This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R2204
Commission Regulation (EU) 2021/2204 of 13 December 2021 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), as regards carcinogenic, mutagenic or reproductive toxicant (CMR) substances (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/8924
GU L 446 del 14.12.2021, p. 34–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R1907 | aggiunta | allegato XVII appendice 2 tabella testo | 01/03/2022 | |
Modifies | 32006R1907 | aggiunta | allegato XVII appendice 4 tabella testo | 01/03/2022 | |
Modifies | 32006R1907 | aggiunta | allegato XVII appendice 6 tabella testo | 01/03/2022 | |
Modifies | 32006R1907 | aggiunta | allegato XVII appendice 2 tabella testo | 17/12/2022 | |
Modifies | 32006R1907 | aggiunta | allegato XVII appendice 6 tabella testo | 17/12/2022 |
14.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 446/34 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/2204 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2021
che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 alle voci 28, 29 e 30 si vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni. |
(2) |
Le sostanze classificate come CMR sono elencate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici da 1 a 6, nell’ultima versione modificata dal regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione (3), non recepisce ancora le nuove classificazioni come CMR delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dai regolamenti delegati della Commissione (UE) 2020/1182 (4) e (UE) 2021/849 (5). È pertanto opportuno aggiungere le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1 A o 1B elencate nei regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849 al regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendici 2, 4 e 6. |
(4) |
La classificazione delle sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2020/1182 si applica a decorrere dal 1o marzo 2022. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1 A o 1B dal regolamento delegato (UE) 2020/1182 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2022. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B classificate a norma del regolamento delegato (UE) 2020/1182. |
(5) |
La classificazione delle sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2021/849 si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1 A o 1B nel regolamento delegato (UE) 2021/849 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 17 dicembre 2022. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B classificate a norma del regolamento delegato (UE) 2021/849. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato si applica come segue:
— |
le righe relative alle sostanze fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 μm, lunghezza > 5 μm e rapporto dimensionale ≥ 3:1), dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene, m-bis(2,3-epossipropossi)benzene; etere diglicidilico di resorcinolo, 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo, N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N-(idrossimetil)glicinato di sodio], butanonossima; etilmetilchetossima; etilmetichetone ossima e N-(idrossimetil)acrilammide; metilolacrilammide; [NMA] si applicano a decorrere dal 1o marzo 2022; |
— |
le righe relative alle sostanze tetrafluoroetilene, 1,4-diossano e 7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido si applicano a decorrere dal 17 dicembre 2022. |
Il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.
Il punto 3 dell’allegato si applica come segue:
— |
le righe relative alle sostanze tris(2-metossietossi)vinilsilano; 6-(2-metossietossi)-6-vinil-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano, diclorodiottilstannano, diottil dilaurato; [1] stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati [2], ipconazolo (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-clorobenzil)-5-isopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanolo, bis(2-(2-metossietossi)etil)etere; tetraglima, 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide, diisottilftalato, 2-metossietil-acrilato, zinco piritione; (T-4)-bis[1-(idrossi-.kappa.O)piridin-2(1H)-tionato-.kappa.S]zinco, flurocloridone (ISO); 3-cloro-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirrolidin-2-one e perossido di bis(α,α-dimetilbenzile) si applicano a decorrere dal 1o marzo 2022; |
— |
le righe relative alle sostanze mancozeb (ISO), complesso (polimerico) di etilenebis (ditiocarbammato) di manganese con sale di zinco, 7-ossa-3-ossiranilbiciclo[4.1.0]eptano; 1,2-epossi-4-epossietilcicloesano; 4-vinilcicloesano diepossido, 6,6’-di-terz-butil-2,2’-metilendi-p-cresolo; [DBMC], dimetomorf (ISO); (E, Z)-4-(3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetossifenil)acriloil)morfolina, 1,2,4-triazolo e 3-metilpirazolo si applicano a decorrere dal 17 dicembre 2022. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione, del 15 dicembre 2020, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 3).
(4) Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 dell’11.8.2020, pag. 2).
(5) Regolamento delegato (UE) 2021/849 della Commissione, dell’11 marzo 2021, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 27).
ALLEGATO
L’allegato XVII è così modificato:
1) |
nell’appendice 2, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:
|
2) |
nell’appendice 4, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:
|
3) |
nell’appendice 6, le voci seguenti sono inserite nella tabella secondo l’ordine dei numeri indice ivi riportati:
|