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Document 32023R1617

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1617 della Commissione dell'8 agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

C/2023/5069

GU L 199 del 9.8.2023, p. 34–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1617/oj

9.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1617 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Il 17 novembre 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 (2) («il regolamento iniziale») che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche («il prodotto oggetto dell’inchiesta») originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «il paese interessato»). Il dazio antidumping definitivo inizialmente istituito era compreso tra il 19,7 % e il 44 % («il dazio inizialmente istituito»).

(2)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è inoltre soggetto a un dazio compensativo definitivo compreso tra il 5,1 % e il 10,3 %, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione (3) quale rettificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/469 della Commissione (4). Tuttavia il dazio compensativo non è oggetto della presente nuova inchiesta. A seguito dell’istituzione del dazio compensativo definitivo sul prodotto oggetto dell’inchiesta, per evitare di compensare doppiamente gli effetti delle sovvenzioni, il dazio antidumping definitivo è stato ridotto a un valore compreso tra il 14,6 % e il 33,7 %.

1.2.   Domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento

(3)

La Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di una nuova inchiesta antiassorbimento in relazione alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta a norma dell’articolo 12 del regolamento di base.

(4)

La domanda è stata presentata il 28 ottobre 2022 da Europacable («il richiedente») per conto dei produttori dell’Unione. Il richiedente rappresenta oltre il 25 % della produzione totale di cavi di fibre ottiche dell’Unione.

(5)

Il richiedente ha presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare che dopo il periodo dell’inchiesta iniziale i prezzi all’esportazione cinesi sono diminuiti e che la riduzione dei prezzi all’esportazione cinesi ha compromesso i previsti effetti riparatori delle misure in vigore. Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicavano che la riduzione dei prezzi all’esportazione non può essere imputata a un calo del prezzo della materia prima principale o ad altri costi, né a un cambiamento nel mix di prodotti.

1.3.   Riapertura dell’inchiesta antidumping

(6)

L’8 dicembre 2022 la Commissione ha riaperto l’inchiesta antidumping con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di riapertura») (5).

(7)

La nuova inchiesta riguardava i dazi antidumping istituiti e in vigore, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento iniziale, quale modificato e rettificato.

1.4.   Parti interessate

(8)

Nell’avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare alla nuova inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato il richiedente, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le autorità del paese interessato riguardo all’apertura della nuova inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

(10)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori in Cina a fornirle le informazioni richieste nell’avviso di riapertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare alla nuova inchiesta.

(11)

Undici produttori esportatori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. e società collegate («il gruppo FTT») e Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. e società collegate («il gruppo ZTT») I produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano il 58 % del volume totale stimato delle esportazioni di cavi di fibre ottiche dalla Cina verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta antiassorbimento (dal 1o ottobre 2021 al 30 settembre 2022). Il campione selezionato era identico al campione dell’inchiesta che ha portato all’istituzione del dazio inizialmente istituito («l’inchiesta iniziale»).

(12)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato.

1.6.   Campionamento degli importatori indipendenti

(13)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di riapertura.

(14)

Due società (Cable 77 Danmark Aps e Connect Com GmbH) hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inserite nel campione. Dopo aver analizzato le informazioni sul campionamento da loro fornite, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha chiesto a tutte le società che hanno collaborato di inviare le loro risposte al questionario per importatori indipendenti.

1.7.   Risposte ai questionari e verifiche

(15)

La Commissione ha inviato questionari ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione e alle società che hanno fornito le informazioni richieste dagli importatori indipendenti. I questionari sono stati resi disponibili anche online il giorno dell’apertura dell’inchiesta (6).

(16)

Una di queste società, Cable 77 Danmark Aps (Danimarca), un importatore indipendente, ha risposto al questionario in modo incompleto. La Commissione ha inviato una notifica di irregolarità per richiedere ulteriori informazioni. Tuttavia, la società non ha risposto alla notifica. La seconda società, Connect Com GmbH (Germania), ha informato la Commissione del fatto che durante il periodo dell’inchiesta antiassorbimento non ha importato il prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Cina, ma lo ha acquistato da società situate nell’Unione. La Commissione non ha pertanto considerato tale società come un importatore indipendente ai sensi del regolamento di base nel contesto della presente nuova inchiesta. Pertanto la Commissione non ha verificato le informazioni comunicate da queste due società e non le ha utilizzate nella presente nuova inchiesta.

(17)

La Commissione ha raccolto, verificato o sottoposto a controlli incrociati tutte le informazioni fornite dai produttori esportatori inclusi nel campione che sono state ritenute necessarie ai fini della presente nuova inchiesta. A causa dell’epidemia di COVID-19, la Commissione non ha potuto effettuare visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle società FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd e Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. (entrambe appartenenti al gruppo FTT) né presso i locali delle società Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd., Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd., ZTT International Limited e ZTT Europe GmbH (tutte appartenenti al gruppo ZTT). La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite da tali società, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (7).

(18)

La Commissione ha inoltre effettuato visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali situati nell’Unione dei seguenti importatori collegati appartenenti al gruppo FTT:

FiberHome International Germany GmbH, Germania;

Fiberhome International Poland Sp. z o.o., Polonia.

