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Document 32022D1024

    Decisione (UE) 2022/1024 del Consiglio del 7 aprile 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale riguardo alle modifiche dell’allegato III di tale convenzione

    ST/7010/2022/INIT

    GU L 172 del 29.6.2022, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1024/oj

    29.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 172/9


    DECISIONE (UE) 2022/1024 DEL CONSIGLIO

    del 7 aprile 2022

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale riguardo alle modifiche dell’allegato III di tale convenzione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, l’articolo 207, paragrafo 3, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è entrata in vigore il 24 febbraio 2004 ed è stata conclusa a nome dell’Unione con la decisione 2006/730/CE del Consiglio (1).

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio attua la convenzione nell’Unione (2).

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 7 della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione ha la facoltà di includere sostanze chimiche nell’elenco dell’allegato III della convenzione.

    (4)

    Si prevede che, in occasione della sua decima riunione, la conferenza delle parti della convenzione adotti decisioni volte a includere altre sostanze chimiche nell’elenco dell’allegato III di detta convenzione.

    (5)

    Al fine di garantire che le parti importatrici beneficino della tutela offerta dalla convenzione, e poiché tutti i criteri pertinenti previsti dalla convenzione sono rispettati, è necessario e opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l’esame dei prodotti chimici ai sensi della convenzione riguardo all’inclusione nell’allegato III della convenzione dell’acetocloro, del carbosulfano, dell’amianto crisotilo, del decabromodifeniletere, del fention, di alcuni formulati liquidi che contengono paraquat dicloruro e dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati. L’uso di tali sostanze chimiche è già vietato o soggetto a severe restrizioni all’interno dell’Unione e, ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012, la maggior parte di esse è sottoposta a vincoli più estesi sulle esportazioni rispetto a quanto stabilito dalla convenzione.

    (6)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla decima riunione della conferenza delle parti riguardo alle modifiche dell’allegato III della convenzione, poiché tali modifiche vincoleranno l’Unione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale consiste nel sostenere la modifica dell’allegato III della convenzione per quanto riguarda l’inclusione dell’acetocloro, del carbosulfano, dell’amianto crisotilo, del decabromodifeniletere, del fention (in formulati a volume ultra basso — ULV — che contengono l’ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l), dei formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l, e dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati.

    Articolo 2

    Alla luce dell’andamento della decima riunione della conferenza delle parti, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. DENORMANDIE


    (1)  Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

    (2)  Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).


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