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Document 32021R0453
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/453 of 15 March 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the specific reporting requirements for market risk (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione del 15 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione del 15 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/1600
GU L 89 del 16.3.2021, pp. 3–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
16/03/2021
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrected by | 32021R0453R(01) | ||||
| Corrected by | 32021R0453R(02) | (DA, LV, HU, MT, FI, SL) | |||
| Corrected by | 32021R0453R(03) | (ES) | |||
| Corrected by | 32021R0453R(04) | (BG) | |||
| Corrected by | 32021R0453R(05) | (DA) |
|
16.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 89/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/453 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2021
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 430 ter, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nel 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato la revisione dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato, che ha affrontato le debolezze nel trattamento prudenziale delle operazioni del portafoglio di negoziazione delle banche e ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo di applicare un metodo standardizzato sensibile al rischio per il rischio di mercato, concepito e calibrato in modo da fungere da fall-back credibile rispetto al metodo dei modelli interni. |
|
(2) |
Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 al fine di introdurre nel quadro prudenziale dell’Unione l’obbligo per gli enti di segnalare informazioni sui requisiti di fondi propri in base a tale metodo standardizzato alternativo sensibile al rischio. |
|
(3) |
È opportuno stabilire obblighi di segnalazione uniformi per quanto riguarda i fondi propri nell’ambito di tale metodo standardizzato alternativo in relazione alle segnalazioni alle autorità competenti a norma dell’articolo 430 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e conformemente all’atto delegato di cui all’articolo 461 bis del medesimo regolamento. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 430 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato stabiliti in tale articolo dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione dell’atto delegato di cui all’articolo 461 bis del medesimo regolamento. È pertanto opportuno che la data di applicazione del presente regolamento sia allineata alla data di applicazione dell’atto delegato. |
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(5) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
|
(6) |
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Date di riferimento e date di segnalazione
1. Gli enti segnalano trimestralmente alle autorità competenti le informazioni di cui all’articolo 430 ter, all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 325 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 così come si presentano al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre.
2. Gli enti segnalano le informazioni di cui al paragrafo 1 entro la chiusura delle attività nei seguenti giorni: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio.
3. Se il giorno di cui al paragrafo 2 non è un giorno lavorativo nello Stato membro dell’autorità competente a cui devono essere segnalate le informazioni o è un sabato o una domenica, le informazioni sono trasmesse entro la chiusura delle attività del giorno lavorativo successivo.
4. Gli enti forniscono immediatamente alle autorità competenti le eventuali rettifiche delle informazioni segnalate.
Articolo 2
Segnalazioni sulle soglie di cui all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 325 bis , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli enti segnalano le informazioni relative all’entità delle loro operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato e all’entità del loro portafoglio di negoziazione, su base individuale o su base consolidata, a seconda dei casi, utilizzando il modello 90 di cui all’allegato I e conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, sezione 1, del presente regolamento.
Articolo 3
Segnalazioni sul metodo standardizzato alternativo
Gli enti segnalano i risultati dei calcoli basati sul metodo standardizzato alternativo di cui all’articolo 430 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale o su base consolidata, a seconda dei casi, utilizzando il modello 91 di cui all’allegato I del presente regolamento e conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, sezione 2, del presente regolamento.
Articolo 4
Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni
1. Gli enti segnalano le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio dei dati specificati dalla loro autorità competente e rispettano la definizione dei punti di dati del modello di punti di dati e le formule di convalida di cui all’allegato III.
2. Nei dati trasmessi non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili.
3. I valori numerici devono essere trasmessi come segue:
|
a) |
i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; |
|
b) |
i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; |
|
c) |
i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità. |
4. Gli enti sono identificati esclusivamente dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dagli enti sono identificati dal LEI, se disponibile.
