca.

La Commissione propone che sia il Consiglio a decidere in merito agli elementi strategici dei piani di gestione pluriennali ma che, dopo il primo anno di applicazione, l'attuazione successiva di questi piani, che si baserà essenzialmente su criteri tecnici, venga decisa dalla Commissione, assistita da un comitato di gestione.

Oltre alla limitazione delle catture e alle misure tecniche, anche il contenimento dello sforzo di pesca (ovvero il tempo trascorso in mare da un peschereccio avente una determinata potenza motrice) deve costituire un aspetto essenziale dei piani di gestione pluriennali.

Vengono inoltre proposte alcune modifiche rispetto alle misure di emergenza e alle misure nazionali all'interno della zona delle 12-miglia:

- È necessaria una procedura che consenta alla Commissione di decidere misure di emergenza qualora sia necessario agire immediatamente, nel caso di una seria minaccia per la conservazione delle risorse. La proposta modifica la durata massima stabilita dal regolamento n. 3760/92 per tali misure (un anno invece di sei mesi), in modo da garantire tempo sufficiente per l'adozione di misure comunitarie definitive e per la consultazione degli altri Stati membri, qualora si sia intervenuti su richiesta di uno Stato membro.

- Si propone di autorizzare gli Stati membri ad adottare, all'interno della zona delle 12 miglia, misure di conservazione e di gestione non discriminatorie che valgano per tutti i pescherecci presenti nella zona. Sono previste garanzie procedurali che consentono ad altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali competenti (vedasi capitolo VI) di trasmettere osservazioni alla Commissione qualora le misure si applichino alle navi di altri Stati membri. Il Consiglio può adottare una decisione diversa entro 20 giorni lavorativi.

- Si propone di autorizzare gli Stati membri ad adottare misure di emergenza applicabili a tutte le navi per un periodo non superiore a tre mesi nelle acque soggette alla loro giurisdizione nel caso in cui sussista un grave e imprevisto rischio per le risorse e qualora un rinvio potrebbe provocare danni difficilmente riparabili. Questa disposizione è destinata a sostituire l'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento n. 850/98 del Consiglio, che prevedeva una disposizione analoga ma senza limiti di tempo. Sono previste procedure di salvaguardia che consentono agli Stati membri e ai consigli consultivi regionali competenti di trasmettere osservazioni alla Commissione. Il Consiglio può adottare una decisione diversa entro 20 giorni lavorativi.

Capitolo III Adeguamento della capacità di pesca

La Commissione ha più volte sottolineato le carenze della politica comunitaria della flotta. La mancata efficacia dei programmi per la gestione della capacità della flotta e l'inadeguatezza dei regimi di aiuto hanno provocato una sovraccapacità e, di conseguenza, un impoverimento degli stock. Occorre riconsiderare queste politiche.

Le nuove misure proposte per intervenire sulla struttura della flotta sono di due tipi:

a) le misure che riguardano direttamente le dimensioni della flotta:

- le limitazioni dello sforzo di pesca stabilite nell'ambito dei piani di gestione pluriennali comporteranno inevitabilmente le riduzioni della capacità della flotta;

- la fissazione, per ogni Stato membro, dei livelli di riferimento per la flotta basati sugli obiettivi dei POP IV, assieme ad un rapporto di entrate/uscite dalla flotta di 1:1, eviterà un incremento globale della capacità della flotta ;

b) le misure finanziarie di accompagnamento:

- severe restrizioni in materia di aiuti pubblici per investimenti in pescherecci e l'abolizione degli aiuti per il trasferimento di sovraccapacità comunitarie verso paesi terzi serviranno ad evitare un ulteriore incremento dello sforzo di pesca;

- la concessione agli Stati membri di premi più elevati di demolizione e, se necessario, di ulteriori cofinanziamenti comunitari per le navi maggiormente colpite dai piani di gestione pluriennali contribuiranno ad un ulteriore disarmo dei pescherecci.

La proposta allegata riguarda le misure indicate al punto a); altre proposte relative alle misure finanziarie di cui al punto b) vengono presentate separatamente.

Qualora la definizione, nell'ambito dei piani di gestione pluriennali, di obiettivi in termini di mortalità per pesca comporti limitazioni vincolanti dello sforzo di pesca, molti Stati membri dovranno ridurre le loro capacità per rispettare tali limiti. La capacità ritirata grazie ad aiuti pubblici verrà detratta, come è avvenuto finora, dai livelli di riferimento per la flotta stabiliti per ogni Stato membro. Una volta che questo sistema sarà diventato operativo, la dimensione delle flotte nazionali diminuirà progressivamente.

La proposta stabilisce inoltre la possibilità di fissare nuovi parametri per la capacità della flotta, basandoli sul tipo di attrezzo di pesca piuttosto che sulla stazza e sulla potenza motrice dei pescherecci. Ai fini di una maggiore trasparenza è prevista una maggiore sorveglianza della flotta mediante la modifica dello schedario comunitario della flotta peschereccia e l'introduzione di un dialogo regolare sulla politica della flotta mediante la "valutazione inter pares" cui partecipano sia gli Stati membri che la Commissione.

Capitolo IV Accesso alle acque e alle risorse

La Commissione propone di mantenere a tempo indeterminato, oltre il 31 dicembre 2002, le attuali restrizioni in materia di diritti di pesca nella zona delle 12 miglia, che limitano l'accesso a questa zona a navi provenienti dai porti adiacenti o a navi di altri Stati membri che vantano diritti tradizionali di pesca sanciti dal regolamento n. 3760/92 del Consiglio. Queste disposizioni sono servite a ridurre la pressione esercitata dalla pesca nelle zone marittime più sensibili dal punto di vista biologico e a garantire una certa stabilità economica alla piccola pesca; il mantenimento di queste restrizioni trova un ampio consenso.

Per quanto riguarda tutte le altre acque comunitarie la Commissione propone che gli Stati membri abbiano pari accesso alle risorse della pesca, fatte salve eventuali misure decise dal Consiglio oppure dalla Commissione o da uno Stato membro nell'ambito di procedure temporanee di emergenza.

La Commissione propone di riesaminare, entro la fine del 2003, in che misura le norme di accesso diverse da quelle relative alle zone delle 12 miglia degli Stati membri siano compatibili con gli obiettivi in termini di conservazione e di sfruttamento sostenibile.

La Commissione propone di mantenere la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri basata sul principio di garantire la stabilità relativa delle attività di pesca. Il Consiglio dovrebbe però decidere sul metodo di ripartizione delle possibilità per ogni stock, in modo da rendere più trasparente l'applicazione di questo principio. Tale decisione deve prendere in considerazione eventuali condizioni particolari, come ad esempio le cosiddette "preferenze dell'Aia". Come indicato nel documento di accompagnamento "Comunicazione sulla riforma della politica comune della pesca" la Commissione ritiene che il ristabilimento di condizioni economiche più normali nel settore della pesca dovrebbe permettere, a lungo termine, di rivedere queste disposizioni.

La Commissione rammenta al Parlamento europeo e al Consiglio che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura, il Consiglio decide entro il 31 dicembre 2002 in merito alle eventuali disposizioni adottate in virtù del regime di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento (regime di accesso alla zona delle 12 miglia).

Capitolo V Sistema comunitario di controllo e di esecuzione

È necessario garantire l'effettivo rispetto delle misure regolamentari relative allo sfruttamento degli stock ittici. Le attuali disposizioni sono decisamente insufficienti e il capitolo V istituisce pertanto un nuovo quadro giuridico relativo al sistema comunitario di controllo e di esecuzione.

Questo sistema deve garantire i controlli sull'accesso agli stock ittici e sul relativo sfruttamento lungo l'intera catena produttiva, nonché il rispetto delle norme della PCP, comprese la politica strutturale e dei mercati. Sono definite chiaramente le competenze degli Stati membri e della Commissione, nonché le condizioni di esercizio della pesca e delle attività collegate. Il sistema stabilisce inoltre gli strumenti di controllo e di esecuzione nonché le modalità di cooperazione e di coordinamento tra gli Stati membri. Eventuali misure di attuazione verranno adottate dal Consiglio e dalla Commissione.

