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Document 32021R1691

    Regolamento delegato (UE) 2021/1691 della Commissione del 12 luglio 2021 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/5001

    GU L 334 del 22.9.2021, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1691/oj

    22.9.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 334/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1691 DELLA COMMISSIONE

    del 12 luglio 2021

    che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori del settore della produzione biologica

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce talune prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni concernenti alcune norme di produzione specifiche. Le registrazioni possono essere pertinenti ai fini della tracciabilità, del controllo interno della qualità e della valutazione della conformità alle norme dettagliate di produzione biologica stabilite in tale allegato.

    (2)

    Fatte salve le disposizioni in materia di tenuta delle registrazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 10, lettera c), all’articolo 34, paragrafo 5, e all’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, è necessario specificare più dettagliatamente le prescrizioni minime relative alla tenuta delle registrazioni in ciascun settore produttivo trattato dalle varie parti dell’allegato II di tale regolamento.

    (3)

    È altresì necessario introdurre alcuni elementi specifici al fine di garantire la coerenza e una base armonizzata per la tenuta delle registrazioni, fattore considerato cruciale per consentire agli operatori di fornire le prove dell’effettiva applicazione delle norme di produzione biologica.

    (4)

    Le modifiche apportate dal presente regolamento non pregiudicano le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni stabilite in altri atti dell’Unione, come per esempio quelli riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare, i mangimi e la sicurezza dei mangimi, la salute e il benessere degli animali, la salute dei vegetali, la protezione fitosanitaria e il materiale riproduttivo vegetale. Pertanto, ai fini del regolamento (UE) 2018/848, soltanto gli elementi complementari che consentono la verifica della conformità alle norme di produzione biologica dovranno essere registrati dagli operatori che già soddisfano le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni stabilite da altri atti dell’Unione, senza bisogno di duplicazioni. Alcune prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni sono però ripetute nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848, quale modificato dal presente regolamento, poiché interessano gli operatori di paesi terzi.

    (5)

    Per quanto riguarda le norme di produzione vegetale, ai fini della registrazione di dati sull’uso di concimi e ammendanti, è necessario inserire alcuni parametri per l’applicazione, dal momento che l’uso di concimi nella produzione biologica è soggetto a restrizioni quantitative e qualitative, di cui si deve tener conto quando le misure agronomiche non sono sufficienti per soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.

    (6)

    Nella produzione biologica l’uso di prodotti fitosanitari e di prodotti per la pulizia e la disinfezione, come i biocidi e i detergenti, è soggetto a restrizioni ed è limitato ai casi in cui le misure preventive non hanno impedito l’insorgenza e la diffusione di organismi nocivi e malattie, e in ogni caso ai prodotti e alle sostanze autorizzati ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848. Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1107/2009 (2) e (CE) n. 852/2004 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario esigere che gli operatori registrino le condizioni di applicazione dettagliate quando devono ricorrere all’uso di un prodotto fitosanitario, un biocida o un detergente per dimostrare, se del caso, la conformità alle restrizioni applicabili nonché il rispetto della frequenza raccomandata e del periodo precedente la raccolta.

    (7)

    Poiché gli appezzamenti agricoli possono avere caratteristiche differenti e ospitare differenti colture, le condizioni agronomiche possono variare. Di conseguenza, quando si applicano fattori di produzione esterni, il loro impiego varia da un appezzamento all’altro. È pertanto opportuno registrare i fattori di produzione esterni in relazione all’appezzamento in cui il fattore di produzione viene impiegato, per consentire agli operatori di monitorare l’efficacia e fornire registrazioni idonee ai fini della tracciabilità nonché, se del caso, i documenti giustificativi concernenti eventuali deroghe alle norme di produzione vegetale, ottenute ai sensi dell’allegato II, parte I, punto 1.8.5, del regolamento (UE) 2018/848.

    (8)

    Per quanto riguarda la raccolta di piante selvatiche e dei relativi prodotti, è necessario esigere che gli operatori tengano registrazioni delle specie interessate nonché delle quantità e dei periodi di raccolta in un habitat naturale specifico per consentire la tracciabilità e la verifica della conformità alle condizioni dell’habitat naturale.

