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Document 32022R0467

    Regolamento delegato (UE) 2022/467 della Commissione del 23 marzo 2022 che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli

    C/2022/1872

    GU L 96 del 24.3.2022, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/467/oj

    24.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 96/4


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/467 DELLA COMMISSIONE

    del 23 marzo 2022

    che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 106, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 incide sugli agricoltori dell'Unione.

    (2)

    La preoccupazione principale per gli scambi commerciali tra l'Ucraina e l'Unione è la disponibilità dei trasporti. Gli aeroporti ucraini sono stati i primi a subire l'attacco russo e tutte le operazioni di trasporto marittimo commerciale nei porti ucraini sono state sospese.

    (3)

    La crisi potrebbe avere gravi conseguenze sull'approvvigionamento di cereali a livello mondiale, provocando un ulteriore aumento dei prezzi già vertiginosi dell'energia e dei fertilizzanti, con ripercussioni sugli agricoltori dell'Unione.

    (4)

    Una seconda preoccupazione riguarda l'impossibilità di continuare a far arrivare i prodotti dell'UE in Ucraina ed eventualmente anche in Russia e in Bielorussia per motivi logistici e finanziari, generando perturbazioni degli scambi in alcuni settori che si tradurrebbero in squilibri nel mercato interno. Ciò inciderebbe principalmente sui settori dei vini e delle bevande spiritose, degli alimenti trasformati (compresi gli ortofrutticoli trasformati), delle formule per lattanti e dei mangimi per animali da compagnia nel caso della Russia, degli ortofrutticoli nel caso della Bielorussia e dei prodotti di origine animale nel caso dell'Ucraina.

    (5)

    Esiste pertanto una grave minaccia di turbativa del mercato causata da notevoli aumenti dei costi e da perturbazioni degli scambi che richiedono un'azione efficace ed efficiente.

    (6)

    Le misure di intervento sul mercato disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 sotto forma di intervento pubblico, aiuto all'ammasso privato o ritiri dal mercato possono essere efficaci per ripristinare un certo equilibrio del mercato, in quanto ritirano in modo temporaneo o permanente prodotti dal mercato, ma non sono di natura tale da contribuire a contrastare la minaccia di turbativa del mercato causata dagli aumenti dei costi. Mentre il mercato deve adattarsi gradualmente a nuove circostanze, è necessario un sostegno per i produttori in settori in cui i costi dei fattori di produzione stanno aumentando a livelli insostenibili e in cui i prodotti non riescono a trovare il normale sbocco di mercato.

    (7)

    Per reagire in modo efficiente ed efficace alla minaccia di turbativa del mercato, è fondamentale che l'aiuto sia messo a disposizione dei produttori dei settori agricoli dell'Unione colpiti da detta turbativa del mercato. Gli Stati membri dovrebbero selezionare uno o più settori interessati, o parte di essi, al fine di sostenere i produttori maggiormente colpiti dalla turbativa del mercato.

    (8)

    È pertanto opportuno concedere agli Stati membri una sovvenzione finanziaria per sostenere i produttori dediti ad attività che promuovono la sicurezza alimentare o che rispondono agli squilibri di mercato, consentendo in tal modo l'adeguamento necessario. L'importo disponibile per ciascuno Stato membro dovrebbe essere stabilito tenendo conto del peso di ciascuno Stato membro nel settore agricolo dell'Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (9)

    Gli Stati membri dovrebbero elaborare misure che contribuiscano alla sicurezza alimentare o rispondano agli squilibri del mercato. Gli agricoltori dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito di tali misure a condizione che siano dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi: economia circolare, gestione dei nutrienti, uso efficiente delle risorse e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.

    (10)

    Gli Stati membri dovrebbero distribuire l'aiuto attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell'entità della turbativa del mercato nei diversi settori, garantendo al tempo stesso che gli agricoltori siano i beneficiari finali dell'aiuto ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

    (11)

    Poiché l'importo assegnato a ciascuno Stato membro compenserebbe solo una parte delle perdite effettive subite dai produttori dei settori agricoli, è opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere un sostegno supplementare nazionale a tali produttori, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza. Data l'entità dell'attuale crisi tale sostegno supplementare nazionale può eccezionalmente ammontare a un massimo del doppio dei rispettivi importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

    (12)

    Per offrire agli Stati membri la flessibilità necessaria per distribuire l'aiuto a seconda di quanto richiesto dalle circostanze per far fronte alla turbativa del mercato, essi andrebbero autorizzati a cumularlo con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

    (13)

    L'aiuto previsto dal presente regolamento dovrebbe essere considerato una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, in seguito al trasferimento di fondi dalla riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 di tale regolamento.

