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Document 51994AC1158

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito a "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all' armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e la Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali"

GU C 397 del 31.12.1994, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994AC1158

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito a "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all' armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e la Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali"

Gazzetta ufficiale n. C 397 del 31/12/1994 pag. 0001


Parere in merito a proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, la Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e la Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (94/C 397/01)

Il Consiglio, in data 7 settembre 1994, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 99 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato ha deciso di designare Gafo Fernández come relatore generale, con l'incarico di preparare i lavori del Comitato in materia.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 20 ottobre 1994, nel corso della 319a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione e valutazione della proposta

1.1. Le direttive iniziali, soggette ora a modifica, sono state adottate nell'intento di disciplinare la detenzione e la circolazione di una serie di prodotti petroliferi soggetti ad una imposta specifica (accisa), garantendo in tal modo l'adempimento degli obblighi fiscali e fissando infine alcune basi minime per l'armonizzazione delle aliquote d'imposta (sebbene nella pratica le aliquote divergano notevolmente fra i vari paesi).

1.2. La proposta in esame è intesa ad elaborare una serie di modifiche delle direttive, allo scopo di perfezionarne e semplificarne l'applicazione pratica, alla luce dell'esperienza accumulata nei due anni di funzionamento di tali direttive e, in particolare, dopo il completamento del mercato interno, con le semplificazioni in materia fiscale e doganale introdotte nella circolazione intracomunitaria dal 1° gennaio 1993.

1.3. La proposta riveste carattere prevalentemente tecnico, nel duplice intento di chiarire e di colmare le lacune esistenti nella regolamentazione e di snellire l'iter amministrativo necessario alla libera circolazione di tali prodotti. Nella stesura della proposta si è tenuto conto non solo dell'esperienza delle autorità fiscali degli Stati membri ma anche, in una certa misura, dei suggerimenti formulati dal mondo dell'industria e dagli utilizzatori.

1.4. Alla luce di quanto precede il Comitato accoglie con favore la proposta in esame, ma desidera presentare una serie di osservazioni per migliorare nella pratica la libera circolazione dei prodotti in causa.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato manifesta la propria preoccupazione per il mantenimento dell'attuale procedura di applicazione dell'esonero, non a priori, come sarebbe auspicabile, ma sotto forma di rimborso a posteriori dell'imposta pagata, il che comporta oneri finanziari e complicazioni amministrative per le imprese e gli utilizzatori finali. Ecco perché il Comitato ritiene che il sistema di esonero preventivo dovrebbe essere stabilito secondo modalità armonizzate in tutta la Comunità, nel caso in cui si stabilisca a livello comunitario il carattere obbligatorio dell'esonero.

2.2. Analogamente non è stata prospettata alcuna soluzione soddisfacente per quanto riguarda la doppia imposizione che grava sui prodotti che, una volta pagata l'imposta, subiscono deterioramenti o sono soggetti a miscugli non appropriati, rendendo necessario il loro rinvio al depositario autorizzato per subirvi un trattamento. Il Comitato invita la Commissione a cercare subito delle soluzioni in materia, in base agli orientamenti espressi qui di seguito.

2.3. Il Comitato, infine, esprime preoccupazione per l'eventualità di un trattamento fiscale più favorevole di cui potrebbero beneficiare alcuni tipi di idrocarburi non convenzionali, atti a sostituire i prodotti tradizionali soggetti a tassazione, pur essendo esenti dai diritti di accisa, e propone di estendere a questi ultimi prodotti il sistema previsto per gli additivi o i prodotti non convenzionali usati come carburanti.

3. Osservazioni particolari sulla proposta di direttiva

3.1.

Articolo 1, paragrafo 5

Si propone di sopprimere il terzo trattino del nuovo paragrafo 4, vista l'apparente contraddizione fra il paragrafo 1 dall'articolo 14 che stabilisce che « il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo » e il terzo trattino che lascia gli Stati membri liberi sia di accordare una franchigia parziale, sia di non accordarne alcuna. Il Comitato suggerisce allora di eliminare la possibilità di rifiuto parziale o totale della franchigia, per una quantità di prodotto che nella pratica non esiste.

3.2.

Articolo 1, paragrafo 6, lettera d

Si propone di sopprimere il primo trattino del paragrafo e di sostituire « alle stesse autorità » nel secondo trattino con « alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione ». In effetti, nonostante la nuova formulazione comporti una semplificazione e un miglioramento considerevoli della procedura iniziale, il fatto che lo Stato membro esiga dallo speditore un'autorizzazione preventiva può provocare ritardi inutili e dar luogo a pratiche discriminatorie, che sarebbero evitate dalla comunicazione immediatamente posteriore di tali dati, come previsto dal secondo trattino del paragrafo.

3.3.

Articolo 1, paragrafo 12, lettera b

Il Comitato ritiene che sia più logica la seguente formulazione : « Il 2o capoverso della lettera b del paragrafo 4 ».

3.4.

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b

Si propone di aggiungere alla fine della prima frase, dopo le parole « per accrescere il volume finale dei carburanti » il seguente brano di frase : « nonché qualsiasi altro idrocarburo allo stato grezzo utilizzato come prodotto di sostituzione di un prodotto sottoposto ad accisa ». Tale chiarificazione si rivela necessaria per il fatto che in seguito si stabilisce un'esenzione generale per tali « idrocarburi allo stato grezzo », senza definire in modo specifico i codici doganali ai quali si fa riferimento, il che può favorire una concorrenza sleale, basata sulla differenziazione dei trattamenti fiscali.

3.5. In relazione all'« esonero con rimborso a posteriori » di cui al punto 2.1 del presente parere, il Comitato reputa che il sistema potrebbe essere migliorato apportando le seguenti modifiche :

3.5.1.

Articolo 1, paragrafo 10

Si propone di aggiungere una nuova lettera a) formulata come segue : « L'ultima frase dell'ultimo comma del paragrafo 1 è soppressa », e di trasformare le lettere a) e b) rispettivamente nelle lettere b) e c).

3.5.2.

Articolo 2, paragrafo 3

Si propone di aggiungere una lettera c) del seguente tenore : « alla fine del paragrafo 8, aggiungere 'ad eccezione delle esenzioni previste dall'articolo 1' ».

3.6. Per quanto riguarda il problema della doppia imposizione di cui al punto 2.2 del presente parere, il Comitato ritiene che potrebbe essere risolto grazie alla seguente modifica :

3.6.1.

Articolo 1

Si propone di inserire un nuovo punto 10 formulato come segue : « 10. Alla fine dell'articolo 22, paragrafo 5, è aggiunto il seguente capoverso :« 'nel caso in cui un prodotto su cui è stata pagata l'imposta d'accisa debba essere rispedito alla fabbrica o al deposito fiscale per subirvi un trattamento, si procede al rimborso dei diritti d'accisa in ragione del volume rispedito' ».

3.6.1.1. I paragrafi 10, 11, e 12 diventano rispettivamente 11, 12 e 13.

Bruxelles, 20 ottobre 1994.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

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