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Document 32023R0435

Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE

PE/80/2022/REV/1

GU L 63 del 28.2.2023, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/435/oj

28.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 63/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/435 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2023

che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, l'articolo 177, primo comma, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere della Corte dei conti (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo»), gli eventi geopolitici senza precedenti provocati dalla guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina e l'aggravarsi delle conseguenze dirette e indirette della crisi COVID-19 hanno avuto ripercussioni considerevoli sulla società e sull'economia dell'Unione, sulla sua popolazione e sulla sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, è più che mai evidente che per una ripresa efficace, sostenibile e inclusiva dalla crisi COVID-19 sono indispensabili la sicurezza energetica e l'indipendenza energetica dell'Unione, essendo queste tra i principali fattori che contribuiscono alla resilienza dell'economia dell'Unione.

(2)

A causa dei legami diretti che esistono tra una ripresa sostenibile, lo sviluppo della resilienza e la sicurezza energetica dell'Unione, la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, in particolare quelli provenienti dalla Russia, e il ruolo che l'Unione può svolgere ai fini di una transizione giusta e inclusiva, il dispositivo risulta essere uno strumento adeguato per contribuire alla risposta dell'Unione a tali sfide emergenti. Ciò è vero anche alla luce della legislazione dell’Unione in materia di clima e di ambiente e degli impegni internazionali dell’Unione, e in particolare l’accordo di Parigi adottato nel quadro della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5).

(3)

Nella dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022, i capi di Stato e di governo hanno invitato la Commissione a proporre entro la fine di maggio dello stesso anno un piano REPowerEU volto ad eliminare gradualmente la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di combustibili fossili russi, il quale invito è stato ribadito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto ben prima del 2030, secondo modalità che garantiscano la coerenza con il Green Deal europeo, di cui alla comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019, e con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 sanciti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(4)

La capacità del dispositivo di sostenere le riforme e gli investimenti destinati alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili, nonché di aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Unione, contribuendo in tal modo all'accessibilità economica dell'energia e potenziando l'autonomia strategica dell'Unione, parallelamente a un'economia aperta, dovrebbe essere rafforzata. Per conseguire tali obiettivi, l'Unione ha bisogno di aumentare l'efficienza energetica, nonché l'affidabilità e la resilienza delle reti di trasmissione e di distribuzione, promuovere la flessibilità del sistema, ridurre al minimo le congestioni, anche attraverso un aumento della capacità delle reti e della capacità di stoccaggio dell'energia elettrica, promuovere la digitalizzazione e assicurare la resilienza delle catene di approvvigionamento, la cibersicurezza e la protezione e l'adattamento ai cambiamenti climatici di tutte le infrastrutture, riducendo nel contempo le dipendenze energetiche strategiche.

(5)

Al fine di ottimizzare la complementarità, la coerenza e la coesione delle strategie e delle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri per promuovere l'indipendenza, la sicurezza e la sostenibilità dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, tali riforme e investimenti connessi al settore dell'energia dovrebbero essere definiti introducendo nei piani per la ripresa e la resilienza un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU.

(6)

Al fine di conseguire una transizione efficace verso l'energia verde e la rapida riduzione della dipendenza dall'energia da combustibili fossili in modo inclusivo sono necessarie misure volte a incrementare l'efficienza e il risparmio energetici degli edifici e delle relative infrastrutture energetiche critiche e a decarbonizzare più rapidamente le industrie. È indispensabile aumentare rapidamente gli investimenti nelle misure di efficienza energetica, come l'adozione di soluzioni di riscaldamento e raffreddamento sostenibili ed efficienti, che offrono un mezzo efficace per affrontare alcune delle sfide più urgenti in materia di approvvigionamento energetico e di costi dell'energia. È pertanto opportuno sostenere anche le riforme e gli investimenti tesi a incrementare l'efficienza energetica, a decarbonizzare l'industria, anche mediante l'uso di combustibili a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, la diffusione dell'idrogeno rinnovabile e di altri combustibili rinnovabili di origine non biologica, e ad aumentare il risparmio energetico delle economie degli Stati membri, in linea con gli obiettivi e il quadro giuridico dell'Unione in materia di energia e clima. La Commissione dovrebbe in particolare incoraggiare gli Stati membri a includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU misure a sostegno della decarbonizzazione dell'industria.

(7)

Si prevede che l'eliminazione graduale della dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili russi porti a una riduzione della dipendenza energetica complessiva dell'Unione. I capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contribuire ad aumentare e rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, senza aumentare eccessivamente la sua dipendenza dalle importazioni di materie prime da paesi terzi.

(8)

Nell'elaborazione dei piani per la ripresa e la resilienza e dei capitoli dedicati al piano REPowerEU, gli Stati membri dovrebbero coordinare le loro politiche economiche in modo da conseguire gli obiettivi in materia di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 174 del trattato, al fine di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, prestando particolare attenzione alle zone remote, periferiche e isolate e alle isole, che sono già soggette a vincoli supplementari.

(9)

Per espandere al massimo l'ambito di applicazione della risposta dell'Unione, tutti gli Stati membri che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento presentano un piano per la ripresa e la resilienza in cui si richiede il ricorso a finanziamenti aggiuntivi sotto forma di prestiti, o, in conformità alle nuove norme da stabilire ai sensi del presente regolamento modificativo, dalla vendita all'asta di quote provenienti dal sistema di scambio di quote di emissioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o dai trasferimenti dalla riserva di adeguamento alla Brexit istituita dal regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dovrebbero essere tenuti a inserire un capitolo dedicato al piano REPowerEU nel loro piano per la ripresa e la resilienza. In linea con la possibilità esistente, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, di presentare un progetto di piano per la ripresa e la resilienza, e al fine di garantire la corretta elaborazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU, gli Stati membri possono presentare un progetto di capitolo dedicato al piano REPowerEU prima della presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza modificato. È opportuno evitare oneri amministrativi inutili.

(10)

I capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero contenere nuove riforme e nuovi investimenti, a partire dal 1o febbraio 2022, in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU e di affrontare la crisi causata dai recenti eventi geopolitici. Tuttavia, le misure incluse nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata che contribuiscono agli obiettivi del piano REPowerEU possono essere incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU se, a seguito dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo, lo Stato membro interessato è soggetto a una riduzione del suo contributo finanziario massimo. In tal caso, lo Stato membro dovrebbe poter includere tali misure nel proprio capitolo dedicato al piano REPowerEU fino a un importo di costi stimati pari alla diminuzione del contributo finanziario massimo.

(11)

Uno Stato membro dovrebbe poter includere nel proprio capitolo dedicato al piano REPowerEU la parte rafforzata delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, insieme ai corrispondenti traguardi e obiettivi. Tale rafforzamento dovrebbe introdurre un miglioramento sostanziale del livello di ambizione delle misure, che si riflette nella concezione o nel livello dei corrispondenti traguardi e obiettivi, basandosi al contempo sulle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata.

