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Document 32023R1572

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1572 della Commissione del 25 luglio 2023 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L., diversi da quelli destinati all’impianto, originari di alcune regioni del Libano

    C/2023/4911

    GU L 192 del 31.7.2023, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1572/oj

    31.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 192/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1572 DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 2023

    recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L., diversi da quelli destinati all’impianto, originari di alcune regioni del Libano

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 2, e l’articolo 41, paragrafo 1,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 52,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione di esecuzione (UE) 2019/1614 della Commissione (3) ha autorizzato gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (4) in relazione ai tuberi di Solanum tuberosum L. non destinati alla piantagione originari delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano («piante specificate»).

    (2)

    Il 12 gennaio 2023 il Libano ha presentato una richiesta di proroga della deroga, concessa con decisione di esecuzione (UE) 2019/1614, oltre il 31 marzo 2023.

    (3)

    Il regolamento (UE) 2016/2031 ha sostituito la direttiva 2000/29/CE, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5) ha sostituito gli allegati da I a V di tale direttiva.

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 stabilisce prescrizioni relative all’introduzione nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti al fine di proteggere il territorio dell’Unione dai rischi fitosanitari. L’allegato VI, punto 17, lettere a) e b), di tale regolamento vieta l’introduzione nel territorio dell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L., a meno che non siano originari di determinati paesi terzi o regioni o di paesi notoriamente indenni da Clavibacter sepedonicus («organismo nocivo specificato»), o non applichino norme riconosciute equivalenti alle norme dell’Unione contro tale organismo nocivo.

    (5)

    Il Libano ha fornito informazioni secondo cui le regioni di Akkar e Bekaa erano indenni dall’organismo nocivo specificato durante i periodi vegetativi del 2020, 2021 e 2022. Tali informazioni dimostrano che le piante specificate sono coltivate in condizioni fitosanitarie adeguate a garantire la protezione del territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato. Durante l’applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1614, non è stata inoltre riscontrata alcuna presenza dell’organismo nocivo specificato o di altri organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione nel corso della loro introduzione nel territorio dell’Unione e successivamente. Per questo motivo, è opportuno concedere nuovamente tale deroga, purché siano rispettate alcune prescrizioni volte a garantire che sulle piante specificate non siano presenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione al momento della loro introduzione nel territorio dell’Unione.

    (6)

    L’introduzione delle piante specificate dovrebbe essere autorizzata nel territorio dell’Unione solo attraverso posti di controllo frontalieri designati al fine di garantire controlli efficaci e la riduzione di qualsiasi rischio fitosanitario.

    (7)

    Per garantire il controllo del rischio fitosanitario dovrebbero essere previsti obblighi d’ispezione. È opportuno effettuare il campionamento e le prove sulle piante specificate ai posti di controllo frontalieri al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione conformemente allo schema per le prove esistente istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 della Commissione (6), in quanto tale schema è conforme alle norme internazionali più aggiornate.

    (8)

    Le piante specificate dovrebbero essere introdotte nel territorio dell’Unione soltanto se adeguatamente etichettate, in particolare per indicare l’origine libanese e precisare che tali piante non sono destinate all’impianto. Ciò è necessario al fine di evitare che le piante specificate siano impiantate e di garantirne l’identificazione e la tracciabilità.

    (9)

    A causa dei vincoli della pandemia di COVID-19 e dei violenti conflitti interni, il Libano non disponeva di tutte le risorse necessarie per effettuare una valutazione completa dello status fitosanitario delle regioni di Akkar e Bekaa, per cui ha bisogno di più tempo per completare tale valutazione. Di conseguenza, e poiché il presente regolamento affronta uno specifico rischio fitosanitario che non è ancora interamente valutato, le prescrizioni che stabilisce devono avere carattere temporaneo, conformemente all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «piante specificate»: tuberi di Solanum tuberosum L., diversi dai tuberi destinati all’impianto, originari delle regioni di Akkar o Bekaa del Libano;

    2)

    «organismo nocivo specificato»: Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018;

    3)

    «zone indenni da organismi nocivi»: le zone nelle regioni di Akkar o Bekaa in Libano, dichiarate dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante ufficialmente indenni dall’organismo nocivo specificato, in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 relativa alle prescrizioni per l’istituzione di zone indenni da organismi nocivi (7), e comunicate annualmente alla Commissione dal Libano.