1.8.   Periodi considerati nella nuova inchiesta antiassorbimento

(19)

Il periodo dell’inchiesta antiassorbimento («PIA») era compreso tra il 1o ottobre 2021 e il 30 settembre 2022. Il periodo dell’inchiesta iniziale («PI iniziale») era compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020.

1.9.   Osservazioni sulla domanda e sull’apertura

(20)

La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta da parte della società Connect Com GmbH («Connect Com»), un importatore indipendente che ha collaborato all’inchiesta iniziale.

(21)

Connect Com ha affermato che l’uso del prezzo medio per chilometro di cavo non fosse un indicatore significativo per verificare se i dazi antidumping fossero stati assorbiti poiché i cavi con un elevato numero di fibre avevano un costo maggiore per chilometro di cavo rispetto a quelli con un basso numero di fibre. Connect Com ha sostenuto che la riduzione del prezzo medio per chilometro di cavo fosse da imputare a un cambiamento nel mix di prodotti venduti prima e dopo l’istituzione dei dazi antidumping.

(22)

La Commissione ha ricordato che per il prodotto oggetto dell’inchiesta il richiedente si è basato sui prezzi all’importazione ricavati dalla banca dati TARIC di Eurostat, che è la prassi abituale in quanto i dati statistici vengono raccolti sulla base della descrizione generale del prodotto, e non dei singoli tipi di prodotto. La Commissione ha ritenuto sufficiente tale motivo per riaprire la nuova inchiesta. Si osserva inoltre che Connect Com non ha presentato elementi di prova che dimostrino che la riduzione del prezzo all’importazione era imputabile a un cambiamento nel mix di prodotti. Durante la nuova inchiesta la Commissione ha raccolto dati più dettagliati a livello di tipo di prodotto, in base ai numeri di controllo del prodotto («NCP»), ed è stata in grado di confrontare i prezzi degli stessi tipi di prodotto, come spiegato al considerando 40. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(23)

Connect Com ha inoltre affermato che le unità di misura «chilogrammi» o «tonnellate» non sono di uso comune nel settore dei cavi. Le unità di misura utilizzate comunemente per i cavi sono i metri o i chilometri.

(24)

La Commissione ha osservato che, come per tutti gli altri prodotti della banca dati TARIC di Eurostat, i volumi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono disponibili anche in tonnellate/chilogrammi, oltre che in chilometri di cavo. La domanda del richiedente indicava i (pertinenti) volumi delle importazioni in entrambe le unità di misura, con il rispettivo prezzo unitario. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(25)

Connect Com ha sostenuto che l’aver tenuto conto dei prezzi solo fino alla fine del primo semestre del 2022, come indicato nella domanda, ha portato a un risultato distorto, in quanto i prezzi sono nuovamente aumentati nel giugno 2022 e se ne prevedeva un ulteriore aumento nella seconda metà del 2022.

(26)

La Commissione ha ricordato che, alla luce della data di presentazione della domanda, il periodo utilizzato nella domanda per mostrare tendenze che terminavano il 30 giugno 2022 era il periodo più recente con una serie completa di dati a disposizione dei richiedenti al momento della presentazione della domanda. Inoltre, durante la nuova inchiesta, la Commissione ha valutato i prezzi fino alla fine del PIA, vale a dire fino al 30 settembre 2022. Ne consegue che il periodo nel quale, secondo Connect Com, si colloca l’aumento dei prezzi, era parzialmente incluso nel PIA. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(27)

Connect Com ha inoltre contestato il nesso di causalità tra la presunta diminuzione dei prezzi e l’istituzione dei dazi. Ha sostenuto che un drastico calo dei prezzi si era già verificato tra agosto 2021 e settembre 2021, prima dell’istituzione dei dazi, e che il successivo calo dei prezzi da 10 EUR a dicembre 2021 a 7 EUR a giugno 2022 non era più significativo né era collegato all’istituzione delle misure.

(28)

A norma dell’articolo 12 del regolamento di base, quando vi sono elementi di prova sufficienti dell’assorbimento dei dazi, l’inchiesta iniziale può essere riaperta su richiesta di una delle parti interessate. La Commissione ha valutato gli elementi di prova presentati dal richiedente che dimostravano che dopo il periodo dell’inchiesta iniziale i prezzi all’esportazione cinesi erano diminuiti. Alla luce di tali informazioni, la Commissione ha deciso di aprire la nuova inchiesta antiassorbimento. Inoltre l’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento di base riconosce alla Commissione la facoltà di considerare elementi di prova delle diminuzioni dei prezzi verificatesi dopo il PI iniziale e prima dell’istituzione dei dazi, come quelle discusse da Connect Com. L’argomentazione presentata da Connect Com è stata pertanto respinta.

1.10.   Divulgazione delle informazioni

(29)

Il 1o giugno 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva modificare il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. La Commissione ha ricevuto i commenti del gruppo FTT, del gruppo ZTT e di Twentsche (Nanjing) Fibre Optics Ltd («TFO»).