(12)

Ciascuno Stato membro dovrebbe trasmettere il proprio capitolo dedicato al piano REPowerEU sotto forma di addendum al proprio piano per la ripresa e la resilienza. Un capitolo dedicato al piano REPowerEU dovrebbe contenere una spiegazione su come le misure ivi contenute siano coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU, tenendo conto delle misure contenute nelle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, nonché una spiegazione del contributo complessivo di tali misure e di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU.

(13)

I capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero tra l'altro contribuire ad aumentare la quota di energie sostenibili e rinnovabili nel mix energetico e ad affrontare le strozzature delle infrastrutture energetiche. Per quanto riguarda le infrastrutture relative al gas naturale, le riforme e gli investimenti descritti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU volti a diversificare l'approvvigionamento abbandonando le importazioni dalla Russia dovrebbero basarsi sulle esigenze attualmente individuate mediante la valutazione condotta e concordata dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, definite in uno spirito di solidarietà per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, e dovrebbero tenere conto delle esigenze strategiche in materia di sicurezza energetica dello Stato membro interessato e delle misure rafforzate di preparazione, compreso lo stoccaggio dell'energia, adottate per far fronte alle nuove minacce geopolitiche, senza compromettere il contributo a lungo termine alla transizione verde.

(14)

È opportuno aggiungere un criterio di valutazione adeguato su cui basare la valutazione della Commissione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, per garantire che tali riforme e investimenti siano idonei a conseguire gli obiettivi specifici del piano REPowerEU. Nell'ambito di tale nuovo criterio di valutazione, per essere valutato positivamente dalla Commissione, il pertinente piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe ottenere un rating pari ad A.

(15)

Gli investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie da soli non sono sufficienti a garantire una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili in considerazione delle carenze esistenti di manodopera e di competenze. In tale contesto, è già possibile destinare risorse alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone, al fine di dotare la forza lavoro di ulteriori competenze verdi, nonché alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative legate alla transizione verde. Gli Stati membri sono incoraggiati a investire ulteriormente nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze, in particolare per quanto riguarda le competenze e le tecnologie verdi e le correlate competenze e tecnologie digitali, al fine di garantire che nessuno sia lasciato indietro durante la transizione verde. Laddove uno Stato membro includa nel suo capitolo dedicato al piano REPowerEU misure relative alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze delle persone, la Commissione dovrebbe valutare se tali misure contribuiscano in modo significativo al sostegno alla riqualificazione della forza lavoro grazie all'acquisizione di competenze verdi e di competenze digitali correlate.

(16)

Alla luce dell'impatto economico e sociale dell'attuale crisi energetica, in cui la persistenza di prezzi dell'energia elevati e volatili sta esacerbando l'impatto della crisi COVID-19, aumentando ulteriormente l'onere finanziario a carico dei consumatori, in particolare i più vulnerabili, comprese le famiglie a basso reddito e le imprese vulnerabili, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese, e in riconoscimento dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, dovrebbe essere possibile includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU misure volte a contribuire ad affrontare a livello strutturale le situazioni di povertà energetica, attraverso riforme e investimenti di lunga durata. Le riforme e gli investimenti volti ad affrontare la povertà energetica dovrebbero fornire un sostegno finanziario più elevato ai meccanismi di efficienza energetica, anche attraverso strumenti finanziari dedicati, politiche in materia di energia pulita e regimi volti a ridurre la domanda di energia per le famiglie e le imprese — comprese le microimprese e le piccole e medie imprese — che si trovano in gravi difficoltà a causa di bollette energetiche elevate.

(17)

Le misure di riduzione della domanda di energia adottate dagli Stati membri dovrebbero incentivare gli investimenti nel risparmio energetico.

(18)

Salvo disposizione contraria, l'applicazione di un nuovo regime sui capitoli dedicati a REPowerEU non dovrebbe pregiudicare il rispetto degli altri obblighi giuridici di cui al regolamento (UE) 2021/241.

(19)

Il piano per la ripresa e la resilienza, comprensivo del capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, comprese le raccomandazioni specifiche per paese da adottare nell'ambito del ciclo del semestre europeo 2022 che si riferiscono, tra l'altro, alle sfide energetiche che gli Stati membri si trovano ad affrontare.

(20)

Una transizione efficace verso l'energia verde e una riduzione della dipendenza energetica richiedono notevoli investimenti digitali. Ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri sono tenuti a fornire una spiegazione del modo in cui si prevede che le misure del piano per la ripresa e la resilienza, comprese quelle di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU, contribuiranno alla transizione digitale e ad affrontare le sfide che ne derivano e se tali misure rappresentano un importo che contribuisce all'obiettivo digitale sulla base della metodologia per la marcatura digitale. Tuttavia, alla luce dell'urgenza e dell'importanza senza precedenti delle sfide energetiche che l'Unione si trova ad affrontare, le riforme e gli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo della dotazione totale del piano ai fini dell'applicazione del requisito dell'obiettivo digitale stabilito dal regolamento (UE) 2021/241. Cionondimeno, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, per quanto possibile, misure che contribuiscano all'obiettivo digitale sulla base della metodologia per la marcatura digitale.

(21)

L’eccessiva durata delle procedure amministrative rappresenta uno dei principali ostacoli alla diffusione delle energie rinnovabili. Tali ostacoli comprendono la complessità delle norme applicabili per la selezione dei siti e le autorizzazioni amministrative per i progetti, la complessità e la durata della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti, i problemi di connessione alla rete e i vincoli di personale delle autorità che rilasciano le autorizzazioni o dei gestori di rete. Un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni per le energie rinnovabili e la relativa infrastruttura della rete elettrica sono necessarie per garantire che l'Unione consegua i suoi obiettivi in materia di energia e clima. Sono state rivolte raccomandazioni agli Stati membri nel contesto del semestre europeo 2022 per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Come annunciato nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022, dal titolo «Piano REPowerEU», la Commissione ha proposto di modificare la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di istituire una procedura di autorizzazione più rapida per le energie rinnovabili. Inoltre, il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio (10) che istituisce un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili ha introdotto norme di emergenza temporanee.

(22)

A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente ai quadri giuridici nazionali, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali e di altri portatori di interessi pertinenti coinvolti nell'attuazione dei loro piani per la ripresa e la resilienza. Tale consultazione dovrebbe essere integrata per affrontare le riforme e gli investimenti da includere nel potenziale capitolo dedicato al piano REPowerEU in modo da lasciare alle parti interessate il tempo sufficiente per reagire, garantendo nel contempo una rapida finalizzazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU da parte dello Stato membro interessato. La sintesi aggiornata dovrebbe indicare i portatori di interessi consultati, spiegare i risultati della consultazione complementare e illustrare in che modo i contributi ricevuti dai portatori di interessi hanno trovato riscontro nei capitoli dedicati al piano REPowerEU.

