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Document 32022D1921

    Decisione (UE) 2022/1921 della Banca centrale europea del 29 settembre 2022 relativa alla metodologia per il calcolo delle sanzioni per presunte infrazioni degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2022/32)

    ECB/2022/32

    GU L 263 del 10.10.2022, p. 59–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1921/oj

    10.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 263/59


    DECISIONE (UE) 2022/1921 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 29 settembre 2022

    relativa alla metodologia per il calcolo delle sanzioni per presunte infrazioni degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2022/32)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 132, paragrafo 3,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5 e 34,

    visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (2) e in particolare l’articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98, la Banca centrale europea (BCE) può irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica.

    (2)

    L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2532/98 dispone che, nel decidere se irrogare una sanzione e nello stabilire la sanzione appropriata, la BCE deve essere guidata dal principio di proporzionalità. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento contiene un elenco non esaustivo di circostanze che la BCE deve prendere in considerazione, ove necessario, nel caso specifico.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) (3) stabilisce la procedura per la presentazione di una proposta da parte dell’unità di indagine della BCE o della BCN competente al Comitato esecutivo della BCE al fine di determinare se il soggetto dichiarante abbia commesso un’infrazione presunta e di precisare l’importo proposto della sanzione da irrogare, e prevede una procedura d’infrazione semplificata per sanzionare le infrazioni minori.

    (4)

    Al fine di garantire la parità di trattamento tra i soggetti dichiaranti e come disposto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2022/1917 della Banca centrale europea (BCE/2022/31) (4), è opportuno che la BCE stabilisca la metodologia che le banche centrali competenti dell’Eurosistema devono seguire per calcolare l’importo della sanzione proposto. È opportuno che il calcolo sia effettuato in due fasi. In primo luogo, si calcola un importo base considerando gli aspetti quantitativi della presunta infrazione e, in secondo luogo, si prendono in considerazione le circostanze e le informazioni pertinenti per effetto delle quali l’importo base può essere adeguato.

    (5)

    Per tale motivo, e al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità delle decisioni della BCE quando irroga sanzioni ai soggetti dichiaranti, è opportuno che tale metodologia precisi nel dettaglio gli aspetti quantitativi utilizzati nel calcolo dell’importo base. Inoltre, è opportuno che tale metodologia fornisca indicazioni relative alle circostanze e alle informazioni che, se pertinenti, dovrebbero essere prese in considerazione da una banca centrale competente dell’Eurosistema nel calcolo dell’importo della sanzione proposto.

    (6)

    Sebbene, generalmente, per determinare la dimensione economica di un soggetto dichiarante che non osserva gli obblighi di segnalazione statistica dovrebbero essere utilizzate le attività totali di tale soggetto, quando si determina la dimensione economica di un soggetto dichiarante che non osserva determinate tipologie di obblighi di segnalazione, quali, ad esempio, quelli relativi alle statistiche sui pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/43) (5) e quelli relativi ai titoli tenuti in custodia di cui al regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (6), il numero totale dei suoi clienti, il valore totale delle sue operazioni di pagamento o il valore totale dei titoli depositati presso un custode, sono strumenti più adeguati di misurazione della sua dimensione economica al fine di calcolare l’importo base. Per tali scopi, è altresì opportuno considerare la dimensione economica di un soggetto dichiarante che non osserva gli obblighi di segnalazione statistica relativi alla dimensione economica degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, in caso di statistiche sulle operazioni di mercato monetario stabilite nel regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (7), oppure degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, in ogni altro caso.

    (7)

    Ai fini dell’elaborazione periodica di statistiche sul mercato monetario, come richiesto dal regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48), potrebbero essere sanzionati errori nei dati sul segmento di mercato non garantito che non vengono corretti prima del termine per la trasmissione stabilito dalla BCE o dalla BCN, in quanto è fondamentale ricevere informazioni statistiche tempestive, accurate e complete sul segmento di mercato non garantito che siano conformi a elevati standard di integrità per l’assolvimento dei compiti della BCE nel campo della politica monetaria. Per questa ragione, e per assicurare la coerenza con l’applicazione del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31), è opportuno e appropriato per le banche centrali dell’Eurosistema applicare la presente decisione entro tre mesi dalla notifica nei casi di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica di cui al regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48).

    (8)

    Al fine di garantire un’applicazione coerente delle norme armonizzate, le BCN e la BCE devono conformarsi alla presente decisione dalla stessa pertinente data di applicazione del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31).

