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Document 32021R2225

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2225 della Commissione del 16 novembre 2021 che stabilisce i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità per conservare i dati, a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2021/6719

    GU L 448 del 15.12.2021, p. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2225/oj

    15.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 448/23


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2225 DELLA COMMISSIONE

    del 16 novembre 2021

    che stabilisce i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità per conservare i dati, a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2019/817, unitamente al regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione.

    (2)

    Al fine di migliorare la qualità dei dati e armonizzare i requisiti di qualità, è necessario stabilire i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità per i dati inseriti e conservati nei sistemi di informazione dell’UE sottostanti, nel servizio comune di confronto biometrico e nell’archivio comune di dati di identità.

    (3)

    Tali misure dovrebbero essere attuate e valutate dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), tenuto conto delle disposizioni specifiche stabilite per ciascun sistema di informazione dell’UE e per la componente dell’interoperabilità. Per svolgere tali compiti, eu-LISA dovrebbe avvalersi della consulenza di esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione che utilizzano i sistemi di informazione dell’UE e le componenti dell’interoperabilità.

    (4)

    I meccanismi e le procedure di controllo della qualità dei dati dovrebbero determinare la conformità dei dati di input alle regole di blocco e alle regole non vincolanti applicabili ai sistemi di informazione dell’UE sottostanti, al servizio comune di confronto biometrico e all’archivio comune di dati di identità. eu-LISA dovrebbe essere responsabile di garantire che le regole di qualità dei dati continuino ad essere adeguate al conseguimento degli obiettivi dei sistemi di informazione dell’UE e delle componenti dell’interoperabilità.

    (5)

    Per ciascun indicatore di controllo della qualità, eu-LISA dovrebbe determinare e valutare l’adeguatezza della norma minima di qualità indispensabile per conservare i dati nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità. Le norme di qualità dei dati dovrebbero consentire di individuare automaticamente i dati inviati che sono palesemente errati o incoerenti, affinché lo Stato membro da cui provengono sia in grado di verificarli e di provvedere a tutte le misure correttive necessarie.

    (6)

    È opportuno istituire meccanismi di pulizia dei dati e di individuazione dei problemi al fine di verificare regolarmente che i dati conservati nei sistemi di informazione dell’UE sottostanti e nelle componenti dell’interoperabilità siano validi e conformi alle norme di qualità dei dati.

    (7)

    eu-LISA dovrebbe garantire una capacità centrale di monitoraggio per la qualità dei dati e per la redazione di relazioni periodiche sulla qualità dei dati destinate agli Stati membri. Tali relazioni dovrebbero essere elaborate dall’archivio centrale di relazioni e statistiche conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e alle norme di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione (3).

    (8)

    Dato che il regolamento (UE) 2019/817 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento.

    (9)

    Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (4); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (10)

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

    (11)

    Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

    (12)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

    (13)

    Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

    (14)

    Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 30 aprile 2021.

    (15)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’interoperabilità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ambito di applicazione e oggetto

    1.   Il presente regolamento stabilisce i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per quanto riguarda i dati conservati nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

    2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre i dettagli relativi agli indicatori comuni della qualità dei dati e alle norme minime di qualità per conservare i dati, in particolare per quanto riguarda i dati biometrici, nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

    3.   Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione specifica sulla qualità dei dati in relazione ai sistemi di informazione dell’UE prevista dal diritto dell’Unione.

    4.   Il presente regolamento si applica ai sistemi di informazione dell’UE e alle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    a)

    «dati di input»: dati soggetti ai controlli di qualità dei dati ai fini della loro conservazione in un sistema di informazione dell’UE o in una componente dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;

    b)

    «meccanismo di pulizia dei dati»: meccanismo che effettua controlli per assicurare la programmata cancellazione dei dati conservati in un sistema di informazione dell’UE o in una componente dell’interoperabilità conformemente al diritto dell’Unione;

    c)

    «meccanismo di individuazione dei problemi»: meccanismo che effettua controlli per individuare i dati che non soddisfano le regole o norme di qualità dei dati;

    d)

