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Document 32021R0097
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/97 of 28 January 2021 amending and correcting Regulation (EU) 2015/640 as regards the introduction of new additional airworthiness requirements
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/97 della Commissione del 28 gennaio 2021 che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/97 della Commissione del 28 gennaio 2021 che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari
C/2021/413
GU L 31 del 29.1.2021, p. 208–213
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32015R0640 | sostituzione | allegato I appendice 1 | 26/02/2021 | |
Modifies | 32015R0640 | sostituzione | allegato I parte 26 punto 26.334 lettera (a) | 26/02/2021 | |
Modifies | 32015R0640 | sostituzione | allegato I parte 26 punto 26.334 lettera (b) | 26/02/2021 | |
Modifies | 32015R0640 | sostituzione | allegato I parte 26 punto 26.60 | 16/02/2021 |
29.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 31/208 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/97 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2021
che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, lettera h),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (di seguito «Agenzia») pubblica specifiche di certificazione (di seguito «CS») e le aggiorna regolarmente al fine di garantire che mantengano l’idoneità allo scopo. Un aeromobile la cui progettazione sia stata già certificata non deve tuttavia essere conforme a una versione aggiornata delle specifiche di certificazione all’atto della produzione o mentre è in servizio. A fine di sostenere il mantenimento dell’aeronavigabilità e i miglioramenti della sicurezza, è pertanto opportuno introdurre l’obbligo di conformità di tali aeromobili a requisiti di aeronavigabilità supplementari non inclusi nelle CS iniziali al momento della certificazione della progettazione. Il regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (2) definisce detti requisiti di aeronavigabilità supplementari. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione (3) ha introdotto all’allegato I, punto 26.60, del regolamento (UE) 2015/640, requisiti di aeronavigabilità supplementari per le condizioni dinamiche dei sedili per passeggeri ed equipaggio di cabina dei velivoli pesanti di nuova produzione la cui progettazione sia stata già certificata dall’Agenzia. I velivoli pesanti il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 18 febbraio 2021 devono conformarsi al punto 26.60. A causa dei ritardi di produzione dei velivoli dovuti alla pandemia di COVID-19, alcuni velivoli per i quali era previsto il rilascio di un certificato di aeronavigabilità prima del 18 febbraio 2021 otterranno il certificato solo dopo tale data. Al fine di evitare di imporre oneri aggiuntivi all’industria a causa della necessità di riqualificare i sedili in tali velivoli per conformarsi alle condizioni dinamiche, i velivoli la cui produzione è stata ritardata dalla pandemia di COVID-19 dovrebbero pertanto essere esentati dall’obbligo di conformarsi al punto 26.60. |
(3) |
Per questo motivo la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità individuale di cui all’allegato I, punto 26.60, del regolamento (UE) 2015/640, attualmente fissata al 18 febbraio 2021, dovrebbe essere allineata alla data di applicazione dell’elenco dei modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni dell’allegato I del regolamento (UE) 2015/640 di cui all’appendice I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (4), fissata al 26 febbraio 2021. Considerando che si tratta di una differenza minima in termini di tempo, la modifica non comporterebbe un impatto significativo sulla sicurezza aerea. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/640. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 ha introdotto nuovi requisiti di aeronavigabilità relativi all’invecchiamento degli aeromobili. In particolare l’allegato I, punto 26.334, del regolamento (UE) 2015/640 implica che i titolari di certificati di omologazione supplementari rilasciati prima del 1o settembre 2003 dovranno elaborare dati relativi alla tolleranza ai danni a prescindere dal fatto che tali dati siano effettivamente richiesti dagli operatori. Al fine di garantire che l’onere a carico dell’industria sia proporzionato, si è sempre inteso che tali dati debbano essere elaborati se necessari agli operatori e solo su loro richiesta. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 2015/640. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento si riferiscono alle modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159, applicabile a decorrere dal 26 febbraio 2021. Per motivi di coerenza anche il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 26 febbraio 2021. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2015/640 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato I del regolamento (UE) 2015/640 è rettificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 febbraio 2021, ad eccezione dell’allegato 1, punto 1), che si applica a decorrere dal 16 febbraio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/133 della Commissione, del 28 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di specifiche di aeronavigabilità supplementari (GU L 25 del 29.1.2019, pag. 14).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione, del 5 agosto 2020, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14).
ALLEGATO I
L’allegato I al regolamento (UE) 2015/640 è così modificato:
(1) |
il punto 26.60 è sostituito dal seguente: «26.60 Atterraggio di emergenza — condizioni dinamiche Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale di passeggeri, omologati a partire dal 1o gennaio 1958 e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 26 febbraio 2021 devono dimostrare, per ciascun progetto di tipo di sedile omologato per essere occupato durante il rullaggio, il decollo o l’atterraggio, che l’occupante sia protetto se esposto a carichi derivanti dalle condizioni di atterraggio di emergenza. La dimostrazione è effettuata tramite uno dei seguenti mezzi:
L’obbligo di cui al primo comma non si applica ai seguenti sedili:
|
(2) |
L’appendice 1 è sostituita dalla seguente: «Appendice 1 Elenco dei modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni dell’allegato I (parte 26) Tabella A.1
|
ALLEGATO II
Nell’allegato I, punto 26.334, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) |
Su richiesta di un operatore soggetto all’obbligo di conformità al punto 26.370, lettera a), punto ii), il titolare di un’approvazione di modifica rilasciata prima del 1o settembre 2003 deve:
|
b) |
Il titolare di un’approvazione di modifica deve sottoporre all’Agenzia per approvazione i dati relativi alla tolleranza ai danni scaturiti dalla valutazione eseguita in conformità alla lettera a), punto i):
|