A tal fine occorre inserire nel presente regolamento le principali disposizioni in materia di controllo, di ispezione e di esecuzione delle norme della politica comune della pesca, una parte delle quali è già contenuta nel regolamento (CEE) n. 2847/93, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca. Quest'ultimo regolamento deve restare in vigore fino a quando saranno state adottate tutte le necessarie modalità d'applicazione. Il sistema previsto attribuisce agli Stati membri la competenza per i controlli e le misure di esecuzione. Qualora uno Stato membro non ottemperi ai suoi obblighi comunitari, esso può essere tenuto a indennizzare la Comunità per eventuali danni o perdite subite; l'indennizzo potrà essere assegnato, interamente o in parte, agli Stati membri che hanno subito pregiudizio.

Spetta alla Commissione sorvegliare le attività di controllo e di esecuzione degli Stati membri agevolando il coordinamento e la cooperazione tra gli stessi. La Commissione deve essere in grado di adottare misure preventive immediate qualora la violazione delle norme comunitarie da parte degli Stati membri potrebbe compromettere la conservazione degli stock.

Gli operatori possono intraprendere attività di pesca o attività collegate solamente se si conformano all'obbligo di fornire le informazioni necessarie sulle proprie attività e, eventualmente, di accettare la presenza di osservatori e di ispettori e di collaborare con loro. Ogni Stato membro deve designare un unico organismo competente per la raccolta e la verifica delle informazioni sulle attività di pesca.

Per garantire l'adozione di provvedimenti più efficaci a seguito di infrazioni si propone che, qualora vengano riscontrate infrazioni gravi, gli Stati membri adottino misure immediate per impedire ai pescherecci di continuare ad esercitare un'attività illegale. La proposta prevede inoltre che il Consiglio decida in merito al livello delle sanzioni per infrazioni gravi.

Verranno rafforzati la cooperazione e il coordinamento grazie alla definizione delle competenze degli Stati membri e all'adozione di misure più incisive.

È necessario potenziare i controlli sull'attuazione della PCP da parte degli Stati membri. La Commissione può organizzare azioni di audit, indagini, verifiche e ispezioni per controllare l'applicazione delle norme della PCP. Essa propone inoltre maggiori poteri per i propri ispettori e la nomina degli ispettori comunitari da parte degli Stati membri. Gli ispettori comunitari riferiscono allo Stato membro di appartenenza, ma hanno il diritto di eseguire ispezioni nelle acque comunitarie e su pescherecci comunitari. Ai fini dell'accertamento dei fatti gli Stati membri attribuiscono ai rapporti di ispezioni redatti dagli ispettori comunitari, dagli ispettori della Commissione e dagli ispettori di un altro Stato membro lo stesso valore dei propri rapporti di ispezione.

Capitolo VI Procedure decisionali e consultazione

Questa parte della proposta contiene numerosi elementi di novità:

- La Commissione propone un'attuazione più rapida delle raccomandazioni internazionali mediante il ricorso alla procedura del Comitato di gestione. Nel caso di una misura adottata nell'ambito di un'organizzazione regionale per la pesca, ad esempio, che diventa vincolante per la Comunità alla scadenza del termine previsto per la presentazione di obiezioni, la Comunità è inevitabilmente tenuta ad attuare questa misura. La Commissione propone che queste misure vengano attuate mediante la procedura del Comitato di regolamentazione.

- Si propone di istituire consigli consultivi regionali (CCR) per garantire una maggiore partecipazione delle varie parti interessate alla gestione della pesca a livello regionale e locale.

I CCR saranno composti di rappresentanti di tutte le parti interessate alla gestione della pesca in una determinata zona marittima o zona di pesca e saranno a carattere transnazionale. Il loro compito è di fornire consulenza alla Commissione e, se del caso, agli Stati membri sulla gestione della pesca nella zona in questione e di svolgere qualsiasi altra attività necessaria per l'espletamento delle loro funzioni principali. Si propone che ogni CCR venga creato, in base ad una decisione del Consiglio, su richiesta di due o più Stati membri.

Il Consiglio consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA), istituito sotto gli auspici della Commissione, continuerà a fornire consulenza alla Commissione sulle questioni orizzontali della politica della pesca.

- La Commissione propone di ampliare le competenze del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) che dovrebbe formulare pareri su tutti gli aspetti della gestione della pesca compresi, ad esempio, gli aspetti ambientali e sociali. La Commissione intende presentare, nei prossimi mesi, una comunicazione su come migliorare i pareri scientifici ai fini della gestione comunitaria della pesca.

È previsto infine, per il 2008, un riesame delle disposizioni dei capitoli II e III.

2002/0114 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C, , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C, , pag. .

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [3]. A norma di questo regolamento il Consiglio decide in merito ad eventuali adeguamenti entro il 31 dicembre 2002.

[3] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

(2) A fronte del progressivo esaurimento di numerosi stock ittici è necessario potenziare la politica comune della pesca per garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca mediante uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive basato su pareri scientifici attendibili e sul principio precauzionale.

(3) La politica comune della pesca deve perseguire pertanto l'obiettivo di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e dell'acquacoltura nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.

(4) Occorre che la gestione della politica comune della pesca s'ispiri al principio di buona governance e che le misure adottate siano compatibili tra di loro e coerenti con le altre politiche comunitarie.

(5) Per conseguire più facilmente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca che preveda piani di gestione pluriennali degli stock; l'adozione di un piano di gestione pluriennale costituisce una priorità assoluta per gli stock che si ritiene siano scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Per tali stock può essere necessario decidere, in base ai pareri scientifici, forti riduzioni dello sforzo di pesca.

(6) Occorre che questi piani di gestione pluriennali stabiliscano gli obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock interessati, prevedano le norme di sfruttamento che fissano le modalità per il calcolo delle limitazioni annue delle catture e dello sforzo di pesca e stabiliscano altre misure di gestione specifiche, tenendo in considerazione anche l'impatto su altre specie.

(7) Lo sfruttamento sostenibile degli stock per i quali non è stato adottato alcun piano di gestione pluriennale va garantito mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.

(8) È necessario prevedere l'adozione di misure di emergenza da parte degli Stati membri o della Commissione qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse o per l'ecosistema tale da richiedere un intervento immediato.

(9) È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci purché le misure adottate, qualora si applichino ai pescherecci di altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare e purché la Comunità non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.

(10) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e adottare provvedimenti specifici per conseguire tale obiettivo, compresa la determinazione di livelli di riferimento da non superare per la capacità di pesca, una misura comunitaria speciale di aiuto alla demolizione dei pescherecci e regimi nazionali di entrata e di uscita.

(11) È necessario che ogni Stato membro tenga un registro nazionale dei pescherecci e che tale registro sia a disposizione della Commissione, per poter controllare le dimensioni delle flotte nazionali.

(12) Le norme in vigore dal 1983 che limitano l'accesso alle risorse nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato adeguatamente ed è pertanto opportuno continuare ad applicarle su base permanente.

(13) Sebbene sia opportuno mantenere per il momento le altre restrizioni in materia di accesso contenute nella legislazione comunitaria, esse debbono essere riconsiderate per verificare se sono necessarie ai fini di una pesca sostenibile.

(14) Considerata la precaria situazione economica del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di loro di una quota prevedibile degli stock.

(15) Nell'intento di garantire l'effettiva attuazione della politica comune della pesca è necessario rafforzare il sistema comunitario di controllo e di esecuzione per la pesca, definendo con maggiore chiarezza la ripartizione di competenze tra le autorità degli Stati membri e la Commissione. A tal fine occorre inserire nel presente regolamento le principali disposizioni in materia di controllo, d'ispezione e di esecuzione delle norme della politica comune della pesca, una parte delle quali è già contenuta nel regolamento (CEE) n. 2847/93, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca. Tale regolamento deve restare in vigore fino a quando saranno state adottate tutte le necessarie modalità di applicazione.

(16) Le disposizioni in materia di controllo, ispezione ed esecuzione riguardano, da un lato, gli obblighi dei comandanti dei pescherecci e degli operatori della catena di commercializzazione, e dall'altro, la definizione precisa delle competenze degli Stati membri e della Commissione.