    «regole di blocco»: regole, o insieme di regole, che misurano il grado di conformità dei dati di input ai requisiti definiti in materia di dati che ne condizionano la conservazione o l’uso, o entrambi. Rientrano tra tali regole anche le regole di qualità dei dati che disciplinano ciascun sistema di informazione dell’UE e che devono essere rispettate prima che i dati possano essere inseriti nel sistema. Ai dati di input non conformi a una regola di blocco sarà rifiutato l’inserimento e la conservazione nel sistema di informazione dell’UE e nella componente dell’interoperabilità;

    e)

    «regole non vincolanti»: regole, o insieme di regole, che misurano il grado di conformità dei dati di input ai requisiti definiti in materia di dati che ne condizionano la pertinenza o l’uso ottimale, o entrambi. Le regole non vincolanti non impediscono l’inserimento e la conservazione dei dati di input non conformi. Rientrano tra tali regole anche le regole di qualità dei dati che disciplinano ciascun sistema di informazione dell’UE e che dovrebbero essere rispettate prima che i dati possano essere inseriti nel sistema. I dati di input non conformi a una regola non vincolante sono inseriti nel sistema di informazione dell’UE o nella componente dell’interoperabilità con una segnalazione, una notifica o un messaggio di avviso di un problema di qualità dei dati.

    Articolo 3

    Procedure e meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati

    1.   I controlli automatizzati della qualità sono effettuati sui dati inseriti e conservati nel servizio comune di confronto biometrico e nell’archivio comune di dati di identità conformemente alle regole di cui all’articolo 4.

    2.   I controlli automatizzati della qualità sono effettuati sui dati inseriti e conservati nei sistemi di informazione dell’UE di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 conformemente alle regole che disciplinano i meccanismi di controllo della qualità dei dati di tali sistemi.

    3.   I meccanismi di controllo della qualità dei dati sono attivati conformemente alle regole che disciplinano la qualità dei dati in tali sistemi di informazione dell’UE e componenti dell’interoperabilità.

    4.   Al fine di determinare la conformità dei dati di input alle regole di blocco o alle regole non vincolanti ad essi applicabili, i meccanismi di controllo della qualità dei dati di cui al paragrafo 3 sono conformi alla sezione 1 dell’allegato del presente regolamento.

    5.   Se i dati di input devono essere inseriti nel sistema di informazione dell’UE o nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, i meccanismi di controllo della qualità dei dati valutano in che misura i dati sono conformi a ciascun indicatore della qualità dei dati applicando la norma di qualità dei dati di ciascun indicatore. A seguito di tale valutazione, i meccanismi di controllo della qualità dei dati attribuiscono ai dati di input una classificazione della qualità secondo la procedura di cui alle sezioni 2 e 3 dell’allegato del presente regolamento.

    6.   Gli indicatori comuni della qualità dei dati sono i seguenti: completezza, esattezza, tempestività, unicità e coerenza.

    7.   eu-LISA attua le norme di qualità dei dati per ciascun indicatore secondo le procedure di cui all’articolo 5.

    8.   I meccanismi di pulizia dei dati e di individuazione dei problemi controllano regolarmente la validità e la conformità qualitativa dei dati conservati nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, conformemente alla sezione 4 dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 4

    Meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati inseriti e conservati

    1.   Al fine di migliorare la qualità dei dati sono istituiti meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per aiutare a inserire e conservare dati conformi ai requisiti di qualità nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817. I dati sono inseriti e conservati conformemente alle regole che disciplinano la qualità dei dati in tali sistemi di informazione dell’UE o componenti dell’interoperabilità.

    2.   Ai fini dell’inserimento dei dati da parte del personale debitamente autorizzato nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, i meccanismi automatizzati di controllo della qualità verificano gli indicatori comuni della qualità di cui alla sezione 2 dell’allegato del presente regolamento.

    3.   I meccanismi di controllo della qualità dei dati consentono l’applicazione delle regole di blocco e delle regole non vincolanti conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, che disciplinano la qualità dei dati nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

    Articolo 5

    Procedure riguardanti gli indicatori, le norme e i meccanismi di controllo della qualità dei dati

    1.   eu-LISA è responsabile di assicurare che le regole di qualità dei dati siano adeguate al conseguimento degli obiettivi dei sistemi di informazione dell’UE e delle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

    2.   eu-LISA è inoltre responsabile di attuare le norme minime di qualità dei dati per la conservazione dei dati biometrici nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

    3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, eu-LISA tiene conto delle esigenze specifiche di ciascun sistema di informazione dell’UE e di ciascuna componente dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e si avvale dell’assistenza e della consulenza di esperti della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione che utilizzano tali sistemi di informazione dell’UE e componenti dell’interoperabilità.

