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Document 51994AC1303

    PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di Regolamento del Consiglio (CE) n° 3759/92 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell' acquicoltura"

    GU C 397 del 31.12.1994, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994AC1303

    PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di Regolamento del Consiglio (CE) n° 3759/92 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell' acquicoltura"

    Gazzetta ufficiale n. C 397 del 31/12/1994 pag. 0020


    Parere in merito alla proposta di Regolamento del Consiglio (CEE) n. 3759/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura () (94/C 397/10)

    Il Consiglio, in data 20 ottobre 1994, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare a Michael Strauss, in qualità di relatore generale, il compito di preparare i lavori in materia.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 23 novembre 1994, nel corso della 320a sessione plenaria, con 60 voti favorevoli, 1 contrario e 24 astensioni il seguente parere.

    1. Considerazioni generali

    Con la riserva delle osservazioni che seguono, il Comitato accoglie favorevolmente le proposte formulate per modificare l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquicoltura. Poiché tali proposte tengono conto di tre fattori di distinta rilevanza, il presente parere intende soffermarsi su ciascuno di essi.

    2. Disposizioni per l'adesione della Norvegia

    Nell'ambito dei negoziati con la Norvegia, l'Unione europea ha accettato di mantenere il regime norvegese secondo il quale un'organizzazione di produttori viene riconosciuta a titolo esclusivo per una determinata zona di attività. Pertanto, il Comitato sostiene la proposta che consentirebbe agli Stati membri di scegliere una modalità analoga. Esso concorda altresì con l'ampliamento degli elenchi di cui agli Allegati I e II del Regolamento (CEE) n. 3759/92.

    3. La crisi nell'industria della pesca comunitaria

    La crisi nell'industria della pesca può solo essere risolta operando in maniera incisiva su una serie di fronti, dei quali la modifica dell'organizzazione comune dei mercati non può ritenersi il più importante. Le proposte formulate ora non rappresentano che un piccolo passo nella giusta direzione.

    4. Il Comitato accoglie con favore le misure tese a incoraggiare le organizzazioni di produttori, e in particolar modo quelle più piccole e meno solide, ad affinare tutti gli aspetti di gestione e commercializzazione, allo scopo di migliorare la qualità dei loro prodotti. Se si vuole che le proposte formulate si traducano efficacemente nella pratica, bisognerà ridurre al minimo le procedure burocratiche e versare in maniera sollecita tutti gli aiuti economici accordati. Nella loro attuale forma, le proposte appaiono generiche. Sarà necessario, pertanto, assicurarsi che tutti i particolari della nuova iniziativa vengano ampiamente diffusi.

    5. Il Comitato concorda sul fatto che, in conformità con il disposto dell'articolo XI del GATT, le organizzazioni di produttori non possono più disporre di un margine di tolleranza del 10 % al di sotto del prezzo di ritiro o di vendita comunitario in concomitanza con l'applicazione di prezzi minimi all'importazione e, inoltre, che i non aderenti alle organizzazioni di produttori dovranno rispettare i prezzi di ritiro. Nondimeno, è da sottolineare l'esigenza di precisare e snellire le misure d'urgenza previste dall'articolo 24 del Regolamento (CEE) n. 3759/92. È essenziale che si proceda con urgenza ad un'analisi approfondita di tali misure, soprattutto alla luce dei recenti accordi del GATT. Il Comitato esprime il desiderio di essere consultato in merito alle conclusioni della suddetta analisi.

    6. Si dovrebbe considerare l'inclusione del pesce spada (Xiphias gladius) negli Allegati I e II del Regolamento (CEE) n. 3759/92.

    7. Il proposto aumento della compensazione finanziaria speciale al 95 % del prezzo di ritiro, assieme alla riduzione dal 10 % al 5 % dell'indennità menzionata all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento 3759/92, daranno luogo ad un certo incremento netto nei pagamenti alle organizzazioni di produttori, in periodi di massicci ritiri. Tuttavia, dato che la compensazione finanziaria speciale non può essere concessa per più di quattro mesi di calendario, sarà necessario valutare con accortezza il periodo più appropriato per chiedere di beneficiarne.

    8. Tonno destinato all'industria di trasformazione

    Il Comitato concorda con le proposte relative al tonno destinato all'industria di trasformazione.

    Bruxelles, 23 novembre 1994.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Carlos FERRER

    () GU C n. L 298 del 26. 10. 1994, pag. 10.

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