EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0895

Regolamento delegato (UE) 2021/895 della Commissione del 24 febbraio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento sui prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/1133

GU L 197 del 4.6.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/895/oj

4.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 197/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/895 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento sui prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (1), in particolare l’articolo 65, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario che l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sia in grado di applicare criteri e fattori chiari al momento di accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione. Il presente regolamento specifica ulteriormente tali criteri e fattori, compresi quelli elencati all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1238.

(2)

È essenziale assicurare un approccio coerente all’interno dell’Unione, ferma restando la possibilità che EIOPA adotti azioni appropriate qualora si verifichino eventi o sviluppi sfavorevoli imprevisti conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1238. La Commissione ha invitato l’EIOPA a fornire consulenza tecnica nel settore del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

(3)

L’accertamento dell’esistenza di una «minaccia», che è uno dei prerequisiti per l’utilizzo del potere di intervento da parte dell’EIOPA nella prospettiva dell’ordinato funzionamento e dell’integrità dei mercati finanziari o delle merci o della stabilità del sistema finanziario, richiede l’utilizzo di una soglia di valutazione più elevata rispetto all’esistenza di un «timore significativo», che è il prerequisito per l’intervento dell’EIOPA finalizzato ad assicurare la tutela degli investitori. L’EIOPA dovrebbe poter intervenire nei casi in cui almeno uno dei fattori o criteri di cui al presente regolamento dia adito a tale timore o minaccia.

(4)

È altresì necessario tenere conto della situazione e delle circostanze specifiche del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al loro contributo potenziale ai timori o alle minacce del tipo previsto all’articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1238,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel considerare il grado di complessità del PEPP, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

a)

il carattere pensionistico a lungo termine del PEPP;

b)

la tipologia e il grado di trasparenza delle attività sottostanti;

c)

il grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi al PEPP;

d)

l’utilizzo di tecniche che attirano l’attenzione dei risparmiatori in PEPP sulle caratteristiche non essenziali nella presentazione del PEPP;

e)

la natura e la trasparenza dei rischi;

f)

l’utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o di caratteristiche del prodotto fuorvianti;

g)

il fatto che le informazioni riguardo al PEPP siano insufficienti o insufficientemente attendibili per permettere ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di formarsi un giudizio, tenendo conto della natura e della tipologia del PEPP;

h)

la complessità del calcolo della performance, valutando in particolare se il rendimento dipenda dalla performance di una o più attività sottostanti che sono a loro volta influenzate da altri fattori;

i)

la natura e la portata dei rischi;

j)

il fatto che il PEPP sia abbinato ad altri prodotti o servizi;

k)

la complessità dei termini e delle condizioni del PEPP;

l)

l’esistenza e il grado di disparità tra il rendimento previsto del PEPP e il rischio di perdita, considerando quanto segue:

1)

la struttura dei costi e altri costi;

2)

la disparità in relazione al rischio trattenuto dal fornitore;

3)

il profilo di rischio e di rendimento;

m)

la determinazione dei prezzi e i costi associati del PEPP, considerando quanto segue:

1)

l’uso di oneri nascosti o secondari;

2)

gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito;

3)

i costi delle garanzie o i costi che non riflettono il costo effettivo o il valore equo della garanzia sul capitale nel caso di un PEPP di base;

n)

la facilità e il costo con cui il risparmiatore in PEPP è in grado di ricorrere ai servizi di trasferimento e di portabilità, considerando quanto segue:

1)

il ricorso ai servizi di trasferimento e di portabilità in relazione alla fase in cui il servizio è utilizzato, alle commissioni e agli oneri applicati o alla perdita di vantaggi e incentivi;

2)

il fatto che il ricorso ai servizi di trasferimento e di portabilità non sia consentito o sia reso praticamente impossibile.

Articolo 2

Nel considerare la relazione del PEPP con il tipo di risparmiatore in PEPP destinatario della sua commercializzazione o vendita, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

a)

le caratteristiche che contraddistinguono le competenze e le capacità del risparmiatore in PEPP, inclusi il livello di istruzione, la conoscenza e l’esperienza in merito ad altri prodotti pensionistici, a prodotti di investimento a lungo termine o a pratiche di vendita e la vulnerabilità del risparmiatore in PEPP;

b)

le caratteristiche che contraddistinguono la situazione economica del risparmiatore in PEPP, inclusi il reddito, il patrimonio e il grado di dipendenza dal PEPP per un reddito pensionistico adeguato;

c)

i principali obiettivi finanziari del risparmiatore in PEPP, compresi i risparmi a fini pensionistici e la necessità di copertura del rischio, tra cui i rischi biometrici;

d)

il fatto che il PEPP sia venduto a un risparmiatore in PEPP al di fuori del mercato di riferimento previsto o che il mercato di riferimento non sia stato adeguatamente identificato;

e)

l’ammissibilità alla copertura di un sistema nazionale di garanzia, se esistente.

