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Document 32024R1349

    Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148

    PE/17/2024/REV/1

    GU L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1349

    22.5.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/1349 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 14 maggio 2024

    che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visti i pareri del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l’Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne, dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo e migrazione, controllo delle frontiere esterne e rimpatri, e prevenire gli spostamenti non autorizzati tra Stati membri, basandosi sulla solidarietà e sull’equa ripartizione della responsabilità fra Stati membri, in modo equo anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

    (2)

    Il presente regolamento intende razionalizzare, semplificare e armonizzare le disposizioni procedurali degli Stati membri stabilendo una procedura di rimpatrio alla frontiera. Tale procedura dovrebbe applicarsi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi la cui domanda è stata respinta nel contesto della procedura di asilo alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («procedura di asilo alla frontiera»).

    (3)

    Per gli Stati membri non vincolati dal regolamento (UE) 2024/1348, è opportuno che i riferimenti nel presente regolamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1348 si intendano fatti alle disposizioni equivalenti da essi eventualmente introdotte nel loro diritto nazionale.

    (4)

    Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

    (5)

    L’interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente nell’applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni del presente regolamento che possono riguardare i minori.

    (6)

    In molti casi la domanda di protezione internazionale è fatta alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, anche da persone rintracciate in collegamento con un attraversamento non autorizzato della frontiera esterna, ossia nel momento stesso dell’attraversamento irregolare della frontiera esterna o, successivamente all’attraversamento, in prossimità della frontiera stessa, o da persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. Le procedure di identificazione e i controlli sanitari e di sicurezza da effettuare alla frontiera esterna per dirigere il cittadino di paese terzo o l’apolide verso la procedura applicabile presuppongono la condotta di accertamenti. In esito agli accertamenti il cittadino di paese terzo o l’apolide dovrebbe essere incanalato nell’adeguata procedura di asilo o di rimpatrio ovvero dovrebbe essere respinto. È pertanto opportuno istituire una fase di pre-ingresso articolata in accertamenti e procedure di asilo alla frontiera, ove applicabile, e di rimpatrio alla frontiera. Per qualsiasi tipo di arrivo irregolare tutte le diverse fasi delle procedure applicabili dovrebbero concatenarsi con efficienza e senza soluzione di continuità.

    (7)

    L’ingresso nel territorio non è autorizzato quando il richiedente non ha diritto di rimanere, quando non ha chiesto di essere autorizzato a rimanere ai fini della procedura d’impugnazione contemplata dal regolamento (UE) 2024/1348 ovvero quando il giudice ha deciso che non dovrebbe essere autorizzato a rimanere nelle more dell’esito di tale procedura di impugnazione. Ai fini della continuità tra la procedura di asilo e la procedura di rimpatrio, in tali casi è opportuno espletare alla frontiera anche la procedura di rimpatrio, entro un termine non superiore a 12 settimane. Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l’apolide non ha più diritto di rimanere o non è più autorizzato a rimanere.

    (8)

    Ai fini della parità di trattamento di tutti i cittadini di paesi terzi e di tutti gli apolidi la cui domanda è respinta nella procedura di frontiera, quando lo Stato membro decide di non applicare le disposizioni della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) a norma della pertinente deroga ivi prevista per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi e non emana nei confronti della persona una decisione di rimpatrio, il richiedente, il cittadino di paese terzo o l’apolide dovrebbe godere di un trattamento e di un livello di protezione conformi alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE relative a disposizioni più favorevoli per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva ed equivalenti a quelli applicabili alla persona colpita da decisione di rimpatrio.

    (9)

    Quando è seguita la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare talune disposizioni della direttiva 2008/115/CE che disciplinano elementi della procedura di rimpatrio alla frontiera che non sono contemplati dal presente regolamento, in particolare: definizioni, disposizioni più favorevoli, principio di non respingimento (non-refoulement), interesse superiore del minore, vita familiare e stato di salute, pericolo di fuga, obbligo di cooperare, termine per la partenza volontaria, decisione di rimpatrio, allontanamento, rinvio dell’allontanamento, rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati, divieti d’ingresso, garanzie in attesa di rimpatrio, trattenimento, condizioni di trattenimento, trattenimento di minori e di famiglie, situazioni di emergenza. Per ridurre il rischio di ingresso e di spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e di apolidi in soggiorno irregolare sottoposti alla procedura di rimpatrio alla frontiera, al cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare dovrebbe essere concesso un termine per la partenza volontaria. Tale termine per la partenza volontaria dovrebbe essere concesso solo su richiesta e non dovrebbe superare i 15 giorni, né conferire il diritto di ingresso nel territorio dello Stato membro interessato. Le persone interessate dovrebbero consegnare alle autorità competenti qualsiasi documento di viaggio valido in loro possesso per il tempo necessario al fine di evitare la loro fuga. Le disposizioni in materia di rimpatrio di cui al presente regolamento lasciano impregiudicata la possibilità discrezionale per gli Stati membri di decidere in qualsiasi momento di rilasciare un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, umanitari o di altro tipo a un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare.