    (9)

    In ogni caso, per garantire continuità e chiarezza, è opportuno far sì che le BCN competenti e la BCE continuino a rispettare i requisiti di cui alla decisione BCE/2010/10 (8) nei casi di presunte infrazioni che si verificano prima della pertinente data di applicazione della presente decisione, compresi i casi di inosservanza reiterata quando uno o più casi di inosservanza si verificano prima e dopo la data di applicazione della presente decisione.

    (10)

    I principi seguiti dalla BCE per calcolare le sanzioni, a partire dal periodo di riferimento di dicembre 2004 per gli obblighi di segnalazione mensile e dal quarto trimestre 2004 per gli obblighi di segnalazione trimestrale per le infrazioni degli obblighi di segnalazione statistica in materia di bilancio, dovute all’inosservanza dei requisiti minimi di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea (BCE/2001/13) (9), erano stati precisati nella Comunicazione della Banca centrale europea relativa all’imposizione di sanzioni in caso di infrazione degli obblighi di segnalazione statistica in materia di bilancio (10). Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che la comunicazione sia revocata,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   La presente decisione stabilisce la metodologia per determinare l’importo proposto adeguato di una sanzione che deve essere irrogata dalla BCE nei confronti di un soggetto dichiarante sottoposto a obblighi di segnalazione statistica e che non rispetta tali obblighi.

    2.   La metodologia si applica al calcolo dell’importo di una sanzione proposto per una o più presunte infrazioni in relazione alle quali sia stata avviata una procedura di infrazione a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31).

    3.   La presente decisione non osta a che il Comitato esecutivo della BCE eserciti il proprio potere discrezionale di irrogare una sanzione che ritenga appropriata ai sensi dell’articolo 7 bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4).

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31).

    2.   Si applicano altresì le seguenti definizioni:

    1)

    per «termine stabilito dalla BCE» si intende la data e l’ora stabilita dalla BCE per la ricezione di informazioni statistiche dalle BCN o, in caso di segnalazione diretta, dai soggetti dichiaranti in conformità ai regolamenti o alle decisioni in materia di statistica adottati dalla BCE;

    2)

    per «termine stabilito dalla BCN» si intende la data e l’ora stabilita da una BCN per la ricezione di informazioni statistiche da parte dei soggetti dichiaranti al fine di rispettare i regolamenti o le decisioni in materia di statistica adottate dalla BCE.

    Articolo 3

    Calcolo delle sanzioni proposte

    1.   Le sanzioni proposte in caso di una presunta infrazione cumulativa di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) o nel caso di una presunta infrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) sono calcolate in conformità alla seguente procedura:

    a)

    la banca centrale competente dell’Eurosistema calcola, innanzitutto, un importo base considerando gli aspetti quantitativi della presunta infrazione, compresi, se del caso:

    i)

    la dimensione economica del soggetto dichiarante;

    ii)

    la frequenza dell’infrazione;

    iii)

    la durata dell’infrazione;

    iv)

    l’entità della discrepanza tra le informazioni statistiche corrette e quelle errate;

    b)

    le circostanze rilevanti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532/98 che non sono menzionate alla lettera a) del presente paragrafo e qualsiasi altra informazione pertinente sono dunque prese in considerazione e possono rendere necessario un adeguamento dell’importo base calcolato in conformità alla lettera a).

    2.   Le sanzioni proposte in caso di colpa grave di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) sono calcolate in conformità alla seguente procedura:

    a)

    la banca centrale competente dell’Eurosistema determina, in primo luogo, un importo base applicando le ammende massime stabilite all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98 come adeguate in base della dimensione economica del soggetto dichiarante;

    b)

    tutte le circostanze rilevanti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532/98 e qualsiasi altra informazione rilevante sono poi prese in considerazione e possono rendere necessario un adeguamento dell’importo base calcolato in conformità alla lettera a).

    3.   L’adeguamento di cui al paragrafo 1, lettera b), è limitato a un massimo di un terzo dell’importo base di cui al paragrafo 1, lettera a). L’adeguamento di cui al paragrafo 2, lettera b), è limitato a un adeguamento massimo al ribasso di un terzo dell’importo base di cui al paragrafo 2, lettera a).

    4.   Laddove la presunta infrazione riguardi la segnalazione di informazioni statistiche errate, incomplete o in una forma non conforme ai requisiti di segnalazione, la BCE non deve irrogare sanzioni per errori trascurabili, oppure nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia corretto gli errori non trascurabili in osservanza della politica e delle procedure di revisione della BCE. Ciò non si applica nel caso di:

    a)

    omessa segnalazione, sistematica o intenzionale, di informazioni statistiche corrette o complete; o

    b)

    Mancata osservanza dei requisiti di segnalazione relativi al segmento di mercato non garantito ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48).