5. Le informazioni segnalate dagli enti sono associate a quanto segue:
|
a) |
data e periodo di riferimento per le segnalazioni; |
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b) |
valuta utilizzata per le segnalazioni; |
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c) |
principio contabile; |
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d) |
identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante; |
|
e) |
ambito del consolidamento. |
Articolo 5
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 5 ottobre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO I
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE SPECIFICI PER IL RISCHIO DEL MERCATO
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MODELLI COREP |
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Numero del modello |
Codice del modello |
Nome del modello/gruppo di modelli |
Nome abbreviato |
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Soglie |
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90 |
C 90.00 |
SOGLIE RELATIVE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE E AL RISCHIO DI MERCATO |
TBT |
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|
Metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato |
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91 |
C 91.00 |
REQUISITI DI FONDI PROPRI |
MKR ASA SUM |
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C 90.00 Soglie relative al portafoglio di negoziazione e al rischio di mercato (TBT) |
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|
Operazioni in bilancio e fuori bilancio soggette a rischio di mercato |
Attività totali |
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Disaggregazione per portafoglio regolamentare |
in % delle attività totali |
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Portafoglio di negoziazione |
Esterne al portafoglio di negoziazione |
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di cui: operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione ai fini dell'articolo 94 del CRR |
Posizioni soggette a rischio di cambio |
Posizioni soggette a rischio di posizione in merci |
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Totale |
in % delle attività totali |
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
||
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0010 |
Mese 3 |
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0020 |
Mese 2 |
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|
0030 |
Mese 1 |
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C 91.00 Metodo standardizzato alternativo: sintesi (MKR ASA SUM) |
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Posizioni soggette al metodo basato sulle sensibilità |
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Sensibilità delta non ponderate |
Requisiti di fondi propri nei diversi scenari |
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Scenario a correlazione bassa |
Scenario a correlazione media |
Scenario a correlazione alta |
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Positive |
Negative |
Sensibilità nette per classe di rischio |
Rischio delta |
Rischio vega |
Rischio di curvatura |
Totale |
Rischio delta |
Rischio vega |
Rischio di curvatura |
Totale |
Rischio delta |
Rischio vega |
Rischio di curvatura |
Totale |
|||
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
|||
|
0010 |
Totale (Metodo standardizzato alternativo) |
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0020 |
Metodo basato sulla sensibilità |
Rischio generico di tasso di interesse (GIRR) |
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0030 |
Rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione |
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0040 |
Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP CSR) |
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0050 |
Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP CSR) |
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0060 |
Rischio azionario (EQU) |
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0070 |
Rischio di posizione in merci (COM) |
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|
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0080 |
Rischio di cambio (FX) |
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|
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0090 |
Rischio di default |
Strumenti non inerenti a cartolarizzazione |
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0100 |
Cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP) |
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0110 |
Cartolarizzazioni all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP) |
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0120 |
Rischi residui |
Sottostanti esotici |
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0130 |
Altri rischi residui |
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Posizioni soggette a rischio di default |
Posizioni soggette a rischi residui |
Requisiti di fondi propri |
Importo complessivo dell'esposizione al rischio |
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|
Importi lordi del default improvviso e inatteso (JTD) |
Valore nozionale lordo |
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|
Lunghe |
Corte |
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0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
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0010 |
Totale (Metodo standardizzato alternativo) |
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0020 |
Metodo basato sulla sensibilità |
Rischio generico di tasso di interesse (GIRR) |
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0030 |
Rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione |
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0040 |
Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP CSR) |
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0050 |
Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP CSR) |
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0060 |
Rischio azionario (EQU) |
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0070 |
Rischio di posizione in merci (COM) |
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0080 |
Rischio di cambio (FX) |
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0090 |
Rischio di default |
Strumenti non inerenti a cartolarizzazione |
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0100 |
Cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP) |
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0110 |
Cartolarizzazioni all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP) |
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0120 |
Rischi residui |
Sottostanti esotici |
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0130 |
Altri rischi residui |
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ALLEGATO II
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI DI CUI ALL’ALLEGATO I SUGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE SPECIFICI PER IL RISCHIO DI MERCATO
PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Struttura e convenzioni
1.1. Struttura
|
1. |
Ai fini della segnalazione delle informazioni ai sensi del presente regolamento di esecuzione, gli enti sono tenuti a compilare due modelli distinti:
|
1.2. Convenzione di numerazione
|
2. |
Per citare le colonne, le righe e le celle dei modelli e le regole di convalida utilizzate per convalidare le informazioni segnalate, nelle presenti istruzioni sono utilizzate le seguenti convenzioni:
|
1.3. Convenzione dei segni
|
3. |
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri è segnalato come cifra positiva. Qualsiasi importo che riduce il totale dei fondi propri o i requisiti di fondi propri è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. |
1.4. Abbreviazioni
Ai fini del presente allegato, il regolamento (UE) n. 575/2013 è indicato come «CRR».