(30)

TFO, un produttore esportatore che ha collaborato non incluso nel campione, ha affermato che la sua richiesta di esame individuale è stata ignorata. Ha sostenuto altresì di essere di proprietà esclusiva della società neerlandese TKH Group NV e di vendere cavi di fibre ottiche alla sua controllata nell’Unione in condizioni di concorrenza normali. Ha anche affermato che non sono intervenute variazioni dei prezzi tra il PI iniziale e il PIA. Infine si è dichiarato in disaccordo con la valutazione della Commissione in relazione al dazio antidumping ad esso applicabile a seguito dell’inchiesta antiassorbimento.

(31)

La Commissione osserva che TFO ha richiesto l’esame individuale nell’inchiesta iniziale. Nel corso dell’inchiesta iniziale, la sua richiesta di esame individuale è stata respinta, come spiegato al considerando 40 del regolamento iniziale. Pertanto il dazio applicabile a TFO era il dazio delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, come spiegato ai considerando 397 e 565 del regolamento iniziale. Nella presente inchiesta, la Commissione ha calcolato il margine di dumping delle società che hanno collaborato non incluse nel campione nel corso del PIA, come spiegato al considerando 85 del presente regolamento. Il dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale è stato aumentato, come spiegato al considerando 99 del presente regolamento.

(32)

Per quanto riguarda la partecipazione di TFO, la Commissione ha osservato che TFO è un produttore esportatore con sede in Cina che esporta nell’Unione ed è soggetto al dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. Il fatto che TFO sia di proprietà di un’altra società costituita nell’Unione non è rilevante ai fini di questa risultanza o dell’applicabilità dell’aliquota del dazio pertinente. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(33)

A seguito della divulgazione finale delle informazioni, alle parti interessate è stata concessa la possibilità di essere sentite. Non sono state richieste audizioni.

(34)

Il 26 giugno 2023 la Commissione ha fornito alle parti interessate un’ulteriore divulgazione finale in base alla quale intendeva modificare il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Cina. A tutte le parti è stato accordato un periodo entro il quale presentare osservazioni in merito all’ulteriore divulgazione. La Commissione ha ricevuto i commenti del gruppo FTT e del gruppo ZTT.

2.   PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA

(35)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali realizzati con una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, originari della Cina, attualmente classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010).

(36)

Sono esclusi i prodotti seguenti:

i)

i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e

ii)

i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.

(37)

I cavi di fibre ottiche sono utilizzati come mezzo di trasmissione ottica nelle reti di telecomunicazione a lungo raggio, per le aree metropolitane e per reti di accesso.

3.   RISULTATI DELLA NUOVA INCHIESTA ANTIASSORBIMENTO

(38)

La nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all’articolo 12 del regolamento di base intende stabilire se, dopo il PI iniziale, i prezzi all’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta siano diminuiti o se non vi siano state variazioni o vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell’Unione. In una seconda fase, qualora si concluda che la misura avrebbe dovuto provocare variazioni di tali prezzi per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo 3 del regolamento di base, i prezzi all’esportazione sono rivalutati a norma dell’articolo 2 del regolamento di base e i margini di dumping sono ricalcolati in funzione dei prezzi all’esportazione così ottenuti.

3.1.   Variazioni dei prezzi all’esportazione

(39)

Per determinare se vi sia stato un calo dei prezzi all’esportazione, innanzi tutto la Commissione ha stabilito per ciascun produttore esportatore incluso nel campione i prezzi all’esportazione cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera doganale dell’Unione, nel corso del PIA e li ha confrontati con i prezzi all’esportazione cif corrispondenti stabiliti durante l’inchiesta iniziale nel PI iniziale.

(40)

La Commissione ha quindi confrontato per ciascun produttore esportatore incluso nel campione i prezzi dei tipi di prodotto venduti nel PIA e i prezzi degli stessi tipi di prodotto venduti nel PI iniziale e ha calcolato per loro la media ponderata della differenza tra i prezzi. Non tutti i tipi di prodotto venduti durante il PIA erano venduti anche durante il PI iniziale. Per garantire un livello sufficiente di comparabilità, la Commissione ha confrontato i prezzi dei tipi di prodotto «senza equivalente» più venduti nel PIA con i prezzi dei tipi di prodotto più somiglianti venduti nel PI iniziale, ove disponibili.

(41)

Il confronto di cui sopra effettuato per i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione si è tradotto, per il gruppo FTT, in una diminuzione della media ponderata del prezzo all’esportazione del 50,5 % e, per il gruppo ZTT, in una diminuzione della media ponderata del prezzo all’esportazione del 13,2 %.

(42)

Per quanto riguarda l’argomentazione presentata da Connect Com di cui al considerando 21, dall’inchiesta è emerso che un gruppo di produttori esportatori incluso nel campione ha esportato nel PIA gli stessi numeri di controllo del prodotto del PI iniziale, mentre l’altro produttore esportatore incluso nel campione ha venduto nel PIA anche altri numeri di controllo del prodotto rispetto al PI iniziale. Dall’inchiesta è emerso che i prezzi sono diminuiti per i numeri di controllo del prodotto equivalenti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(43)

Poiché vi è stato un calo dei prezzi all’esportazione, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ricalcolato i margini di dumping dei produttori esportatori inclusi nel campione, a norma dell’articolo 2 del regolamento di base.