    (9)

    Quanto alle norme di produzione animale, in vista di eventuali deroghe a tali norme concesse ai sensi dell’allegato II, parte II, punti 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, lettera c) e 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori dovrebbero conservare i documenti giustificativi riguardanti tali deroghe per consentire la tracciabilità e il controllo della conformità alle condizioni applicabili.

    (10)

    Fatte salve le prescrizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 e del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli operatori dovrebbero tenere registrazioni dettagliate dell’origine degli animali introdotti nell’azienda e conservare i precedenti registri veterinari di tali animali, per poter garantire la tracciabilità e dimostrare la conformità alle condizioni specifiche di cui all’allegato II, parti II e III, del regolamento (UE) 2018/848.

    (11)

    Inoltre per documentare la conformità alle esigenze nutrizionali specifiche di ciascuna specie e alle pertinenti norme nutrizionali stabilite per i differenti gruppi di animali nell’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori dovrebbero tenere registrazioni dettagliate dei regimi di alimentazione e dei periodi di pascolo.

    (12)

    Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni e all’identificazione, di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004, (UE) 2016/429 e (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in vista delle limitazioni specifiche sancite dalle norme di produzione biologica è opportuno stabilire alcune prescrizioni specifiche per la tenuta delle registrazioni relative ai trattamenti veterinari nonché alla pulizia e disinfezione degli edifici, degli impianti e degli animali, per consentire agli operatori di dimostrare all’autorità competente o all’organismo di controllo che le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, consentendo d’altra parte di verificare l’efficacia e il rispetto di specifici periodi di sospensione.

    (13)

    Fatti salvi i requisiti di rintracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), per consentire la rintracciabilità e la verifica della conformità alle norme di produzione biologica, comprese quelle sui periodi di conversione per le varie specie, è necessario che gli operatori tengano registrazioni dettagliate su ogni animale che giunge nell’azienda o la lascia.

    (14)

    Tra le prescrizioni relative alla stabulazione e alle pratiche zootecniche per il pollame, alcune si applicano specificamente a determinati sistemi di allevamento, per quanto riguarda il rispetto di un periodo di vuoto sanitario. È opportuno conservare i pertinenti documenti giustificativi, in modo da consentire un adeguato monitoraggio.

    (15)

    Data la rilevanza dell’ubicazione degli apiari in aree che dovrebbero garantire la disponibilità di nettare e polline da coltivazioni biologiche o da aree naturali non contaminate o ancora da colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale per evitare la contaminazione degli apiari, è necessario che gli operatori tengano una mappa delle aree usate, nonché registrazioni degli eventuali fattori di produzione esterni utilizzati e delle operazioni effettuate sulle arnie.

    (16)

    Quanto alle norme di produzione degli animali di acquacoltura, in vista di eventuali deroghe a tali norme concesse ai sensi dell’allegato II, parte III, punto 3.1.2.1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2018/848, gli operatori dovrebbero conservare i documenti giustificativi riguardanti tali deroghe, per consentire la tracciabilità e il controllo della conformità alle condizioni applicabili.

    (17)

    In particolare, l’uso di fattori di produzione esterni è soggetto alle restrizioni di cui al regolamento (UE) 2018/848 e dev’essere registrato, come nel caso dei concimi o dei nutrienti utilizzati nella produzione biologica di alghe, che possono essere impiegati solo qualora siano autorizzati a norma dell’articolo 24 di tale regolamento, sono limitati agli impianti al chiuso e possono essere applicati solo a determinate condizioni. Gli operatori dovrebbero pertanto registrare tali usi per dimostrare la conformità alle condizioni applicabili.

    (18)

    È altresì necessario stabilire prescrizioni di tenuta delle registrazioni specifiche, relative al novellame a fini di riproduzione o di ingrasso, in particolare per quanto riguarda il momento preciso della sua comparsa durante il ciclo di produzione degli animali e un periodo iniziale di conversione.

    (19)

    I regimi di alimentazione degli animali di acquacoltura sono concepiti per soddisfare le specifiche esigenze nutrizionali di ciascuna specie nei vari stadi di sviluppo. Considerando quindi le dettagliate disposizioni sulle materie prime per mangimi autorizzate, comprese quelle di origine non biologica, è opportuno tenere registrazioni dei regimi di alimentazione di ciascuna specie interessata, con dati per le varie fasi dello sviluppo.