    5.   Nel calcolare le sanzioni in conformità ai paragrafi 1 e 2, le banche centrali competenti dell’Eurosistema non possono superare le ammende massime di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98.

    6.   Quando è presentata una proposta al Comitato esecutivo della BCE in conformità all’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4), la BCN competente deve descrivere in maniera sufficientemente dettagliata le modalità con le quali ha calcolato l’ammontare proposto della sanzione irrogata dalla BCE, incluso se ha attribuito una ponderazione ai fattori rilevanti per il calcolo dell’importo base o per l’adeguamento dell’importo base in conformità, rispettivamente, all’articolo 4 o all’articolo 5.

    7.   Laddove sia stata attribuita una ponderazione ai fattori rilevanti per il calcolo dell’importo base o per l’adeguamento dell’importo base in conformità, rispettivamente, all’articolo 4 o all’articolo 5, la BCE ne informa il soggetto dichiarante. Quando irroga una sanzione, la BCE informa il soggetto dichiarante circa le modalità con le quali la sanzione è stata calcolata, precisando se ha attribuito una ponderazione ai fattori rilevanti per il calcolo dell’importo base o per l’adeguamento dell’importo base in conformità, rispettivamente, all’articolo 4 o all’articolo 5.

    8.   Laddove un’infrazione degli obblighi di segnalazione statistica costituisca anche un’infrazione degli obblighi di riserva minima e, su tale base, sia irrogata una sanzione in conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio (11), nessuna altra sanzione può essere irrogata in relazione all’infrazione degli obblighi di segnalazione statistica.

    Articolo 4

    Calcolo dell’importo base

    1.   Laddove una banca centrale competente dell’Eurosistema calcoli l’importo base, gli aspetti quantitativi della presunta infrazione sui quali si basa il suo calcolo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e la dimensione economica sulla quale si basa il calcolo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, sono considerati rilevanti in conformità al presente articolo.

    2.   La dimensione economica del soggetto dichiarante è determinata con riferimento a:

    a)

    in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione relativi alle statistiche sui pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), limitatamente ai servizi di informazione sui conti, il numero totale di clienti e, altrimenti, il valore totale delle operazioni di pagamento del soggetto dichiarante, segnalati più di recente da quest’ultimo alla data della presunta infrazione in conformità a tale regolamento;

    b)

    in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica relativi ai titoli tenuti in custodia di cui al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), il valore totale dei titoli depositati presso un custode segnalati più di recente da tale custode alla data della presunta infrazione in conformità a tale regolamento;

    c)

    in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), l’ammontare delle attività totali del soggetto dichiarante determinate in base alle informazioni statistiche sui bilanci del soggetto dichiarante segnalate più di recente da quest’ultimo alla data della presunta infrazione in conformità ai regolamenti della BCE applicabili.

    Tuttavia, se alla data della presunta infrazione il soggetto dichiarante pertinente non ha osservato i suoi obblighi di comunicare le informazioni statistiche necessarie per la determinazione della sua dimensione economica, la banca centrale dell’Eurosistema competente determina la dimensione economica utilizzando, invece, le informazioni statistiche trasmesse più di recente a quella stessa banca centrale competente dell’Eurosistema oppure le informazioni altrimenti a disposizione di quest’ultima.

    3.   Al fine di determinare la dimensione economica del soggetto dichiarante, la banca centrale competente dell’Eurosistema considera la dimensione economica del soggetto dichiarante pertinente come una quota della dimensione economica totale di:

    a)

    nel caso di segnalazioni in base al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), tutti i soggetti dichiaranti facenti parte dei pertinenti operatori soggetti a obblighi di segnalazione;

    b)

    in tutti gli altri casi, tutti i soggetti dichiaranti facenti parte dei pertinenti operatori effettivamente soggetti a obblighi di segnalazione.

    4.   La frequenza della presunta infrazione è determinata con riferimento al numero di presunte infrazioni che si sono verificate nel periodo di inosservanza cui si riferisce la procedura di infrazione.

