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Document 32022R0248
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/248 of 15 February 2022 registering a geographical indication of a spirit drink under Article 30(2) of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council ‘Pregler’/‘Osttiroler Pregler’
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/248 della Commissione del 15 febbraio 2022 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Pregler»/«Osttiroler Pregler»
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/248 della Commissione del 15 febbraio 2022 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Pregler»/«Osttiroler Pregler»
C/2022/1020
GU L 41 del 22.2.2022, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 41/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/248 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2022
che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Pregler»/«Osttiroler Pregler»
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Austria il 7 giugno 2019 ai fini della registrazione del nome «Pregler»/«Osttiroler Pregler» come indicazione geografica. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato a decorrere dall’8 giugno 2019. |
(3) |
Avendo concluso che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), conformemente all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787. |
(4) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787. |
(5) |
È pertanto opportuno registrare il nome «Pregler»/«Osttiroler Pregler» come indicazione geografica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Pregler»/«Osttiroler Pregler» è registrata. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede all’indicazione geografica «Pregler»/«Osttiroler Pregler» la protezione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).