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Document 32020R2180

Regolamento delegato (UE) 2020/2180 della Commissione del 18 dicembre 2020 che proroga il periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/9260

GU L 433 del 22.12.2020, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2180/oj

22.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 433/37


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2180 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2020

che proroga il periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del trasporto ferroviario a causa di un calo significativo della domanda e delle misure dirette adottate dagli Stati membri per contenere la pandemia.

(2)

Tali circostanze non rientrano nel controllo delle imprese ferroviarie, che si trovano costantemente ad affrontare notevoli problemi di liquidità e gravi perdite e, in alcuni casi, sono a rischio di insolvenza.

(3)

Per contrastare gli effetti economici avversi della pandemia di COVID-19 e sostenere le imprese ferroviarie, il regolamento (UE) 2020/1429 permette agli Stati membri di autorizzare i gestori dell’infrastruttura a ridurre i canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria, a rinunciarvi o a rinviarli. Tale possibilità era stata concessa per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 («periodo di riferimento»).

(4)

Le limitazioni imposte alla mobilità durante il periodo della pandemia hanno avuto un impatto significativo sull’utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. La pandemia ha anche comportato il rallentamento o addirittura l’interruzione della produzione in molte industrie, riducendo così la quantità di merci trasportate sul sistema ferroviario. In base ai dati forniti dai gestori dell’infrastruttura ferroviaria nell’UE-27, la pandemia ha colpito più duramente il segmento dei servizi di trasporto passeggeri e, in particolare, il segmento dei servizi commerciali di trasporto passeggeri, con una significativa riduzione della sua offerta in tutti gli Stati membri. Tra marzo e settembre 2020 i servizi di trasporto passeggeri espressi in treno-km sono diminuiti del 16,9 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre i servizi merci sono diminuiti dell’11,1 %. Tra marzo e settembre 2020 i servizi di trasporto passeggeri offerti nel rispetto dell’obbligo di servizio pubblico, espressi in treno-km, sono diminuiti del 12,2 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre quelli commerciali di trasporto passeggeri hanno registrato un calo del 37,3 %. Il traffico passeggeri espresso in passeggeri-km è diminuito del 71,2 % nel secondo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre il traffico merci in tonnellate-km è diminuito del 15,9 %. Questa tendenza potrebbe avere un impatto enorme sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario di passeggeri, sulla realizzazione di un vero e proprio spazio ferroviario unico europeo e, in ultima analisi, sul passaggio a un settore del trasporto più sostenibile, con una più elevata circolazione di persone e merci sulla rete ferroviaria.

(5)

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, il numero di casi giornalieri registrati in Europa ha ripreso a crescere e in un numero considerevole di giorni del mese di ottobre 2020 sono stati registrati più di 300 000 nuovi casi.

(6)

A novembre 2020, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha stimato che nell’Unione europea/Spazio economico europeo (UE/SEE) e nel Regno Unito (UK) vi è stato un considerevole ulteriore aumento delle infezioni da COVID-19 e che tale situazione rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica, con una situazione epidemiologica che nella maggior parte dei paesi è molto preoccupante, poiché comporta un rischio crescente di trasmissione, e richiede un’azione immediata e mirata nell’ambito della sanità pubblica.

(7)

Data questa situazione, a partire da ottobre numerosi Stati membri hanno limitato più rigorosamente la mobilità. Non vi sono quindi prospettive di una rapida ripresa del traffico ferroviario a breve termine.

(8)

Ne consegue che la riduzione del livello del traffico ferroviario rispetto a quello del periodo corrispondente degli anni precedenti, per il quale il 2019 fornisce i valori di riferimento in conformità dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/1429, persiste e che tale situazione è dovuta all’impatto della pandemia di COVID-19.

(9)

Le previsioni indicano una ripresa molto graduale dell’economia nei prossimi due anni, poiché gli indicatori della fiducia dei consumatori e del clima economico sono diventati negativi. Inoltre, visti i dati disponibili per i periodi precedenti, pur presumendo che nella prima metà del 2021 possa esservi un miglioramento della salute pubblica, grazie ad esempio alla disponibilità di un vaccino, effetti positivi apprezzabili sul traffico ferroviario potrebbero aversi solo con notevole ritardo. Tali effetti positivi probabilmente non si concretizzeranno prima della seconda metà del 2021.

(10)

Ne consegue che la riduzione del livello del traffico ferroviario rispetto al livello del periodo corrispondente degli anni precedenti probabilmente persisterà fino a quella data e che tale situazione sia dovuta all’impatto della pandemia di COVID-19.

(11)

Si rende quindi necessario prorogare il periodo di riferimento di cui all’articolo 1 del regolamento fino alla fine di giugno 2021.

(12)

Il presente regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore dopo la fine del periodo attualmente previsto dall’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429. Al fine di evitare l’incertezza giuridica, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 7 del regolamento ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme temporanee sull’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE. Esso si applica all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali disciplinato da tale direttiva durante il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 giugno 2021 (“periodo di riferimento”).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 333 del 12.10.2020, pag. 1.


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