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1. C 90.00 - Soglie relative al portafoglio di negoziazione e al rischio di mercato
1.1. Osservazioni generali
|
4. |
Le informazioni fornite in questo modello riflettono il risultato del calcolo di cui all’articolo 94 del CRR (deroga per le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione) e l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio dell’ente soggette a rischio di mercato calcolata conformemente all’articolo 325 bis del CRR. Tali informazioni determinano se si applica l’obbligo di cui all’articolo 430 del CRR di segnalare informazioni sul «metodo standardizzato alternativo» o sul «metodo alternativo dei modelli interni». |
1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
|
5. |
Il risultato del calcolo di cui all’articolo 94 del CRR e le informazioni sull’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio dell’ente soggette a rischio di mercato calcolata conformemente all’articolo 325 bis del CRR sono segnalate separatamente per ciascuna chiusura del mese nel trimestre cui si riferisce la segnalazione nelle righe da 0010 a 0030.
|
2. C 91.00 – Rischio di mercato: sintesi del metodo standardizzato alternativo (MKR ASA SUM)
2.1. Osservazioni generali
|
6. |
Questo modello fornisce informazioni sintetiche sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo standardizzato alternativo (ASA) di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del CRR. |
|
7. |
Nel quadro del metodo standardizzato alternativo (ASA), gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:
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2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
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Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 – 0150 |
Posizioni soggette al metodo basato sulle sensibilità I requisiti di fondi propri calcolati secondo il metodo basato sulle sensibilità per i rischi delta, vega e di curvatura per strumenti con e senza opzionalità, a seconda dei casi, sono segnalati nel modello separatamente e come somma. Il processo di calcolo dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio è effettuato per tre diversi scenari per classe di rischio, che sono riportati in una sezione distinta del modello:
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0010 – 0030 |
Sensibilità delta non ponderate |
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0010 |
Sensibilità delta non ponderate - Positive Articolo 325 septies, paragrafo 3, e articolo 325 novodecies del CRR Gli enti calcolano la sensibilità del loro portafoglio per ciascun fattore di rischio all’interno della classe di rischio conformemente all’articolo 325 septies, paragrafo 3, del CRR. Essi segnalano la somma di tutte le sensibilità positive ai fattori di rischio delta all’interno della classe di rischio. |
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0020 |
Sensibilità delta non ponderate – Negative Articolo 325 septies, paragrafo 3, e articolo 325 novodecies del CRR Gli enti calcolano la sensibilità del loro portafoglio per ciascun fattore di rischio all’interno della classe di rischio conformemente all’articolo 325 septies, paragrafo 3, del CRR. Essi segnalano la somma di tutte le sensibilità negative ai fattori di rischio delta all’interno della classe di rischio. |
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0030 |
Sensibilità delta non ponderate – Sensibilità nette per classe di rischio Gli enti segnalano la somma netta di tutte le sensibilità positive e di tutte le sensibilità negative ai diversi fattori di rischio delta all’interno della classe di rischio. |
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0040, 0080, 0120 |
Rischio delta Articolo 325 sexies, paragrafo 1, lettera a), e articolo 325 septies del CRR Gli enti segnalano il requisito di fondi propri specifico per classe di rischio per il rischio delta di cui all’articolo 325 septies, paragrafo 8, del CRR nello scenario applicabile. |
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0050, 0090, 0130 |
Rischio vega Articolo 325 sexies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 325 septies del CRR Gli enti segnalano il requisito di fondi propri specifico per classe di rischio per il rischio vega di cui all’articolo 325 septies, paragrafo 8, del CRR negli scenari applicabili. |
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0060, 0100, 0140 |
Rischio di curvatura Articolo 325 sexies, paragrafo 1, lettera c), e articolo 325 octies del CRR |
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0070, 0110, 0150 |
