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Document 52000PC0582

Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 («Regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato»)

/* COM/2000/0582 def. - CNS 2000/0243 */

GU C 365E del 19.12.2000, p. 284–296 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0582

Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 («Regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato») /* COM/2000/0582 def. - CNS 2000/0243 */

Gazzetta ufficiale n. C 365 E del 19/12/2000 pag. 0284 - 0296


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente l'applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 ("Regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato")

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. Introduzione

A. Contesto generale

Le regole di concorrenza comunitarie sono state stabilite col trattato del 1957 che istituisce la Comunità europea. L'articolo 81 sancisce le disposizioni applicabili ad accordi, decisioni e pratiche concordate restrittivi della concorrenza, mentre l'articolo 82 riguarda gli abusi di posizione dominante.

Nel 1962 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 17, che stabilisce le norme procedurali per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. Tali norme sono state applicate fino ad oggi senza che vi siano state apportate modifiche significative. Il regolamento n. 17 è basato sull'applicabilità diretta del divieto dell'articolo 81, paragrafo 1, e sulla notificazione preventiva di accordi e pratiche restrittivi della concorrenza ai fini della concessione dell'esenzione di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Mentre la competenza per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 spetta sia alla Commissione che ai giudici e alle autorità nazionali garanti della concorrenza, il potere di applicare l'articolo 81, paragrafo 3 è stato conferito esclusivamente alla Commissione. Il regolamento n. 17 ha così instaurato un sistema altamente centralizzato di autorizzazione per tutti gli accordi restrittivi che richiedono un'esenzione. L'articolo 82, invece, è stato sempre applicato parallelamente dalla Commissione, dagli organi giudiziari nazionali e dalle autorità nazionali garanti della concorrenza.

Questa sistema era adeguato per una Comunità di sei Stati membri in cui non era molto sviluppata una cultura della concorrenza. Esso ha consentito lo sviluppo del diritto della concorrenza comunitario e la sua applicazione coerente in tutta la Comunità. Oggi, tuttavia, il contesto è profondamente cambiato. L'Unione europea consta attualmente di 15 Stati membri i cui mercati si sono già ampiamente integrati, 380 milioni di abitanti e 11 lingue ufficiali. Negli Stati membri sono state istituite autorità nazionali garanti della concorrenza e sono state emanate leggi nazionali in materia, molte delle quali rispecchiano il contenuto degli articoli 81 e 82 del trattato.

Inserito nel nuovo contesto, l'attuale sistema presenta due profondi difetti. In primo luogo non garantisce più un'efficace tutela della concorrenza. La competenza esclusiva detenuta dalla Commissione per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 costituisce un ostacolo rilevante all'applicazione efficace delle disposizioni da parte delle autorità garanti della concorrenza e degli organi giudiziari degli Stati membri. E in una Comunità allargata, la Commissione non può reggere da sola la responsabilità di applicare le regole di concorrenza in tutta l'Unione. Il regime di notificazione, inoltre, non è più uno strumento efficace per la tutela della concorrenza, e solo raramente rivela casi che la minacciano realmente. Di fatto, tale sistema ostacola l'utilizzazione delle risorse della Commissione per individuare e sanzionare infrazioni gravi.

Il secondo difetto del sistema attuale è che esso impone alle imprese oneri eccessivi, per i maggiori costi che esse devono sostenere per conformarsi alle disposizioni e perché impedisce loro di dare esecuzione agli accordi conclusi senza notificarli alla Commissione, anche quando essi soddisfano le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato. Ciò è particolarmente dannoso per le PMI, per le quali i costi della notificazione e, in assenza della notificazione, le difficoltà di esecuzione degli accordi conclusi possono costituire uno svantaggio sul piano della concorrenza rispetto alle imprese di maggiori dimensioni.

La prospettiva dell'ampliamento della Comunità rende ancora più urgente una riforma del regolamento n. 17. Si prevede un allargamento fino a 25 o anche più Stati membri, e un sistema di notificazione sarebbe assolutamente insostenibile in una Comunità allargata, poiché vi saranno potenzialmente migliaia di accordi da autorizzare perché diventino esecutivi. L'applicazione diretta dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato garantisce che gli accordi che soddisfano le condizioni poste da tali disposizioni siano riconosciuti validi senza la necessità di ricorrere a un organo amministrativo.

B. Il Libro bianco e il processo di consultazione

Per preparare il diritto comunitario della concorrenza alle sfide degli anni a venire la Commissione ha avviato il processo di riforma adottando e pubblicando nel 1999 un Libro bianco sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE.

Il Libro bianco esamina varie possibilità di riforma e propone l'adozione di un sistema fondamentalmente diverso da quello attuale, un cosiddetto "regime di eccezione prevista dalle norme di applicazione". Tale regime è basato sull'applicabilità diretta della deroga di cui all'articolo 81, paragrafo 3 del trattato: ciò significa che la Commissione, le autorità nazionali garanti della concorrenza e i giudici nazionali avrebbero la facoltà di applicare l'articolo 81, paragrafo 3 in tutti i procedimenti in cui sono chiamati ad applicare il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, per la quale tale regime diretto è già valido.

Il Libro bianco è stato adottato il 28 aprile 1999. Gli interessati erano invitati a trasmettere le loro osservazioni entro il 30 settembre 1999. Il Parlamento europeo ha organizzato una pubblica audizione il 22 settembre 1999 ed ha adottato una risoluzione il 18 gennaio 2000. Il Comitato economico e sociale ha adottato un parere l'8 dicembre 1999. La Commissione ha ricevuto ed esaminato attentamente le osservazioni di tutti gli Stati membri e di più di 100 parti interessate, compresi i commenti di paesi dell'EFTA, dell'autorità di vigilanza dell'EFTA e delle autorità garanti della concorrenza dell'Estonia, dell'Ungheria e della Repubblica Ceca. Un gruppo di lavoro composto da funzionari della Commissione ed esperti delle autorità nazionali garanti della concorrenza ha discusso il contenuto del Libro bianco in una serie di riunioni.

Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale appoggiano la proposta della Commissione insistendo al tempo stesso sull'importanza di garantire un'applicazione coerente delle regole di concorrenza comunitarie in un sistema di competenze parallele e di mantenere un adeguato livello di certezza del diritto.

Le posizioni delle associazioni di categoria e degli operatori del diritto sono eterogenee. Molti approvano l'approccio della Commissione come un'alternativa più efficiente e meno burocratica all'attuale sistema di applicazione, che è considerato insoddisfacente quasi da tutti. Altri, tuttavia, sottolineano anche la necessità di garantire che la riforma non porti ad un'applicazione incoerente e ad una rinazionalizzazione delle regole di concorrenza comunitarie e che essa non riduca la certezza del diritto per le imprese.

La proposta per un nuovo regolamento è fondata nelle sue parti essenziali, sul Libro bianco, tenendo tuttavia presenti le principali preoccupazioni espresse durante il processo di consultazione. La questione relativa alla proposta di estendere le procedure del Regolamento in materia di controllo delle operazioni di concentrazione alle imprese comuni di esercizio parziale, avanzata nell'ambito del Libro bianco (paragrafi 79-81) sarà esaminata ulteriormente nel quadro delle reflessioni relative alla revisione del suddetto Regolamento.

II. Proposta di un nuovo regolamento del consiglio

A. Oggetto

Oggetto della proposta è la riforma dei regolamenti d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, ossia il regolamento n. 17 e i corrispondenti regolamenti relativi ai trasporti. La proposta è quella di istituire un nuovo sistema, il cosiddetto "regime di eccezione prevista dalle norme di applicazione", in virtù del quale sia la norma di divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1 che la deroga di cui all'articolo 81, paragrafo 3 possano essere direttamente applicate non solo dalla Commissione ma anche dai giudici e dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Nell'ambito di tale sistema gli accordi sono leciti o nulli a seconda che soddisfino o meno le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, e non è richiesta nessuna decisione di autorizzazione per l'attuazione degli accordi conformi all'articolo 81 nel suo insieme. Si tratta del sistema di applicazione già esistente per l'articolo 82 del trattato.

B. Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 83 del trattato CE, che conferisce al Consiglio il potere di stabilire i regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 81 e 82. In un elenco non esaustivo, l'articolo 83, paragrafo 2 menziona quali obiettivi debbano in particolare essere perseguiti dalle disposizioni di applicazione adottate su tale base.

L'articolo 83 disciplina l'applicazione degli articoli 81 e 82 in generale. In particolare, esso non si limita all'applicazione delle norme da parte di istanze decisionali specifiche. Il legislatore comunitario, nei limiti dei principi generali del trattato, può pertanto stabilire norme riguardanti l'applicazione degli articoli 81 e 82 anche da parte di istanze diverse dalle istituzioni comunitarie ed ha inoltre la facoltà di istituire norme sull'interazione fra le diverse autorità responsabili. Di conseguenza, la proposta di regolamento prevede talune disposizioni che devono essere rispettate dalle autorità garanti della concorrenza e/o dagli organi giudiziari degli Stati membri nell'applicazione degli articoli 81 e 82, nonché disposizioni in merito alla loro mutua cooperazione e alla collaborazione con la Commissione.

L'articolo 83, paragrafo 2, lettera b) prevede espressamente che il legislatore comunitario determini le modalità d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo. La base giuridica dell'articolo 83 spinge in tal modo il legislatore comunitario a colmare una lacuna lasciata dall'articolo 81. Lasciando da parte il paragrafo 2, l'articolo 81 contiene un divieto di massima (paragrafo 1) e un'enunciazione delle condizioni che devono essere soddisfatte perché la norma di divieto sia disapplicata (paragrafo 3). L'articolo 81 non stabilisce tuttavia tramite quale procedura debba avvenire tale disapplicazione, e chi sia competente a farlo. In particolare, l'espressione "possono essere dichiarate inapplicabili", diversamente dall'espressione "l'Alta Autorità [... ] autorizza" utilizzata nel trattato CECA (vedi l'articolo 65 CECA), non definisce una specifica procedura.

Il vigente regolamento n. 17 ha conferito alla Commissione la competenza esclusiva per l'applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3 nell'ambito di un procedimento amministrativo diretto ad una decisione d'autorizzazione. Tuttavia, l'articolo 81, paragrafo 3 si presta anche ad un'applicazione diretta. Pur lasciando un certo margine di valutazione quanto alla sua interpretazione, l'articolo 81, paragrafo 3 non implica poteri discrezionali che potrebbero essere esercitati solo da un organo amministrativo. Un limitato margine di interpretazione, tuttavia, non rende una disposizione del trattato inadeguata ai fini di un'applicazione diretta: ciò emerge chiaramente dalla giurisprudenza relativa, ad esempio, all'articolo 81, paragrafo 1 e all'articolo 82, che sono già applicati direttamente dagli organi giudiziari nazionali.

Non vi è alcuna indicazione, nel trattato, che contraddica tale conclusione. In particolare, l'espressione "semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo", contenuta nell'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), pur imponendo al legislatore l'obiettivo di alleggerire il più possibile i procedimenti dalle pesantezze burocratiche, non esclude l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 da parte degli organi giudiziari oltre che da quelli amministrativi. In base ai poteri conferitigli dall'articolo 83, il legislatore comunitario può scegliere un sistema basato sull'applicabilità diretta dell'articolo 81, paragrafo 3.

L'articolo 83, paragrafo 2, lettera e) conferisce inoltre al legislatore comunitario il potere di definire i rapporti fra le legislazioni nazionali e le regole comunitarie in materia di concorrenza. Il regolamento n. 17 si è astenuto dal regolare tali rapporti e ciò ha portato a interminabili dibattiti e a incertezza del diritto. La Corte di giustizia è stata in grado di chiarire alcune delle questioni interessate applicando il principio del primato del diritto comunitario su quello nazionale, ma data la specificità, in particolare, dell'articolo 81, le soluzioni trovate su tale base non coprono la totalità dei casi in cui possono sorgere conflitti. Il passaggio a un nuovo sistema d'applicazione rischia inoltre di riaprire il dibattito e di causare nuova incertezza del diritto riguardo a tale questione fondamentale. La proposta di regolamento prevede pertanto una disposizione in materia di rapporti fra il diritto comunitario della concorrenza e le legislazioni nazionali.

L'articolo 83, infine, costituisce anche l'adeguata base giuridica per regolare l'applicazione degli articoli 81 e 82 al settore dei trasporti. Ciò non era ancora chiaro quando era stato adottato il regolamento (CEE) n. 1017/68, fondato su una doppia base giuridica (ex articoli 75 e 87, ora 71 e 83). Tuttavia, la Corte di giustizia ha in seguito ritenuto che il settore dei trasporti rientrasse pienamente nel campo d'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie [1]. Sulla base giuridica fornita dall'articolo 83, il legislatore comunitario può pertanto provvedere a che sia integrata nel regolamento proposto l'applicazione degli articoli 81 e 82 agli accordi e decisioni attualmente disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1017/68. Lo stesso vale per l'applicazione degli articoli 81 e 82 al settore del trasporto marittimo, attualmente disciplinato dal regolamento (CEE) n. 4056/86. Quest'ultimo regolamento, benché adottato successivamente alla sopra menzionata giurisprudenza della Corte di giustizia e in contrasto con la proposta della Commissione (fondata sul solo articolo ex 87, ora 83), era stato basato dal Consiglio anche sull'ex articolo 84, paragrafo 2 (ora 80, paragrafo 2), per l'introduzione dell'articolo 9 relativo ai rapporti con i paesi terzi. Non è necessario risolvere in questa sede la divergenza di opinioni fra il Consiglio e la Commissione, poiché il regolamento proposto lascia invariato l'articolo 9 del regolamento 4056/87.

[1] V. cause riunite da 209 a 213/84, Nouvelles Frontières, Racc. 1986, pag. 1425, e la causa 66/86, Ahmed Saeed, Racc. 1989, pag. 803.

C. Caratteristiche del sistema proposto

1. Una tutela più efficace della concorrenza

La proposta è volta a rafforzare la tutela della concorrenza nella Comunità e presenta tre strade per raggiungere tale obiettivo.

a) Più autorità competenti ad applicare le regole di concorrenza comunitarie

Il sistema proposto porterà ad una più larga esecuzione delle regole di concorrenza comunitarie, poiché, oltre alla Commissione, saranno competenti ad applicare pienamente gli articoli 81 e 82 anche le autorità garanti della concorrenza e gli organi giudiziari degli Stati membri.

Le autorità nazionali garanti della concorrenza, che sono state istituite in tutti gli Stati membri, presentano generalmente tutte le caratteristiche necessarie per trattare casi attinenti al diritto comunitario della concorrenza: esse possiedono di solito le risorse necessarie e sono vicine ai mercati.

Notevoli progressi nell'istituzione di autorità nazionali garanti della concorrenza sono stati già compiuti anche nei paesi candidati all'adesione. Anche se inizialmente non tutti questi paesi potranno disporre delle risorse sufficienti per garantire un'efficace tutela della concorrenza, la riforma proposta consentirà alla Commissione di rafforzare l'applicazione delle norme in queste parti della Comunità allargata. La proposta abolizione del sistema di notificazione e di esenzione assicura che tutte le risorse disponibili possano essere utilizzate per un'efficace tutela della concorrenza.

Un elemento centrale della presente proposta è che la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri formino una rete e lavorino in stretta collaborazione per l'applicazione degli articoli 81 e 82. Questa rete fornirà un'infrastruttura per lo scambio reciproco di informazioni - incluse quelle riservate - e di assistenza, rafforzando considerevolmente la possibilità, per ciascun membro della rete, di applicare efficacemente detti articoli del trattato. La stessa rete garantirà inoltre una ripartizione ottimale dei casi, in base al principio che essi dovranno essere trattati dall'autorità più indicata.

Anche gli organi giudiziari nazionali svolgeranno un ruolo rilevante, nonché rafforzato, nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Diversamente dalle autorità nazionali garanti della concorrenza o dalla Commissione, che agiscono nel pubblico interesse, la funzione dei giudici nazionali è quella di tutelare i diritti soggettivi. Essi possono accordare risarcimenti dei danni subiti e ordinare l'esecuzione o la non esecuzione dei contratti e costituiscono il necessario complemento all'azione delle autorità pubbliche.

La proposta della Commissione è volta a promuovere, attraverso gli organi giudiziari nazionali, l'applicazione delle regole di concorrenza nei rapporti fra privati. Sia l'articolo 81, paragrafo 1 che l'articolo 81, paragrafo 3 attribuiscono diritti individuali, che devono essere tutelati dai giudici nazionali. L'attuale ripartizione dei poteri ai sensi dell'articolo 81 non è in linea con l'importante ruolo che le giurisdizioni nazionali svolgono nell'applicazione del diritto comunitario in generale. Nel vigente regolamento n. 17 il sistema di autorizzazione e la competenza esclusiva della Commissione nell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 rendono molto difficoltosa l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 da parte dei giudici nazionali. Il fatto che l'eliminazione di questo ostacolo possa portare ad una più frequente applicazione dell'articolo 81 e possa quindi aumentare il numero di casi a carico dei giudici nazionali non è un argomento valido contro la riforma. Non bisognerebbe consentire che tali considerazioni ostacolino l'attuazione di una riforma volta a migliorare l'applicazione delle norme e a rafforzare la tutela dei diritti soggettivi.

b) Rifocalizzare l'azione della Commissione

Il secondo modo in cui la proposta porterà ad una maggiore tutela della concorrenza è quello di consentire alla Commissione di concentrarsi sull'individuazione delle infrazioni più gravi. L'esperienza degli ultimi decenni ha mostrato che le notificazioni non servono a focalizzare l'attenzione della Commissione sulle violazioni più serie: l'esame di un vasto numero di notificazioni impedisce alla Commissione di concentrarsi sull'individuazione e sulla repressione delle infrazioni più gravi, quali i cartelli, la chiusura dei mercati alla concorrenza e gli abusi di posizione dominante. Nel sistema proposto, l'abolizione del sistema di notificazione e di autorizzazione consentirà alla Commissione di concentrarsi sulle denunce e sui procedimenti d'ufficio diretti a una decisione di divieto, invece di stabilire quali comportamenti non sono vietati. La Commissione intende elaborare una comunicazione con cui fornire ai potenziali ricorrenti indicazioni relative al trattamento delle denunce.