(17) Qualora siano state violate le norme della politica comune della pesca, con danni per le risorse comuni, è opportuno che la Comunità possa chiedere agli Stati membri la riparazione dei danni, sotto forma di detrazioni dai contingenti. Se tali detrazioni non sono possibili, il risarcimento può essere costituito da un importo equivalente al valore del contingente. Se è accertato che un altro Stato membro ha subito pregiudizio a seguito della violazione delle norme, la riparazione o il risarcimento possono essere assegnati, interamente o in parte, a tale Stato membro.

(18) È necessario imporre agli Stati membri l'obbligo di adottare misure immediate per porre fine a violazioni gravi, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca [4], constatate in flagrante delicto. Occorre inoltre che queste violazioni gravi vengano sanzionate con lo stesso grado di efficacia in tutti gli Stati membri.

[4] GU L 167 del 2.07.1999, pag. 5.

(19) È opportuno che la Commissione sia in grado di adottare misure immediate per evitare che un'eventuale inosservanza delle norme della politica comune della pesca arrechi danni alle risorse acquatiche vive.

(20) È necessario conferire alla Commissione i poteri necessari affinché possa assolvere al proprio obbligo di controllare e valutare l'attuazione della politica comune della pesca da parte degli Stati membri.

(21) Occorre rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le varie autorità competenti per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in particolare mediante lo scambio di ispettori nazionali, obbligando gli Stati membri ad attribuire ai rapporti d'ispezione redatti dagli ispettori comunitari, dagli ispettori di un altro Stato membro o dagli ispettori della Commissione lo stesso valore di prova dei propri rapporti d'ispezione.

(22) È opportuno introdurre una procedura semplificata per l'attuazione delle misure adottate nell'ambito di accordi internazionali e che, in mancanza di obiezioni da parte sua, diventano vincolanti per la Comunità.

(23) Dato che le misure di esecuzione del presente regolamento sono costituite da misure di gestione o da misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5], esse debbono essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 oppure secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di tale decisione.

[5] GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23.

(24) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca occorre istituire consigli consultivi regionali affinché questa politica possa avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza delle varie parti interessate, tenendo conto delle diverse situazioni nelle acque comunitarie.

(25) Per garantire che la politica comune della pesca possa beneficiare dei pareri scientifici, tecnici ed economici più attendibili, è opportuno che la Commissione sia assistita da un apposito comitato.

(26) Conformemente al principio di proporzionalità è necessario e opportuno adottare norme in materia di conservazione e di sfruttamento delle risorse acquatiche vive, nell'intento di conseguire l'obiettivo fondamentale di uno sfruttamento sostenibile di queste risorse. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti conformemente all'articolo 5, terzo comma del trattato.

(27) A fronte del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio. è inoltre opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca [6], che non contiene più disposizioni di rilievo.

[6] GU L 20 del 28.01.1976, pag. 19.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I Campo d'applicazione e obiettivi

Articolo 1 Campo d'applicazione

La politica comune della pesca riguarda le attività di conservazione e di sfruttamento concernenti le risorse acquatiche vive e l'acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o cittadini degli Stati membri.

In quest'ambito la politica comune della pesca stabilisce misure coerenti che riguardano la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive e il contenimento dell'impatto ambientale della pesca, le condizioni di accesso alle acque e alle risorse, la politica strutturale e la gestione della capacità della flotta, il controllo e l'esecuzione, l'acquacoltura, le organizzazioni comuni dei mercati e le relazioni internazionali.

Articolo 2 Obiettivi

1. La politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico e sociale.

A tal fine la Comunità applica il principio precauzionale adottando le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini. L'obiettivo è di attuare progressivamente una gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Si intende inoltre contribuire a promuovere un'attività di pesca efficiente nell'ambito di un settore della pesca e dell'acquacoltura economicamente redditizio e competitivo, garantendo un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori.

2. La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona governance:

a) una chiara definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale;

b) procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili e che forniscano risultati tempestivi;

c) l'ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi di questa politica, dalla sua elaborazione fino all'attuazione;

d) la coerenza con le altre politiche comunitarie, in particolare la politica ambientale, sociale, regionale, di aiuto allo sviluppo, di tutela sanitaria e di protezione dei consumatori.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(a) "acque comunitarie": le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri;

(b) "peschereccio": qualsiasi nave attrezzata e autorizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive, compresa la pesca sperimentale;

(c) "peschereccio comunitario": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;

(d) "sfruttamento sostenibile": lo sfruttamento di uno stock in condizioni che non rischino di comprometterne la sopravvivenza e che non si ripercuotano negativamente sugli ecosistemi marini;

(e) "tasso di mortalità per pesca": la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile durante tale periodo;

(f) "stock": una risorsa acquatica che vive in una determinata zona di gestione;

(g) "sforzo di pesca": il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca esercitato dalle singole navi;

(h) "limiti biologici di sicurezza": indicatori dello stato di uno stock o del suo sfruttamento che, se rispettati, comportano un basso rischio di superare alcuni valori di riferimento limite;

(i) "valori di riferimento": valori stimati mediante una procedura scientifica concordata che riflettono lo stato della risorsa e dell'attività di pesca e che servono da orientamento per la gestione della pesca;

(j) "strategia precauzionale di gestione della pesca": una gestione basata sul principio che la mancanza di dati scientifici adeguati non può giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

(k) "valori di riferimento per la conservazione": limiti prestabiliti per mantenere lo sfruttamento delle risorse entro i limiti biologici di sicurezza;

(l) "limite di cattura": un limite quantitativo per gli sbarchi di uno stock o gruppi di stock durante un certo periodo;

(m) "capacità di pesca": la stazza di una nave in GT e la sua potenza motrice in kW, secondo le definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio. Per alcuni tipi di attività di pesca, la capacità può essere definita in termini di numero e/o dimensioni degli attrezzi di pesca della nave;

(n) "uscita dalla flotta": la radiazione di una nave dal registro della flotta peschereccia di uno Stato membro. Fin quando la nave continua a battere la bandiera di uno Stato membro essa non è considerata in uscita dalla flotta;

(o) "entrata nella flotta": la registrazione nello schedario della flotta peschereccia di uno Stato membro di una nave in possesso di una licenza per pescare a fini commerciali;

(p) "possibilità di pesca": un diritto di pesca quantificato;

(q) "possibilità di pesca comunitarie": le possibilità di pesca disponibili per la Comunità nelle zone di pesca comunitarie, cui è aggiunto il totale delle possibilità di pesca per la Comunità al di fuori delle zone di pesca comunitarie e dalle quali sono detratte le possibilità di pesca assegnate ai paesi terzi.

Capitolo II Conservazione e sostenibilità

Articolo 4 Tipi di misure

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono elaborate sulla scorta dei pareri scientifici e tecnici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato di cui all'articolo 34. Si può trattare, in particolare, di misure relative ai singoli stock volte a limitare la mortalità per pesca e l'impatto ambientale delle attività di pesca mediante:

(a) l'adozione dei piani di gestione pluriennali di cui all'articolo 5;

(b) la definizione di obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock;

(c) la limitazione delle catture;

(d) la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;

(e) il contenimento dello sforzo di pesca;

(f) l'adozione di misure tecniche, tra cui:

(i) misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;

(ii) la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono proibite o sottoposte a restrizioni;

(iii) la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;

(iv) misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;

(g) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva.

Articolo 5 Piani di gestione pluriennali

1. Il Consiglio adotta piani di gestione pluriennali per lo sfruttamento sostenibile degli stock, privilegiando gli stock che si ritiene siano scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Questi piani tengono conto dell'impatto dello sfruttamento di questi stock su altre specie.

2. I piani di gestione pluriennali:

a) garantiscono che gli stock scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza rientrino rapidamente entro tali limiti;

b) mantengono entro i limiti biologici di sicurezza gli stock che li hanno raggiunti o che ancora vi rientrano;

c) nei casi di cui alle lettere a) e b) garantiscono che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi resti a livelli compatibili con la sopravvivenza di tali ecosistemi.

3. I piani pluriennali sono elaborati secondo la strategia precauzionale di gestione della pesca. Essi si basano sui valori di riferimento per la conservazione raccomandati dagli organismi scientifici competenti.

