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Document 52001AE1486

    Parere del Comitato economico e sociale sul tema "La politica fiscale dell'Unione europea — Priorità per gli anni a venire"

    GU C 48 del 21.2.2002, p. 73–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001AE1486

    Parere del Comitato economico e sociale sul tema "La politica fiscale dell'Unione europea — Priorità per gli anni a venire"

    Gazzetta ufficiale n. C 048 del 21/02/2002 pag. 0073 - 0079


    Parere del Comitato economico e sociale sul tema "La politica fiscale dell'Unione europea - Priorità per gli anni a venire"

    (2002/C 48/18)

    La Commissione, in data 5 giugno 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale sul tema di cui sopra.

    La Sezione "Unione economica e monetaria e coesione economica e sociale", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Morgan in data 13 novembre 2001.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 novembre 2001, nel corso della 386a sessione plenaria, con 72 voti favorevoli, 8 contrari e 7 astensioni, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. La comunicazione della Commissione è completa ed esauriente.

    Nell'introduzione(1), la Commissione spiega le finalità della comunicazione:

    "La presente comunicazione illustra quelle che sono, secondo la Commissione, le priorità fondamentali della politica fiscale dell'Unione europea per gli anni a venire, nonché l'impostazione generale che la Comunità dovrebbe adottare riguardo agli obiettivi politici dell'UE di più vasta portata, evidenziando una serie di priorità in specifici settori fiscali. Considerando inoltre che, per il momento, l'unanimità continua a rappresentare la base giuridica per le decisioni in campo fiscale, la presente comunicazione esplora la possibilità di utilizzare, oltre alla legislazione, altri strumenti per il conseguimento di questi obiettivi prioritari."

    1.2. La comunicazione è divisa in quattro parti: il contesto generale in cui si sviluppa la politica fiscale dell'UE, la politica fiscale dell'UE - gli obiettivi specifici per gli anni a venire, i meccanismi per il conseguimento degli obiettivi, la conclusione. Al punto 2 del presente parere sono sintetizzate, senza osservazioni, le affermazioni della Commissione relative al contesto, al solo scopo di inquadrare le proposte successivamente avanzate dalla Commissione. Nei successivi tre punti, si citano le azioni/proposte della Commissione e si prende posizione sull'opportunità di accettarle oppure respingerle.

    1.3. Uno degli obiettivi che la Commissione si prefigge con la Comunicazione è quello di affrontare in modo pragmatico i ritardi accumulati su questioni che interessano i singoli cittadini e le singole imprese.

    2. Contesto generale in cui si sviluppa la politica fiscale dell'UE

    2.1. La Commissione articola la discussione del contesto generale in quattro parti:

    - recenti sviluppi nell'UE

    - una tendenza generalizzata verso l'integrazione e la cooperazione economica

    - gli obiettivi generali della politica fiscale dell'UE

    - come conseguire questi obiettivi.

    2.2. Le prime due parti, dal titolo "Recenti sviluppi nell'UE" e "Una tendenza generalizzata verso l'integrazione e la cooperazione economica" costituiscono semplicemente delle informazioni di riferimento, mentre le altre due forniscono un inquadramento importante per il programma dazione.

    2.3. Gli obiettivi generali della politica fiscale dell'UE(2)

    2.3.1. "Come definire una politica fiscale che sia compatibile e sostenga le iniziative prese dagli Stati membri per riformare i loro sistemi di imposizione? È evidente che una tale politica debba tutelare in primo luogo gli interessi dei cittadini e delle imprese che desiderino avvalersi delle quattro libertà del mercato interno (libera circolazione di persone, beni, capitali e libera prestazione dei servizi). (...) Le misure fiscali dell'UE devono inoltre far sì che i regimi fiscali contribuiscano a migliorare il funzionamento dei mercati dei beni, dei servizi e dei capitali e del mercato del lavoro, al fine di conseguire gli obiettivi di Lisbona. (...) Infine, come previsto negli indirizzi di massima in materia di politica economica, la politica fiscale dell'UE dovrebbe continuare a favorire gli interventi finalizzati a ridurre i tassi nominali ampliando nel contempo la base imponibile, con conseguente riduzione delle distorsioni economiche derivanti dai regimi fiscali degli Stati membri (...)".