(23)

L'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) (principio «non arrecare un danno significativo») è essenziale per garantire che le riforme e gli investimenti intrapresi nel quadro della ripresa dalla crisi COVID-19 siano attuati in modo sostenibile. Tale principio dovrebbe continuare ad essere applicato alle riforme e agli investimenti sostenuti dal dispositivo, prevedendo una deroga mirata per rispondere alle preoccupazioni immediate dell'Unione in materia di sicurezza energetica. Tenuto conto dell'obiettivo di diversificare l'approvvigionamento energetico per affrancarsi dai fornitori russi, le riforme e gli investimenti di cui ai capitoli dedicati al piano REPowerEU necessari per migliorare le infrastrutture e gli impianti energetici al fine di rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas dovrebbero essere ammissibili al sostegno finanziario a titolo del dispositivo anche se non conformi al principio «non arrecare un danno significativo». Di norma, le infrastrutture e gli impianti petroliferi sono esclusi dal capitolo dedicato al piano REPowerEU. A titolo di deroga, uno Stato membro oggetto di una deroga temporanea eccezionale di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (12) fino all'entrata in vigore del presente regolamento modificativo, in virtù della sua particolare dipendenza dal greggio e della sua situazione geografica, dovrebbe poter includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU le infrastrutture e gli impianti petroliferi necessari a rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento.

La Commissione dovrebbe valutare se le misure previste per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico siano ammissibili alla deroga al principio «non arrecare un danno significativo». Ai fini di tale valutazione, la Commissione dovrebbe considerare, tra le altre condizioni, il rischio di effetti di lock-in e l'indisponibilità di alternative più pulite, tecnologicamente ed economicamente praticabili, che potrebbero essere utilizzate in tempi comparabili. Tale valutazione dovrebbe essere proporzionata, tenendo conto dell'urgenza di raggiungere gli obiettivi del piano REPowerEU. In caso di dubbi, la Commissione dovrebbe poter chiedere agli Stati membri di fornire informazioni pertinenti a sostegno della valutazione. La valutazione delle alternative più pulite dovrebbe essere effettuata entro limiti ragionevoli.

(24)

Tutte le misure dei piani per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere adottate in conformità dell'acquis dell'Unione e nazionale applicabile in materia di ambiente, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale e la protezione della natura. Per le misure che beneficiano della deroga al principio «non arrecare un danno significativo», gli Stati membri dovrebbero compiere sforzi soddisfacenti per limitare il potenziale danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ove possibile, e per attenuare il danno attraverso altre misure, comprese misure contenute nei capitoli dedicati al piano REPowerEU.

(25)

I capitoli dedicati al piano REPowerEU dovrebbero essere coerenti con i piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e con gli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.

(26)

Il dispositivo, tenendo conto del Green Deal europeo quale strategia di crescita sostenibile dell'Europa e dell'importanza di far fronte ai cambiamenti climatici in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima e della sostenibilità ambientale e al conseguimento dell'obiettivo globale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. A tal fine, le misure sostenute dal dispositivo e incluse nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri dovrebbero contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne derivano, e dovrebbero rappresentare un importo corrispondente ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e ad almeno il 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. Tale metodologia dovrebbe essere utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un settore di intervento elencato in tale allegato. Previo accordo dello Stato membro interessato e della Commissione, i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici dovrebbero poter essere aumentati al 40 o al 100 % per i singoli investimenti, come illustrato nel piano per la ripresa e la resilienza, per tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano in maniera credibile l'impatto sugli obiettivi climatici. A tal fine, i coefficienti di sostegno agli obiettivi climatici dovrebbero poter essere aumentati fino a un importo complessivo del 3 % della dotazione del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti. Il dispositivo dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e il principio «non arrecare un danno significativo».

(27)

Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, come indicato nella più recente valutazione delle esigenze della Commissione, contribuendo, tra l'altro, a generare un valore aggiunto europeo. Si dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che le misure attuate in uno Stato membro potrebbero avere effetti di ricaduta in altri Stati membri. La Commissione dovrebbe agevolare quanto prima la cooperazione tra gli Stati membri al fine di elaborare misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale da includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire che tali misure rappresentino almeno il 30 % dei costi stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Oltre alle misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, le misure a livello nazionale che contribuiscono a garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo insieme, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione delle strozzature esistenti in termini di trasmissione, distribuzione e stoccaggio dell'energia, come indicato nella più recente valutazione delle esigenze della Commissione, aumentando in tal modo il potenziale di flussi transfrontalieri tra Stati membri, dovrebbero essere considerate come aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale. Anche le misure volte a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia dovrebbero essere considerate come aventi un effetto transfrontaliero positivo in quanto liberano ulteriori capacità o forniture per altri Stati membri.

(28)

È opportuno aggiungere un criterio di valutazione adeguato su cui basare la valutazione della Commissione della dimensione o dell'effetto di natura transfrontaliera o multinazionale delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU.

(29)

È opportuno fornire agli Stati membri ulteriori incentivi per richiedere un sostegno sotto forma di prestito al fine di garantire l'utilizzo dei fondi disponibili da parte degli Stati membri, rispettando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il più chiaramente possibile, entro 30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, se intendono presentare una richiesta di sostegno sotto forma di prestito. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente, a parità di condizioni e senza indebito ritardo, una panoramica delle intenzioni espresse dagli Stati membri e la via da seguire proposta per la distribuzione delle risorse disponibili. La comunicazione di un'intenzione non dovrebbe in alcun modo pregiudicare la facoltà degli Stati membri di richiedere un sostegno sotto forma di prestito fino al 31 agosto 2023, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/241, anche nel caso di richieste superiori al 6,8 % del loro reddito nazionale lordo (RNL) laddove si applichino le condizioni pertinenti. Ciò non dovrebbe pregiudicare neppure la conclusione del corrispondente accordo di prestito da parte della Commissione dopo l'adozione della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio.

(30)

Gli Stati membri sono incoraggiati a presentare i capitoli dedicati al piano REPowerEU quanto prima e preferibilmente entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo. In linea con l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione dovrebbe valutare il piano per la ripresa e la resilienza modificato presentato dallo Stato membro entro due mesi e presentare una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. Data l'urgenza delle sfide che gli Stati membri si trovano ad affrontare, la Commissione dovrebbe adoperarsi per concludere la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza modificati senza indebito ritardo.

(31)

Inoltre, al fine di stimolare un elevato livello di ambizione per le riforme e gli investimenti da includere nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbero essere fornite nuove fonti di finanziamento specifiche.

(32)

Il regolamento (UE) 2022/1854 (13) introduce un contributo di solidarietà temporaneo per le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria, applicabile in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri sono invitati a utilizzare una parte dei proventi generati da tale contributo temporaneo per promuovere in modo coerente sinergie e complementarità con le riforme e gli investimenti nei rispettivi capitoli dedicati al piano REPowerEU, al fine di finanziare misure da attuare a livello nazionale conformemente agli obiettivi del piano REPowerEU.

(33)

L'attuale situazione economica e geopolitica impone all'Unione di mobilitare le risorse disponibili per diversificare rapidamente l'approvvigionamento energetico dell'Unione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030. In tale contesto, la direttiva n. 2003/87/CE dovrebbe consentire una monetizzazione straordinaria, mediante vendita all'asta, di una parte delle quote provenienti dal Fondo per l'innovazione e delle quote assegnate agli Stati membri, ad eccezione delle quote distribuite ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni, nonché l’utilizzo dei proventi delle vendite all'asta per le riforme e gli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, nel quadro del dispositivo. Anche la vendita all'asta delle quote provenienti dal Fondo per l'innovazione e delle quote assegnate agli Stati membri dovrebbe essere anticipata. Una parte delle quote della riserva stabilizzatrice del mercato, che sarebbe altrimenti invalidata, dovrebbe essere utilizzata per ricostituire il Fondo per l'innovazione.