    (20)

    L’assistenza sanitaria degli animali di acquacoltura si basa sulla prevenzione e il monitoraggio del benessere degli animali. È pertanto necessario tenere registrazioni delle varie azioni adottate per limitare nella misura del possibile il ricorso a trattamenti veterinari, che sono soggetti a rigorose restrizioni in termini di frequenza e numero, a seconda della durata del ciclo di vita della specie interessata. Occorre stabilire le corrispondenti prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni.

    (21)

    Pratiche zootecniche adeguate determinano il benessere degli animali. Nel contesto dell’acquacoltura, la qualità dell’acqua e i limiti alla densità di allevamento nonché i pertinenti parametri chimico-fisici sono fondamentali per il benessere degli animali. È pertanto necessario tenere registrazioni di tali dati, nonché del tipo e dei tempi degli interventi effettuati per monitorare il mantenimento delle condizioni ottimali per gli animali di acquacoltura e le misure adottate per rispettare le norme di produzione biologica nelle diverse fasi dello sviluppo di tali animali. Nell’acquacoltura biologica l’aerazione è consentita, ma l’uso dell’ossigeno è limitato a casi specifici. È pertanto opportuno tenere registrazioni di questi tipi di interventi.

    (22)

    Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori che producono alimenti biologici trasformati e/o mangimi biologici trasformati dovrebbero tenere registrazioni dettagliate per dimostrare la conformità alle norme di produzione biologica, in particolare per quanto riguarda le misure precauzionali adottate per garantire l’integrità dei prodotti biologici, le condizioni specifiche per l’utilizzo di fattori di produzione esterni e di prodotti per la pulizia e la disinfezione. Inoltre per consentire l’adeguata verifica dell’equilibrio tra fattori di produzione e volumi di produzione gli operatori dovrebbero tenere a disposizione dati sui fattori di produzione utilizzati e, nel caso di prodotti composti, la composizione/formula completa nonché, se del caso, i documenti giustificativi delle autorizzazioni per l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/848.

    (23)

    Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori che producono vino biologico dovrebbero tenere registrazioni dettagliate per dimostrare la conformità alle norme di produzione biologica, in particolare per quanto riguarda eventuali prodotti e sostanze esterni utilizzati nella vinificazione nonché per la pulizia e la disinfezione.

    (24)

    Fatte salve le prescrizioni relative alla tenuta delle registrazioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori che producono lievito biologico dovrebbero tenere registrazioni dettagliate per dimostrare la conformità alle norme di produzione biologica, in particolare per quanto riguarda i prodotti e le sostanze utilizzati nella produzione del lievito e per la pulizia e la disinfezione.

    (25)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848.

    (26)

    A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) N. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

    (6)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).


    ALLEGATO

    L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

    1.

    La parte I è così modificata:

    a)

    al punto 1.9.3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

    «Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, la quantità applicata nonché la coltura e gli appezzamenti interessati.»;

    b)

    al paragrafo 1.10.2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

    «Gli operatori tengono registrazioni che attestano la necessità di utilizzare detti prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive, la quantità applicata, la coltura e gli appezzamenti interessati, nonché gli organismi nocivi e le malattie da controllare.»;

    c)

    al punto 1.11 è aggiunta la seguente frase:

    «Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l’ubicazione dell’uso.»;

    d)

    al punto 1.12 è aggiunta la seguente frase:

    «In particolare gli operatori tengono registrazioni di altri eventuali fattori di produzione esterni utilizzati su ciascun appezzamento e, se del caso, conservano i documenti giustificativi disponibili riguardanti eventuali deroghe alle norme di produzione, ottenute ai sensi del punto 1.8.5.»;

    e)

    al punto 2.2 è aggiunto il seguente comma:

    «Gli operatori tengono registrazioni del periodo e dell’ubicazione della raccolta, delle specie interessate e della quantità di piante selvatiche raccolte.»;

    2.

    la parte II è così modificata:

    a)

    al punto 1.1 è aggiunto il seguente comma:

    «Gli operatori conservano i documenti giustificativi disponibili riguardanti eventuali deroghe alle norme di produzione animale, ottenute ai sensi dei punti 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c).»;

    b)

    è inserito il seguente punto 1.3.4.5:

    «1.3.4.5.