    5.   Laddove una presunta infrazione riguardi l’omessa segnalazione di informazioni statistiche alla BCE o alla BCN competente entro il relativo termine, come descritto nel regolamento o nella decisione della BCE applicabile, la durata della presunta infrazione va determinata con riferimento:

    a)

    in caso di segnalazione diretta, al numero totale di giorni lavorativi di ritardo nella segnalazione delle informazioni statistiche dopo il termine stabilito dalla BCE;

    b)

    in tutti gli altri casi, al numero totale di giorni lavorativi di ritardo nella segnalazione delle informazioni statistiche dopo il termine stabilito dalla BCN, che comprende i) il numero di giorni lavorativi precedenti il termine stabilito dalla BCE e ii) il numero di giorni lavorativi dopo il termine stabilito dalla BCE.

    6.   Laddove la presunta infrazione riguardi la segnalazione di informazioni statistiche errate, incomplete o in una forma non conforme al requisito, come descritto nel regolamento o decisione della BCE applicabile, l’entità della discrepanza deve essere determinata con riferimento alla differenza del valore assoluto fra le informazioni statistiche errate e le informazioni statistiche corrette.

    Articolo 5

    Adeguamento dell’importo base

    Laddove una banca centrale competente dell’Eurosistema prenda in considerazione le circostanze ed ogni altra informazione rilevante di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), include in tali considerazioni, se del caso:

    a)

    la buona fede e il grado di apertura del soggetto dichiarante nell’interpretazione e nell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica, anche con riferimento alle circostanze in cui è stata rilevata la presunta infrazione, ad esempio se ciò è avvenuto mediante notifica volontaria da parte del soggetto dichiarante o a seguito di un’indagine;

    b)

    il grado di diligenza e di cooperazione mostrati dal soggetto dichiarante, anche con riferimento alla condotta del soggetto dichiarante, come la sua partecipazione e cooperazione nelle procedure di infrazione o in ogni procedura della banca centrale competente dell’Eurosistema volta ad assicurare il rispetto degli obblighi di segnalazione statistica, e la sua disponibilità a porre rimedio alla presunta infrazione;

    c)

    la gravità degli effetti dell’infrazione, anche con riferimento alle conseguenze della presunta infrazione, quali l’impatto che la presunta infrazione ha sui pertinenti risultati statistici, o sull’uso delle informazioni statistiche per i compiti del Sistema europeo di banche centrali ai sensi del trattato, o qualsiasi effetto negativo nei confronti di terzi;

    d)

    la reiterazione dell’infrazione, anche con riferimento alla circostanza che il soggetto dichiarante non abbia osservato i propri obblighi di segnalazione statistica ripetutamente al di fuori del periodo di inosservanza cui si riferisce la presunta infrazione, che non è stato oggetto di un’altra procedura di infrazione.

    Articolo 6

    Riesame

    Il Consiglio direttivo riesamina l’applicazione e l’attuazione della presente decisione entro cinque anni dalla data in cui decorrono i suoi effetti, e successivamente ogni tre anni, e valuta se sia opportuno modificarla.

    Articolo 7

    Disposizione transitoria

    La presente decisione non si applica alle presunte infrazioni verificatesi prima della pertinente data di applicazione della presente decisione, come precisata all’articolo 9. In base all’articolo 13 del regolamento (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31), la decisione BCE/2010/10 continua ad applicarsi a tali presunte infrazioni, inclusi i casi di inosservanza reiterata di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) di tale decisione, ove uno o più casi di inosservanza si verifichino prima e dopo la relativa data di applicazione della presente decisione come precisata all’articolo 9.

    Articolo 8

    Applicazione specifica alle infrazioni in materia di segnalazioni statistiche sui mercati monetari

    In caso di presunte infrazioni del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), le BCN competenti e la BCE si conformano agli obblighi stabiliti nella presente decisione a decorrere dal 31 gennaio 2023.

    Articolo 9

    Efficacia

    1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

    2.   Essa si applica dal 30 aprile 2024, ad eccezione dell’articolo 8 che si applica a decorrere dal 31 gennaio 2023.

    Articolo 10

    Destinatari

    Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie della presente decisione.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 settembre 2022

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

    (2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

    (3)  Regolamento della Banca centrale europea (CE) n. 2157/1999, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).

    (4)  Regolamento (UE) 2022/1917 della Banca centrale europea, del 29 settembre 2022, relativo alle procedure d’infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31) (cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell’1.11.2012, pag. 6).

    (7)  Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).

    (8)  Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea, del 19 agosto 2010, relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).

    (9)  Regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) (GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1).

    (10)  GU C 195 del 31.7.2004, pag. 8.

    (11)  Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).


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