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Document 52000PC0398
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning life assurance (recast version) (presented by the Commission)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita (rifusione) (presentata dalla Commissione)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita (rifusione) (presentata dalla Commissione)
GU C 365E del 19.12.2000, p. 1–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita (rifusione) (presentata dalla Commissione)
Gazzetta ufficiale n. C 365 E del 19/12/2000 pag. 0001 - 0042
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'assicurazione sulla vita - (rifusione) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE I. Introduzione 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione annette grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso d'istruire i propri servizi di procedere alla codificazione di tutti i provvedimenti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno reiterato questa necessità, dando risalto all'importanza della codificazione ufficiale, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. 3. La Commissione ha pertanto incluso nel proprio programma legislativo per il 1994 la codificazione ufficiale della prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio; la seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE; la direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita). 4. Nel corso della preparazione della suddetta proposta di codificazione ufficiale è emerso che, per rendere il nuovo testo il più chiaro e corretto possibile, era necessario proporre talune modifiche delle direttive vigenti, la cui portata eccede la mera codificazione contemplata dall'Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 relativo al metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi. Tutte le modifiche proposte esaminate in appresso riguardano pertanto esclusivamente gli elementi omessi nei testi vigenti, la precisazione di determinate situazioni giuridiche e la soppressione di nomi d'imprese che hanno cessato l'attività e che non occorre più menzionare. La Commissione ha perciò deciso, anziché di presentare una proposta di codificazione ufficiale, di presentare una proposta di rifacimento delle direttive summenzionate. La motivazione delle modifiche che le nuove disposizioni recano alla normativa vigente è esposta nei paragrafi che seguono. Nel testo le modifiche sono chiaramente indicate sia mediante evidenziazione tipografica, con uso del corsivo, sia mediante apposizione dell'aggettivo "nuovo" al margine destro del testo delle disposizioni in questione. Tutte le altre disposizioni, per le quali la Commissione non intende proporre modifiche durante questo esercizio, costituiscono la "codificazione ufficiale" contenuta nella proposta allegata. Questa parte del documento è stata redatta sulla base dei testi degli atti pubblicati - in tutte le lingue ufficiali - nella Gazzetta ufficiale. Il contenuto delle disposizioni è immutato e ha formato oggetto soltanto di modifiche formali, rese necessarie dalla codificazione propriamente detta. In tale contesto è opportuno tenere presente che, a seguito della decisione 1999/468/CE, la Commissione ha proceduto ad apportare ai testi le conseguenti modifiche relative alle procedure dei comitati, fermo restando il ricorso al tipo di procedura previsto dalle direttive oggetto della presente proposta di rifusione/codificazione. Benché gli articoli abbiano una nuova numerazione, la vecchia numerazione è riportata a margine per facilitare la consultazione; la correlazione tra i vecchi e i nuovi numeri è riportata all'allegato V. La presentazione formale della parte del documento che si limita alla "codificazione ufficiale" è conforme a quella abitualmente usata per le proposte di mera codificazione dei testi legislativi. Si è scelto di introdurre le modifiche sostanziali nel testo unico, che codifica la normativa vigente, permettendo al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare tali modifiche nel loro esatto contesto e a tutte le parti interessate di disporre di un atto legislativo chiaro e coerente, anziché di presentare le nuove modifiche isolate o di sottoporre una semplice codificazione contenente talune disposizioni ambigue o non coerenti con altri atti normativi. II. Osservazioni circa le modifiche proposte 1. Articolo 1, paragrafo 1, lettera m) - Definizione di "mercato regolamentato" La definizione di mercato regolamentato contenuta nella terza direttiva sull'assicurazione vita era stata approvata a titolo temporaneo, in attesa della definizione che sarebbe stata adottata nel quadro della direttiva sui servizi d'investimento. La direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari è entrata in vigore il 31 dicembre 1995, ma l'articolo 2 della suddetta direttiva esclude dal suo campo d'applicazione le imprese d'assicurazione sulla vita. È per questo motivo che l'inserimento della definizione di mercato regolamentato nella direttiva sull'assicurazione vita può avvenire solo mediante modifica. La nuova definizione proposta rinvia alla definizione di mercato regolamentato stabilita dalla direttiva sui servizi d'investimento, per quanto riguarda i mercati situati negli Stati membri. Per i mercati situati in un paese terzo si propone di lasciare decidere agli Stati membri se, per le imprese d'assicurazione nazionali, il mercato in questione possa essere giudicato rispondente a requisiti comparabili a quelli fissati per i mercati regolamentati dell'UE. 2. Articolo 18, paragrafo 3 - Date relative al cumulo di attività Con la prima direttiva sull'assicurazione sulla vita è stato abolito il diritto di concedere autorizzazioni che permettano alle imprese di praticare il cumulo di attività (ossia lo svolgimento di attività di assicurazione vita e di altro genere di attività assicurativa da parte della medesima impresa), con effetto dalla data di notificazione della suddetta direttiva (15 marzo 1979). Le imprese già autorizzate a praticare il cumulo di attività potevano continuare ad esercitare tali attività. Da allora sei nuovi paesi hanno aderito all'UE, ma in nessuno dei loro atti di adesione è concessa una deroga alla suddetta data, dando per scontato che la norma relativa al cumulo delle attività avrebbe dovuto essere applicata dalla data d'adesione, nel caso della Grecia, del Portogallo e della Spagna, e dalla data concordata nell'accordo SEE, nel caso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Dall'analisi giuridica della situazione si è concluso che in assenza di una deroga specifica, contemplata negli atti di adesione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare le disposizioni generali. Per quanto riguarda l'abolizione del diritto di rilasciare autorizzazioni per la pratica del cumulo d'attività, si è sempre pensato che gli ultimi sei nuovi Stati membri avrebbero applicato tale disposizione dalla data d'adesione, nel caso della Grecia, del Portogallo e della Spagna, o dalla data concordata nell'accordo SEE, nel caso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Per chiarire questa situazione si propone pertanto di modificare il testo della disposizione affinché questa regola, che è stata sempre applicata di fatto, venga esplicitata. 3. Articolo 27, punto 3, lettera a) - Calcolo degli "utili futuri" La terza direttiva sull'assicurazione vita ha introdotto il principio del controllo da parte dello Stato di origine. Ciononostante, il testo relativo al calcolo del fattore di moltiplicazione dà voce in capitolo all'autorità di vigilanza dello stato ospitante, e la mancata modifica di tale disposizione nell'ambito della terza direttiva sull'assicurazione vita è da considerarsi un'omissione. La modifica proposta si prefigge pertanto di rimediare a tale omissione, attribuendo la competenza in materia allo Stato membro di origine, in conformità con il principio del controllo da parte dello Stato membro di origine. 4. Articolo 49, paragrafo 2, lettera g), comma 3 e 4 - Programma di attività Con l'adozione della terza direttiva sull'assicurazione vita è stato introdotto il principio di un'unica autorizzazione per l'intera Unione. Ciò significa che le imprese autorizzate in uno Stato membro possono aprire succursali in altri Stati membri senza richiedere una nuova autorizzazione. Le disposizioni che elencano le informazioni da fornire nel programma d'attività da presentare alle autorità dello Stato membro ospitante, prima di aprire una succursale in tale Stato, diventano pertanto inutili. Per tale motivo l'articolo 11 della prima direttiva, con cui si fissava il contenuto del programma d'attività, è stato abrogato dall'articolo 33 della terza direttiva sull'assicurazione vita. L'obbligo di presentare un programma d'attività sussiste anche per lo stabilimento nell'UE di succursali di imprese di paesi terzi. Sfortunatamente, la specificazione del contenuto del programma di attività per lo stabilimento nell'UE di succursali di imprese di paesi terzi è stata soppressa con l'abrogazione dell'articolo 11 per le succursali comunitarie. La modifica proposta è volta a reintrodurre il testo abrogato dell'articolo 11 relativo al contenuto del programma d'attività, da applicare alle succursali di imprese di paesi terzi. 5. Articolo 59, paragrafo 2 - Deroghe e abrogazione delle misure restrittive Allorché la prima direttiva sull'assicurazione vita fu emanata, una società belga, la "Caisse générale d'épargne et de retraite (CGER)" / "Algemene Spaar en Lijfrentekas (ALSK)", le imprese costituite in base al 'Friendly Societies Act' del Regno Unito ed una società italiana, la Banca nazionale delle comunicazioni, ottennero, a titolo di deroga, il diritto di continuare l'attività che svolgevano al momento della notifica della direttiva. Nel frattempo, la società belga e quella italiana hanno modificato la loro forma sociale specifica e non hanno quindi più bisogno della suddetta deroga speciale. Si propone pertanto di modificare il paragrafo in questione sopprimendo i nomi delle imprese belghe e italiane. Il riferimento alle imprese costituite a norma del "Friendly Societies Act" del Regno Unito è tuttora valido ed è pertanto mantenuto nella presente proposta. 6. Articolo 67, paragrafo 1 - Diritti acquisiti dalle succursali già esistenti Il testo attuale del suddetto paragrafo menziona le "succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro di stabilimento...". L'articolo 1 stabilisce che per stabilimento s'intende la sede sociale, l'agenzia o la succursale di un'impresa. Dal testo non è perciò chiaro se le disposizioni cui si fa riferimento siano quelle dello Stato membro di origine o quelle dello Stato membro ove è situata la succursale. Il testo è stato originariamente ripreso dalla seconda direttiva bancaria, ma in tale contesto appare più chiaro, poiché è precisato "... dello Stato membro ospitante...". La direttiva sull'assicurazione non offre una definizione dello Stato membro ospitante, bensì dello "Stato membro della succursale". Per rendere il testo meno ambiguo, si propone di sostituire l'espressione "Stato membro di stabilimento" con "Stato membro della succursale". Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO .../.../CE del .......................... relativa all'assicurazione sulla vita IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale [1], [1] GU C ... deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2], [2] GU C ... // CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: (1) La prima direttiva del Consiglio 79/267/CEE del 5 marzo 1979 recante coodinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio [3], la direttiva del Consiglio 90/619/CEE dell'8 novembre 1990 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE [4] e la direttiva del Consiglio 92/96/CEE del 10 novembre 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) [5] hanno subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di dette direttive. // [3] GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7). [4] GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50. Direttiva modificata dalla direttiva 92/96/CEE (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1). [5] GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 95/26/CE. (2) Per agevolare l'accesso alle attività di assicurazione sulla vita ed il loro esercizio, è necessario eliminare talune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo. Al fine di realizzare questo scopo e nel contempo assicurare una protezione adeguata degli assicurati e dei beneficiari in tutti gli Stati membri, è opportuno coordinare, in particolare, le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di assicurazione vita. // 79/267/CEE N. 1 (adattato) (3) Il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita deve essere completato, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi negli Stati membri, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità l'assunzione di impegni all'interno della Comunità e di consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel proprio paese, ma anche ad assicuratori aventi la sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri. // 92/96/CEE N. 1 (adattato) 90/619/CEE N. 1 (adattato) (4) In applicazione del trattato --, è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio in materia di prestazione di servizi basato sul fatto che un'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui è fornita la prestazione. Tale divieto si applica alle prestazioni di servizi effettuate da qualsiasi stabilimento situato nella Comunità, sia che si tratti della sede sociale di un'impresa o di un'agenzia o succursale. // 90/619/CEE N. 2 (adattato) (5) La presente direttiva -- rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, -- consentendo a tutti i contraenti -- di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolga la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi, garantendo loro al tempo stesso un livello adeguato di tutela. // 92/96/CEE N. 3 (adattato) (6) La presente direttiva è parte del corpus normativo comunitario relativo all'assicurazione sulla vita -- che inoltre include -- la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione [6]. // 92/96/CEE [6] GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7. N. 4 (adattato) (7) L'impostazione adottata consiste nell'attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine. // 92/96/CEE N. 5 (8) Di conseguenza, l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa sono -- subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale. Grazie a tale autorizzazione, l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi. Lo Stato membro della succursale o della libera prestazione di servizi non può -- richiedere una nuova autorizzazione alle imprese di assicurazione che intendono esercitarvi le proprie attività assicurative e che sono già autorizzate nello Stato membro d'origine --. // 92/96/CEE N. 6 (adattato) (9) Le autorità competenti non dovrebbero accordare o mantenere l'autorizzazione di un'impresa di assicurazione, qualora gli stretti legami che la uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza. Anche le imprese di assicurazione già autorizzate devono dare soddisfazione alle autorità competenti in questo senso. // 95/26/CE N. 3 (adattato) (10) La definizione di "stretti legami" data nella presente direttiva è costituita da criteri minimi e ciò non osta a che gli Stati membri possano fare riferimento anche a situazioni diverse da quelle che rientrano nella definizione in questione. // 95/26/CE N. 4 (11) Il solo fatto di acquisire una percentuale significativa del capitale di una società non costituisce una partecipazione da prendere in considerazione ai fini della presente direttiva, se tale acquisizione viene effettuata solo in quanto investimento temporaneo e non consente di esercitare un'influenza sulla struttura e la politica finanziaria dell'impresa. // 95/26/CE N. 5 (12) I principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'impresa di assicurazione ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle proprie attività. Un'impresa di assicurazione che sia persona giuridica deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Un'impresa di assicurazione che non sia persona giuridica deve avere l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha ricevuto l'autorizzazione. D'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un'impresa di assicurazione sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente. // 95/26/CE N. 7 (adattato) (13) Per ragioni pratiche, è opportuno definire la prestazione di servizi tenendo conto, da una parte, dello stabilimento dell'impresa e, dall'altra, del luogo dell'impegno. Occorre ugualmente adottare una definizione dell'impegno. È opportuno inoltre delimitare l'attività esercitata in regime di stabilimento rispetto a quella esercitata in libera prestazione di servizi. // 90/619/CEE N. 3 (14) Una classificazione per ramo è necessaria allo scopo di determinare, in particolare, le attività che formano oggetto dell'autorizzazione obbligatoria. // 79/267/CEE N. 2 (15) È opportuno escludere del campo di applicazione della presente direttiva talune mutue che, in virtù del loro regime giuridico, soddisfano condizioni di sicurezza ed offrono garanzie finanziarie specifiche. Occorre altresì escludere taluni enti la cui attività abbraccia solo un settore molto ristretto ed è statutariamente limitata. // 79/267/CEE N. 3 (16) In ciascuno Stato membro l'assicurazione sulla vita è soggetta ad autorizzazione ed a controllo amministrativi ma occorre precisare le condizioni per la concessione o la revoca dell'autorizzazione. // 79/267/CEE N. 5 Prima parte (17) Occorre -- precisare i poteri e i mezzi di controllo delle autorità competenti e inoltre prevedere disposizioni specifiche riguardanti l'accesso, l'esercizio e il controllo dell'attività svolta in libera prestazione di servizi. // 90/619/CEE N. 4 (adattato) (18) Spetta -- alle autorità competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti, nonché sulla loro rappresentazione mediante congrue attività. // 92/96/CEE N. 7 (adattato) (19) È opportuno rendere possibili gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari deve restare rigorosamente limitato. // 95/26/CE N. 8 (20) Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dalle imprese di assicurazione, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del sistema finanziario. // 95/26/CE N. 9 (adattato) (21) È necessario prevedere a quali condizioni autorizzare gli scambi di informazioni. // 95/26/CE N. 10 (22) Qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste possono, nel caso, subordinare tale assenso all'adempimento di condizioni rigorose. // 95/26/CE N. 11 (23) Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sulle imprese di assicurazione nonché la tutela dei clienti delle imprese di assicurazione, è necessario prevedere che un revisore debba informare tempestivamente le autorità competenti quando, nei casi previsti dalla presente direttiva, nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile dell'impresa di assicurazione. // 95/26/CE N. 15 (adattato) (24) In base all'obiettivo perseguito, è auspicabile che gli Stati membri prevedano che tale obbligo si applichi in ogni caso quando tali fatti siano rilevati da un revisore nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa che ha stretti legami con un'impresa di assicurazione. // 95/26/CE N. 16 (adattato) (25) L'obbligo imposto ai revisori di comunicare all'occorrenza alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un'impresa di assicurazione acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni presso un'impresa non finanziaria non modifica di per sé la natura del loro incarico presso tale impresa né il modo in cui devono adempiere le loro funzioni presso tale impresa. // 95/26/CE N. 17 (adattato) (26) La realizzazione delle operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione -- non può in alcun caso pregiudicare i poteri conferiti alle rispettive autorità nei confronti degli enti titolari delle attività --. // 92/96/CEE N. 8 (adattato) (27) Talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime. Lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti. // 92/96/CEE N. 9 (28) Le autorità competenti degli Stati membri devono pertanto disporre dei mezzi di controllo necessari ad assicurare l'esercizio ordinato delle attività dell'impresa di assicurazione nell'insieme della Comunità, svolte in regime sia di libero stabilimento, sia di libera prestazione dei servizi. In particolare, esse devono poter adottare appropriate misure di salvaguardia od imporre sanzioni volte a prevenire irregolarità ed infrazioni eventuali alle disposizioni in materia di controllo delle assicurazioni. // 92/96/CEE N. 10 (29) -- Le disposizioni -- relative al trasferimento di portafoglio sono completate da disposizioni che riguardano specificamente il caso in cui il portafoglio di contratti conclusi in regime di prestazione di servizi è trasferito ad un'altra impresa. // 90/619/CEE N. 8 (adattato) (30) -- Le disposizioni concernenti il trasferimento del portafoglio devono essere conformi al regime giuridico dell'autorizzazione unica -- previsto dalla presente direttiva. // 92/96/CEE N. 11 (adattato) (31) -- Occorre vietare alle -- imprese costituite successivamente alle date indicate all'articolo 18, paragrafo 3, di -- praticare -- il cumulo dell'assicurazione vita e dell'assicurazione danni. È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di permettere alle imprese -- praticanti tale cumulo alle date indicate all'articolo 18, paragrafo 3, di continuare a praticarlo purché adottino una gestione distinta per ciascuna loro attività, affinché vengano salvaguardati i rispettivi interessi degli assicurati vita e degli assicurati danni e gli obblighi finanziari minimi di una delle attività non siano sopportati dall'altra attività --. È inoltre opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di obbligare le imprese esistenti che praticano il cumulo, stabilite nel loro territorio, a porre fine a detto cumulo. È peraltro opportuno esercitare un particolare controllo sulle imprese specializzate quando un'impresa di assicurazione danni appartenga allo stesso gruppo finanziario cui appartiene un'impresa di assicurazione sulla vita. // 79/267/CEE N. 4 (adattato) (32) Nessuna disposizione della presente direttiva vieta alle imprese multirami di scindersi in due imprese, praticando l'una l'assicurazione sulla vita, l'altra l'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita. Per realizzare questa separazione nelle migliori condizioni possibili, è opportuno permettere agli Stati membri di prevedere, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, un regime fiscale appropriato per quanto riguarda in particolare le plusvalenze che potrebbero risultare da questa separazione. // 90/619/CEE N. 13 (33) -- Gli Stati membri che lo desiderano devono avere la possibilità di concedere ad una stessa impresa autorizzazioni per i rami previsti nell'allegato I -- e per le operazioni di assicurazione che rientrano nei rami 1 e 2 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita [7]. Tuttavia tale possibilità deve essere soggetta a determinate condizioni di rispetto delle regole contabili e delle regole in materia di liquidazione. // 92/96/CEE [7] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3, modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE. N. 12 (adattato) (34) Per la tutela degli assicurati è necessario che ogni impresa di assicurazione costituisca riserve tecniche sufficienti. Il calcolo di queste ultime si basa essenzialmente su principi attuariali che è opportuno coordinare, onde agevolare il reciproco riconoscimento delle disposizioni prudenziali applicabili nei vari Stati membri. // 92/96/CEE N. 13 (35) In un intento di prudenza, è auspicabile stabilire un coordinamento minimo delle regole in materia di limitazione del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo delle riserve tecniche. Risulta appropriato lasciare agli Stati membri la possibilità di scegliere liberamente il metodo da adottare per tale limitazione, dato che tutti i metodi attualmente applicati sono ugualmente corretti, prudenziali ed equivalenti. // 92/96/CEE N. 14 (36) È necessario coordinare le norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche, nonché la diversificazione, la localizzazione e la congruenza delle attività di contropartita delle riserve tecniche, al fine di agevolare il riconoscimento reciproco delle disposizioni degli Stati membri. Tale coordinamento deve tener conto della -- liberalizzazione dei movimenti di capitali -- prevista all'articolo 56 del trattato, nonché dei progressi compiuti dalla Comunità ai fini del completamento dell'unione economica e monetaria. // 92/96/CEE N. 15 (adattato) (37) -- Lo Stato membro d'origine non può esigere dalle imprese di assicurazione di investire le attività di contropartita delle loro riserve tecniche in categorie determinate di cespiti, essendo tali prescrizioni incompatibili con la -- libera circolazione dei capitali -- sancita dall'articolo 56 del trattato. // 92/96/CEE N. 16 (adattato) (38) È necessario che le imprese di assicurazione dispongano, oltre che di riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, sufficienti a far fronte agli impegni contratti, di una riserva complementare, detta margine di solvibilità, rappresentata dal patrimonio libero e, con l'accordo dell'autorità competente, da elementi impliciti del patrimonio, onde far fronte al carattere aleatorio dell'esercizio. Per garantire che, sotto questo profilo, gli obblighi imposti siano determinati in base a criteri oggettivi, tali da consentire alle imprese aventi la stessa entità di competere su un piano di parità, occorre prevedere che questo margine sia commisurato al complesso degli impegni dell'impresa ed alla natura e gravità dei rischi delle diverse attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Tale margine deve dunque essere diverso a seconda che si tratti di rischi d'investimento, di rischi di mortalità o soltanto di rischi di gestione e quindi deve essere determinato in funzione ora delle riserve matematiche e dei capitali sotto rischio presi a carico dall'impresa, ora dei premi o contributi incassati, ora unicamente delle riserve tecniche, ed ora in funzione dei fondi delle associazioni tontinarie. // 79/267/CEE N. 7 (adattato) (39) La direttiva 92/96/CEE prevede una definizione provvisoria di mercato regolamentato, in attesa dell'adozione di una direttiva sui servizi di investimento in materia di valori mobiliari che armonizzerà tale concetto a livello comunitario. La direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 sui servizi di investimento in materia di valori mobiliari [8] prevede una definizione di mercato regolamentato, escludendo tuttavia dal suo campo di applicazione le attività assicurative. È quindi opportuno applicare il concetto di mercato regolamentato alle attività di assicurazione sulla vita. // Nuovo [8] GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27, modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22). (40) -- L'elenco degli elementi che si prestano ad essere utilizzati per la costituzione del margine di solvibilità, richiesto dalla presente direttiva, -- deve tener conto dei nuovi strumenti finanziari e delle facilitazioni accordate alle altre istituzioni finanziarie per l'alimentazione dei loro fondi propri. // 92/96/CEE N. 18 (adattato) (41) È necessario esigere un fondo di garanzia il cui importo e la cui composizione siano tali da fornire la garanzia che le imprese dispongano di mezzi adeguati fin dal momento della loro costituzione e che, nel corso dell'attività, il margine di solvibilità non scenda in nessun caso al di sotto di un livello minimo di sicurezza. Tale fondo di garanzia deve essere costituito, nella sua globalità o per una parte determinata, da elementi espliciti del patrimonio. // 79/267/CEE N. 8 (42) Divergenti disposizioni vigono negli Stati membri per quanto riguarda la legge applicabile ai contratti relativi alle attività disciplinate dalla presente -- direttiva. L'armonizzazione delle normative in materia di contratti di assicurazione non è una condizione preliminare per la realizzazione del mercato interno delle assicurazioni. La possibilità lasciata agli Stati membri di imporre l'applicazione della propria normativa ai contratti di assicurazione coi quali sono assunti impegni sul loro territorio offre quindi garanzie sufficienti ai contraenti. La libertà di scegliere come legge applicabile al contratto una legge diversa da quella dello Stato dell'impegno può essere accordata in taluni casi secondo regole che tengano conto delle circostanze specifiche. // 90/619/CEE N. 7 (adattato) 92/96/CEE N. 19 90/619/CEE N. 7 (43) Per i contratti di assicurazione sulla vita -- è opportuno consentire ai contraenti di recedere dal contratto entro un termine compreso fra 14 e 30 giorni. // 90/619/CEE N. 11 (adattato) (44) Nel quadro del mercato unico, è nell'interesse del contraente aver accesso alla più ampia gamma possibile di prodotti assicurativi offerti nella Comunità, al fine di poter scegliere tra essi il più adeguato alle sue esigenze. Spetta allo Stato membro dell'impegno vigilare affinché non sussista alcun ostacolo alla possibilità di commercializzare nel suo territorio tutti i prodotti assicurativi offerti nella Comunità, purché detti prodotti non siano contrari alle disposizioni giuridiche di interesse generale in vigore nello Stato membro dell'impegno e nella misura in cui l'interesse generale non sia salvaguardato dalle disposizioni dello Stato membro d'origine, sempreché tali disposizioni si applichino senza discriminazioni a qualsiasi impresa operante in detto Stato membro e siano obiettivamente necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito. // 92/96/CEE N. 20 (45) Gli Stati membri devono poter vigilare affinché i prodotti assicurativi e la documentazione contrattuale utilizzata per la copertura degli impegni sottoscritti nel loro territorio in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi rispettino le disposizioni giuridiche specifiche di interesse generale applicabili. I sistemi di controllo da utilizzare devono adattarsi alle esigenze del mercato interno senza costituire una condizione preliminare all'esercizio dell'attività assicurativa. In questa prospettiva i sistemi di approvazione preventiva delle condizioni assicurative non sembrano giustificati. È opportuno di conseguenza predisporre altri sistemi più appropriati alle esigenze del mercato interno e tali da permettere ad ogni Stato membro di garantire l'essenziale tutela dei contraenti. // 92/96/CEE N. 21 (46) Occorre prevedere -- una collaborazione -- tra le competenti autorità -- degli Stati membri, nonché tra queste e la Commissione --. // 90/619/CEE N. 14 (adattato) (47) È opportuno predisporre un regime di sanzioni applicabili quando l'impresa di assicurazione non si conforma, nello Stato membro in cui è sottoscritto l'impegno, alle disposizioni d'interesse generale ad essa applicabili. // 92/96/CEE N. 26 (48) È necessario prevedere misure per il caso che la situazione finanziaria dell'impresa diventi tale da renderle difficile il rispetto dei suoi impegni. // 79/267/CEE N. 9 (49) È ammesso che lo Stato membro di origine, per l'applicazione dei principi attuariali conformi alla presente direttiva, possa esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe dei contratti e delle riserve tecniche, escludendo dalla comunicazione delle basi tecniche la notifica delle condizioni generali e particolari dei contratti, nonché delle tariffe commerciali dell'impresa. // 92/96/CEE N. 22 (adattato) (50) Nel quadro di un mercato interno -- delle assicurazioni il consumatore potrà scegliere tra una gamma più ampia e più diversificata di contratti. Per beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza, egli deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze. Le informazioni risultano tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni può protrarsi per un arco di tempo molto lungo. È quindi opportuno coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti e in merito agli estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto. // 92/96/CEE N. 23 (adattato) (51) La pubblicità dei prodotti di assicurazione è essenziale per agevolare l'esercizio effettivo delle attività assicurative nella Comunità. È opportuno lasciare alle imprese di assicurazione la possibilità di ricorrere a tutti i normali mezzi di pubblicità nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi. Tuttavia gli Stati membri possono esigere il rispetto della loro normativa in materia di forma e contenuto della pubblicità in questione, derivante dagli atti comunitari adottati in materia di pubblicità o da disposizioni emanate dagli Stati membri per ragioni d'interesse generale. // 92/96/CEE N. 24 (52) Nel quadro del mercato interno nessuno Stato membro può ormai vietare l'esercizio simultaneo dell'attività assicurativa sul proprio territorio in regime di stabilimento ed in regime di prestazione di servizi --. // 92/96/CEE N. 25 (adattato) (53) In taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono assoggettate ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre nella maggioranza di essi vengono applicate imposte particolari ed altre forme di contributo. Negli Stati membri nei quali sono riscosse dette imposte e contributi esistono sensibili divergenze in fatto di strutture e di aliquote. È opportuno evitare che le differenze esistenti si traducano in distorsioni di concorrenza per i servizi di assicurazione tra Stati membri. Fatta salva una successiva armonizzazione, con l'applicazione del regime fiscale e di altre forme di contributo previste dallo Stato membro in cui è sottoscritto l'impegno, si può ovviare a tale inconveniente e spetta agli Stati membri stabilire le modalità di riscossione di tali imposte e contributi. // 92/96/CEE N. 27 (54) Occorre realizzare un coordinamento comunitario in materia di liquidazione delle imprese di assicurazione. È sin d'ora essenziale prevedere che, in caso di liquidazione di un'impresa di assicurazioni, il sistema di garanzia istituito in ciascuno Stato membro conferisca parità di trattamento a tutti i creditori di assicurazione, senza distinzione di nazionalità dei creditori medesimi e a prescindere dalle modalità di sottoscrizione dell'impegno. // 92/96/CEE N. 28 (55) Le regole coordinate riguardanti l'esercizio delle attività di assicurazione diretta all'interno della Comunità devono in linea di massima applicarsi a tutte le imprese che operano sul mercato e quindi anche alle agenzie ed alle succursali delle imprese la cui sede sociale è situata fuori della Comunità. La presente direttiva prevede --, quanto alle modalità di controllo, disposizioni particolari nei confronti di tali agenzie e succursali, in quanto il patrimonio delle imprese da cui dipendono si trova al di fuori della Comunità. // 79/267/CEE N. 10 (adattato) (56) Occorre prevedere la conclusione di accordi di reciprocità con uno o più paesi terzi, al fine di permettere l'attenuazione di tali condizioni speciali, pur rispettando il principio che le agenzie e le succursali di tali imprese non devono ottenere un trattamento più favorevole delle imprese della Comunità; // 79/267/CEE N. 11 (57) È opportuno prevedere una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità con i paesi terzi su una base comunitaria. Tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, ma di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in altri paesi terzi. Pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi. In ultima istanza deve essere prevista la possibilità di adottare misure, consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni, con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE [9]. // 90/619/CEE [9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. N. 18 (58) -- La presente direttiva -- deve prevedere -- disposizioni relative alle prove d'onorabilità e d'assenza di fallimento --. // 79/267/CEE N. 13 (adattato) (59) Al fine di chiarire il regime giuridico applicabile alle attività di assicurazione sulla vita coperte dala presente direttiva, è opportuno adattare le disposizioni delle direttive 79/267/CEE, 90/619/CEE e 92/96/CEE. A tale scopo è opportuno modificare le disposizioni riguardanti la fissazione di un margine di solvibilità e i diritti acquisiti dalle succursali di imprese di assicurazione costituite precedentemente al 1° luglio 1994. È altresì opportuno determinare il contenuto del programma di attività delle succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi stabilite nella Comunità. // Nuovo (60) Potrà risultare necessario, a determinati intervalli di tempo, apportare modifiche tecniche alle norme dettagliate che figurano nella presente direttiva, in modo da tener conto dell'evoluzione futura del settore assicurativo. La Commissione procederà a tali modifiche, nella misura in cui esse siano necessarie, dopo aver consultato il comitato consultivo per le assicurazioni, istituito dalla direttiva 91/675/CE del Consiglio [10], nell'ambito dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione dalle disposizioni del trattato. Tali modifiche, costituendo delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa. // 92/96/CEE [10] GU L 374 del 31. 12. 1991, pag. 32. N. 29 (61) È indispensabile prevedere un ricorso giurisdizionale contro le decisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione stessa. // 79/267/CEE N. 5 Seconda parte (62) Ai sensi dell'articolo 15 del trattato, occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo. Occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva. // 92/96/CEE N. 31 (63) Le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE accordano una deroga particolare ad alcune imprese esistenti al momento dell'adozione delle direttive stesse. Tali imprese hanno in seguito modificato la propria struttura onde non è più necessario accordare tale deroga. // Nuovo (64) La presente direttiva deve far salvi i termini di attuazione e di applicazione da parte degli Stati membri delle direttive di cui all'allegato IV parte B. // HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA // INDICE TITOLO I DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE .............................................. Articolo 1. Definizioni ...................................................................................................... Articolo 2. Campo d'applicazione ........................................................................................ Articolo 3. Attività, imprese ed enti esclusi ........................................................................ TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA DEL RAMO VITA................ Articolo 4. Principio di autorizzazione ................................................................................. Articolo 5. Campo di applicazione dell'autorizzazione ........................................................ Articolo 6. Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione ............................................... Articolo 7. Programma di attività ....................................................................................... Articolo 8. Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata . ............................ Articolo 9. Rifiuto dell'autorizzazione .................................................................................. TITOLO III CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA........... Capo I Principi e metodi di vigilanza finanziaria .......................................................... Articolo 10. Autorità competenti e oggetto della vigilanza..................................................... Articolo 11.Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro ........................... Articolo 12. Divieto dell'obbligo di cessione a un ente pubblico ........................................... Articolo 13. Resoconto contabile, informazioni statistiche e prudenziali - potere di vigilanza .......................................................................................... Articolo 14. Trasferimento del portafoglio . ........................................................................... Articolo 15. Partecipazione qualificata .................................................................................. Articolo 16. Segreto d'ufficio ............................................................................................... Articolo 17.Obblighi dei revisori...................................................................................... Articolo 18. Esercizio cumulativo delle attività di assicurazione vita e non vita ................... Articolo 19. Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e non vita .......................... Capo II Regole relative alle riserve tecniche .................................................................. Articolo 20. Costituzione delle riserve tecniche .................................................................... Articolo 21. Premi per nuova produzione .............................................................................. Articolo 22. Attivi di copertura delle riserve tecniche.......................................................... Articolo 23. Categorie di attivi ammessi .............................................................................. // 21 Articolo 24.Regole di diversificazione degli investimenti ................................................... Articolo 25.Contratti collegati a OIVCM o ad un indice azionario .................................... Articolo 26. Regole di congruenza ....................................................................................... Capo III Regole relative al margine di solvibilità e al fondo di garanzia ......................... Articolo 27.Margine di solvibilità ...................................................................................... Articolo 28. Margine minimo di solvibilità ......................................................................... Articolo 29. Fondo di garanzia ............................................................................................... Articolo 30. Attivi utilizzati a copertura delle riserve tecniche ......................................... Capo IV Legge regolatrice dei contratti e condizioni di assicurazione ........................... Articolo 31. Legge applicabile ............................................................................................. Articolo 32. Interesse generale ............................................................................................. Articolo 33. Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe ........................... Articolo 34. Termine di rinuncia ........................................................................................ Articolo 35. Informazioni per il contraente .......................................................................... Capo V Imprese in difficoltà o in situazione irregolare.................................................... Articolo 36. Imprese in difficoltà....................................................................................... Articolo 37. Revoca dell'autorizzazione .............................................................................. TITOLO IV DISPOSIZIONI SULLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI Articolo 38. Condizioni per lo stabilimento di una succursale ............................................... Articolo 39. Prestazione di servizi: notifica preventiva allo Stato membro d'origine ........... Articolo 40. Prestazione di servizi: notifica dallo Stato membro d'origine............................ Articolo 41. Prestazione di servizi: modifiche nella prestazione di servizi ............................ Articolo 42. Lingua .............................................................................................................. Articolo 43. Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe........................... Articolo 44. Inosservanza delle disposizioni legislative da parte di un'impresa di assicurazione ............................................................................ Articolo 45. Pubblicità ............................................................................................................ Articolo 46. Liquidazione ..................................................................................................... Articolo 47. Informazioni statistiche sulle attività tranfrontaliere......................................... Articolo 48. Imposte sui premi.............................................................................................. // 59 TITOLO V NORME APPLICABILI ALLE AGENZIE O SUCCURSALI STABILITE NELLA COMUNITÀ E DIPENDENTI DA IMPRESE LA CUI SEDE SOCIALE SI TROVA FUORI DELLA COMUNITÀ Articolo 49. Principi e condizioni di autorizzazione ............................................................ Articolo 50. Condizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi terzi ....................... Articolo 51. Trasferimento del portafoglio ............................................................................ Articolo 52. Costituzione di riserve tecniche ......................................................................... Articolo 53. Margine di solvibilità e fondo di garanzia.......................................................... Articolo 54. Vantaggi per le imprese autorizzate i più Stati membri ................................... Articolo 55. Accordi con paesi terzi ..................................................................................... TITOLO VI NORME APPLICABILI ALLE AFFILIATE DI UN'IMPRESA MADRE SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE DI UN PAESE TERZO ED ALLE ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DI TALE IMPRESA MADRE ...................................................................................................... Articolo 56. Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione............................. Articolo 57. Informazioni sul trattamento riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazionedella Comunità ............................................................ Articolo 58.Comitato .................................................................................. TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE ................................................. Articolo 59. Deroghe speciali e abrogazione delle misure restrittive .................................... Articolo 60. Prova di onorabilità ........................................................................................... Articolo 61. Regime transitorio degli investimenti in terreni e immobili .............................. Articolo 62. Regime transitorio per la Svezia........................................................................ TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI .............................................................................. Articolo 63.Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ...................................... Articolo 64. Rapporto sull'evoluzione delle operazioni in libera prestazione di servizi ........ Articolo 65. Modifiche tecniche ............................................................................................. Articolo 66.Comitato ...... ........................................................................... Articolo 67. Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione già estenti ... Articolo 68.Ricorso giurisdizionale ..................................................................................... Articolo 69. Revisione degli importi espressi in euro............................................................ Articolo 70.Disposizioni di attuazione................................................................................. Articolo 71. Comunicazioni alla Commissione...................................................................... Articolo 72. Direttive abrogate e loro concordanza con la presente direttiva ....................... Articolo 73. Entrata in vigore ............................................................................................... Articolo 74. Destinatari ......................................................................................................... Allegato I Classificazione per ramo ................................................................................... Allegato II Regole di congruenza ........................................................................................ Allegato III Informazioni per i contraenti ............................................................................ Allegato IV Direttive abrogate e termini di attuazione nel diritto nazionale.................... Allegato V Tavola di concordanza ...................................................................................... // 100 100 100 100 101 102 102 103 103 104 104 105 105 106 107 108 112 114 TITOLO I DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) impresa di assicurazione: ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 4; // 92/96/CEE Articolo 1, lettera a) b) succursale: qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di assicurazione . È assimilata ad un'agenzia o succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia, ma si manifesta tramite un semplice ufficio, gestito da personale dipendente dall'impresa, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa alla stessa stregua di un'agenzia; // 92/96/CEE Articolo 1, lettera b) + 90/619/CEE Articolo 3 (adattato) c) stabilimento: sede sociale, agenzia o succursale di un'impresa; // 90/619/CEE Articolo 2, lettera c) (adattato) d) impegno: un impegno che si concretizza in una delle forme di assicurazioni o di operazioni di cui all'articolo 2 // 92/96/CEE Articolo 1, lettera c) e) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione che assume l'impegno; // 92/96/CEE Articolo 1, lettera d) f) Stato membro della succursale: lo Stato membro in cui è situata la succursale che assume l'impegno; // 92/96/CEE Articolo 1, lettera e) g) Stato membro dell'impegno: Stato membro in cui il contraente ha la residenza abituale ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il contratto; // 90/619/CEE Articolo 2, lettera e) h) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'impegno , quando questo è assunto da un'impresa di assicurazione o una succursale situata in un altro Stato membro; // 92/96/CEE Articolo 1, lettera f) (adattato) i) controllo: il legame esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio [11], o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; [11] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. // 92/96/CEE Articolo 1, lettera g) j) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa direttamente o indirettamente almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto o qualsiasi altra possibilità di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione. Ai fini dell'applicazione di questa definizione negli articoli 8 e 15 e delle altre quote di partecipazione di cui all'articolo 15, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE del Consiglio [12]; // 92/96/CEE [12] GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62. Articolo 1, lettera h) k) impresa madre: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; // 92/96/CEE Articolo 1, lettera i) l) impresa figlia: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre cui fanno capo tali imprese; // 92/96/CEE Articolo 1, lettera j) m) mercato regolamentato: - nel caso d'un mercato situato in un Stato membro, un mercato regolamentato quale definito all'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE, - nel caso d'un mercato situato in un paese terzo, un mercato finanziario riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa di assicurazioni che soddisfi requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari che vengono in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato regolamentato o sui mercati dello Stato membro in questione; // Nuovo n) autorità competenti: le autorità nazionali incaricate, in virtù di una legge o di altra disposizione normativa, del controllo delle imprese di assicurazione; // 92/96/CEE Articolo 1, lettera l) o) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta; // 79/267/CEE Articolo 5, lettera b) p) localizzazione delle attività: la presenza di attività mobiliari o immobiliari all'interno di uno Stato membro senza però che le attività mobiliari debbano formare oggetto di deposito e che le attività immobiliari debbano essere soggette a misure restrittive quali l'iscrizione di ipoteche; le attività rappresentate da crediti sono considerate come localizzate nello Stato membro nel quale essi sono realizzabili; // 79/267/CEE Articolo 5, lettera c) q) capitale a rischio: il capitale uguale al capitale "decesso", diminuito della riserva matematica del rischio principale; // 79/267/CEE Articolo 5, lettera d) r) stretti legami: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da: i) una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa, o ii) un legame di controllo; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo. // 95/26/CE Articolo 2, paragrafo 1 (adattato) 2. Ogni volta che viene fatto riferimento all'euro nella presente direttiva, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'euro in tutte le monete della Comunità. // 79/267/CEE Articolo 5, lettera a) (adattato) Reg. 1103/97 Articolo 2 Articolo 2 Campo d'applicazione La presente direttiva riguarda l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta, praticate dalle imprese che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonchè l'esercizio di tali attività, quali sono qui di seguito definite. 1) Le seguenti assicurazioni ove risultino da un contratto: a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di vita, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione vita con controassicurazione, l'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità; b) l'assicurazione di rendita; c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazione vita, ossia in particolare le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni vita; d) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito, denominata "permanent health insurance" (assicurazione malattia, a lungo termine, non rescindibile); // 79/267/CEE Articolo 1 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 2, paragrafo 2) 2) le seguenti operazioni, ove risultino da un contratto, sempreché siano soggette al controllo delle autorità amministrative competenti per la vigilanza sulle assicurazioni private: a) le operazioni tontinarie che comportano la costituzione di associazioni che riuniscono aderenti per capitalizzare in comune i loro contributi e per ripartire i fondi in tal modo raccolti tra i superstiti o tra gli aventi diritto dei deceduti; b) le operazioni di capitalizzazione basate su una tecnica attuariale che comporta, quale corrispettivo di versamenti unici o periodici fissati anticipatamente, impegni determinati in ordine alla loro durata e al loro importo; c) le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, ossia le operazioni che, per l'impresa interessata, consistono nel gestire gli investimenti, in particolare le attività rappresentative delle riserve degli enti che erogano le prestazioni in caso di morte, in casi di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività; d) le operazioni di cui alla lettera c), quando sono accompagnate da una garanzia assicurativa, relativa o alla conservazione del capitale o al servizio di un interesse minimo; e) le operazioni effettuate da società assicuratrici, quali quelle previste dal codice francese delle assicurazioni nel libro IV, titolo 4, capitolo 1; 3) le operazioni dipendenti dalla durata della vita umana, definite o previste dalla legislazione delle assicurazioni sociali, quando sono praticate o gestite conformemente alla legislazione di uno Stato membro da imprese d'assicurazione a proprio rischio. // 79/267/CEE Articolo 1, modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 2, paragrafo 2) Articolo 3 Attività, imprese ed enti esclusi La presente direttiva non riguarda: 1) i rami definiti nell'allegato della direttiva 73/239/CEE, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, punto 1, lettera c); 2) le operazioni degli enti di previdenza e di assistenza che accordano prestazioni variabili in base alle risorse disponibili e che determinano forfettariamente il contributo dei loro iscritti; // 79/267/CEE Articolo 2 3) le operazioni effettuate da enti diversi dalle imprese di cui all'articolo 2, aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività, siano gli impegni risultanti da tali operazioni coperti o meno integralmente ed in ogni momento da riserve matematiche; 4) le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, punto 3; // 79/267/CEE Articolo 2 5) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso, qualora l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso, o qualora tali prestazioni siano erogate in natura; 6) le mutue assicuratrici: - il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni, o di ricorrere al concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal senso - per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività contemplate dalla presente direttiva non superi 500 000 euro durante tre anni consecutivi. Se tale importo è superato durante tre anni consecutivi la presente direttiva si applica a decorrere dal quarto anno; // 79/267/CEE Articolo 3 Reg. 1103/97 Articolo 2 7) il "Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen" in Germania e la "Caisse d'Épargne de l'État" nel Lussemburgo salvo eventuali modifiche del rispettivo statuto per quanto riguarda la competenza; // 79/267/CEE Articolo 4 8) le attività delle imprese di assicurazione pensioni di cui alla legge in materia di pensioni per lavoratori dipendenti (TEL) e altre normative finlandesi in materia, a condizione che: a) le imprese di assicurazione pensioni già obbligate, ai sensi della legislazione finlandese, ad avere sistemi separati di contabilità e di gestione per le loro attività nel settore delle pensioni, costituiscano inoltre, a decorrere dalla data dell'adesione, entità giuridiche separate per l'esercizio di tali attività; // Atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, modificato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA (adattato) b) le autorità finlandesi autorizzino in forma non discriminatoria tutti i cittadini e tutte le imprese degli Stati membri ad esercitare, conformemente alla legislazione finlandese, le attività specificate nell'articolo 2 connesse con tale esenzione allorché: - detengono la proprietà o la partecipazione in una compagnia o in un gruppo esistente di assicurazione; - costituiscono o partecipano a nuove compagnie o gruppi di assicurazioni comprese le imprese di assicurazione pensioni; c) le autorità finlandesi presentino, entro tre mesi dalla data dell'adesione, alla Commissione, per approvazione, una relazione che indichi quali misure sono state adottate per separare le attività TEL dalle normali attività di assicurazione esercitate dalle imprese finlandesi di assicurazione per conformarsi a tutti i requisiti della presente direttiva. // Atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia modificato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA (adattato) TITOLO II ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA DEL RAMO VITA Articolo 4 Principio di autorizzazione L'accesso all'attività di cui alla presente direttiva è subordinato alla preventiva concessione di un'autorizzazione amministrativa. L'autorizzazione deve essere richiesta alle autorità dello Stato membro d'origine: a) dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di detto Stato membro; b) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui al primo comma, estende la propria attività ad un intero ramo o ad altri rami. // 79/267/CEE Articolo 6 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 3) Articolo 5 Campo d'applicazione dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di assicurazione di esercitarvi attività in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi. 