    4.   Si applicano le seguenti procedure di controllo della qualità dei dati:

    a)

    eu-LISA attua le norme di qualità dei dati per ciascun indicatore della qualità dei dati conformemente alla sezione 2 dell’allegato del presente regolamento;

    b)

    i valori sono attribuiti alle norme separatamente per ciascuno degli indicatori della qualità dei dati di cui all’articolo 3, paragrafo 6. Per ciascun indicatore, le norme possono attribuire valori diversi a seconda della categoria di dati;

    c)

    se richiesto, e dopo la pubblicazione delle relazioni periodiche sulla qualità dei dati conformemente all’articolo 6, eu-LISA valuta l’adeguatezza dei valori e delle norme e li modifica nella misura in cui non sono più adeguati;

    d)

    se richiesto, e dopo la pubblicazione delle relazioni periodiche sulla qualità dei dati conformemente all’articolo 6, eu-LISA valuta l’adeguatezza dei meccanismi di controllo della qualità dei dati che consentono l’applicazione delle regole di blocco e delle regole non vincolanti e, se del caso, li modifica;

    e)

    al fine di modificare le norme di qualità dei dati e i loro valori e di adottare qualsiasi decisione sui meccanismi di controllo della qualità dei dati conformemente alle lettere c) e d) del presente paragrafo, eu-LISA consulta i gruppi consultivi per ciascuno dei sistemi di informazione dell’UE e ciascuna delle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

    5.   Al fine di modificare i valori delle norme di qualità dei dati e di adottare qualsiasi decisione sui meccanismi di controllo della qualità dei dati, eu-LISA si basa sulla valutazione del funzionamento dei meccanismi di controllo della qualità dei dati.

    Articolo 6

    Relazioni sulle procedure e sui meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e sugli indicatori comuni della qualità dei dati ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817

    1.   Le relazioni di cui all’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 sono elaborate dall’archivio centrale di relazioni e statistiche conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e alle norme di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione.

    2.   Le relazioni non includono dati personali e contengono almeno i seguenti parametri di informazione sulla qualità dei dati, estratti mediante uno strumento o un insieme di strumenti sviluppati a tali fini:

    a)

    per i dati alfanumerici e biometrici valutati in base alle regole di blocco e alle regole non vincolanti, la conformità agli indicatori della qualità dei dati:

    (1)

    completezza (%);

    (2)

    esattezza (%):

    (3)

    unicità (%);

    (4)

    tempestività (%);

    (5)

    coerenza dei dati (%);

    b)

    completezza dei fascicoli di domanda (%);

    c)

    conformità dei dati alla classificazione «buona qualità» (%);

    d)

    conformità dei dati alla classificazione «bassa qualità» (%);

    e)

    risultati del meccanismo di pulizia dei dati;

    f)

    risultati del meccanismo di individuazione dei problemi;

    g)

    campi di dati che causano frequenti problemi di qualità;

    h)

    elenco dei 10 principali problemi per ciascuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g);

    i)

    Stati membri interessati dai 10 principali problemi di qualità.

    3.   eu-LISA sviluppa una capacità centrale di monitoraggio per la qualità dei dati e per la redazione di relazioni di cui al presente articolo su base settimanale.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

    (2)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2021/2223 della Commissione, del 30 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio con le modalità di funzionamento dell’archivio centrale di relazioni e statistiche (cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale).

    (4)  Il presente regolamento non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

    (7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

    (9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

    (10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

    (11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


    ALLEGATO

    SEZIONE 1

    Meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati per i dati da inserire

    I dati inseriti nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità saranno soggetti a meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati basati sulle regole di blocco e sulle regole non vincolanti quali definite all’articolo 2. Si tratta delle regole stabilite nei sistemi di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità che determinano se l’inserimento e la conservazione dei dati di input debbano essere consentiti o rifiutati. Le regole di blocco e le regole non vincolanti sono stabilite sulla base dei seguenti parametri: lunghezza, formato, tipo, conformità alle norme di qualità, semantica, ripetizione e sintassi.

