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Document 32023D0338

Decisione (PESC) 2023/338 del Consiglio del 14 febbraio 2023 che modifica talune decisioni e posizioni comuni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una esenzione umanitaria

ST/5294/2023/INIT

GU L 47 del 15.2.2023, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/338/oj

15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/50


DECISIONE (PESC) 2023/338 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2023

che modifica talune decisioni e posizioni comuni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza dell'ONU («UNSC») ha adottato la risoluzione 2664 (2022), ricordando le sue precedenti risoluzioni che impongono misure sanzionatorie in risposta a minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e sottolineando che le misure adottate dagli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare le sanzioni rispettano gli obblighi che incombono loro a norma del diritto internazionale e non sono destinate ad avere conseguenze umanitarie avverse per le popolazioni civili né conseguenze negative per le attività umanitarie o per coloro che le svolgono.

(2)

Esprimendo la propria disponibilità a rivedere, adeguare e porre fine, se del caso, ai suoi regimi sanzionatori tenendo conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e della necessità di ridurre al minimo le ripercussioni umanitarie negative indesiderate, l'UNSC, al paragrafo 1 della sua risoluzione 2664 (2022), ha deciso che la fornitura, il trattamento o il pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o la fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali sono consentiti e non costituiscono una violazione del congelamento dei beni imposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dai suoi comitati delle sanzioni. Ai fini della presente decisione, il paragrafo 2 della risoluzione 2664 (2022) è definito «deroga umanitaria». La deroga umanitaria è applicabile a determinati soggetti, come stabilito in tale risoluzione.

(3)

La risoluzione 2664 (2022) sottolinea che, se in conflitto con risoluzioni precedenti, la deroga umanitaria prevale su tali risoluzioni precedenti limitatamente all'oggetto del conflitto. La risoluzione 2664 (2022) precisa tuttavia che il paragrafo 1 della risoluzione 2615 (2021) dell'UNSC resta in vigore.

(4)

La risoluzione 2664 (2022) chiede ai fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria di adoperarsi ragionevolmente, anche rafforzando le strategie e procedure di gestione dei rischi e di dovuta diligenza, per ridurre al minimo qualsiasi beneficio vietato dalle sanzioni, discenda esso da fornitura diretta o indiretta ovvero da diversione, a vantaggio di persone o entità designate.

(5)

È necessario modificare di conseguenza le decisioni 2010/231/PESC (1), 2013/798/PESC (2), 2014/932/PESC (3), (PESC) 2022/2319 (4) del Consiglio e le posizioni comuni 2003/495/PESC (5) e 2005/888/PESC (6) del Consiglio.

(6)

È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2010/231/PESC, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.».

Articolo 2

All'articolo 2 ter della decisione 2013/798/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato.».

Articolo 3

La decisione 2014/932/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 2 ter è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.»

.

2)

l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

Fatto salvo l'articolo 2 ter, paragrafo 7, in deroga alle misure imposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2140 (2014) e 2216 (2015), purché il comitato delle sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che è necessaria una deroga per agevolare l'operato delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi di tali risoluzioni, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.».

Articolo 4

All'articolo 3 della decisione (PESC) 2022/2319, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.»

.

Articolo 5

La posizione comune 2003/495/PESC è modificata come segue:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Tutti i fondi o altre attività finanziarie o risorse economiche:

a)

appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, entità giuridiche o agenzie statali, situati al di fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi dell'UNSCR 1518 (2003) (“comitato delle sanzioni”); o

b)

che sono stati trasferiti dall'Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell'ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato per le sanzioni;

sono congelati senza indugio e, salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso possono essere usati per soddisfare tale vincolo o decisione, sono immediatamente trasferiti dagli Stati membri al meccanismo istituito dal governo iracheno per succedere al Fondo di sviluppo per l'Iraq secondo le condizioni previste dalle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza.»

;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 ter

Gli articoli 2 e 2 bis non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.».

Articolo 6

All'articolo 2 della posizione comune 2005/888/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato.».

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. SVANTESSON


(1)  Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010 , concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).

(2)  Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013 , concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).

(3)  Decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014 , concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147).

(4)  Decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio, del 25 novembre 2022, concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 135).

(5)  Posizione comune 2003/495/PESC del Consiglio, del 7 luglio 2003, sull'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 96/741/PESC e 2002/599/PESC (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72).

(6)  Posizione comune 2005/888/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005 , concernente misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di essere coinvolte nell’assassinio dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 26).


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