4. I piani pluriennali comportano, tra l'altro, alcuni obiettivi che consentono di valutare la ricostituzione degli stock che erano scesi al di sotto dei livelli biologici di sicurezza o il mantenimento degli stock che rientravano in tali limiti. Gli obiettivi sono espressi in termini di:

(a) entità della popolazione; e/o

(b) rendimenti a lungo termine; e/o

(c) tasso di mortalità per pesca; e/o

(d) stabilità delle catture.

I piani specificano le priorità da rispettare nel conseguimento di questi obiettivi e prevedono anche obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi.

5. I piani di gestione pluriennali comprendono le norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura ed eventuali altre misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da b) a g).

6. La Commissione riferisce sull'efficacia dei piani di gestione pluriennali rispetto agli obiettivi stabiliti.

Articolo 6 Limiti di cattura e di sforzo di pesca

1. Per gli stock per i quali è stato adottato un piano di gestione pluriennale, il Consiglio decide in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca, nonché alle condizioni associate a tali limiti, per il primo anno di applicazione del piano. Per gli anni successivi, i limiti di cattura e/o di sforzo di pesca sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 e conformemente alle norme di sfruttamento definite nel piano di gestione pluriennale.

2. Per gli stock non soggetti ad un piano di gestione pluriennale il Consiglio decide, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, i limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e le condizioni associate a tali limiti.

Articolo 7 Misure d'emergenza adottate dalla Commissione

1. In caso di un grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l'ecosistema derivante dalle attività di pesca e tale da richiedere un intervento immediato la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di un anno.

2. Lo Stato membro trasmette la richiesta di cui al paragrafo 1 contemporaneamente alla Commissione e agli Stati membri, nonché ai consigli consultivi regionali interessati, che possono presentare per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

La Commissione decide in merito entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta motivata.

3. Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

4. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, secondo comma entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 3.

5. Il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla data in cui la decisione gli è stata deferita secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

Articolo 8 Misure di emergenza adottate dallo Stato membro

1. Nel caso di un grave e imprevisto rischio per la conservazione delle risorse o per l'ecosistema derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla propria sovranità o giurisdizione e qualora un rinvio ingiustificato potrebbe provocare danni difficilmente riparabili, uno Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.

2. Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza notificano alla Commissione e agli Stati membri nonché ai consigli consultivi regionali interessati la proprio intenzione trasmettendo un progetto delle misure in questione, assieme ad una relazione.

3. Gli Stati membri e i consigli consultivi regionali interessati possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica. La Commissione conferma la misura oppure chiede che venga annullata o modificata entro quindici giorni lavorativi dalla data della notifica.

4. La decisione è notificata agli Stati membri interessati. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, secondo comma entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione della decisione di cui al paragrafo 4.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla data in cui la decisione gli è stata deferita secondo la procedura di cui al paragrafo 5.

Articolo 9 Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché la Comunità non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per questa zona. Queste misure sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti della legislazione comunitaria.

Qualora riguardino navi di un altro Stato membro, queste misure possono essere adottate solamente previa consultazione della Commissione, degli Stati membri e dei consigli consultivi regionali interessati sul progetto di misure, corredato di una relazione.

2. Per le misure applicabili ai pescherecci di altri Stati membri valgono le procedure di cui all'articolo 8, paragrafi da 3 a 6.

Capitolo III Adeguamento della capacità di pesca

Articolo 10 Riduzione della capacità di pesca

1. Gli Stati membri adottano misure per la riduzione della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca a disposizione della Comunità, tenendo conto delle misure adottate ai sensi dell'articolo 6.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento per la capacità di pesca di cui all'articolo 11 e al paragrafo 4 del presente articolo non vengano superati.

3. Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, qual è definita al regolamento 3690/93, ed eventualmente dei permessi di pesca, quali sono definiti nei rispettivi regolamenti. La capacità corrispondente alla licenza e, se del caso, ai permessi di pesca per le attività di pesca interessate non può essere sostituita.

4. La capacità di pesca ritirata con aiuti pubblici e che supera la riduzione di capacità necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 11, paragrafo 1 è automaticamente detratta dai livelli di riferimento. I risultati così ottenuti costituiscono i nuovi livelli di riferimento.

Articolo 11 Livelli di riferimento per le flotte pescherecce

1. La Commissione stabilisce per ogni Stato membro, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, i livelli di riferimento relativi alla capacità di pesca complessiva dei pescherecci comunitari battenti la bandiera di tale Stato membro.

I livelli di riferimento corrispondono alla somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 (in appresso denominati "POP IV") stabiliti per il 31 dicembre 2002 relativamente ad ogni segmento, in applicazione della decisione 97/143/CE del Consiglio.

2. Il Consiglio può stabilire, per la capacità di pesca, livelli di riferimento espressi in valori diversi da kW e GT.

Articolo 12 Regime di entrata/uscita

Per evitare un incremento globale della capacità di pesca gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che, in qualsiasi momento, la capacità di pesca totale delle entrate non superi la capacità di pesca totale delle uscite.

Articolo 13 Modalità d'applicazione

le modalità relative al controllo dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 11 e 12 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 14 Scambio di informazioni

La Commissione e gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni sullo stato della flotta e sulla sua evoluzione rispetto agli obiettivi e alle misure adottate nell'ambito del presente regolamento. Le modalità relative a questi scambi sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 15 Registri della flotta peschereccia

1. Ogni Stato membro istituisce un registro dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera nel quale figurano le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività della nave che sono necessarie per la gestione delle misure decise a livello comunitario.

2. Ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le informazioni minime di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione istituisce un registro comunitario delle navi da pesca che contiene le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2 e lo mette a disposizione degli Stati membri.

4. Le informazioni minime di cui al paragrafo 1 e le relative procedure di trasmissione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 16 Sospensione dei contributi comunitari

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 4 la Commissione può sospendere i contributi comunitari previsti dai regolamenti (CE) del Consiglio n. 2792/1999 e n. XXXX/2002 che istituisce una misura di emergenza comunitaria per la demolizione dei pescherecci o può ridurre le possibilità di pesca o lo sforzo di pesca attribuiti allo Stato membro interessato, qualora questo non si conformi alle disposizioni degli articoli 10, 12 e 15 o non fornisca le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione.

Capitolo IV Norme in materia di accesso alle acque e alle risorse

Articolo 17 Norme generali

1. I pescherecci comunitari hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque comunitarie ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 2 e subordinatamente alle misure adottate conformemente al capitolo II.

2. Gli Stati membri sono autorizzati a limitare la pesca, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, a quelle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci comunitari battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all'interno delle fasce costiere di altri Stati membri dove si svolgono le attività di pesca e le specie interessate.

Articolo 18 Norme specifiche (Shetland Box)

1. Nella regione di cui all'allegato II l'attività di pesca dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza tra perpendicolari di almeno 26 metri che pescano specie demersali diverse dalla busbana norvegese e dal melù è disciplinata da un sistema di autorizzazioni preventive, conformemente alle modalità stabilite dal presente regolamento e, in particolare, dall'allegato II.

2. Le modalità d'applicazione e le procedure per l'attuazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 19 Revisione delle norme di accesso

1. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme di accesso alle risorse previste dalla legislazione comunitaria e diverse da quelle di cui all'articolo 17, paragrafo 2, nella quale si valuta l'opportunità di queste norme rispetto agli obiettivi di conservazione e di sfruttamento sostenibile.

2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e in considerazione del principio stabilito dall'articolo 17, paragrafo 1 il Consiglio decide, entro il 31 dicembre 2004, in merito ad eventuali adeguamenti da apportare a queste norme.

Articolo 20 Ripartizione delle possibilità di pesca e dello sforzo di pesca

1. Il Consiglio decide un metodo di ripartizione, tra gli Stati membri, delle possibilità di pesca comunitarie per i singoli stock che assicuri a ogni Stato membro una quota di queste possibilità di pesca e/o dello sforzo di pesca, tenendo conto della necessità di garantire a ciascuno Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca.

2. Ogniqualvolta la Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio decide il metodo di ripartizione di queste possibilità, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro.

3. Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la propria bandiera, il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

4. Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca per i paesi terzi nelle acque comunitarie e le ripartisce tra i singoli paesi terzi.

5. Gli Stati membri possono, dopo averne dato notifica alla Commissione, procedere allo scambio, in parte o per intero, delle possibilità di pesca loro assegnate.