(44)

Il gruppo ZTT ha sostenuto che il suo importatore collegato nell’Unione, ZTT Europe GmbH («ZTT Europe»), ha acquistato tutto il prodotto oggetto dell’inchiesta rivenduto durante il PIA prima dell’istituzione del dazio antidumping (ovvero tutte le rivendite del prodotto oggetto dell’inchiesta effettuate da ZTT Europe durante il PIA erano esenti da dazio antidumping), pertanto la Commissione dovrebbe escludere le vendite di ZTT Europe dalla sua valutazione nella presente nuova inchiesta.

(45)

La Commissione ha osservato che, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, l’inchiesta dovrebbe valutare la variazione dei prezzi intervenuta dopo il PI iniziale e prima dell’istituzione delle misure, o successivamente ad esse. L’argomentazione è stata pertanto respinta, fatta eccezione per l’aspetto riguardante le vendite effettuate da ZTT Europe del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistato prima o nel corso del PI iniziale, di cui infatti la Commissione non ha tenuto conto nella sua valutazione.

(46)

Connect Com ha sostenuto che non è stata fornita alcuna motivazione comprensibile del perché i singoli importatori avrebbero dovuto comunicare le loro importazioni in termini di chilometri di fibra anziché in chilometri di cavo.

(47)

Nei questionari la Commissione ha chiesto sia ai produttori esportatori sia agli importatori di indicare i dati in chilometri di cavo e in chilometri di fibra, come richiesto nell’inchiesta iniziale. Tuttavia tutti i calcoli sono stati eseguiti in chilometri di cavo.

(48)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha affermato che nel determinare l’eventuale diminuzione dei prezzi all’esportazione la Commissione dovrebbe limitarsi a considerare i tipi di prodotto venduti anche nel PI iniziale. Il gruppo ZTT ha argomentato che il metodo usato dalla Commissione per confrontare il livello di prezzo dei tipi di prodotto più somiglianti sarebbe distorsivo, poiché una piccola modifica nelle specifiche tecniche della struttura del numero di controllo del prodotto potrebbe determinare sostanziali variazioni in termini di costo e prezzo.

(49)

La Commissione ha ritenuto più opportuno istituire confronti dei prezzi all’esportazione per la maggior parte dei tipi di prodotto venduti durante il PIA, al fine di fornire un quadro più preciso dell’andamento dei prezzi tra il PI iniziale e il PIA. La Commissione ha tuttavia osservato che, anche qualora il confronto si fosse basato unicamente su numeri di controllo del prodotto equivalenti, vi sarebbe comunque un calo dei prezzi del 20,6 %. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(50)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, il gruppo ZTT ha affermato che la Commissione non ha fornito una spiegazione adeguata del metodo usato per individuare i tipi di prodotto più somiglianti o del perché sono stati considerati somiglianti ai tipi di prodotto senza equivalente venduti nel PIA, in mancanza di cui la Commissione avrebbe potuto confrontare i prezzi di tipi di prodotto molto diversi, il che non rispecchierebbe realmente l’andamento dei prezzi. Tale argomentazione è stata ribadita da ZTT nelle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.

(51)

La Commissione ha osservato che nella divulgazione finale delle informazioni fornita a ZTT erano già identificati i numeri di controllo del prodotto più somiglianti usati dalla Commissione. Sulla base di tale divulgazione delle informazioni, ZTT avrebbe potuto spiegare perché la scelta di ciascun numero di controllo del prodotto molto somigliante sarebbe inopportuna alla luce delle caratteristiche fisiche o di altri elementi, determinando pertanto una distorsione dei risultati. Tuttavia ZTT non ha fornito alcun elemento di prova o argomentazione specifica a sostegno dell’affermazione che il metodo usato dalla Commissione porterebbe a risultati distorti ai fini della comparabilità dei prezzi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(52)

Inoltre il gruppo ZTT ha sostenuto che nel determinare se i prezzi all’esportazione sono diminuiti, la Commissione non ha tenuto conto degli effetti della differenza, in termini di prezzo e quantitativo, del mix di prodotti venduto nel PIA rispetto a quello venduto nel PI iniziale. Il gruppo ZTT ha affermato che, per tenere conto del mix di prodotti, la Commissione dovrebbe: (1) calcolare per ciascun tipo di prodotto il suo peso nel valore totale delle esportazioni nel PIA, quindi moltiplicare tale peso per il rapporto delle differenze di prezzo; o (2) moltiplicare la differenza di prezzo di ciascun tipo di prodotto per il quantitativo venduto nel PIA di quel tipo di prodotto. In questo caso, il gruppo ZTT ha affermato che vi sarebbe stato un aumento complessivo del prezzo all’esportazione. Il gruppo ZTT ha inoltre sostenuto che durante il PIA ha venduto più cavi con un numero minore di fibre, che erano più economici rispetto ai cavi con un numero maggiore di fibre. Il gruppo ZTT non ha tuttavia specificato cosa debba intendersi per cavo con «un numero minore di fibre» e cavo con «un numero maggiore di fibre». Il gruppo ZTT ha concluso su tale base che la maggior parte dei tipi di prodotto venduti nel PIA era costituita da prodotti a basso prezzo, laddove nel PI iniziale è stato venduto un maggior numero di prodotti a prezzo più elevato, e che pertanto un semplice confronto della media ponderata del livello di prezzo per tipo di prodotto in ciascun periodo fornirebbe un quadro distorto.