2. L'autorizzazione è accordata per ramo, quale definito nell'allegato I. Essa riguarda l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti in tale ramo. Le autorità competenti possono limitare l'autorizzazione richiesta per un ramo alle sole attività contenute nel programma di attività di cui all'articolo 7. Ogni Stato membro può concedere l'autorizzazione per più rami, sempreché la legislazione nazionale consenta di esercitarli contemporaneamente. // 79/267/CEE Articolo 7 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 4) (adattato) Articolo 6 Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione 1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione: a) adottino una delle forme seguenti: - per quanto riguarda il Regno del Belgio: "société anonyme/naamloze vennootschap", "société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen", "association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging", "société coopérative/coöperatieve vennootschap"; - per quanto riguarda il Regno di Danimarca: "aktieselskaber", "gensidige selskaber", "pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed (tvaerg(ende pensionskasser)"; - per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "öffentlich-rechtliches Wettbewerbs versicherungsunternehmen"; // 79/267/CEE Articolo 8, paragrafo 1, modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 5) - per quanto riguarda la Repubblica francese: "société anonyme, société d'assurance mutuelle", "institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale", "institution de prévoyance régie par le code rural", "mutuelles régies par le code de la mutualité"; - per quanto riguarda l'Irlanda: "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts" "societies registered under the Friendly Societies Acts"; - per quanto riguarda la Repubblica italiana: "società per azioni", "società cooperativa", "mutua di assicurazione"; - per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo: "société anonyme", "société en commandite par actions", "association d'assurances mutuelles", "société coopérative"; - er quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: "naamloze vennootschap", "onderlinge waarborgmaatschappij"; - per quanto riguarda il Regno Unito: "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts", "societies registered or incorporated under the Friendly Societies Acts", "the association of underwriters known as Lloyd's"; - per quanto riguarda la Repubblica ellenica: "áíþíõìç åôáéñßá; - per quanto riguarda il Regno di Spagna: "sociedad anónima", "sociedad mutua", "sociedad cooperativa"; - per quanto riguarda la Repubblica portoghese: "sociedade anónima", "mútua de seguros"; // 79/267/CEE Articolo 8, paragrafo 1, modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 5) - per quanto riguarda la Repubblica d'Austria; "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit"; - per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: "keskinäinen vakuutusyhtiö / ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö / försäkringsaktiebolag", "vakuutusyhdistis / försäkringsförening; - per quanto riguarda il regno di Svezia: "försäkringsaktiebolag", "ömsesidigt försäkringsbolag", "understödsföreningar". // 79/267/CEE Articolo 8, paragrafo 1, modificata dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA L'impresa di assicurazione potrà assumere altresì la forma di società europea, quando questa sarà istituita. Gli Stati membri possono inoltre creare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di fare operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato; b) limitino il loro oggetto sociale alle attività previste dalla presente direttiva e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale; c) presentino un programma d'attività conforme all'articolo 7; d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'articolo 29, paragrafo 2; e) siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione o di esperienza professionale. // 79/267/CEE Articolo 8, paragrafo 1, modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 5) Inoltre, quando sussistono stretti legami tra l'impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti esigono che le imprese di assicurazione forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo. // 79/267/CEE Articolo 8, paragrafo 1, modificata dalla 95/26/CE, Articolo 2, paragrafo 2) (adattato) (adattato) 2. Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria. // 79/267/CEE Articolo 8, paragrafo 1a), modificata dalla 95/26/CE (Articolo 3, paragrafo1) 3. L'impresa di assicurazione che richiede l'autorizzazione per l'estensione delle proprie attività ad altri rami o per l'estensione di un'autorizzazione che copra solo una parte dei rischi raggruppati in un ramo deve presentare un programma d'attività conforme all'articolo 7. Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del margine di solvibilità di cui all'articolo 28 e che possiede il fondo di garanzia di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2. // 79/267/CEE Articolo 8, paragrafo 2, modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 5) (adattato) 4. Gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. In deroga al primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una condizione preventiva per l'esercizio delle sue attività. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prevedano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo. Entro il 1° luglio 1999, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente paragrafo. 5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 non possono prevedere l'esame della domanda di autorizzazione in funzione delle necessità economiche del mercato. // 79/267/CEE Articolo 8, paragrafi 3 e 4 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 5) (adattato) (adattato) Articolo 7 Programma di attività Il programma d'attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti: a) la natura degli impegni che l'impresa di assicurazione si propone di assumere; // 79/267/CEE Articolo 9, paragrafi 3 e 4 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 6) (adattato) b) i principi direttivi in materia di riassicurazione; c) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia; d) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte; // inoltre, per i primi tre esercizi sociali: e) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva; f) la situazione probabile di tesoreria; g) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità. // Articolo 8 Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata Le autorità competenti dello Stato membro d'origine non concedono l'autorizzazione che consente l'accesso di un'impresa all'attività assicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di questa partecipazione. Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci. // 92/96/CEE Articolo 7 Articolo 9 Rifiuto dell'autorizzazione Ogni decisione di rifiuto dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e notificata all'impresa interessata. Ciascuno Stato membro prevede la possibilità di ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione di rifiuto. La possibilità di ricorso giurisdizionale è previsto anche nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa. // 79/267/CEE Articolo 12 TITOLO III CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA // Capo I Principi e metodi di vigilanza finanziaria // Articolo 10 Autorità competenti e oggetto della vigilanza // 1. La vigilanza finanziaria su un'impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine. Se le autorità competenti dello Stato membro dell'impegno hanno motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazioni possano eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa in questione. Le autorità competenti di detto Stato d'origine verificano se l'impresa rispetti i principi prudenziali definiti nella presente direttiva. 2. La vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, dello stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, e delle attività di contropartita in conformità delle norme o della prassi stabilite nello Stato membro d'origine, ai sensi delle disposizioni adottate a livello comunitario. 3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prescrivono che qualsiasi impresa di assicurazione sia dotata di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno. // 79/267/CEE Articolo 15 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 8) Articolo 11 Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro Gli Stati membri della succursale prevedono che, quando un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro esercita la propria attività tramite una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro della succursale, procedere direttamente, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell'impresa. Le autorità dello Stato membro della succursale possono partecipare a questa verifica. // 79/267/CEE Articolo 16 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 9) Articolo 12 Divieto dell'obbligo di cessione a un ente pubblico Gli Stati membri non possono imporre alle imprese di assicurazione l'obbligo di cedere una parte delle loro sottoscrizioni relative alle attività di cui all'articolo 2 ad un organismo ovvero a degli organismi determinati da disposizioni nazionali. // 79/267/CEE Articolo 22, paragrafo 1 (adattato) Articolo 13 Resoconto contabile, informazioni statistiche e prudenziali - poteri di vigilanza 1. Gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione aventi sede sociale nel loro territorio la presentazione di un resoconto annuale, per tutte le operazioni, relativo alla loro situazione finanziaria e al loro stato di solvibilità. // 79/267/CEE Articolo 23 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 10) (adattato) 2. Gli Stati membri esigono dalle imprese di assicurazione con sede sociale nel loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari per l'esercizio del controllo, nonché i documenti statistici. Le autorità competenti si comunicano i documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo. 3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché le autorità competenti dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione con sede sociale nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio riguardanti tali attività ed ai fini della loro applicazione. Questi poteri e mezzi devono in particolare consentire alle autorità competenti: a) di informarsi dettagliatamente circa la situazione dell'impresa di assicurazione e le sue attività complessive, in particolare: - raccogliendo informazioni o richiedendo documenti relativi all'attività assicurativa, - procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa di assicurazione; // (adattato) (adattato) b) di prendere nei confronti dell'impresa di assicurazione, dei dirigenti responsabili o delle persone che controllano l'impresa tutte le misure appropriate e necessarie per garantire che le attività dell'impresa siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che l'impresa deve osservare nei vari Stati membri ed in particolare al programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per evitare o eliminare irregolarità che possano ledere gli interessi degli assicurati; c) di assicurare l'applicazione di tali misure, se necessario mediante esecuzione coattiva, con eventuale ricorso agli organi giudiziari. Gli Stati membri possono anche prevedere che le autorità competenti possano ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari. // 79/267/CEE Articolo 23 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 10) (adattato) Articolo 14 Trasferimento del portafoglio 1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le imprese di assicurazione con sede sociale nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, ad un cessionario stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. 2. Quando una succursale prevede di trasferire totalmente o in parte il proprio portafoglio sottoscritto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, lo Stato membro della succursale deve essere consultato. 3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione cedente autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri dell'impegno. 4. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione cedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Se le autorità consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio equivale ad un parere favorevole o ad un tacito accordo. // 92/96/CEE Articolo 11, paragrafi da 2 a 6 (adattato) 5. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di idonea pubblicità, nei modi previsti dal diritto nazionale. Il trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati ed a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà per i contraenti di risolvere il contratto, entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento. // 92/96/CEE Articolo 11, paragrafi da 2 a 6 Articolo 15 Partecipazione qualificata 1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità di tale partecipazione. Le persone fisiche e giuridiche sono altresì tenute ad informare le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intendano aumentare la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'impresa d'assicurazioni divenga una loro società figlia. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non siano soddisfatte della qualità della persona di cui al primo comma. In assenza di opposizione, le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al primo comma. 2. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti qualora intendano diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'impresa di assicurazione cessi di essere una loro società figlia. 3. Le imprese di assicurazione comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni al loro capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2. // 92/96/CEE Articolo 14 Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano in particolare dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori. 4. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'impresa di assicurazione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono in particolare consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi. Misure analoghe sono applicate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo dell'informazione preventiva stabilito al paragrafo 1. Per i casi in cui la partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi. // 92/96/CEE Articolo 14 Articolo 16 Segreto d'ufficio 1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità competenti, nonché i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale. Tuttavia, nei casi concernenti un'impresa di assicurazioni dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardano i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali. 2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalle direttive applicabili alle imprese di assicurazione. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1. // 92/96/CEE Articolo 15, paragrafi da 1 a 5 3. Gli Stati membri possono stipulare accordi di cooperazione, che prevedano scambi d'informazioni, con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. 4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e più particolarmente: - per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e per facilitare il controllo delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno, o - per l'irrogazione di sanzioni, o - nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente, o - nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 68 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e dalle direttive adottate nel settore delle imprese di assicurazione. 5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, qualora esistano più autorità competenti, o, fra Stati membri, tra le autorità competenti e: - le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari, - gli organi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione e in altre procedure analoghe, e - le persone incaricate del controllo legale dei conti delle imprese di assicurazione e degli altri enti finanziari, affinché esse possano svolgere la propria funzione di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organi incaricati della gestione delle procedure obbligatorie di liquidazione o dei fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1. // 92/96/CEE Articolo 15, paragrafi da 1 a 5 (adattato) 6. Salva l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e - le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione e in altri procedimenti analoghi; o - le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari; o - gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: - le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma; // 92/96/CEE Articolo 15, paragrafo 5 bis inserito dalla 95/26/CE (Articolo 4, paragrafo 1) (adattato) - le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1; - quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, se del caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone o organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo. // 7. Salva l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: - le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma; - le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1; - quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione. Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma. Ai fini dell'applicazione del terzo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano, alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo. La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo. // 92/96/CEE Articolo 15, paragrafo 5 ter inserito dalla 95/26/CE (Articolo 4, paragrafo 3) 8. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a trasmettere: - alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, - all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento, informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni e possono autorizzare tali autorità o organismi a comunicare alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo. // 92/96/CEE Articolo 15, paragrafo 5 quater modificata dalla 95/26/CE (Articolo 4, paragrafo 5) 9. In deroga ai paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono inoltre autorizzare per legge la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la normativa di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi. Tali comunicazioni possono tuttavia essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale. Gli Stati membri dispongono in ogni caso che le informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 11 non possano formare oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione. // 92/96/CEE Articolo 15, paragrafo 6 Articolo 17 Obblighi dei revisori 1. Gli Stati membri dispongono almeno che: a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE del Consiglio [13], che esercita presso un'impresa di assicurazione l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio [14], all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE o all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio [15], o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da: [13] GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20. [14] GU L 222 del 14. 8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 99/60/CE (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 65). [15] GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE. - costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività delle imprese di assicurazione, o - pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa di assicurazione, ovvero - comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve; b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a), esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'impresa di assicurazione presso la quale detta persona svolge l'incarico sopra citato. 