Capitolo V Sistema comunitario di controllo e di esecuzione

Articolo 21 Obiettivi

Obiettivo del sistema comunitario di controllo e di esecuzione è di controllare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio delle attività disciplinate dalla politica comune della pesca di cui all'articolo 1, nonché di garantire il rispetto delle norme di tale politica.

Articolo 22 Condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di commercializzazione dei prodotti della pesca

1. È proibito esercitare le attività disciplinate dalla politica comune della pesca, se non sono rispettati i seguenti obblighi:

a) la nave ha a bordo la licenza di pesca ed eventualmente il permesso di pesca;

b) a bordo della nave è installato un sistema funzionante che consente di localizzare e individuare la nave mediante sistemi di controllo a distanza;

c) il comandante registra e comunica tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi, in modo da consentire la trasmissione elettronica di questi dati. Copia delle registrazioni è messa a disposizione delle autorità;

d) il comandante accetta la presenza a bordo di ispettori e coopera con loro; ove sia previsto un sistema di osservatori, il comandante accetta inoltre la presenza a bordo di osservatori e collabora con loro;

e) il comandante rispetta le condizioni e le restrizioni relative a sbarchi, trasbordi, operazioni di pesca in comune, attrezzi da pesca, reti e marcatura e identificazione delle navi.

2. La commercializzazione dei prodotti della pesca è soggetta ai seguenti obblighi:

a) il comandante vende i prodotti della pesca esclusivamente ad un acquirente registrato o a un centro d'asta registrato;

b) l'acquirente di prodotti della pesca è registrato presso le autorità;

c) l'acquirente di prodotti della pesca presenta alle autorità le fatture o note di vendita, tranne qualora la vendita avvenga presso un centro d'asta registrato che è tenuto a presentare le fatture o le note di vendita alle autorità;

d) tutti i prodotti della pesca sbarcati o importati nella Comunità per i quali non sono state presentate alle autorità né fatture né note di vendita e che vengono trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o d'importazione sono accompagnati, fino al momento della prima vendita, da un documento redatto dal trasportatore;

e) i responsabili dei locali o dei veicoli di trasporto accettano la presenza di ispettori e collaborano con loro;

f) qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie gli operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto debbono poter comprovare l'origine geografica dei prodotti.

3. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Queste modalità possono prevedere, in particolare, obblighi in materia di documentazione, registrazione, di notifica e d'informazione per gli Stati membri, i comandanti, le persone fisiche e giuridiche impegnate in attività disciplinate dalla politica comune della pesca.

Le suddette modalità possono inoltre prevedere esenzioni da determinati obblighi per alcuni gruppi di pescherecci, qualora le esenzioni siano giustificate dall'impatto trascurabile delle attività di queste navi sulle risorse acquatiche vive o dall'onere sproporzionato che tali obblighi creerebbero rispetto all'importanza economica dell'attività della nave.

Articolo 23 Competenze degli Stati membri

1. Tranne qualora sia altrimenti specificato nella legislazione comunitaria, gli Stati membri garantiscono l'efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l'esecuzione delle norme della politica comune della pesca.

2. Gli Stati membri controllano le attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Essi controllano inoltre l'accesso alle acque e alle risorse e le attività di pesca esercitate al di fuori delle acque comunitarie da navi comunitarie battenti la propria bandiera e dai propri cittadini.

3. Gli Stati membri adottano le misure, mettono a disposizione le risorse finanziarie e umane e creano la struttura tecnico-amministrativa necessarie per garantire l'efficacia delle attività di controllo, d'ispezione e di esecuzione, ricorrendo anche ai sistemi di controllo via satellite. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di telerilevamento entro il 2004. In ogni Stato membro esiste un'unica autorità competente che raccoglie e verifica i dati sulle attività di pesca, inviando eventualmente osservatori a bordo dei pescherecci, che adotta le decisioni opportune, compreso il divieto di determinate attività di pesca, e che trasmette questi dati alla Commissione e collabora con essa.

4. Lo Stato membro risarcisce eventuali perdite di risorse acquatiche vive dovute a violazioni delle norme della politica comune della pesca imputabili ad iniziative o omissioni da parte sua. Il risarcimento è costituito da una riduzione del contingente assegnato a tale Stato membro. La riduzione può essere effettuata durante l'anno in cui si è verificato il pregiudizio ovvero nell'anno o negli anni successivi. Se una riduzione del contingente non è possibile la Commissione stabilisce l'importo equivalente al contingente che lo Stato membro deve versare come compensazione.

Le decisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. La Commissione può decidere che i provvedimenti imposti allo Stato membro siano accompagnati da una ridistribuzione del contingente, ovvero dell'importo equivalente al contingente, tra gli Stati membri per i quali è stato accertato il pregiudizio subito a seguito della perdita di risorse comuni. Tali Stati membri utilizzano il contingente o l'importo equivalente al contingente loro assegnato a favore degli operatori del settore che hanno subito pregiudizio a seguito della perdita delle risorse comuni causata dalla violazione delle norme della politica comune della pesca.

Se nessuno Stato membro ha subito pregiudizio, l'importo equivalente al contingente costituisce un'entrata comunitaria con destinazione specifica di cui all'articolo 4 del regolamento finanziario [7], da destinare al rafforzamento dei controlli e delle misure di esecuzione della politica comune della pesca.

[7] Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nella versione modificata, GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il riconoscimento da parte degli Stati membri dell'autorità di cui al paragrafo 3.

Articolo 24 Ispezione e misure di esecuzione

Gli Stati membri adottano le misure di ispezione e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette alla propria sovranità o giurisdizione. Essi adottano inoltre le misure di esecuzione per quanto riguarda le attività di pesca esercitate al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e dai propri cittadini.

Queste misure comprendono:

a) controlli sul posto e ispezioni sui pescherecci, nei locali di imprese e di altri organismi le cui attività rientrano nella politica comune della pesca;

b) avvistamenti dei pescherecci;

c) indagini e procedure giudiziarie per perseguire le infrazioni e relative sanzioni conformemente all'articolo 25;

d) misure di prevenzione conformemente all'articolo 25, paragrafo 4.

Le misure adottate sono adeguatamente documentate. Esse sono efficaci, dissuasive e proporzionali.

Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo3.

Articolo 25 Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni

1. In caso di inosservanza delle norme della politica comune della pesca gli Stati membri garantiscono che siano prese adeguate misure, compreso l'avvio di procedure amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, contro le persone fisiche o giuridiche responsabili.

2. Le procedure avviate ai sensi del paragrafo 1 devono, secondo le pertinenti disposizioni legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall'infrazione o produrre effetti proporzionati alla gravità delle infrazioni, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

3. Le sanzioni derivanti dalle procedure di cui al paragrafo 2 comprendono in particolare, a secondo della gravità dell'infrazione:

a) pene pecuniarie;

b) il sequestro di attrezzi e catture vietati;

c) il sequestro della nave;

d) l'immobilizzazione temporanea della nave;

e) la sospensione della licenza;

f) il ritiro della licenza.

4. Fatti salvi gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il Consiglio decide sul livello delle sanzioni che gli Stati membri debbono applicare per comportamenti che costituiscono una grave violazione, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999.

5. Gli Stati membri adottano misure immediate per impedire a navi o persone fisiche o giuridiche colte in flagrante delicto mentre perpetravano gravi violazioni, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 1447/1999 del Consiglio, di continuare a commettere tali violazioni.

Articolo 26 Competenze della Commissione

1. Fatte salve le competenze attribuite alla Commissione dal trattato, la Commissione valuta e controlla l'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri, agevolando il coordinamento e la cooperazione tra questi.

2. Ove ritenga che sussistano indizi per l'inosservanza delle norme della politica comune della pesca in materia di conservazione, di controllo, di ispezione o di esecuzione e che ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulle risorse acquatiche vive o sull'efficacia del sistema comunitario di controllo e di esecuzione tali da richiedere un intervento urgente, la Commissione concede allo Stato membro interessato un termine di almeno dieci giorni lavorativi per dimostrare che le norme vengono rispettate e formulare le proprie osservazioni.

3. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 2, la Commissione ritiene che persistano dubbi sull'osservanza delle norme, essa sospende, interamente o in parte, le attività di pesca o gli sbarchi delle catture da parte di alcune categorie di navi o in determinati porti, regioni o zone. La decisione è proporzionale al rischio che l'inosservanza delle norme potrebbe comportare per la conservazione delle risorse.

La Commissione annulla la sospensione entro dieci giorni lavorativi non appena lo Stato membro dimostra che non persiste alcun dubbio sull'osservanza delle norme.

4. la Commissione può adottare misure immediate qualora si ritenga che il contingente o la quota assegnata ad uno Stato membro siano esauriti.

5. In deroga all'articolo 23, paragrafo 2, la Commissione controlla le attività di pesca nelle acque comunitarie esercitate da navi battenti bandiera di un paese terzo, se tali controlli sono previsti dalla legislazione comunitaria. A tal fine la Commissione e gli Stati membri interessati cooperano tra di loro e coordinano le proprie azioni.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 27 Valutazione e ispezioni da parte della Commissione

1. La Commissione può, di propria iniziativa e con i propri mezzi, avviare ed eseguire azioni di audit, indagini, verifiche ed ispezioni sull'applicazione delle norme della politica comune della pesca. Essa può controllare in particolare:

a) l'attuazione e l'applicazione di queste norme da parte degli Stati membri e delle competenti autorità nazionali;

b) la conformità alle norme delle procedure amministrative nazionali, nonché delle attività di ispezione e sorveglianza;

c) l'esistenza della documentazione richiesta e la sua conformità alle norme vigenti;

d) le condizioni in cui gli Stati membri svolgono le attività di controllo e di esecuzione.

A tal fine la Commissione può eseguire ispezioni sulle navi e nei locali di imprese e di altri organismi le cui attività rientrano nella politica comune della pesca ed ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti necessari per lo svolgimento dei suoi controlli.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'assistenza necessaria per l'espletamento di questi compiti.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

3. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 28 Cooperazione e coordinamento

1. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con i paesi terzi per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. A tal fine essi forniscono agli altri Stati membri e ai paesi terzi l'assistenza necessaria per garantire l'osservanza di tali norme.

2. Per quanto riguarda il controllo e l'ispezione delle attività di pesca transfrontaliere, gli Stati membri provvedono a coordinare le iniziative previste dal presente capitolo. A tal fine essi procedono allo scambio di ispettori.

3. Gli Stati membri autorizzano gli ispettori, le navi e gli aeromobili di ispezione di altri Stati membri ad eseguire ispezioni, conformemente alle norme della politica comune della pesca, sulle attività di pesca dei pescherecci comunitari battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione e nelle acque internazionali.

4. In base ai nominativi trasmessi dagli Stati membri la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, un elenco degli ispettori, nonché delle navi e degli aeromobili di ispezione comunitari autorizzati ad eseguire ispezioni a norma del presente capitolo nelle acque comunitarie e sui pescherecci comunitari.

5. I rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori comunitari o da ispettori di un altro Stato membro o da ispettori della Commissione costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito delle procedure amministrative e giudiziarie di ogni Stato membro. Essi hanno lo stesso valore probatorio dei rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri interessati.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Capitolo VI Procedure decisionali e consultazione

Articolo 29 Procedura decisionale

Salvo qualora il presente regolamento disponga altrimenti, il Consiglio decide secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

Articolo 30 Relazioni internazionali

Le misure adottate in base ad accordi internazionali di cui la Comunità è parte contraente e che diventano vincolanti per la Comunità sono attuate nella legislazione comunitaria secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3.

Se queste misure riguardano la ripartizione delle possibilità di pesca, il primo comma è applicabile successivamente all'adozione, da parte del Consiglio, delle misure di cui all'articolo 20.

Articolo 31 Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura

1. La Commissione è assistita dal Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura (in appresso denominato "il comitato").

2. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE [8]. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di venti giorni lavorativi.

[8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

3. Laddove si faccia riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di sessanta giorni lavorativi.

Articolo 32 Consigli consultivi regionali

1. Sono istituiti consigli consultivi regionali, con il compito di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ed in particolare di fornire consulenza alla Commissione su aspetti della gestione della pesca in alcune zone marittime o zone di pesca.

2. I consigli consultivi regionali sono composti di rappresentanti dei settori della pesca e dell'acquacoltura, di associazioni per la protezione dell'ambiente e la difesa degli interessi dei consumatori, delle amministrazioni nazionali e/o regionali e di esperti scientifici di tutti gli Stati membri le cui navi operano nella zona marittima o nella zona di pesca interessata. La Commissione può essere presente alle loro riunioni.

3. La Commissione può consultare i consigli consultivi regionali sulle proposte relative alle misure di adottare in base all'articolo 37 del trattato che intende presentare e che riguardano in particolare gli stock della zona interessata. Tali comitati possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure.

4. I consigli consultivi regionali possono:

(a) presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, raccomandazioni e suggerimenti su aspetti relativi alla gestione della pesca;

(b) informare la Commissione o lo Stato membro interessato in merito ai problemi di attuazione delle norme comunitarie nella zona di loro competenza e presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti per affrontare tali problemi;

(c) svolgere qualsiasi altra attività necessaria per l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 33 Procedura per la creazione dei consigli consultivi regionali

Il Consiglio decide in merito alla creazione di un consiglio consultivo regionale. Ogni consiglio consultivo regionale è competente per le zone marittime poste sotto la giurisdizione di almeno due Stati membri.

Articolo 34 Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca

1. È istituito un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il CSTEP è consultato, se necessario, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici.

2. Nel presentare le proposte relative alla gestione della pesca nell'ambito del presente regolamento la Commissione tiene conto del parere del CSTEP.

Capitolo VII Disposizioni finali

Articolo 35 Abrogazione

1. I regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CEE) n. 101/76 del Consiglio sono abrogati.

2. I riferimenti alle disposizioni dei regolamenti abrogati di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 36 Riesame

Le disposizioni dei capitoli II e III sono riesaminate entro la fine del 2008.

Articolo 37 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I [9]

[9] Tutti i limiti sono calcolati dalle loro linee di base, quali esistevano al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 170/83 o, per gli Stati che hanno aderito dopo tale data alla Comunità, alla data dell'adesione.

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2

1. ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

>SPAZIO PER TABELLA>

B. ACCESSO PER L'IRLANDA

>SPAZIO PER TABELLA>

C. ACCESSO PER LA GERMANIA

>SPAZIO PER TABELLA>

D. ACCESSO PER I PAESI BASSI

>SPAZIO PER TABELLA>

E. ACCESSO PER IL BELGIO

>SPAZIO PER TABELLA>

2. ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA

A. ACCESSO PER LA FRANCIA

>SPAZIO PER TABELLA>

B. ACCESSO PER IL REGNO UNITO

>SPAZIO PER TABELLA>

C. ACCESSO PER I PAESI BASSI

>SPAZIO PER TABELLA>

D. ACCESSO PER LA GERMANIA

>SPAZIO PER TABELLA>

E. ACCESSO PER IL BELGIO

>SPAZIO PER TABELLA>

3. ACQUE COSTIERE DEL BELGIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA

>SPAZIO PER TABELLA>

5. ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA

>SPAZIO PER TABELLA>

6. ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

>SPAZIO PER TABELLA>

7. ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA

>SPAZIO PER TABELLA>

8. ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

ZONA SHETLAND

A. Delimitazione geografica

Dal punto situato sulla costa ovest della Scozia alla latitudine da 58°30' N a 59°30' N- 6°15' O Da 58°30' N - 6°15' O a 59°30' N - 5°45' O, Da 59°30' N - 5°45' O a 59°30' N - 3°45' O, seguendo la linea delle 12 miglia nautiche a nord delle Orcadi Da 59°30' N - 3°00' O a 61°00' N - 3°00' O Da 61°00' N - 3°00' O a 61°00' N - 0°00' O seguendo la linea delle 12 miglia nautiche a nord delle Shetland Da 61°00' N - 0°00' O a 59°30' N - 0°00' O, Da 59°30' N - 0°00' O a 59°30' N - 1°00' O, Da 59°30' N - 1°00' O a 59°00' N - 1°00' O, Da 59°00' N - 1°00' O a 59°00' N - 2°00' O, Da 59°00' N - 2°00' O a 58°30' N - 2°00' O, Da 58°30' N - 2°00' O a 58°30' N - 3°00' O, Da 58°30' N - 3°00' O a alla costa orientale della Scozia alla latitudine 58°30' N.