(53)

La Commissione ha osservato che il peso dei cavi con un numero minore di fibre (ossia fino a sei fibre) rappresentava il [45 % - 56 %] del volume totale delle vendite nel PI iniziale, a fronte del [43 % - 54 %] nel PIA. Pertanto nel PIA tali cavi rappresentavano una quota inferiore di vendite rispetto al PI iniziale, contrariamente a quanto sostenuto dal gruppo ZTT. Considerando i cavi con un massimo di otto fibre, questi rappresentavano il [47 % - 60 %] nel PI iniziale a fronte del [48 % - 61 %] nel PIA, ossia percentuali piuttosto simili con un impatto marginale sul prezzo medio di questi tipi di prodotto.

(54)

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal gruppo ZTT, i due metodi suggeriti dal gruppo ZTT per tenere conto della differenza nel mix di prodotti in termini di valore e volume tra PI iniziale e PIA non rispecchiano effettivamente la differenza nel mix di prodotti tra PI iniziale e PIA, poiché in entrambi i metodi si tiene conto unicamente del mix di prodotti nel PIA. Inoltre il primo metodo pondera le variazioni dei prezzi relativi in proporzione al valore di vendita di ciascun numero di controllo del prodotto nelle vendite totali del PIA, mentre il secondo metodo pondera le differenze dei prezzi assoluti in base al volume di vendita di ciascun numero di controllo del prodotto nel PIA. Il gruppo ZTT non spiega perché un metodo è basato su numeri assoluti mentre l’altro è basato su numeri relativi (percentuali). Ciò dimostra l’arbitrarietà e l’incoerenza dei metodi suggeriti dal gruppo ZTT.

(55)

Ad ogni modo, la Commissione ha osservato che, come indicato al considerando 38, l’inchiesta antiassorbimento in conformità all’articolo 12 del regolamento di base intende stabilire in una prima fase se, dopo il PI iniziale, i prezzi all’esportazione del prodotto oggetto dell’inchiesta siano diminuiti o se non vi siano state variazioni o vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nell’Unione (per tipo di prodotto), il che giustificherebbe una rideterminazione del margine di dumping in una seconda fase. Per quanto riguarda la prima fase, la Commissione ha valutato se i prezzi all’esportazione nel PIA siano diminuiti rispetto ai prezzi all’esportazione nel PI iniziale. Tale esame è stato condotto per tipo di prodotto. Nel calcolare la differenza di prezzo per tipo di prodotto, la Commissione ha osservato che, per molti tipi di prodotto, i prezzi all’esportazione sono effettivamente diminuiti. Su tale base, si può già concludere che i prezzi sono diminuiti ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base. Come già osservato al considerando 41, la media ponderata del prezzo all’esportazione per il gruppo ZTT è diminuita del 13,2 %. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(56)

Nelle sue osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale, il gruppo ZTT ha sostenuto che il metodo del prezzo «cif costruito» usato dalla Commissione per stabilire la variazione dei prezzi all’esportazione è viziato in quanto, per le vendite effettuate tramite importatore collegato, la Commissione avrebbe dovuto confrontare il prezzo di rivendita dell’importatore collegato anziché il prezzo «cif costruito», come sarebbe richiesto dall’articolo 12 del regolamento di base o, in sua assenza, la Commissione avrebbe dovuto usare un margine di profitto di un importatore UE indipendente più appropriato rispetto a quello usato per costruire il prezzo cif.

(57)

La Commissione ha ignorato le asserzioni in merito all’uso inappropriato dei prezzi cif, in quanto sono state presentate oltre il termine previsto per le osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Inoltre non è stata fornita alcuna spiegazione sul motivo per cui il prezzo all’esportazione non debba essere adeguato nel corso del PIA, a differenza che nel PI iniziale. Per quanto riguarda il livello di profitto, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 70, in cui la questione era già stata affrontata. Non sono stati forniti nuovi elementi di prova.

(58)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i prezzi all’esportazione sono diminuiti conformemente all’articolo 12 del regolamento di base.

3.2.   Dumping

3.2.1.   Prezzo all’esportazione

(59)

Sono stati utilizzati i prezzi all’esportazione del PIA, raccolti e verificati o sottoposti a controlli incrociati nel quadro della presente nuova inchiesta, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base.

(60)

I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come agenti, operatori commerciali o importatori.

(61)

Il prezzo all’esportazione delle vendite effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione e tramite società commerciali collegate era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto oggetto dell’inchiesta venduto per l’esportazione all’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(62)

Il prezzo all’esportazione delle vendite effettuate tramite importatori collegati è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso il prezzo è stato rettificato per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, compresi un profitto equo e le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») degli importatori collegati. Gli importatori collegati sono ZTT Europe GmbH per il gruppo ZTT e FiberHome International Poland Sp. z o.o. e FiberHome International Germany GmbH per il gruppo FTT.