    (10)

    Se il cittadino di paese terzo o l’apolide il cui soggiorno è irregolare non rimpatria o non è allontanato entro il termine massimo della procedura di rimpatrio alla frontiera, la procedura di rimpatrio dovrebbe proseguire come previsto dalla direttiva 2008/115/CE.

    (11)

    Se il richiedente, il cittadino di paese terzo o l’apolide sottoposto a trattenimento nel corso della procedura di asilo alla frontiera contemplata dal regolamento (UE) 2024/1348 non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere, è opportuno consentire allo Stato membro di continuare a trattenerlo per impedirgli l’ingresso nel territorio e per eseguire la procedura di rimpatrio, nel rispetto delle garanzie e delle condizioni di trattenimento previste dalla direttiva 2008/115/CE. Dovrebbe inoltre essere possibile trattenere il richiedente, il cittadino di paese terzo o l’apolide, non sottoposto a trattenimento nel corso di tale procedura di asilo alla frontiera, che non ha più diritto di rimanere né è stato autorizzato a rimanere, se presenta un pericolo di fuga, se evita od ostacola il rimpatrio ovvero se rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Tale trattenimento dovrebbe essere il più possibile breve e non dovrebbe superare la durata massima prevista per la procedura di rimpatrio alla frontiera. Quando il cittadino di paese terzo o l’apolide in soggiorno irregolare non rimpatria o non è allontanato entro tale termine e cessa di applicarsi la procedura di rimpatrio alla frontiera, è opportuno applicare la direttiva 2008/115/CE. La durata massima del trattenimento prevista da tale direttiva dovrebbe comprendere il periodo di trattenimento applicato nel corso della procedura di rimpatrio alla frontiera.

    (12)

    La procedura di rimpatrio alla frontiera dovrebbe facilitare, in una situazione di crisi quale definita nel regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi il cui soggiorno è irregolare e la cui domanda è stata respinta nella procedura di asilo alla frontiera nel quadro di una crisi e che non hanno diritto di rimanere né sono autorizzati a rimanere, fornendo alle autorità nazionali competenti gli strumenti necessari e un arco temporale sufficiente per espletare le procedure di rimpatrio con la dovuta diligenza. Per poter reagire a situazioni di crisi in modo efficace, la procedura di rimpatrio alla frontiera in una situazione di crisi dovrebbe inoltre potersi applicare ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di rimpatrio alla frontiera, la cui domanda è stata respinta prima dell’adozione di una decisione di esecuzione del Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1359 che dichiari che lo Stato membro si trova ad affrontare una situazione di crisi, e che non hanno diritto di rimanere né sono autorizzati a rimanere dopo l’adozione di tale decisione.

    (13)

    A norma dell’articolo 72 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il presente regolamento non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

    (14)

    Al fine di garantire un’attuazione coerente delle disposizioni relative alla procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al presente regolamento al momento dell’applicazione di quest’ultimo, è opportuno elaborare e attuare piani di attuazione a livello nazionale e dell’Unione che individuino lacune e fasi operative per ciascuno Stato membro.

    (15)

    L’applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

    (16)

    L’obiettivo strategico dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («Strumento»), istituito, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, dal regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è garantire una solida ed efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, anche prevenendo e individuando l’immigrazione illegale e gestendo in modo efficace i flussi migratori. Consentire il finanziamento del sostegno, nell’ambito di tale Strumento, per le azioni di solidarietà nel contesto del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1148. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/1148.

    (17)

    Dovrebbe essere possibile mobilitare le risorse dello Strumento e di altri pertinenti fondi dell’Unione («fondi») per fornire sostegno agli sforzi degli Stati membri nell’applicazione del regolamento (UE) 2024/1351, conformemente alle norme che disciplinano l’uso dei fondi e fatte salve altre priorità sostenute dai fondi. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare le dotazioni nell’ambito dei rispettivi programmi, compresi gli importi resi disponibili a seguito della revisione intermedia. Dovrebbe essere possibile fornire un sostegno supplementare nell’ambito dei pertinenti strumenti tematici disponibili, in particolare agli Stati membri che potrebbero aver bisogno di aumentare le loro capacità alle frontiere.