    SEZIONE 2

    Considerazioni generali sugli indicatori comuni della qualità dei dati e sulle norme minime di qualità per i dati da inserire

    I dati di input oggetto della procedura di verifica della qualità sono valutati in base alle regole di qualità dei dati definite in ciascun sistema di informazione dell’UE e in ciascuna componente dell’interoperabilità, come indicato nella sezione 1. Se le regole applicabili ai dati di input non impediscono l’inserimento e la conservazione, i meccanismi di controllo della qualità dei dati misurano la qualità dei dati di input utilizzando gli indicatori della qualità dei dati ad essi applicabili.

    I meccanismi di controllo della qualità dei dati misurano la qualità dei dati di input conformemente a ciascun indicatore pertinente. I meccanismi di controllo della qualità dei dati tengono conto di un coefficiente di ponderazione per calcolare il peso relativo di ciascun indicatore sulla qualità globale dei dati di input.

    A tal fine, i meccanismi di controllo della qualità dei dati sono adattati per applicarsi a un’unica raccolta di dati all’interno di una registrazione, o a una banca dati.

    Dopo aver applicato il coefficiente di ponderazione ai dati di input, i meccanismi di controllo della qualità dei dati generano un profilo dei dati di input contenente i risultati dell’applicazione delle norme sugli indicatori, ad esempio valori numerici che valutano la qualità dei dati di input secondo ciascun indicatore.

    La tabella 1 elenca l’insieme minimo di indicatori della qualità dei dati, ad esempio gli indicatori che si applicano sempre ai dati di input, conformemente alle regole applicate da ciascun sistema di informazione dell’UE e da ciascuna componente dell’interoperabilità. Tali indicatori sono i seguenti: completezza, esattezza, coerenza, tempestività, unicità.

    Tabella 1

    Elenco degli indicatori minimi della qualità dei dati

    Indicatore

    Descrizione

    Ambito di applicazione principale

    Unità di misura

    Completezza

    Indica il grado in cui i dati di input hanno valori per tutti gli attributi attesi e i relativi requisiti in uno specifico contesto d’uso. Misura se tutti i dati obbligatori sono forniti e se gli inserimenti in elenco della banca dati (o settoriali) soddisfano le richieste stabilite.

    Campi di dati obbligatori (alfanumerici e biometrici)

    Tasso di completezza dei dati: rapporto tra il numero di caselle di dati fornite e il numero di caselle di dati richieste

    Esattezza

    Indica il grado in cui i dati di input rappresentano la vicinanza delle stime ai valori reali sconosciuti. Può trattarsi di esattezza dei dati relativi a un’unica entità e/o di esattezza di dati analoghi per entità comparabili.

    Dati alfanumerici e biometrici

    Tassi di errore di campionamento, tasso di mancata risposta totale, tasso di mancata risposta parziale, tassi di errore di acquisizione dei dati ecc.

    Coerenza

    Indica il grado in cui i dati di input hanno attributi privi di contraddizioni e coerenti con gli altri dati in uno specifico contesto d’uso. Misura il grado in cui un insieme di dati soddisfa le regole operative definite che si applicano a tali dati in tutti i casi, e indica l’assenza di un conflitto di contenuto dei dati. Può trattarsi di coerenza tra i dati relativi a un’unica entità e/o di coerenza tra dati analoghi per entità comparabili.

    Dati alfanumerici

    Percentuale

    Tempestività

    Indica il grado in cui i dati di input sono forniti entro una data predefinita o un termine predefinito che ne condiziona la validità o il contesto d’uso. Misura il grado di aggiornamento dei dati e indica se i dati richiesti possono essere forniti entro il termine stabilito.

    Dati alfanumerici e biometrici

    Intervallo di tempo -finale: numero di giorni dall’ultimo giorno di riferimento al giorno in cui i dati di input sono forniti.

    Unicità

    Indica il grado in cui i dati di input non sono duplicati nello stesso sistema di informazione dell’UE o nella stessa componente dell’interoperabilità.