(34)

Nel contesto dell'intervento di emergenza dell'Unione per far fronte ai prezzi elevati dell'energia derivanti dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, misure eccezionali temporanee mirate nell'ambito del quadro per la politica di coesione per il 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), mediante un uso flessibile delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione, dovrebbero aiutare le piccole e medie imprese (PMI) particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia e le famiglie vulnerabili a coprire i costi energetici sostenuti e pagati, a decorrere dal 1o febbraio 2022. Tale sostegno è pienamente in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.

(35)

In particolare, il FESR dovrebbe essere utilizzato in via eccezionale per fornire sostegno in termini di capitale di esercizio alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Il sostegno alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia dovrebbe essere proporzionato e rispettare le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Inoltre, l'FSE dovrebbe essere utilizzato in via eccezionale per fornire sostegno alle famiglie vulnerabili, quali definite nelle norme nazionali, al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico anche in assenza di misure che aumentino l'occupabilità delle persone beneficiarie del sostegno, ossia con misure attive. Si tratta di misure eccezionali strettamente necessarie per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Esse garantiscono che le persone beneficiarie del sostegno abbiano accesso ai servizi essenziali, contribuendo in tal modo anche alle condizioni sanitarie necessarie per partecipare al mercato del lavoro. Il sostegno può essere fornito dal FESR, dall'FSE e dal Fondo di coesione in modo intercambiabile. Inoltre, oltre al FSE, dovrebbe essere possibile ricorrere al FESR e al Fondo di coesione per sostenere misure di mantenimento del posto di lavoro attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, compreso il sostegno ai lavoratori autonomi. Tali regimi mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione. Le risorse assegnate a tali regimi devono essere utilizzate esclusivamente a sostegno dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi. Il sostegno dell'Unione a tali regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti dovrebbe essere limitato nel tempo. Dovrebbe inoltre essere possibile utilizzare le risorse REACT-EU di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013 per tali tre tipi di sostegno al fine di rafforzare gli sforzi costanti degli Stati membri a favore di una ripresa resiliente delle rispettive economie a seguito della crisi COVID-19.

(36)

Le modalità specifiche di programmazione dovrebbero consentire la programmazione esclusiva delle risorse nell'ambito di assi prioritari dedicati e contribuire a specifiche priorità di investimento. Al fine di offrire un sostegno significativo agli Stati membri nei loro sforzi volti a contenere le ripercussioni della crisi energetica, gli Stati membri dovrebbero eccezionalmente beneficiare di un tasso di cofinanziamento del 100 % da applicare agli assi prioritari dedicati dei programmi operativi che forniscono in via esclusiva tale sostegno fino alla fine del periodo di programmazione 2014-2020. Tali misure limitate e mirate dovrebbero integrare gli interventi strutturali nella politica di coesione a sostegno della produzione di energia pulita e della promozione dell'efficienza energetica. Al fine di tenere conto dei vincoli di bilancio dell'Unione, l'importo massimo dei pagamenti della Commissione a favore di tali operazioni nell'ambito delle priorità specifiche dovrebbe essere pari a 5 000 000 000 EUR nel 2023.

(37)

Per offrire agli Stati membri e alle regioni sufficiente flessibilità nell'affrontare le nuove sfide emergenti, il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di chiedere fino al 7,5 % delle risorse a titolo del FESR, del Fondo sociale europeo Plus e del Fondo di coesione per contribuire agli obiettivi del piano REPowerEU. I fondi dovrebbero poter fornire sostegno agli obiettivi del piano REPowerEU se tale sostegno rientra nell'ambito di applicazione del Fondo in questione, contribuisce ai suoi obiettivi specifici e rispetta le norme di cui al regolamento (UE) 2021/1060 e al pertinente regolamento specifico del fondo, compreso il principio «non arrecare un danno significativo».

(38)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire la totalità o una parte della loro dotazione provvisoria dalle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo. La crisi COVID-19, aggravata dalla minaccia alla sicurezza energetica dell'Unione, ha esacerbato le ripercussioni negative del recesso del Regno Unito dall'Unione negli Stati membri, anche nelle loro regioni e comunità locali, nonché in alcuni settori, specie quelli maggiormente colpiti da tale recesso. Le misure da finanziare nell'ambito della riserva di adeguamento alla Brexit e le riforme e gli investimenti da finanziare nell'ambito del dispositivo possono avere finalità analoghe e contenuti simili. Sia la riserva di adeguamento alla Brexit che il dispositivo mirano, in ultima analisi, ad attenuare gli effetti negativi sulla coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, le riforme e gli investimenti nell'ambito del dispositivo mirano principalmente ad affrontare le conseguenze economiche della pandemia, ma possono altresì contribuire a contrastare le conseguenze negative e impreviste negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti dalla Brexit. Infine, gli stanziamenti di impegno e di pagamento a titolo sia della riserva di adeguamento alla Brexit che del dispositivo sono iscritti oltre i massimali del quadro finanziario pluriennale. In tale scenario, e tenendo conto delle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia causate dai più recenti sviluppi geopolitici, è opportuno concedere flessibilità agli Stati membri consentendo trasferimenti dalla riserva di adeguamento alla Brexit al dispositivo, il che permetterà di soddisfare gli obiettivi di entrambi gli strumenti e, in ultima analisi, di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale.

(39)

Le erogazioni di finanziamenti aggiuntivi agli Stati membri che includano un capitolo dedicato al piano REPowerEU nel loro piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero essere effettuate conformemente alle norme relative al dispositivo fino alla fine del 2026.

(40)

Una richiesta di un finanziamento specifico, presentata in un piano per la ripresa e la resilienza, compresi un'assegnazione proveniente dalla vendita all'asta di quote del sistema di scambio di quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE, i trasferimenti di risorse dal FESR, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo di coesione, disciplinati dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060 e i trasferimenti di risorse dalla riserva di adeguamento alla Brexit, per le misure contenute in un capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe riflettere un maggiore fabbisogno finanziario legato alle riforme e agli investimenti inclusi in tale capitolo.

(41)

Per garantire che il sostegno finanziario sia anticipato per rispondere meglio all'attuale crisi energetica, dovrebbe essere possibile che, su richiesta di uno Stato membro da presentare unitamente al capitolo dedicato al piano REPowerEU in un piano per la ripresa e la resilienza modificato, un importo dei finanziamenti aggiuntivi necessari per finanziare le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU sia versato sotto forma di due versamenti di prefinanziamento.

