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Document 32021R2003

    Regolamento delegato (UE) 2021/2003 della Commissione del 6 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/5752

    GU L 407 del 17.11.2021, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2003/oj

    17.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 407/4


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2003 DELLA COMMISSIONE

    del 6 agosto 2021

    che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce una serie di meccanismi di cooperazione per facilitare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di energia rinnovabile in modo efficace sotto il profilo dei costi, compresi i trasferimenti statistici tra Stati membri di energia da fonti rinnovabili. I trasferimenti statistici effettuati a norma dell’articolo 6 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001 consentono agli Stati membri che non raggiungono il loro obiettivo in materia di energie rinnovabili stabilito dalla direttiva 2009/28/CE, o il loro contributo di energia da rinnovabili di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, di acquistare il valore statistico di quote di energie rinnovabili dagli Stati membri che superano il loro obiettivo o contributo. Gli Stati membri possono utilizzare i trasferimenti statistici anche per rispettare i punti di riferimento della traiettoria indicativa a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (2)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001, la Commissione istituisce una piattaforma di facilitazione al fine di sostenere gli Stati membri che utilizzano i meccanismi di cooperazione per contribuire all’obiettivo vincolante complessivo dell’Unione in materia di energie rinnovabili.

    (3)

    Al fine di agevolare i trasferimenti statistici tra Stati membri, la Commissione ha il potere di istituire una piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform — «URDP»). L’URDP dovrebbe fornire una panoramica del conseguimento degli obiettivi e dei contributi da parte degli Stati membri, includere informazioni fornite dagli Stati membri sull’offerta e sulla domanda di trasferimenti statistici di energia rinnovabile, consentire agli Stati membri di esplicitare la loro volontà di effettuare trasferimenti statistici e descrivere le possibili condizioni per un trasferimento, individuare potenziali partner di trasferimento mediante un meccanismo di abbinamento di domanda e offerta e indicare i punti di contatto incaricati dei trasferimenti statistici negli Stati membri. L’URDP dovrebbe inoltre contenere un archivio dei documenti di orientamento e una rassegna delle informazioni disponibili sugli accordi di trasferimento statistico conclusi. L’URDP dovrebbe essere usata su base volontaria.

    (4)

    L’URDP dovrebbe facilitare gli accordi di trasferimento statistico. I potenziali trasferimenti individuati mediante il meccanismo di abbinamento non dovrebbero essere giuridicamente vincolanti.

    (5)

    I dati sulle quantità di energia aggregate disponibili per i trasferimenti statistici attraverso l’URDP dovrebbero provenire da valutazioni di terzi, nonché, a seconda dei casi, dai piani nazionali integrati per l’energia e il clima, dagli omonimi piani aggiornati e dalle relazioni intermedie in materia che gli Stati membri presentano a norma del regolamento (UE) 2018/1999. La Commissione dovrebbe inserire tali dati nella piattaforma. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter indicare l’importo dei trasferimenti statistici che sono interessati a effettuare, in qualità di acquirenti o venditori, nonché eventuali condizioni particolari che intendono includere per i trasferimenti.

    (6)

    Al fine di garantire la protezione dei dati sensibili relativi ai trasferimenti tra Stati membri, l’accesso all’URDP dovrebbe essere limitato a specifici punti di contatto individuati dagli Stati membri. Pertanto, nei casi pertinenti, si dovrebbe applicare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (7)

    Al fine di assistere gli Stati membri nella conclusione di trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili, la Commissione dovrebbe fornire materiale orientativo sull’URDP, compreso un manuale d’uso, modelli e informazioni pertinenti su accordi di trasferimento statistico conclusi.