La comunicazione fisserà in particolare il termine entro il quale la Commissione dovrà comunicare a chi ha presentato denuncia se essa intenda o meno esaminarla.

c) Maggiori poteri d'indagine della Commissione

Per garantire un'efficace tutela della concorrenza è inoltre necessario assicurare che i poteri d'indagine della Commissione siano sufficienti ed effettivi. Ai sensi del vigente regolamento n. 17 la Commissione può effettuare ispezioni nei locali delle imprese e rivolgere richieste scritte di informazione. Può altresì comminare ammende per violazioni delle norme sostanziali e procedurali e infliggere penalità di mora.

Per garantire un'applicazione più efficace degli articoli 81 e 82 del trattato il sistema attuale richiede ancora tre considerevoli miglioramenti.

In primo luogo devono essere codificate le norme che disciplinano l'ottenimento di ordinanze a livello nazionale per sormontare un'eventuale opposizione ad un'ispezione da parte di un'impresa. Ciò chiarirà le modalità d'intervento dei giudici nazionali conformemente ai limiti stabiliti dalla Corte di giustizia.

In secondo luogo è necessario adeguare i poteri conferiti agli agenti della Commissione per le ispezioni: essi devono poter accedere, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai domicili privati qualora risulti probabile che vi siano conservati documenti aziendali. Dall'esperienza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e da quella della Commissione emerge che nei domicili privati sono sempre più spesso conservati e rinvenuti documenti costituenti prove a carico delle imprese. Gli agenti della Commissione devono inoltre poter apporre sigilli ad armadi e uffici per assicurare che i documenti non siano trasferiti e distrutti. Essi devono inoltre poter porre domande orali in merito all'oggetto dell'ispezione.

In terzo luogo, le ammende per infrazioni alle norme procedurali e le penalità di mora, fissate negli anni '60 in termini assoluti, devono essere aumentate. Un sistema fondato su un importo stabilito in base a una percentuale del fatturato è considerato come la soluzione più appropriata.

2. Condizioni di concorrenza più omogenee

Le regole in materia di concorrenza hanno un impatto immediato sulle attività commerciali delle imprese, poiché esse devono adeguarsi alle norme vigenti in un dato settore. Per le imprese che svolgono attività aventi effetti transfrontalieri è perciò importante che vi siano condizioni di concorrenza omogenee in tutta l'Unione europea, che consentano di beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato interno.

La presente proposta apporterà una maggiore uniformità a due livelli. In primo luogo, il diritto comunitario della concorrenza sarà applicato in un maggior numero di casi, limitando così il margine di disomogeneità dovuto alle differenze tra le legislazioni nazionali in materia. In secondo luogo, une serie di misure garantiranno che gli articoli 81 e 82 siano applicati in maniera coerente dalle varie istanze decisionali competenti.

a) Più larga applicazione del diritto comunitario della concorrenza

Nel vigente regime più legislazioni nazionali e la legislazione comunitaria in materia di concorrenza possono essere applicate in maniera concorrente alla stessa operazione, nella misura in cui un accordo o una pratica possono incidere sugli scambi fra Stati membri. L'applicazione delle legislazioni nazionali è limitata solo dal principio del primato del diritto comunitario.

Diverse legislazioni nazionali in materia di concorrenza sono state modellate sugli articoli 81 e 82 del trattato. Non vi è tuttavia alcuna armonizzazione formale e le differenze che permangono sia nelle normative che nella prassi possono portare a valutazioni diverse di accordi e pratiche che pregiudicano il commercio fra Stati membri.

Per favorire la parità di condizioni per le imprese che partecipano ad accordi o pratiche aventi effetti travalicano le frontiere nazionali è necessario regolare i rapporti fra le legislazioni nazionali e il diritto comunitario come previsto dall'articolo 83, paragrafo 2, lettera e) del trattato CE. Di conseguenza, l'articolo 3 del regolamento proposto prevede l'applicazione esclusiva del diritto comunitario della concorrenza quando un accordo, una decisione o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81, oppure un comportamento abusivo ai sensi dell'articolo 82 possano pregiudicare il commercio fra Stati membri. Tale disposizione garantisce in modo semplice ed efficace che tutte le operazioni aventi effetti transfrontalieri siano soggette ad uno stesso corpus normativo.

La presente proposta non solo porta ad un'omogeneità di condizioni in tutta l'Unione europea, ma facilita altresì un'efficiente ripartizione dei casi nell'ambito della rete delle autorità responsabili della concorrenza. L'obiettivo è difatti che i casi siano trattati dall'autorità più idonea. In diversi Stati membri l'autorità garante della concorrenza, una volta investita di un caso, è obbligata a pronunciare una decisione formale. Tale obbligo può ostacolare la riattribuzione dei casi ad autorità più idonee. Per superare questo problema per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, il regolamento proposto conferisce alle autorità garanti della concorrenza la facoltà di sospendere un procedimento o di respingere una denuncia se un'altra autorità competente sta trattando o ha trattato lo stesso caso. La portata di tale disposizione è tuttavia limitata all'applicazione del diritto della concorrenza comunitario. L'articolo 3 della proposta di regolamento garantisce che l'efficace attribuzione dei casi non sia ostacolata dall'applicazione simultanea di una legislazione nazionale la quale preveda che l'autorità nazionale garante della concorrenza sia tenuta ad adottare una decisione formale. L'applicazione parallela delle normative nazionali e del diritto comunitario in materia di concorrenza deve essere evitato, poiché porta a procedimenti paralleli inutili.

b) Applicazione uniforme del diritto comunitario della concorrenza

L'applicazione di una stessa normativa e di una stessa politica promuoverà di per sé condizioni omogenee nel mercato interno. L'applicazione degli articoli 81 e 82 da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza e da parte dei giudici nazionali sarà soggetta a regolamenti comunitari di esenzione per categoria, che costituiscono una "zona di sicurezza" per determinate categorie di accordi. Un'ulteriore guida sarà fornita da linee direttrici e orientamenti adottati dalla Commissione.

L'applicazione delle disposizioni in questione da parte delle autorità garanti della concorrenza e degli organi giudiziari degli Stati membri sarà inoltre soggetta alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado così come alla prassi amministrativa della Commissione. Riguardo a quest'ultimo aspetto, l'articolo 16 della proposta di regolamento prevede che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri debbano sforzarsi di non emettere decisioni in contrasto con quelle adottate dalla Commissione.

Il fatto che vi siano più istanze decisionali implica che vi sarà una più ampia giurisprudenza e una più vasta prassi amministrativa, che chiariranno meglio la portata delle regole di concorrenza comunitarie.

Oltre a ciò, saranno predisposti una serie di strumenti supplementari diretti a garantire che gli articoli 81 e 82 del trattato siano applicati in maniera uniforme.

L'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte dei giudici nazionali sarà soggetta al procedimento di pronuncia pregiudiziale di cui all'articolo 234 CE. Nel garantire la coerenza nell'applicazione di tali regole la Corte di giustizia delle Comunità europee svolgerà lo stesso ruolo di rilievo che ha svolto e continua ad avere in altri campi del diritto comunitario. Poiché la proposta è volta ad accrescere il grado di applicazione delle norme nei rapporti fra privati davanti alle giurisdizioni nazionali, è previsto un aumento iniziale del numero di procedimenti di cui all'articolo 234 del trattato. Detto aumento, tuttavia, non sarà probabilmente considerevole, poiché la maggior parte delle controversie portate davanti ai giudici nazionali riguarderà verosimilmente settori in cui la situazione di diritto è chiaramente definita.

L'articolo 15 del regolamento proposto codifica l'obbligo già esistente, ai sensi dell'articolo 10 del trattato, di cooperazione fra la Commissione e gli organi giudiziari degli Stati membri. Tale cooperazione implica il diritto, per i giudici nazionali, di chiedere alla Commissione informazioni in suo possesso o il suo parere su questioni relative all'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. L'aspettativa è che l'importanza di tale meccanismo aumenti una volta che agli organi giudiziari nazionali sarà conferita la competenza ad applicare anche l'articolo 81, paragrafo 3.

Si propone altresì di conferire alla Commissione la facoltà di presentare, agendo d'ufficio e per ragioni di interesse pubblico comunitario, osservazioni scritte o orali agli organi giudiziari degli Stati membri. Tale strumento permetterà alla Commissione di contribuire all'applicazione coerente del diritto della concorrenza comunitario da parte di tali organi. La proposta di regolamento prevede anche di attribuire alle autorità nazionali garanti della concorrenza il potere di presentare osservazioni scritte e orali ai giudici del rispettivo Stato membro.

Per quanto riguarda le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'istituzione di una rete nell'ambito della quale tutti applichino la stessa normativa e la stessa politica favorirà la coerenza e l'esistenza di condizioni omogenee nel mercato interno. La base formale per l'istituzione di tale rete si trova all'articolo 11 del regolamento proposto, che prevede che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e la Commissione applichino le regole di concorrenza comunitarie in stretta collaborazione. I dettagli relativi a tale collaborazione saranno sviluppati in una comunicazione della Commissione. Questa rete favorirà lo sviluppo di una comune cultura della concorrenza in tutta la Comunità.

Sono inoltre previsti alcuni meccanismi formali per garantire un'applicazione coerente delle norme, compreso un procedimento di consultazione per taluni tipi di decisioni adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza (vedi l'articolo 11, paragrafo 4 della proposta di regolamento). In base a tali disposizioni le autorità nazionali sono tenute a consultare la Commissione prima di adottare una decisione di divieto o una decisione volta ad accettare impegni proposti o a revocare il beneficio di un regolamento d'esenzione per categoria. Tutte queste decisioni hanno ripercussioni dirette per i loro destinatari ed è quindi importante assicurare che esse siano coerenti con la prassi generale della rete. In caso di sostanziale disaccordo in seno alla rete la Commissione mantiene il potere di disinvestire un'autorità nazionale della concorrenza a trattare un caso, avviando essa stessa un procedimento.

Ai fini dell'applicazione coerente delle norme non è necessario estendere tale consultazione preliminare ad altri tipi di decisioni adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza, quali il rigetto di una denuncia o le decisione di non intervento. Tali decisioni vincolano solo l'autorità che le ha emesse e non precludono azioni successive da parte di un'altra autorità garante della concorrenza o davanti ai giudici nazionali.

Per quanto riguarda le decisioni adottate dalla Commissione, il nuovo regolamento propone che sia mantenuto l'obbligo, per la Commissione, di sentire il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti.

3. Un adeguato livello di certezza del diritto per le imprese e una riduzione degli adempimenti amministrativi

Il vigente regolamento n. 17 prevede che gli accordi o le decisioni rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato acquistino validità, e siano quindi opponibili davanti a un giudice civile, soltanto qualora siano stati notificati alla Commissione e beneficino di una decisione di esenzione emanata da quest'ultima. In pratica, la maggior parte dei casi sono chiusi con una lettera amministrativa di archiviazione da parte dei servizi della Commissione, sprovvista di effetti vincolanti.

La proposta di regolamento elimina gli ostacoli amministrativi connessi al procedimento di notificazione e autorizzazione, mantenendo al tempo stesso un adeguato livello di certezza del diritto.

Essa prevede in particolare che gli accordi e le decisioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 del trattato siano validi ed efficaci ab initio senza che a tal fine sia richiesta una decisione amministrativa. Le imprese possono pertanto contare sull'efficacia in sede giudiziaria come elemento di una accresciuta certezza del diritto indipendentemente da qualsiasi azione da parte di un'amministrazione.

Il regolamento proposto non elimina la necessità, per le imprese, di valutare le loro transazioni commerciali per verificarne la conformità alle regole di concorrenza. Ai sensi dell'attuale regolamento n. 17, tale analisi è svolta dalle imprese quando preparano una notificazione. La proposta di regolamento assimila l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie ad altri campi del diritto nell'ambito dei quali le imprese sono tenute ad accertarsi esse stesse che il loro comportamento sia lecito.

Nel campo del diritto comunitario della concorrenza, la valutazione del proprio comportamento da parte delle imprese è agevolata dalle esenzioni per categoria. Le comunicazioni, gli orientamenti e le linee direttrici della Commissione chiariscono inoltre l'applicazione delle norme. Come elemento complementare della riforma in corso, la Commissione si impegna a compiere sforzi ancora maggiori in questo settore. L'articolo 28 della proposta di regolamento conferisce alla Commissione la competenza generale ad adottare regolamenti di esenzione per categoria. Tale potere garantisce che essa sia in grado di reagire con sufficiente rapidità ai nuovi sviluppi e ai cambiamenti delle condizioni di mercato.

Il nuovo sistema, inoltre, prevedendo un numero maggiore di autorità competenti ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3, permetterà di sviluppare rapidamente una giurisprudenza e una pratica interpretativa laddove esse ancora mancano e porterà così a rafforzare intrinsecamente il quadro di valutazione.

La Commissione contribuirà ulteriormente a questo sviluppo continuando a sviluppare la sua prassi attraverso le decisioni adottate nei singoli casi. Oltre alle decisioni di divieto, il regolamento proposto prevede che la Commissione, agendo d'ufficio e per ragioni di interesse pubblico comunitario, possa adottare decisioni constatanti l'assenza di infrazione. Questo strumento permetterà che la Commissione, definendo la sua posizione in un "caso esemplare", possa chiarire la normativa per tutte le imprese che si trovano in una situazione analoga.

La Commissione, infine, sarà sempre disposta a discutere casi specifici con le imprese qualora ciò risulti opportuno. Essa fornirà in particolare delle indicazioni per quanto riguarda gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate che sollevano una questione di interpretazione del tutto nuova e insoluta. A tale scopo pubblicherà una comunicazione nella quale definirà le condizioni alle quali potrà emettere pareri motivati. Questo sistema non deve tuttavia comportare il diritto, per le imprese, di ottenere tali pareri, poiché ciò significherebbe introdurre nuovamente una sorta di regime di notificazione.

III. Sussidiarietà e proporzionalità

Nell'interesse del mercato interno il regolamento proposto garantisce che agli accordi e alle pratiche che possono pregiudicare il commercio fra Stati membri sia applicato il diritto comunitario della concorrenza, portando così a condizioni uniformi in tutta la Comunità. Allo stesso tempo la proposta garantisce che l'applicazione di dette norme avvenga al livello più efficace. Essa prevede che la Commissione condivida la competenza ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3 del trattato con le autorità garanti della concorrenza e con gli organi giudiziari degli Stati membri, conferendo così a tali soggetti il potere di applicare in modo effettivo l'articolo 81 e l'articolo 82.

Il margine di intervento effettivo a livello nazionale viene considerevolmente ampliato dal meccanismo di cooperazione stabilito dagli articoli 12 e 21 della proposta di regolamento, che conferiscono alle autorità nazionali garanti della concorrenza la facoltà di scambiarsi informazioni riservate e di assistersi reciprocamente nelle indagini. In seguito all'integrazione dei mercati, le prove e le informazioni necessarie saranno difatti sempre più spesso disperse in più Stati membri. Una maggiore cooperazione orizzontale accrescerà la possibilità, per le autorità nazionali garanti della concorrenza, di ottenere tutti gli elementi pertinenti.

La proposta della Commissione è quindi pienamente in linea con il principio sancito dall'articolo 5 del trattato, in base al quale le azioni devono essere intraprese al livello più efficace. Tale proposta promuove l'interesse comunitario creando condizioni di concorrenza uniformi in tutto il mercato interno e garantisce al tempo stesso che le autorità garanti della concorrenza e i giudici degli Stati membri possano applicare pienamente ed effettivamente gli articoli 81 e 82 in tutti i casi in cui l'intervento a livello nazionale risulti più efficace.

In quanto unica autorità competente ad agire in tutta l'Unione europea, la Commissione continuerà necessariamente a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo del diritto e della politica comunitaria in materia di concorrenza e nel garantirne un'applicazione coerente nel mercato interno, prevenendone così la rinazionalizzazione. Dello sviluppo e dell'applicazione di queste norme e di questa politica si occuperanno comunque anche tutte le autorità responsabili della concorrenza investite dell'applicazione degli articoli 81 e 82. Le questioni di pratica saranno oggetto di discussione in seno alla rete.

La proposta non va al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi del trattato. Il trattato è volto, tra l'altro, a istituire un mercato interno e un sistema di concorrenza non falsata. L'obiettivo centrale della presente proposta è quello di rafforzare la tutela della concorrenza e di instaurare condizioni omogenee in tutta la Comunità.

La proposta di escludere l'applicazione delle legislazioni nazionali in materia di concorrenza agli accordi e alle pratiche che possono pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessaria per garantire che tali accordi e tali pratiche siano assoggettati ad un unico corpus normativo. Ciò è essenziale per assicurare che la concorrenza nel mercato interno non sia falsata a causa delle divergenze delle legislazioni e che i casi siano ripartiti efficacemente all'interno della rete.