    Gli operatori tengono registrazioni o conservano i documenti giustificativi dell’origine degli animali, in modo da identificarli conformemente a sistemi adeguati (per singolo animale o per gruppo/patrimonio/arnia), e registri veterinari degli animali introdotti nell’azienda, la data di arrivo e il periodo di conversione.»;

    c)

    è inserito il seguente punto 1.4.4:

    «1.4.4.   Registrazione dei regimi di alimentazione

    Gli operatori tengono registrazioni dei regimi di alimentazione e, se del caso, del periodo di pascolo. In particolare tengono registrazioni del nome del mangime, compresa qualsiasi forma di mangime utlizzata, ad esempio mangime composto, delle proporzioni delle varie materie prime per mangimi nelle razioni e della proporzione di mangimi provenienti dalla propria azienda o dalla stessa regione e, se del caso, dei periodi di accesso alle aree di pascolo e dei periodi di transumanza in caso di limitazioni; conservano inoltre i documenti giustificativi dell’applicazione dei punti 1.4.2 e 1.4.3.»;

    d)

    al punto 1.5.1.6. è aggiunta la seguente frase:

    «Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui il prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l’ubicazione dell’uso.»;

    e)

    è inserito il seguente punto 1.5.2.7:

    «1.5.2.7.

    Gli operatori tengono registrazioni o conservano i documenti giustificativi di eventuali trattamenti applicati e, in particolare, dell’identificazione degli animali trattati, della data del trattamento, della diagnosi, della posologia, del nome del prodotto utilizzato per il trattamento e, se del caso, della prescrizione per le cure veterinarie, nonché del periodo di sospensione applicato prima di commercializzare ed etichettare i prodotti animali come biologici.»;

    f)

    è inserito il seguente punto 1.7.12:

    «1.7.12.

    Gli operatori tengono registrazioni o conservano i documenti giustificativi di eventuali operazioni specifiche effettuate, nonché le motivazioni dell’applicazione dei punti 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 o 1.7.10. Per quanto riguarda gli animali che lasciano l’azienda, si registrano, se del caso, i dati seguenti: età, numero degli animali, peso degli animali da macello, adeguata identificazione (per singolo animale o per gruppo/patrimonio/arnia), data di partenza e destinazione.»;

    g)

    al punto 1.9.4.4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    nell’intervallo tra l’allevamento di due gruppi di pollame si procede a un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Inoltre, al termine dell’allevamento di un gruppo di pollame, il parchetto è lasciato a riposo per un periodo che sarà stabilito dagli Stati membri, in modo da consentire la ricrescita della vegetazione. L’operatore tiene registrazioni o conserva i documenti giustificativi dell’applicazione di tale periodo. Tali requisiti non si applicano quando il pollame non è allevato in gruppi, non è chiuso in un parchetto ed è libero di razzolare tutto il giorno;»;

    h)

    è inserito il seguente punto 1.9.6.6:

    «1.9.6.6.   Obblighi di tenuta delle registrazioni

    Gli operatori conservano una mappa su scala adeguata o le coordinate geografiche dell’ubicazione delle arnie, da fornire all’autorità di controllo o all’organismo di controllo per dimostrare che le aree accessibili alle colonie soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

    Nel registro dell’apiario sono annotati i seguenti dati relativi alla nutrizione: nome del prodotto usato, date, quantità e arnie in cui il prodotto è usato.

    Unitamente all’identificazione delle arnie nel registro è indicata la zona in cui è situato l’apiario, nonché il periodo dello spostamento.

    Tutte le misure applicate sono annotate nel registro dell’apiario, compresa l’asportazione dei melari e le operazioni di smielatura. Sono registrate anche la quantità e le date della raccolta di miele.»;

    3.

    La parte III è così modificata:

    a)

    è inserito il seguente punto 1.11:

    «1.11.

    Gli operatori conservano i documenti giustificativi disponibili riguardanti eventuali deroghe alle norme di produzione per gli animali di acquacoltura, ottenute ai sensi del punto 3.1.2.1, lettere d) ed e).»;

    b)

    al punto 2.2.2, lettera c), è aggiunta la seguente frase:

    «Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto e la quantità applicata con informazioni su lotti/vasche/bacini interessati.»;

    c)

    al punto 2.3.2 è aggiunta la seguente frase:

    «Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto e la quantità applicata con informazioni su lotti/vasche/bacini interessati.»;

    d)

    è inserito il seguente punto 3.1.2.4:

    «3.1.2.4.

