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Document 52001AE1479
Opinion of the Economic and Social Committee on the "Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No. 404/93 on the common organisation of the market in bananas"
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana"
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana"
GU C 48 del 21.2.2002, p. 51–52
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana"
Gazzetta ufficiale n. C 048 del 21/02/2002 pag. 0051 - 0052
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana" (2002/C 48/11) Il Consiglio, in data 14 settembre 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Espuny Moyano in data 25 ottobre 2001. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 novembre 2001, nel corso della 386a sessione plenaria, con 108 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni il seguente parere. 1. La proposta della Commissione 1.1. Con la nuova proposta la Commissione introduce nell'OCM del settore della banana una serie di modifiche volte essenzialmente ad avviare la seconda fase degli accordi stipulati il 10 e 30 aprile 2001, rispettivamente, con gli Stati Uniti e con l'Ecuador. 1.1.1. Tali accordi sono stati conclusi per porre termine al contenzioso sulle banane aperto tra l'Unione europea ed i due paesi. Il compromesso che gli accordi hanno permesso di raggiungere poggia su di un adeguamento in due fasi del regime comunitario di importazione delle banane: - la prima, è entrata in vigore il primo luglio 2001 con l'adozione del regolamento sulle disposizioni di applicazione del regime di importazione delle banane che definisce un nuovo metodo di distribuzione dei certificati di importazione basato sui riferimenti storici; - la seconda, dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio 2002 con l'adozione della modifica di determinate disposizioni del Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio. 1.1.2. L'avvio della seconda fase dipende dall'ottenimento, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, di due specifici "waivers", rispettivamente all'articolo I (preferenza tariffaria per i prodotti originari dei paesi ACP che hanno sottoscritto la Convenzione di Cotonou) e XIII (riserva di una quota specifica per le banane dei paesi ACP) dell'accordo GATT. 1.2. La Commissione approva la nuova proposta di modifica del Regolamento (CEE) n. 404/93 per aggiornare una serie di disposizioni divenute obsolete che riguardano: - i codici NC della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune; - il finanziamento degli aiuti alle organizzazioni dei produttori; - il comitato di gestione per le banane. 2. Osservazioni di carattere generale 2.1. Il Comitato riconosce gli sforzi messi in atto dalla Commissione per pervenire ad un accordo con gli Stati Uniti e l'Ecuador e porre termine al contenzioso in materia di banane e, di conseguenza, sospendere le misure di ritorsione contro i prodotti europei. 2.2. Tuttavia il Comitato ritiene che il trasferimento di un quantitativo di 100000 tonnellate dal contingente C al contingente B si tradurrà in un aumento delle importazioni di banane a tariffa inferiore, il che provocherà un calo dei prezzi con ripercussioni negative sui redditi dei produttori. 2.3. Il Comitato si rammarica che nella fase precedente la riforma del Regolamento (CEE) n. 404/93 non si sia tenuto conto del suo parere del 29 marzo 2000(1), nel quale venivano toccate una serie di questioni di estrema importanza come: - il rifiuto del sistema tariffario unico entro il 1o gennaio 2006 e l'appoggio al mantenimento di un regime di contingente tariffario durante un periodo di 10 anni, con la possibilità dintrodurre un sistema diverso alla scadenza di detto periodo. In questo lasso di tempo sarebbe stato possibile valutare, in particolare, l'impatto del nuovo regime sull'occupazione, sulle strutture produttive, sul reddito dei produttori e infine sull'andamento dei prezzi di mercato nelle varie regioni comunitarie produttrici; - la possibilità di rivedere il volume del contingente supplementare autonomo (contingente B) conformemente alle esigenze del mercato in senso più realistico, per evitare sia situazioni di penuria che situazioni eccedentarie; - la scelta di un metodo per l'attribuzione delle licenze di importazione in grado di consentire alle PMI dei produttori e dei distributori di operare sul mercato a condizioni pari a quelle delle grandi multinazionali, al fine di assicurare al consumatore libertà di scelta e un rapporto qualità/prezzo che soddisfi anche gli aspetti sanitari e ambientali; - la necessità di definire misure complementari per rimediare agli effetti della nuova modifica del regime dimportazione sui produttori comunitari; - particolari misure di sostegno per i produttori somali per aiutarli a far fronte alla situazione politicamente instabile della Somalia che ostacola la regolarità delle esportazioni di banane somale verso il mercato comunitario. 