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Document 32023R1321

Regolamento (UE) 2023/1321 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per quanto riguarda l'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione a determinati prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord

PE/18/2023/REV/1

GU L 166 del 30.6.2023, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1321/oj

30.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 166/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/1321 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2023

che modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per quanto riguarda l'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione a determinati prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che le merci importate dall'esterno dell'Unione debbano essere ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione o ad altri contingenti di importazione dell'Unione solo se tali merci sono immesse in libera circolazione nei territori ivi elencati. Tale disposizione affronta i rischi per il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione e per l'integrità della politica commerciale comune che deriverebbero dalla possibile elusione dei contingenti tariffari o di altri contingenti di importazione dell'Unione. I territori elencati all'articolo 1 di tale regolamento non comprendono l'Irlanda del Nord.

(2)

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (3) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») prevede l'apertura da parte dell'Unione di contingenti per le importazioni nell'Unione di determinati prodotti originari del Regno Unito. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce inoltre all'Unione il diritto di introdurre contingenti tariffari o altri contingenti di importazione per quanto riguarda le importazioni di merci originarie del Regno Unito in determinate circostanze, anche nel quadro dell'applicazione di misure di salvaguardia multilaterali in conformità all'accordo OMC. È pertanto necessario chiarire se le merci originarie del Regno Unito immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord siano ammissibili al trattamento in base a tali contingenti tariffari o altri contingenti di importazione.

(3)

Il Regno Unito è vincolato dalle disposizioni stabilite nel protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (4) («accordo di recesso»). Il rapporto giuridico tra l'Unione e il Regno Unito per quanto riguarda le merci originarie del Regno Unito immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord è quindi fondamentalmente diverso da quello tra l'Unione e qualsiasi altro paese terzo per quanto riguarda le merci originarie di tale paese terzo immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord.

(4)

Il Regno Unito ha fornito elementi di prova del fatto che determinati prodotti di acciaio originari del Regno Unito attualmente soggetti a misure di salvaguardia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (5) («prodotti in esame») sono stati trasferiti in quantità significative in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. Al fine di garantire la sostenibilità economica di tali trasferimenti e tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, è opportuno consentire che i prodotti in esame beneficino dei pertinenti contingenti tariffari dell'Unione al momento della loro immissione in libera circolazione in Irlanda del Nord.

(5)

Per limitare il rischio di elusione dei contingenti tariffari dell'Unione applicabili ai prodotti in esame derivante da importazioni di prodotti identici originari di altri paesi, quando tali prodotti sono immessi in libera circolazione in Irlanda del Nord, è opportuno che i prodotti in esame siano spediti direttamente da altre parti del Regno Unito.

(6)

Il Regno Unito si è inoltre impegnato ad adottare le misure necessarie, conformemente al protocollo, per garantire che i trasferimenti dei prodotti in esame effettuati in base ai contingenti tariffari dell'Unione siano imputati a tali contingenti, non appena tali prodotti siano immessi in libera circolazione in Irlanda del Nord, come se tali merci fossero importate nell'Unione.

(7)

Poiché la necessità di importare i prodotti in esame in Irlanda del Nord potrebbe variare nel tempo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di adeguare l'elenco di tali prodotti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/2170.

(9)

In virtù dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del protocollo, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo, il presente regolamento si applicherebbe anche nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(10)

Al fine di evitare potenziali perturbazioni dei trasferimenti dei prodotti in esame da altre parti del Regno Unito all'Irlanda del Nord, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2020/2170

Il regolamento (UE) 2020/2170 è così modificato:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il secondo comma seguente:

«Le merci elencate nell'allegato originarie del Regno Unito e soggette a misure di salvaguardia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (*1) che sono trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito sono anch'esse ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione dell'Unione se tali merci sono immesse in libera circolazione nel territorio dell'Irlanda del Nord.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).»;"

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 1 ter per modificare il presente regolamento al fine di aggiungere all'elenco di cui all'allegato alcune categorie di merci originarie del Regno Unito e soggette a misure di salvaguardia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che sono trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, a condizione che il Regno Unito abbia fornito all'Unione la prova soddisfacente della necessità che tali merci siano immesse in libera circolazione in Irlanda del Nord.

Articolo 1 ter

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 1 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o luglio 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*2).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*2)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 giugno 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 9 maggio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2023.

(2)  Regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sull'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione (GU L 432 del 21.12.2020, pag. 1).

(3)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(4)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

(6)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Descrizione del contingente tariffario

Codici della nomenclatura combinata (NC) (1)

Categoria 7 dei prodotti di acciaio

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Categoria 17 dei prodotti di acciaio

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

»

(1)  Come definiti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


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