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Document 52001PC0308

Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

/* COM/2001/0308 def. - CNS 2001/0130 */

GU C 270E del 25.9.2001, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0308

Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia /* COM/2001/0308 def. - CNS 2001/0130 */

Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0022 - 0022


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia, la Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi d'azione derivanti da nuovi obblighi comunitari, approvati dalla Commissione e volti a migliorare la struttura e l'efficacia dei controlli delle spese del FEAOG, sezione garanzia.

L'articolo 4 di tale regolamento prevede che la partecipazione finanziaria della Comunità sia concessa per anno civile, al tasso del 50%, per un periodo di cinque anni consecutivi a partire dal 1997 ed entro i limiti degli stanziamenti annuali autorizzati dall'autorità di bilancio nel quadro delle prospettive finanziarie.

Nella relazione trasmessa Consiglio sull'applicazione di tale regolamento nel periodo 1997-2000, la Commissione ha espresso l'opinione secondo cui è opportuno che gli Stati membri continuino a beneficiare dell'assistenza finanziaria di cui all'articolo 1 del regolamento per un periodo più lungo. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1593/2000 del Consiglio, del 17 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, ha introdotto nuove spese tecniche riguardanti il miglioramento del sistema di identificazione delle particelle agricole mediante la tecnica del sistema d'informazione geografica e di ortofotografia digitale; è quindi necessario un cofinanziamento comunitario per coprire parte delle spese sostenute dagli Stati membri in questo settore.

La modifica proposta prevede di prorogare di un anno il periodo durante il quale può essere concessa la partecipazione finanziaria della Comunità, entro i limiti degli stanziamenti destinati a tale scopo.

L'incidenza finanziaria sul bilancio comunitario è stimata a 15 milioni di euro per il 2002.

2001/0130 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia [3], la Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi d'azione derivanti da nuovi obblighi comunitari, approvati dalla Commissione e volti a migliorare la struttura e l'efficacia dei controlli delle spese del FEAOG, sezione garanzia. L'articolo 4 di tale regolamento prevede che la partecipazione finanziaria della Comunità sia concessa per anno civile, per un periodo di cinque anni consecutivi a partire dal 1997, entro i limiti degli stanziamenti annuali autorizzati dall'autorità di bilancio nel quadro delle prospettive finanziarie.

[3] GU L 108 del 25.4.1997, pag. 6.

(2) La Commissione ha trasmesso al Consiglio una relazione sui risultati dell'applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 nel periodo dal 1997 al 2000. Viste le relazioni di valutazione comunicate dagli Stati membri e considerata l'efficacia dei programmi realizzati, a parere della Commissione è opportuno che gli Stati membri continuino a ricevere un'assistenza finanziaria per l'attuazione dei programmi previsti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97.

(3) Tenuto conto, in particolare, che il regolamento (CE) n. 1593/2000 del Consiglio, del 17 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari [4], ha introdotto nuove spese tecniche riguardanti il miglioramento del sistema di identificazione delle particelle agricole mediante la tecnica del sistema d'informazione geografica e di ortofotografia digitale, è giustificato un cofinanziamento comunitario volto a coprire parte delle spese sostenute dagli Stati membri nel quadro di nuovi programmi d'azione in tale settore. In tale contesto è opportuno, per motivi di chiarezza giuridica, sopprimere l'ultimo trattino dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 723/97.

[4] GU L 182 del 21.7.1999, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).

(4) È quindi opportuno prevedere la proroga di un anno del periodo durante il quale può essere concessa la partecipazione finanziaria della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 723/97 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, per i programmi relativi all'anno 2002, il termine per la presentazione di programmi d'azione alla Commissione scade alla fine del primo mese successivo all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../..., che modifica il presente regolamento."

2. All'articolo 4, paragrafo 1, prima frase, i termini "cinque anni consecutivi" sono sostituiti dai termini "sei anni consecutivi".

3. All'articolo 5 è soppresso l'ultimo trattino.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia.

2. Linea di bilancio

B1-3602 - Azioni di controllo e prevenzione - Pagamenti da parte degli Stati membri.

3. Base giuridica

Articolo 37 del trattato.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale dell'azione

L'obiettivo del regolamento è di prorogare di un anno il periodo in cui è concessa la partecipazione finanziaria del bilancio generale dell'Unione europea alle spese sostenute dagli Stati membri per realizzare nuovi programmi d'azione derivanti da nuovi obblighi comunitari, approvati dalla Commissione e volti a migliorare la struttura e l'efficacia dei controlli delle spese del FEAOG, sezione garanzia.

4.2 Periodo: un anno

Esercizio finanziario 2002.

5. Classificazione delle spese o delle entrate

5.1 Spese obbligatorie

5.2 Stanziamenti non dissociati

6. Tipo di spesa o entrata

Partecipazione del 50% alle spese sostenute dagli Stati membri, concessa sulla base di programmi d'azione presentati ogni anno dagli Stati membri alla Commissione per approvazione.

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (definizione dei costi unitari)

Il calcolo si è basato sull'esperienza precedente e sulle spese relative a programmi di azione già avviati nel primo periodo di applicazione della misura, nonché sui costi di applicazione delle nuove tecniche per il miglioramento del sistema d'identificazione delle particelle agricole mediante il sistema d'informazione geografica e di ortofotografia digitale (questi ultimi ammontano a 36 euro per ciascun richiedente di un aiuto di 1,2 euro/ha, con una spesa totale di circa 116 milioni di euro per tutti gli Stati membri).

7.2 Ripartizione dei costi

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Calendario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Misure antifrode

I controlli si basano essenzialmente su un audit che comporta la verifica dei documenti relativi alle spese, ivi comprese tutte le informazioni e le spiegazioni ritenute necessarie, e verifiche sul posto volte ad esaminare la documentazione probante e/o ad applicare determinate misure.

Qualora siano individuate dichiarazioni scorrette o discrepanze tra i costi dichiarati e la documentazione probante, oppure la spesa non sia finanziabile in base ai criteri previsti dalla normativa, il finanziamento è ridotto di conseguenza e l'importo indebitamente pagato è recuperato.

9. Elementi di analisi costo - efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

- Obiettivi specifici: nessi con l'obiettivo generale:

fornire assistenza finanziaria agli Stati membri per aumentare l'efficacia dei controlli delle spese del FEAOG-Garanzia.

- Beneficiari:

per quanto riguarda i controlli, i beneficiari sono i destinatari dell'aiuto comunitario.

9.2 Giustificazione dell'azione

L'operazione si basa sulla necessità di proteggere gli interessi finanziari della Comunità, aiutando gli Stati membri che sostengono un notevole sforzo finanziario per l'esecuzione dei controlli previsti.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Tutte le specifiche operazioni di controllo supplementari sono controllate sia dagli Stati membri, sia da funzionari della Commissione.

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