    2.4. Come conseguire questi obiettivi(3)

    2.4.1. Quando si cerca il modo migliore per conseguire gli obiettivi generali di cui sopra, ci si chiede molto spesso se l'armonizzazione fiscale nell'UE sia necessaria o auspicabile, e in che misura.

    2.4.2. È evidente che non occorre un'armonizzazione totale dei regimi tributari degli Stati membri. Essi possono scegliere i regimi fiscali che preferiscono e che ritengono più opportuni, purché rispettino le norme comunitarie. (...)

    2.4.3. Una maggiore armonizzazione è tuttavia essenziale nel settore delle imposte indirette. Il Trattato menziona espressamente tale armonizzazione (articolo 93), in quanto le imposte indirette possono ostacolare direttamente la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi nel mercato interno, oltre a creare distorsioni della concorrenza. (...)

    2.4.4. È opinione diffusa che le imposte sul reddito delle persone fisiche possano rimanere di competenza degli Stati membri anche qualora nell'Unione europea si arrivi ad un maggior livello di integrazione (...).

    2.4.5. Si è già ravvisata la necessità di un certo coordinamento per quanto riguarda l'imposizione diretta delle basi imponibili mobili, in particolare lo scambio di informazioni sul reddito da risparmio, nelle direttive già adottate in merito all'imposizione delle società (a norma dell'articolo 94 del Trattato), nel codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e nella proposta di direttiva sugli interessi e le royalties. (...) Pertanto, è necessaria un'analisi più approfondita, che tenga conto da una parte delle distorsioni capaci di pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno e dall'altra parte degli effetti della concorrenza fiscale. (...)

    2.4.6. Per di più, sebbene la Commissione continui a giudicare indispensabile il passaggio al voto a maggioranza qualificata, almeno per determinate questioni fiscali, per il momento la base giuridica rimarrà l'unanimità. Visti i problemi che comporta il raggiungimento di decisioni unanimi sulle proposte legislative, problemi che sono destinati ad essere accentuati dall'ampliamento, la Comunità dovrebbe anche prendere in considerazione il ricorso a strumenti alternativi su cui basare le iniziative in materia fiscale. (...)

    3. La politica fiscale dell'UE - gli obiettivi specifici per gli anni a venire

    3.1. Imposizione indiretta

    3.1.1. Imposta sul valore aggiunto

    3.1.1.1. La Commissione ha avanzato proposte per migliorare il sistema transitorio(4). Nel suo parere(5) il Comitato concludeva nel modo seguente:

    3.1.1.2. Il Comitato ribadisce la sua posizione secondo la quale gli innumerevoli e gravi punti deboli del regime transitorio attuale possono essere eliminati solo con l'introduzione di un nuovo regime definitivo basato sul principio dell'imposizione nel paese dorigine. Si rammarica fortemente della totale mancanza di progressi in tal senso e, pur apprezzando il lavoro costante della Commissione per raggiungere tale obiettivo nel lungo periodo, si chiede quanti anni ancora di regime transitorio precario dovranno passare prima che tale obiettivo sia conseguito.

    3.1.1.3. Il Comitato invita gli Stati membri a rendersi conto dei vantaggi che l'UE trarrebbe da un regime che renderebbe il mercato unico una realtà, invece di minarlo, e aiuterebbe tanto a fermare l'attuale ondata di frodi all'IVA.

    3.1.1.4. Il Comitato è daccordo sul fatto che gli elementi centrali nel miglioramento del regime transitorio sono la semplificazione e la modernizzazione delle norme attuali, un'applicazione più uniforme delle norme e una maggiore cooperazione amministrativa. Concorda con la Commissione quando dice che "la modernizzazione e la semplificazione" e "la cooperazione amministrativa e la prevenzione delle frodi" costituiscono un unico pacchetto e devono andare di pari passo.