    (18)

    Il regolamento (UE) 2021/1148 dovrebbe essere modificato per garantire che il bilancio dell’Unione contribuisca integralmente al totale delle spese ammissibili per le azioni di solidarietà, nonché per introdurre specifici obblighi di rendicontazione in merito a tali azioni nell’ambito degli obblighi di rendicontazione esistenti sull’attuazione dei fondi. Il regolamento dovrebbe inoltre essere modificato per consentire agli Stati membri di fornire contributi finanziari allo Strumento sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne.

    (19)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire una procedura di rimpatrio alla frontiera, prevedere norme specifiche temporanee per garantire che gli Stati membri siano in grado di affrontare situazioni di crisi e consentire il finanziamento del sostegno a norma del regolamento (UE) 2021/1148 per le azioni di solidarietà nel contesto del regolamento (UE) 2024/1351, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (20)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

    (21)

    Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (9); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (22)

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (11).

    (23)

    Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (12) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (13).

    (24)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (14) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (15).

    (25)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e promuovere l’applicazione degli articoli 1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera. Esso si applica ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera ai sensi degli articoli da 43 a 54 del regolamento (UE) 2024/1348 («procedura di asilo alla frontiera»). Prevede inoltre norme specifiche temporanee sulla procedura di rimpatrio alla frontiera in situazioni di crisi quali definite all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1359.

    Il presente regolamento modifica inoltre il regolamento (UE) 2021/1148 al fine di consentire il finanziamento del sostegno a norma di tale regolamento per le azioni di solidarietà nel contesto del regolamento (UE) 2024/1351.

    2.   Le misure temporanee adottate a norma del capo III del presente regolamento soddisfano i requisiti di necessità e proporzionalità, sono idonee a conseguire gli obiettivi dichiarati e a garantire la tutela dei diritti dei richiedenti e sono coerenti con gli obblighi degli Stati membri ai sensi della Carta e del diritto internazionale.

    3.   Le misure di cui al capo III del presente regolamento si applicano solo nella misura strettamente richiesta dalle esigenze della situazione, in modo temporaneo e limitato e solo in circostanze eccezionali. A seguito di una richiesta, gli Stati membri possono applicare le misure di cui al capo III nella misura prevista dalla decisione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1359.

    Articolo 2

    Riferimenti al regolamento (UE) 2024/1348

    Per gli Stati membri non vincolati dal regolamento (UE) 2024/1348, i riferimenti nel presente regolamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1348 si intendono fatti alle disposizioni equivalenti da essi eventualmente introdotte nel loro diritto nazionale.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    a)

    «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: la domanda di protezione internazionale o domanda quale definita all’articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2024/1348;

    b)

    «richiedente»: il richiedente ai sensi dell’articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2024/1348.

    CAPO II

    PROCEDURA DI RIMPATRIO ALLA FRONTIERA

    Articolo 4

    Procedura di rimpatrio alla frontiera

    1.   Il cittadino di paese terzo o l’apolide la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro interessato.

    2.   Gli Stati membri esigono che la persona di cui al paragrafo 1 soggiorni per un periodo non superiore a 12 settimane in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non sia in grado di accogliere la persona in uno di tali luoghi, lo Stato membro può ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio. Il termine di 12 settimane decorre dal giorno in cui il richiedente, il cittadino di paese terzo o l’apolide non ha più diritto di rimanere né è autorizzato a rimanere. L’obbligo di soggiornare in un luogo determinato a norma del presente paragrafo non è considerato un’autorizzazione all’ingresso o al soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Le condizioni in tali luoghi soddisfano norme equivalenti a quelle relative alle condizioni materiali di accoglienza e di assistenza sanitaria in conformità degli articoli 19 e 20 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), in quanto si applicano a persone ancora considerate richiedenti.

    3.   Ai fini del presente articolo si applicano l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafi da 1 a 5, l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, gli articoli da 8 a 11, l’articolo 12, l’articolo 14, paragrafo 1, l’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli 16, 17 e 18 della direttiva 2008/115/CE.

    4.   Se una decisione di rimpatrio non può essere applicata entro il termine massimo indicato nel paragrafo 2, gli Stati membri continuano le procedure di rimpatrio a norma della direttiva 2008/115/CE.