Un'efficace distribuzione dei casi richiede anche che i membri della rete si informino reciprocamente su tutti i nuovi casi da esaminare e si scambino le informazioni pertinenti in merito ad essi. È inoltre necessario prevedere una consultazione preliminare da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza in merito alle decisioni di divieto e alle decisioni dirette ad accettare impegni proposti o a revocare il beneficio di un regolamento d'esenzione per categoria. Disomogeneità in tali tipi di decisioni sarebbero pregiudizievoli per il mercato interno e ostacolerebbero l'obiettivo di instaurare un'uniformità di condizioni in tutta la Comunità. Si tratta di decisioni che hanno inoltre importanti implicazioni per la politica comune della concorrenza attuata dalla rete. La Commissione coinvolgerà gli altri membri della rete nel processo di consultazione. Il funzionamento della rete sarà ulteriormente elaborato in una comunicazione della Commissione sulla cooperazione fra le autorità garanti della concorrenza.

La presente proposta presuppone che le autorità nazionali garanti della concorrenza applicheranno gli articoli 81 e 82 del trattato conformemente alle norme procedurali dei rispettivi Stati. Non è necessario, ai fini dell'attuazione della riforma, avviare un'armonizzazione su larga scala delle norme procedurali nazionali. È necessario invece regolare a livello comunitario uno specifico numero di questioni che hanno un impatto diretto sul valido funzionamento del sistema proposto.

In primo luogo, è necessario obbligare gli Stati membri a conferire alle autorità nazionali garanti della concorrenza il potere di applicare gli articoli 81 e 82.

È anche necessario definire il contenuto delle decisioni che tali autorità possono adottare in applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato (vedi l'articolo 5 della proposta di regolamento) per garantire la piena ed effettiva attuazione del regime di eccezione previsto. Nell'applicare le regole di concorrenza comunitarie, nessuna autorità garante della concorrenza può avere la facoltà di adottare decisioni d'esenzione costitutive di diritti.

L'articolo 13 della proposta di regolamento conferisce alle autorità nazionali garanti della concorrenza e alla Commissione la facoltà di sospendere un procedimento o di porvi fine se un altro membro della rete sta trattando o ha trattato lo stesso caso. Tale disposizione è necessaria per garantire un'efficace distribuzione dei casi e un efficiente utilizzo delle risorse all'interno della rete. Non è tuttavia né necessario né opportuno obbligare le altre autorità a sospendere il loro procedimento o a chiuderlo: è compito della rete assicurare nella pratica che le risorse siano utilizzate in modo efficiente.

Il regolamento proposto fornisce una base giuridica per lo scambio di informazioni e per la mutua assistenza fra le autorità nazionali garanti della concorrenza. Tale cooperazione orizzontale è necessaria per consentire loro di applicare efficacemente gli articoli 81 e 82.

Il potere della Commissione di presentare osservazioni scritte o orali per ragioni di interesse pubblico comunitario agli organi giudiziari degli Stati membri aditi per casi di applicazione degli articoli 81 e 82 (vedi l'articolo 15 della proposta) è necessario per permettere alla Commissione di contribuire ad un'applicazione coerente di detti articoli del trattato. Un'applicazione divergente del diritto comunitario della concorrenza da parte dei giudici nazionali costituirebbe una minaccia per il corretto funzionamento del mercato interno e per la coerenza del sistema. Conformemente al principio di sussidiarietà, la proposta prevede che la facoltà di presentare osservazioni davanti ai giudici sia condivisa dalla Commissione e dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Le osservazioni, inoltre, saranno presentate conformemente alle norme procedurali vigenti nello Stato membro interessato. La proposta di regolamento non intende pertanto armonizzare le norme procedurali nazionali, se non nel conferire alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza la facoltà di presentare osservazioni agendo d'ufficio. Per consentire alla Commissione e a dette autorità di esercitare effettivamente questo nuovo potere previsto dalla proposta di regolamento, è necessario obbligare gli organi giudiziari nazionali a fornire su richiesta le informazioni necessarie attinenti ai casi di cui essi sono investiti e in merito ai quali la Commissione o le autorità garanti della concorrenza hanno intenzione o hanno deciso di presentare osservazioni scritte o orali.

IV. Il regolamento, articolo per articolo

CAPO I - DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Articolo 1 - Applicabilità diretta

Questo articolo enuncia il principio generale che disciplina le nuove norme d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato al di fuori del campo d'applicazione dei regolamenti d'esenzione per categoria. Oltre al divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1 e a quello di cui all'articolo 82, esso prevede che sia direttamente applicabile anche l'articolo 81, paragrafo 3.

In base a tale disposizione, gli accordi, le decisioni o le pratiche di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato che non soddisfano le condizioni stabilite nel paragrafo 3 di detto articolo sono vietate e nulle ab initio conformemente all'articolo 81, paragrafo 1 e all'articolo 81, paragrafo 2. D'altro lato gli accordi, decisioni e pratiche di cui all'articolo 81, paragrafo 1 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 sono valide ab initio senza che occorra una decisione preventiva in tal senso da parte di un'amministrazione.

Nell'applicare l'articolo 81, paragrafo 1 tutte le istanze decisionali competenti, ossia la Commissione, gli organi giudiziari nazionali e le autorità nazionali garanti della concorrenza sono tenute anche ad esaminare se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Nello svolgere tale esame esse rispettano l'interpretazione dell'articolo 81, paragrafo 3 data dalle giurisdizioni comunitarie. Esse devono inoltre prendere in debita considerazione tutti gli altri elementi interpretativi, inclusi gli orientamenti, le linee direttrici, le comunicazioni e le decisioni della Commissione.

Una volta stabilito se le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 sono soddisfatte o meno, tutte le istanze competenti traggono le adeguate conseguenze giuridiche in base al regolamento proposto e, se applicabili, alle pertinenti norme procedurali nazionali.

Articolo 2 - Onere della prova

Questo articolo specifica a quale parte spetta l'onere della prova riguardo agli elementi attinenti alle condizioni di cui all'articolo 81. Esso si basa sulla divisione, prevista dal trattato, fra il divieto di massima di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e le condizioni per la sua disapplicazione di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo. Esso è inoltre in linea con il principio, largamente osservato nelle legislazioni degli Stati membri, che vuole che ciascuna parte di una controversia debba sostanziare gli elementi invocati a proprio vantaggio.

La disposizione prevista garantisce un giusto equilibrio fra le parti. In particolare, la parte che invoca il beneficio dell'articolo 81, paragrafo 3 è generalmente quella meglio in grado di disporre delle informazioni richieste per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni enunciate in detto articolo (ad es. in termini di efficienza). È quindi giusto che sia questa parte ad avere l'onore della prova per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 3.

Articolo 3 - Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza

L'articolo stabilisce che quando un accordo o una pratica sono tali da poter pregiudicare il commercio fra Stati membri è applicabile esclusivamente il diritto comunitario della concorrenza. Le autorità nazionali garanti della concorrenza, autorizzate ad applicare pienamente gli articoli 81 e 82 del trattato, si fonderanno quindi sulla legislazione comunitaria in tutti i casi che interessano gli scambi fra gli Stati membri.

Nel sistema attuale, lo stesso accordo o la stessa pratica possono essere soggetti al diritto comunitario della concorrenza e a più leggi nazionali in materia. Conformemente al principio del primato del diritto della concorrenza comunitario, stabilito dalla Corte di giustizia nella causa Walt Wilhelm [2], la legislazione nazionale può essere applicata solo nella misura in cui non pregiudica l'applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie nel mercato interno. Tale principio del primato risolve chiaramente i conflitti a favore del diritto comunitario; esso, tuttavia, non impedisce che di fatto si verifichino incoerenze e differenze fra i vari Stati membri nel trattamento degli accordi e delle pratiche, anche se tali accordi e pratiche interessano gli scambi transfrontalieri.

[2] V. causa 14/68, Walt Wilhelm, Racc. 1969, pag. 1.

Nell'attuale fase di sviluppo della Comunità è essenziale garantire condizioni di concorrenza omogenee in tutta l'Unione europea, che consentano alle imprese di beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato interno. Come risulta chiaramente dalla sostanza dell'articolo 81, paragrafo 3, molti accordi hanno effetti positivi sul benessere economico. Il fatto che gli accordi e le pratiche che possono pregiudicare il commercio fra Stati membri siano soggetti a norme diverse, e che un accordo considerato non dannoso o vantaggioso ai sensi del diritto comunitario possa essere vietato da una legge nazionale sulla concorrenza, è contrario alla nozione di mercato interno. Per affrontare in modo efficace tale problema è necessario adottare la soluzione prospettata dalla Corte di giustizia nella causa Walt Wilhelm, ossia regolare il rapporto fra le legislazioni nazionali e il diritto comunitario della concorrenza come previsto dall'articolo 83, paragrafo 2, lettera e) del trattato CE.

L'articolo 3 garantisce che gli accordi e le pratiche che possono pregiudicare il commercio transnazionale siano esaminati alla luce di un unico insieme di norme, promuovendo così l'esistenza di condizioni omogenee in tutta la Comunità e sopprimendo i costi inerenti all'applicazione parallela del diritto comunitario e dei diritti nazionali e gravanti sia sulle autorita che sulle imprese. Esso non limita il margine d'azione delle autorità nazionali garanti della concorrenza, che avranno la facoltà di applicare il diritto comunitario. L'esperienza acquisita a livello nazionale contribuirà allo sviluppo della politica di concorrenza comunitaria all'interno della rete.

Questo stesso articolo assicura inoltre che tutti i casi relativi ad accordi e pratiche che pregiudicano gli scambi fra gli Stati membri rientrino nel campo d'intervento dei meccanismi di cooperazione della rete di autorità garanti della concorrenza. Obiettivo fondamentale della proposta di regolamento è che la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza formino una rete che collabori strettamente nell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. Tale rete farà propri meccanismi di intervento volti a garantire il mantenimento della coerenza del diritto della concorrenza comunitario.

La proposta di regolamento elimina il rischio che il valido funzionamento della rete sia compromesso da un'applicazione parallela del diritto della concorrenza comunitario e delle legislazioni nazionali in materia. L'obiettivo è quello di garantire un'efficace distribuzione dei casi, affidandoli in linea generale ad una singola autorità considerata la più idonea ad agire. Tale obiettivo si troverebbe ostacolato se le autorità nazionali fossero tenute a continuare a trattare un dato caso in base alla legislazione nazionale. In diversi Stati membri l'autorità responsabile della concorrenza cui è stata presentata una denuncia in base al diritto nazionale è effettivamente obbligata ad adottare una decisione formale. Tali procedimenti paralleli devono essere evitati.

CAPO II - COMPETENZE

Articolo 4 - Competenza della Commissione

Il paragrafo 1 stabilisce la competenza della Commissione ad adottare le misure previste dal regolamento.

Tali misure possono consistere in primo luogo in decisioni individuali. La Commissione mantiene in effetti un potere d'applicazione autonomo da utilizzare, oltre che per la repressione delle infrazioni, anche per definire la sua politica e garantire un'applicazione coerente del diritto comunitario della concorrenza.

Le misure possono anche consistere in regolamenti d'esenzione per categoria. L'articolo 28 conferisce alla Commissione una competenza generale ad adottare tali regolamenti d'esenzione per categoria.

L'elaborazione di regolamenti d'esenzione per categoria è un elemento fondamentale della funzione attribuita alla Commissione di garantire un'applicazione uniforme delle regole di concorrenza in tutto il mercato interno. Insieme alla sua prassi decisionale, essi costituiscono la struttura portante di un insieme comune di disposizioni per l'applicazione delle regole di concorrenza, integrato da linee direttrici. Nel nuovo sistema, in cui le imprese, come regola generale, devono valutare da sole se il loro comportamento è conforme alle regole, il quadro normativo è di fondamentale importanza per fornire loro certezza del diritto.

I regolamenti d'esenzione per categoria, pur contenendo regole astratte, non stabiliscono norme nuove per le imprese, ma codificano e chiariscono l'interpretazione dell'articolo 81, paragrafo 3. Nell'elaborare tali regolamenti la Commissione può basarsi sull'esperienza tratta dai singoli casi. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento proposto la Commissione disporrà anche di informazioni sull'applicazione degli articoli 81 e 82 da parte degli organi giudiziari di tutti gli Stati membri: essa è pertanto l'istituzione che meglio saprà in quali settori è necessario introdurre o adattare regolamenti d'esenzione per categoria allo scopo di stare al passo con i nuovi sviluppi e con i rapidi cambiamenti delle condizioni di mercato. Nel far questo la Commissione collaborerà strettamente con le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.

Poiché i regolamenti d'esenzione per categoria non possono autorizzare comportamenti che sarebbero vietati dall'articolo 81, l'esenzione per categoria può essere revocata se viene constatato che in un singolo caso un accordo, una decisione o una pratica concordata ha effetti incompatibili col paragrafo 3 di detto articolo. Ai sensi del regolamento proposto, nello spirito di un'applicazione decentrata ma coerente delle norme, le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno il potere di revocare il beneficio di un'esenzione per categoria se il mercato geografico rilevante non è più ampio del territorio di uno Stato membro (vedi l'articolo 29, paragrafo 2 della proposta). Le decisioni a tal fine sono comunque soggette all'obbligo di consultazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4 della proposta stessa.

Il paragrafo 2 definisce la competenza della Commissione a introdurre un obbligo di registrazione per taluni tipi di accordi, decisioni o pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 e che non sono contemplati da esenzioni per categoria. Conformemente alle condizioni enunciate in tale paragrafo la Commissione può stabilire mediante regolamento le particolari modalità di tale obbligo, incluse le eventuali sanzioni in caso di inosservanza.

Articolo 5 - Competenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

Questo articolo serve a stabilire e a definire la competenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri ad applicare gli articoli 81 e 82. Se per raggiungere tale scopo si rendono necessarie misure supplementari ai sensi delle legislazioni nazionali, l'articolo 36 della proposta di regolamento obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari entro una data da stabilire.

Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano l'articolo 81 nella sua integralità: ciò significa che ogni volta che applicano l'articolo 81, paragrafo 1, hanno anche la facoltà di decidere se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Esse applicano anche l'articolo 82.

Qualora sia constatata un'infrazione all'articolo 81 nel suo insieme o all'articolo 82, le autorità nazionali garanti della concorrenza, agendo in conformità al regolamento proposto e alle vigenti norme procedurali nazionali, provvedono a che il comportamento in questione sia efficacemente sanzionato. Il paragrafo 3 elenca il contenuto delle decisioni adottate a tale riguardo. Benché la proposta di Regolamento non prevede l'armonizzazione dei regimi nazionali di sanzione, i principi generali di diritto comunitario richiedono che tali regimi siano adeguati par assicurare un' applicazione efficace.

Se un'autorità nazionale garante della concorrenza agendo d'ufficio o in seguito a denuncia constata che un comportamento non viola l'articolo 81 nel suo insieme o l'articolo 82, essa può chiudere il procedimento d'ufficio o respingere la denuncia con decisione, se ritiene di non avere motivo di intervenire.

Tali decisioni vincolano soltanto l'autorità che le adotta.

L'effetto che altri tipi di decisioni adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza possono avere nel loro Stato membro non è contemplato dal regolamento proposto: si tratta di una questione di diritto nazionale. Le decisioni adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza non hanno effetto legale al di fuori del territorio del loro Stato membro, né vincolano la Commissione.

Articolo 6 - Competenza delle giurisdizioni nazionali

L'articolo stabilisce la competenza delle giurisdizioni nazionali per quanto riguarda l'articolo 81, paragrafo 3. Le giurisdizioni nazionali davanti alle quali è invocato l'articolo 81, paragrafo 1 sono altresì competenti ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3. Secondo una giurisprudenza consolidata i giudici nazionali possono già applicare l'articolo 81, paragrafo 1 e 2, e l'articolo 82.

Il giudice nazionale, quando constata che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, deve - in assenza di altre obiezioni - considerare l'accordo valido ab initio. Deve pertanto riconoscere operante l'accordo e respingere le richieste di risarcimento per danni basati su una presunta violazione dell'articolo 81.

Se invece le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3 non sono soddisfatte i giudici nazionali devono dichiarare la nullità di un accordo o di una decisione, o di parte di essi, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 2, e possono disporre il risarcimento dei danni o adottare qualsiasi altra decisione per violazione dell'articolo 81, paragrafo 1.

CAPO III - DECISIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 7 - Constatazione ed eliminazione delle infrazioni

Corrisponde all'articolo 3 dell'attuale regolamento n. 17, con due eccezioni.

Esso specifica in primo luogo che la Commissione non soltanto può con decisione constatare un'infrazione, per ordinarne la cessazione o per comminare un'ammenda, ma può anche procedere alla constatazione di un'infrazione già cessata, senza infliggere sanzioni.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia [3], il potere della Commissione di adottare una decisione di constatazione di infrazione in tali circostanze è tuttavia limitato ai casi in cui sussista un interesse a farlo. Ciò può avvenire quando vi è il rischio di ripetizione dell'infrazione da parte del destinatario della decisione o quando il caso solleva nuove questioni il cui chiarimento è di pubblico interesse.

[3] V. causa 7/82, GVL, Racc. 1983, pag. 483.

L'articolo stabilisce in secondo luogo che la Commissione può imporre l'esecuzione delle misure necessarie per porre fine all'infrazione constatata, inclusi rimedi di natura strutturale. Tali rimedi possono in effetti essere determinanti per far cessare realmente una violazione. Ciò può avvenire in particolare nel caso di certi accordi di cooperazione e abusi di posizione dominante, in cui può essere necessaria la dismissione di talune attività.

Articolo 8 - Provvedimenti provvisori

Ai sensi di questo articolo la Commissione può, constatando l'apparente esistenza di un'infrazione, adottare provvedimenti provvisori nei casi in cui vi sia il rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza. L'articolo stabilisce inoltre che i provvedimenti provvisori sono validi per un periodo massimo di un anno rinnovabile.

La Commissione agisce nell'interesse pubblico e non nell'interesse dei singoli operatori. È pertanto opportuno disporre che essa sia tenuta ad adottare provvedimenti provvisori solo nei casi in cui vi sia effettivamente il rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza. Le imprese possono sempre ricorrere ai giudici nazionali, la cui funzione fondamentale è quella di tutelare i diritti individuali.