    Articolo 2

    Deroga al divieto di introdurre nel territorio dell’Unione le piante specificate

    In deroga all’allegato VI, punto 17, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante specificate è autorizzata, purché siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 7 del presente regolamento e al relativo allegato.

    Articolo 3

    Certificato fitosanitario

    Le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario che, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», comprende gli elementi seguenti:

    a)

    la dicitura «In conformità alle prescrizioni dell’Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1572 della Commissione»;

    b)

    il numero o i numeri corrispondenti a ciascun lotto esportato;

    c)

    il nome della zona indenne da organismi nocivi originaria e

    d)

    il nome e il numero di registrazione del produttore o dei produttori registrati di cui al punto 3 dell’allegato.

    Articolo 4

    Prescrizioni per l’introduzione delle piante specificate nel territorio dell’Unione

    Le piante specificate soddisfano le prescrizioni seguenti:

    a)

    sono state presentate in lotti in vista dell’introduzione nel territorio dell’Unione e ciascun lotto è costituito da piante specificate prodotte da un unico produttore e raccolte in un’unica zona indenne da organismi nocivi;

    b)

    ciascun lotto delle piante specificate non contiene più dell’1 % in peso netto di terra e di substrato colturale e

    c)

    sono spostate in sacchi, pacchi o altri contenitori, ciascuno dei quali è etichettato in conformità all’articolo 6.

    Articolo 5

    Ispezioni, campionamenti e prove da parte degli Stati membri

    1.   Ai posti di controllo frontalieri o ad altri punti di controllo, le piante specificate sono soggette ai controlli di identità e ai controlli fisici di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

    2.   Le ispezioni visive, il campionamento e le prove volti a individuare e identificare l’organismo nocivo specificato sono effettuati su tuberi sintomatici e asintomatici delle piante specificate, conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194.

    Un campione è costituito da almeno 200 tuberi delle piante specificate.

    Se un lotto pesa più di 25 tonnellate, si preleva un campione per ciascuna delle 25 tonnellate e uno per la parte rimanente del lotto.

    3.   Durante l’esecuzione delle ispezioni visive, del campionamento e delle prove di cui al paragrafo 2, e in attesa dei risultati di tali prove, tutti i lotti della partita in questione e tutte le altre partite contenenti un lotto originario della stessa zona indenne da organismi nocivi e sotto il controllo dell’autorità competente dello Stato membro interessato restano sotto controllo ufficiale e non sono spostati né utilizzati.

    4.   Se la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata dopo il completamento delle prove di cui al paragrafo 2, gli eventuali campioni e materiali rimanenti delle piante specificate risultanti dalle prove sono conservati in modo adeguato e il lotto in questione non è introdotto nel territorio dell’Unione. Tutti i lotti rimanenti di cui al paragrafo 3 sono sottoposti a campionamento e prove conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194.

    Articolo 6

    Etichettatura per l’introduzione nel territorio dell’Unione

    1.   Le piante specificate sono introdotte nel territorio dell’Unione solo con un’etichetta compilata in una delle lingue ufficiali dell’Unione e contenente tutti gli elementi seguenti:

    a)

    la dicitura «Origine: Libano»;

    b)

    il nome della zona indenne da organismi nocivi;

    c)

    il numero di identificazione del produttore;

    d)

    il numero del lotto;

    e)

    l’indicazione «non destinato all’impianto».

    2.   L’etichetta di cui al paragrafo 1 è stata rilasciata dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante o da un operatore professionale sotto il controllo ufficiale di tale organizzazione.

