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Document 52000PC0242

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e Cipro sull'istituzione di una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese nel quadro del Terzo Programma Pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000)

/* COM/2000/0242 def. - CNS 2000/0099 */

GU C 274E del 26.9.2000, p. 109–112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0242

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e Cipro sull'istituzione di una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese nel quadro del Terzo Programma Pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) /* COM/2000/0242 def. - CNS 2000/0099 */

Gazzetta ufficiale n. C 274 E del 26/09/2000 pag. 0109 - 0112


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO Relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e Cipro sull'istituzione di una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese nel quadro del Terzo Programma Pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000)

(presentata dalla Commissione)

MOTIVAZIONI

1. L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione di un accordo che istituisce una cooperazione tra la Repubblica di Cipro e la Comunità europea nel quadro del Terzo Programma Pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000).

2. L'art. 7(2) della decisione del Consiglio 97/15/CE del 9 dicembre 1996 che istituisce il Terzo Programma Pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) prevede che questo programma sia aperto alla partecipazione delle Repubbliche di Cipro e di Malta.

Inoltre, come stabilito nella risoluzione del Consiglio d'associazione CE/Cipro del 12 giugno 1995, la partecipazione di Cipro ai programmi comunitari è uno degli elementi della strategia di pre-adesione per tale paese in conformità alle conclusioni del Consiglio Affari generali del 6 marzo 1995 e le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997. Queste ultime sono state confermate dal Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 per quanto riguarda la strategia di preadesione.

I servizi della Commissione hanno condotto i negoziati con Cipro sulla base della Decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996.

3. Conformemente alla Decisione del Consiglio, l'accordo, siglato l'8 febbraio 2000, contiene i seguenti elementi:

- La Repubblica di Cipro parteciperà alle azioni: C. "Aiutare le PMI a rendere europee e internazionali le proprie strategie, in particolare grazie a migliori servizi di informazione" ed E. "Promuovere l'imprenditorialità e sostenere particolari gruppi destinatari", in linea di massima come gli Stati membri della Comunità (Art. 1)

- I termini e le condizioni per la presentazione, valutazione e selezione delle domande e proposte di progetti pilota, di programmi e di qualsiasi altra misura saranno uguali a quelli applicabili alle organizzazioni e ai cittadini della Comunità (Art. 3);

- Cipro fornirà, qualora risultasse necessario, le strutture ed i meccanismi adeguati a livello nazionale necessari alla sua partecipazione (Art. 4);

- Cipro fornirà un contributo finanziario annuo corrispondente al costo della sua partecipazione al programma (Allegato-Condizioni finanziarie);

- La responsabilità per l'attuazione del programma incomberà al comitato congiunto (Art. 6); Cipro sarà invitato anche a partecipare alle riunioni di coordinazione prima delle sessioni ufficiali del comitato del programma (Art 7):

- L'accordo sarà concluso per la durata del programma (Art. 12).

4. L'accordo relativo all'istituzione di una stretta cooperazione con Cipro nel campo delle piccole e medie imprese (PMI) è nell'interesse della Comunità.

Esso rappresenta anche un elemento importante nella preparazione di Cipro all'adesione.

La conclusione dell'accordo assume pertanto una considerevole importanza politica.

Esso dovrebbe entrare in vigore nel secondo trimestre del 2000 al fine di consentire alla Repubblica di Cipro la partecipazione alle azioni, inclusi gli inviti a presentare proposte previste per il resto dell'anno.

5. Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, la Commissione invita il Consiglio ad approvare l'allegata proposta di decisione e ad informare le autorità cipriote che le procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo sono state completate a nome della Comunità europea.

2000/0099 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO Relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e Cipro sull'istituzione di una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese nel quadro del Terzo Programma Pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'art. 157(3), in collegamento con l'art. 300(2) e il primo sottoparagrafo dell'art. 300(3) del suddetto trattato,

Vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ..., ..., pag. ...

Visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C ..., ..., pag. ...

Considerando quanto segue:

(1) La risoluzione del Consiglio di associazione CE/Cipro del 12 giugno 1995 e le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997 hanno stabilito alcuni elementi della strategia di pre-adesione, fra cui figura la partecipazione di Cipro ai programmi della Comunità, come è stato confermato dalle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999.

(2) La decisione 97/15/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 che istituisce un Terzo Programma Pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) in appresso denominato "il programma", stabilisce, all'art. 7(2), che questo programma dovrà essere aperto alla partecipazione di Cipro.

(3) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo che prevede la partecipazione di Cipro al programma.

(4) È opportuno approvare questo accordo,

DECIDE:

Art. 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro che istituisce una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese nel quadro del Terzo Programma Pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) viene approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente Decisione.

Art. 2

La Commissione rappresenterà la Comunità nel Comitato congiunto di cui all'art. 6 dell'accordo.

Art. 3

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona (o le persone) autorizzata(e) a firmare l'accordo che vincolerà la Comunità.

Art. 4

Il Presidente del Consiglio prevede, a nome della Comunità, la notifica di cui all'art. 13 dell'accordo.

Art. 5

La presente Decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

PROPOSTA DI ACCORDO Tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro che istituisce una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese nel quadro del Terzo Programma Pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000)

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità"

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI CIPRO, in appresso denominata "Cipro"

dall'altro,

CONSIDERANDO che, in conformità con la Decisione del Consiglio 97/15/CE del 9 dicembre 1996 [3], è stato istituito un Terzo Programma Pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) in appresso denominato "il Programma";

[3] GU L 6, 10.1.1997, pag. 25-31.

CONSIDERANDO che la Decisione 97/15/CE stabilisce al suo art. 7 (2), che il programma è aperto a Cipro;

CONSIDERANDO che la partecipazione di Cipro al Terzo Programma Pluriennale costituisce un elemento importante nella strategia di pre-adesione di Cipro;

CONSIDERANDO che le parti contraenti hanno un interesse comune in una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese quale parte di una più ampia cooperazione tra la Comunità e Cipro, al fine di contribuire ad uno sviluppo dinamico ed omogeneo in questo campo;

CONSIDERANDO che, in particolare, che la cooperazione tra la Comunità e Cipro al fine di conseguire gli obiettivi fissati nel programma nell'ambito delle attività transnazionali di cooperazione cui partecipano la Comunità e Cipro rafforza per la sua natura l'impatto delle varie azioni intraprese nel quadro di questo programma e rafforza la competitività delle piccole e medie imprese nella Comunità e a Cipro;

CONSIDERANDO pertanto che le parti contraenti si attendono di ottenere reciproci vantaggi dalla partecipazione di Cipro al programma;

CONSIDERANDO che una proficua cooperazione in questo campo comporta un impegno generale delle parti contraenti ad adoperarsi ulteriormente per promuovere la dimensione europea nel campo delle piccole e medie imprese;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ambito di cooperazione

Cipro partecipa al Terzo Programma Pluriennale in conformità, se non stabilito diversamente dal presente accordo, con gli obiettivi, i criteri, le procedure e le scadenze fissati dalla Decisione del Consiglio 97/15/CE del 9 dicembre 1996, in particolare dall'art. 2, dall'art. 7 e dall'allegato che costituisce parte integrante del presente accordo. In particolare, Cipro partecipa alle seguenti azioni: C. "Aiutare le PMI a rendere europee e internazionali le proprie strategie, in particolare grazie a migliori servizi di informazione e di cooperazione" ed E. "Promuovere l'imprenditorialità e sostenere particolari gruppi destinatari".

Art. 2

Istituzioni, organizzazioni e cittadini beneficiari

L'ammissibilità di istituzioni, organizzazioni e cittadini con sede a Cipro è disciplinata da norme che poggiano sulla Decisione del Consiglio 97/15/CE, in particolare l'art. 2, l'art. 7 e l'Allegato.