    (8)

    Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento istituisce la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform — «URDP») per agevolare i trasferimenti statistici ai fini della direttiva (UE) 2018/2001 e per facilitare il conseguimento sia dell’obiettivo dell’Unione di cui al suo articolo 3, paragrafo 1, sia del contributo di ciascuno Stato membro a tale obiettivo conformemente al suo articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «trasferimento statistico»: il trasferimento da uno Stato membro a un altro del valore statistico, senza necessità di un trasferimento fisico, di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili di cui all’allegato B, punto 5, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) relativo alle statistiche dell’energia; tale quantità è dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della quota di energia rinnovabile dello Stato membro che effettua il trasferimento e aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della quota di energia rinnovabile dello Stato membro che accetta il trasferimento;

    2)

    «Stato membro acquirente»: lo Stato membro che conclude un accordo di trasferimento statistico per acquistare da un altro Stato membro una determinata quantità statistica di energia rinnovabile aggiungendola alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della propria quota di energia rinnovabile a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001;

    3)

    «Stato membro venditore»: lo Stato membro che conclude un accordo di trasferimento statistico per vendere a un altro Stato membro una determinata quantità statistica di energia rinnovabile deducendola dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel calcolo della propria quota di energia rinnovabile a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001;

    (4)

    «condizioni supplementari»: i criteri al di là della tempistica, del prezzo e del volume di un trasferimento statistico, cui gli Stati membri possono scegliere di subordinare un accordo di trasferimento statistico;

    (5)

    «energia da fonti rinnovabili» oppure «energia rinnovabile»: energia quale definita all’articolo 2, punto 1 della direttiva (UE) 2018/2001;

    (6)

    «volume del trasferimento statistico» oppure «volume»: il volume di energia rinnovabile trasferito, che deve essere dedotto dalla contabilità statistica dello Stato membro venditore e aggiunto a quella dello Stato membro acquirente a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.

    Articolo 3

    Obiettivi

    1.   L’URDP intende agevolare i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili ai fini della direttiva (UE) 2018/2001 e facilitare il conseguimento sia dell’obiettivo dell’Unione di cui al suo articolo 3, paragrafo 1, sia del contributo di ciascuno Stato membro a tale obiettivo conformemente al suo articolo 3, paragrafo 2.

    2.   L’URDP:

    a)

    individua le potenziali opportunità di trasferimenti statistici tra Stati membri, fornendo informazioni aggregate su:

    i)

    gli Stati membri che hanno superato o si prevede che superino il loro contributo o obiettivo in materia di energie rinnovabili e che pertanto hanno potenzialmente importi statistici di rinnovabili in eccesso da trasferire a un altro Stato membro;

    ii)

    gli Stati membri che non hanno conseguito o che si prevede non conseguano il loro contributo o obiettivo in materia di energie rinnovabili e che potrebbero pertanto essere deficitari di importi statistici di rinnovabili;

    b)

    include le informazioni fornite dagli Stati membri sull’offerta e sulla domanda di trasferimenti statistici di energia rinnovabile, compresi il volume, il prezzo e la tempistica, nonché eventuali condizioni supplementari per il trasferimento;

    c)

    facilita gli accordi di trasferimenti statistico tra Stati membri attraverso un meccanismo non vincolante di abbinamento della domanda e dell’offerta di trasferimenti statistici tra Stati membri, e fornisce punti di contatto negli Stati membri per avviare discussioni sugli accordi;

    d)

    fornisce accesso a materiale orientativo che assista gli Stati membri nella conclusione dei trasferimenti statistici;

    e)

    aumenta la trasparenza sugli accordi di trasferimento statistico conclusi fornendo informazioni chiave a riguardo, ad esempio su volumi, prezzi e tempistica, nonché sui pertinenti documenti degli accordi di trasferimento statistico, qualora pubblicamente accessibili.

    3.   Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 2, l’URDP può espletare qualsiasi altra funzione relativa al processo di trasferimento statistico di energia da fonti rinnovabili per contribuire all’obiettivo di cui al paragrafo 1.

    Articolo 4

    Individuare le quantità di energia disponibili per trasferimenti statistici

    1.   L’URDP agevola la conclusione di accordi di trasferimento statistico tra Stati membri individuando potenziali opportunità di trasferimento sulla base dei quantitativi di energia aggregati disponibili a tal fine.