Articolo 9 - Impegni

Il paragrafo 1 introduce un nuovo strumento che conferisce alla Commissione la facoltà di adottare decisioni con cui accetta gli impegni proposti dalle imprese, nell'ambito di un procedimento in cui essa intende adottare una decisione per far cessare una presunta infrazione. Queste decisioni costituiscono una soluzione appropriata quando gli impegni proposti sono tali da superare le obiezioni sollevate dalla Commissione in merito alla concorrenza. Le decisioni in oggetto stabiliscono la situazione di fatto relativa al caso nonché la constatazione prima facie dell'infrazione presunta e incorporano gli impegni accettati.

Il destinatario della decisione della Commissione è vincolato dagli impegni in essa contenuti, che possono essere invocati dai terzi dinanzi ai giudici nazionali.

La durata limitata di detta decisione garantisce che le imprese non siano vincolate dagli impegni per un periodo indeterminato e che dopo un certo arco di tempo la Commissione possa valutare nuovamente, se del caso, l'impegno o la pratica e l'efficacia degli impegni stessi. Il paragrafo 2 stabilisce che la decisione di accettazione degli impegni pone fine al procedimento, senza però determinare se prima degli impegni vi sia stata un'infrazione, o se in seguito ad essi l'infrazione sia cessata.

Il paragrafo 3 stabilisce che la Commissione può riaprire il procedimento solo se i fatti in base ai quali essa ha accettato gli impegni sono materialmente cambiati, se l'impresa che ha proposto gli impegni ha fornito informazioni inesatte, incomplete o alterate, oppure se l'impresa viola gli impegni assunti.

Articolo 10 - Constatazione di inapplicabilità

Nel sistema di eccezione direttamente applicabile, le principali funzioni della Commissione saranno quelle di reprimere le infrazioni, sviluppare una politica di concorrenza e promuovere un'applicazione coerente delle norme mediante misure generali come regolamenti d'esenzione per categoria ed orientamenti e linee direttrici.

L'articolo 10 della proposta di regolamento conferisce tuttavia alla Commissione anche il potere di stabilire mediante decisione che l'articolo 81 è inapplicabile, o perché le condizioni del paragrafo 1 non sono soddisfatte, o perché sono soddisfate quelle del paragrafo 3. La Commissione può procedere a una tale constatazione di inapplicabilità anche per l'articolo 82.

La Commissione può adottare tali decisioni solo agendo d'ufficio e per ragioni di pubblico interesse comunitario. Queste condizioni garantiscono che le decisioni constatanti l'assenza di infrazione non possano essere ottenute su richiesta delle imprese: questa possibilità minerebbe seriamente il principale obiettivo della riforma, che è quello di concentrare le attività di tutte le autorità responsabili della concorrenza sui comportamenti vietati.

Nel sistema decentrato la Commissione, in quanto custode dei trattati e in quanto autorità centrale, ha uno speciale ruolo da svolgere nel definire la politica della concorrenza e nel garantire che gli articoli 81 e 82 siano applicati in maniera coerente nel mercato interno. A tale fine è necessario conferire alla Commissione il potere di adottare decisioni positive qualora l'interesse pubblico comunitario lo richieda. Questa facoltà consente alla Commissione di emanare decisioni di assenza di infrazione in particolare riguardo a nuovi tipi di accordi, pratiche o questioni attualmente non ancora regolati dalla giurisprudenza e dalla prassi decisionale.

Le decisioni di non infrazione adottate dalla Commissione sono di natura dichiarativa. Lo strumento proposto differisce quindi in modo significativo dalle attuali decisioni d'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, che instaurano diritti con effetto erga omnes per la durata della decisione, indipendentemente da qualsiasi cambiamento nei presupposti di fatto. Le decisioni di inapplicabilità hanno l'effetto di atti comunitari. L'articolo 16 del regolamento proposto introduce, per le autorità nazionali garanti della concorrenza e per i giudici nazionali, l'obbligo generale di astenersi dal pronunciarsi in senso contrastante alle decisioni adottate dalla Commissione. Le decisioni di non infrazione emanate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10 della proposta di regolamento possono pertanto apportare un importante contributo all'applicazione uniforme del diritto comunitario della concorrenza.

CAPO IV - COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' E GIURISDIZIONI NAZIONALI

Articolo 11 - Cooperazione fra le autorità responsabili della concorrenza

L'articolo stabilisce il principio di stretta collaborazione, che consentirà alla Commissione e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di operare come rete nell'applicare gli articoli 81 e 82 ai sensi del regolamento proposto. Detto articolo stabilisce i meccanismi basilari di informazione e consultazione; le disposizioni dettagliate saranno fissate in un regolamento d'applicazione della Commissione a norma dell'articolo 34 e in una comunicazione sulla cooperazione fra le autorità responsabili della concorrenza.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio di stretta collaborazione, che riguarda la cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri da un lato, e fra queste ultime dall'altro.

Il paragrafo 2 riprende la disposizione dell'articolo 10, paragrafo 1 dell'attuale regolamento n. 17, adattandola al nuovo sistema d'applicazione.

Il paragrafo 3 prevede l'obbligo, per le autorità nazionali garanti della concorrenza, di informare rapidamente la Commissione dei casi esaminati ai sensi degli articoli 81 e 82. Ciò avverrà in pratica per via elettronica, il che consentirà di rendere l'informazione accessibile alle autorità di tutti gli Stati membri. L'obiettivo di tale disposizione è in particolare quello di facilitare la ripartizione dei casi, di avviare la cooperazione in una fase precoce e di garantire l'efficace trattamento di denunce multiple.

Il paragrafo 4 stabilisce un obbligo di consultazione riguardante tutte le decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza dirette a porre fine o a sanzionare un'infrazione dell'articolo 81 o 82 del trattato. Lo scopo di tale disposizione è quello di provvedere a un coordinamento delle decisioni di divieto e di decisioni equivalenti per garantire un'applicazione coerente delle norme.

Il paragrafo 5 specifica che il principio di stretta collaborazione riguarda anche la consultazione volontaria su casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 4.

Il paragrafo 6 riprende, adattandola al nuovo sistema, la disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3 dell'attuale regolamento n. 17, ossia la facoltà della Commissione di privare le autorità nazionali garanti della concorrenza della competenza ad esaminare un caso e di trattarlo essa stessa. Tale disposizione è di fondamentale importanza nel nuovo sistema d'applicazione, poiché serve a garantire un'efficace attribuzione dei casi e un'applicazione coerente del diritto comunitario della concorrenza.

Articolo 12 - Scambi di informazioni

Il paragrafo 1 istituisce una base giuridica per lo scambio di qualsiasi informazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e per l'uso di tali informazioni come mezzo di prova nei procedimenti d'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. L'articolo riguarda la trasmissione di informazioni dalla Commissione alle autorità degli Stati membri e viceversa, nonché la trasmissione di informazioni fra le stesse autorità nazionali. Tale disposizione consente inoltre la trasmissione di interi fascicoli, inclusi i documenti riservati. Lo scopo di questa disposizione è quello di rendere possibile il trasferimento di un caso da un'autorità all'altra nell'interesse di un'efficace ripartizione dei casi stessi.

Il paragrafo 2 introduce dei limiti nell'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 1, al fine di garantire alle imprese interessate adeguate garanzie procedurali. La prima frase limita l'uso delle informazioni trasmesse all'applicazione del diritto comunitario della concorrenza, escludendo la possibilità di qualsiasi altro utilizzo. La seconda frase limita l'uso delle informazioni trasmesse per quanto riguarda l'imposizione di sanzioni. L'obiettivo di tale disposizione è quello di garantire un giusto equilibrio fra i diritti alla difesa che le imprese interessate potrebbero invocare nello Stato membro da cui proviene l'informazione e le sanzioni che potrebbero subire nello Stato membro in cui è formulata l'accusa. La proposta prevede di escludere che le prove scambiate possano venire utilizzate per infliggere alle imprese sanzioni diverse da quelle pecuniarie.

Articolo 13 - Sospensione o chiusura del procedimento

L'articolo persegue l'obiettivo di un'efficace attribuzione dei casi all'interno della rete delle autorità responsabili della concorrenza. Esso conferisce a tutte le autorità nazionali garanti della concorrenza e alla Commissione il diritto di sospendere un procedimento o di respingere una denuncia se lo stesso caso è trattato o è stato trattato da un'altra autorità competente. L'articolo elimina pertanto il rischio che uno stesso lavoro venga compiuto più volte e scoraggia la presentazione di denunce multiple.

Il paragrafo 1 istituisce una base giuridica per la sospensione o per la chiusura di un procedimento se la denuncia è già in corso d'esame presso un'altra autorità. Tale disposizione si sostituisce così alle norme interne che potrebbero obbligare le autorità garanti della concorrenza di alcuni Stati membri a pronunciarsi in merito ad ogni denuncia ricevuta. La disposizione non pregiudica gli altri motivi di rigetto di una denuncia e la facoltà della Commissione di privare le autorità nazionali della competenza a trattare un caso ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6.

Il paragrafo 2 contiene una disposizione equivalente per quanto riguardo le denuncie, relative ad accordi o a pratiche, già trattate da un'altra autorità garante della concorrenza.

Articolo 14 - comitato consultivo

L'articolo 14 mantiene il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti quale istituito dal vigente regolamento n. 17. Il funzionamento di tale Comitato è risultato soddisfacente in passato ed esso è perfettamente in linea con il principio di stretta collaborazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Le modifiche proposte, in particolare la procedura scritta e la possibilità di discutere casi trattati dalle autorità degli Stati membri, sono volte ad adattare tale organo al nuovo sistema di applicazione.

Il paragrafo 1 elenca i tipi di decisioni in merito alle quali la Commissione ha l'obbligo di sentire il comitato consultivo.

Il paragrafo 2 stabilisce la composizione del Comitato, in linea con l'articolo 10, paragrafo 4 dell'attuale regolamento n. 17.

Il paragrafo 3 definisce i metodi di lavoro del Comitato, riprendendo gli elementi di cui all'articolo 10, paragrafo 5 dell'attuale regolamento n. 17. Per garantire l'efficacia dei procedimenti introduce la possibilità, per gli Stati membri, di accordarsi su un termine di convocazione inferiore a quello stabilito.

Il paragrafo 4 crea una base giuridica per la procedura scritta. Lo scopo di tale disposizione è di permettere metodi di lavoro più flessibili ed efficienti.

Il paragrafo 5 prevede, in linea con il regolamento sulle concentrazioni, la possibilità di pubblicare il parere del comitato consultivo.

Il paragrafo 6 istituisce una base giuridica per la discussione dei casi trattati dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Il suo scopo è quello di fare del Comitato una sede di discussione per tutti i casi che possono rivelarsi di interesse comune, in particolare quelli che sollevano questioni relative all'applicazione coerente degli articoli 81 e 82 del trattato. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione iscriverà in linea di principio un caso nazionale all'ordine del giorno.

Articolo 15 - Cooperazione con le giurisdizioni nazionali

L'articolo è volto a rafforzare la cooperazione fra la Commissione e le giurisdizioni nazionali per promuovere un'applicazione coerente degli articoli 81 e 82.

Il paragrafo 1 stabilisce il diritto, per gli organi giudiziari degli Stati membri, di ottenere dalla Commissione informazioni in suo possesso ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato e di chiedere altresì pareri in merito a questioni relative all'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. La Commissione stabilirà disposizioni dettagliate relative alla sua prassi in questo campo in una comunicazione che sostituirà l'attuale comunicazione sulla cooperazione fra i giudici nazionali e la Commissione e che conterrà un termine per la presentazione di osservazioni.

Il paragrafo 2 è volto a facilitare il controllo dell'applicazione degli articoli 81 e 82 da parte degli organi giudiziari nazionali. Esso stabilisce l'obbligo, per i giudici nazionali, di trasmettere alla Commissione copia delle sentenze riguardanti l'applicazione di detti articoli del trattato. La portata di quest'obbligo di informazione è tale da mantenere a un minimo le formalità amministrative per i tribunali e la Commissione. Esso comporterà per i primi, in particolare, un minimo di inadempimenti amministrativi aggiuntivi. Nei limiti del possibile l'invio di documenti cartacei sarà sostituito dall'invio in formato elettronico.

Il paragrafo 3 prevede il diritto, per la Commissione e per le autorità nazionali garanti della concorrenza, di presentare osservazioni scritte o orali agli organi giudiziari degli Stati membri. Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono esercitare tale facoltà solo nel loro Stato. La Commissione può agire ai sensi di tale disposizione solo per ragioni di interesse pubblico comunitario (come amicus curiae), cioè non nell'interesse di una delle parti. Questa disposizione è volta in particolare a permettere alla Commissione e alle autorità nazionali garanti della concorrenza di attirare l'attenzione dei giudici su questioni di considerevole importanza per l'applicazione coerente del diritto comunitario della concorrenza. Gli organi giudiziari nazionali non sono obbligati ad adeguarsi ad un'osservazione formulata dalla Commissione o da un'autorità nazionale. Il paragrafo 3 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 234 del trattato CE.

Il secondo comma del paragrafo 3 prevede l'obbligo, per gli organi giudiziari nazionali, di informare la Commissione o le autorità nazionali garanti della concorrenza in merito ai singoli casi da essi trattati, ma solo su specifica richiesta, per garantire che possano disporre di tutte le informazioni pertinenti su procedimenti ai quali contribuiscono o intendono contribuire a norma del paragrafo 3. È essenziale per la Commissione e per le autorità nazionali garanti della concorrenza essere pienamente informate in merito alla sostanza del caso, in primo luogo per decidere in modo fondato se presentare osservazioni ai sensi del paragrafo 3, e in secondo luogo per elaborare osservazioni qualitativamente valide.

Articolo 16 - Applicazione coerente del diritto comunitario della concorrenza

Nel nuovo sistema proposto le decisioni della Commissione continuano a svolgere un ruolo di rilievo nella definizione della politica comunitaria della concorrenza e - data la loro efficacia in tutta la Comunità - nel mantenimento di condizioni di concorrenza uniformi nell'intero mercato interno. Tali decisioni sono atti comunitari ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e sono assoggettate a un sistema distinto di controllo giurisdizionale. I tribunali nazionali non hanno competenza per esaminare la validità degli atti comunitari. Tale responsabilità e competenza spetta soltanto alle giurisdizioni comunitarie, che nell'esercizio delle loro funzioni garantiscono un'applicazione uniforme del diritto comunitario nell'interesse dell'ordinamento giuridico comunitario e della certezza del diritto.

In un sistema caratterizzato dalla competenza parallela delle Commissione, delle autorità nazionali garanti della concorrenza e degli organi giudiziari degli Stati membri ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato, è fondamentale che tale applicazione avvenga in maniera coerente. Se nell'applicazione di tali disposizioni dovessero sorgere divergenze significative, la coerenza del diritto comunitario della concorrenza e il corretto funzionamento del mercato interno ne verrebbero compromessi. È pertanto necessario adottare misure che affrontino in modo efficace tale rischio di applicazione disomogenea.

L'articolo 16 del regolamento proposto impone agli organi giudiziari e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri l'obbligo di sforzarsi di non emettere decisioni in contrasto con quelle adottate dalla Commissione. Tale disposizione lascia imimpregiudicata la giurisprudenza della Corte di giustizia.

L'obiettivo di questo articolo è instaurare un sistema che limiti la possibilità di decisioni divergenti. È fondamentale evitare che i giudici nazionali e le autorità nazionali garanti della concorrenza emettano decisioni in contrasto con quelle della Commissione, poiché la persistenza di decisioni discordanti basate sullo stesso corpus normativo sarebbe pregiudizievole per il valido funzionamento dell'ordinamento giuridico comunitario.

I potenziali elementi di conflitto dipendono dalla parte operativa delle decisioni della Commissione e dai fatti su cui la decisione si basa. Quando la Commissione ha stabilito l'esistenza di un'infrazione, i giudici e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri devono sforzarsi di evitare conflitti nella misura in cui i presupposti di fatto sono gli stessi. Questo vale anche per le decisioni constatanti l'assenza di infrazione di cui all'articolo 10 del regolamento proposto.

Gli organi giudiziari nazionali possono evitare di emettere decisioni contrastanti con quelle della Commissione sollevando in particolare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 234 CE oppure - in casi in cui una decisione della Commissione sia pendente presso le giurisdizioni comunitarie - sospendendo il loro procedimento. Il risultato, in entrambe le situazioni, è che la questione viene chiarita dagli organi giurisdizionali comunitari, con effetto per l'insieme della Comunità. Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono evitare di emettere decisioni in contrasto con quelle della Commissione consultando la Commissione stessa e - in casi in cui una decisione della Commissione sia pendente presso le giurisdizioni comunitarie - sospendendo il loro procedimento.

CAPO V - POTERI DI INDAGINE

Articolo 17 - Indagini per settore economico

L'articolo 17 riprende l'articolo 12 dell'attuale regolamento n. 17. L'individuazione delle infrazioni è in parte conseguita attraverso il controllo dei mercati. È pertanto opportuno mantenere questo strumento che permette alla Commissione di procedere a indagini generali in un dato settore economico se l'evoluzione dei mercati fa presumere che la concorrenza sia ristretta.

Articolo 18 - Richiesta di informazioni

Questo articolo è basato sull'articolo 11 del vigente regolamento n. 17.

Il testo non richiede modifiche rilevanti. L'articolo proposto introduce solo una modifica di piccola portata.

