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Document 52000PC0538

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

    /* COM/2000/0538 def. - CNS 2000/0226 */

    GU C 365E del 19.12.2000, p. 270–273 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0538

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno /* COM/2000/0538 def. - CNS 2000/0226 */

    Gazzetta ufficiale n. C 365 E del 19/12/2000 pag. 0270 - 0273


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Obiettivi della promozione comunitaria

    Attualmente la Commissione applica dodici regimi di promozione per i diversi prodotti prescelti nel corso degli anni dal Consiglio, ognuno dei quali è disciplinato da una propria regolamentazione settoriale secondo modalità diverse ed è gestito direttamente dai servizi della Commissione (olio d'oliva, lino, frutta a guscio, logo) o indirettamente tramite gli Stati membri o le organizzazioni professionali (carni bovine, prodotti lattiero-caseari, mele e agrumi, succo d'uva, fiori, etichettatura).

    È opportuno che questo regime, scarsamente omogeneo e retaggio del passato, sia armonizzato e semplificato allo scopo di aumentarne l'efficacia e semplificare la gestione delle risorse con i mezzi disponibili.

    A tal fine, sulla base del modello adottato per la promozione nei paesi terzi, la Comunità deve dotarsi, per la sua attività all'interno dell'UE, di uno strumento di promozione flessibile e di tipo "orizzontale".

    Tale strumento deve prefiggersi l'informazione e la promozione generica e collettiva, evitando tuttavia di sovrapporsi alle azioni promozionali delle aziende o delle autorità nazionali o regionali. Esso deve servire da complemento alla loro attività classica di marketing, creando un ambiente favorevole tra i consumatori.

    La comunicazione istituzionale può conferire un valore aggiunto, in quanto sviluppa a livello europeo temi che non sono sfruttati né dalle autorità nazionali né nell'ambito della pubblicità dei marchi, ossia l'informazione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti (qualità, aspetti nutrizionali, sicurezza alimentare, etichettatura, rintracciabilità, regime delle DOP/IGP, produzione biologica o integrata, ecc.), al fine di valorizzare l'immagine dei prodotti europei presso i consumatori, sempre più sensibili a questi aspetti, come dimostrano episodi recenti (BSE, diossina, listeria, ecc.).

    2. Scelta dei temi e dei prodotti

    Abbandonando l'improvvisazione prevalsa sinora, si propone che la Commissione scelga periodicamente, secondo la procedura del Comitato di gestione, i temi e i settori che possono essere oggetto delle azioni d'informazione e promozione.

    I criteri di selezione saranno i seguenti:

    -la valorizzazione della qualità degli aspetti nutrizionali, della sicurezza alimentare, dei metodi di produzione specifica, con campagne tematiche o mirate ad un pubblico selezionato,

    -l'attuazione di un sistema di etichettatura e di un sistema di controllo e di rintracciabilità dei prodotti,

    -la necessità di affrontare problemi congiunturali per un determinato settore,

    -la possibilità di informare sui regimi comunitari delle DOP/IGP/STG, sui prodotti biologici o sul regime dei VQPRD, ecc.

    3. Tipi di misure promozionali

    Tali azioni coincideranno, per la maggior parte, con quelle finanziate attualmente, ossia le relazioni pubbliche, la pubblicità, la divulgazione di informazioni scientifiche per gruppi specifici (distributori, medici, nutrizionisti e altri creatori d'opinione).

    4. Finanziamento

    Le azioni saranno finanziate in parte dalla Comunità, a concorrenza del 50% in media del costo delle azioni e per il resto dalle organizzazioni professionali o interprofessionali che propongono i programmi e dagli Stati membri interessati. Questa formula di cofinanziamento appare la più indicata per responsabilizzare sia gli operatori economici che gli Stati membri. Per quanto riguarda l'informazione sui regimi comunitari DOP/IGP/STG, sulla produzione biologica e sull'etichettatura, appare appropriata una partecipazione finanziaria limitata agli Stati membri e alla Comunità al fine di garantire un'informazione adeguata su questi nuovi regimi.

    5. Gestione, controllo e valutazione

    Una volta definito un quadro comunitario preciso mediante linee direttrici settoriali (obiettivi, strategia, pubblico mirato, azioni, risorse, ecc.) che saranno adottate secondo la procedura del Comitato di gestione, l'iniziativa per le misure da adottare spetta alle organizzazioni professionali o interprofessionali dei settori in questione, che risponderanno agli inviti a presentare proposte degli Stati membri interessati.

