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Document 32021R0768

    Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio del 30 aprile 2021 che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014

    ST/10045/2020/INIT

    GU L 165 del 11.5.2021, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/768/oj

    11.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 165/1


    REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2021/768 DEL CONSIGLIO

    del 30 aprile 2021

    che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 311, quarto comma,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

    vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (1), in particolare l’articolo 10,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo (2),

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La procedura di calcolo e iscrizione in bilancio del saldo annuale di bilancio, le disposizioni e gli accordi necessari per il controllo e la supervisione della riscossione delle risorse proprie e gli obblighi pertinenti in materia di comunicazione sono componenti importanti del sistema delle risorse proprie dell’Unione che integrano in modo più dettagliato le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

    (2)

    Per motivi di coerenza si dovrebbero includere nel presente regolamento le disposizioni in materia di controlli del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (3).

    (3)

    Ai fini del pareggio del bilancio, l’eventuale eccedenza delle entrate dell’Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio dovrebbe essere riportata all’esercizio successivo. Si dovrebbe quindi determinare il saldo da riportare.

    (4)

    Gli Stati membri dovrebbero procedere a verifiche e indagini concernenti il calcolo, l’accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie dell’Unione. Per agevolare l’applicazione delle regole finanziarie relative alle risorse proprie, è necessario assicurare che gli Stati membri e la Commissione cooperino.

    (5)

    Ai fini della trasparenza del sistema delle risorse proprie dell’Unione, è opportuno che siano fornite al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni adeguate. Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione della Commissione i documenti e le informazioni necessari per consentirle di esercitare le competenze attribuitele in materia di risorse proprie dell’Unione e, se del caso, trasmetterle tali documenti e informazioni.

    (6)

    Ai fini della coerenza e della chiarezza, si dovrebbero stabilire disposizioni relative ai poteri e agli obblighi dei funzionari e altri agenti e degli esperti nazionali distaccati che partecipano ai controlli in materia di risorse proprie dell’Unione. In particolare, dovrebbero essere stabilite le regole che tutti i funzionari e altri agenti dell’Unione e gli esperti nazionali distaccati devono osservare per quanto riguarda il segreto d’ufficio e la protezione dei dati personali. È necessario specificare lo status degli esperti nazionali distaccati e la possibilità per lo Stato membro interessato di opporsi alla presenza di funzionari di altri Stati membri a un controllo.

    (7)

    Le modalità mediante le quali gli Stati membri responsabili della riscossione delle risorse proprie riferiscono alla Commissione dovrebbero porla in grado di monitorare l’operato degli Stati membri nel recupero delle risorse proprie, in particolare nei casi di frodi e irregolarità.

    (8)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle modalità di segnalazione di frodi e irregolarità che ledano i diritti alle risorse proprie tradizionali e di presentazione delle relazioni annuali degli Stati membri sui loro controlli. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (9)

    È opportuno far ricorso alla procedura consultiva per l’adozione degli atti di esecuzione volti a definire le modalità di segnalazione di frodi e irregolarità che ledano i diritti alle risorse proprie tradizionali e di presentazione delle relazioni annuali degli Stati membri sui loro controlli, dato il carattere tecnico degli atti richiesti ai fini della segnalazione.

    (10)

    Un adeguato controllo parlamentare, come stabilito nei trattati, è necessario per le disposizioni di carattere generale che si applicano a tutte le categorie di risorse proprie.

    (11)

    È opportuno abrogare il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio (5).

    (12)

    Per motivi di coerenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore lo stesso giorno della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione di tale decisione, vale a dire, dal 1o gennaio 2021,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DETERMINAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE

    Articolo 1

    Calcolo del saldo e sua iscrizione in bilancio

    1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, il saldo di un dato esercizio consiste nella differenza tra il totale delle entrate riscosse per quell’esercizio e l’importo dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di quell’esercizio, più l’importo degli stanziamenti per il medesimo esercizio riportati ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario»).

    Tale differenza è aumentata o diminuita dell’importo netto degli stanziamenti annullati in esercizi precedenti e riportati all’esercizio in corso. In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento finanziario, tale differenza è aumentata o diminuita anche dei seguenti importi:

    a)

    gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi dell’euro, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dal precedente esercizio a norma dell’articolo 12, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario;

    b)

    il saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio verificatisi nel corso dell’esercizio.

    2.   Entro la fine di ottobre di ciascun esercizio, la Commissione procede alla stima delle risorse proprie riscosse per l’intero esercizio, in base ai dati a sua disposizione in quel momento. Ogni differenza di rilievo rispetto alla stima iniziale può formare oggetto di una lettera rettificativa del progetto di bilancio per l’esercizio successivo o di un bilancio rettificativo per l’esercizio in corso.

