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Document 51995PC0486

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante l' adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell' informazione

/* COM/95/486 def. - CNS 95/0263 */

GU C 364 del 4.12.1996, p. 5–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0486

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante l' adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell' informazione /* COM/95/486 DEF - CNS 95/0263 */

Gazzetta ufficiale n. C 364 del 04/12/1996 pag. 0005


Proposta di decisione del Consiglio riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (96/C 364/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 486 def. - 95/0263(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 2 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'avvento della società dell'informazione apre all'industria nuove prospettive per la comunicazione e per gli scambi sui mercati europei e mondiali, caratterizzati da una grande diversità linguistica e culturale;

considerando che l'industria deve elaborare soluzioni specifiche e adeguate per sormontare le barriere linguistiche, al fine di beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato interno e di restare concorrenziale sui mercati esterni;

considerando che è opportuno stimolare l'uso delle tecnologie, degli strumenti e dei metodi che riducono il costo del trasferimento dell'informazione tra le lingue, ferma restando l'esigenza di garantire la qualità delle traduzioni, in particolare nel caso della traduzione letteraria, che non può prescindere da un lavoro specifico di creazione;

considerando che il Consiglio europeo, nella riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994, ha sottolineato l'importanza degli aspetti culturali e linguistici della società dell'informazione e, nella riunione di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 ha ricordato l'importanza per la Comunità della sua diversità linguistica;

considerando che l'avvento della società dell'informazione potrebbe favorire l'accesso dei cittadini all'informazione e offrire l'opportunità di mettere in valore la ricchezza e la diversità culturali e linguistiche della Comunità;

considerando che le politiche in materia linguistica sono di competenza degli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario; che, tuttavia, la promozione dello sviluppo degli strumenti moderni di trattamento della lingua e della loro utilizzazione è un settore d'attività in cui è giustificata un'azione comunitaria per permettere la realizzazione di sostanziali economie di scala stimolando le cooperazioni appropriate tra i soggetti interessati delle diverse zone linguistiche; che le azioni da svolgere sul piano comunitario devono essere proporzionate agli obiettivi da raggiungere e riguardare soltanto i campi che si prestano alla realizzazione di un valore aggiunto per la Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità sostenere gli sforzi miranti a realizzare un'infrastruttura che favorisca la creazione e lo sfruttamento delle risorse linguistiche comuni necessarie per migliorare gli strumenti e i servizi linguistici e far progredire le attività di ricerca e sviluppo;

considerando che è inoltre opportuno che la Comunità mobiliti le industrie del settore linguistico (vedi allegato I) e contribuisca alla creazione di un ambiente favorevole al loro rafforzamento;

considerando che è opportuno incoraggiare le industrie delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a sviluppare norme che tengano conto della diversità linguistica e a integrarle nei prodotti e nelle applicazioni;

considerando che è utile che le istituzioni comunitarie e le amministrazioni interessate degli Stati membri rafforzino la loro collaborazione per favorire lo sviluppo e l'utilizzazione a costi ridotti degli strumenti linguistici necessari all'adempimento dei loro compiti;

considerando che è opportuno assicurare uno stretto coordinamento tra le azioni da condurre in applicazione del presente programma e le iniziative avviate nell'ambito di altri programmi comunitari che contribuiscono alla realizzazione di una società dell'informazioone multilingue;

considerando che la partecipazione di organizzazioni internazionali e di enti giuridici di paesi terzi all'attuazione, in tutto o in parte, del programma può comportare vantaggi reciproci nel rispetto delle politiche generali comunitarie relative a dette organizzazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un programma comunitario mirante a:

a) favorire l'impiego delle tecnologie, degli strumenti e dei metodi che riducono il costo del trasferimento dell'informazione tra le lingue e lo sviluppo dei servizi multilingui,

b) stimolare il rafforzamento delle industrie nel settore della lingua,

c) promuovere lo sviluppo dei servizi multilingui,

d) promuovere la diversità linguistica della Comunità nella società globale dell'informazione,

è adottato per il periodo compreso tra la data di decorrenza d'efficacia della presente decisione e il 31 dicembre 1998.

Articolo 2

Sotto la responsabilità della Commissione, conformemente alle linee d'azione di cui all'allegato I e secondo le modalità di attuazione del programma specificate nell'allegato II, vengono intraprese le seguenti azioni:

a) sostegno agli sforzi di realizzazione dell'infrastruttura delle risorse linguistiche della Comunità e incitamento dei soggetti interessati,

b) mobilitazione e rafforzamento delle industrie del settore linguistico, mediante l'incentivazione dell'uso delle tecnologie e degli strumenti linguistici moderni e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche,

c) promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico della Comunità.