2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo. // 92/96/CEE Articolo 15 bis inserito dalla 95/26/CE (Articolo 5) (adattato) (adattato) (adattato) (adattato) Articolo 18 Esercizio cumulativo delle attività di assicurazione vita e non-vita 1. Salva l'applicazione dei paragrafi 3 e 7, nessuna impresa può ottenere un'autorizzazione sia a norma della presente direttiva sia a norma della direttiva 73/239/CEE. 2. In via derogatoria, gli Stati membri possono disporre che: - le imprese autorizzate in virtù della presente direttiva possano ottenere anche un'autorizzazione, conformemente all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, per i rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato di detta direttiva; - le imprese autorizzate in virtù dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, unicamente per i rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato di detta direttiva, possano ottenere un'autorizzazione in virtù della presente direttiva. // 79/267/CEE Articolo 13, paragrafi 1 e 2 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 16) (rettifica) 3. Salva l'applicazione del paragrafo 6, le imprese di cui al paragrafo 2 e quelle che, - alla data del 1 gennaio 1981 per le imprese autorizzate in Grecia - alla data del 1 gennaio 1986 per le imprese autorizzate in Spagna e Portogallo - alla data del 2 maggio 1992 per le imprese autorizzate in Austria, Finlandia e Svezia e - alla data del 15 marzo 1979 per tutte le altre imprese praticavano il cumulo delle due attività contemplate dalla presente direttiva e dalla direttiva 73/239/CEE, possono continuare a praticare tale cumulo, purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all'articolo 19 della presente direttiva. // Nuovo 4. Gli Stati membri possono prevedere che le imprese di cui al paragrafo 2 rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione autorizzate in virtù della presente direttiva per tutte le loro attività. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere, in attesa di un coordinamento in materia, che, per quanto concerne le regole per la liquidazione, le attività relative ai rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE esercitate dalle imprese di cui al paragrafo 2 siano anch'esse disciplinate dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita. 5. Nei casi in cui un'impresa che esercita le attività contemplate nell'allegato della direttiva 73/239/CEE abbia legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa di assicurazione che esercita le attività elencate nella presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio tali imprese hanno la propria sede sociale vigilano affinché i conti delle stesse non siano falsati da convenzioni stipulate tra di esse o da qualsiasi accordo atto ad influenzare la ripartizione delle spese e delle entrate. // 79/267/CEE Articolo 13, paragrafi 4 e 5 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 16) (adattato) (adattato) 6. Ciascuno Stato membro può obbligare le imprese di assicurazione con sede sociale nel proprio territorio a porre fine, entro termini da esso stabiliti, al cumulo delle attività da esse esercitate alle date di cui al paragrafo 3. 7. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate in base a una relazione della Commissione al Consiglio in base alla futura armonizzazione delle norme sulla liquidazione e comunque entro il 31 dicembre 1999. // 79/267/CEE Articolo 13, paragrafi 6 e 7 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 16) (adattato) Articolo 19 Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e non-vita 1. La gestione distinta di cui all'articolo 18, paragrafo 3, deve essere organizzata in modo che le attività disciplinate dalla presente direttiva e quelle disciplinate dalla direttiva 73/239/CEE siano separate affinché: - non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati "vita" e degli assicurati «danni» e in particolare gli assicurati "vita" godano dei benefici provenienti da tale assicurazione come se l'impresa di assicurazione praticasse unicamente l'assicurazione vita; - gli obblighi finanziari minimi, in particolare i margini di solvibilità, che sono a carico di una delle attività ai sensi della direttiva 73/239/CEE o della prima direttiva di coordinamento danni, non siano sostenuti dall'altra attività. Tuttavia, uno volta adempiuti gli obblighi finanziari minimi alle condizioni di cui al primo comma, secondo trattino, e purché se ne informi l'autorità competente, l'impresa può utilizzare gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili per l'una o l'altra attività. Le autorità competenti, mediante l'analisi dei risultati delle due attività, vigilano affinché sia rispettato il presente paragrafo. 2. a) Le scritture contabili devono essere effettuate in modo da far apparire le fonti dei risultati per ciascuna delle due attività vita e danni. A tale scopo, l'insieme delle entrate (in particolare premi, versamenti dei riassicuratori, redditi finanziari) e delle spese (in particolare prestazione di assicurazione, versamenti alle riserve tecniche, premi di riassicurazione, spese di funzionamento per le operazioni di assicurazione) sono ripartite in base alla loro origine. Gli elementi comuni alle due attività sono imputati secondo un criterio di ripartizione che deve essere approvato dall'autorità competente. // 79/267/CEE Articolo 14 (adattato) b) Le imprese di assicurazione devono, in base alle scritture contabili, elaborare un documento da cui risultino in modo distinto gli elementi corrispondenti a ciascuno dei margini di solvibilità, in conformità dell'articolo 27 della presente direttiva e dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE. 3. In caso di insufficienza di uno dei margini di solvibilità, le autorità competenti applicano all'attività in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dalla corrispondente direttiva, a prescindere dai risultati ottenuti nell'altra attività. In deroga al paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, queste misure possono comportare l'autorizzazione di trasferimento da una attività all'altra. // 79/267/CEE Articolo 14 (adattato) (adattato) Capo II Regole relative alle riserve tecniche // Articolo 20 Costituzione delle riserve tecniche // 1. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti, ivi comprese le riserve matematiche, relative all'insieme delle sue attività. L'ammontare di tali riserve è determinato in base ai principi seguenti. A. i) Le riserve tecniche di assicurazione vita devono essere calcolate in base ad un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenendo conto di tutti gli obblighi futuri conformemente alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tra cui: - tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti; - le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto collettivamente o individualmente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate, o assegnate; - tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto; - le spese dell'impresa, ivi comprese le provvigioni; // 79/267/CEE Articolo 17 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 18) tenendo altresì conto dei premi futuri da incassare. ii) Può essere utilizzato un metodo retrospettivo se è possibile dimostrare che le riserve tecniche calcolate in base a tale metodo non sono inferiori a quelle risultanti da un metodo prospettivo sufficientemente prudente, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto in questione. iii) Per valutazione prudente non si intende una valutazione in base alle ipotesi considerate maggiormente probabili, bensì una valutazione che comprenda un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli dei vari fattori pertinenti. iv) Il metodo di valutazione delle riserve tecniche deve essere prudente non solo di per sé, ma anche quando si prende in considerazione il metodo di valutazione delle attività rappresentative di tali riserve. v) Le riserve tecniche debbono essere calcolate separatamente per ciascun contratto. Il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni è tuttavia autorizzato quando vi sia motivo di supporre che porteranno all'incirca ai medesimi risultati dei calcoli singoli. Il principio del calcolo singolo non osta alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali che non sono riferibili ad elementi singoli. vi) Quando è garantito il valore di riscatto di un contratto, l'entità delle riserve matematiche per il contratto medesimo deve in qualsiasi momento essere almeno pari al valore garantito nello stesso momento. B. Il tasso di interesse utilizzato deve essere scelto in base a criteri prudenziali. È fissato secondo le norme dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, in applicazione dei principi seguenti. a) Per tutti i contratti, l'autorità competente dello Stato membro dell'origine dell'impresa di assicurazione fissa uno o più tassi di interesse massimo, in particolare secondo le regole seguenti: i) quando i contratti contengono una garanzia di tasso di interesse, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'impresa fissa un tasso di interesse massimo unico. Questo tasso può variare secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché non sia superiore al 60 % del tasso dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. Se si tratta di un contratto in euro, detto limite è fissato con riferimento ai prestiti obbligazionari delle istituzioni comunitarie, espressi in euro. // 79/267/CEE Articolo 17 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 18) (adattato) (adattato) Reg. 1103/97 (Articolo 2) Se lo Stato membro decide di fissare, in applicazione della seconda frase del comma precedente, un tasso di interesse massimo per i contratti espressi in una moneta di uno Stato membro, esso consulta preventivamente l'autorità competente dello Stato membro nella cui moneta è espresso il contratto; ii) tuttavia, quando gli attivi dell'impresa di assicurazione non sono valutati in base al loro valore di acquisto, uno Stato membro può prevedere che si possano calcolare uno o più tassi massimi in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio, previa deduzione di un margine prudenziale, e in particolare per i contratti a premi periodici, in funzione altresì del rendimento anticipato degli attivi futuri. Il margine prudenziale e il tasso o i tassi di interesse massimo applicati al rendimento anticipato degli attivi futuri sono fissati dall'autorità competente dello Stato membro di origine. b) La fissazione di un tasso d'interesse massimo non implica che l'impresa di assicurazione sia obbligata ad utilizzare un tasso così elevato. c) Lo Stato membro di origine può decidere di non applicare il limite indicato alla lettera a) alle categorie di contratti seguenti: - contratti in unità di conto, - contratti con premi unici fino ad una durata di otto anni, - contratti senza partecipazione agli utili nonché ai contratti di rendita senza valore di riscatto. Nei casi contemplati dal secondo e terzo trattino del primo comma, scegliendo un tasso di interesse prudenziale, si può tener conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio nonché, qualora gli attivi siano valutati al valore attuale, del rendimento anticipato degli attivi futuri. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi calcolato in base alle regole contabili dello Stato membro di origine, previa opportuna deduzione. d) Lo Stato membro prescrive all'impresa di assicurazione di costituire nei suoi conti una riserva destinata a far fronte agli impegni in materia di tassi assunti nei confronti degli assicurati, qualora il rendimento attuale o prevedibile dell'attivo dell'impresa non sia sufficiente a coprire detti impegni. // 79/267/CEE Articolo 17 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 18) (adattato) (adattato) (adattato) e) I tassi massimi fissati in applicazione della lettera a) sono notificati alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati che ne fanno richiesta. C. Gli elementi statistici della valutazione e l'incidenza stimata delle spese debbono essere scelti secondo criteri prudenziali, tenuto conto dello Stato membro dell'impegno, del tipo di polizza, nonché delle spese amministrative e delle provvigioni previste. D. Per quanto riguarda i contratti che implicano una partecipazione agli utili, il metodo di valutazione della riserve tecniche può tener conto implicitamente o esplicitamente delle future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere, coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il metodo attuale di partecipazione agli utili. E. La riserva per spese future può essere costituita implicitamente, ad esempio tenendo conto dei premi futuri al netto degli oneri di gestione. Tuttavia la riserva complessiva, implicita o esplicita, non deve essere inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale. F. Il metodo di valutazione delle riserve tecniche non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo a seguito di cambiamenti discrezionali del metodo o degli elementi di calcolo e deve essere tale da dar luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto. 2. L'impresa d'assicurazione deve mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche, ivi compreso l'accantonamento delle partecipazioni agli utili. 3. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche per l'insieme delle sue attività mediante attivi congrui a norma dell'articolo 26. Per le attività esercitate nella Comunità, tali attivi debbono essere ubicati nella Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Tuttavia lo Stato membro d'origine può accordare delle attenuazioni alle norme sulla localizzazione degli attivi. 4. Lo Stato membro di origine, se ammette la copertura delle riserve tecniche mediante crediti sui riassicuratori, stabilisce la percentuale ammessa. Esso non può in tal caso prescrivere la localizzazione di tali crediti. // 79/267/CEE Articolo 17 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 18) Articolo 21 Premi per nuova produzione I premi per nuova produzione devono essere sufficienti, in base ad adeguate ipotesi attuariali, perché l'impresa possa far fronte all'insieme dei suoi impegni e, in particolare, costituire le riserve tecniche necessarie. A tal fine, possono essere presi in considerazione tutti gli aspetti della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, senza che l'apporto di risorse estranee a detti premi e ai relativi proventi abbia un carattere sistematico e permanente che potrebbe mettere in questione a termine la solvibilità di tale impresa. // 92/96/CEE Articolo 19 Articolo 22 Attivi di copertura delle riserve tecniche Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di assicurazione in modo da assicurare la sicurezza, il rendimento e la liquidità degli investimenti dell'impresa di assicurazione, che provvederà all'adeguata diversificazione e dispersione di tali investimenti. // 92/96/CEE Articolo 20 Articolo 23 Categorie di attivi ammessi 1. Lo Stato membro d'origine può autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche solo mediante le categorie di attivi seguenti. A. Investimenti a) buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali; b) prestiti; c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile; d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e altri fondi d'investimento; e) terreni e fabbricati, nonché diritti reali immobiliari; // 92/96/CEE Articolo 21 B. Crediti f) crediti sui riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori nelle riserve tecniche; g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse; h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione; i) anticipazioni su polizze; j) crediti d'imposta; k) crediti verso fondi di garanzia; C. Altri attivi l) immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente; m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato a ricevere depositi; n) spese di acquisizione da ammortizzare; o) interessi e canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti; p) interessi reversibili. 2. Per l'associazione di sottoscrittori denominata "Lloyd's", le categorie di attivi includono altresì le garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [16] o dalle imprese di assicurazione, nonché le somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino fondi appartenenti ai membri. [16] 3. L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi nell'elenco figurante al primo paragrafo non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscano le condizioni d'impiego degli attivi consentiti; al riguardo esso può esigere garanzie reali o altre garanzie, in particolare per i crediti nei confronti dei riassicuratori. // 92/96/CEE Articolo 21 [77/780/CEE] Nella definizione e applicazione delle norme che stabilisce, lo Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto dei principi seguenti: i) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi; ii) tutti gli attivi devono essere valutati in modo prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono ammesse a copertura delle riserve tecniche soltanto quando siano valutate in base a un ammortamento prudente; iii) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, garanzie basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie; iv) gli strumenti derivati quali "options", "futures" e "swaps" in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti; v) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in imprese di assicurazione, nella misura consentita all'articolo 6, e in imprese di investimento stabilite in uno Stato membro; vi) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti di questo stesso terzo; vii) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi; // 92/96/CEE Articolo 21 viii) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che, per conto dell'impresa di assicurazione, gestisce tutti gli investimenti della stessa o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie; ix) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro d'origine può autorizzare, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche, fatta salva l'applicazione dell'articolo 22. // 92/96/CEE Articolo 21 (adattato) Articolo 24 Regole di diversificazione degli investimenti 1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve tecniche, lo Stato membro di origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di investire non più del: a) 10 % del totale delle riserve tecniche lorde in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come un unico investimento; b) 5 % del totale delle riserve tecniche lorde in azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, in buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa o in prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, prestiti che non siano quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri. Tale limite può essere portato al 10 % se l'impresa non investe più del 40 % delle riserve tecniche lorde in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti e a mutuatari nei quali investa più del 5 % dei suoi attivi; c) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in prestiti non garantiti, di cui l'1 % per un solo prestito non garantito, diversi dai prestiti concessi a enti creditizi, a imprese di assicurazione, nella misura prevista all'articolo 6, e ad imprese di investimento, aventi sede in uno Stato membro. I limiti possono essere elevati rispettivamente all'8% e al 2%, su decisione presa caso per caso dall'autorità competente dello Stato membro di origine; // 92/96/CEE Articolo 22 (adattato) d) 3% del totale delle riserve tecniche lorde in consistenza di cassa; e) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in azioni, in altri titoli equiparabili ad azioni e in obbligazioni non negoziate su un mercato regolamentato. 