    Articolo 7

    Smaltimento dei rifiuti

    I rifiuti derivanti dall’imballaggio o dalla trasformazione delle piante specificate nel territorio dell’Unione sono smaltiti dagli operatori professionali in modo tale che l’organismo nocivo specificato non possa stabilirsi e diffondersi nel territorio dell’Unione.

    Articolo 8

    Entrata in vigore e periodo di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica fino al 31 agosto 2026.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

    (2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1614 della Commissione, del 26 settembre 2019, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione alle patate non destinate alla piantagione originarie delle regioni di Akkar e Bekaa in Libano (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 85).

    (4)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 e prevenirne la diffusione (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 47).

    (7)  Glossario dei termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 4 relativa alle prescrizioni per l’istituzione di zone indenni da organismi nocivi del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma, 2017.


    ALLEGATO

    Prescrizioni relative alle piante specificate di cui all’articolo 2 da rispettare in Libano

    1.   Zone di produzione

    Le piante specificate sono state prodotte in zone indenni da organismi nocivi che soddisfano le prescrizioni di cui al punto 2.

    2.   Controlli nelle zone indenni da organismi nocivi

    Le zone indenni da organismi nocivi sono state oggetto di controlli annuali sistematici e rappresentativi volti a individuare l’organismo nocivo specificato, effettuati dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante durante la produzione e nei tre anni precedenti.

    I controlli sono stati effettuati nei siti di produzione delle piante specificate situati nelle zone indenni da organismi nocivi e sulle piante specificate raccolte in tali zone.

    I controlli hanno riguardato:

    a)

    ispezioni visive nei siti di produzione durante il periodo vegetativo;

    b)

    un esame visivo delle piante specifiche raccolte per individuare sintomi della presenza dell’organismo nocivo specificato sui tuberi tagliati;

    c)

    prove di laboratorio effettuate su piante specificate sintomatiche e asintomatiche conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194.

    I controlli non hanno comportato l’individuazione dell’organismo nocivo specificato o di qualsiasi altro elemento eventualmente atto a indicare che la zona non è indenne da organismi nocivi.

    I risultati dei controlli dell’anno civile precedente sono presentati alla Commissione dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante entro il 31 marzo di ogni anno.

    3.   Produttori

    Le piante specificate sono state coltivate da produttori registrati presso l’organizzazione libanese per la protezione delle piante.

    4.   Produzione a partire da piante da impianto specificate certificate

    Le piante specificate sono state coltivate a partire da piante da impianto certificate nell’Unione e importate dall’Unione in Libano o certificate indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante.

    5.   Siti di produzione

    Le piante specificate sono coltivate in siti di produzione in cui, nei tre anni precedenti, non sono state coltivate altre piante specificate, diverse da quelle di cui al punto 4.

    6.   Manipolazione

    Le piante specificate sono state manipolate impiegando macchinari utilizzati unicamente per la manipolazione di piante specificate che soddisfano le condizioni di cui ai punti da 1 a 5 o, se sono stati utilizzati per altri scopi, sono stati puliti e disinfettati in modo appropriato prima della manipolazione delle piante specificate.

    7.   Stoccaggio

    Le piante specificate sono state stoccate in strutture di stoccaggio utilizzate unicamente per lo stoccaggio di piante specificate che soddisfano le condizioni di cui ai punti da 1 a 6 o, se sono state utilizzate per altri scopi, sono state pulite e disinfettate in modo appropriato prima dello stoccaggio delle piante specificate.

    8.   Prove prima dell’imballaggio e dell’esportazione

    Il più possibile a ridosso dell’esportazione, e immediatamente prima dell’imballaggio, i tuberi delle piante specificate, compresi i tuberi asintomatici, sono stati sottoposti a prove volte a rilevare e individuare la presenza dell’organismo nocivo specificato, conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194, e sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato.

    9.   Imballaggio

    Il materiale da imballaggio utilizzato per le piante specificate è nuovo o è stato pulito e disinfettato.


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