Il paragrafo 3 consente infatti ai procuratori debitamente incaricati di rispondere alle richieste di informazioni in nome dei loro clienti. Le imprese rimangono tuttavia responsabili dell'esattezza delle informazioni fornite;

Articolo 19 - Potere di verbalizzare le dichiarazioni

L'articolo instaura una base giuridica che consente alla Commissione di sentire persone fisiche o giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, interessate o meno dal procedimento, e di verbalizzare le loro dichiarazioni orali. Tale disposizione colma una lacuna nei poteri della Commissione, consentendo che le osservazioni orali possano essere verbalizzate e addotte come prova nei procedimenti.

Articolo 20 - Poteri di ispezione della Commissione

L'articolo definisce i poteri di ispezione della Commissione. È in gran parte identico all'articolo 14 del vigente regolamento n. 17, ma per accrescere l'efficacia delle ispezioni propone alcune modifiche.

Il regolamento n. 17 prevede che gli agenti della Commissione siano autorizzati a controllare i libri e gli altri documenti aziendali, a prendere copie e estratti dei libri e degli altri documenti aziendali, a richiedere spiegazioni orali "in loco" a ad accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese. La proposta contiene le modifiche esposte in appresso.

Il paragrafo 2 dell'articolo proposto introduce tre elementi nuovi per integrare i poteri della Commissione allo scopo di salvaguardare l'efficacia delle ispezioni.

In primo luogo il paragrafo 2, lettera b) prevede l'estensione dei poteri per consentire agli agenti incaricati di effettuare ricerche nei domicili privati qualora vi sia motivo di sospettare che vi siano conservati documenti di carattere aziendale. Tale estensione dei poteri è basata sull'esperienza acquisita in casi recenti, dai quali è emerso che documenti di rilevante importanza erano conservati nei domicili privati del personale delle imprese. È stato inoltre dimostrato che nei domicili privati erano deliberatamente conservati documenti costituenti prove a carico dell'impresa. Le disposizioni vigenti consentono effettivamente alle imprese di vanificare le ispezioni svolte dalla Commissione. Per garantire l'efficacia di tali ispezioni contro infrazioni non palesi è pertanto necessario ampliare i poteri degli agenti della Commissione e consentire loro di svolgere controlli nei domicili privati del personale delle imprese qualora vi sia la possibilità che vi siano conservati dei documenti. Il paragrafo 7 dell'articolo 20 subordina l'esercizio di tale potere all'autorizzazione di un giudice nazionale.

In secondo luogo il paragrafo 2, lettera e) conferisce agli agenti della Commissione il potere di apporre sigilli ad armadi e uffici per garantire che nel corso delle ispezioni non scompaia alcun documento. Tale potere serve ad assicurare l'efficacia dell'ispezione, in particolare nei casi in cui essa duri più giorni e gli agenti devono allontanarsi dai locali dell'impresa senza aver terminato i loro controlli. L'articolo 22, paragrafo 1, lettera d) prevede che la violazione dei sigilli sia punita con ammende.

In terzo luogo il paragrafo 2, lettera f) stabilisce fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia che nel corso delle ispezioni gli agenti della Commissione possano porre qualsiasi domanda relativa all'oggetto dell'ispezione stessa. Questa disposizione è necessaria per accrescere l'efficacia delle indagini, dato che la formulazione del vigente articolo 14 del regolamento n. 17 consente agli agenti di chiedere solo spiegazioni orali relative ai documenti.

Il paragrafo 8 codifica i principi enunciati nella sentenza resa nella causa Hoechst [4], per garantire la par condicio alle imprese oggetto di ispezioni della Commissione nel mercato comune.

[4] V. cause riunite 46/87 e.a., Hoechst, Racc. 1989, pag. 2859.

Quando la Commissione decide di svolgere ispezioni ai sensi del vigente articolo 14, paragrafo 3, le autorità nazionali che le prestano assistenza devono, nella maggior parte degli Stati membri, ottenere un'ordinanza dal giudice per sormontare qualsiasi opposizione da parte delle imprese. La Corte di giustizia ha ritenuto nella causa Hoechst che il giudice nazionale non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e non può mettere in discussione la validità della decisione della Commissione. Il giudice nazionale può solo controllare l'autenticità della decisione della Commissione e valutare l'idoneità degli atti coercitivi previsti (ossia la possibilità, per la Commissione, di procedere senza il consenso dell'impresa) rispetto all'oggetto dell'ispezione. Per agevolare tale compito al giudice, la Commissione deve motivare sufficientemente la sua decisione di ispezione.

Il potere dei giudici per l'applicazione delle leggi nazionali sulla concorrenza differisce da quello per l'applicazione del diritto comunitario in materia. Ciò può portare a confusione nei procedimenti, poiché alcuni giudici tendono ad applicare le norme nazionali in caso di ispezioni basate sul diritto comunitario. Per garantire che le ispezioni della Commissione siano disciplinate dalle stesse norme in tutto il mercato interno, è indispensabile formulare chiaramente nel nuovo regolamento i principi enunciati nella sentenza Hoechst.

Articolo 21 - Indagini effettuate dalle autorità degli Stati membri

Questo articolo si basa sull'articolo 13 del vigente regolamento n. 17, adattato al nuovo sistema di applicazione. Esso mantiene la possibilità, per gli Stati membri, di svolgere inchieste sul loro territorio in nome della Commissione e introduce al tempo stesso la possibilità, per l'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, di procedere a qualsiasi indagine in nome dell'autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro. La disposizione in oggetto è necessaria per consentire un'effettiva cooperazione fra le autorità nazionali garanti della concorrenza: tale cooperazione le mette in grado di trattare casi le cui prove possono essere disperse in diversi Stati membri. L'assenza di tali meccanismi ostacolerebbe gravemente un reale decentramento nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

CAPO VI - SANZIONI

Articolo 22 - Ammende

L'articolo 15 del vigente regolamento n. 17 prevede due tipi di ammende: quelle per inosservanza delle norme procedurali (richieste di informazioni, rifiuto di sottoporsi a un'ispezione...), e quelle per infrazioni sostanziali degli articoli 81 e 82.

Il paragrafo 1 modifica le ammende per inosservanza delle norme procedurali, che nel vigente regolamento n. 17 possono variare dai 100 ai 5000 euro. Tali importi non hanno più alcun effetto dissuasivo. Il nuovo regolamento propone di allineare queste ammende a quelle previste dal trattato CECA, che per tali tipi di infrazione prevede importi pari fino all'1% del fatturato annuo totale (articolo 47). Il regolamento proposto introduce anche sanzioni per le imprese che si rifiutino di rispondere a domande orali nel corso delle ispezioni, o qualora vengano infranti i sigilli apposti dagli agenti.

Il paragrafo 2 riguarda le ammende comminate per infrazione delle norme sostanziali. Esso non propone di modificare l'ammontare di tale seconda categoria di ammende (fino al 10% del fatturato annuo totale), ma considera semplicemente opportuno aggiungere all'elenco delle infrazioni l'inosservanza di una decisione che ordini l'adozione di provvedimenti provvisori e l'inosservanza di impegni resi obbligatori da una decisione.

Il paragrafo 4 introduce una nuova disposizione riguardante le infrazioni commesse dalle associazioni di imprese. Il trattato prevede l'imposizione di ammende alle associazioni di imprese per violazione delle regole di concorrenza comunitarie. La Corte di giustizia ha ritenuto che tali ammende possano essere calcolate sulla base del fatturato dei membri dell'associazione. In pratica, tuttavia, è spesso impossibile riscuotere l'ammenda irrogata, poiché raramente le associazioni dispongono di risorse proprie sufficienti a coprire il pagamento e non esiste attualmente alcun mezzo legale per esigere tale pagamento dai membri dell'associazione. È pertanto proposta una nuova disposizione che consente alla Commissione, in caso di inadempienza dell'associazione, di esigere il pagamento dell'ammenda da parte di coloro che ne risultano membri alla data dell'infrazione.

Articolo 23 - Penalità di mora

È opportuno modificare anche le disposizioni relative agli importi delle penalità di mora stabiliti nel vigente regolamento n. 17 (che prevede un ammontare che varia fra 50 e 1 000 euro). Il nuovo regolamento propone di definire un tetto in relazione al fatturato totale: il 5% del fatturato medio giornaliero per ogni giorno di ritardo. Si tratta dell'importo previsto dal trattato CECA (articolo 47).

L'istituzione di nuove categorie di decisioni, ossia le decisioni di accettazione degli impegni e quelle che ordinano l'adozione di provvedimenti provvisori, richiede inoltre che possano essere comminate penalità di mora alle imprese che non rispettino tali decisioni.

CAPO VII - PRESCRIZIONE

Articolo 24 - Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni

Questo articolo integra nella presente proposta le disposizioni relative alla prescrizione contenute nel regolamento (CEE) n. 2988/74. Di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2988/74 non sarà più applicabile alle misure relative alle ammende o alle penalità di mora di cui alla presente proposta di regolamento.

Le disposizioni relative alla prescrizione sono state adattate al nuovo sistema di applicazione. L'unico aspetto significativo riguarda il decentramento previsto dalla proposta di regolamento: il regolamento (CEE) n. 2988/74 prevede che la prescrizione sia interrotta solo da atti degli Stati membri su richiesta della Commissione. Quest'ultima condizione è eliminata, cosicché la prescrizione può essere interrotta anche da misure adottate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza nell'applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato, indipendentemente da qualsiasi richiesta della Commissione.

Articolo 25 - Prescrizione in materia d'esecuzione

Come l'articolo 24, anche questo articolo integra nella presente proposta le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2988/74 relative alla prescrizione, effettuando gli stessi adattamenti.

CAPO VIII - AUDIZIONI E SEGRETO D'UFFICIO

Articolo 26 - Audizione delle parti, dei ricorrenti e degli altri terzi

Sulla base dell'articolo 19 del vigente regolamento n. 17 la Commissione ha sviluppato una prassi di equo esame dei casi e accesso al fascicolo in parte presentata nella comunicazione del 1997 relativa all'accesso al fascicolo. L'articolo 26 conferma il diritto di accesso al fascicolo, lasciando che una comunicazione della Commissione definisca le disposizioni dettagliate.

Articolo 27 - Segreto d'ufficio

Il paragrafo 1 riprende la disposizione dell'articolo 20, paragrafo 1 del vigente regolamento n. 17. Esso limita l'uso delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 17 a 21 ai soli scopi per i quali sono state richieste. L'articolo 27, paragrafo 1 è subordinato all'applicazione di più specifiche disposizioni del regolamento, in particolare gli articoli 12 e 15.

Il paragrafo 2 include, fra le informazioni soggette al segreto d'ufficio di cui all'articolo 20, paragrafo 2 dell'attuale regolamento n. 17, tutte le informazioni riservate scambiate dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a norma del regolamento proposto. Tale disposizione integra le misure di tutela di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

CAPO IX - ESENZIONI PER CATEGORIA

Articolo 28 - Adozione dei regolamenti d'esenzione

La Commissione è attualmente autorizzata dal Consiglio ad adottare regolamenti d'esenzione per categoria nel campo degli accordi verticali, dei diritti di proprietà intellettuale, degli accordi di specializzazione e di ricerca e sviluppo, dell'assicurazione, e in alcuni settori dei trasporti.

Questo articolo sancisce la competenza della Commissione ad adottare regolamenti d'esenzione per categoria e definisce le condizioni ad essi relative. L'adozione di un regolamento d'esenzione per categoria richiede che venga sentito a due riprese il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti.

Articolo 29 - Revoca in casi specifici

Il paragrafo 1 stabilisce, conformemente al vigente quadro normativo, che la Commissione ha il potere di revocare il beneficio di un'esenzione per categoria per il futuro, qualora essa constati, in base ad una specifica valutazione, che un dato accordo non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 del trattato.

Il paragrafo 2 propone di conferire alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri la competenza a revocare il beneficio di un regolamento d'esenzione per categoria per il loro territorio, a condizione che tale territorio costituisca un mercato geografico rilevante distinto. Attualmente tale competenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza è limitato al settore degli accordi verticali [5]. Per garantire coerenza nell'applicazione dei regolamenti d'esenzione per categoria, che sono atti comunitari, è necessario prevedere, nel caso di decisioni nazionali che ne revochino il beneficio, la consultazione preliminare della Commissione (vedi l'articolo 11, paragrafo 4 della proposta di regolamento).

[5] Cfr. l'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1215/1999 del Consiglio che modifica il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate.

Articolo 30 - Regolamento di non applicazione

Questo articolo prevede che la Commissione possa definire nei regolamenti d'esenzione per categoria la sua facoltà di escludere dal campo d'applicazione degli stessi, tramite regolamento, taluni accordi o pratiche in vigore su un particolare mercato rilevante. Effetti anticoncorrenziali sono spesso causati dall'esistenza di una serie di accordi paralleli o reti di accordi [6]. In tali casi non è efficace procedere con singole revoche per ciascun accordo o ciascuna rete. La soluzione adeguata è la disapplicazione dell'esenzione per un determinato mercato.

[6] Vedi a tale riguardo l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1215/1999.

CAPO X - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31 - Pubblicazione delle decisioni

Questo articolo corrisponde all'articolo 21 dell'attuale regolamento n. 17.

Articolo 32 - Controllo della Corte di giustizia

La proposta è identica all'articolo 17 del vigente regolamento n. 17.

Articolo 33 - Esclusione dal campo d'applicazione del regolamento

Questo articolo elenca i settori che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento. Si tratta di alcuni settori dei trasporti marittimi e aerei non contemplati dalle presenti disposizioni d'applicazione degli articoli 81 e 82 (vedi i regolamenti (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87).

Articolo 34 - Disposizioni d'esecuzione

L'articolo stabilisce il diritto, per la Commissione, di adottare disposizioni ai fini dell'applicazione del regolamento ed elenca alcuni aspetti che possono essere interessati da tali disposizioni.

CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35 - Disposizioni transitorie

Il paragrafo 1 specifica che le notificazioni e le domande equivalenti presentate ai sensi dei vigenti regolamenti n. 17, (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 perderanno efficacia a partire dalla data di applicazione del regolamento proposto.

Il secondo comma, in conseguenza dell'introduzione del nuovo sistema, prevede che le decisioni di esenzione già adottate non siano già valide a decorrere dalla data di applicazione del regolamento.

Il paragrafo 2 garantisce che gli atti procedurali effettuati in applicazione dei vigenti regolamenti n. 17, (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 rimarranno validi ai sensi del nuovo regolamento proposto. I procedimenti avviati ad esempio a norma degli articoli 3 e 15 dell'attuale regolamento n. 17 continueranno ad essere portati avanti, e saranno disciplinati dalle nuove disposizioni dalla data di applicazione delle stesse.

Articolo 36 - Designazione delle autorità nazionali garanti della concorrenza

Questo articolo stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di conferire alle rispettive autorità garanti della concorrenza la competenza ad applicare pienamente gli articoli 81 e 82 del trattato, nella misura in cui risulti necessaria l'adozione di altre misure nazionali a complemento delle disposizioni di cui all'articolo 6. Il conferimento di tali pieni poteri alle autorità nazionali garanti della concorrenza è un presupposto indispensabile per un'efficace applicazione degli articoli 81 e 82 nell'ambito nel nuovo sistema decentrato. È anche il presupposto necessario per il corretto funzionamento della rete delle autorità responsabili della concorrenza. Senza il conferimento di tali competenze non potrebbe avere luogo la prevista ripartizione dei casi e la Commissione potrebbe essere obbligata a provvedere al trattamento di una quantità sproporzionata di casi riguardanti i mercati degli Stati membri le cui autorità non possono applicare gli articoli 81 e 82.

Articolo 37 - Modifica del regolamento (CEE) n. 1017/68

Questo articolo abroga specifiche norme procedurali contenute nel regolamento (CEE) n. 1017/68, mantenendo in vigore le disposizioni sostanziali di tale regolamento. Le modifiche sono necessarie per istituire un sistema d'applicazione che includa il settore dei trasporti.

Articolo 38 - Modifica del regolamento (CEE) n. 2988/74

L'articolo disapplica il regolamento (CEE) n. 2988/74 per quanto riguarda le ammende e le penalità di mora disciplinate dalla presente proposta di regolamento.

Articolo 39 - Modifica del regolamento (CEE) n. 4056/86

Questo articolo abroga specifiche norme procedurali contenute nel regolamento (CEE) n. 4056/86, mantenendo in vigore le disposizioni sostanziali di tale regolamento. Le modifiche sono necessarie per istituire un sistema d'applicazione che includa il settore dei trasporti.

Articolo 40 - Modifica del regolamento (CEE) n. 3975/87

Questo articolo abroga specifiche norme procedurali contenute nel regolamento (CEE) n. 3975/87, mantenendo in vigore le disposizioni sostanziali di tale regolamento. Le modifiche sono necessarie per istituire un sistema d'applicazione che includa il settore dei trasporti.

Articolo 41 - Abrogazioni

L'articolo elenca i regolamenti sostituiti dalla presente proposta.

Articolo 42 - Entrata in vigore

L'articolo contiene le disposizioni riguardanti l'entrata in vigore del regolamento.

2000/0243 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO concernente l'applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 2988/74, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 ("Regolamento d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato")

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione [7],

[7] GU C ...

visto il parere del Parlamento europeo [8],

[8] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [9],

[9] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) Per istituire un sistema che impedisca distorsioni della concorrenza nel mercato comune occorre provvedere all'applicazione efficace e uniforme degli articoli 81 e 82 nella Comunità. Il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [10], ha permesso lo sviluppo di una politica in materia di diritto comunitario della concorrenza che ha contribuito alla diffusione di una cultura della concorrenza nella Comunità. Oggi, tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno sostituire detto regolamento per introdurre disposizioni adeguate alle sfide di un mercato integrato e di un futuro ampliamento della Comunità.

[10] GU 13 del 21.2.1962, pag. 204. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 (GU L 148 del 15.6.1999).