    5.   Alla persona di cui al paragrafo 1 è concesso un termine per la partenza volontaria, fatta salva la possibilità di adempiere volontariamente l’obbligo in qualsiasi momento, a meno che sussista un rischio di fuga, la domanda nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera sia stata respinta per manifesta infondatezza o la persona interessata rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale degli Stati membri. Il termine per la partenza volontaria è concesso solo su richiesta e non supera i 15 giorni, né conferisce il diritto di ingresso nel territorio dello Stato membro interessato. Ai fini del presente paragrafo, la persona consegna alle autorità competenti qualsiasi documento di viaggio valido in suo possesso per il tempo necessario a evitare la fuga.

    6.   Lo Stato membro che, a seguito del rigetto di una domanda nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera, dispone il respingimento a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e che ha deciso di non applicare in tali casi la direttiva 2008/115/CE a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva, provvede affinché il cittadino di paese terzo o l’apolide oggetto di provvedimento di respingimento goda di un trattamento e di un livello di protezione conformi all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE ed equivalenti a quelli previsti al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

    Articolo 5

    Trattenimento

    1.   Il trattenimento può essere imposto soltanto come misura di ultima istanza se risulta necessario sulla base di una valutazione individuale di ciascun caso e se non è possibile applicare efficacemente altre misure meno coercitive.

    2.   È possibile continuare a trattenere, al fine di impedirne l’ingresso nel territorio dello Stato membro interessato, prepararne il rimpatrio o effettuarne l’allontanamento, la persona di cui all’articolo 4, paragrafo 1, che era in stato di trattenimento nel corso della procedura di asilo alla frontiera e che non ha più diritto di rimanere né è autorizzata a rimanere.

    3.   È possibile sottoporre a trattenimento la persona di cui all’articolo 4, paragrafo 1, che non era in stato di trattenimento nel corso della procedura di asilo alla frontiera e che non ha più diritto di rimanere né è autorizzata a rimanere, se sussiste un rischio di fuga ai sensi della direttiva 2008/115/CE, se tale persona evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o la procedura di allontanamento ovvero se rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

    4.   Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo finché sussiste una prospettiva ragionevole di allontanamento e mentre si provvede all’espletamento diligente delle relative modalità. Il periodo di trattenimento non supera il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento e, qualora sia disposto un trattenimento consecutivo immediatamente successivo a un periodo di trattenimento di cui al presente articolo, tale periodo è incluso nel calcolo dei periodi massimi di trattenimento di cui all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE.

    5.   Entro il 12 dicembre 2024, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) elabora, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento, orientamenti sulle varie pratiche alternative al trattenimento che potrebbero essere utilizzate nel contesto di una procedura di frontiera.

    CAPO III

    DEROGHE APPLICABILI IN SITUAZIONI DI CRISI

    Articolo 6

    Misure applicabili alla procedura di rimpatrio alla frontiera in una situazione di crisi

    1.   In una situazione di crisi quale definita all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1359 e in relazione a cittadini di paesi terzi o ad apolidi il cui soggiorno è irregolare e la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento (UE) 2024/1359, che non hanno diritto di rimanere né sono autorizzati a rimanere, gli Stati membri possono:

    a)

    in deroga all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, prorogare il termine massimo durante il quale tali cittadini di paesi terzi o apolidi sono trattenuti nei luoghi indicati in tale articolo di un periodo supplementare di sei settimane al massimo;

    b)

    in deroga all’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento, stabilire che il periodo di trattenimento non superi il periodo di cui alla lettera a) del presente paragrafo ed è incluso nel calcolo dei periodi massimi di trattenimento di cui all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE.

    2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica inoltre ai richiedenti, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi soggetti alla procedura di asilo la cui domanda è stata respinta prima dell’adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1359 e che non hanno diritto di rimanere né sono autorizzati a rimanere dopo l’adozione di tale decisione di esecuzione.

    3.   Le organizzazioni e le persone ammesse ai sensi del diritto nazionale a prestare consulenza e assistenza hanno un accesso effettivo ai richiedenti nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera. Gli Stati membri possono limitare tali azioni laddove ciò sia oggettivamente necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l’ordine pubblico o la gestione amministrativa di un centro di trattenimento, purché l’accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.

    Articolo 7

    Norme procedurali

    Qualora uno Stato membro ritenga di trovarsi in una situazione di crisi quale definita all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1359, può presentare una richiesta di applicazione delle deroghe di cui all’articolo 6 del presente regolamento. Qualora uno Stato membro presenti tale richiesta, si applicano gli articoli da 2 a 6 e l’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1359, a seconda dei casi. Se è già stata avviata una procedura per ottenere una deroga a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1359, gli Stati membri possono presentare una richiesta di applicazione delle deroghe di cui all’articolo 6 del presente regolamento nel contesto di tale procedura.