    CAPO II

    DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONTROLLO E LA SUPERVISION E PERTINENTI REQUISITI DI RENDICONTAZIONE

    Articolo 2

    Misure di controllo e di supervisione

    1.   Le risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sono controllate alle condizioni previste dal presente regolamento, fatti salvi il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    2.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché siano messe a disposizione della Commissione le risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

    3.   Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053:

    a)

    gli Stati membri effettuano le verifiche e le indagini riguardanti l’accertamento e la messa a disposizione di dette risorse proprie;

    b)

    gli Stati membri procedono a misure supplementari di controllo a richiesta della Commissione. Nella richiesta la Commissione indica i motivi del controllo supplementare. La Commissione può chiedere altresì che le siano trasmessi determinati documenti;

    c)

    gli Stati membri associano la Commissione, se questa lo chiede, ai controlli che effettuano. Ove la Commissione sia associata a un controllo, essa ha accesso, nella misura necessaria ai fini dell’applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi riguardanti l’accertamento e la messa a disposizione delle risorse proprie e ad ogni altro documento correlato ai documenti suddetti;

    d)

    la Commissione può effettuare essa stessa controlli in loco. Gli agenti delegati dalla Commissione a effettuare tali controlli hanno accesso ai documenti come stabilito per i controlli di cui alla lettera c). Gli Stati membri agevolano tali controlli.

    4.   Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sull’ IVA di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, i controlli della Commissione sono effettuati insieme alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Nel corso di tali controlli la Commissione si accerta, in particolare, che siano state eseguite correttamente le operazioni di calcolo del totale netto dell’IVA riscossa. Conferma altresì che i dati utilizzati siano adeguati e che i calcoli effettuati per determinare l’ammontare delle risorse proprie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 siano conformi a tale regolamento.

    5.   Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, la Commissione ha accesso ai documenti riguardanti le procedure e i dati di cui alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e alla decisione 2005/270/CE della Commissione (9). I controlli della Commissione sono effettuati insieme alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Nel corso di tali controlli la Commissione si accerta che siano state eseguite correttamente le operazioni di calcolo del peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

    6.   Ove le misure di controllo e di supervisione riguardino la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053:

    a)

    la Commissione verifica ogni anno che non vi siano errori nella compilazione degli aggregati fornitile, insieme con lo Stato membro interessato, specialmente nei casi segnalati dal gruppo di esperti di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/516; in tale contesto, se non è possibile giungere in altro modo a una valutazione adeguata, in singoli casi la Commissione può esaminare anche i calcoli e le basi statistiche, eccettuate le informazioni relative a singole imprese o persone;

    b)

    la Commissione ha inoltre accesso ai documenti riguardanti le fonti e i metodi di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/516.

    7.   Le misure di controllo e di supervisione di cui al presente articolo non ostano:

    a)

    ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione di loro leggi, regolamenti o disposizioni amministrative nazionali;

    b)

    alle misure previste agli articoli 287 e 319 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

    c)

    ai controlli organizzati a norma dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

    8.   Ai fini delle misure di controllo e di supervisione di cui ai paragrafi da 3 a 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmetterle documenti o relazioni pertinenti relativi ai sistemi di cui si avvalgono per riscuotere le risorse proprie, o di mettere tali documenti o relazioni a sua disposizione.

    Articolo 3

    Poteri e obblighi degli agenti delegati della Commissione

    1.   La Commissione incarica specificamente di effettuare i controlli di cui all’articolo 2 alcuni dei suoi funzionari o altri agenti («agenti delegati»).

    Per ciascun controllo la Commissione fornisce per iscritto agli agenti delegati un mandato, nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

    Possono partecipare ai controlli esperti distaccati dagli Stati membri presso la Commissione come esperti nazionali.

    Previo accordo esplicito dello Stato membro interessato, la Commissione può chiedere l’assistenza di funzionari di altri Stati membri in qualità di osservatori. La Commissione si accerta che questi funzionari soddisfino il disposto del paragrafo 3 del presente articolo.

    2.   Nel corso dei controlli di cui all’articolo 2, gli agenti delegati agiscono nel rispetto delle norme prescritte ai funzionari dello Stato membro interessato. Essi sono tenuti ad osservare il segreto d’ufficio, alle condizioni di cui al paragrafo 3.

    La Commissione rispetta il principio del segreto statistico, quale stabilito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    Se necessario, un agente delegato può prendere contatto con i soggetti passivi, ma unicamente nel contesto dei controlli delle risorse proprie tradizionali e soltanto tramite le autorità competenti le cui procedure di riscossione delle risorse proprie formano oggetto del controllo.

    3.   Le informazioni comunicate od ottenute, in qualsiasi forma, ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d’ufficio e sono protette secondo le medesime modalità previste per informazioni analoghe dall’ordinamento nazionale dello Stato membro nel quale sono state raccolte e secondo le corrispondenti disposizioni previste per le istituzioni dell’Unione.

    Le informazioni di cui al primo comma non sono comunicate a persone diverse da quelle, facenti parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri, che sono tenute a conoscere tali informazioni, né sono utilizzate per fini diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento senza l’accordo preliminare dello Stato membro nel quale sono state raccolte.

    Il primo e il secondo comma si applicano ai funzionari e altri agenti dell’Unione e agli esperti nazionali distaccati.

    4.   La Commissione si accerta che gli agenti delegati e le altre persone che agiscono sotto la sua autorità soddisfino le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) nonché le altre norme dell’Unione e nazionali riguardanti la protezione dei dati personali.