Articolo 3

Nel considerare il grado di innovazione del PEPP, di un’attività o di una prassi, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

a)

il grado di innovazione relativo alla struttura e alle caratteristiche del PEPP, in particolare il grado di innovazione delle tecniche di attenuazione del rischio o delle forme di erogazione o della configurazione di altre prestazioni del PEPP;

b)

la portata della diffusione dell’innovazione, incluso il fatto che il PEPP sia innovativo per particolari categorie di risparmiatori in PEPP;

c)

il fatto che l’innovazione determini effetto di leva;

d)

l’esperienza passata del mercato con PEPP analoghi o pratiche di vendita di PEPP analoghe.

Articolo 4

Nel considerare l’effetto di leva di un PEPP o di una prassi, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

a)

le particolari caratteristiche delle attività sottostanti del PEPP, considerando l’effetto di leva inerente al PEPP;

b)

l’effetto di leva dovuto al finanziamento;

c)

le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

Articolo 5

Nel considerare l’entità o il valore totale del capitale accumulato del PEPP, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

a)

la portata delle potenziali conseguenze negative dal punto di vista del singolo risparmiatore in PEPP e, nel caso di un numero elevato di risparmiatori in PEPP effettivi e potenziali, le possibili conseguenze negative per un raggruppamento di risparmiatori in PEPP, considerando in particolare:

b)

l’entità e il valore totale del capitale accumulato del PEPP;

c)

il valore nozionale del PEPP;

d)

la probabilità, l’entità e la natura di ogni danno, incluso l’ammontare della perdita potenzialmente subita;

e)

la durata prevista delle conseguenze negative;

f)

il volume dei contributi;

g)

il numero degli intermediari coinvolti e i loro requisiti di professionalità e di onorabilità;

h)

la crescita del mercato o delle vendite;

i)

l’ammontare medio investito nel PEPP da ogni risparmiatore in PEPP;

j)

il livello di copertura specificato dal regime nazionale di garanzia assicurativa, se esistente;

k)

il valore delle riserve tecniche per quanto riguarda i PEPP;

l)

il fatto che le attività sottostanti del PEPP costituiscano un rischio elevato per la performance delle operazioni concluse dai partecipanti o dai risparmiatori in PEPP nel mercato rilevante;

m)

il fatto che le caratteristiche del PEPP lo rendano particolarmente suscettibile all’utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare che tali caratteristiche possano potenzialmente incoraggiare l’utilizzo dei PEPP per:

1)

frode o disonestà,

2)

comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario,

3)

ricettazione dei proventi di attività criminali,

4)

finanziamento del terrorismo.

Articolo 6

L’EIOPA prende inoltre in considerazione i seguenti fattori che possono incidere sull’ordinato funzionamento e sull’integrità dei mercati finanziari:

a)

il fatto che l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati;

b)

il fatto che il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP possano portare a una disparità significativa e artificiale tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante;

c)

il fatto il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un rischio elevato per l’infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento;

d)

il fatto il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP possano minare la fiducia dei risparmiatori in PEPP nel sistema finanziario;

e)

il fatto il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un alto rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell’Unione.

Articolo 7

L’EIOPA prende altresì in considerazione i seguenti fattori che si applicano alla situazione e alle circostanze specifiche del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP, tenendo conto degli elementi seguenti:

a)

la situazione finanziaria e la solvibilità;

b)

l’attività finanziaria o le prassi finanziarie;

c)

il modello aziendale, comprese la sostenibilità e la trasparenza;

d)

l’adeguatezza degli accordi di riassicurazione e di garanzia relativi al PEPP;

e)

il ricorso a terzi da parte del fornitore di PEPP per caratteristiche importanti del PEPP, quali la copertura dei rischi biometrici, le garanzie e la portabilità del PEPP;

f)

le pratiche di vendita associate al PEPP, considerando:

1)

i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati;

2)

i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali;

3)

il grado di innovazione relativo al modello di distribuzione, come la lunghezza della catena di intermediazione o il ricorso a tecniche innovative per il modello di distribuzione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1.


Top