    Articolo 8

    Disposizioni e garanzie specifiche

    Lo Stato membro che applica la deroga di cui all’articolo 6 informa debitamente i cittadini di paesi terzi o gli apolidi interessati, in una lingua che comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile, circa le misure applicate e la durata delle stesse.

    CAPO IV

    MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1148

    Articolo 9

    Modifiche del regolamento (UE) 2021/1148

    Il regolamento (UE) 2021/1148 è così modificato:

    1)

    all’articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

    «11)

    “azione di solidarietà”: un’azione il cui ambito di applicazione è definito all’articolo 56, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo del Consiglio (*1), finanziata dai contributi finanziari forniti dagli Stati membri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento.

    (*1)  Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione e che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).»;"

    2)

    all’articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   Il sostegno fornito nell’ambito del presente regolamento può essere finanziato, ai fini di azioni di solidarietà, mediante contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.»

    ;

    3)

    all’articolo 12 è inserito il paragrafo seguente:

    «7 bis.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per le azioni di solidarietà.»

    ;

    4)

    all’articolo 29, paragrafo 2, primo comma, è inserita la lettera seguente:

    «a bis)

    l’attuazione delle azioni di solidarietà, comprese una ripartizione dei contributi finanziari per azioni e una descrizione dei principali risultati conseguiti grazie ai finanziamenti;»;

    5)

    all’allegato II, punto 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «h)

    sostegno alle azioni di solidarietà, in linea con l’ambito di applicazione del sostegno di cui all’allegato III, punto 1.»;

    6)

    l’allegato VI è così modificato:

    a)

    nella tabella 1, punto I, è aggiunto il codice seguente:

    «030 Azioni di solidarietà»;

    b)

    la tabella 3 è così modificata:

    i)

    i codici 005 e 006 sono sostituiti dai seguenti:

    «005 Regime di transito speciale di cui all’articolo 17

    006 Azioni rientranti nell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240»;

    ii)

    sono aggiunti i codici seguenti:

    «007 Azioni rientranti nell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240

    008 Assistenza emergenziale

    009 Azioni di solidarietà».

    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 10

    Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

    Il presente regolamento non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

    Articolo 11

    Calcolo dei termini

    I termini prescritti dal presente regolamento sono calcolati come segue:

    a)

    se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;

    b)

    un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana o nell’ultimo mese, ha rispettivamente lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dai quali il termine deve essere calcolato; se, nel caso di un termine espresso in mesi, l’ultimo mese del termine non include il giorno determinato per la sua scadenza, il termine scade a mezzanotte dell’ultimo giorno dell’ultimo mese;

    c)

    i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato; se un termine scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale, il giorno lavorativo successivo è considerato l’ultimo giorno del termine.

    Articolo 12

    Misure transitorie

    Entro il 12 settembre 2024, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell’Unione, presenta al Consiglio un piano di attuazione comune per garantire che gli Stati membri siano adeguatamente preparati ad attuare il capo II del presente regolamento entro il 1o luglio 2026, valutando le eventuali lacune individuate e le fasi operative necessarie, e ne informa il Parlamento europeo.

    Sulla base di tale piano di attuazione comune, ciascuno Stato membro, con il sostegno della Commissione e dei pertinenti organi e organismi dell’Unione, elabora un piano di attuazione nazionale che stabilisce le azioni e un calendario per la loro attuazione, entro il 12 dicembre 2024. Ciascuno Stato membro completa l’attuazione del proprio piano entro il 1o luglio 2026.

    Ai fini dell’attuazione del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare il sostegno dei pertinenti organi e organismi dell’Unione e i fondi dell’Unione possono fornire sostegno finanziario agli Stati membri, conformemente agli atti giuridici che disciplinano tali organi, organismi e fondi.

    La Commissione monitora attentamente l’attuazione dei piani nazionali di attuazione.

    Articolo 13

    Monitoraggio e valutazione

    Entro il 13 giugno 2028 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione entro il 12 settembre 2027.

    Articolo 14

    Entrata in vigore e applicazione

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. LAHBIB


    (1)   GU C 75 del 10.3.2017, pag. 97GU C 155 del 30.4.2021, pag. 64.

    (2)   GU C 207 del 30.6.2017, pag. 67GU C 175 del 7.5.2021, pag. 32.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del 14 maggio 2024.

    (4)  Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

    (5)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

    (6)  Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).

    (7)  Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).

    (8)  Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione e che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

    (9)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (10)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (11)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

    (12)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (13)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

    (14)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

    (15)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

    (16)  Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

    (17)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

    (18)  Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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