(63)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo ZTT ha sostenuto che nel calcolare il prezzo all’esportazione, la Commissione ha contabilizzato due volte le spese di imballaggio per le vendite di ZTT effettuate tramite determinate società collegate nel PIA.

(64)

Questa argomentazione è stata ritenuta giustificata e il prezzo all’esportazione è stato modificato di conseguenza.

(65)

Il gruppo ZTT ha inoltre affermato che nel calcolare il prezzo all’esportazione delle vendite di ZTT tramite una delle sue società collegate nel PIA, la Commissione ha erroneamente usato come indicatore un adeguamento unitario basato sui dati del PI iniziale per stabilire gli adeguamenti per le vendite di ZTT a una delle sue società collegate. Il gruppo ZTT ha sostenuto che tale indicatore non era preciso in quanto correlato a un periodo diverso dal PIA e calcolato in base a un’unica operazione nel PI iniziale con un quantitativo basso che non era rappresentativo. Secondo quanto suggerito dal gruppo ZTT, la Commissione dovrebbe applicare invece l’adeguamento unitario tra due delle sue società collegate nel PIA.

(66)

Questa argomentazione è stata ritenuta giustificata e il prezzo all’esportazione è stato modificato di conseguenza.

(67)

Il gruppo ZTT ha inoltre affermato che le vendite del prodotto in esame venivano generalmente condotte su base progettuale e che intercorreva un intervallo di tempo relativamente lungo tra la conclusione delle negoziazioni sui prezzi e la consegna di tutti i prodotti previsti dai progetti. In alcuni casi, soprattutto quando le vendite si basavano su uno specifico processo di vendita, non era più possibile modificare i prezzi di vendita per tenere conto del costo di trasporto. Pertanto il gruppo ZTT ha dovuto farsi carico dei maggiori costi di trasporto marittimo asseritamente sostenuti nel PIA rispetto al PI iniziale. Il gruppo ZTT ha inoltre sostenuto che i costi di trasporto marittimo eccezionalmente alti nel PIA hanno inciso in modo significativo sul calcolo del prezzo all’esportazione stabilito franco fabbrica e che pertanto l’elevato margine di dumping stabilito durante il PIA era in gran parte imputabile alla detrazione di tali costi di trasporto esageratamente alti nel PIA ma non rispecchiava il normale corso delle operazioni commerciali. Di conseguenza il gruppo ZTT ha chiesto alla Commissione di adeguare al ribasso tali costi, in rapporto al loro aumento dal PI iniziale al PIA.

(68)

La Commissione ha osservato che il gruppo ZTT non ha fornito alcun elemento di prova in relazione all’intervallo di tempo asseritamente lungo tra la conclusione delle negoziazioni sui prezzi e la consegna di tutti i prodotti. Inoltre, nel corso dei controlli incrociati a distanza, le società in seno al gruppo ZTT hanno confermato che per la vendita dei cavi di fibre ottiche non si sono avvalse del particolare processo di vendita cui il gruppo ZTT ha fatto riferimento nella sua argomentazione. Questo fatto è stato menzionato nelle relazioni di missione portate a conoscenza del gruppo ZTT e il gruppo ZTT non ha contestato la fondatezza di detta risultanza oggettiva. Inoltre tale argomentazione è stata presentata solo dopo la divulgazione finale delle informazioni e la Commissione ha potuto verificarla solo basandosi sulle informazioni disponibili nel fascicolo, dalle quali è emerso che l’intervallo di tempo intercorso tra la data dell’ordine di acquisto e la data di spedizione andava dai due ai quattro mesi, il che non rappresenta un ritardo eccessivo. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(69)

Inoltre il gruppo ZTT ha affermato che il margine di profitto dell’importatore indipendente di cui al considerando 62 è stato stabilito nel PI iniziale ed era quindi sopravvalutato per il PIA, considerando i costi di trasporto elevati, il rallentamento economico in un contesto di alta inflazione in Europa, nonché i dazi antidumping in vigore nel PIA. Il gruppo ZTT ha pertanto chiesto alla Commissione di stabilire un livello di profitto equo per un importatore indipendente nel PIA.

(70)

La Commissione ha osservato che il gruppo ZTT si è contraddetto per quanto riguarda i costi di trasporto. Da un lato ha affermato che i costi di trasporto elevati nel PIA sono stati sostenuti dal gruppo ZTT come illustrato al considerando 67, mentre dall’altro lato gli stessi costi di trasporto elevati hanno inciso sulla redditività di un importatore nell’Unione. Inoltre, come spiegato al considerando 16, nessun importatore indipendente ha collaborato all’inchiesta. Di conseguenza non è stata fornita alla Commissione alcuna informazione rilevante specifica per il PIA. La Commissione ha osservato altresì che il gruppo ZTT non ha specificato quale fosse il livello di margine di profitto equo per un importatore indipendente nel PIA. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(71)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo FTT ha sostenuto che nel calcolare il prezzo all’esportazione per le vendite dirette di FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd («FTT») e le vendite di Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. tramite FTT, la Commissione ha detratto due volte l’onorario dell’agente all’esportazione Wuhan FiberHome International Technologies («WFIT»).