(2) È opportuno, in particolare, rivedere le modalità di funzionamento delle disposizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, che prevedono delle deroghe al divieto di accordi restrittivi della concorrenza di cui all'articolo 81, paragrafo 3. A tale riguardo va tenuto conto, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), della necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, di semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo.

(3) Il sistema centralizzato istituito dal regolamento n. 17 non è più in grado di garantire un equilibrio fra questi due obiettivi. Esso frena, da un lato, l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte degli organi giudiziari e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, mentre il sistema di notificazione che esso comporta impedisce alla Commissione di concentrarsi sulla repressione delle infrazioni più gravi. D'altro lato, il sistema comporta ingenti costi per le imprese.

(4) È pertanto opportuno sostituire detto regime con la previsione normativa di un sistema d'eccezione, in base al quale le autorità garanti della concorrenza e gli organi giudiziari degli Stati membri siano competenti non solo ad applicare l'articolo 81, paragrafo 1 e l'articolo 82, direttamente applicabili in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ma anche l'articolo 81, paragrafo 3.

(5) Va osservato in tale contesto che, conformemente alla giurisprudenza elaborata in relazione al regolamento n. 17, l'onere di provare che le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 sono soddisfatte incombe alla parte che invoca l'applicazione di detta disposizione: tale parte, difatti, è generalmente il soggetto meglio in grado di fornire tale prova.

(6) Per garantire un'efficace applicazione delle regole di concorrenza comunitarie è opportuno coinvolgere in maggior misura le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, alle quali deve essere conferito il potere di applicare direttamente il diritto comunitario.

(7) Gli organi giudiziari nazionali svolgono una funzione essenziale nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Essi tutelano i diritti soggettivi garantiti dal diritto comunitario nelle controversie fra privati, in particolare accordando risarcimenti alle parti danneggiate dalle infrazioni. Gli organi giudiziari nazionali svolgono sotto questo aspetto un ruolo complementare a quello delle autorità nazionali garanti della concorrenza. È quindi necessario consentire loro di applicare pienamente gli articoli 81 e 82 del trattato.

(8) Per garantire che le regole di concorrenza applicate agli operatori economici nella Comunità siano omogenee, è necessario regolamentare, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera e) del trattato, i rapporti fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza, escludendo l'applicazione del diritto nazionale agli accordi, decisioni e pratiche contemplati da detti articoli.

(9) Se, nel nuovo sistema, l'applicazione delle norme sarà decentrata, l'uniformità del diritto comunitario richiede tuttavia che tali norme continuino ad essere stabilite a livello centrale. È opportuno a tal fine conferire alla Commissione una competenza generale ad adottare regolamenti d'esenzione per categoria, allo scopo di consentirle di adattare e chiarire il quadro normativo. Tale competenza deve essere esercitata in stretta cooperazione con le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, ferme restando le disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1017/68 [11], (CEE) n. 4056/86 [12] e (CEE) n. 3975/87 [13].

[11] GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

[12] GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4. Regolamento modificato dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

[13] GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2410/92 (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 18).

(10) Con la soppressione del sistema di notificazioni può rivelarsi utile, per aumentare la trasparenza, introdurre un obbligo di registrazione per determinati tipi di accordi. A tale scopo è opportuno conferire alla Commissione il potere di istituire detto obbligo. Qualora sia introdotto un tale sistema di registrazione, esso non potrà comunque conferire il diritto di ottenere una decisione sulla compatibilità col trattato dell'accordo registrato e non dovrà pregiudicare l'efficace repressione delle eventuali violazioni.

(11) Per vegliare sull'applicazione delle disposizioni del trattato la Commissione deve poter emettere, nei confronti di imprese o di associazioni di imprese, decisioni dirette a far cessare le violazioni degli articoli 81 e 82. Qualora sussista un interesse, inoltre, la Commissione deve poter adottare decisioni volte a constatare infrazioni già cessate, anche ove non proceda a comminare ammende. È opportuno che il regolamento preveda inoltre espressamente il potere riconosciuto alla Commissione dalla Corte di giustizia di adottare decisioni che ordinino misure provvisorie.

(12) Qualora, nel corso di un procedimento volto a constatare un'infrazione le imprese propongano alla Commissione degli impegni tali da rimuovere le sue obiezioni, la Commissione, mediante decisione, deve potere rendere detti impegni obbligatori per le imprese, affinché essi possano essere fatti valere dai terzi dinanzi ai giudici nazionali e la loro inosservanza possa essere sanzionata comminando ammende e penalità di mora, senza che la decisione disponga in merito all'applicabilità dell'articolo 81 o dell'articolo 82.

(13) Può inoltre essere utile, in casi eccezionali dettati da ragioni di interesse pubblico comunitario, che la Commissione adotti decisioni di natura dichiarativa in ordine all'inapplicabilità del divieto di cui all'articolo 81 o all'articolo 82, al fine di rendere chiara la legislazione e di garantirne un'applicazione coerente nella Comunità.

(14) Affinché la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri formino insieme una rete di pubbliche autorità che applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta cooperazione, è necessario istituire dei meccanismi di informazione e di consultazione e consentire lo scambio di dati, anche riservati, fra i membri della rete stessa, predisponendo al tempo stesso adeguate garanzie per le imprese.

(15) Per assicurare un'applicazione coerente delle regole di concorrenza e al contempo una gestione ottimale della rete, è indispensabile mantenere la regola in virtù della quale le autorità nazionali garanti della concorrenza sono automaticamente disinvestite di un caso determinato, qualora la Commissione avvii un procedimento.

(16) Per garantire una ripartizione ottimale dei casi nell'ambito di tale rete occorre prevedere una disposizione generale che consenta a un'autorità garante della concorrenza di sospendere o chiudere un caso ove un'altra autorità ne sia già investita o lo abbia già trattato, l'obiettivo essendo che ogni caso sia trattato da una sola autorità. Tale disposizione non deve pregiudicare la possibilità, riconosciuta alla Commissione dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, di respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario anche nel caso in cui nessun altra autorità in materia di concorrenza abbia manifestato l'intenzione di occuparsene.

(17) Il funzionamento del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti istituito dal regolamento n. 17 è risultato molto soddisfacente e tale comitato si inserisce perfettamente nel nuovo sistema di applicazione decentrata. È pertanto opportuno prendere come base le disposizioni del regolamento n. 17 rendendo al tempo stesso più efficace l'organizzazione dei lavori di tale organo. A tale scopo è utile consentire che i pareri possano essere formulati tramite una procedura scritta. Il comitato consultivo dovrà inoltre poter servire come sede di discussione di casi trattati dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, contribuendo così a mantenere coerente l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

(18) L'applicazione coerente delle regole di concorrenza richiede altresì l'istituzione di meccanismi di cooperazione fra la Commissione e gli organi giudiziari degli Stati membri. È utile, in particolare, che questi ultimi possano rivolgersi alla Commissione per ottenere informazioni o pareri in merito all'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. È inoltre necessario che la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possano formulare osservazioni scritte od orali dinanzi ai giudici nazionali nei casi di applicazione dell'articolo 81 o 82. A tal fine è opportuno assicurare che la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possano disporre di informazioni sufficienti riguardo ai procedimenti giudiziari nazionali.

(19) In un sistema di competenze parallele, per garantire il rispetto dei principi della certezza del diritto e dell'applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie devono essere evitati i conflitti fra decisioni. Quando la Commissione ha adottato una decisione, le autorità garanti della concorrenza e gli organi giudiziari degli Stati membri devono pertanto cercare di non porsi in contrasto con essa. In tale contesto occorre ricordare che gli organi giudiziari nazionali hanno la possibilità di richiedere una pronunzia pregiudiziale alla Corte di giustizia.

(20) La Commissione deve disporre in tutta la Comunità del potere di esigere le informazioni e di svolgere le ispezioni necessarie per individuare accordi, decisioni e pratiche concordate vietati dall'articolo 81, nonché casi di sfruttamento abusivo di posizioni dominanti vietati dall'articolo 82. Le autorità nazionali garanti della concorrenza devono prestare la loro attiva collaborazione all'esercizio di tali poteri.

(21) Poiché diventa sempre più difficile individuare le infrazioni delle regole di concorrenza, per far sì che questa sia efficacemente tutelata è necessario ampliare i poteri di indagine della Commissione. La Commissione deve in particolare avere la facoltà di sentire chiunque possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni. Inoltre, nel corso delle ispezioni, gli agenti incaricati dalla Commissione devono poter apporre sigilli e chiedere qualsiasi informazione in relazione all'oggetto e allo scopo dell'ispezione stessa.

(22) In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, è utile precisare i limiti del controllo che può essere esercitato dal giudice nazionale quando questi è chiamato, conformemente al diritto nazionale, a intervenire per consentire il ricorso alla forza pubblica allo scopo di sormontare l'opposizione di un'impresa a un'ispezione ordinata mediante decisione.

(23) L'esperienza ha inoltre dimostrato che spesso dei documenti aziendali sono conservati presso il domicilio dei dirigenti e dei collaboratori delle imprese. Perché non sia compromessa l'efficacia delle ispezioni è opportuno pertanto autorizzare l'accesso degli agenti incaricati dalla Commissione a tutti i locali in cui possono trovarsi dei documenti aziendali, comprese le abitazioni private. L'esercizio di quest'ultimo potere deve tuttavia essere subordinato all'intervento dell'autorità giudiziaria.

(24) Perché le autorità garanti della concorrenza dei diversi Stati membri abbiano maggiori possibilità di applicare efficacemente gli articoli 81 e 82, è utile consentire loro di prestarsi assistenza reciproca mediante svolgimento di indagini.

(25) L'osservanza degli articoli 81 e 82 e l'adempimento degli obblighi cui sono soggette le imprese e le associazioni di imprese in forza del presente regolamento devono poter essere assicurati per mezzo di ammende e di penalità di mora. A tale scopo è opportuno stabilire anche per infrazioni alle norme procedurali delle ammende di importo adeguato.

(26) Le norme relative alla prescrizione in materia di imposizione di ammende e penalità di mora sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio [14], che contempla anche le sanzioni applicabili nel settore dei trasporti. In un sistema di competenze parallele, è necessario aggiungere agli atti che possono interrompere la prescrizione gli atti procedurali autonomi posti in essere da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro. Per chiarire il quadro legislativo è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2988/74 per escluderne l'applicazione al settore disciplinato dal presente regolamento e per includere nel presente regolamento disposizioni relative alla prescrizione.

[14] GU L 319 del 29.11.1974, pag.1.

(27) Occorre sancire il diritto delle imprese interessate ad essere sentite dalla Commissione, fornire ai terzi i cui interessi possono essere danneggiati da una decisione la possibilità di presentare preventivamente le loro osservazioni, nonché assicurare un'ampia pubblicità alle decisioni prese. Pur garantendo i diritti di difesa delle imprese interessate, e in particolare il diritto di accesso al fascicolo, è al tempo stesso indispensabile tutelare il segreto commerciale. Occorre inoltre garantire la riservatezza delle informazioni scambiate in seno alla rete.

(28) Tutte le decisioni prese dalla Commissione in applicazione del presente regolamento dovendo essere soggette al controllo della Corte di giustizia alle condizioni definite dal trattato, è opportuno prevedere l'attribuzione alla Corte di giustizia, in applicazione dell'articolo 229 del trattato, della competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le decisioni mediante le quali la Commissione infligge ammende o penalità di mora.

(29) I principi contemplati dagli articoli 81 e 82 del trattato, così come sono stati applicati dal regolamento n. 17, conferiscono agli organi della Comunità un ruolo centrale che è opportuno mantenere, pur coinvolgendo maggiormente gli Stati membri nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie. Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per raggiungere il proprio obiettivo, che è quello di permettere un'applicazione efficace delle regole di concorrenza comunitarie, e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

(30) Poiché la giurisprudenza ha chiarito che il settore dei trasporti rientra nel campo d'applicazione delle regole di concorrenza, tale settore deve essere assoggettato alle norme procedurali del presente regolamento. Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 per sopprimere le specifiche disposizioni procedurali in essi contenute.

(31) Alla luce del nuovo regime istituito dal presente regolamento occorre procedere all'abrogazione dei seguenti regolamenti: regolamento n. 141 del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti [15]; regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate [16]; regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate [17]; regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei [18]; regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni [19]; regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea ("consorzi") [20],

[15] GU 124 del 28.11.1962, pag. 2751. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 1002/67/CEE (GU 306 del 16.12.1967, pag. 1).

[16] GU 36 del 6.3.1965, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/1999 (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 1).

[17] GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

[18] GU L 374 del 31.12.1987, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

[19] GU L 143 del 7.6.1991, pag. 1.

[20] GU L 55 del 29.2.1992, pag. 3. Regolamento modificato dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Articolo 1

Applicabilità diretta

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 e lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso.

Articolo 2

Onere della prova

In tutti i procedimenti nazionali e comunitari relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, l'onere della prova di una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1 o dell'articolo 82 incombe alla parte che asserisce tale violazione. Incombe invece alla parte che invoca l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 dimostrare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte.

Articolo3

Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza

Quando un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato oppure lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 sono tali da pregiudicare il commercio fra Stati membri, si applica il diritto comunitario della concorrenza ad esclusione delle legislazioni nazionali in materia.

CAPO II

COMPETENZE

Articolo 4

Competenza della Commissione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, alla Commissione sono attribuiti poteri previsti dal presente regolamento.

2. La Commissione può, mediante regolamento, definire taluni tipi di accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate contemplati dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato, ed assoggettarli a un obbligo di registrazione da parte delle imprese. Essa stabilisce in tal caso anche le modalità della registrazione nonché le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dell'obbligo. La registrazione di un accordo, di una decisione di associazione di imprese o di una pratica concordata non conferisce alcun diritto alle imprese o associazioni di imprese che la effettuano, e non osta all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Competenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

Le autorità nazionali garanti della concorrenza sono competenti ad applicare nei singoli casi il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato qualora le condizioni previste dall'articolo 81, paragrafo 3 non siano soddisfatte, nonché il divieto di cui all'articolo 82. A tal fine, agendo d'ufficio o in seguito a denuncia, possono emettere decisioni volte a ordinare la cessazione di un'infrazione, ad adottare provvedimenti provvisori, ad accettare impegni o a comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale. Qualora, in base alle informazioni di cui dispongono, non sussistano le condizioni per un divieto, possono anche decidere di non avere motivo di intervenire.

Articolo 6

Competenza delle giurisdizioni nazionali

Le giurisdizioni nazionali dinanzi alle quali è fatto valere il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato, sono altresì competenti ad applicare l'articolo 81, paragrafo 3.

CAPO III

DECISIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 7

Constatazione ed eliminazione delle infrazioni

1. Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d'ufficio, un'infrazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata. A tal fine può imporre loro l'adozione di tutte le misure necessarie, inclusi rimedi di natura strutturale. Qualora sussista un interesse può inoltre procedere alla constatazione di un'infrazione già cessata.

2. Possono presentare una denuncia ai sensi del paragrafo 1 gli Stati membri e le persone fisiche o giuridiche che vi abbiano legittimo interesse.

Articolo 8

Provvedimenti provvisori

1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza la Commissione può, d'ufficio, può, ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione, adottare mediante decisione dei provvedimenti provvisori.

2. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 sono applicabili per un periodo massimo di un anno rinnovabile.

Articolo 9

Impegni

1. Qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano di assumersi impegni tali da rimuovere le obiezioni della Commissione, questa può, mediante decisione, rendere tali impegni obbligatori per dette imprese. La decisione è adottata per un periodo di tempo determinato.

2. La decisione pone fine al procedimento, senza esaminare la questione della sussistenza o del permanere di un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato.

3 La Commissione può riaprire il procedimento:

a) se si modifica la situazione di fatto rispetto a un elemento essenziale della decisione,

b) se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti, oppure

c) se la decisione si basa su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

Articolo 10

Constatazione di inapplicabilità

Per ragioni di interesse pubblico comunitario la Commissione, agendo d'ufficio, può stabilire mediante decisione che, in base agli elementi a sua conoscenza, l'articolo 81 del trattato è inapplicabile a un accordo, a una decisione d'associazione di imprese o a una pratica concordata, o perché le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 non sono soddisfatte, o perché sono soddisfatte quelle dell'articolo 81, paragrafo 3.

La Commissione può effettuare una tale constatazione anche in relazione all'articolo 82 del trattato.

CAPO IV

COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ E GIURISDIZIONI NAZIONALI

Articolo 11

Cooperazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri

1. La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le regole di concorrenza comunitarie in stretta collaborazione.

2. La Commissione trasmette immediatamente alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri copia dei principali documenti raccolti ai fini dell'applicazione degli articoli da 7 a 10 del presente regolamento.

3. Quando le autorità nazionali garanti della concorrenza sono chiamate a intervenire su un caso d'applicazione dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato, oppure agiscono d'ufficio per l'applicazione di detti articoli, esse ne informano la Commissione all'inizio del procedimento.

4. Quando le autorità nazionali garanti della concorrenza intendono, ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato, adottare una decisione volta a ordinare la cessazione di un'infrazione, ad accettare impegni o a revocare l'applicazione di un regolamento d'esenzione per categoria, esse consultano preliminarmente la Commissione. A tal fine le trasmettono, al più tardi un mese prima dell'adozione della decisione, una presentazione del caso in questione e copia dei principali atti formati nell'ambito del loro procedimento. Su richiesta della Commissione le forniscono inoltre qualsiasi altro documento relativo alla pratica trattata.

5. Le autorità nazionali garanti della concorrenza possono consultare la Commissione su qualsiasi altro caso d'applicazione del diritto comunitario.