    Dopo aver ottenuto l'avallo degli Stati membri interessati, che sceglieranno i programmi in base a criteri definiti nelle linee direttrici comunitarie completate dai disciplinari nazionali, accertando il rapporto qualità/prezzo e la loro opportunità, le misure sono presentate alla Commissione, che ne verifica la conformità con la normativa comunitaria e con il relativo disciplinare e presenta le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Allo scadere del termine, gli Stati membri approvano definitivamente i programmi.

    Considerata l'esperienza approfondita necessaria, che presuppone la conoscenza di svariate discipline, e data la mancanza di personale specializzato in questo ramo presso la Commissione, quest'ultima potrebbe valersi, per definire le linee direttrici, del sostegno di un comitato di esperti indipendenti nel campo della comunicazione o di assistenti tecnici.

    Trattandosi di un sistema di gestione "indiretta" dei programmi, gli Stati membri saranno responsabili del controllo e dei pagamenti delle azioni selezionate.

    Infine, i risultati delle azioni attuate saranno valutati da organismi indipendenti scelti dalla Commissione mediante gara.

    2000/0226 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C

    visto il parere del Parlamento europeo [2],

    [2] GU C

    visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

    [3] GU C

    visto il parere del comitato delle regioni [4],

    [4] GU C

    considerando quanto segue:

    (1) In virtù della normativa settoriale in vigore, la Comunità può realizzare azioni promozionali sul mercato interno per un numero limitato di prodotti agricoli.

    (2) Date le prospettive di evoluzione dei mercati e l'esperienza acquisita, per garantire un'informazione completa ai consumatori è opportuno attuare una politica globale e coerente d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli e a titolo sussidiario dei prodotti alimentari, secondo quanto previsto nei confronti dei paesi terzi, senza tuttavia incentivare il consumo di un prodotto in virtù della sua origine specifica.

    (3) Una siffatta politica completa e potenzia le azioni condotte dagli Stati membri, in particolare promuovendo l'immagine dei prodotti presso i consumatori comunitari, soprattutto in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e sicurezza dei prodotti alimentari.

    (4) Occorre definire i criteri di selezione dei prodotti e dei settori in questione, nonché i temi che saranno oggetto della campagna comunitaria.

    (5) Ai fini della coerenza e dell'efficacia dei programmi, occorre elaborare linee direttrici che, completate dai disciplinari definiti dagli Stati membri, definiscano per ciascun prodotto o settore gli elementi essenziali dei programmi in causa.

    (6) Tenuto conto del carattere tecnico dei compiti da svolgere, è necessario che la Commissione possa valersi di assistenti tecnici o di un comitato di esperti nel campo della comunicazione.

    (7) È opportuno definire i criteri del finanziamento delle azioni. La Commissione dovrebbe assumersi in carico, di norma, soltanto una parte del finanziamento delle azioni, in modo da responsabilizzare le organizzazioni proponenti, nonché gli Stati membri interessati. In casi eccezionali, tuttavia, può rivelarsi opportuno non esigere la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato. Trattandosi delle informazioni sui regimi comunitari in materia di origine, produzione biologica ed etichettatura, la ripartizione del finanziamento tra la Comunità e gli Stati membri è giustificata dalla necessità di fornire un'informazione corretta su tali misure relativamente recenti.

    (8) L'esecuzione delle azioni dovrebbe essere affidata, con procedure adeguate, ad organismi che dispongano delle strutture e delle competenze necessarie, onde garantire il migliore rapporto costo/benefici delle azioni selezionate.

    (9) Per controllare la buona esecuzione dei programmi, nonché l'impatto delle azioni, sono necessarie una sorveglianza efficace da parte degli Stati membri e la valutazione dei risultati da parte di un organismo indipendente.

    (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5]. Le misure devono essere stabilite secondo la procedura di gestione prevista all'articolo 4 della suddetta decisione. In tale ambito i comitati di gestione operano congiuntamente.

    [5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (11) Occorre considerare le spese relative al finanziamento delle azioni e dell'assistenza tecnica europee alla stregua di misure d'intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio [6].

    [6] GU L 160 del 26.6.1999, pag.103.

    (12) Le disposizioni relative alla misure di promozione che figurano nelle normative settoriali differiscono quanto alle modalità di esecuzione e sono state modificate a più riprese, per cui risultano difficili da applicare. È pertanto opportuno armonizzarle e semplificarle, riunendole in un unico testo. Occorre altresì abrogare le disposizioni e i regolamenti settoriali in vigore in materia di promozione.

    (13) È necessario adottare le misure opportune per assicurare la transizione tra tali disposizioni e regolamenti settoriali e il nuovo regime previsto dal presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. La Comunità può finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari realizzate nel proprio territorio.

    2. Le azioni di cui al paragrafo 1 non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né incentivare il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica. Tale disposizione non esclude la possibilità di indicare l'origine del prodotto oggetto delle azioni di cui all'articolo 2, se si tratta di una designazione fatta nel quadro della normativa comunitaria.