2. L'assenza nel paragrafo 1 di un limite all'investimento in una determinata categoria di attivi non significa che gli attivi inclusi in tale categoria debbano essere ammessi illimitatamente ai fini della copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro di origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni d'impiego degli attivi consentiti. In sede di fissazione ed applicazione delle suddette norme, esso provvede in particolare al rispetto dei principi seguenti: i) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e ripartiti in modo da garantire che non vi sia una eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore d'investimento o da un investimento specifico; ii) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza; iii) le limitazioni a particolari categorie di attivi tengono conto del regime della riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche; iv) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti o una parte di essi, lo Stato membro di origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro di origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie; v) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente; vi) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a taluni enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, lo Stato membro di origine può tener conto, per l'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali. // 92/96/CEE Articolo 22 3. Nell'ambito delle norme di dettaglio che fissano le condizioni di utilizzazione degli attivi consentiti, lo Stato membro tratta in maniera più limitativa: - i prestiti non corredati da una garanzia bancaria, da una garanzia concessa da imprese di assicurazione, da un'ipoteca o da altro tipo di garanzia rispetto ai prestiti che lo sono; - gli OICVM non coordinati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e gli altri fondi di investimento rispetto agli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva; - i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato rispetto a quelli che lo sono; - i buoni, le obbligazioni e gli altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva .../.../CE, o i cui emettenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro della Comunità, rispetto agli stessi strumenti finanziari i cui emittenti presentino queste caratteristiche. 4. Gli Stati membri possono elevare al 40% il limite di cui al paragrafo 1, lettera b), per talune obbligazioni, qualora queste siano emesse da un ente creditizio con sede sociale in uno Stato membro e soggetto, per legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni. In particolare, le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, in conformità alla legge, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e che siano destinati in via prioritaria al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti, in caso di inadempienza dell'emittente. 5. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi. 6. In deroga al paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro di origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare deroghe alle norme fissate al paragrafo 1, lettere da a) ad e), fatta salva l'applicazione dell'articolo 22. // 92/96/CEE Articolo 22 [89/647/CEE] Articolo 25 Contratti collegati a OICVM o a un indice azionario 1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazioni, generalmente suddiviso in quote, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile, dalle suddette quote o, qualora queste non siano definite, dai suddetti attivi. 2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al paragrafo 1, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano al massimo a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare. 3. Gli articoli 22 e 24 non si applicano agli attivi detenuti per far fronte ad impegni direttamente collegati alle prestazioni di cui ai paragrafi 1 ed 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui all'articolo 24 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a detti impegni. 4. Qualora le prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato per l'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali corrispondenti si applicano gli articoli 22, 23 e 24. // 92/96/CEE Articolo 23 Articolo 26 Regole di congruenza 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, e dell'articolo 52, gli Stati membri si conformano all'allegato II per quanto riguarda le regole di congruenza. 2. Il presente articolo non si applica agli impegni di cui all'articolo 25 . // 92/96/CEE Articolo 24 (adattato) Capo III Regole relative al margine di solvibilità e al fondo di garanzia // Articolo 27 Margine di solvibilità // Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività. Il margine di solvibilità è costituito: 1) dal patrimonio dell'impresa di assicurazione, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali; tale patrimonio comprende in particolare: - il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti: a) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati; b) lo statuto dispone che, per quanto riguarda qualsiasi pagamento effettuato per ragioni diverse dal recesso individuale da parte degli iscritti, le autorità competenti ne vengono informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarlo; c) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui alle lettere a) e b); - la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo; - le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni; - il riporto degli utili; // 79/267/CEE Articolo 18 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 25) (adattato) (adattato) - le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati possono essere inclusi, ma in tal caso unicamente sino a concorrenza del 50 % del margine, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata, purché soddisfino almeno i criteri seguenti: a) in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistenza di accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data; inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti: b) computo dei soli fondi effettivamente versati; c) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto; d) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima, della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità effettivo e richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto; e) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta; // 79/267/CEE Articolo 18 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 25) f) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica; - i titoli a durata indeterminata e altri strumenti che soddisfino le condizioni seguenti comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate al quinto trattino, fino al 50 % del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al quinto trattino: a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente; b) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito; c) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività; e) computo dei soli importi effettivamente versati; 2) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, dalle riserve di utili, che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati; 3) su domanda e giustificazione dell'impresa presso l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede sociale e con l'accordo di tale autorità: a) da un importo pari al 50 % degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti; tale fattore può essere al massimo pari a 10; l'utile annuo stimato corrisponde alla media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività elencate all'articolo 2. // 79/267/CEE Articolo 18 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 25) 79/267/CEE Articolo 18, paragrafo 2 (adattato) Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore dell'utile annuo stimato nonché gli elementi dell'utile realizzato sono fissati di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati membri in collaborazione con la Commissione. Finché non sarà ottenuto tale accordo, tali elementi sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine. Dopo che le autorità competenti avranno fissato la nozione di utili realizzati, la Commissione presenterà proposte sull'armonizzazione di tale nozione nel quadro di una direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese di assicurazione e relativa al coordinamento previsto all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE; b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al carico di acquisizione contenuto nel premio, dalla differenza tra la riserva matematica non zillmerizzata o parzialmente zillmerizzata ed una riserva matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari al carico di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attività «vita» e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; questa differenza è eventualmente ridotta dell'importo iscritto nell'attivo delle spese di acquisizione non ammortizzate; c) in caso di accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati in cui l'impresa di assicurazione esercita la sua attività, alle plusvalenze latenti risultanti dalla sottovalutazione di elementi dell'attivo e da sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle riserve matematiche, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale. // 79/267/CEE Articolo 18 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 25) (adattato) Nuovo: "di origine" (adattato) Articolo 28 Margine minimo di solvibilità Fatto salvo l'articolo 29, il margine minimo di solvibilità è determinato come segue secondo i rami esercitati: a) per le assicurazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 3, tale minimo deve essere pari alla somma dei due risultati seguenti: - primo risultato: il numero che rappresenta un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo riserve matematiche di cui sopra; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 %; // 79/267/CEE Articolo 19 79/267/CEE Articolo 19 - secondo risultato: per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che rappresenti un'aliquota dello 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%; per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1%; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15%; b) per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), tale minimo deve essere pari al risultato del calcolo seguente: - si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi; - si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio; - si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo. Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di euro, la seconda comprendente l'eccedenza, le aliquote del 18 % e del 16 % sono calcolate rispettivamente su tali quote e sono sommate. La somma così ottenuta si moltiplica per il rapporto, riferito all'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa di assicurazione dopo aver detratto, nelle operazioni di riassicurazione, le cessioni e le retrocessioni e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore a 50 %. // (adattato) Reg. 1103/97 Articolo 2 (adattato) Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come "Lloyd's", il calcolo del margine di solvibilità è effettuato partendo dai premi netti; questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo è fissato annualmente e determinato dall'autorità competente dello Stato membro della sede sociale. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti concernenti in particolare le commissioni versate. Tali elementi, nonché il calcolo effettuato, sono comunicati alle autorità competenti dei paesi nel cui territorio il Lloyd's è stabilito; c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, comprese nell'articolo 2, punto 1, lettera d), e per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), tale minimo deve essere pari ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, del presente articolo; d) per le operazioni tontinarie di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a), tale minimo deve essere pari ad un'aliquota dell'1 % dei fondi delle associazioni; e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c), d) ed e), tale minimo deve essere pari: - ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, del presente articolo, nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio d'investimento, e ad un'aliquota dell'1 % delle riserve così calcolato, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione previste nel contratto sia fissato per un periodo superiore a cinque anni, più - un'aliquota dello 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), secondo risultato, primo comma, del presente articolo nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio di mortalità. // 79/267/CEE Articolo 19 (adattato) (adattato) (adattato) Articolo 29 Fondo di garanzia 1. Un terzo del margine minimo di solvibilità previsto all'articolo 28 costituisce il fondo di garanzia. Fatto salvo il paragrafo 2, esso è costituito almeno per il 50 % dagli elementi elencati nell'articolo 27, punti 1 e 2. // 79/267/CEE Articolo 20 2. a) Il fondo di garanzia non può comunque essere inferiore a 800 000 euro. b) Ogni Stato membro può disporre la riduzione a 600 000 euro del fondo di garanzia minimo per le mutue, le società a forma mutualistica e quelle a forma tontinaria. c) Per le mutue assicuratrici di cui all'articolo 3, punto 6, secondo trattino, seconda frase, non appena rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, e per le società a forma tontinaria, ogni Stato membro può autorizzare la costituzione di un fondo di garanzia minimo di 100 000 euro, da elevarsi progressivamente fino all'importo di cui alla lettera b) mediante quote successive di 100 000 euro ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500 000 euro. d) Il fondo di garanzia minimo di cui alle lettere a), b) e c) deve essere costituito dagli elementi elencati nell'articolo 27, punti 1 e 2. 3. Le mutue assicuratrici che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 38 possono procedervi solo qualora si conformino immediatamente alle esigenze di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo. // 79/267/CEE Articolo 20 Reg. 1103/97 Articolo 2 Articolo 30 Attivi non utilizzati a copertura delle riserve tecniche 1. Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'articolo 20. 2. Fatti salvi l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 36, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri non restringono la libera disponibilità degli attivi mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese di assicurazione autorizzate. // 79/267/CEE Articolo 21 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 27) 3. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'adozione delle misure che gli Stati membri, pur salvaguardando gli interessi degli assicurati, sono abilitati a prendere in quanto proprietari o soci di imprese di assicurazione. // (adattato) Capo IV Legge regolatrice dei contratti e condizioni di assicurazione // Articolo 31 Legge applicabile // 1. La legge applicabile ai contratti relativi alle attività previste dalla presente direttiva è quella dello Stato membro dell'impegno. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo permette, le parti possono scegliere la legge di un altro paese. 2. Quando il contraente è una persona fisica avente residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza. 3. Se uno Stato membro si compone di più unità territoriali abilitate a dettare proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi della presente direttiva. Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali dettino proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono tra le diverse normative di tali unità territoriali. 4. Il presente articolo fa salva l'applicazione delle norme imperative della legge del luogo in cui si svolge il processo, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto. Qualora il diritto dello Stato membro lo preveda, le norme imperative dello Stato membro dell'impegno possono essere applicate solo se, secondo il diritto di quest'ultimo, tali norme sono di applicazione necessaria, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto. 5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazione previsti dalla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali. // 90/619/CEE Articolo 4 Articolo 32 Interesse generale Lo Stato membro in cui il rischio è situato non può impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un'impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all'articolo 4, a condizione che il contratto non sia in contrasto con le disposizioni legali d'interesse generale in vigore nello Stato membro dell'impegno. // 92/96/CEE Articolo 28 Articolo 33 Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe Gli Stati membri non adottano disposizioni che prevedano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione intende utilizzare nelle proprie relazioni con i contraenti. Salvo il disposto del primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro d'origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività. Entro il 1° luglio 1999, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tali disposizioni. // 92/96/CEE Articolo 29 (adattato) (adattato) Articolo 34 Termine di rinuncia 1. Ogni Stato membro richiede che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale, disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto. La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l'effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, definita all'articolo 31, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto. // 90/619/CEE Articolo 15 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 30) 2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 ai contratti di durata pari o inferiore a sei mesi oppure allorché, considerati la situazione del contraente o le circostanze in cui il contratto è stato concluso, il contraente non necessiti di una tutela speciale. Nelle rispettive legislazioni, gli Stati membri specificano i casi in cui il paragrafo 1 non è applicabile. // 90/619/CEE Articolo 15 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 30) Articolo 35 Informazioni per il contraente 1. Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all'allegato III, punto A. 2. Il contraente deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle informazioni elencate all'allegato III, punto B. 3. Lo Stato membro dell'impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato III soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell'impegno da parte del contraente. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'allegato III sono adottate dallo Stato membro dell'impegno. // 92/96/CEE Articolo 31 Capo V Imprese di assicurazione in difficoltà o in situazione irregolare // Articolo 36 Imprese di assicurazione in difficoltà // 1. Qualora un'impresa di assicurazione non si conformi alle disposizioni dell'articolo 20, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa può vietare la libera disponibilità degli attivi dopo aver informato della propria intenzione le autorità competenti degli Stati membri dell'impegno. 2. Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto all'articolo 28, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione. In casi eccezionali, se l'autorità competente ritiene che la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione stia per degradarsi ulteriormente, essa può limitare o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di assicurazione. Essa informa di tutte le misure che ha adottato le autorità degli altri Stati membri nel cui territorio l'impresa di assicurazione svolge la propria attività e queste ultime, su richiesta della prima autorità, adottano le medesime misure. // 79/267/CEE Articolo 24 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 12) (adattato) 3. Se il margine di solvibilità diviene inferiore al fondo di garanzia di cui all'articolo 29, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige dall'impresa di assicurazione un piano di finanziamento a breve termine il quale deve essere sottoposto alla sua approvazione. Essa può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di assicurazione. Essa ne informa le autorità degli Stati membri sul cui territorio l'impresa di assicurazione esercita un'attività, le quali, a sua richiesta, adottano le stesse disposizioni. 4. Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti possono prendere inoltre tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati. 5. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per vietare, in conformità alla propria legislazione nazionale, la libera disponibilità degli attivi situati nel suo territorio, su richiesta, nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione, il quale deve precisare gli attivi che debbono formare oggetto di tali misure. // 79/267/CEE Articolo 24 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 12) (adattato) (adattato) Articolo 37 Revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione accordata all'impresa di assicurazione dall'autorità competente dello Stato membro di origine può essere revocata da questa autorità quando l'impresa: a) non fa uso dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell'autorizzazione; b) non soddisfa più le condizioni di accesso; c) non ha potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 36; d) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile. // 79/267/CEE Articolo 26 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 13) L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa della revoca o della decadenza dell'autorizzazione le autorità competenti degli altri Stati membri, le quali devono prendere opportune misure onde impedire all'impresa di assicurazione interessata di dare inizio a nuove operazioni nel loro territorio in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi. L'autorità prende inoltre, con il concorso delle autorità in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli assicurati e in particolare restringe la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di assicurazione, in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, secondo comma. 2. Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e notificata all'impresa di assicurazione interessata. // 79/267/CEE Articolo 26 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 13) (adattato) (adattato) TITOLO IV DISPOSIZIONI SULLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI Articolo 38 Condizioni per lo stabilimento di una succursale 1. Ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine. 2. Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti: a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale; b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale; c) l'indirizzo nello Stato membro della succursale ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, fermo restando che detto indirizzo è lo stesso al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale; d) il nominativo del mandatario generale della succursale, il quale deve essere dotato di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa di assicurazione nei confronti dei terzi e a rappresentarla dinanzi alle autorità ed agli organi giurisdizionali dello Stato membro della succursale. Per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nello Stato della succursale in relazione a impegni sottoscritti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono in particolare includere il potere della rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità, con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's. // 79/267/CEE Articolo 10 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 32) 79/267/CEE Articolo 10 modificata dalla 92/96/CE (Articolo 32) (adattato) 3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, sempreché non abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative, della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, ovvero dell'onorabilità e della qualifica o dell'esperienza professionale dei dirigenti responsabili e del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, comunica dette informazioni all'autorità competente dello Stato membro della succursale e ne informa l'impresa interessata. L'autorità competente dello Stato membro di origine attesta altresì che l'impresa di assicurazione dispone del margine minimo di solvibilità calcolato conformemente agli articoli 28 e 29. Qualora l'autorità competente dello Stato membro di origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro della succursale, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa di assicurazione interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Il rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine. 4. Prima che la succursale dell'impresa di assicurazione inizi le proprie attività, l'autorità competente dello Stato membro della succursale dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per indicare all'autorità competente dello Stato membro di origine, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro della succursale. 5. La succursale può stabilirsi ed iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro della succursale o, in caso di silenzio da parte di tale autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4. 6. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro della succursale almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro della succursale possano pronunciarsi per svolgere i rispettivi ruoli ai sensi dei paragrafi 3 e 4. // (adattato) Articolo 39 Libera prestazione di servizi: notifica preventiva allo Stato membro d'origine L'impresa di assicurazione che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi che si propone di coprire. // 90/619/CEE Articolo 11 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 34) (adattato) Articolo 40 Libera prestazione di servizi: notifica da parte dello Stato membro d'origine 1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 39, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa di assicurazione intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi: a) un attestato indicante che l'impresa di assicurazione dispone del minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformità degli articoli 28 e 29; b) i rami che l'impresa di assicurazione è autorizzata ad esercitare; c) la natura dei rischi che l'impresa di assicurazione si propone di coprire nello Stato membro della prestazione dei servizi. Allo stesso tempo, esse ne informano l'impresa di assicurazione interessata. 2. Quando le autorità competenti dello Stato membro di origine non trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, esse comunicano entro lo stesso termine all'impresa di assicurazione i motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine. 3. L'impresa di assicurazione può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma. // 90/619/CEE Articolo 14 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 35) (adattato) Articolo 41 Libera prestazione di servizi: modifiche di attività Ogni modifica che l'impresa di assicurazione intende apportare alle indicazioni previste dall'articolo 39 è soggetta alla procedura prevista dagli articoli 39 e 40. // 90/619/CEE Articolo 17 modificata dalla 92/96/CEE (Articolo 36) (adattato) Articolo 42 Lingua Le autorità competenti dello Stato membro della succursale o dello Stato membro della prestazione di servizi possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere, conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attività delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato membro siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato. // 92/96/CEE Articolo 38 Articolo 43 Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non adotta disposizioni che prevedano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari e degli altri stampati che l'impresa di assicurazione intende utilizzare nei propri rapporti con i contraenti. Allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione, lo Stato membro della succursale o della prestazione di servizi può soltanto esigere da ogni impresa di assicurazione che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica delle condizioni o degli altri documenti che essa intende applicare, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività. // 92/96/CEE Articolo 39 (adattato) Articolo 44 Inosservanza delle disposizioni legislative da parte di un'impresa di assicurazione 1. Un'impresa di assicurazione che effettua operazioni in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della succursale e/o dello Stato membro di prestazione di servizi tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo, sempreché tale obbligo incomba anche alle imprese di assicurazione con sede sociale in detti Stati membri. 2. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili, esse invitano l'impresa di assicurazione interessata a porre fine a tale situazione irregolare. 3. Se l'impresa di assicurazione non ottempera all'invito, le autorità competenti dello Stato membro interessato informano le autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste prendono senza indugio tutte le misure appropriate affinché l'impresa di assicurazione interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità competenti dello Stato membro interessato. 4. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro d'origine - o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato - l'impresa di assicurazione persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato, quest'ultimo, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può prendere le misure appropriate per evitare o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore stipulazione di contratti d'assicurazione da parte dell'impresa nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare sul loro territorio le notifiche alle imprese di assicurazione. // 92/96/CEE Articolo 40 (adattato) 92/96/CEE Articolo 40 (adattato) (adattato) 5. I paragrafi 2, 3 e 4 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un'impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio. 6. I paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio. 7. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità competenti di quest'ultimo possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative previste per l'infrazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni. 8. Le misure prese in applicazione dei paragrafi da 3 a 7 che comportino sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività assicurativa devono essere debitamente motivate e notificate all'impresa di assicurazione interessata. 9. Ogni due anni la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione che riporta il numero e il tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, ci sia stato un diniego d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 o dell'articolo 40, o in cui siano state prese misure conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. Gli Stati membri cooperano con la Commissione fornendole i dati necessari alla stesura della relazione. // (adattato) Articolo 45 Pubblicità La presente direttiva non osta a che le imprese di assicurazione con sede sociale in uno Stato membro facciano pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi, purché rispettino le eventuali norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale. // 92/96/CEE Articolo 41 Articolo 46 Liquidazione In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari. // 92/96/CEE Articolo 42 Articolo 47 Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità competente dello Stato membro di origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi emessi, al lordo della riassicurazione, suddivisi per Stato membro e per ciascuno dei rami da I a IX, secondo la definizione dell'allegato I. L'autorità competente dello Stato membro di origine, entro termini ragionevoli e su base globalizzata, comunica queste indicazioni alle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato le quali gliene facciano richiesta. // 92/96/CEE Articolo 43 Articolo 48 Imposte sui premi 1. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato e, per quanto concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo "Consorcio de Compensación de Seguros" per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro. // 92/96/CEE Articolo 44 2. La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 31 non incide sul regime fiscale applicabile. 3. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione che assumono impegni nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del primo paragrafo. // (adattato) TITOLO V NORME APPLICABILI ALLE AGENZIE O SUCCURSALI STABILITE NELLA COMUNITÀ E DIPENDENTI DA IMPRESE LA CUI SEDE SOCIALE SI TROVA FUORI DELLA COMUNITÀ Articolo 49 Principi e condizioni dell'autorizzazione 1. Ciascuno Stato membro subordina al rilascio di un'autorizzazione amministrativa l'accesso nel suo territorio alle attività di cui all'articolo 2 per ogni impresa con sede sociale fuori della Comunità. 2. Lo Stato membro può accordare l'autorizzazione se l'impresa risponde almeno alle seguenti condizioni: a) essere abilitata a praticare le attività di cui all'articolo 2 in conformità della legislazione nazionale da cui dipende; b aprire un'agenzia o una succursale nel territorio di detto Stato membro; c) impegnarsi ad istituire, presso la sede dell'agenzia o della succursale, una contabilità specifica dell'attività che vi esercita e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati; d) designare un mandatario generale che deve essere riconosciuto dall'autorità competente; // 79/267/CEE Articolo 27 e) disporre, nello Stato membro di esercizio, di attività per un importo almeno uguale alla metà del minimo prescritto dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), per il fondo di garanzia, e depositare un quarto di questo minimo a titolo di cauzione; f) impegnarsi a possedere un margine di solvibilità conformemente all'articolo 53; // g) presentare un programma di attività conforme ai paragrafi 3 e 4. 3. Il programma di attività dell'agenzia o succursale di cui al paragrafo 2, lettera g), deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti: a) la natura degli impegni che l'impresa si propone di assumere nel paese ospite; le condizioni generali e speciali che essa si propone di usare nei contratti; b) le basi tecniche su cui l'impresa intende impostare ciascuna categoria di operazioni, in particolare gli elementi necessari per il calcolo delle tariffe e delle riserve di cui all'articolo 20; c) i principi direttivi in materia di riassicurazione; d) la situazione del margine di solvibilità e del fondo di garanzia dell'impresa, di cui agli articoli 27, 28 e 29; e) le previsioni circa le spese di impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione e i mezzi finanziari destinati a farvi fronte; esso deve inoltre contenere per i primi tre esercizi sociali: f) la situazione probabile di cassa dell'agenzia o succursale; g) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrate e di spese sia per le operazioni dirette sia per le operazioni di riassicurazione passiva. 4. Il programma è accompagnato dallo stato patrimoniale e dal conto profitti e perdite dell'impresa per ciascuno dei tre ultimi esercizi sociali. Tuttavia, quando l'impresa ha meno di tre esercizi sociali, essa deve fornire tali elementi soltanto per gli esercizi già chiusi. // Nuovo Articolo 50 Disposizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi terzi 1. a) Salvo il disposto della lettera b), le agenzie e succursali di cui al presente titolo non possono cumulare nel territorio di uno Stato membro l'esercizio delle attività contemplate nell'allegato della direttiva 73/239/CEE e di quelle elencate dalla presente direttiva. b) Salvo il disposto della lettera c), gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente titolo, che alle date previste all'articolo 18, paragrafo 3, praticavano il cumulo di queste due attività sul territorio di uno Stato membro, possano continuare a praticarvi tale cumulo purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all'articolo 19. c) Gli Stati membri che ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, hanno obbligato le imprese stabilite sul loro territorio a porre fine al cumulo delle attività che tali imprese praticavano alle date previste all'articolo 18, paragrafo 3, devono imporre tale obbligo anche alle agenzie e succursali di cui al presente titolo stabilite sul loro territorio e che vi praticano il cumulo. d) Gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente titolo, la cui sede sociale pratica il cumulo e che, alle date previste all'articolo 18, paragrafo 3, esercitavano sul territorio di uno Stato membro soltanto le attività previste dalla presente direttiva, possano proseguirvi le loro attività. Quando un'impresa intende esercitare le attività previste dalla direttiva 73/239/CEE su tale territorio, essa può esercitare le attività di cui alla presente direttiva soltanto attraverso una filiale. 2. Gli articoli 13 e 36 sono applicati per analogia alle agenzie e succursali di cui al presente titolo. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, l'autorità competente che esegue la verifica della solvibilità globale di tali agenzie o succursali è equiparata all'autorità competente dello Stato membro della sede sociale. // 79/267/CEE Articolo 31 (adattato) (adattato) (adattato) (adattato) 3. In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità di cui all'articolo 54, paragrafo 2, questa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'impresa esercita la sua attività, le quali prendono le misure appropriate. Se la decisione di revoca è motivata dall'insufficienza del margine di solvibilità calcolato conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli altri Stati membri interessati procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione. // (adattato) Articolo 51 Trasferimento del portafoglio 1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio e contemplate nel presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, se le autorità competenti di tale Stato membro o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 54, attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità. 2. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'impresa di assicurazione con sede sociale in un altro Stato membro, se le autorità competenti dello Stato membro in questione attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità. 3. Uno Stato membro che, alle condizioni previste dal diritto nazionale, autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'agenzia o succursale contemplata dal presente titolo e stabilita nel territorio di un altro Stato membro, si accerta che le autorità competenti dello Stato membro del cessionario o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 54, attestino che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità, che la legislazione dello Stato membro del cessionario prevede la possibilità di un simile trasferimento e che lo Stato membro in questione è d'accordo sul trasferimento. 4. Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro in cui si trova l'agenzia o la succursale cedente autorizza il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti dello Stato membro dell'impegno, se questo non è lo Stato membro in cui è situata l'agenzia o la succursale cedente. // 79/267/CEE Articolo 31 bis introdotto dalla 92/96/CEE (Articolo 49) 5. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere o il proprio accordo alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta; qualora allo scadere di tale termine le autorità competenti consultate non si siano ancora pronunciate, il silenzio delle medesime viene considerato come un parere favorevole o un tacito accordo. 6. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di pieno diritto ai contraenti, agli assicurati ed a chiunque abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà, per i contraenti, di risolvere il contratto, entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento. // Articolo 52 Costituzione di riserve tecniche Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire le sufficienti riserve di cui all'articolo 20, corrispondenti agli impegni sottoscritti nel loro territorio. Essi vigilano affinché tali riserve siano rappresentate dall'agenzia o succursale mediante attività equivalenti e congrue in conformità dell'allegato II. Si applica la legislazione degli Stati membri per il calcolo di tali riserve, per la determinazione delle categorie di investimento e per la valutazione delle attività nonché eventualmente per la determinazione dei limiti entro i quali le attività possono essere ammesse a rappresentare tali riserve. Lo Stato membro interessato esige che le attività ammesse a rappresentare tali riserve siano localizzate nel suo territorio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4. // 79/267/CEE Articolo 28 (adattato) Articolo 53 Margine di solvibilità e fondo di garanzia 1. Ogni Stato membro impone alle agenzie o succursali aperte nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità costituito dagli elementi elencati all'articolo 27. Il minimo del margine è calcolato in conformità dell'articolo 28. Per il calcolo si prendono in considerazione soltanto le operazioni realizzate dall'agenzia o dalla succursale. 