Art. 3

Procedure

Le e istituzioni, organizzazioni, e i cittadini aventi i requisiti richiesti e con sede a Cipro partecipano al programma in conformità alle condizioni e regole definite nella Decisione 97/15/CE, in particolare nell'art. 2, nell'art. 7 e nell'Allegato. Le modalità e le condizioni per la presentazione, valutazione e selezione delle candidature e delle proposte di progetti pilota, dei programmi di qualunque altro atto sono identiche a quelle applicabili alle istituzioni, alle organizzazioni e ai cittadini della Comunità.

Non saranno ammessi a beneficiare dell'aiuto finanziario della Comunità progetti e attività svolti unicamente tra Cipro e Stati EFTA/SEE o con un altro paese terzo, compresi gli Stati con un accordo di associazione con la Comunità, per i quali è possibile la partecipazione al programma.

Art. 4

Strutture nazionali

Cipro predispone, ove necessario, strutture e meccanismi adeguati a livello nazionale e adotta tutte le altre misure necessarie per garantire la coordinazione e l'organizzazione a livello nazionale dell'attuazione del programma, in conformità all'art. 7 (2) della Decisione del Consiglio 97/15/CE.

Art. 5

Condizioni finanziarie

A copertura dei costi derivanti dalla sua partecipazione al programma, Cipro verserà ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, secondo le modalità e le condizioni indicate nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 6

Comitato congiunto

Viene istituito un Comitato congiunto.

Il Comitato congiunto è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti di Cipro.

Il Comitato congiunto è responsabile dell'attuazione del presente accordo.

Su richiesta di una parte, le parti contraenti scambiano informazioni e si consultano con il Comitato congiunto sulle attività coperte dal presente accordo e collegate ad aspetti finanziari.

Il Comitato congiunto opera di comune accordo.

Il Comitato congiunto si riunisce a richiesta di una parte contraente, in conformità alle condizioni da definire nel suo regolamento interno.

Art. 7

Riunioni di coordinamento

I rappresentanti della Comunità nel Comitato congiunto adotteranno i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e le decisioni prese dalla Comunità nel rispetto dell'attuazione del programma.

Per facilitare questo coordinamento e senza pregiudicare le procedure di cui all'art. 4 della Decisione 97/15/CE, i rappresentanti di Cipro saranno invitati alle riunioni di coordinamento su qualsiasi aspetto riguardante l'attuazione del presente accordo prima delle assemblee ordinarie del Comitato del programma. La Commissione informerà Cipro sui risultati di tali assemblee ordinarie.

Art. 8

Libera circolazione

Le parti contraenti si adoperano nel quadro delle disposizioni esistenti per facilitare la libera circolazione e la residenza di tutte le persone beneficiarie che si spostano tra Cipro e la Comunità al fine di partecipare alle attività contemplate dal presente accordo.

Art. 9

Verifica, valutazione e relazioni

Restando impregiudicate le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti della Comunità per quanto riguarda la verifica e la valutazione del programma in conformità all'art. 5 e all'art. 6 della Decisione 97/15/CE, la partecipazione di Cipro al Terzo Programma Pluriennale sarà verificata e valutata nell'ambito di una partnership che coinvolge sia la Commissione che Cipro. Su tale base, Cipro trasmette le debite relazioni alla Commissione e partecipa a qualsiasi altra attività prevista dalla Commissione o adotta qualsiasi altro provvedimento ai sensi dell'art. 7 (2).

Art. 10

Regime linguistico

La lingua da impiegare per la procedura di candidatura, per i contratti e le relazioni da presentare e per altri atti amministrativi nel quadro del programma deve essere una delle lingue ufficiali della Comunità.

Art. 11

Territori

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui trova applicazione il trattato istitutivo della Comunità europea e alle condizioni definite in detto trattato e, dall'altro, al territorio di Cipro.