3. Osservazioni di carattere specifico 3.1. Il Comitato è consapevole della necessità di adeguare il sistema di importazione delle banane, fissato nel Regolamento (CEE) n. 404/93 agli accordi stipulati con gli Stati Uniti e con l'Ecuador, ragion per la quale non si oppone al trasferimento di un quantitativo di 100000 tonnellate dal contingente C al contingente B ed al fatto che il primo (contingente C) sia riservato per le importazioni originarie dei paesi ACP. 3.2. Il Comitato segnala che prima di modificare l'attuale Regolamento (CEE) n. 404/93 è necessario ottenere in sede OMC i due "Waivers" per gli articoli I e XIII dell'accordo GATT, con una durata sino al 2008, anno nel quale scadrà il vigente regime con gli ACP, dato che in caso contrario la produzione di tali paesi non verrebbe più tutelata. 3.3. Il Comitato ritiene che ogni modifica della OCM del settore delle banane rappresenti uno smantellamento progressivo della protezione offerta ai produttori comunitari, e che l'attuale quadro legislativo non offra le garanzie necessarie alla commercializzazione delle banane comunitarie. Per tal ragione si ritiene necessario rafforzare e consolidare il meccanismo degli aiuti compensatori per la perdita di redditi, in modo tale che il loro funzionamento ed il loro costo non possano essere messi in questione da ulteriori riforme volte a ridurre il bilancio destinato alla PAC. Tali misure troverebbero giustificazione nell'articolo 299, paragrafo 2 del Trattato, che dà fondamento giuridico alla possibilità di stabilire condizioni specifiche per l'applicazione delle politiche comunitarie nelle regioni ultraperiferiche. 3.4. Il Comitato ritiene necessario introdurre una clausola che autorizzi gli Stati membri produttori, su base volontaria, a limitare la produzione di banane mantenendo il diritto ad aiuti di compensazione per le superfici coltivate a banane nel momento in cui adottino tale decisione. La misura sarebbe diretta a proteggere i produttori di banane che si avvalgono di metodi tradizionali, in zone di scarsa produttività, ma di estrema importanza sotto il profilo ambientale, i quali sarebbero maggiormente interessati dall'eventuale suddivisione degli aiuti nel caso venisse oltrepassata la quota regionale e globale massima garantita. daltra parte alcune delle nuove piantagioni sono orientate verso una coltura intensiva, che può avere ripercussioni negative sulla salvaguardia dell'ambiente. 3.5. Il Comitato segnala che vi è un errore nelle cifre della scheda finanziaria annessa alla proposta della Commissione laddove si sottraggono i 20,8 milioni EUR delle perdite di dazi doganali (Contingente C) ai 7,5 milioni EUR di nuove entrate. Il risultato è ovviamente di 13,3 milioni EUR, e non di 15,3 milioni come si legge nel documento della Commissione. 4. Conclusioni 4.1. Il Comitato è cosciente della necessità di adeguare il regime di importazione delle banane stabilito nel Regolamento (CEE) n. 404/93 per poter porre termine al contenzioso in materia di banane nell'ambito della OMC e, in tal modo, porre fine alle misure di ritorsione unilaterali che gli Stati Uniti hanno imposto contro le importazioni di determinati prodotti dell'Unione europea nel loro mercato. 4.2. Il Comitato ribadisce che tale adeguamento della OCM del settore delle banane, senz'altro necessario, non deve comprometterne l'efficacia nel perseguire i suoi obiettivi fondamentali, e nella fattispecie quello di continuare a garantire la commercializzazione delle banane comunitarie e dei paesi ACP, con redditi adeguati per i produttori, e permettere ai consumatori di accedere ad un'offerta variata di banane provenienti da paesi diversi, a prezzi ragionevoli, nell'intera Unione. Bruxelles, 28 novembre 2001. Il Presidente del Comitato economico e sociale Göke Frerichs (1) GU C 140 del 18.5.2000.