    3.1.2. Le accise

    3.1.2.1. Imposizione nei settori dell'energia e dell'ambiente

    3.1.2.1.1. È importante riconoscere che l'imposizione si è rivelata uno degli strumenti per affrontare i problemi ambientali. Per esempio, le normative sull'efficienza tecnica dei motori a combustione interna e le caratteristiche di risparmio energetico riguardanti gli edifici risultano importantissime. Un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto è stato il passaggio della capacità di generazione dal carbone e dal petrolio al gas. È importante collocare lo strumento dell'imposizione in un contesto appropriato. In numerose occasioni il Comitato si è espresso a favore dell'adozione di strumenti economici di orientamento della politica ambientale, ma ha anche a più riprese ribadito che "l'introduzione di imposte a favore dell'ambiente non deve né compromettere la competitività delle imprese europee né produrre una contrazione dei posti di lavoro, in particolare nei settori ad alto consumo energetico"(6).

    3.1.2.1.2. Secondo il Comitato, mentre non si dovrebbe mettere in discussione il sostegno al protocollo di Kyoto, non si dovrebbe neppure aver paura di porre domande su come raggiungere tali obiettivi.

    3.1.2.1.3. La Commissione osserva(7) che "i meccanismi nazionali e comunitari esistenti possono quindi falsare sia la scelta del consumatore tra le varie fonti di prodotti che le condizioni di concorrenza. Il modo migliore per ovviare a questi problemi sarebbe quello di creare un quadro comunitario che favorisca il ravvicinamento dei regimi tributari degli Stati membri." Il Comitato ritiene che questo campo dovrebbe rimanere di competenza dei governi degli Stati membri dato che esso dipende dalle strutture specifiche della domanda e dell'offerta in ciascuno Stato membro. Nondimeno, il Comitato ritiene che gli Stati membri debbano unirsi per ridurre l'inquinamento il quale, da parte sua, non conosce confini.

    3.1.2.1.4. La Commissione intende fermamente superare lo stallo sulla proposta di Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici (COM(97) 30). Nel ribadire il proprio sostegno alla competenza decisionale degli Stati membri, il Comitato segnala agli Stati membri il valore della raccomandazione, ad essi rivolta, di non aumentare l'onere fiscale globale nell'attuare la direttiva.

    3.1.2.1.5. Secondo la Commissione(8)"l'estrema eterogeneità delle misure prese dagli Stati membri, specie nel settore del trasporto stradale, in risposta all'aumento dei prezzi verificatosi nel 2000 ha nuovamente evidenziato le carenze della situazione attuale, dimostrando che occorre creare un quadro comune per l'imposizione dei prodotti energetici, non solo per la struttura ma anche per le aliquote fiscali". Il Comitato non vede il rapporto tra la reazione degli Stati membri e la necessità di un quadro comune, in quanto ciò che è accaduto nei vari paesi è stato causato da fattori nazionali diversi.

    3.1.2.1.6. Concludendo, la Commissione afferma(9) che "i progressi compiuti finora dal punto di vista dell'introduzione di tasse ambientali risultano chiaramente alquanto limitati". Sostiene che "potrebbe essere molto utile elaborare un quadro comune con aliquote differenziate basate su obiettivi ambientali". Tuttavia, secondo il Comitato, il tentativo di concordare un quadro comune non dovrebbe frenare iniziative che gli Stati membri altrimenti avvierebbero. Il Comitato raccomanda di concepire un sistema di obiettivi comuni, continuando nel contempo a adoperarsi per un quadro comune.