    Articolo 2

    Le azioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

    a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dei prodotti comunitari in termini di qualità, igiene, sicurezza alimentare, metodi di produzione specifica, aspetti nutrizionali, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;

    b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale o europea, con l'allestimento di padiglioni finalizzati a valorizzare l'immagine dei prodotti comunitari;

    c) azioni d'informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG), della produzione biologica e dell'etichettatura prevista dalla normativa in materia di agricoltura;

    d) azioni di informazione sul regime comunitario dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VPQRD), dei vini da tavola e delle bevande spiritose con indicazione geografica;

    e) studi intesi a valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.

    Articolo 3

    I settori o prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all'articolo 1 sono determinati tenendo conto dei seguenti criteri:

    a) opportunità di valorizzare la qualità, la tipicità, i metodi di produzione specifica, gli aspetti nutrizionali, l'igiene, la sicurezza alimentare o il rispetto dell'ambiente dei prodotti in causa, con campagne tematiche o mirate ad un pubblico selezionato;

    b) attuazione di un sistema di etichettatura per l'informazione dei consumatori e di un sistema di controllo e di rintracciabilità dei prodotti;

    c) necessità di affrontare problemi congiunturali in un determinato settore;

    d) opportunità di informare i consumatori sul significato dei regimi comunitari delle DOP/IGP/STG, nonché dei prodotti biologici;

    e) opportunità di informare i consumatori sul significato del regime comunitario dei VQPRD, dei vini da tavola e delle bevande spiritose con indicazione geografica.

    Articolo 4

    1. Ogni tre anni la Commissione determina, con la procedura prevista all'articolo 13, l'elenco dei temi e dei prodotti mercati di cui all'articolo 3. Tuttavia, all'occorrenza tale elenco può essere modificato nell'intervallo, secondo la stessa procedura.

    2. Prima di redigere l'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare il gruppo permanente "Promozione dei prodotti agricoli" del comitato consultivo "Qualità e sanità della produzione agricola".

    Articolo 5

    1. Per ciascuno dei settori o dei prodotti considerati, la Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 13, una strategia recante le linee direttrici alle quali devono conformarsi le proposte di programmi di promozione e di informazione.

    2. Le linee direttrici precisano, in particolare:

    a) gli obiettivi perseguiti e il pubblico mirato;

    b) l'indicazione di uno o più temi che devono formare oggetto delle misure selezionate;

    c) il tipo di azioni da intraprendere;

    d) la durata dei programmi;

    e) la ripartizione, in base ai mercati e ai tipi di azioni previste, dell'importo disponibile per la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei programmi.

    Articolo 6

    1. Per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, lettere a), b) e d), gli Stati membri interessati stabiliscono i disciplinari, sulla base delle linee direttrici definite dalla Commissione, e pubblicano un invito a presentare proposte destinato a tutte le organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità.

    2. In risposta a tali inviti, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 rappresentative del settore o dei settori interessati stabiliscono, in collaborazione con un organismo d'esecuzione che avranno scelto tramite bando di gara, programmi promozionali e informativi aventi una durata massima di 36 mesi. Tali programmi possono riguardare uno o più Stati membri e possono provenire da organizzazioni europee o originarie di uno o più Stati membri. Questi ultimi programmi sono prioritari.

    3. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati controllano l'opportunità dei programmi e la conformità degli stessi e degli organismi d'esecuzione proposti con le disposizioni del presente regolamento, nonché delle linee direttrici e dei relativi disciplinari. Verificano inoltre il rapporto qualità/prezzo dei programmi in questione. In seguito a tale controllo, lo Stato membro o gli Stati membri interessati stabiliscono, nel limite degli importi disponibili, l'elenco provvisorio dei programmi e degli organismi selezionati e si impegnano a partecipare al finanziamento dei programmi.

    4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco provvisorio dei programmi e degli organismi selezionati nonché una copia di tali programmi.

    Qualora constati che un programma presentato non è conforme alla normativa comunitaria o alle linee direttrici, la Commissione informa lo Stato membro o gli Stati membri in questione, entro un termine da stabilire , che il programma è del tutto o in parte inammissibile.

    Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione nel termine fissato. Alla scadenza del termine, lo Stato membro o gli Stati membri compilano l'elenco definitivo dei programmi selezionati e lo trasmettono senza indugio alla Commissione.

    Articolo 7

    1. Per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, lettera c), ciascuno Stato membro interessato stabilisce il disciplinare, sulla base delle linee direttrici definite dalla Commissione, e seleziona mediante bando di gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegna a cofinanziare.