    Campi di dati obbligatori (alfanumerici e biometrici)

    Percentuale di unità di dati che non sono duplicate

    L’indicatore di esattezza per i dati biometrici comprende anche la risoluzione. La risoluzione misura il grado in cui i dati di input contengono il quantitativo richiesto di punti o pixel per unità di lunghezza. L’unità per visualizzare i pixel sullo schermo dovrebbe utilizzare «pi» (pixel per inch - pixel/pollice) per la stampa e «dot pi» (dot pixels per inch - punti pixel/pollice) per i sistemi di output. Inoltre dovrebbe indicare il numero di bit usati per pixel (16 colori: 4 bit per pixel; 256 colori: 8 bit; 65 000 colori: 16 bit; 16,5 milioni di colori: 24 bit).

    SEZIONE 3

    Classificazione della qualità dei dati

    Dopo lo sviluppo del profilo dei dati di input di cui al punto 2, ai dati di input è attribuita una classificazione della qualità dei dati. Si applicano le seguenti classificazioni della qualità dei dati:

    a)

    «buona qualità»: il profilo dei dati di input dimostra la conformità richiesta all’indicatore della qualità dei dati applicabile;

    b)

    «bassa qualità»: il profilo dei dati di input non dimostra la conformità richiesta agli indicatori della qualità dei dati applicabili in caso di una regola non vincolante;

    c)

    «rifiutati»: il profilo dei dati di input non dimostra la conformità richiesta agli indicatori della qualità dei dati applicabili in caso di una regola di blocco.

    Quando ai dati di input è attribuita una classificazione «buona qualità», i dati sono conservati nel sistema o nella componente senza alcun avviso sulla loro qualità.

    Quando ai dati di input è attribuita una classificazione «bassa qualità», i dati sono conservati nel sistema o nella componente con un avviso sulla loro qualità. L’avviso indica che i dati di input devono essere rettificati e il motivo per cui i dati di input non dimostrano la conformità richiesta agli indicatori della qualità applicabili. Ove possibile, l’avviso individua il o i campi e/o il o i contenuti dei dati interessati dai problemi di qualità dei dati e suggerisce le modifiche necessarie affinché i dati di input rispondano alla classificazione «buona qualità».

    SEZIONE 4

    Monitoraggio della qualità dei dati

    Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 8, sono utilizzati due tipi di meccanismi:

    a)

    meccanismi di pulizia dei dati. Tali meccanismi effettuano controlli per individuare i dati il cui restante periodo di conservazione è inferiore al termine stabilito nella legislazione che disciplina il sistema di informazione dell’UE o la componente dell’interoperabilità pertinente. I meccanismi di pulizia dei dati informano lo Stato membro della programmata cancellazione dei dati, consentendogli di adottare, se necessario, le misure appropriate;

    b)

    meccanismi di individuazione dei problemi. Tali meccanismi effettuano controlli per individuare i dati che non soddisfano più una o più regole o norme di qualità dei dati relative agli indicatori della qualità dei dati. Tali controlli possono inviare all’autorità competente dello Stato membro un avviso o una notifica indicante il motivo per cui i dati non soddisfano più una o più regole o norme di qualità dei dati. Ove possibile, l’avviso suggerisce le modifiche necessarie affinché i dati di input soddisfino le nuove regole o norme. In nessun caso l’applicazione di tali controlli comporta la cancellazione automatica dei dati conservati nei sistemi di informazione dell’UE o nelle componenti dell’interoperabilità. In caso di inserimento di nuovi dati in un sistema di informazione dell’UE o in una componente di interoperabilità mentre sono attivi i meccanismi di individuazione dei problemi, detti meccanismi non si applicano a tali dati.

    In seguito alla revisione delle regole o norme di qualità dei dati, eu-LISA può decidere che nel sistema di informazione dell’UE e nelle componenti dell’interoperabilità siano attuati meccanismi di individuazione dei problemi ad hoc.

    eu-LISA può consultare il gruppo consultivo per uno dei sistemi di informazione dell’UE o per una delle componenti dell’interoperabilità per decidere se attuare un meccanismo di individuazione dei problemi ad hoc nel sistema di informazione dell’UE o nella componente dell’interoperabilità corrispondente nella misura necessaria per le finalità di tale sistema di informazione dell’UE o componente dell’interoperabilità.


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