La Commissione dovrebbe effettuare, per quanto possibile, il primo versamento di prefinanziamento entro due mesi dall'assunzione dell'impegno giuridico ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 e il secondo versamento di prefinanziamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza comprensivo di un capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tali versamenti dovrebbero essere compatibili con le risorse disponibili, in particolare con la disponibilità dei fondi provenienti dal conto NextGenerationEU, dei fondi approvati nel bilancio annuale dell'Unione e delle entrate derivanti dalle quote del sistema di scambio delle quote di emissioni conformemente alla direttiva 2003/87/CE, e con l'effettivo trasferimento preventivo di risorse nell'ambito di programmi in regime di gestione concorrente, se richiesto.

(42)

Al fine di rispettare i massimali di pagamento del quadro finanziario pluriennale, è opportuno fissare un massimale per i pagamenti corrispondenti al prefinanziamento degli importi trasferiti a norma del regolamento (UE) 2021/1060.

(43)

La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione delle riforme e degli investimenti descritti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU e fornire informazioni in merito, in particolare attraverso gli scambi nel corso del dialogo sulla ripresa e la resilienza, attraverso le relazioni nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza e attraverso un'apposita sezione nella relazione annuale da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

(44)

I recenti eventi geopolitici hanno inciso notevolmente sui prezzi dell'energia, dei prodotti alimentari e dei materiali da costruzione e hanno inoltre causato carenze nelle catene di approvvigionamento mondiali, hanno provocato un aumento dell'inflazione e hanno generato nuove sfide, tra cui il rischio di povertà energetica e un aumento del costo della vita. Potrebbe rendersi necessaria una risposta a tali sfide. Tali sviluppi potrebbero avere un impatto diretto sulla capacità di attuare le misure dei piani per la ripresa e la resilienza. Se gli Stati membri possono dimostrare che tali sviluppi rendono irraggiungibile, in tutto o in parte, un traguardo o un obiettivo specifico, tali situazioni potrebbero essere invocate come circostanze oggettive ai sensi del regolamento (UE) 2021/241. Inoltre, nella misura in cui gli Stati membri possono dimostrare che il conseguimento di un traguardo o di un obiettivo specifico è in contrasto con il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU, tali situazioni potrebbero anche essere invocate come circostanze oggettive ai sensi di tale regolamento. Inoltre, nessuna richiesta di modifica dovrebbe compromettere l'attuazione complessiva dei piani per la ripresa e la resilienza, compresi gli sforzi per le riforme e per gli investimenti degli Stati membri.

(45)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/241, (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE.

(46)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/241

Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

1)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, e aumentando la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Unione mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione, anche potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.»;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il dispositivo sostiene unicamente misure che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo”, il quale si applica anche alle misure incluse nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, salvo disposizione contraria nel presente regolamento.»;

3)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«d)

se del caso, le riforme e gli investimenti in linea con l'articolo 21 quater.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, comprese, se del caso, le entrate di cui all'articolo 21 bis nonché le risorse trasferite dai programmi in regime di gestione concorrente.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato, tenuto conto delle esigenze dello Stato membro richiedente, nonché delle richieste di sostegno sotto forma di prestito già presentate o pianificate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. Per facilitare l'applicazione di tali principi, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2023, se intendono richiedere un sostegno sotto forma di prestito. La Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, a parità di condizioni e senza indebito ritardo, una panoramica delle intenzioni espresse dagli Stati membri e la via da seguire proposta per la distribuzione delle risorse disponibili. Tale comunicazione dell'intenzione di richiedere un sostegno sotto forma di prestito non pregiudica la facoltà degli Stati membri di richiedere un sostegno sotto forma di prestito fino al 31 agosto 2023, anche nel caso di richieste superiori al 6,8 % dell'RNL laddove si applichino le condizioni pertinenti. Ciò non pregiudica neppure la conclusione, da parte della Commissione, del corrispondente accordo di prestito dopo l'adozione della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio.»;

4)

all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure avviate a decorrere dal 1o febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

Tuttavia le nuove riforme ed investimenti di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 1, sono ammissibili solo qualora abbiano inizio a decorrere dal 1o febbraio 2022.»;

5)

all'articolo 18, il paragrafo 4 è così modificato:

a)

è inserita la seguente lettera:

«c bis)

una spiegazione del modo in cui il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce a contrastare la povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica, nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

una spiegazione qualitativa del modo in cui si prevede che le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza saranno in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che indichi se tali misure rappresentano almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se le misure di tale tipo incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, come illustrato nel piano per la ripresa e la resilienza;»;

c)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

un'indicazione del fatto che le misure incluse nel piano per la ripresa e la resilienza comprendano o meno progetti transfrontalieri o multinazionali, una spiegazione del modo in cui le misure pertinenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, hanno una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, e un'indicazione che specifichi se i costi totali di tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 30 % dei costi stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU;»;

d)

la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q)

per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; tale sintesi è integrata, qualora sia stato incluso un capitolo dedicato al piano REPowerEU, dall'indicazione dei portatori di interessi consultati, da una descrizione dell'esito del processo di consultazione per quanto riguarda tale capitolo, e da una presentazione che delinei il modo in cui sono stati presi in considerazione i contenuti ricevuti;»;

6)

l'articolo 19, paragrafo 3, è così modificato:

a)

sono inserite le lettere seguenti:

«d bis)

se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater che contribuiscono efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;

d ter)

se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, che potrebbero avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale;»;

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se dette misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; tale metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione;»;

7)

all'articolo 20, paragrafo 5, è inserita la lettera seguente:

«c bis)

una sintesi delle misure proposte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione; nel caso in cui i costi stimati di tali misure rappresentino un importo inferiore al 30 % dei costi stimati di tutte le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, una spiegazione dei motivi, in particolare una dimostrazione che altre misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rispondono meglio agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, o che non sono disponibili progetti realistici sufficienti aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, in particolare considerando la durata del dispositivo;»;

8)

dopo il capo III è inserito il capo seguente:

«CAPO III bis

IL PIANO REPOWEREU

Articolo 21 bis

Proventi del sistema di scambio di quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE

1.   Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, ottenuti in conformità dell'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Come stabilito dall'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE, tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2.   La quota di assegnazione dell'importo di cui al paragrafo 1 messa a disposizione di ciascuno Stato membro è calcolata sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis.

3.   L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a). Esso può altresì coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4.   Gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili automaticamente per tale importo a decorrere dal 1o marzo 2023.

5.   Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater e indicandone i costi stimati.

6.   La decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, stabilisce l'importo delle entrate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, assegnate allo Stato membro a seguito della presentazione di una domanda a norma del paragrafo 5 del presente articolo. L'importo corrispondente è versato a rate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a norma dell'articolo 24, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro interessato, dei traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 21 quater.

Articolo 21 ter

Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU

1.   Nell'ambito delle risorse loro assegnate, gli Stati membri possono richiedere, nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, di fornire sostegno agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del presente regolamento, a titolo di programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus e dal Fondo di coesione, alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e dei regolamenti specifici dei fondi. Tale sostegno è eseguito conformemente al regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e ai regolamenti specifici dei fondi.

2.   Le risorse possono essere trasferite a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater del presente regolamento.