    Gli operatori tengono registrazioni dell’origine degli animali, in modo da identificare gli animali/i gruppi di animali, la data di arrivo e il tipo di specie, le quantità, la qualifica di prodotto biologico o non biologico e il periodo di conversione.»;

    e)

    è inserito il seguente punto 3.1.3.5:

    «3.1.3.5.

    Gli operatori tengono registrazioni degli specifici regimi di alimentazione, con particolare riguardo per il nome e la quantità del mangime e l’uso di mangimi aggiuntivi, nonché per i rispettivi animali/gruppi di animali alimentati.»;

    f)

    è inserito il seguente punto 3.1.4.3:

    «3.1.4.3.   Registrazione della profilassi

    Gli operatori tengono registrazioni delle misure di profilassi applicate, fornendo dettagli sul fermo degli impianti, la pulizia e il trattamento delle acque, nonché su eventuali trattamenti veterinari e altre cure antiparassitarie applicati, e in particolare su data del trattamento, diagnosi, posologia, nome del prodotto utilizzato per il trattamento e, se del caso, prescrizione per le cure veterinarie, nonché sul periodo di sospensione applicato prima di commercializzare ed etichettare i prodotti di acquacoltura come biologici.»;

    g)

    al punto 3.1.5.3 è aggiunto il seguente comma:

    «Gli operatori tengono registrazioni delle misure di monitoraggio e manutenzione riguardanti il benessere degli animali e la qualità dell’acqua. Nel caso di fertilizzazione di stagni e laghi, gli operatori tengono registrazioni dell’applicazione di concimi e ammendanti, comprendenti la data di applicazione, il nome del prodotto, la quantità applicata e l’ubicazione dell’applicazione in questione.»;

    h)

    al punto 3.1.6.5 è aggiunto il seguente comma:

    «Gli operatori tengono registrazioni di tali usi, indicando se sono state applicate ai sensi delle lettere a), b) o c).»;

    4.

    la parte IV è così modificata:

    a)

    al punto 1.4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    adottare misure precauzionali e tenere registrazioni di tali misure;»;

    b)

    è inserito il seguente punto 1.7:

    «1.7.

    Gli operatori conservano i documenti giustificativi disponibili riguardanti le autorizzazioni per l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per la produzione di alimenti biologici trasformati ai sensi dell’articolo 25, se hanno ottenuto o utilizzato tali autorizzazioni.»

    c)

    al punto 2.2.3 è aggiunta la seguente frase:

    «Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l’ubicazione dell’uso.»;

    d)

    è inserito il seguente punto 2.3:

    «2.3.

    Gli operatori tengono registrazioni di eventuali fattori di produzione utilizzati nella produzione di alimenti. In caso di produzione di prodotti composti, la composizione/formula completa, indicante le quantità di fattori di produzione e volumi di produzione, è tenuta a disposizione dell’autorità competente o dell’organismo di controllo.»;

    5.

    la parte V è così modificata:

    a)

    al punto 1.4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    adottare misure precauzionali e tenere registrazioni di tali misure;»;

    b)

    al punto 2.4 è aggiunta la seguente frase:

    «Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l’ubicazione dell’uso.»;

    c)

    è inserito il seguente punto 2.5:

    «2.5.

    Gli operatori tengono registrazioni di eventuali fattori di produzione utilizzati nella produzione di mangimi. In caso di produzione di prodotti composti, la composizione/formula completa, indicante le quantità di fattori di produzione e volumi di produzione, è tenuta a disposizione dell’autorità competente o dell’organismo di controllo.»;

    6.

    nella parte VI è inserito il seguente punto 2.3:

    «2.3.

    Gli operatori tengono registrazioni dell’uso di eventuali prodotti e sostanze utilizzati nella vinificazione nonché per la pulizia e la disinfezione, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché, se del caso, l’ubicazione dell’uso.»;

    7.

    nella parte VII è inserito il seguente punto 1.5:

    «1.5.

    Gli operatori tengono registrazioni di eventuali prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di lieviti nonché per la pulizia e la disinfezione, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonché l’ubicazione dell’uso.».

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