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Έγγραφο 32023D0909

    Decisione (UE) 2023/909 del Consiglio del 25 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    ST/6075/2023/INIT

    GU L 116 del 4.5.2023, σ. 13 έως 21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Νομικό καθεστώς του εγγράφου Ισχύει

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/909/oj

    4.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 116/13


    DECISIONE (UE) 2023/909 DEL CONSIGLIO

    del 25 aprile 2023

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione (UE) 2020/753 del Consiglio (1), l’Unione ha concluso l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 1o agosto 2020.

    (2)

    A norma dell’articolo 36 del protocollo 1 dell’accordo («protocollo 1»), il comitato doganale può riesaminare le disposizioni del protocollo 1 e presentare una proposta di decisione per l’adozione da parte del comitato per il commercio.

    (3)

    A norma dell’articolo 17.1 dell’accordo, il comitato per il commercio deve valutare e adottare decisioni, nei casi previsti dall’accordo, su qualsiasi questione ad esso sottoposta dal comitato doganale.

    (4)

    Il comitato per il commercio è chiamato ad adottare una decisione di modifica dell’allegato II del protocollo 1.

    (5)

    Il 1o gennaio 2017 e il 1o gennaio 2022 sono state introdotte modifiche alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («SA»). La presente decisione è necessaria per aggiornare il protocollo 1 e i relativi allegati al fine di tenere conto dell’ultima versione del SA.

    (6)

    Nell’allegato II del protocollo 1 non figurano condizioni affinché si possano considerare i prodotti a maglia della voce 6212 sufficientemente lavorati o trasformati. La norma del capitolo 62 nell’allegato II del protocollo 1 non può essere applicata a tali prodotti poiché è limitata ai prodotti diversi da quelli a maglia. Bisogna pertanto aggiungere una norma specifica per i prodotti a maglia della voce 6212.

    (7)

    Le lavorazioni o trasformazioni richieste per i prodotti classificati nel capitolo 41 nell’allegato II del protocollo 1 devono essere aggiunte nell’apposita colonna in tale allegato.

    (8)

    Il termine «individuale» nella terza e quarta condizione delle lavorazioni o trasformazioni richieste per i prodotti classificati nel capitolo 19 nell’allegato II del protocollo 1 potrebbe essere interpretato in modi diversi per quanto riguarda il contenuto dei materiali del capitolo 4 e il contenuto dello zucchero. Al fine di chiarire la norma, deve essere soppresso il termine «individuale» in entrambe le occorrenze.

    (9)

    Per i prodotti tessili classificati nel capitolo 62 nell’allegato II del protocollo 1, è opportuno inserire il riferimento alle tolleranze nelle varie norme alternative della colonna lavorazione o trasformazione.

    (10)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato doganale e di comitato per il commercio, poiché la decisione del comitato per il commercio sarà vincolante per l’Unione,

    (11)

    La posizione dell’Unione in sede di comitato doganale e di comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato doganale e di comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

    I rappresentanti dell’Unione in sede di comitato doganale e di comitato per il commercio possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza alcuna ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. KULLGREN


    (1)  Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1).

    (2)  GU L 186 del 12.6.2020, pag. 3.


    PROGETTO

    DECISIONE N. …/… DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

    del …

    che modifica l'allegato II del protocollo 1, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

    visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam , in particolare l'articolo 36, paragrafo 1, del protocollo 1, e l'articolo 17.1, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 36, paragrafo 1, del protocollo 1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (“accordo”) dispone che il comitato doganale possa riesaminare le disposizioni del protocollo 1 e presentare una proposta di decisione per la sua modifica per l’adozione da parte del comitato per il commercio.

    (2)

    L'articolo 17.4, paragrafo 1, dell'accordo dispone che il comitato per il commercio possa adottare decisioni vincolanti nei casi previsti dall'accordo.

    (3)

    Il 1° gennaio 2017 e il 1° gennaio 2022 sono state introdotte modifiche alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA"). Le parti dell'accordo hanno concordato di modificare l'allegato II del protocollo 1 contenente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni richieste al fine di riflettere le modifiche apportate al SA.

    (4)

    Nell'allegato II del protocollo 1 non figurano condizioni affinché si possano considerare i prodotti a maglia della voce 6212 sufficientemente lavorati o trasformati. La norma del capitolo 62 nell'allegato II del protocollo 1 non può essere applicata a tali prodotti poiché è limitata ai prodotti diversi da quelli a maglia. Pertanto è opportuno aggiungere una norma specifica per i prodotti a maglia della voce 6212.

    (5)

    Le lavorazioni o trasformazioni richieste per i prodotti classificati nel capitolo 41 nell'allegato II del protocollo 1 devono essere aggiunte nell’apposita colonna in tale allegato.

    (6)

    Il termine "individuale" nella terza e quarta condizione delle lavorazioni o trasformazioni richieste per i prodotti classificati nel capitolo 19 nell'allegato II del protocollo 1, potrebbe essere interpretato in modi diversi per quanto riguarda il contenuto dei materiali del capitolo 4 e il contenuto dello zucchero. Al fine di chiarire la norma, deve essere soppresso il termine "individuale" in entrambe le occorrenze.