(72)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Come illustrato nella divulgazione delle informazioni specifica per la società fornita in forma riservata al gruppo FTT, l’ammontare dell’onorario dell’agente all’esportazione riportato alla voce «Altri adeguamenti» è stato detratto dal totale dell’onorario dell’agente, calcolato in base alle percentuali degli onorari di agenzia stipulate nei contratti di agenzia con WFIT per il 2021 e il 2022. Questo metodo era visibile anche nei file di calcolo specifici della società forniti al gruppo FTT. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(73)

Il gruppo FTT ha anche sostenuto che la Commissione ha detratto due volte i costi di trasporto interno, una volta come adeguamento nell’elenco delle operazioni e un’altra volta nel calcolo delle SGAV di FTT.

(74)

La Commissione ha ritenuto giustificata questa argomentazione e ha modificato di conseguenza il prezzo all’esportazione.

3.2.2.   Valore normale

(75)

Il valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale è utilizzato per il calcolo dei margini di dumping durante il PIA, a meno che non sia richiesta e giustificata una revisione del valore normale prendendo in considerazione le variazioni nel PIA a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base.

(76)

Nel caso di specie, i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione non hanno chiesto una revisione del valore normale. Pertanto, per ricalcolare i margini di dumping è stato utilizzato il valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale.

(77)

Alcuni tipi di prodotto venduti dai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione durante il PIA non erano venduti da questi ultimi durante il PI iniziale. In questi casi è stato utilizzato il valore normale per i tipi di prodotto più simili venduti dai rispettivi produttori nell’inchiesta iniziale.

(78)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo FTT ha sostenuto che nell’identificare i tipi di prodotti simili la Commissione ha considerato solo i quattro parametri del numero di controllo del prodotto, ossia il tipo di fibre ottiche monomodali nel cavo, il diametro della fibra ottica rivestita, il numero di fibre nel cavo e il numero di fibre per modulo. FTT ha argomentato che su questa base vi sarebbero stati diversi numeri di controllo del prodotto molto simili, e non soltanto uno, e che la Commissione avrebbe dovuto usare il valore normale medio di tutti i numeri di controllo del prodotto molto simili. Nelle sue osservazioni in merito all’ulteriore divulgazione finale, il gruppo FTT ha inoltre sostenuto che il metodo scelto dalla Commissione per individuare i tipi di prodotto molto simili era incoerente in quanto alcuni numeri di controllo del prodotto corrispondevano soltanto a due parametri del numero di controllo del prodotto, e non a quattro.

(79)

Contrariamente a quanto asserito, la Commissione non ha considerato solo quattro parametri NCP ma ha tenuto conto di tutti i parametri definiti nel numero di controllo del prodotto. Nei casi in cui era presente più di un numero di controllo del prodotto molto simile, la Commissione ha scelto quello con il minor numero di differenze rispetto al numero di controllo del prodotto originale. Ulteriori dettagli sono stati forniti al gruppo FTT nella divulgazione delle informazioni specifica per la società, contenente informazioni riservate. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.3.   Confronto

(80)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(81)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, dei dazi doganali dell’UE, delle spese di imballaggio, dei costi di credito, delle spese bancarie e dell’onorario dell’agente all’esportazione.

(82)

È stato effettuato un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per le vendite effettuate tramite ZTT International Limited, la società commerciale collegata al gruppo ZTT. Sono stati applicati adeguamenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) anche nel caso delle vendite di prodotti fabbricati dalla società Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd, venduti da Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd, e nel caso delle vendite di prodotti fabbricati dalla società Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd, venduti da FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. Tali adeguamenti sono stati effettuati nell’inchiesta iniziale e la Commissione ha constatato che nel PIA sussistevano le condizioni per effettuarli.

(83)

Gli adeguamenti consistevano nelle SGAV delle società commerciali e in un profitto del 10 % (come stabilito nell’inchiesta iniziale).

3.2.4.   Margine di dumping

(84)

Per stabilire il margine di dumping relativo ai due produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto oggetto dell’inchiesta, a livello franco fabbrica, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(85)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, la Commissione ha fissato il margine di dumping in corrispondenza del livello della media ponderata del margine di dumping dei produttori esportatori inclusi nel campione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(86)

Per stabilire il margine relativo a tutti gli altri produttori esportatori della Cina, la Commissione ha determinato il livello di collaborazione tra i produttori esportatori, tenendo conto del volume delle esportazioni verso l’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato e il volume totale stimato delle esportazioni dalla Cina.

(87)

Il livello di cooperazione in questo caso era elevato. Pertanto, la Commissione ha ritenuto opportuno determinare il margine di dumping residuo come pari a quello della società inclusa nel campione con il margine di dumping più elevato.

(88)

Di conseguenza, i margini di dumping espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Nome della società

Margine di dumping nel PI iniziale

Margine di dumping nel PIA

Aumento del margine di dumping

(punti percentuali)

 

Gruppo FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

44,0  %

116,6  %

72,6

 

Gruppo ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

19,7  %

67,3  %

47,6

Altre società che hanno collaborato

31,2  %

109,2  %

78,0

Tutte le altre società

44,0  %

116,6  %

72,6

(89)

Come indicato nella tabella precedente, in tutti i casi il margine di dumping durante il PIA era superiore a quello del PI iniziale.

