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Document 51999AP0020

Decisione concernente la posizione comune (CE) n. 54/98 definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (8956/98 - C4- 0537/98 96/0200(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)

GU C 150 del 28.5.1999, p. 166 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AP0020

Decisione concernente la posizione comune (CE) n. 54/98 definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (8956/98 - C4- 0537/98 96/0200(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 150 del 28/05/1999 pag. 0166


A4-0020/99

Decisione concernente la posizione comune (CE) n. 54/98 definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (8956/98 - C4-0537/98 - 96/0200(COD))(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio 8956/98 - C4-0537/98 - 96/0200(COD) ((GU C 360 del 23.11.1998, pag. 1.)),

- visto il suo parere in prima lettura ((GU C 222 del 21.7.1997, pag. 26.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(96)0347 ((GU C 283 del 26.9.1996, pag. 1.)),

- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE,

- visto l'articolo 72 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0020/99),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma del'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(Emendamento 1)

Articolo 20

>Testo originale>

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 67/548/CEE.

>Testo dopo la votazione del PE>

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera

a), della direttiva 67/548/CEE.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

(Emendamento 2)

ALLEGATO III, parte C, quarto comma

>Testo originale>

Inoltre, le prove devono essere effettuate sulle tre specie previste secondo i criteri dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE (alghe, dafnie e pesci) a meno che, dopo la prova su una delle specie, sia già stata attribuita al preparato la classificazione più elevata di pericolo relativa alla tossicità acquatica acuta.

>Testo dopo la votazione del PE>

Inoltre, le prove devono essere effettuate

su tutte e tre le specie previste secondo i criteri dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE (alghe, dafnie e pesci) a meno che, dopo la prova su una delle specie, sia già stata attribuita al preparato la classificazione più elevata di pericolo relativa alla tossicità acquatica acuta oppure a meno che non sia già disponibile un risultato delle prove prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

(Emendamento 3)

ALLEGATO V, sezione B, punto 9, indicazione

>Testo originale>

«Contiene 'nome della sostanza sensibilizzante'. Può provocare una reazione allergica nelle persone già sensibilizzate.»

>Testo dopo la votazione del PE>

«Contiene 'nome della sostanza sensibilizzante'. Può provocare una reazione allergica.»

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