    3.1.2.2. Tassazione degli autoveicoli

    3.1.2.2.1. Secondo la Commissione il ravvicinamento delle tasse sui veicoli va incoraggiato. Al Comitato sembra che gli effetti transfrontalieri sui veicoli privati siano minimi a livello dei cittadini e, a suo parere, le priorità degli Stati membri dovrebbero essere privilegiate. Tuttavia, il Comitato osserva che vi è un problema di competitività per i veicoli commerciali usati in un'attività transfrontaliera.

    3.1.2.2.2. La Commissione dichiara(10) che "si vaglierà anche la possibilità di dare un nuovo orientamento, in un'ottica ambientale, alle tasse di immatricolazione e di circolazione." In linea di principio tali iniziative avranno il sostegno del Comitato, assumendo che gli Stati membri accolgano tali direttive come parte dei loro piani di riduzione di emissioni di CO2.

    3.1.2.3. Imposte sui tabacchi e sugli alcolici

    3.1.2.3.1. Gli attuali regimi delle accise nell'UE concedono un'ampia discrezionalità ai governi degli Stati membri. Il Comitato ha esaminato una proposta di direttiva della Commissione che modifica la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati(11). Lo scopo della direttiva è quello di giungere ad una più netta convergenza delle accise sui tabacchi, ma il Comitato nel parere CES 1330/2001 ha dato un parere negativo sulla proposta. La Commissione intende adottare una relazione sulla tassazione relativa agli alcolici prima della fine del 2002.

    A parere del Comitato le imposte sui tabacchi e sugli alcolici, all'interno di un quadro ampio, sono essenzialmente di competenza dei governi degli Stati membri. Vi sono chiaramente dei trade-off tra queste imposte, i livelli generali dell'imposizione diretta, i livelli generali del reddito disponibile e interessi più ampi come le politiche sanitarie e agricole. Le attuali notevoli differenze fra i livelli delle accise sulle bevande alcoliche provocano un intenso traffico transfrontaliero (legale e illegale), ma si tratta di una questione di competenza degli Stati membri.

    3.2. Imposizione diretta

    3.2.1. Il quadro internazionale

    3.2.1.1. Le principali economie mondiali, comprese quelle degli Stati membri dell'UE, hanno puntato globalmente a creare condizioni fiscali favorevoli ad una libera concorrenza in questo campo e all'attività commerciale transfrontaliera, scongiurando al tempo stesso l'erosione delle basi imponibili nazionali. Negli ultimi anni, il lavoro per contrastare la concorrenza fiscale dannosa ha svolto un ruolo centrale a tal fine, sia nell'OCSE che nell'UE, attraverso il pacchetto fiscale(12).

    3.2.1.2. In un parere parallelo (ECO/067) il Comitato illustra la sua posizione in merito alla "Concorrenza fiscale e conseguenze sulla competitività delle imprese". In generale, il Comitato concorda con le conclusioni della Commissione(13) secondo cui "si sono fatti notevoli progressi nell'individuare le pratiche fiscali dannose e nel concordare i rispettivi calendari di eliminazione". La posizione del Comitato viene ulteriormente sviluppata nel parere ECO/067.

    3.2.2. Imposizione sulle società

    3.2.2.1. Nella comunicazione sulla politica fiscale la Commissione ha dichiarato che era in preparazione uno studio approfondito dell'imposizione sulle società.

    3.2.2.2. "Lo studio esaminerà le differenze dei livelli di imposizione effettiva delle società tenendo conto, tra l'altro, dei risultati della relazione del comitato Ruding (1992). Una particolare attenzione sarà riservata all'impatto delle basi imponibili sui livelli effettivi di imposizione. Oltre a ciò, lo studio dovrebbe individuare le principali disposizioni in campo fiscale che possono ostacolare le attività economiche transfrontaliere nel mercato unico. Su questa base dovrebbe essere espressa una valutazione degli effetti sulla localizzazione delle attività economiche e degli investimenti. La Commissione dovrebbe porre in evidenza i problemi di politica fiscale legati alla riduzione delle distorsioni di origine fiscale ed esaminare eventuali misure correttive, tenendo conto delle rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità(14)."