6. L'avvio di un procedimento da parte della Commissione per l'adozione di una decisione ai sensi del presente regolamento priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato.

Articolo 12

Scambi di informazioni

1. La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono comunicarsi e utilizzare come mezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese informazioni riservate, in deroga a qualunque contraria disposizione nazionale.

2. Le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Sulla base delle informazioni trasmesse possono essere comminate unicamente sanzioni di carattere pecuniario.

Articolo 13

Sospensione e chiusura del procedimento

1. Il fatto che un'autorità nazionale garante della concorrenza stia già esaminando una denuncia o stia già svolgendo un procedimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato riguardo a un dato accordo, a una data decisione di associazione o a una data pratica costituisce, per le altre autorità, un motivo sufficiente per sospendere il procedimento o per respingere una denuncia relativa allo stesso caso. La Commissione può analogamente respingere una denuncia qualora questa sia all'esame dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro.

2. Qualora un'autorità nazionale garante della concorrenza o la Commissione siano chiamate a esaminare una denuncia contro un accordo, una decisione di associazione o una pratica già trattata da un'altra autorità garante della concorrenza, tale denuncia può essere respinta.

Articolo 14

comitato consultivo

1. Un comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti deve essere sentito prima dell'adozione di qualsiasi decisione ai sensi degli articoli 7, 9, 10, 22 e dell'articolo 23, paragrafo 2 del presente regolamento.

2. Il comitato consultivo è composto da rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante che, in caso di impedimento, può essere sostituito da un altro rappresentante.

3. La consultazione può essere effettuata nel corso di una riunione, su invito della Commissione che la presiede, non prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione. Gli Stati membri possono accettare un termine di convocazione inferiore ai quattordici giorni. La Commissione allega alla convocazione un'esposizione della questione, con l'indicazione dei documenti più importanti della pratica, e un progetto preliminare di decisione. Il comitato consultivo emette un parere su tale progetto preliminare. Il parere può essere formulato anche se alcuni dei membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare.

4. La consultazione può anche avere luogo mediante procedura scritta. In tal caso la Commissione stabilisce un termine entro il quale gli Stati membri devono formulare le loro osservazioni. Se uno Stato membro lo richiede, la Commissione è tuttavia tenuta a organizzare una riunione.

5. Il parere è formulato per iscritto ed è unito al progetto di decisione. Il comitato consultivo può raccomandare la pubblicazione del parere e la Commissione può procedere a tale pubblicazione. La decisione di pubblicazione tiene debitamente conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali.

6. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può iscrivere un caso trattato da un'autorità nazionale garante della concorrenza all'ordine del giorno del comitato consultivo, affinché esso sia discusso prima dell'adozione della decisione finale.

Articolo 15

Cooperazione con le giurisdizioni nazionali

1. Nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato gli organi giudiziari degli Stati membri possono chiedere alla Commissione informazioni in suo possesso o pareri in merito a questioni relative all'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

2. Gli organi giudiziari degli Stati membri trasmettono alla Commissione copia delle sentenze riguardanti l'applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato entro un termine di un mese a partire dalla loro pronuncia.

3. Per ragioni di interesse pubblico comunitario la Commissione può, agendo d'ufficio, presentare osservazioni scritte o orali agli organi giudiziari degli Stati membri in merito ai procedimenti che implicano questioni d'applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato. La Commissione può farsi rappresentare dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Queste ultime possono a loro volta, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte o orali agli organi giudiziari del loro Stato.

A tal fine la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono chiedere agli organi giudiziari nazionali di trasmettere loro qualsiasi documento necessario.

Articolo 16

Applicazione uniforme del diritto comunitario della concorrenza

In virtù dell'articolo 10 del trattato e del principio d'applicazione uniforme del diritto comunitario, gli organi giudiziari e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri devono adoperarsi affinché non siano adottate decisioni in contrasto con le decisioni adottate dalla Commissione.

CAPO V

POTERI DI INDAGINE

Articolo 17

Indagini per settore economico

1. Se in un settore economico l'evoluzione degli scambi fra Stati membri, la rigidità dei prezzi o altre circostanze fanno presumere che la concorrenza è ristretta o falsata all'interno del mercato comune, la Commissione può procedere ad un'indagine generale e, nel quadro di quest'ultima, richiedere alle imprese di detto settore le informazioni necessarie e svolgere le necessarie ispezioni per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato.

La Commissione può, in particolare, chiedere a tutte le imprese e associazioni di imprese del settore considerato di comunicarle tutti gli accordi, decisioni e pratiche concordate.

2. Sono applicabili, per analogia, le disposizioni degli articoli da 18 a 23.

Articolo 18

Richiesta di informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai governi e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, nonché alle imprese e associazioni di imprese.

2. Nella sua domanda di informazioni la Commissione indica le basi giuridiche, il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste dagli articoli 22 e 23 del presente regolamento nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

3. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. I procuratori debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste in nome dei loro mandanti. Questi ultimi restano pienamente responsabili del carattere esaustivo, esatto e non fuorvianti delle informazioni fornite.

4. Se un'impresa o un'associazione di imprese non comunica le informazioni richieste nel termine stabilito oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite; indica le sanzioni previste dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e indica o commina le sanzioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d). La decisione indica altresì l'azione giudiziaria esperibile dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso la decisione.

Articolo 19

Potere di raccogliere dichiarazioni

Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può sentire ogni persona fisica o giuridica che si ritenga in grado di disporre di informazioni utili, per porle domande relative all'oggetto di un'indagine e verbalizzarne le risposte.

Articolo 20

Poteri di ispezione della Commissione

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutte le ispezioni necessarie presso le imprese e associazioni di imprese.

2. Gli agenti della Commissione incaricati di procedere a un'ispezione sdispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese interessate;

b) accedere a qualsiasi altro locale, compreso il domicilio di imprenditori, amministratori, direttori e altri membri del personale di dette imprese e associazioni di imprese, nella misura in cui può esistere il sospetto che vi siano conservati documenti di carattere aziendale;

c) controllare i libri e qualsiasi altro documento aziendale, su qualsiasi forma di supporto;

d) fare copie o estratti dei documenti controllati;

e) apporre sigilli su tutti i locali o documenti aziendali per la durata dell'ispezione;

f) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese informazioni relative all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.

3. Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché la sanzione prevista dall'articolo 22 per il caso in cui i libri e gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto e per il caso in cui le risposte fornite alle domande poste in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte, incomplete o fuorvianti. Prima dell'ispezione, la Commissione avvisa in tempo utile l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio essa deve essere compiuta.

4. Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi alle ispezioni ordinate dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dall'articolo 22 e dall'articolo 23, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. La Commissione adotta tali decisioni dopo aver sentito l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

5. Gli agenti dell'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione devono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare attivamente assistenza agli agenti della Commissione. Essi dispongono a tal fine dei poteri definiti al paragrafo 2.

6. Qualora gli agenti incaricati dalla Commissione constatino che un'impresa si oppone a un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta loro l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'ispezione, ricorrendo se del caso alla forza pubblica.

Se la legislazione nazionale richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria per consentire il ricorso alla forza pubblica, tale intervento può essere chiesto in via preventiva.

7. Qualora gli agenti incaricati dalla Commissione vogliano avvalersi del potere conferito loro dal paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, l'intervento preliminare dell'autorità giudiziaria è obbligatorio.

8 Il controllo della legittimità della decisione della Commissione è riservato alla Corte di giustizia. Il giudice nazionale può solo controllare l'autenticità della decisione della Commissione e verificare che gli atti coercitivi previsti non siano né arbitrari né sproporzionati rispetto allo scopo dell'ispezione. Il giudice nazionale non può né controllare la necessità dell'ispezione, né esigere che gli siano presentati altri elementi oltre quelli indicati nella decisione della Commissione.

Articolo 21

Indagini effettuate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza

1. Per stabilire l'esistenza di un'infrazione all'articolo 81 o all'articolo 82 del trattato l'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può procedere, sul proprio territorio, a qualsiasi indagine prevista dalla legislazione nazionale in nome e per conto dell'autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro. Essa trasmette le informazioni raccolte all'autorità richiedente ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

2. Su richiesta della Commissione, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri procedono alle ispezioni che la Commissione ritiene opportune a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 o che essa ha ordinato mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4. Gli agenti delle autorità nazionali incaricate di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto rilasciato dalla stessa autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuta l'ispezione. Tale mandato specifica l'oggetto e lo scopo dell'ispezione.

3. Gli agenti della Commissione possono, su richiesta di questa o dell'autorità garante della concorrenza dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuta l'ispezione, assistere gli agenti dell'autorità interessata.

CAPO VI

SANZIONI

Articolo 22

Ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all'uno per cento del fatturato annuo totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, quando intenzionalmente o per negligenza:

a) forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una domanda rivolta a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 18, paragrafo 1 o paragrafo 4, o non forniscano un'informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell'articolo 18, paragrafo 4;

b) presentino in maniera incompleta, nel corso delle ispezioni effettuate a norma dell'articolo 20 o dell'articolo 21, paragrafo 2, i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano alle ispezioni ordinate mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4;

c) si rifiutino di rispondere a una domanda posta in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), o rispondano in maniera inesatta, incompleta o fuorviante;

d) siano stati infranti i sigilli apposti dagli agenti incaricati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera e).

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino al dieci per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

a) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato;

b) contravvengano a una decisione che ordini l'adozione di provvedimenti provvisori ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;

c) non rispettino un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

3. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

4. Qualora sia comminata un'ammenda a un'associazione di imprese ai sensi del presente regolamento, e questa non sia solvibile, la Commissione può esigere tale pagamento da ciascuna delle imprese aderenti all'associazione al momento in cui è stata commessa l'infrazione. L'ammontare richiesto a ciascun membro non può eccedere 10 % del suo fatturato totale realizzato nel caso dell'esercizio sociale precedente.

5. Le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno carattere penale.

Articolo 23

Penalità di mora

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al cinque per cento del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

a) a porre fine a un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato conformemente a una decisione presa in applicazione dell'articolo 7;

b) a rispettare una decisione che ordina l'adozione di provvedimenti provvisori in applicazione dell'articolo 8;

c) a rispettare un impegno reso obbligatorio mediante decisione ai sensi dell'articolo 9;

d) a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4;

e) a sottoporsi ad un'ispezione che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 20.

2. Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'ammontare definitivo di questa in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4.

CAPO VII

PRESCRIZIONE

Articolo 24

Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni

1. Il potere conferito alla Commissione in virtù degli articoli 22 e 23 è soggetto al termine di prescrizione seguente:

a) tre anni per le infrazioni alle disposizioni relative alla ricerca di informazioni o all'esecuzione di ispezioni;

b) cinque anni per le altre infrazioni.

2. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni permanenti o continuate, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'infrazione.

3. La prescrizione riguardante l'imposizione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione o dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro destinato all'accertamento o alla repressione dell'infrazione. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un'impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione. Costituiscono in particolare atti interruttivi della prescrizione:

a) le domande scritte di informazioni della Commissione o di un'autorità nazionale garante della concorrenza;

b) i mandati scritti di ispezione rilasciati ai propri agenti dalla Commissione o da un'autorità nazionale garante della concorrenza;

c) l'avvio di un procedimento da parte della Commissione o di un'autorità nazionale garante della concorrenza;

d) la comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione o da un'autorità nazionale garante della concorrenza.

4. L'interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all'infrazione.

5. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la Commissione non ha comminato un'ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Detto termine è prolungato della durata della sospensione in conformità al paragrafo 6.

6. La prescrizione in materia di imposizione di ammende o di penalità di mora rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la decisione della Commissione.

Articolo 25

Prescrizione in materia d'esecuzione

1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni prese in applicazione degli articoli 22 e 23 si prescrive in cinque anni.

2. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta inoppugnabile.

3. La prescrizione è interrotta:

a) dalla notificazione di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.

4. Dopo ogni interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.

5. La prescrizione rimane sospesa:

a) per tutto il periodo per il quale è stata concessa un'agevolazione di pagamento;

b) per tutto il periodo in cui l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia.

CAPO VIII

AUDIZIONI E SEGRETO D'UFFICIO

Articolo 26

Audizione delle parti, dei ricorrenti e degli altri terzi

1. Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 22 e 23, paragrafo 2, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito alle quali le parti interessate sono state poste in condizione di far valere le loro osservazioni. I ricorrenti sono strettamente associati al procedimento.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando l'interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Tale interesse non può impedire la divulgazione e l'utilizzo da parte della Commissione delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.

Sono esclusi specificamente gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o di queste fra loro, in particolare i documenti di cui agli articoli 11 e 14.

3. La Commissione o le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora persone fisiche o giuridiche chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi un interesse, la loro domanda deve essere accolta.

Articolo 27

Segreto d'ufficio

1. Salvo il disposto degli articoli 12 e 15, le informazioni raccolte in applicazione degli articoli da 17 a 21 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state acquisite.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 11, 12, 14, 15 e 26, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

CAPO IX

ESENZIONI PER CATEGORIA

Articolo 28

Adozione dei regolamenti d'esenzione

1. In virtù dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato la Commissione può dichiarare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 1 inapplicabile a talune categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate, nell'osservanza delle condizioni definite ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. I regolamenti d'esenzione devono includere una definizione delle categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate a cui essi si applicano, e precisare in particolare le restrizioni non esentate e all'occorrenza le condizioni che devono essere soddisfatte.

3. I regolamenti d'esenzione devono essere limitati nel tempo.

4. Quando la Commissione intende adottare un regolamento d'esenzione, ne pubblica il progetto invitando tutti i soggetti interessati a farle pervenire le loro osservazioni entro il termine da essa stabilito, che non può essere inferiore a un mese.

5. La Commissione sente il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti prima di pubblicare un progetto di regolamento di esenzione e prima di adottare tale regolamento.

Articolo 29

Revoca in casi specifici

1. Qualora, in uno specifico caso, la Commissione constati d'ufficio o in seguito a denuncia che taluni accordi, decisioni o pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione di un regolamento d'esenzione per categoria hanno tuttavia effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, essa può revocare l'esenzione di cui a detto regolamento.

2. Qualora, in uno specifico caso, taluni accordi, decisioni o pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione di un regolamento d'esenzione producano effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3 del trattato sul territorio di uno Stato membro o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di tale Stato membro può revocare l'esenzione di cui a detto regolamento sul territorio di tale Stato.

Articolo 30

Regolamento di non applicazione

Un regolamento d'esenzione adottato a norma dell'articolo 28 può definire le condizioni che possono portare ad escludere dal suo campo d'applicazione determinati tipi di accordi, decisioni o pratiche concordate operanti in un particolare mercato. Qualora ricorrano tali condizioni, la Commissione può stabilirlo mediante regolamento e può fissare un termine alla scadenza del quale il regolamento d'esenzione cessa di essere applicabile agli accordi, decisioni o pratiche concordate interessate sul mercato in questione; tale termine non può essere inferiore a sei mesi. Si applicano per analogia i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 28.

CAPO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31

Pubblicazione delle decisioni

1. La Commissione pubblica le decisioni adottate in applicazione degli articoli da 8 a 10 e degli articolo 22 e 23.

2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni comminate. Essa deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i relativi segreti commerciali.

Articolo 32

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione commina un'ammenda o una penalità di mora. Essa può sopprimere, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 33

Esclusione dal campo d'applicazione

Il presente regolamento non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate, né agli abusi di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato che riguardano i seguenti settori:

a) trasporti marittimi internazionali non di linea ("tramps");

b) trasporti marittimi fra i porti di uno stesso Stato membro;

c) trasporti aerei fra la Comunità e i paesi terzi.

Articolo 34

Disposizioni d'esecuzione

La Commissione è autorizzata ad adottare qualsiasi disposizione utile ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Tali disposizioni possono in particolare riguardare:

a) l'introduzione di un obbligo di registrazione per determinati tipi di accordi;

b) la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate ai sensi dell'articolo 7, e la procedura applicabile per il rigetto delle denunce;

c) le modalità di informazione e di consultazione di cui all'articolo 11;

d) le modalità delle audizioni di cui all'articolo 26.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35

Disposizioni transitorie

1. Le domande presentate alla Commissione in applicazione dell'articolo 2 del regolamento n. 17 e le notificazioni in applicazione degli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento, nonché le domande e le notificazioni corrispondenti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 perdono efficacia a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.

La validità delle decisioni d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato adottate dalla Commissione in virtù di detti regolamenti cessa alla data di applicazione del presente regolamento.

2. Gli atti procedurali effettuati in applicazione del regolamento n. 17 e dei regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 continuano ad avere efficacia ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 36

Designazione delle autorità nazionali garanti della concorrenza

Gli Stati membri designano le autorità garanti della concorrenza competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato e adottano le misure necessarie per conferire a tali autorità il potere di applicare detti articoli entro il ***.

Articolo 37

Modifiche del regolamento (CEE) n. 1017/68

Il regolamento (CEE) n. 1017/68 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è soppresso.

2) All'articolo 3, paragrafo 1, le parole "Il divieto di cui all'articolo 2" sono sostituite da "Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1 del trattato".

3) Gli articoli da 5 a 29 sono soppressi.

4) I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 30 sono soppressi.