B. Sforzo di pesca autorizzato

Numero massimo di navi aventi lunghezza tra perpendicolari superiore o pari a 26 m [10] autorizzate a pescare specie demersali, eccettuati busbana norvegese e melù [11]:

[10] Lunghezza tra perpendicolari secondo la definizione di cui al regolamento (CEE) n. 2930/86 della Commissione (GU L 274, del 25.9.1986, pag. 1).

[11] Le navi che effettuano la pesca della busbana norvegese e del melù possono essere soggette a misure di controllo particolari per quanto riguarda la detenzione a bordo di attrezzature di pesca e di specie diverse da quelle succitate.

Stato membro // Numero di navi da pesca autorizzata

Francia Regno Unito Germania Belgio // 52 62 12 2

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore(i) politico(i): PESCA

Attività:

110402 - Controllo e sorveglianza delle attività di pesca nelle acque marittime comunitarie e al di fuori dell'Unione europea

110403 - Rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca

110405 (proposta per il PPB 2003) - Miglioramento dei pareri scientifici per la gestione delle risorse della pesca

110610 - Misura comunitaria per la demolizione dei pescherecci

Denominazione dell'azione:

Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

Capitolo B2-90, articolo B2-902

Capitolo B2-90, articolo B2-903

Capitolo B2-90, articolo B2-904 (proposta per il PPB 2003)

Capitolo B2-2xx (Attivazione dello strumento di flessibilità nel 2003)

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): 51,2 milioni di EUR in SI

2.2. Periodo d'applicazione:

2003-2006

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

(a) Scadenzario stanziamenti d'impegno / stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

milioni di EUR (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

[X] La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

[X] Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate: [12]

[12] Per ulteriori chiarimenti, cfr. nota esplicativa a parte.

[X] Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

OPPURE

Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate:

- Nota bene: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riprese in un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria

milioni di EUR (al primo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

(Descrivere ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo nella tabella tutte le linee sulle quali si manifesta l'incidenza in questione)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articolo 37 del trattato

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

Il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20.12.1992, prevede il riesame della politica comune della pesca (PCP) nel corso del 2002.

Sono numerosi e gravi i problemi e le carenze che la PCP deve affrontare. Lo stato di parecchi stock è allarmante. La loro consistenza è drasticamente diminuita negli ultimi venticinque anni, assieme ai quantitativi sbarcati. Numerosi stock demersali di rilievo dal punto di vista commerciale, come ad esempio il merluzzo e il nasello, registravano all'inizio degli anni '70 un numero di individui maturi all'incirca doppio rispetto alla fine degli anni '90.

La capacità di pesca delle flotte comunitarie è notevolmente superiore a quella che sarebbe necessaria per sfruttare in modo sostenibile le risorse della pesca disponibili. Dai pareri scientifici più recenti del CIEM risulta che, per garantire una pesca sostenibile, occorrerebbe ridurre di una percentuale compresa tra un terzo e la metà il tasso di mortalità per pesca dei principali stock comunitari, a seconda del tipo di pesca e della zona interessata. L'inefficacia dei programmi destinati a gestire la capacità della flotta e l'inadeguatezza dei regimi di aiuto hanno provocato una sovraccapacità e, di conseguenza, l'impoverimento degli stock.

Gran parte del settore della pesca comunitario è caratterizzato da una certa fragilità economica, una redditività finanziaria mediocre e un'occupazione in continua diminuzione. Nel periodo 1990-1998 sono andati persi 66 000 posti di lavoro nel settore primario, con una diminuzione globale del 22%. Nello stesso periodo l'occupazione nel settore di trasformazione ha registrato un calo del 14%.

I sistemi attuali di controllo e di esecuzione non sono bastati a garantire condizioni di parità in tutta l'Unione e la credibilità della politica comune della pesca ne ha risentito.

Non vi è stato un coinvolgimento sufficiente dei diretti interessati nella definizione di questa politica e ciò ha compromesso il sostegno e il rispetto delle misure di conservazione adottate.

Si sono registrate gravi lacune e carenze nei pareri scientifici e nelle informazioni fornite. Occorre pertanto far sì che i pareri riguardino tutti gli aspetti della gestione della pesca, compresi ad esempio gli aspetti ambientali e sociali.

La proposta allegata costituisce il nuovo regolamento quadro della PCP, che sostituirà i regolamenti n. 3760/92 e 101/76 del Consiglio.

La Comunità ha bisogno di un nuovo quadro su cui basare misure coerenti di gestione pluriennali della pesca abbandonando così la prassi attuale che consiste nel decidere annualmente sulla gestione degli stock ittici. È prevista una serie di misure destinate ad agevolare l'adeguamento della capacità di pesca, nell'intento di garantire un migliore equilibrio tra le flotte pescherecce degli Stati membri e le possibilità di pesca della Comunità. Si tratta di definire chiaramente le competenze a livello comunitario, nazionale e locale, di istruire procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili, di agevolare un'ampia partecipazione dei diretti interessati e di garantire la coerenza con altre politiche comunitarie. È previsto infine un nuovo quadro giuridico relativo ad un sistema comunitario di controllo e di esecuzione che garantisca un miglior controllo e il rispetto delle norme della PCP, corredato di un sistema di sanzioni.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

Le attuali carenze della PCP, illustrate al punto 5.1.1 sono state constatate in base ai seguenti documenti, relazioni e studi:

* Libro verde sul futuro della politica comune della pesca, COM(2001) 135 def., 20.3.2001

* Relazione sulla situazione della pesca nella Comunità, SEC(2001) 418, 419, 420, 20.3.2001. Questa relazione contiene una relazione sull'applicazione del regime comunitario per la pesca e l'acquacoltura nel periodo 1993-2002, una relazione sulla situazione socioeconomica delle regioni costiere e una relazione sullo stato delle risorse e sulla loro probabile evoluzione.

Queste relazioni si sono basate su una serie di studi, come ad esempio:

- MacAllister Elliot and Partners, "Studio sulle prospettive dell'acquacoltura europea", Commissione europea, Direzione generale Pesca, dicembre 1999.

- Relazione annuale 2000 "Risultati economici di alcune flotte pescherecce europee", redatta nell'ambito dell'azione concertata FAIR PL97-3541.

- "Studi socioeconomici sull'occupazione e grado di dipendenza dalla pesca", Commissione europea, Direzione generale Pesca, 2000.

* Relazione della Commissione al Consiglio "Preparazione del riesame intermedio dei programmi d'orientamento pluriennali (POP), COM(2000) 272 def., 10.5.2000.

* Relazione della Commissione sugli incontri regionali organizzati dalla Commissione nel 1998-1999 sulla politica comune della pesca dopo il 2002, COM(2000) 14 def., 24.01.2000.

* Relazione del Comitato consultivo CIEM sulla gestione della pesca n. 246 del 2001.

* Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, "Comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca individuati nel 2000", COM(2001) 650 def., 12.11.2001.

* Relazione della Commissione sul controllo dell'attuazione della politica comune della pesca - Riassunto concernente l'attuazione da parte degli Stati membri del sistema di controllo applicabile alla politica comune della pesca, COM(2001)526 def., 28.09.2001.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Se verrà adottata la proposta di nuovo regolamento quadro per la PCP occorrerà avviare una serie di azioni concrete per conseguire gli obiettivi illustrati al punto 5.1.1.

Si tratta di:

(1) Lavori preparatori per la creazione, entro la metà del 2004, di una struttura d'ispezione comune a livello comunitario che metta in comune i mezzi d'ispezione e di sorveglianza nazionali e comunitari rafforzando la cooperazione e il coordinamento dei controlli e delle misure di ispezione. L'obiettivo è di garantire un maggior rispetto, da parte dei pescatori, delle norme della PCP e parità di condizioni in tutta l'Unione.