    3.2.2.3. Il Comitato ha ora ricevuto la nuova comunicazione della Commissione e intende predisporre un parere in merito.

    3.2.3. Imposta sul reddito delle persone fisiche

    3.2.3.1. In sintesi, la posizione della Commissione è la seguente(15): come si è detto nella sezione 2.3, le imposte sul reddito delle persone fisiche sono di esclusiva competenza degli Stati membri e il coordinamento all'interno dell'UE serve soltanto ad evitare discriminazioni a livello transfrontaliero o ad eliminare gli ostacoli all'esercizio delle quattro libertà. In alcuni settori, in particolare, può risultare necessario coordinare le imposte sul reddito delle persone fisiche per evitare la doppia imposizione o la non imposizione involontaria delle attività transfrontaliere, oppure per combattere l'evasione transfrontaliera. (...)

    3.2.3.2. (...) In futuro questo tipo di problemi si porrà sempre più spesso, come dimostra il numero sempre più consistente di casi in cui viene adita la Corte di giustizia delle Comunità europee. Occorre pertanto migliorare il coordinamento in sede di UE, per evitare che la Corte debba risolvere da sola i problemi transfrontalieri connessi all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

    3.2.3.3. Il Comitato accoglie con favore un certo grado di coordinamento per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri.

    3.2.4. Imposizione delle pensioni

    3.2.4.1. La Commissione riconosce che un numero minoritario di Stati non permette di detrarre dalle imposte i contributi pensionistici versati dai datori di lavoro e dai lavoratori (al regime pensionistico di un altro Stato). Ciò è ovviamente fonte di problemi e la Commissione cercherà di trovare delle soluzioni nell'ambito del quadro giuridico in vigore(16). Il Comitato condivide la preoccupazione della Commissione e ha emesso un parere sull'argomento.

    3.2.5. Lotta contro la frode fiscale - Imposte dirette e indirette

    3.2.5.1. Il Comitato continua a nutrire preoccupazioni riguardo al livello globale dei casi di frode nell'UE, specie nel campo dell'IVA e delle accise, e accoglie pertanto positivamente le azioni avviate dalla Commissione per affrontare la frode fiscale.

    3.2.6. Conseguimento degli obiettivi della politica fiscale nel quadro del processo di ampliamento

    3.2.6.1. Il Comitato appoggia le iniziative della Commissione volte a garantire che, nell'assumere gli obblighi previsti dall'acquis comunitario, i paesi candidati accettino gli elementi fondamentali dell'acquis in materia fiscale.

    4. Meccanismi per il conseguimento degli obiettivi

    4.1. Il processo decisionale(17)

    4.1.1. Per progredire in materia fiscale, la Commissione si avvale da sempre delle proposte di direttiva e, in alcuni casi, di regolamento. Il vantaggio delle direttive e dei regolamenti è che vengono adottati dopo una discussione approfondita in sede di Consiglio, di Parlamento europeo e di Comitato economico e sociale, e che garantiscono una certezza giuridica perché possono essere applicati dalla Corte di giustizia.

    4.1.2. Il ritmo di adozione delle proposte di direttiva nel settore fiscale, però, è decisamente troppo lento (...); alla luce dei rapidi mutamenti in campo economico e tecnologico, dai quali emerge con evidenza l'esigenza di adeguare e modernizzare tempestivamente la relativa legislazione, la Commissione intende applicare maggiormente i poteri di attuazione conferitigli dal Consiglio in virtù del Trattato.

    4.1.3. (...) La Commissione rimane dell'avviso che, almeno su alcune delle questioni fiscali, il passaggio al voto a maggioranza qualificata rappresenti una tappa indispensabile. Dal momento che, per ora, il voto all'unanimità continua a rappresentare la base giuridica, dopo l'allargamento sarà molto più difficile raggiungere un accordo su nuove normative comunitarie. Perciò, qualora non sia assolutamente indispensabile ricorrere a provvedimenti legislativi (specie per quanto riguarda le imposte dirette), si dovranno quindi applicare altri metodi per eliminare gli ostacoli fiscali e le distorsioni del mercato interno, in modo da rispondere alle legittime aspettative dei contribuenti.