Articolo 38

Modifiche del regolamento (CEE) n. 2988/74

Nel regolamento (CEE) n. 2988/74 è inserito il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

Esclusione dal campo d'applicazione

Il presente regolamento non si applica alle misure adottate a norma del regolamento (CE) n. .../... del Consiglio*

____________________

* GU L ... "

Articolo 39

Modifiche del regolamento (CEE) n. 4056/86

Il regolamento (CEE) n. 4056/86 è modificato come segue:

1) L'articolo 7 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Violazione di un obbligo

Quando gli interessati contravvengono ad un obbligo imposto ai sensi dell'articolo 5, in relazione all'esenzione di cui all'articolo 3, la Commissione, per porre fine a tali violazioni, può alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. .../... del Consiglio*:

- formulare raccomandazioni agli interessati;

- adottare, in caso di inosservanza da parte degli interessati di tali raccomandazioni e in funzione della gravità delle violazioni constatate, una decisione che, a seconda dei casi, vieta o impone agli interessati stessi il compimento di atti determinati, oppure revoca il beneficio dell'esenzione per categoria.

__________________

* GU L ... ".

b) Il paragrafo 2 è così modificato:

i) alla lettera a), le parole "alle condizioni previste dalla sezione II" sono sostituite da "alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. .../..." ;

ii) alla lettera c), punto i), secondo trattino, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

"e contemporaneamente può decidere se accettare gli impegni proposti dalle imprese interessate, allo scopo, fra l'altro, di ottenere l'accesso al mercato per le compagnie non membri della conferenza, alle condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. .../...".

2) All'articolo 8, il paragrafo 1 è soppresso.

3) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1: le parole "comitato consultivo di cui all'articolo 15" sono sostituite da "comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. .../...".

b) al paragrafo 2: le parole "comitato consultivo di cui all'articolo 15" sono sostituite da "comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. .../...".

4) Gli articoli da 10 a 25 sono soppressi.

5) All'articolo 26 sono soppresse le parole "alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce previste dall'articolo 10, delle domande previste dall'articolo 12, nonché delle audizioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2".

Articolo 40

Modifiche del regolamento (CEE) n. 3975/87

Nel regolamento (CEE) n. 3975/87 gli articoli da 3 a 19 sono soppressi.

Articolo 41

Abrogazioni

Sono abrogati i regolamenti n. 17, n. 141, n. 19/65/CEE, (CEE) n. 2821/71, (CEE) n. 3976/87, (CEE) n. 1534/91 e (CEE) n. 479/92.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal ***.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE

Numero di riferimento del documento

2000/018

La proposta

1. In considerazione del principio di sussidiarietà, esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore , nonché gli obiettivi principali

È necessaria una legislazione comunitaria per dare attuazione agli articoli 81 e 82 del trattato. L'applicazione di tali principi è attualmente basata sul regolamento n. 17 del 1962 (congiuntamente alle norme procedurali contenute nei regolamenti n. 1017/68, 4056/86 e 3975/87 relativi ai trasporti, e a specifiche questioni disciplinate da altri regolamenti). La proposta di regolamento determina un'importante riforma dell'attuale sistema: essa è volta a ottenere un'attuazione più efficace delle regole di concorrenza comunitarie attraverso un maggiore coinvolgimento delle autorità garanti della concorrenza e degli organi giudiziari degli Stati membri nell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. Questo obiettivo viene in particolare conseguito rendendo direttamente applicabile l'articolo 81, paragrafo 3. Per garantire un'applicazione coerente delle regole di concorrenza comunitarie il regolamento proposto prevede disposizioni che disciplinano il rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni nazionali in materia di concorrenza, nonché meccanismi di cooperazione e consultazione fra la Commissione, le autorità garanti della concorrenza e gli organi giudiziari degli Stati membri.

L'impatto sulle imprese

2. Determinare l'incidenza della proposta:

- sui vari settori di attività

La proposta di regolamento riguarda l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato a tutti i settori economici, con pochissime esclusioni. Essa mantiene talune eccezioni di portata limitata nel settore dei trasporti. L'applicazione al settore agricolo resta disciplinata dal regolamento n. 26 del 1962.

- sulle diverse dimensioni delle imprese (indicare la concentrazione di piccole e medie imprese)

La proposta di regolamento si applica a tutte le imprese indipendentemente dalle loro dimensioni e alle associazioni di imprese, qualora esse adottino comportamenti che rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 81 o 82 del trattato. Le ripercussioni pratiche sulle piccole e medie imprese tendono tuttavia ad essere diverse da quelle sulle imprese di grandi dimensioni. Tale aspetto è sviluppato più approfonditamente al punto 5 in appresso.

- specificare se esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese

No: sono interessate allo stesso titolo tutte le imprese che svolgono le proprie attività nella Comunità, indipendentemente dall'area geografica in cui operano.

3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta

La presente proposta non modifica l'obbligo fondamentale per le imprese di rispettare i principi enunciati dagli articoli 81 e 82 del trattato. Essa modifica tuttavia fondamentalmente il modo in cui l'articolo 81 è applicato nei singoli casi, ossia nei casi non rientranti in un regolamento d'esenzione per categoria. Le imprese maggiormente interessate da questa riforma saranno quindi, generalmente, imprese con un certo grado di potere di mercato. Si tratta di solito di società di grosse dimensioni e solo raramente di PMI. A seconda delle loro pratiche correnti, tali imprese potrebbero trovarsi a dover rivedere i processi con cui garantiscono la conformità delle loro singole operazioni all'articolo 81, e, se necessario, a doverli adeguare.

Ai sensi del vigente regolamento n. 17, gli accordi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e che non sono coperti da un'esenzione per categoria devono essere notificati alla Commissione qualora le parti intendano avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, ottenendo così un'esenzione individuale. In mancanza di tale notificazione e della decisione d'esenzione l'accordo è nullo.

Nel presente sistema, inoltre, le imprese (assistite dai loro consulenti legali) valutano le operazioni che intendono compiere alla luce dell'articolo 81 (in base alla giurisprudenza e alla prassi esistente, nonché agli orientamenti, linee direttrici e comunicazioni della Commissione) e decidono conseguentemente se presentare o meno la notificazione. Così facendo devono soppesare, da un lato, i rischi che comporta l'illegitimità dei loro accordi in mancanza di una decisione d'esenzione, e, d'altro lato, i costi, la durata e il possibile esito di una procedura di notifica.

Il regolamento proposto prevede che l'articolo 81, paragrafo 3 diventi direttamente applicabile. Gli accordi che soddisfano le condizioni stabilite da tale articolo diventano validi erga omnes e possono produrre effetti senza la necessità di ottenere une decisione d'esenzione. Solo gli accordi che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 del trattato saranno nulli ab initio e privi di effetto giuridico. Le imprese potranno invocare l'articolo 81, paragrafo 3 come difesa in tutti i procedimenti. Oltre alla Commissione potranno applicare l'articolo 81 nella sua integralità anche le autorità garanti della concorrenza e gli organi giudiziari degli Stati membri.

Il regolamento proposto elimina così l'onere della notificazione e dell'autorizzazione amministrativa preventiva, riducendo pertanto in maniera considerevole le pratiche burocratiche per tutte le imprese, e ciò è particolarmente utile per le PMI. La riforma rafforza notevolmente l'efficacia in sede giudiziaria di tutti gli accordi che soddisfano le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3. Un accordo non potrà più essere vietato per il fatto di non essere stato notificato.

Tuttavia la presente proposta implica anche che le imprese - in mancanza della possibilità di chiedere un'esenzione formale alla Commissione - debbano assumere un maggiore livello di responsabilità per quanto riguarda la conformità dei loro comportamenti con l'articolo 81 del trattato. Il corpus di diritto derivato e della giurisprudenza sviluppato negli ultimi 40 anni ha posto le imprese in condizione di valutare la liceità delle operazioni intraprese. Già in sede di applicazione del regolamento vigente emerge che le imprese sono generalmente sicure della loro valutazione: ciò è dimostrato dal fatto che solo molto raramente per l'attuazione di un accordo si attende il momento in cui la Commissione si pronuncia. Ciò prova che le imprese sono in grado di effettuare la loro analisi in modo che essa possa servire come base per una decisione consapevole in merito all'eventualità di portare avanti l'operazione, e, in caso affermativo, in quale forma.

Sia il sistema esistente che il nuovo regime proposto implicano che la valutazione delle imprese debba diventare tanto più attenta quanto più l'accordo o la pratica si avvicinano al campo d'applicazione del divieto di massima. Quando si prospetta tale condizione le imprese devono essere particolarmente attente nel valutare in che misura sono pronte a correre il rischio di vedere invalidate ab initio le operazioni intraprese e di vedersi presentare domande di risarcimento danni. In considerazione della natura stessa del divieto le imprese, se vogliono escludere i rischi, debbano prendere in considerazione soluzioni alternative che presentino un equilibrio diverso fra effetti restrittivi della concorrenza ed effetti positivi.

Nel nuovo sistema l'articolo 81 diventerà direttamente applicabile nella sua integralità da parte sia della Commissione che delle autorità garanti della concorrenza e degli organi giudiziari degli Stati membri (sistema di competenze parallele). I rischi che le imprese possano essere oggetto di decisioni divergenti è tuttavia limitato. A tale proposito sono rilevanti i diversi aspetti esposti in appresso.

- Il regolamento proposto prevede che tutte le istanze decisionali competenti applichino un unico insieme di norme, ossia gli articoli 81 e 82 del trattato, a tutte le operazioni che possono incidere sugli scambi fra Stati membri.

- La proposta è integrata da un rafforzato impegno della Commissione a elaborare il quadro normativo costituito dai regolamenti d'esenzione per categoria, dagli orientamenti e dalle comunicazioni della Commissione: tali strumenti regolano in larga misura l'applicazione dell'articolo 81 e forniscono alle imprese una guida nella maggior parte dei casi (in particolare quelli che interessano le piccole e medie imprese; cfr. punto 5 in appresso). Per semplificare l'adozione dei regolamenti d'esenzione per categoria è prevista per la Commissione una competenza generale in questo campo.

- Il regolamento proposto porterà a un cambiamento di prospettiva nell'applicazione delle norme. Non dovendo più procedere, come avviene attualmente, all'esame delle notificazioni, la Commissione avrà più tempo per definire e approfondire il divieto di cui all'articolo 81. Oltre alla riforma delle norme d'applicazione, è intrapreso un lavoro di riforma relativo alle disposizioni sostanziali, volto ad instaurare un approccio più economico e razionale.

- La proposta di regolamento è concepita per mantenere un alto grado di coerenza nell'applicazione degli articoli 81 e 82 in generale. Essa prevede una serie di meccanismi di consultazione e di cooperazione fra le varie istanze decisionali che garantirà un elevato livello di coerenza fin dall'inizio e contribuirà a porre le basi per una comune prassi interpretativa che avrà, a più lungo termine, carattere autosufficiente. La Commissione mantiene il diritto di revocare la competenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza qualora si consideri come l'organo più idoneo a trattare un caso, o qualora ritenga che l'orientamento adottato diverga dalla sua prassi. Per i giudici nazionali esiste inoltre la possibilità di sollevare proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 234 del trattato. Va poi aggiunto che la Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale previene ampiamente il cosiddetto "forum shopping" (ossia la ricerca della normativa più favorevole) e la pluralità delle controversie davanti alle giurisdizioni nazionali.

- Per i rari casi che presentano un vero e proprio problema di prevedibilità in quanto sollevano questioni nuove o insolute, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di emanare pareri motivati per fornire una guida alle imprese. Tale meccanismo sarà presentato nei dettagli in una comunicazione della Commissione.

4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta sull'occupazione, sugli investimenti e la costituzione di nuove imprese e sulla competitività delle imprese

La proposta di regolamento è stata elaborata per rafforzare l'incidenza delle regole di concorrenza comunitarie garantendone un'applicazione più efficace. L'abolizione del sistema di autorizzazione consente alla Commissione di intensificare le azioni di repressione contro le infrazioni gravi. L'eliminazione della competenza esclusiva della Commissione nell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 permetterà inoltre di avvalersi dell'intervento dei giudici e delle autorità garanti della concorrenza nazionali. Questi due fattori, insieme, serviranno ad aumentare l'effetto dissuasivo delle regole di concorrenza comunitarie, garantendo così una più diffusa osservanza delle norme stesse e promuovendo un efficace gioco della concorrenza sui mercati.

Che una concorrenza efficace sia di fondamentale importanza per l'economia europea è un dato che ormai non è più messo in dubbio. Un valido gioco della concorrenza è la migliore garanzia per un'efficace distribuzione delle risorse e il fondamento della crescita economica. La pressione concorrenziale spinge le imprese ad adeguarsi creando innovazione e mirando ad un aumento della produttività. Le imprese esposte ad una forte concorrenza diventano più competitive e saranno generalmente meglio preparate a farsi strada sul mercato internazionale. Un efficace gioco della concorrenza garantisce un elevato livello di occupazione produttiva e quindi sostenibile e sicura. I mercati concorrenziali sono aperti ai nuovi operatori, attirano gli investimenti e portano alla creazione di posti di lavoro. Questo effetto è stato chiaramente dimostrato sui mercati liberalizzati di recente.

La proposta servirà inoltre ad instaurare condizioni più omogenee per le imprese del mercato interno, garantendo una maggiore applicazione delle regole di concorrenza comunitarie invece delle legislazioni nazionali in materia e istituendo un ampio insieme di meccanismi per assicurare un funzionamento coerente di dette norme. La presenza di condizioni più omogenee in termini di diritto della concorrenza servirà a promuovere ulteriormente l'integrazione dei mercati, intensificandovi la concorrenza attraverso l'ingresso di nuovi operatori.

5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse, ecc.)

La proposta non prevede misure specifiche per le piccole e medie imprese. Per esse la riforma avrà tuttavia un impatto positivo, e questo per diverse ragioni.

Va osservato in primo luogo che un grande numero di piccole e medie imprese non sono interessate direttamente dall'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie, poiché partecipano ad accordi, decisioni o pratiche che non hanno un'incidenza sensibile sugli scambi fra Stati membri. La Commissione persegue inoltre un'interpretazione più economica e razionale dell'articolo 81, paragrafo 1: secondo tale approccio, le imprese che non hanno un certo grado di potere di mercato hanno minori probabilità di partecipare a operazioni che rientrano nel campo d'applicazione del divieto.

In secondo luogo, le piccole e medie imprese con un esiguo potere di mercato tendono generalmente ad essere le parti danneggiate da violazioni delle regole di concorrenza comunitarie, e non tanto a commettere esse stesse infrazioni. La proposta di regolamento comporta una più efficace applicazione delle regole di concorrenza da parte della Commissione e delle autorità nazionali competenti. Essa consentirà in particolare alla Commissione di svolgere un ruolo più attivo nella repressione delle infrazioni più gravi, sia d'ufficio che in seguito a denunce. Questo si tradurrà in un effetto benefico particolarmente per le PMI.

Va notato in terzo luogo che l'effetto dell'abolizione del sistema di notificazione e di autorizzazione è diverso per le PMI. Le attività di queste imprese rientrano molto spesso nel campo d'applicazione dei regolamenti d'esenzione per categoria. Ciò significa che, già con l'attuale regolamento n. 17, esse sono generalmente molto meno interessate dai procedimenti di notificazione degli accordi per l'ottenimento di decisioni d'esenzione individuali.

Parallelamente alla riforma delle norme d'applicazione degli articoli 81 e 82 mediante il regolamento proposto la Commissione, perseguendo l'approccio più economico e razionale sopra menzionato, ha avviato una riforma delle disposizioni sostanziali contenute nei regolamenti d'esenzione per categoria, nelle comunicazioni, negli orientamenti e nelle linee direttrici. In particolare, un nuovo tipo di regolamenti d'esenzione per categoria semplifica l'osservanza delle norme per le imprese con un esiguo o con nessun potere di mercato, introducendo delle soglie in termini di quote di mercato (con l'eccezione di certe restrizioni fondamentali). Grazie a tale tipo di regolamenti, la grande maggioranza delle PMI possono operare entro "zone di sicurezza".

Infine, gli accordi delle PMI che non rientrano nelle esenzioni per categoria beneficeranno appieno dell'effetto dell'applicazione diretta dell'articolo 81, paragrafo 3 quale prevista dalla proposta di regolamento. Nel presente sistema è particolarmente probabile che queste imprese evitino i costi (in senso lato, cioè inclusi quelli per preparare le informazioni da presentare, ecc.) della procedura di notifica, correndo così il rischio di invalidità dei loro accordi. Questo problema è eliminato con la riforma. La maggior parte degli accordi delle PMI saranno resi validi ab initio senza la necessità di presentare la notificazione.

Consultazione

6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni

La presente proposta è il risultato di un vasto processo di consultazione e di un ampio dibattito pubblico e accademico, avviato dalla Commissione col Libro bianco sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, del 28 aprile 1999.

In seguito alla pubblicazione del Libro bianco la Commissione ha esaminato attentamente le osservazioni ricevute da più di 100 terzi interessati, comprese numerose società, associazioni di categoria e consulenti legali delle imprese per i procedimenti relativi al diritto della concorrenza. La Commissione ha inoltre avuto, e continua ad avere, numerosi contatti con i settori interessati, con gli operatori del diritto e con le loro associazioni, a livello bilaterale e in numerosissime conferenze ed eventi analoghi.

Il Parlamento europeo ha organizzato una pubblica audizione il 22 settembre 1999 e il 18 gennaio 2000 ha adottato una risoluzione a favore della riforma. Il Comitato economico e sociale ha adottato un parere complessivamente favorevole in data 8 dicembre 1999.

La maggioranza dei commenti ricevuti dopo la pubblicazione del Libro bianco si sono rivelati favorevoli all'approccio della Commissione. Le posizioni delle associazioni di categoria e degli operatori del diritto sono eterogenee. Molti approvano l'approccio della Commissione come un'alternativa più efficiente e meno burocratica all'attuale sistema di applicazione, che è considerato insoddisfacente quasi da tutti. Altri, tuttavia, sottolineano anche la necessità di garantire che la riforma non porti ad un'applicazione incoerente e ad una rinazionalizzazione delle regole di concorrenza comunitarie e che essa non riduca la certezza del diritto per le imprese.

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