Totale Articolo 325 nonies, paragrafo 3, del CRR Gli enti segnalano la somma dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per i rischi delta, vega e di curvatura per ciascuno scenario. |
||||||
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0160 – 0170 |
Posizioni soggette a rischio di default — Importi lordi del default improvviso e inatteso (JTD) Gli enti segnalano gli importi lordi del default improvviso e inatteso (jump-to-default, JTD) per le loro esposizioni verso strumenti non inerenti a cartolarizzazione calcolati conformemente all’articolo 325 quatervicies del CRR, gli importi lordi del JTD per le cartolarizzazioni non incluse nell’ACTP determinati conformemente all’articolo 325 quatervicies del CRR e gli importi lordi del JTD per le esposizioni verso la cartolarizzazione e le esposizioni non inerenti a cartolarizzazione incluse nell’ACTP determinati conformemente all’articolo 325 tricies del CRR, disaggregando le esposizioni lunghe e le esposizioni corte. |
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0160 |
Lunghe |
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0170 |
Corte |
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0180 |
Posizioni soggette a rischi residui — Valore nozionale lordo Articolo 325 duovicies del CRR Gli enti segnalano gli importi nozionali lordi di cui all’articolo 325 duovicies, paragrafo 3, del CRR degli strumenti di cui all’articolo 325 duovicies, paragrafo 2, del CRR soggetti al requisito di fondi propri per i rischi residui di cui all’articolo 325 duovicies, paragrafi 1 e 4, del CRR. |
||||||
|
0190 |
Requisiti di fondi propri Articolo 325 nonies, paragrafo 4, articoli da 325 quatervicies a 325 untricies e articolo 325 duovicies del CRR Requisito patrimoniale determinato conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del CRR per le posizioni che rientrano nell’ambito di applicazione del metodo standardizzato alternativo. |
||||||
|
0200 |
Importo complessivo dell’esposizione al rischio Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del CRR e articolo 92, paragrafo 4, del CRR |
|
Riga |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
|
0010 |
Totale (metodo standardizzato alternativo) |
|
0020 – 0080 |
Metodo basato sulle sensibilità Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2, del CRR |
|
0020 |
Rischio generico di tasso di interesse (GIRR) Articolo 325 quinquies, punto 1, punto i), del CRR |
|
0030 |
Rischio di differenziali creditizi (CSR) non inerente a cartolarizzazione Articolo 325 quinquies, punto 1, punto ii), del CRR |
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0040 |
Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all’esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP CSR) Articolo 325 quinquies, punto 1, punto iii), del CRR |
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0050 |
ACTP CSR – Rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP CSR) Articolo 325 quinquies, punto 1, punto iv), del CRR |
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0060 |
Rischio azionario (EQU) Articolo 325 quinquies, punto 1, punto v), del CRR |
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0070 |
Rischio di posizione in merci (COM) Articolo 325 quinquies, punto 1, punto vi), del CRR |
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0080 |
Rischio di cambio (FX) Articolo 325 quinquies, punto 1, punto vii), del CRR |
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0090 – 0110 |
Rischio di default Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, del CRR |
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0090 |
Strumenti non inerenti a cartolarizzazione Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, sottosezione 1, del CRR |
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0100 |
Cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-ACTP) Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, sottosezione 2, del CRR |
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0110 |
Cartolarizzazioni all’interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP) Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 5, sottosezione 3, del CRR |
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0120 – 0130 |
Rischi residui Parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 4, del CRR |
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0120 |
Sottostanti esotici Articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a), del CRR |
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0130 |
Altri rischi residui Articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera b), del CRR |