    4.1.4. Il Comitato condivide la preoccupazione espressa dalla Commissione sulla difficoltà di fare passi in avanti in materia fiscale ed è daccordo sul fatto che vanno trovati altri metodi. Il Comitato approva di conseguenza le misure proposte dalla Commissione e illustrate ai seguenti punti 4.2, 4.3 e 4.4.

    4.2. Il ruolo della Commissione quale custode del Trattato(18)

    4.2.1. La Commissione evidenzia il numero dei casi portati dinanzi alla Corte di giustizia nei quali le norme fiscali degli Stati membri possono contravvenire al Trattato o alla legislazione comunitaria vigente. Essa ritiene che "la rapida evoluzione della giurisprudenza della CE in questo settore a cui si è assistito negli ultimi anni grazie alle azioni promosse da singoli ha messo in luce la necessità di un ulteriore intervento da parte della Commissione".

    4.2.2. La Commissione pensa di avere il compito di proporre una risposta comune alle sentenze in questione, "se del caso attraverso la legislazione comunitaria. La Commissione svolge inoltre un importante ruolo assicurando che le sentenze della Corte di giustizia siano rispettate e opportunamente applicate dagli Stati membri".

    4.2.3. In linea di massima, il Comitato sostiene l'approccio della Commissione nei confronti dell'attività della Corte di giustizia nel settore della tassazione.

    4.2.4. "(...) Va da sé che la Commissione non può, come custode dei Trattati, dar prova di indulgenza in caso di violazione della normativa fiscale."

    4.2.5. "(...) La Commissione intende ora adottare una strategia più attiva nei confronti delle infrazioni fiscali, tenendosi pronta ad intervenire in modo più tempestivo quando venga violata la legislazione comunitaria. Essa assicurerà inoltre la corretta applicazione delle sentenze della Corte di giustizia (...)."

    4.2.6. Il Comitato sostiene tale approccio, pur nella consapevolezza che gli Stati membri possono avere diversi strumenti per l'applicazione e l'integrazione delle sentenze della Corte nei loro regimi fiscali nazionali.

    4.3. Ampliare la gamma degli strumenti politici(19)

    4.3.1. Il ricorso a strumenti non legislativi o a norme non vincolanti potrebbe rappresentare un altro mezzo per compiere ulteriori progressi nel settore delle imposte (...). Il Parlamento dovrebbe essere coinvolto il più possibile in tali approcci non legislativi, applicando l'attuale meccanismo di consultazione del Parlamento.

    4.3.2. L'impostazione non legislativa e le norme non vincolanti dovrebbero dare risultati particolarmente soddisfacenti quando dispongano di una solida base giuridica (Trattato e giurisprudenza della Corte di giustizia). In questi casi, infatti, strumenti quali le comunicazioni, le raccomandazioni, gli orientamenti e le note interpretative possono guidare gli Stati membri nell'applicazione dei principi del Trattato e favorire la rapida eliminazione degli ostacoli al mercato interno. (...)

    4.3.3. Questa impostazione ha il pieno appoggio del Comitato che incoraggia la Commissione a potenziare il ricorso agli strumenti non legislativi e alle norme non vincolanti, quando possono aiutare a fare progressi nel settore fiscale.

    4.4. Cooperazione rafforzata(20)

    4.4.1. La Commissione osserva che "la decisione di Nizza consentirà alla Commissione di proporre al Consiglio che un piccolo gruppo composto solo da otto Stati membri possa collaborare più strettamente, previa approvazione del Consiglio a maggioranza qualificata. (...)"

    4.4.2. Il Comitato sostiene tale approccio improntato alla cooperazione rafforzata se gli Stati membri concludono che è nel loro interesse.