Nessuna di tali azioni deve consistere in una ripetizione di quelle già svolte in questi campi nell'ambito di programmi comunitari o nazionali.

Articolo 3

1. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti per ogni esercizio, con riserva della disponibilità delle risorse nel contesto delle prospettive finanziarie.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti a costi ripartiti è, di regola, pari al 50 %.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

2. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo costituito dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 5

Sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2:

a) il programma di lavoro per la realizzazione delle linee di azione definite nell'allegato I,

b) il contenuto degli inviti a presentare proposte,

c) la scelta delle azioni proposte per un finanziamento comunitario e l'importo stimato di tale finanziamento per ogni azione, qualora esso sia pari o superiore a 0,5 milioni di ECU,

d) le modalità di valutazione dei risultati del programma,

e) l'adattamento delle modalità di realizzazione del programma definite nell'allegato II,

f) la decisione di ammettere la partecipazione di organizzazioni internazionali e di enti giuridici di paesi terzi.

Articolo 6

Una volta completato il programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 2.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO I

LINEE D'AZIONE

1. Linea d'azione 1: sostegno alla realizzazione di una infrastruttura per le risorse linguistiche europee Le risorse linguistiche, come i dizionari, le banche di dati terminologici, le grammatiche, le raccolte di testi e di registrazioni vocali, costituiscono una materia prima essenziale per la ricerca in campo linguistico, per lo sviluppo di strumenti per il trattamento della lingua integrati nei sistemi informatici e il miglioramento dei servizi di traduzione. Gli Stati membri, la Commissione ed alcune società private hanno già investito somme considerevoli per produrre risorse linguistiche di ampiezza e complessità diverse. L'utilizzazione di tali risorse è attualmente ostacolata dal loro carattere essenzialmente monolingue, con specifiche di base a volte divergenti che ne limitano il riutilizzo. Inoltre, sono spesso di difficile localizzazione. L'obiettivo di questa linea d'azione è di sostenere gli sforzi di strutturazione di una infrastruttura europea delle risorse linguistiche multilingui.

1.1. La Commissione apporterà il suo sostegno all'avvio delle attività dell'Associazione europea delle risorse linguistiche (ELRA), che ha per obiettivi:

- la compilazione di un inventario delle risorse linguistiche disponibili nella Comunità,

- l'istituzione di meccanismi che assicurino la loro diffusione nella Comunità,

- la promozione dell'applicazione di norme comuni che assicurino la loro compatibilità e consentano la certificazione della loro qualità.

1.2. I lavori nel campo della terminologia coprono un vasto campo di attività, le cui implicazioni sono importanti per il commercio, le scienze, il settore culturale, le tecnologie e per l'attuazione delle decisioni, delle direttive e dei regolamenti comunitari. Questi lavori sono intrapresi da una vastissima gamma di operatori pubblici o privati che spesso non hanno i mezzi per coordinare le loro azioni con i loro omologhi di altri Stati membri.

La Commissione incoraggerà le azioni concertate tra gli organismi interessati di vari Stati membri nei campi prioritari per la realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie. A tal fine essa parteciperà, ove necessario, al finanziamento delle spese inerenti all'introduzione di un'azione europea concertata tra gli organismi interessati, in particolare per quanto riguarda le norme, la diffusione dell'informazione e la creazione di reti.

1.3. La disponibilità di banche di dati lessicografici e di registrazioni vocali adattate allo sviluppo di applicazioni informatiche e riguardanti l'insieme delle lingue della Comunità è essenziale per la nascita di un'industria europea della lingua. La maggior parte delle risorse attualmente disponibili in Europa sono monolingui e incompatibili tra di loro, il che ne rende impossibile lo sfruttamento per la produzione di strumenti multilingui. La Commissione incoraggerà anche in tal campo il lancio di azioni concertate tra gli operatori del settore pubblico e privato dei vari Stati membri, volte allo sviluppo di risorse lessicografiche e vocali compatibili e conformi alle norme generalmente accettate.

1.4. La Commissione vigilerà affinché le azioni concertate da essa sostenute abbiano un adeguato collegamento con i lavori internazionali nel settore.

