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Document 32021R0574

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/574 della Commissione del 30 marzo 2021 recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/375 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva prosulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/1983

    GU L 120 del 8.4.2021, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/574/oj

    8.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 120/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/574 DELLA COMMISSIONE

    del 30 marzo 2021

    recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/375 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva prosulfuron

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione (2) ha rinnovato l’approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (2)

    L’approvazione della sostanza attiva prosulfuron, quale stabilita nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3), prevedeva una restrizione in base alla quale l’impiego del prosulfuron doveva essere limitato ad una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo in una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro.

    (3)

    In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 12 ottobre 2016 Syngenta Crop Protection AG ha presentato allo Stato membro relatore designato, la Francia, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione del prosulfuron al fine di eliminare tale restrizione. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore designato.

    (4)

    Lo Stato membro relatore designato ha valutato l’impiego modificato della sostanza attiva prosulfuron in relazione ai possibili effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente, in conformità alle disposizioni dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, e ha elaborato un rapporto di valutazione per il rinnovo riveduto che è stato presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione il 5 aprile 2018.

    (5)

    In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha trasmesso al richiedente e agli Stati membri il rapporto di valutazione per il rinnovo riveduto per raccoglierne le osservazioni e lo ha messo a disposizione del pubblico. Il richiedente è stato invitato a fornire informazioni supplementari in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Francia ha valutato le informazioni supplementari e il 28 febbraio 2019 ha presentato alla Commissione e all’Autorità un rapporto di valutazione per il rinnovo riveduto.

    (6)

    Il 15 giugno 2020 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (4) sulla possibilità che l’impiego modificato della sostanza attiva prosulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (7)

    Il 23 ottobre 2020 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un addendum alla relazione di esame per il prosulfuron e un progetto di regolamento.

    (8)

    Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni sull’addendum alla relazione di esame.

    (9)

    Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente prosulfuron, è stato accertato che in caso di applicazione annuale del prodotto fitosanitario i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n 1107/2009 sono soddisfatti. È quindi auspicabile eliminare la restrizione che limita l’impiego del prosulfuron ad una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo in una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/375 e (UE) n. 540/2011.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/375

    L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

    (4)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2020. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prosulfuron». EFSA Journal 2020;18(7):6181, 20 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6181.


    ALLEGATO I

    Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/375, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

    «Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell’ambito di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    alla protezione dei consumatori, tenendo conto dell’esposizione ai metaboliti del prosulfuron;

    al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

    Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.».


    ALLEGATO II

    Nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 6 relativa al prosulfuron, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

    «Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

    Nell’ambito di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

    alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

    alla protezione dei consumatori, tenendo conto dell’esposizione ai metaboliti del prosulfuron;

    al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

    Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.».


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