    2.   Le potenziali opportunità possono essere individuate sulla base di una stima delle quantità di energia prevedibilmente disponibili per i trasferimenti statistici per paese fino al 2030, ricorrendo a informazioni pubblicamente accessibili, compresi i piani nazionali integrati per l’energia e il clima, i loro aggiornamenti e le relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima presentate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e le valutazioni di terzi.

    Articolo 5

    Richieste di vendita o di acquisto da parte degli Stati membri

    1.   Gli Stati membri possono, su base volontaria, trasmettere all’URDP dati annuali indicanti le quantità, in termini di vendita o acquisto, per i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili, che comprendono:

    a)

    il volume di energia da fonti rinnovabili che intendono acquistare da un altro Stato membro o vendere a un altro Stato membro mediante trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, qualsiasi componente di volume fissa o flessibile;

    b)

    l’indicazione del prezzo o di un intervallo di prezzi ai quali accetterebbero di acquistare da un altro Stato membro o vendere a un altro Stato membro una produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili mediante trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, qualsiasi componente di prezzo fissa o flessibile;

    c)

    la tempistica per la conclusione di un trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, uno o più anni, l’anno precedente o quello in corso oppure anni futuri;

    d)

    eventuali altre condizioni supplementari o priorità da associare al trasferimento statistico.

    2.   I volumi dei trasferimenti statistici sono definiti in «ktep» (kilotonnellate di petrolio equivalente), «GWh» (gigawattora), «TJ» (terajoule) o in un’altra unità di energia equivalente. Quando si effettua una conversione a partire dalla massa o dal volume, è necessario includere anche il corrispondente potere calorifico. La quantità di energia da fonti rinnovabili oggetto del trasferimento statistico è arrotondata a tre decimali.

    3.   I dati forniti dallo Stato membro non determinano per quest’ultimo alcun obbligo giuridico di concludere un accordo con un altro Stato membro. Essi servono unicamente a fini informativi per agevolare i negoziati tra gli Stati membri. I dati inseriti nell’URDP sono disponibili solo agli altri Stati membri e alla Commissione.

    4.   L’URDP include un meccanismo di abbinamento al fine di far incontrare la domanda e l’offerta indicate dagli Stati membri, e individuare potenziali trasferimenti di energia da fonti rinnovabili tra Stati membri.

    5.   Eventuali trasferimenti individuati dal meccanismo di abbinamento dell’URDP non sono vincolanti e servono unicamente a fini informativi in vista della possibile conclusione di accordi di trasferimento statistico tra Stati membri.

    Articolo 6

    Accesso all’URDP e punti di contatto degli Stati membri

    1.   Gli Stati membri indicano alla Commissione le persone autorizzate ad accedere all’URDP. A queste persone è negato l’accesso solo se ciò è ritenuto giustificato a causa del loro numero o funzione.

    2.   Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto incaricato dei trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili, della trasmissione delle informazioni all’URDP e del loro aggiornamento, se necessario. L’URDP fornisce informazioni sui punti di contatto di ciascuno Stato membro.

    Articolo 7

    Orientamenti e informazioni

    1.   La Commissione fornisce materiale orientativo sull’URDP e sul suo utilizzo, compreso un manuale d’uso, al fine di assistere gli Stati membri nella conclusione dei trasferimenti statistici.

    2.   Sull’URPD la Commissione può fornire accesso a ulteriori risorse e a informazioni riguardo alla piattaforma, compresi un modello di accordo e articoli e relazioni sul tema dei trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili.

    3.   Sull’URDP la Commissione mette a disposizione informazioni riguardanti gli accordi di trasferimento statistico ivi conclusi, che includono il loro volume, la tempistica, il prezzo, le condizioni supplementari nonché gli accordi stessi e, inoltre, informazioni su tempistica, volume e Stati membri partecipanti per gli accordi di trasferimento statistico conclusi al di fuori della piattaforma sulla base dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001 e anche dell’articolo 6 della direttiva 2009/28/CE.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

    (2)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

    (3)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).


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