Articolo 21 quarter

Capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza

1.   I piani per la ripresa e la resilienza presentati alla Commissione dopo il 1o marzo 2023, che richiedano il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 14, dell'articolo 21 bis o dell'articolo 21 ter, includono un capitolo contenente le misure e i corrispondenti traguardi e obiettivi. Le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono o nuove riforme e investimenti, avviati a partire dal 1o febbraio 2022, o la parte rafforzata delle riforme e degli investimenti inclusi nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata per lo Stato membro interessato.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che sono soggetti a una riduzione del contributo finanziario massimo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, possono includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU anche misure di cui alle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, senza rafforzarle, fino a un importo dei costi stimati pari a tale diminuzione.

3.   Le riforme e gli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU mirano a contribuire al conseguimento di almeno uno degli obiettivi seguenti:

a)

miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, incluso il gas naturale liquefatto, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso; le misure riguardanti le infrastrutture e gli impianti petroliferi necessari per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento possono essere inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di uno Stato membro solo qualora tale Stato membro sia soggetto alla deroga temporanea eccezionale di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 entro il 1o marzo 2023, a causa della sua dipendenza specifica dal petrolio greggio e della sua situazione geografica;

b)

promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, decarbonizzazione dell'industria, aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumento della quota e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili;

c)

contrasto della povertà energetica;

d)

incentivazione della riduzione della domanda di energia;

e)

contrasto delle strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostegno dello stoccaggio di energia elettrica e accelerazione dell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché sostegno dei trasporti a zero emissioni e delle relative infrastrutture, comprese le ferrovie;

f)

sostegno degli obiettivi di cui alle lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e attraverso il sostegno delle catene del valore relative alle materie prime e tecnologie critiche connesse alla transizione verde.

4.   Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene inoltre una spiegazione su come le misure contenute in tale capitolo sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché una spiegazione del contributo complessivo di tali misure e di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione al conseguimento di tali obiettivi.

5.   I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f).

6.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio “non arrecare un danno significativo” non si applica alle riforme e agli investimenti a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, fatta salva una valutazione positiva della Commissione riguardo al rispetto dei requisiti seguenti:

a)

la misura è necessaria e proporzionata per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, tenendo conto delle alternative più pulite praticabili e del rischio di effetti di lock-in;

b)

lo Stato membro interessato ha intrapreso sforzi soddisfacenti per limitare il potenziale danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ove possibile, e per attenuare il danno attraverso altre misure, comprese le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU;

c)

la misura non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, in base a considerazioni di tipo qualitativo;

d)

si prevede che la misura diventerà operativa entro il 31 dicembre 2026.

7.   Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 6, la Commissione agisce in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste.

8.   Le entrate messe a disposizione a norma dell'articolo 21 bis non contribuiscono alle riforme e agli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.

9.   I costi totali stimati delle misure soggette a una valutazione positiva da parte della Commissione a norma del paragrafo 6 non superano il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Articolo 21 quinquies

Prefinanziamento del piano REPowerEU

1.   Il piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU può essere accompagnato da una richiesta di prefinanziamento. Previa adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, entro il 31 dicembre 2023, la Commissione versa fino a due prefinanziamenti per un importo totale massimo del 20 % del finanziamento supplementare richiesto dallo Stato membro interessato per finanziare il capitolo dedicato al piano REPowerEU, a norma degli articoli 7, 12, 14, 21 bis e 21 ter, rispettando nel contempo i principi di parità di trattamento tra gli Stati membri e di proporzionalità.

2.   Per quanto riguarda le risorse trasferite alle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, ciascuna delle due serie di prefinanziamenti versati non supera 1 000 000 000 EUR.

3.   In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua versamenti di prefinanziamento, per quanto possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, come segue:

a)

per quanto riguarda il primo versamento di prefinanziamento, entro due mesi dalla conclusione, da parte della Commissione e dello Stato membro interessato, dell'accordo che costituisce un impegno giuridico di cui all'articolo 23;

b)

per quanto riguarda il secondo versamento di prefinanziamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza comprensivo di un capitolo dedicato al piano REPowerEU.

4.   Un versamento del prefinanziamento per le risorse di cui al paragrafo 2 è effettuato dopo aver ricevuto da tutti gli Stati membri informazioni in merito alla loro intenzione di chiedere il prefinanziamento di tali risorse e, se necessario, su base proporzionale per rispettare il massimale totale di 1 000 000 000 EUR.

5.   In caso di prefinanziamento ai sensi del paragrafo 1, il contributo finanziario di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), e, laddove applicabile, l'importo del prestito da versare di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera h), rispettivamente, sono adeguati proporzionalmente.

(*1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)."

(*2)  Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).»;"

9)

all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario. Per ciascuno Stato membro l'impegno giuridico non supera il totale del contributo finanziario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), per il 2021 e 2022, il contributo finanziario aggiornato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per il 2023 e l'importo calcolato conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 2.»;

10)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Trasparenza sui destinatari finali

1.   Ciascuno Stato membro istituisce un portale pubblico e di facile utilizzo contenente dati sui 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato per l'attuazione delle misure nell'ambito del dispositivo. Gli Stati membri aggiornano tali dati due volte l'anno.

2.   Per i destinatari finali di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti:

a)

nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa del destinatario e il numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;

b)

nel caso di una persona fisica, il nome e il cognome del destinatario;

c)

l'importo ricevuto da ciascun destinatario e le misure associate per le quali uno Stato membro ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del dispositivo.

3.   Le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario non sono pubblicate.

4.   Qualora siano pubblicati dati personali, lo Stato membro interessato sopprime le informazioni di cui al paragrafo 2 due anni dopo la fine dell'esercizio in cui il finanziamento è stato versato al destinatario finale.

5.   La Commissione centralizza i portali pubblici degli Stati membri e pubblica i dati di cui al paragrafo 1 nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all'articolo 30.»;

11)

all'articolo 26, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente:

«h)

l'avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU.»;

12)

all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione sorveglia l'attuazione del dispositivo e misura il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, inclusa l'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo.»;

13)

all'articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il quadro di valutazione delinea inoltre i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in relazione agli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. Esso comprende anche lo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure contenute nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, e fornisce le informazioni sulla riduzione delle importazioni di combustibili fossili da parte dell'Unione e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico.»;

14)

l'articolo 31 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

[non riguarda la versione italiana];

ii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

una panoramica delle misure aventi una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, i loro costi totali stimati, precisando se i costi totali di tali misure rappresentino o meno un importo che costituisce almeno il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU;

e)

il numero delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, e i relativi costi totali stimati.;

f)

lo stato di avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU attraverso un'apposita sezione che comprende le lezioni apprese dopo aver analizzato i dati disponibili sui destinatari finali e gli esempi di migliori pratiche.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), sono incluse nella relazione annuale solo dopo l'approvazione delle valutazioni di tutti i piani per la ripresa e la resilienza contenenti un capitolo dedicato al piano REPowerEU.»;

15)

all'articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Esamina inoltre se tutti gli obiettivi e le azioni sono ancora pertinenti e valuta l'attuazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3.»;

16)

il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato IV bis;

17)

l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Nel regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 ter

Misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, delle famiglie vulnerabili e dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti

1.   Come misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FESR può sostenere il finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1301/2013. Le PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia sono quelle ammissibili a ricevere gli aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato.