    (14)

    Poiché l'aiuto dell'Unione è fissato in euro, è necessario, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea, fissare una data per la conversione in moneta nazionale dell'importo stanziato per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro. Occorre pertanto determinare il fatto generatore del tasso di cambio a norma dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In base al principio di cui al paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo e ai criteri di cui al paragrafo 5, lettera c), del medesimo, il fatto generatore dovrebbe essere la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    (15)

    Per motivi di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dagli Stati membri solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità.

    (16)

    Per garantire la trasparenza, la sorveglianza e la corretta amministrazione degli importi messi a loro disposizione, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito alle misure concrete da adottare, ai criteri utilizzati per stabilirle, alle ragioni per la distribuzione dell'aiuto tra i diversi settori, alle misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza nei mercati interessati, all'impatto previsto delle misure e ai metodi per verificarne il raggiungimento.

    (17)

    Le difficoltà di accesso ai fattori di produzione e i problemi logistici derivanti da una brusca interruzione delle spedizioni commerciali costituiscono una turbativa immediata del mercato e di conseguenza è necessaria un'azione immediata per affrontare la situazione in modo efficiente ed efficace.

    (18)

    Per garantire che i produttori ricevano l'aiuto il più presto possibile, è opportuno che gli Stati membri possano attuare il presente regolamento quanto prima. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso dovrebbe applicarsi a condizione che lo storno di 350 000 000 EUR dalla riserva alle linee di bilancio che finanziano la misura necessaria sia effettuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di una comunicazione della Commissione attestante che il trasferimento è stato effettuato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   L'Unione mette a disposizione degli Stati membri un importo totale di 500 000 000 EUR per la concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

    2.   Gli Stati membri utilizzano gli importi messi a loro disposizione secondo quanto previsto in allegato per le misure di cui al paragrafo 3 nei settori colpiti da turbativa del mercato a seguito dell'aumento dei costi dei fattori di produzione o delle restrizioni commerciali. Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto dell'entità della turbativa del mercato nei diversi settori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.

    3.   Le misure adottate dagli Stati membri contribuiscono alla sicurezza alimentare o rispondono agli squilibri del mercato e sostengono gli agricoltori dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi:

    a)

    economia circolare;

    b)

    gestione dei nutrienti;

    c)

    l'uso efficiente delle risorse;

    d)

    metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.

    4.   Gli Stati membri garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto, il vantaggio economico dell'aiuto dell'Unione è integralmente trasferito su di loro.

    5.   Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 3 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2022.

    6.   Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, il fatto generatore del tasso di cambio di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli importi fissati nell'allegato del presente regolamento è la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    7.   Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

    Articolo 2

    Gli Stati membri possono concedere un aiuto supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell'articolo 1 fino a un massimo del 200 % dell'importo corrispondente stabilito per ciascuno Stato Membro nell'allegato, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.

    Gli Stati membri versano il sostegno supplementare entro il 30 settembre 2022.

    Articolo 3

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    a)

    senza indugio e non oltre il 30 giugno 2022:

    1)

    una descrizione delle misure da adottare;

    2)

    i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto e le ragioni per la distribuzione dell'aiuto tra i diversi settori;

    3)

    l'effetto previsto delle misure al fine di garantire la sicurezza alimentare e stabilizzare il mercato;

    4)

    le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto;

    5)

    le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza;

    6)

    il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell'articolo 2;

    b)

    entro e non oltre il 15 maggio 2023, gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento si applica, a condizione che lo storno di 350 000 000 EUR dalla riserva alla linea di bilancio che finanzia la misura eccezionale sia effettuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di una comunicazione della Commissione attestante che il trasferimento è stato effettuato.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (3)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

    (4)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


    ALLEGATO

    Importi disponibili per gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2

    Stato membro

    EUR

    Belgio

    6 268 410

    Bulgaria

    10 611 143

    Cechia

    11 249 937

    Danimarca

    10 389 359

    Germania

    60 059 869

    Estonia

    2 571 111

    Irlanda

    15 754 693

    Grecia

    26 298 105

    Spagna

    64 490 253

    Francia

    89 330 157

    Croazia

    5 354 710

    Italia

    48 116 688

    Cipro

    632 153

    Lettonia

    4 235 161

    Lituania

    7 682 787

    Lussemburgo

    443 570

    Ungheria

    16 939 316

    Malta

    69 059

    Paesi Bassi

    8 097 139

    Austria

    8 998 887

    Polonia

    44 844 365

    Portogallo

    9 105 131

    Romania

    25 490 649

    Slovenia

    1 746 390

    Slovacchia

    5 239 169

    Finlandia

    6 872 674

    Svezia

    9 109 115


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