(2) La creazione progressiva dei Comitati consultivi e regionali (CCR) per coinvolgere maggiormente i diretti interessati nella gestione della pesca a livello regionale e locale. Gli operatori interessati sono i rappresentanti del settore della pesca e dell'acquacoltura, le associazioni per la protezione dell'ambiente e dei consumatori, le amministrazioni nazionali e/o regionali e gli esperti scientifici. Allo stadio attuale della proposta non è possibile stabilire quali saranno le zone geografiche; spetterà agli Stati membri interessati chiedere che venga istituito un CCR per una determinata zona marittima. L'obiettivo generale è quello di tener conto delle conoscenze e delle esperienze a livello locale, migliorando così la qualità delle decisioni e il rispetto delle norme da parte dei pescatori.

(3) Azioni intese a migliorare la qualità e la tempestività dei pareri scientifici di cui si avvalgono i responsabili della gestione della pesca. Si tratta, tra l'altro, di sostenere il lavoro di organismi consultivi scientifici, di rafforzare le strutture comunitarie di consulenza scientifica, come ad esempio il CSTEP, e di creare reti scientifiche. L'accresciuta qualità dei pareri scientifici consentirà di meglio gestire le risorse della pesca e costituisce inoltre la premessa per la riuscita della gestione pluriennale prevista dalla PCP.

(4) Una misura comunitaria per la demolizione dei pescherecci: è una misura d'emergenza per colmare, il prima possibile, il divario crescente tra le dimensioni della flotta e le risorse disponibili. L'obiettivo è di stanziare finanziamenti supplementari per la demolizione nel 2003 e di garantire che, dopo la riprogrammazione dello SFOP e successivamente degli altri Fondi stutturali, siano disponibili aiuti finanziari sufficienti per accelerare il disarmo dei pescherecci.

La misura è destinata innanzitutto agli armatori/pescatori interessati dai piani di gestioni pluriennali (che verranno decisi per alcune attività di pesca), nonché a tutti coloro che soddisfano le condizioni di ammissibilità.

Quale risultato immediato della misura si prevede una netta riduzione della capacità della o delle flotte.

5.3. Modalità d'attuazione

(1) La prima azione descritta al punto 5.2 verrà realizzata mediante esternalizzazione (creazione di una struttura d'ispezione comune). La proposta relativa a quest'azione verrà presentata separatamente nel corso del 2002.

(2) La realizzazione della seconda azione descritta al punto 5.2 comporterà finanziamenti diretti e aiuti comunitari.

(3) La realizzazione della terza azione descritta al punto 5.2 comporterà aiuti comunitari. La relativa proposta verrà presentata separatamente.

(4) Gli Stati membri che desiderano beneficiare del contributo finanziario supplementare disponibile per il 2003 presentano alla Commissione un piano delle spese di disarmo per le quali sono richiesti stanziamenti supplementari. In base a queste informazioni la Commissione provvede ad impegnare l'importo disponibile.

Gli Stati membri presentano le domande di pagamento del contributo entro il 30 giugno 2004. In base alle domande pervenute la Commissione decide in merito al contributo comunitario da erogare a ogni Stato membro.

Nel periodo dal 2004 al 2006 i finanziamenti necessari per soddisfare le restanti richieste verranno reperiti mediante una riprogrammazione dei Fondi strutturali in seguito al riesame intermedio.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

(Il calcolo degli importi totali indicati nella tabella che segue dev'essere specificato con la ripartizione fornita nella tabella 6.2.)

6.1.1. Intervento finanziario

SI in milioni di EUR (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) [13]

[13] Per ulteriori chiarimenti, cfr. nota esplicativa a parte.

(Qualora si tratti di più azioni, occorre fornire, sulle misure concrete da adottare per ogni azione, le precisazioni necessarie alla stima del volume e del costo delle realizzazioni)

SI in milioni di EUR (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

Se necessario, spiegare il modo di calcolo

Azione 4:

Calcolo dei costi

La base di partenza nel calcolare i costi per la necessaria riduzione della capacità è costituita dalle riduzioni raccomandate dello sforzo di pesca. Il numero di navi interessate eventualmente da queste riduzioni dello sforzo di pesca può essere calcolato approssimativamente grazie al registro delle navi da pesca. La stima del numero di navi per le quali sarà chiesto un aiuto alla demolizione consente di calcolare la domanda complessiva di premi di demolizione in ogni Stato membro. La differenza tra questa cifra e l'importo già programmato per gli aiuti alla demolizione in ogni programma nazionale dello SFOP indica le risorse finanziarie supplementari necessarie. I calcoli sono presentati qui di seguito:

* Il numero totale di navi che dovranno essere ritirate dalla pesca per poter conseguire la riduzione della mortalità per pesca da proporre nei piani di gestione pluriennale è stimato a 8 592.

* La stazza totale di queste navi è di 351 791 GT.

* Partendo dall'ipotesi di un'applicazione all'80% della misura (è possibile che alcune navi possano essere soggette solamente ad un fermo temporaneo) si ottiene una demolizione di 281 433 GT.

* I costi per la demolizione di 281 433 GT saranno pari a 1 376 milioni di EUR.

* L'UE dovrebbe contribuire con 712 milioni di EUR.

* L'importo attualmente disponibile nell'ambito della programmazione SFOP è di 663 milioni di EUR.

* Dall'esame delle esigenze di ogni Stato membro risulta che alcuni non avranno bisogno di alcun finanziamento supplementare (ad esempio la Spagna beneficia di una dotazione di 319 milioni di EUR, ma avrà bisogno solamente di 171 milioni di EUR => fabbisogno netto -148 milioni di EUR), mentre altri Stati membri ne avranno bisogno (ad esempio il Regno Unito beneficia di uno stanziamento di 63 milioni di EUR, ma avrà bisogno di 124 milioni di EUR => fabbisogno netto 61 milioni di EUR). Non è però possibile trasferire stanziamenti SFOP da uno Stato membro all'altro.

* In base a questi calcoli relativi a ciascun Stato membro la Commissione ritiene che gli stanziamenti di bilancio supplementari necessari per il disarmo delle navi che potrebbero essere gravemente colpite dai piani di gestione pluriennali dovrebbe aggirarsi su 271,6 milioni di EUR.

* L'importo previsto per il 2003 rappresenta la stima del fabbisogno finanziario supplementare prima che possano aver luogo il riesame e la riprogrammazione che serviranno a coprire il fabbisogno restante.

Questo calcolo si basa sull'ipotesi che verranno demolite per prime le navi più vecchie. Il costo complessivo dell'aiuto alla demolizione può essere calcolato in base ai premi dovuti per le navi più vecchie di ogni segmento, entro il limite della stazza da ritirare.

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

1 Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

I. Totale annuale (7.2 + 7.3)

II. Durata dell'azione

III. Costo totale dell'azione (I x II) // 1.165.000 EUR

4 anni

4.660.000 EUR

(Nella stima delle risorse umane e amministrative necessarie per l'azione, le DG/servizi dovranno tenere conto delle decisioni prese dalla Commissione in occasione del dibattito d'orientamento e dell'approvazione del progetto preliminare di bilancio (PPB). Questo significa che le DG dovranno segnalare che le risorse umane possono essere coperte all'interno della preassegnazione indicativa prevista in occasione dell'adozione del PPB.

Nei casi eccezionali in cui le azioni considerate non erano prevedibili al momento della preparazione del PPB, la Commissione dovrà decidere se e come (mediante una modifica della preassegnazione indicativa, un'operazione ad hoc di riassegnazione, un bilancio rettificativo e suppletivo o una lettera rettificativa al progetto di bilancio) può essere autorizzata l'esecuzione dell'azione proposta).

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

Azione 3: la Commissione analizza i dati scientifici disponibili per ogni proposta relativa alla gestione delle risorse della pesca.

Azione 4: i risultati ottenuti grazie al fondo di demolizione saranno valutati sulla base di indicatori scelti tenendo conto delle esigenze previste in materia di riduzione delle capacità nell'ambito della sorveglianza SFOP.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

Azione 2: relazioni di attività annuali

9. MISURE ANTIFRODE

Azione 2: il personale della Commissione organizza controlli sul posto.

Azione 3: audit ex-ante e ex-post

Azione 4: le misure antifrode sono quelle previste nel regolamento di base relativo ai Fondi strutturali (regolamento (CE) n. 1260/99) e nel regolamento sullo SFOP (regolamento (CE) n. 2792/99).

Allegato relativo al punto 6.2 AZIONE 4

>SPAZIO PER TABELLA>

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