Art. 12

Durata

Il presente Accordo è concluso per la durata del programma (fino al 31 dicembre 2000).

Qualora il Terzo Programma Pluriennale sia modificato, il presente accordo può essere rinegoziato o rescisso. Cipro sarà informato riguardo al programma modificato entro un mese dalla sua adozione. Entro altri due mesi una delle parti contraenti può chiedere una rinegoziazione o una rescissione del presente Accordo. In caso di una rescissione le modalità pratiche per definire gli impegni in sospeso sono oggetto di negoziati tra le parti contraenti.

Ad ogni momento una delle parti contraenti può chiedere una revisione del presente Accordo. A tal fine essa presenta una richiesta all'altra parte contraente. Le parti contraenti possono incaricare il Comitato congiunto di esaminare detta richiesta e, se del caso, trasmettergli raccomandazioni, segnatamente in vista dell'apertura di negoziati.

Se la Comunità dovesse adottare un nuovo programma pluriennale a favore delle PMI, il presente Accordo può essere rinegoziato o rinnovato alle condizioni concordate tra le parti contraenti.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica delle parti contraenti sull'espletamento delle rispettive procedure.

Art. 14

Lingue dell'Accordo

Il presente Accordo è redatto in duplice copia in danese, olandese, inglese, francese, finlandese, tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo e svedese, ciascuno di questi testi facente fede.

Fatto a Bruxelles, ....... il ........

(....)

Per la Comunità europea

(....) Per la Repubblica di Cipro

ALLEGATO

Condizioni finanziarie

1. Cipro corrisponde ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea a copertura dei sussidi o di altri aiuti finanziari nell'ambito del programma erogati ai beneficiari ciprioti. Questo contributo ammonta a:

(i) 40.000 EURO per l'azione C. "Aiutare le PMI a rendere europee ed internazionali le proprie strategie, in particolari a migliori servizi di informazione";

(ii) 110.000 EURO per l'azione E. "Promuovere l'imprenditorietà e sostenere particolari gruppi destinatari".

Il contributo annuo minimo di Cipro per l'anno 2000 sarà di 150.000 EURO.

Per l'esercizio di bilancio del 2000, l'importo aggregato dei sussidi o di altri aiuti finanziari percepiti dal programma dai beneficiari ciprioti non può eccedere il contributo sopraindicato.

Qualora l'importo aggregato dei sussidi o degli aiuti finanziari ricevuto dai beneficiari ciprioti dal programma sia inferiore al contributo, e tenuto conto che il 2000 è l'ultimo anno possibile di partecipazione, la Commissione delle Comunità europee rimborserà l'importo rimanente a Cipro.

2. Oltre al contributo di cui al punto 1, nel 2000 Cipro verserà il 7% del contributo minimo annuo (150.000 EURO) pari a 10.500 EURO, a copertura dei costi amministrativi supplementari connessi con la gestione del programma da parte della Commissione risultanti dalla partecipazione di Cipro. Questi importi non sono soggetti alle disposizioni di cui all'ultimo paragrafo del punto 1.

3. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea trova applicazione in particolare alla gestione del contributo di Cipro.

Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la Commissione trasmette a Cipro una richiesta di fondi per l'importo del suo contributo di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Questo contributo è espresso in EURO e versato su un conto bancario in EURO della Commissione.

Cipro deve versare il suo contributo entro tre mesi dalla richiesta di fondi. Ogni ritardo nel versamento del contributo comporterà il pagamento di interessi da parte di Cipro sull'importo arretrato a partire dalla data dovuta. Il tasso di interesse corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea per il mese della scadenza, per le sue operazioni in EURO [4], aumentato dell'1,5 punti percentuali.

[4] Tassi pubblicati nella "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - serie C".

4. Qualora risulti necessario tenere conto di modifiche del programma, il contributo di Cipro di cui ai punti 1 e 2 può essere adattato dal Comitato congiunto.

>SPAZIO PER TABELLA>

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