Come ulteriore misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FSE può aiutare le famiglie vulnerabili a sostenere i costi del consumo energetico, anche in assenza di misure attive corrispondenti, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1304/2013.

2.   Le operazioni che forniscono il sostegno di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate dal FESR o dal FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo. Inoltre, qualora tali operazioni contribuiscano a una delle priorità di investimento di cui al paragrafo 1, esse possono essere finanziate dal Fondo di coesione sulla base delle norme applicabili al FESR o al FSE. Il FESR e il Fondo di coesione possono altresì finanziare l'accesso al mercato del lavoro mediante il mantenimento dei posti di lavoro di lavoratori dipendenti e autonomi attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sulla base delle norme applicabili al FSE nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (UE) n. 1304/2013.

3.   Le operazioni che forniscono il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono programmate esclusivamente nell'ambito di un nuovo asse prioritario dedicato. L'asse prioritario dedicato può comprendere finanziamenti del FESR e del FSE provenienti da categorie di regioni differenti e dal Fondo di coesione. Il sostegno fornito dalle risorse REACT-EU, ai sensi dell'articolo 92 bis, è programmato nell'ambito di un asse prioritario dedicato separato che contribuisce alla priorità di investimento di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 9, terzo comma.

Gli importi assegnati agli assi prioritari dedicati di cui al primo comma del presente paragrafo non superano il 10 % del totale delle risorse del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, comprese le risorse REACT-EU, nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", assegnate allo Stato membro interessato per il periodo di programmazione 2014-2020 come stabilito nei pertinenti atti di esecuzione della Commissione. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all'asse o agli assi prioritari dedicati si applica un tasso di cofinanziamento del 100 %.

4.   Le richieste di modifica di un programma operativo esistente presentate da uno Stato membro per introdurre uno o più assi prioritari dedicati di cui al paragrafo 3 sono debitamente motivate e corredate del programma riveduto. Gli elementi elencati all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), non sono richiesti nella descrizione dell'asse o degli assi prioritari del programma operativo riveduto.

5.   In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, per le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2022. A tali operazioni e regimi non si applica l'articolo 65, paragrafo 6.

6.   In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, possono essere selezionate ai fini del sostegno da parte del FESR, del FSE o del Fondo di coesione prima dell'approvazione del programma rivisto.

7.   Per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro, si applica solo l'articolo 70, paragrafo 2, lettera d), primo comma. In deroga all'articolo 70, paragrafo 4, l'articolo 70, paragrafo 2, primo comma, lettera d), si applica anche alle operazioni sostenute dal FSE che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro.

8.   Il totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione agli Stati membri a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, escluse le risorse REACT-EU, per le priorità dedicate di cui al paragrafo 3, non supera i 5 000 000 000 EUR nel 2023. Gli importi saranno erogati entro i limiti dei finanziamenti disponibili e dei massimali del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

9.   Il presente articolo non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea.”».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060

Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

1)

all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie per ciascuno dei fondi e, se applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità dell'articolo 26 o 27 e la richiesta da parte degli Stati membri di misure di sostegno che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);

(*3)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).»;"

2)

all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione, lo Stato membro può presentare una modifica di un programma, conformemente al presente articolo, chiedendo che le misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, siano incluse in un programma, se tale sostegno contribuisce agli obiettivi specifici del fondo in questione stabiliti nei regolamenti specifici di ciascun fondo. Gli importi richiesti per tali misure sono programmati nell'ambito di un obiettivo specifico conformemente ai regolamenti specifici di ciascun fondo e inclusi in una priorità. Tali importi non superano complessivamente il limite del 7,5 % della dotazione nazionale iniziale per ciascun fondo.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Sostegno al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241

1.   Gli Stati membri che presentano alla Commissione, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, un piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU possono chiedere, mediante una modifica del programma in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento, che fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale nell'ambito del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione sia incluso nelle priorità che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, a condizione che tale sostegno contribuisca agli obiettivi specifici del fondo in questione stabiliti nei regolamenti specifici di ciascun fondo. La possibilità di tale richiesta non pregiudica la possibilità di trasferimento di risorse prevista dall'articolo 26 del presente regolamento.

2.   Le risorse richieste dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sono eseguite in conformità del presente regolamento e dei regolamenti specifici relativi ai fondi.

3.   Le richieste di modifica di un programma indicano l'importo totale delle risorse che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 ciascun anno per fondo e per categoria di regione, se applicabile.»;

4)

l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1755

Nel regolamento (UE) 2021/1755 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza

1.   Entro il 1o marzo 2023 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria stabilita nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 5. Se la richiesta di trasferimento è approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione per tenere conto degli importi adeguati in seguito ai trasferimenti.

2.   Se il trasferimento incide sulle rate già versate o da versare a titolo di prefinanziamento, la Commissione modifica di conseguenza l'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per lo Stato membro interessato. Se del caso, la Commissione recupera, conformemente al regolamento finanziario, la totalità o una parte delle rate 2021 e 2022 versate a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento. In tal caso gli importi recuperati sono trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza a esclusivo beneficio dello Stato membro interessato.

3.   Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente al presente articolo, gli importi da spendere ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale.

4.   Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'articolo 10, paragrafo 1, non si applica.

5.   L'articolo 10, paragrafo 2, non si applica agli importi trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2003/87/CE

Nella direttiva 2003/87/CE, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 sexies

Dispositivo per la ripresa e la resilienza

1.   Come misura straordinaria una tantum, per il periodo fino al 31 agosto 2026, le quote messe all'asta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono messe all'asta fino a quando l'importo totale dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR. Tali entrate sono messe a disposizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e sono eseguite conformemente alle disposizioni di cui a tale regolamento.

2.   In deroga all'articolo 10 bis, paragrafo 8, per un periodo fino al 31 agosto 2026, una parte delle quote di cui a tale paragrafo è messa all'asta per sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo32, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241, finché l'importo dei proventi ottenuti dalla vendita all'asta non abbia raggiunto i 12 miliardi di EUR.

3.   Fino al 31 agosto 2026 un certo numero di quote della quantità che sarebbe altrimenti messa all'asta dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2030 dagli Stati membri a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è messa all’asta per sostenere gli obiettivi di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241, finché l’importo dei proventi ottenuti dalla vendita all’asta non abbia raggiunto gli 8 miliardi di EUR. Tali quote sono, in linea di principio, messe all’asta in volumi annui uguali nel corso del periodo pertinente.

4.   In deroga all’articolo 1, paragrafo 5 bis, della decisione (UE) 2015/1814, fino al 31 dicembre 2030, 27 milioni di quote non assegnate nella riserva stabilizzatrice del mercato del quantitativo totale che sarebbe altrimenti invalidato durante quel periodo sono utilizzate per sostenere l'innovazione, secondo quanto disposto all'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma, della presente direttiva.