    Articolo 4

    Preparazione e gestione dei controlli

    1.   In una comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte tempestivamente del controllo lo Stato membro nel quale deve effettuarsi il controllo. Possono partecipare al controllo agenti dello Stato membro interessato.

    2.   I controlli sono effettuati dagli agenti delegati. Per organizzare i lavori, gli agenti autorizzati prendono i contatti necessari con le competenti autorità degli Stati membri.

    3.   Per i controlli ai quali la Commissione è associata, l’organizzazione dei lavori e le relazioni con i servizi coinvolti nel controllo sono affidate al servizio scelto dallo Stato membro interessato.

    4.   I controlli in loco relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), sono effettuati dagli agenti delegati. Ai fini dell’organizzazione dei lavori e delle relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi formanti oggetto del controllo, prima di procedere ai controlli in loco gli agenti delegati prendono i contatti necessari con i funzionari designati dallo Stato membro interessato. Per questo tipo di controllo, il mandato è contenuto in un documento nel quale sono indicati l’oggetto e lo scopo del controllo stesso.

    5.   Gli Stati membri assicurano che i servizi o le agenzie responsabili del calcolo, dell’accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie e le autorità da essi incaricate di procedere ai relativi controlli prestino agli agenti delegati l’assistenza necessaria per l’esercizio del loro mandato.

    Ai fini dei controlli in loco relativi alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), gli Stati membri interessati comunicano tempestivamente alla Commissione l’identità e la qualifica delle persone da essi scelte per partecipare ai controlli e prestano agli agenti delegati tutta l’assistenza necessaria per l’esercizio del loro mandato.

    6.   I risultati dei controlli ai sensi dell’articolo 2, ad eccezione di quelli effettuati dagli Stati membri, sono comunicati entro tre mesi allo Stato membro interessato, mediante opportune modalità. Lo Stato membro presenta osservazioni entro tre mesi dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di presentare osservazioni su punti specifici entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto la comunicazione. Lo Stato membro interessato può rifiutarsi di rispondere alla richiesta della Commissione mediante una comunicazione in cui indica i motivi che glielo impediscono.

    I risultati e le osservazioni di cui al primo comma, insieme con la relazione di sintesi elaborata in collegamento con i controlli concernenti le risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, sono presentati a tutti gli Stati membri.

    Nel caso in cui i controlli in loco, o gli altri controlli in cui sia associata la Commissione, se i controlli sono relativi delle risorse proprie tradizionali, mostrino la necessità di modificare o rettificare dati figuranti nei rendiconti o nelle dichiarazioni trasmessi alla Commissione riguardo alle risorse proprie e le conseguenti rettifiche debbano essere apportate mediante un rendiconto o una dichiarazione sul periodo in corso, le modifiche in questione sono indicate, nel nuovo rendiconto o nella nuova dichiarazione, mediante opportune note.

    Articolo 5

    Segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali

    1.   Entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri inviano alla Commissione la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati, a danno di diritti d’importo superiore a 10 000 EUR, riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

    Entro il periodo di cui al primo comma, ciascuno Stato membro fornisce particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali non sia già stato precedentemente comunicato il recupero, l’annullamento o il non avvenuto recupero.

    2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i particolari delle descrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

    3.   La Commissione include il compendio delle descrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella relazione di cui all’articolo 325, paragrafo 5, TFEU.

    Articolo 6

    Relazioni degli Stati membri sui loro controlli delle risorse proprie tradizionali

    1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali particolareggiate sui loro controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali e sui risultati di tali controlli, sui dati complessivi e su ogni questione di principio attinente ai maggiori problemi derivanti dall’applicazione dei pertinenti regolamenti di attuazione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e, in particolare, sulle questioni controverse. Le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 1o marzo dell’anno successivo all’esercizio in oggetto. In base a tali relazioni la Commissione prepara una relazione di sintesi, che presenta a tutti gli Stati membri.

    2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il modello delle relazioni annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

    3.   Ogni tre anni la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo al funzionamento delle disposizioni per i controlli delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 3.

    CAPO III

    COMITATO E DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 7

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP) e, se necessario, da altri comitati. Il CCRP e gli altri comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 8

    Disposizioni finali

    Il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

    (2)  Approvazione del 25 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)].

    (3)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

    (4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 29).

    (6)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).

    (8)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

    (9)  Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).

    (10)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

    (11)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


    ALLEGATO

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014

    Il presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

    Articolo 2, paragrafo 3, lettara a)

    Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)

    Articolo 2, paragrafo 3, lettera c)

    Articolo 2, paragrafo 3, lettera c)

    Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)

    Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)

    Articolo 2, paragrafo 3, lettera e)

    Articolo 2, paragrafo 7

    Articolo 2, paragrafo 4

    Articolo 2, paragrafo 4

    Articolo 2, paragrafo 5

    Articolo 2, paragrafo 5

    Articolo 2, paragrafo 6

    Articolo 2, paragrafo 6

    Articolo 2, paragrafo 8

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 7

    Articolo 8

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 9


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