    (7)

    Per i prodotti tessili classificati nel capitolo 62 nell'allegato II del protocollo 1, è opportuno inserire il riferimento alle tolleranze nelle varie norme alternative della colonna lavorazione o trasformazione.

    (8)

    L'allegato II del protocollo 1 dovrebbe pertanto essere modificato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato II del protocollo 1 dell'accordo è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2024.

    Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Fatto a Bruxelles e a Hanoi,

    Per il comitato per il commercio

    I copresidenti


    ALLEGATO

    L'allegato II del protocollo 1 è così modificato:

    (1)

    nella riga relativa alla voce "0305", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

    "pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura";

    (2)

    nella riga relativa alla voce "ex 0306", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

    "crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia";

    (3)

    nella riga relativa alla voce "ex 0307", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

    "molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura";

    (4)

    nella riga relativa alla voce "ex 0308", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

    "invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; e";

    (5)

    tra la riga relativa alla voce "ex 0308" e la riga relativa alla voce "ex capitolo 4" è inserita la riga seguente:

    "0309

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, adatti al consumo umano

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.";

    (6)

    nella riga relativa alla voce "ex capitolo 15", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

    "Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto:";

    (7)

    nella riga relativa alla voce "1516 e 1517", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

    "grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati;

    margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari o dalle loro frazioni della voce 1516; e";

    (8)

    nella riga relativa alla voce "capitolo 16", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

    "Preparazioni di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti";

    (9)

    nella riga relativa alla voce "capitolo 19", nella colonna "Lavorazioni o trasformazioni richieste", il testo è sostituito dal seguente:

    "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale;

    il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale;

    il peso dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale;

    il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale; e

    il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 50 % del peso del prodotto finale.";

    (10)

    nella riga relativa alla voce "ex capitolo 24", nella colonna "Descrizione delle merci ", il testo è sostituito dal seguente:

    "Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, contenenti o non contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano; eccetto:";

    (11)

    nella riga relativa alla voce "2401", nella colonna "Descrizione delle merci ", il testo è sostituito dal seguente:

    “tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco;”;

    (12)

    tra la riga relativa alla voce "ex 2402" e la riga relativa alla voce "ex capitolo 25" sono inserite le righe seguenti:

    "2404 12

    Prodotti destinati all'inalazione senza combustione, non contenenti tabacco o tabacco ricostituito, e contenenti nicotina

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex 2404 19

    Cartucce e ricariche, piene, per sigarette elettroniche

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    2404 91

    Prodotti diversi dai prodotti destinati all'inalazione senza combustione, per applicazione orale

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    il peso individuale dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale;

    il peso individuale dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale; e

    il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 50 % del peso del prodotto finale.

    2404 92 ,

    2404 99

    Prodotti diversi dai prodotti destinati all'inalazione senza combustione, per applicazione transdermica e per applicazione diversa dall'applicazione orale.

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto";

    (13)

    tra la riga relativa alla voce "ex capitolo 38" e la riga relativa alla voce "3824 60" sono inserite le righe seguenti:

    "ex 3816

    Pigiata di dolomite

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; o

    fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    ex 3822

    Kit per test diagnostici della malaria

    Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

    Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

    Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

    Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.";

    (14)

    nella riga relativa alla voce "ex capitolo 41", nella colonna "Lavorazioni o trasformazioni richieste", è inserito il testo seguente:

    "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto";

    (15)

    nella riga relativa alla voce "ex capitolo 62", nella colonna "Lavorazioni o trasformazioni richieste", il testo è sostituito dal seguente:

    "Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (3), (5); o

    confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (3), (5)";

    (16)

    fra la riga relativa alle voci “ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211” e la riga relativa alle voci “ex 6210 ed ex 6216”, sono inserite le righe seguenti:

    “ex 6212

    Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia

     

     

    ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

    Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio). (7)(10)

     

    altri

    Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

    o

    Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta). (10)”;

    (17)

    nella riga relativa alla voce "6306", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

    "copertoni e tende per l'esterno; tende (compresi padiglioni per esterno/tettoie temporanei e articoli analoghi); vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio";

    (18)

    nella riga relativa alla voce "7019", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

    "fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)";

    (19)

    nella riga relativa alla voce "8539", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

    "lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED);";

    (20)

    nella riga relativa alla voce "8547", nella colonna "Descrizione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

    “pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente;”;

    (21)

    nella riga relativa alla voce "8548", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

    "parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo; e";

    (22)

    tra la riga relativa alla voce "8548" e la riga relativa alla voce "capitolo 86" è inserita la riga seguente:

    "8549

    Cascami e avanzi elettrici ed elettronici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.";

    (23)

    tra la riga relativa alla voce "9002" e la riga relativa alla voce "capitolo 91" è inserita la riga seguente:

    "ex 9021

    Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture e per apparecchi dentali:

    Chiodi, punte, puntine da disegno, rampini, graffette (diverse da quelle della voce 8305 ) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

    Articoli filettati e non filettati, di ghisa, ferro o acciaio, esclusi tirafondi, viti per legno, ganci a vite e anelli a vite, rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, ribadini

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

     

    Titanio e lavori di titanio, compresi cascami e avanzi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.";

    e

    (24)

    nella riga relativa alla voce "capitolo 94", nella colonna "Designazione delle merci", il testo è sostituito dal seguente:

    "Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate.".


    Επάνω