2. Linea d'azione 2: mobilitazione ed espansione delle industrie del settore linguistico Spetta al settore privato produrre e commercializzare gli strumenti moderni che facilitano lo sviluppo di applicazioni informatiche multilingui e il trasferimento dell'informazione tra le lingue. L'Europa dispone di una solida base scientifica e tecnologica nel settore, che è stata rafforzata dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, in particolare dai programmi che vertono sulle tecnologie dell'informazione, delle comunicazioni e dei sistemi telematici d'interesse generale. Il mercato europeo è però in ritardo nello sfruttamento dei progressi della ricerca in materia di ingegneria linguistica. Dovranno essere compiuti sforzi particolari, in particolare nel quadro delle azioni di diffusione e di valorizzazione dei risultati della ricerca del programma quadro e dei programmi specifici, per accelerare il trasferimento verso il mercato delle nuove tecnologie di trattamento della lingua. Le linee d'azione proposte nel presente programma contribuiscono a creare un ambiente favorevole all'espansione delle industrie del settore linguistico, quali l'ingegneria linguistica e la traduzione.

L'obiettivo di questa linea d'azione è di suscitare una mobilitazione dell'industria del settore linguistico stimolando il trasferimento delle tecnologie e la domanda mediante un numero limitato di progetti dimostrativi a costi ripartiti, suscettibili di esercitare un effetto catalizzatore in taluni settori chiave.

2.1. Alcune industrie hanno sperimentato l'uso di un linguaggio controllato per facilitare l'elaborazione di documenti tecnici e di informazioni di supporto agli utenti. Questo approccio migliora la gestione generale dei documenti e consente un uso efficace della traduzione automatica. Un numero limitato di progetti a costi ripartiti dimostrerà la convenienza economica di integrare il linguaggio controllato e gli strumenti di authoring e di traduzione nei sistemi operativi di gestione dei documenti per vari ambienti industriali e commerciali.

2.2. La localizzazione del software multimediale, compresa la traduzione del linguaggio parlato e scritto è sempre più richiesta nella società dell'informazione. Per stimolare la professionalità e accrescere la competitività della localizzazione e delle industrie multimediali, sarà pubblicato un bando per la realizzazione di un piccolo numero di progetti a costi ripartiti, che dimostrino l'integrazione di metodi e strumenti di localizzazione, formino il personale addetto alla localizzazione e definiscano orientamenti di particolare importanza per le PMI.

2.3. La Commissione cercherà anche di promuovere l'utilizzazione degli strumenti linguistici e dei mezzi di comunicazione che permettono di rafforzare l'efficacia e i risultati dell'industria europea della traduzione e di renderla più competitiva sul piano mondiale. Essenzialmente costituita da piccolissime imprese e da traduttori indipendenti, l'industria della traduzione è frammentata e non dispone attualmente di un alto livello di visibilità. D'intesa con gli operatori interessati, la Commissione esaminerà le misure da adottare per stimolare l'ammodernamento di tale professione e accelerarne la messa in rete, al fine di aumentarne l'efficacia e ravvicinarla agli utenti potenziali.

3. Linea d'azione 3: promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico europeo

Le istituzioni europee, e in particolare la Commissione, in ragione dei loro obblighi linguistici, hanno stanziato somme rilevanti per l'acquisto e il perfezionamento di strumenti avanzati ormai indispensabili per l'efficace trattamento di un crescente volume di traduzioni di documenti multilingui. Le istituzioni contribuiscono inoltre, grazie alla loro attività quotidiana di traduzione, a sviluppare risorse linguistiche multilingui importanti nei vari campi d'attività comunitari. Con la creazione del mercato unico e con l'eliminazione delle frontiere interne, ci sarà una moltiplicazione dei trasferimenti di informazioni tra le amministrazioni dei vari Stati membri. Questi ultimi dovranno sempre più far fronte all'esigenza di disporre di strumenti linguistici avanzati per facilitare, riducendone il costo, le loro comunicazioni con gli omologhi degli altri Stati membri. Il trasferimento verso le amministrazioni degli Stati membri dell'esperienza acquisita dalle istituzioni europee nel trattamento del multilinguismo e la condivisione delle risorse linguistiche prodotte dagli uni e dagli altri possono contribuire alla creazione di economie di scala e ad una riduzione del costo della comunicazione multilingue.

L'obiettivo di questa linea d'azione è di incoraggiare la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri e le istituzioni europee per ridurre il costo della comunicazione multilingue nel settore pubblico europeo, in particolare mediante l'impiego di strumenti linguistici avanzati. In questo modo, le istituzioni europee possono agire come efficaci catalizzatori dello sviluppo dell'industria europea della lingua attraverso una domanda pubblica basata su norme o specifiche tecniche comuni.