    5. Conclusioni

    Nella conclusione la Commissione sottolinea sei obiettivi principali della politica fiscale.

    i. Applicazione della strategia legislativa sull'IVA

    - Questa impostazione ha il pieno appoggio del Comitato(21).

    ii. Un maggiore ravvicinamento delle leggi degli Stati membri sull'imposizione applicata nell'UE ai settori dell'ambiente e dell'energia

    - Tale ravvicinamento sarà difficile da conseguire secondo il Comitato che, nel frattempo, apprezzerebbe che si mettessero di nuovo in evidenza gli obiettivi insieme con gli orientamenti sulle imposte ambientali, l'eliminazione dei rifiuti, ecc.

    iii. Maggiore convergenza tra le accise sul tabacco e sull'alcol

    - Poiché tali accise costituiscono una componente di rilievo dei sistemi fiscali degli Stati membri, non è possibile trattarle in modo separato. Secondo il Comitato si dovrebbe permettere alla concorrenza di dare impulso nel tempo ai processi di ravvicinamento.

    iv. Coordinamento dell'imposizione societaria

    - Il Comitato intende emettere, a tempo debito, il proprio parere sulla nuova comunicazione della Commissione in materia dimposizione delle società(22).

    v. Eliminazione degli ostacoli fiscali all'erogazione transfrontaliera di pensioni professionali

    - Quest'obiettivo ha il pieno sostegno del Comitato.

    vi. Un migliore processo decisionale per le questioni fiscali

    - Il Comitato è daccordo con la Commissione sul fatto che la base giuridica per adesso rimarrà l'unanimità.

    Nel frattempo, il Comitato approva entrambi i meccanismi il cui impiego viene proposto ai fini del perseguimento degli obiettivi di politica fiscale(23):

    - le procedure dinfrazione nel settore fiscale vanno usate in modo più costruttivo, mirato e imparziale;

    - si dovrà intensificare, per quanto possibile, l'uso delle soluzioni non legislative e dei meccanismi della cooperazione rafforzata.

    Bruxelles, 28 novembre 2001.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Göke Frerichs

    (1) COM(2001) 260 def., introduzione, ultimo paragrafo.

    (2) COM(2001) 260 def., 2.3, 1o - 3o paragrafo.

    (3) COM(2001) 260 def., 2.4, 10-5o e 7o paragrafo.

    (4) COM(2000) 348 def.

    (5) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 59.

    (6) GU C 19 del 21.1.1998, pag. 91.

    (7) COM(2001) 260 def., 3.1.2, imposizione nei settori dell'ambiente e dell'energia, 3o paragrafo.

    (8) COM(2001) 260 def., 3.1.2, imposizione nei settori dell'ambiente e dell'energia, 6o paragrafo.

    (9) COM(2001) 260 def., 3.1.2, imposizione nei settori dell'ambiente e dell'energia, ultimo paragrafo.

    (10) COM(2001) 260 def., 3.1.2, Tassazione degli autoveicoli, 2o paragrafo.

    (11) COM(2001) 133 def.

    (12) COM(2001) 260 def., 3.2.1, 1o paragrafo.

    (13) COM(2001) 260 def., 3.2.1, 2o paragrafo.

    (14) COM(2001) 260 def., 3.2.2, 2o paragrafo.

    (15) COM(2001) 260 def., 3.2.3, 1o e 3o paragrafo.

    (16) COM(2001) 214

    (17) COM(2001) 260 def., 4.1, 1o, 2o e 4o paragrafo.

    (18) COM(2001) 260 def., 4.2, 10-3o e 5o paragrafo.

    (19) COM(2001) 260 def., 4.3, 1o - 2o paragrafo.

    (20) COM(2001) 260 def., 4.4, 1o - 2o paragrafo.

    (21) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 59.

    (22) COM(2001) 582 def.

    (23) COM(2001) 260 def., 5, 2o paragrafo, ultimo punto in neretto.

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