    2. Lo Stato membro trasmette alla Commissione i programmi selezionati, corredati di un parere motivato sull'opportunità del programma, nonché sulla conformità dello stesso e dell'organismo proposto con le disposizioni del presente regolamento e delle rispettive linee direttrici e sulla valutazione del rapporto prezzo/qualità.

    Ai fini dell'esame da parte della Commissione dei programmi e della loro approvazione definitiva da parte degli Stati membri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo e terzo comma.

    Articolo 8

    1. Ai fini della stesura delle linee direttrici di cui all'articolo 5, la Commissione può valersi del sostegno di assistenti tecnici o di un comitato di esperti indipendenti nel campo della comunicazione.

    2. La Commissione sceglie, con la procedura di bando di gara aperto o licitazione privata ristretto:

    -l'eventuale/gli eventuali assistente/i di cui al paragrafo 1,

    -l'organismo o gli organismi incaricati della valutazione dei risultati delle azioni attuate in applicazione degli articoli 6 e 7.

    Articolo 9

    1. La Comunità finanzia:

    a) interamente, le azioni di cui all'articolo 2, lettera e);

    b) parzialmente, le altre azioni di promozione e di informazione di cui all'articolo 2.

    2. La partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), non può superare il 50% del costo effettivo delle azioni.

    3. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri interessati partecipano al finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 2 a concorrenza del 20% del costo effettivo delle azioni, mentre il finanziamento restante è a carico delle organizzazioni proponenti. Il finanziamento da parte degli Stati membri e/o delle organizzazioni professionali o interprofessionali può altresì provenire da introiti parafiscali.

    Tuttavia, in casi debitamente giustificati e a condizione che il programma presenti un evidente interesse comunitario, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 13, che l'organizzazione proponente si assuma in carico l'intera quota non finanziata dalla Comunità.

    4. Per le azioni di cui all'articolo 2, lettera c), gli Stati membri interessati si assumono in carico la quota non finanziata dalla Comunità.

    Il finanziamento da parte degli Stati membri può altresì provenire da introiti parafiscali.

    Articolo 10

    1. L'organismo o gli organismi incaricati dell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento devono avere una conoscenza approfondita dei prodotti e dei mercati di cui trattasi e disporre dei mezzi necessari ad assicurare l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, tenendo conto della dimensione europea dei programmi in questione.

    2. Gli Stati membri interessati sono responsabili del controllo e dei pagamenti delle azioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a).

    Articolo 11

    Le spese originate dal finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

    Articolo 12

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13.

    Articolo 13

    1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per i grassi, istituito dall'articolo 37 del regolamento n. 136/66/CEE [7] e dai comitati di gestione istituiti dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli (in appresso denominati "il comitato").

    [7] GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    4. Il comitato è chiamato a pronunciarsi dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta di uno Stato membro.

    Articolo 14

    Ogni tre anni e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2004, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredata, se del caso, di proposte appropriate.

    Articolo 15

    1. Sono soppresse le disposizioni seguenti:

    -articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [8],

    [8] GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025.

    -articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa [9],

    [9] GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

    -articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3763/91 recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [10],

    [10] GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

    -articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1332/92 che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola [11],

    [11] GU L 145 del 27.5.1992, pag. 1.

    -articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1600/92 relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [12],

    [12] GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

    -articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1601/92 relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [13],

    [13] GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

    -articolo 1, secondo comma, secondo trattino, e articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 399/94 relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche [14],

    [14] GU L 54 del 25.2.1994, pag. 3.

    -articolo 54 del regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [15],

    [15] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

    -articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [16].

    [16] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

    I termini "e della promozione" e le lettere "d) ed e)" sono soppressi rispettivamente all'articolo 1, primo comma, e all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 399/94.

    2. I regolamenti (CEE) n. 1195/90 relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele [17], (CEE) n. 1201/90 relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi [18], (CEE) n. 2067/92 relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità [19], (CEE) n. 2073/92 relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari [20], (CE) n. 2275/96 che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura [21] e (CE) n. 2071/98 relativo ad azioni di informazione sull'etichettatura delle carni bovine [22] sono abrogati.

    [17] GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 53.

    [18] GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 65.

    [19] GU L 215 del 30.7.1992, pag. 57.

    [20] GU L 215 del 30.7.1992, pag. 67.

    [21] GU L 308 del 29.11.1996, pag. 7.

    [22] GU L 265 del 30.9.1998, pag. 2.

    3. Le disposizioni, i termini e i regolamenti di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai programmi d'informazione e di promozione avviati anteriormente al 1° gennaio 2001.

    Articolo 16

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    >SPAZIO PER TABELLA>

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