3.3.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(90)

Per determinare il livello del dazio antidumping applicabile, la Commissione ha verificato se i margini di dumping sarebbero ancora inferiori ai margini di pregiudizio sulla base dei prezzi all’esportazione nel PIA.

(91)

La Commissione ha determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata del prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione stabilito nel PIA con la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai produttori dell’Unione inclusi nel campione sul mercato dell’Unione come stabilito durante il PI iniziale. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.

(92)

Non tutti i tipi di prodotto venduti durante il PIA dai produttori esportatori che hanno collaborato erano venduti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il PI iniziale. Per garantire un livello sufficiente di comparabilità, laddove possibile, la Commissione ha confrontato i prezzi dei tipi di prodotto «senza equivalente» (quelli con il maggior volume di importazioni durante il PIA) con i prezzi non pregiudizievoli dei tipi di prodotto più somiglianti venduti dai produttori dell’Unione, come stabilito durante il PI iniziale.

(93)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente ai margini di dumping per tali società.

(94)

Sono stati riscontrati i seguenti margini di pregiudizio:

Nome della società

Livello di eliminazione del pregiudizio nel PIA

Gruppo FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

131,5  %

Gruppo ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

99,1  %

Altre società che hanno collaborato

128,7  %

Tutte le altre società

131,5  %

4.   CONCLUSIONI

(95)

I margini di dumping dei gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione calcolati per il PIA sono aumentati rispetto a quelli stabiliti nel PI iniziale.

(96)

Nell’inchiesta antisovvenzioni (cfr. considerando 2), la Commissione ha ridotto il margine di dumping riscontrato nell’inchiesta iniziale con l’intero importo delle sovvenzioni per evitare la «doppia contabilizzazione», conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base (8). Di conseguenza, poiché la presente inchiesta non incide sull’inchiesta antisovvenzioni, l’aliquota di sovvenzione inizialmente istituita deve essere detratta dai margini di dumping stabiliti nel PIA.

(97)

I margini di dumping nel PIA, stabiliti come spiegato al considerando 96, sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nel PIA. Pertanto, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, i nuovi margini di dumping fungono da base per i dazi antidumping.

(98)

L’aliquota riveduta del dazio antidumping non può superare il doppio dell’importo del dazio antidumping inizialmente istituito, conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base.

(99)

Pertanto le aliquote rivedute del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Nome della società

Margine di dumping nel PIA

Dazio compensativo nel PI iniziale

Livello di eliminazione del pregiudizio nel PIA

Dazio antidumping a seguito del PIA

Dazio limitato dall’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base (cfr. considerando 98)

Dazio antidumping riveduto

Gruppo FTT:

 

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

 

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

 

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd (9)

116,6  %

10,3  %

131,5  %

106,3  %

88,0  %

88,0  %

Gruppo ZTT:

 

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

 

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

67,3  %

5,1  %

99,1  %

62,2  %

39,4  %

39,4  %

Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping

109,2  %

7,8  %

128,7  %

101,4  %

62,4  %

62,4  %

Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni

109,2  %

10,3  %

128,7  %

98,9  %

62,4  %

62,4  %

Tutte le altre società

116,6  %

10,3  %

131,5  %

106,3  %

88,0  %

88,0  %

(100)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, ribadite nelle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale, il gruppo ZTT ha affermato che, poiché l’aliquota riveduta del dazio antidumping non dovrebbe superare il doppio dell’importo del dazio antidumping inizialmente istituito e il dazio antidumping applicato al gruppo ZTT era del 14,6 %, l’aliquota riveduta del dazio antidumping per il gruppo ZTT non dovrebbe superare il 29,2 %. Pertanto l’aliquota del dazio antidumping non può essere del 39,4 %, come calcolata dalla Commissione.

(101)

La Commissione ha osservato che il dazio antidumping iniziale applicato al gruppo ZTT era del 19,7 % a norma del regolamento iniziale. Il dazio antidumping del 14,6 % cui il gruppo ZTT fa riferimento al considerando 100 era il dazio antidumping dopo l’istituzione del dazio compensativo che ha ridotto il dazio antidumping in vigore al fine di evitare la doppia contabilizzazione, come indicato al considerando 765 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 e al considerando 2 del presente regolamento. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(102)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 è così modificato:

(1)

All’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Gruppo FTT:

 

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

 

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

 

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd

88,0  %

C696

Gruppo ZTT:

 

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

 

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

39,4  %

C697

Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72

62,4  %

Cfr. allegato I

Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione

62,4  %

Cfr. allegato II

Tutte le altre società

88,0  %

C999’

(2)

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2.

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 può essere modificato aggiungendo tale nuovo produttore esportatore all’elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono pertanto assoggettate alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping, pari al 62,4 %. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell’inchiesta (1 o luglio 2019-30 giugno 2020);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/469 della Commissione, del 23 marzo 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 36).

(5)  Avviso di riapertura dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU C 467 dell’8.12.2022, pag. 36).

(6)  Disponibili all’indirizzo https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2642

(7)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(8)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(9)  Il gruppo FTT non ha esportato nell’UE il prodotto oggetto dell’inchiesta realizzato da Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd durante il PIA, ma lo ha esportato durante il PI iniziale.


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