3.1. L'obiettivo a lungo termine è la creazione di un efficace servizio di trattamento del multilinguismo, che risponda alle esigenze delle istituzioni e delle amministrazioni interessate degli Stati membri. Questo favorirà la creazione di un'infrastruttura che consenta a ciascuna delle parti di utilizzare i diversi strumenti linguistici disponibili nelle istituzioni comunitarie e nelle varie amministrazioni, senza alcuna perdita delle loro attuali funzioni, incoraggiando in pari tempo la convergenza dei futuri sviluppi. Saranno pubblicati inviti alla presentazione di offerte riguardanti lo sviluppo di strumenti e sistemi che permetteranno di ridurre il tempo di traduzione, facilitando la localizzazione e la riutilizzazione di testi o passaggi contenuti in documenti già tradotti, nonché l'accesso alle banche di dati terminologici. Particolare attenzione sarà data agli strumenti e alle applicazioni che permettono di facilitare il lavoro di interpretazione.

3.2. I lavori svolti per mezzo di progetti in cooperazione a costi riparti con alcuni Stati membri, diretti a migliorare gli strumenti terminologici e gli esistenti sistemi di traduzione assistita da elaboratore, proseguiranno e saranno estesi agli altri Stati membri interessati.

3.3. Verrà compiuto uno sforzo particolare per portare gli strumenti linguistici riguardanti le nuove lingue ufficiali della Comunità allo stesso livello di quelli già esistenti.

4. Azioni di accompagnamento

La realizzazione di una società dell'informazione multilingue richiede l'elaborazione di strategie convergenti da parte dei poteri pubblici, delle associazioni e delle istituzioni che operano per lo sviluppo delle risorse e degli strumenti linguistici, degli utilizzatori sperimentali e degli operatori del mercato che producono e distribuiscono servizi d'informazione o forniscono strumenti, servizi e sistemi di trattamento della lingua. Per contribuirvi, la Commissione metterà in atto le seguenti misure d'accompagnamento:

- l'organizzazione della concertazione e del coordinamento tra i principali attori che concorrono allo sviluppo di una società dell'informazione multilingue;

- la valutazione dei progressi compiuti verso la società dell'informazione multilingue e l'identificazione degli ostacoli che permangono;

- la promozione di norme tecniche che rispondano ai bisogni linguistici degli utenti;

- il lancio di azioni di promozione e di sensibilizzazione degli utenti e il sostegno allo scambio delle migliori pratiche;

- l'esplorazione di possibilità di collaborazione fruttuose con paesi terzi e organizzazioni internazionali multilingui.

ALLEGATO II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. La Commissione mette in opera il programma, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.

2. Le linee d'azione del programma sono intraprese, ove si prestino, mediante progetti a costi ripartiti, ad eccezione degli sviluppi in esclusività per le istituzioni dell'Unione europea, per i quali il tasso può essere del 100 %. Il finanziamento comunitario non supererà normalmente il 50 % dei costi dei progetti, con partecipazione decrescente mano a mano che il progetto si avvicina al mercato. Le università e le altre istituzioni che non tengono una contabilità analitica saranno rimborsate sulla base di una presa in carico pari al 100 % dei costi aggiuntivi.

3. La selezione dei progetti a costi ripartiti è in linea di massima basata sulla procedura normale di inviti alla presentazione di proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli obiettivi sono definiti nei piani di lavoro elaborati in stretta concertazione con gli operatori del mercato e il comitato di cui all'articolo 4 della decisione.

4. In casi eccezionali, una volta sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4, la Commissione potrà tener conto di proposte di progetti non sollecitate, foriere di sviluppi particolarmente promettenti e importanti per la realizzazione degli obiettivi del programma, ma che non potrebbero essere presentate nel quadro della procedura normale degli inviti alla presentazione di proposte.

5. Il sostegno agli sforzi di costruzione di un'infrastruttura delle risorse linguistiche europee potrà assumere la forma di azioni concertate, consistenti nel coordinare, segnatamente mediante «reti di concertazione», lo sviluppo di risorse linguistiche multilingue. La partecipazione della Comunità potrà coprire fino al 100 % dei costi della concertazione.

6. I progetti interamente finanziati dalla Commissione nel quadro dei contratti di studio e di servizio saranno attuati mediante inviti alla presentazione di offerte, conformemente ai regolamenti finanziari della Commissione. La trasparenza sarà assicurata dalla pubblicazione e dalla diffusione regolare del programma di lavoro alle associazioni professionali e ad altri organismi interessati.

7. Per l'attuazione del programma la Commissione intraprenderà anche attività concepite in funzione degli obiettivi generali del programma e di quelli specifici ad ogni linea d'azione. Tali attività comprenderanno corsi pratici, seminari, conferenze, studi, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione, partecipazioni a progetti in cooperazione con amministrazioni degli Stati membri, istituzioni europee e organizzazioni internazionali, assistenza agli osservatori nazionali della lingua e un sostegno specifico allo sviluppo degli strumenti e delle risorse linguistiche per quelle lingue della Comunità che ne hanno maggiormente bisogno.

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