5.   La Commissione garantisce che le quote messe all'asta di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, i prefinanziamenti, conformemente all'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241, siano messe all'asta conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della presente direttiva e all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (*6) per garantire un importo adeguato di risorse del Fondo per l'innovazione nel periodo 2023-2026. Il periodo per la messa all'asta di cui al presente articolo è riesaminato un anno dopo il suo inizio alla luce dell'impatto della messa all'asta di cui al presente articolo sul mercato del carbonio e sul prezzo.

6.   La BEI è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a norma del presente articolo sulla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e fornisce i proventi generati dalla vendita all'asta alla Commissione.

7.   I proventi generati dalla vendita all'asta delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  GU C 486 del 21.12.2022, pag. 185.

(2)  GU C 333 dell'1.9.2022, pag. 5.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2023.

(4)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(5)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(6)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(7)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(8)  Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

(9)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(10)  Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36).

(11)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(12)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261 I del 7.10.2022, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(15)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).


ALLEGATO I

Nel regolamento (UE) 2021/241 è inserito l'allegato seguente:

«ALLEGATO IV bis

Il presente allegato stabilisce la metodologia per calcolare la quota di assegnazione delle risorse sotto forma di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, a disposizione di ciascuno Stato membro. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:

popolazione;

inverso del PIL pro capite;

deflatore dei prezzi per gli investimenti fissi lordi;

quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia.

Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:

l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 160 % della media ponderata dell'Unione;

l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 55 % della media ponderata dell'Unione se il PIL pro capite dello Stato membro interessato è superiore al 130 % della media dell'UE-27;

una quota di assegnazione minima è fissata allo 0,15 %;

una quota di assegnazione massima è fissata al 13,80 %.

Il criterio di ripartizione applicato all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, ρi è definito come segue:

Image 1

dove gli Stati membri da i a z sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione minima e gli Stati membri da i a q sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione massima.

dove

Formula

dove

Formula
e
Formula
e
Formula
,

dove

Formula
per gli Stati membri i con
Formula
e

Formula
per gli Stati membri i con
Formula

Definizioni (1):

popi,2021 — la popolazione totale nello Stato membro i nel 2021;

popEU,2021 — la popolazione totale negli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;

Formula
— la media ponderata del PIL nominale pro capite) degli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;

Formula
— il PIL nominale pro capite dello Stato membro i nel 2021;

Formula
la quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia dello Stato membro i nel 2020;

Formula
la media ponderata della quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia degli Stati membri dell'UE-27 nel 2020;

Formula
— il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i e l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i;

Formula
— il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27 e l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27.

Applicando la metodologia all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, si otterranno la quota e l'importo seguenti per Stato membro:

Stato membro

Quota come % del totale

Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)

Belgio

1,41  %

282 139

Bulgaria

2,40  %

480 047

Cechia

3,41  %

681 565

Danimarca

0,65  %

130 911

Germania

10,45  %

2 089 555

Estonia

0,42  %

83 423

Irlanda

0,45  %

89 598

Grecia

3,85  %

769 222

Spagna

12,93  %

2 586 147

Francia

11,60  %

2 320 955

Croazia

1,35  %

269 441

Italia

13,80  %

2 760 000

Cipro

0,26  %

52 487

Lettonia

0,62  %

123 983

Lituania

0,97  %

194 020

Lussemburgo

0,15  %

30 000

Ungheria

3,51  %

701 565

Malta

0,15  %

30 000

Paesi Bassi

2,28  %

455 042

Austria

1,05  %

210 620

Polonia

13,80  %

2 760 000

Portogallo

3,52  %

704 420

Romania

7,00  %

1 399 326

Slovenia

0,58  %

116 910

Slovacchia

1,83  %

366 959

Finlandia

0,56  %

112 936

Svezia

0,99  %

198 727

UE-27

100,00  %

20 000 000

».

(1)  Tutti i dati contenuti nel presente regolamento provengono da Eurostat. Ultimo aggiornamento del 20 settembre 2022 per i dati storici utilizzati per l'applicazione del criterio di ripartizione di cui al presente allegato. I combustibili fossili comprendono i combustibili fossili solidi, i gas artificiali, la torba e i prodotti a base di torba, lo scisto bituminoso e le sabbie bituminose, il petrolio e i prodotti petroliferi (esclusa la parte di biocarburante), il gas naturale e i rifiuti non rinnovabili.


ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

1)

Alla sezione 2, punto 2.5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.5.

Il piano per la ripresa e la resilienza contiene misure che contribuiscono in modo efficace alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che rappresentano un importo pari almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e dette misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione.»;

2)

alla sezione 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«2.12.

Si prevede che le misure di cui all'articolo 21 quater saranno in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.

Nel valutare le misure di cui all'articolo 21 quater sulla base di tale criterio, la Commissione tiene conto delle sfide specifiche e dei finanziamenti aggiuntivi ai sensi del dispositivo a disposizione dello Stato membro interessato. La Commissione tiene inoltre conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compreso il gas naturale liquefatto, o di petrolio ove si applichi la deroga di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso;

o

si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e all'aumento della quota e alla diffusione più rapida di energie rinnovabili;

o

si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al contrasto della povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;

o

si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace a incentivare la riduzione della domanda di energia;

o

si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di eliminare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostenendo lo stoccaggio di energia elettrica e accelerando l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, e sostenendo i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie;

o

si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e sostenendo le catene del valore relative alle materie prime e alle tecnologie critiche connesse alla transizione verde;

e

se le misure previste sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3.

Rating

 

A — In ampia misura

 

B — In misura moderata

 

C — In misura ridotta

2.13.

Si prevede che le misure di cui all'articolo 21 quater avranno una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali.

Per la valutazione sulla base del presente criterio, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

si prevede che l'attuazione a livello nazionale delle misure previste sarà in grado di contribuire ad assicurare l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso, anche affrontando le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto del contributo finanziario disponibile per lo Stato membro interessato e della sua posizione geografica;

o

si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia.

Rating

 

A — In ampia misura

 

B — In misura moderata

 

C — In misura ridotta»;

3)

la sezione 3 è così modificata:

a)

il trattino «— un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6» è sostituito da «— un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12»;

b)

il trattino «— nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6» è sostituito da «— nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12».


ALLEGATO III

L'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

1)

il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

«Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punti i), ii) e iii); articolo 112, paragrafi 1, 2 e 3; e articoli 14, 26 e 26 bis del regolamento CPR»;

2)

il punto 3.1 è così modificato:

a)

il primo paragrafo e la tabella non numerata sono sostituiti dal seguente:

«3.1

Trasferimenti e contributi (*1)

Riferimento: articoli 14, 26, 26 bis e 27 del regolamento CPR

Modifica del programma concernente:

contributo a InvestEU

trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta

trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi

fondi che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 (*2)

(*1)  Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14, 26 e 26 bis, ad eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR. I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro."

b)

dopo la tabella 17B è inserita la seguente tabella:

«Tabella 21: risorse che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241

Fondo

Categoria di regioni

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/A».

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 


(*1)  Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14, 26 e 26 bis, ad eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR. I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.


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