2. Un terzo del margine minimo di solvibilità costituisce il fondo di garanzia. Tuttavia, l'importo di tale fondo non può essere inferiore alla metà del minimo previsto all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a). In esso è inclusa la cauzione iniziale depositata in conformità dell'articolo 49, paragrafo 2, lettera e). Il fondo di garanzia e il minimo di tale fondo sono costituiti in conformità dell'articolo 29. 3. Le attività che costituiscono la contropartita del margine minimo di solvibilità devono essere localizzate all'interno dello Stato membro di esercizio fino a concorrenza del fondo di garanzia e, per l'eccedenza, all'interno della Comunità. // 79/267/CEE Articolo 29 Articolo 54 Vantaggi per le imprese autorizzate in più Stati membri 1. Le imprese che hanno sollecitato od ottenuto l'autorizzazione in più Stati membri, possono richiedere i seguenti vantaggi che possono essere accordati soltanto globalmente: a) che il margine di solvibilità di cui all'articolo 53 sia calcolato in funzione dell'attività globale che esse esercitano all'interno della Comunità; in tal caso vengono prese in considerazione per il calcolo soltanto le operazioni realizzate complessivamente dalle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità; b) che la cauzione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, lettera e), sia depositata solo in uno di tali Stati; c) che le attività che costituiscono la contropartita del fondo di garanzia siano localizzate in uno qualunque degli Stati membri in cui le imprese esercitano la loro attività. // 79/267/CEE Articolo 30 2. La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo 1 è indirizzata alle autorità competenti degli Stati membri interessati. In essa deve essere indicata l'autorità che in futuro dovrà controllare la solvibilità dell'insieme delle attività svolte all'interno della Comunità dalle succursali o agenzie. La scelta dell'autorità, da parte dell'impresa, deve essere motivata. La cauzione è depositata presso il rispettivo Stato membro. 3. I vantaggi di cui al paragrafo 1 sono concessi solo in caso di accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri ai quali è stata presentata la richiesta. Essi diventano operanti alla data in cui l'autorità competente prescelta si dichiara disposta, nei confronti delle altre autorità competenti, ad accertare la solvibilità dell'insieme delle attività svolte dalle succursali ed agenzie stabilite all'interno della Comunità. L'autorità competente prescelta ottiene dagli altri Stati membri le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale delle agenzie e succursali stabilite nel loro territorio. 4. I vantaggi accordati ai sensi del presente articolo sono soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati, ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati. // (adattato) Articolo 55 Accordi con paesi terzi La Comunità, mediante accordi con uno o più paesi terzi conclusi conformemente al trattato, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste nel presente titolo, allo scopo di garantire, in condizioni di reciprocità, una sufficiente tutela degli assicurati degli Stati membri. // 79/267/CEE Articolo 32 TITOLO VI NORME APPLICABILI ALLE AFFILIATE DI UN'IMPRESA MADRE SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE DI UN PAESE TERZO ED ALLE ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DI TALE IMPRESA MADRE // Articolo 56 Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione: a) di ogni autorizzazione concessa ad una affiliata diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo. La Commissione ne informa il comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 2; b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua affiliata. La Commissione informa al riguardo il comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Quando viene concessa l'autorizzazione ad un'affiliata diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione. // 79/267/CEE Articolo 32 bis inserito dalla 90/619/CEE (Articolo 9) (adattato) Articolo 57 Informazioni sul trattamento riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità 1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle proprie imprese di assicurazione nello stabilimento o nell'esercizio dell'attività in un paese terzo. // 79/267/CEE Articolo 32 ter inserito dalla 90/619/CEE (Articolo 9) (adattato) 2. La Commissione elabora periodicamente una relazione che esamina, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il trattamento riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio delle attività assicurative, nonché l'acquisizione di partecipazioni in imprese di assicurazione di paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte. 3. Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede alle imprese di assicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità alle imprese di assicurazione di tale paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato mandato per negoziare possibilità di concorrenza paragonabili per le imprese di assicurazione comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata. 4. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo le imprese di assicurazione comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale atto a offrire loro le stesse possibilità di concorrenza garantite alle imprese di assicurazione nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione. Nei casi previsti al primo comma, oltre l'avvio dei negoziati, si può anche decidere in qualsiasi momento, secondo la procedura prevista all'articolo 58, paragrafo 2, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di: - domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente, e - acquisizioni di partecipazioni dirette o indirette da parte di imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione. La durata dei provvedimenti in questione non può superare tre mesi. Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che le misure adottate continuano ad essere applicabili. // 79/267/CEE Articolo 32 ter inserito dalla 90/619/CEE (Articolo 9) (adattato) (adattato) Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alla creazione di affiliate da parte di imprese di assicurazione o loro affiliate debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o affiliate in un'impresa di assicurazione comunitaria. 5. Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri la informano a sua richiesta: a) di ogni domanda di autorizzazione di un'affiliata diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione; b) di ogni progetto di acquisizione di una partecipazione da parte di siffatta impresa in una impresa di assicurazione della Comunità, atta a rendere quest'ultima una sua affiliata. Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 3 o 4 quando non si applichino più le misure di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma. 6. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'accesso all'attività delle imprese di assicurazione e al relativo esercizio. Articolo 58 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa. 3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi. // 79/267/CEE Articolo 32 bis inserito dalla 90/619/CEE (Articolo 9) 79/267/CEE Articolo 32 ter inserito dalla 90/619/CEE (Articolo 9) (adattato) TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE Articolo 59 Deroghe speciali e abrogazione delle misure restrittive 1. Le imprese costituite nel Regno Unito "by Royal Charter" oppure "by private Act" oppure "by special public Act" possono proseguire le loro attività nella forma in cui furono costituite il 15 marzo 1979 senza limitazione di tempo. Il Regno Unito predispone un elenco di tali imprese e lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione. // 79/267/CEE Articolo 33 (adattato) 2. Le società costituite a norma del "Friendly Societies Acts" nel RegnoUnito possono proseguire le attività che esercitavano alla data del 15 marzo 1979. // Nuovo Articolo 60 Prova di onorabilità 1. Lo Stato membro che esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equipollente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro d'origine o di provenienza, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 2. Quando nello Stato membro d'origine o di provenienza non viene rilasciato il documento di cui al paragrafo 1, tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio dello Stato membro d'origine o di provenienza, che rilascia un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto Stato. 3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 devono, al momento della loro presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi. 4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorità e gli enti ai quali devono essere presentati i documenti di cui al presente articolo a corredo della domanda di esercitare nel territorio di tale Stato membro le attività di cui all'articolo 2. // 79/267/CEE Articolo 37 (adattato) Articolo 61 Regime transitorio degli investimenti in terreni e immobili Gli Stati membri possono accordare alle imprese di assicurazione la cui sede sociale sia situata nel loro territorio ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superano, alla data del 27 novembre 1992, la percentuale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), un termine che scade al più tardi il 31 dicembre 1998 per conformarsi alla summenzionata disposizione. // 92/96/CEE Articolo 45 (adattato) Articolo 62 Regime transitorio per la Svezia 1. Il Regno di Svezia può prevedere disposizioni transitorie fino al 1° gennaio 2000 per conformarsi all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), a condizione che entro il 1° luglio 1994, le autorità svedesi abbiano sottoposto all'approvazione della Commissione un progetto delle misure da adottare per riportare entro i limiti stabiliti dall'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), i fidi che superano i limiti fissati dalla presente direttiva. 2. Non oltre la data dell'adesione della Svezia ed entro il 31 dicembre 1997, le autorità svedesi presenteranno alla Commissione relazioni sull'andamento della situazione in merito alle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva. La Commissione riesaminerà le misure in base a tali relazioni. Alla luce degli sviluppi constatati, tali misure saranno eventualmente adeguate allo scopo di accelerare il processo di limitazione dei fidi. Le autorità svedesi chiederanno alle imprese di assicurazione vita interessate di avviare immediatamente il processo di limitazione dei grandi fidi. Le imprese di assicurazione interessate non aumenteranno tali fidi, salvo che gli stessi rientrino già nei limiti prescritti dalla presente direttiva e che gli aumenti non comportino un superamento di tali limiti. Entro la fine del periodo transitorio le autorità svedesi presenteranno una relazione finale sui risultati della suddette misure. // Atto d'adesione di Austria, Finlandia e Svezia, modificato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA (adattato) TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 63 Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle assicurazioni e sulle operazioni previste dalla presente direttiva all'interno della Comunità. // 79/267/CEE Articolo 38 (adattato) 90/619/CEE Articolo 28 (adattato) Gli Stati membri informano la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva, in particolare delle difficoltà che si presentano quando uno Stato membro constati un trasferimento anomalo delle attività previste dalla presente direttiva a scapito delle imprese stabilite nel suo territorio e a vantaggio di agenzie e succursali situate alla periferia di tale territorio. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata. Se del caso, la Commissione sottopone al Consiglio proposte appropriate. // 90/619/CEE Articolo 28 (adattato) Articolo 64 Rapporto sull'evoluzione delle operazioni in libera prestazione di servizi La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, periodicamente e per la prima volta il 20 novembre 1995, una relazione sull'evoluzione del mercato delle assicurazioni e delle operazioni esercitate in regime di libera prestazione di servizi. // 90/619/CEE Articolo 29 Articolo 65 Modifiche tecniche Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 66, paragrafo 2 le seguenti modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva: // 92/96/CEE Articolo 47 (adattato) - estensione delle forme giuridiche previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a); - modifiche dell'elenco di cui all'allegato I, adattamento della terminologia di tale elenco, per tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi; - precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, enumerati all'articolo 27, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari; - modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia, previsto all'articolo 29, paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari; - modifica, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, di cui all'articolo 23, nonché delle regole di dispersione fissate dall'articolo 24 della presente direttiva; - modifica delle disposizioni volte a temperare le regole della congruenza ai sensi dell'allegato II, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio o dei progressi sulla via dell'unione economica e monetaria; - precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva nell'insieme della Comunità; - modifiche tecniche necessarie delle norme relative alla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse, in applicazione dell'articolo 20, in particolare per tener conto dei progressi sulla via dell'unione economica e monetaria. Articolo 66 Comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE. 2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa. 3. Il preiodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi. // 92/96/CEE Articolo 47 92/96/CEE Articolo 47 (adattato) Articolo 67 Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione già esistenti 1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro della succursale prima del 1° luglio 1994 siano state oggetto della procedura prevista all'articolo 38, paragrafi da 1 a 5. Esse sono disciplinate, a decorrere da tale data, dagli articoli 13, 20, 36, 37 e 44. 2. Gli articoli 39 e 40 lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgevano la propria attività in regime di libera prestazione di servizi prima del 1° luglio 1994. // 92/96/CEE Articolo 48 Nuovo "della succursale" (adattato) (adattato) (adattato) Articolo 68 Ricorso giurisdizionale Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei confronti di un'impresa di assicurazione in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano formare oggetto di ricorso giurisdizionale. // 92/96/CEE Articolo 50 Articolo 69 Revisione degli importi espressi in euro 1. La Commissione sottopone al Consiglio, prima del 15 marzo 1985, una relazione sull'incidenza delle esigenze finanziarie prescritte dalla presente direttiva sulla situazione del mercato delle assicurazioni degli Stati membri. 2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, procede ogni due anni all'esame ed eventualmente alla revisione degli importi espressi in euro nella presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria nella Comunità . // 79/267/CEE Articolo 39, paragrafo 1 (adattato) 79/267/CEE Articolo 39, paragrafo 3 (adattato) Reg. 1103/97 Articolo 2 Articolo 70 Disposizioni di attuazione Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 27, punto 3, lettera a), secondo comma, seconda frase, all'articolo 49, paragrafo 2, lettera g), nonché paragrafi 3 e 4, all'articolo 59, paragrafo 2 e all'articolo 67, paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2001 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2002. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. // Nuovo Articolo 71 Comunicazioni alla Commissione Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. // 79/267/CEE Articolo 41 90/619/CEE Articolo 31 92/96/CEE Articolo 51, paragrafo 2 95/26/CE Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 72 Direttive abrogate e loro concordanza con la presente direttiva 1. Sono abrogate le direttive elencate nell'allegato IV, parte A, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi alla loro applicazione ivi compresi i termini di attuazione indicati nell'allegato IV, parte B. 2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V. // Articolo 73 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. // Articolo 74 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente Allegato I Classificazione per ramo I Le assicurazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quelle sub II e III. II L'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità. III Le assicurazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), connesse con fondi d'investimento. IV La «permanent health insurance» di cui all'articolo 2, punto 1, lettera d). V Le operazioni tontinarie di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a). VI Le operazioni di capitalizzazione, di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b). VII Le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d). VIII Le operazioni di cui all'articolo 2, punto 2, lettera e). IX Le operazioni di cui all'articolo 2, punto 3. // 79/267/CEE Allegato Allegato II Regole di congruenza La valuta nella quale sono esigibili gli impegni dell'assicuratore è determinata in conformità delle regole seguenti: 1. Qualora le garanzie di un contratto siano espresse in una valuta determinata, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili in questa stessa valuta. 2. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di assicurazione a non coprire le riserve tecniche, in particolare le loro riserve matematiche, con attività congrue se dall'applicazione delle modalità che precedono risulta che l'impresa, per soddisfare il principio della congruenza, dovrebbe detenere attività in una valuta per un importo non superiore al 7 % delle attività esistenti in altre valute. 3. Gli Stati membri possono non prescrivere alle imprese di assicurazione di applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, se gli investimenti in tale valuta sono regolamentati, se il trasferimento di tale valuta è soggetto a restrizioni oppure se essa, per analoghi motivi, non è adatta a rappresentare riserve tecniche. 4. Le imprese di assicurazione sono autorizzate a non coprire con attività congrue un importo non superiore al 20 % dei loro impegni in una determinata valuta. Tuttavia, il totale delle attività, per l'insieme delle valute, deve essere almeno pari al totale degli impegni per l'insieme della valute. 5. Ciascuno Stato membro può disporre che qualora, in applicazione delle disposizioni che precedono, un impegno debba essere rappresentato da attività espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo è considerato rispettato anche quando le attività sono espresse in euro. // 92/96/CEE Allegato I (adattato) Reg. 1103/97 Articolo 2 Allegato III Informazioni per i contraenti >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> B. Durante la vigenza del contratto >SPAZIO PER TABELLA> Allegato IV Direttive abrogate e TERMINI di attuazione nel diritto nazionale Parte A direttive abrogate (di cui all'articolo 72) 1. Direttiva del Consiglio 79/267/CEE modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2. Direttiva del Consiglio 90/619/CEE 3. Direttiva del Consiglio 92/96/CEE modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Parte B Termini di attuazione e decorrenza di applicazione nel diritto nazionale (previsti all'articolo 72) >SPAZIO PER TABELLA> Allegato V Tavola di concordanza >SPAZIO PER TABELLA>